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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1015/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1015/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARRAS Parte_1 C.F._1
FRANCO DIEGO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: v. ricorso introduttivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La vertenza ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti beni:
a) immobile, cat A4, vani 5, Classe 2, sito in Comune di Oschiri alla Via Piave 12, distinta in Catasto al
F 29, mapp. 1644 (ex 2129-2130), sub. 1;
b) cortile di pertinenza distinto in Catasto al F. 29, mapp 1644 (ex 2129-2130), sub 2 particella graffata a quella che precede;
pagina 1 di 6 che risultano intestati come segue:
- quota di 4/5 in capo a sig.ra (odierna ricorrente), in forza di successione Parte_1
testamentaria della sig.ra nata a [...] [...] e deceduta il 07.08.2015 Persona_1
(testamento pubblicato il 10.09.2015 - dichiarazione di successione presentata il 07.07.2016; agli atti);
- quota di 1/10 in capo alla sig.ra (odierna convenuta, rimasta contumace), Controparte_1
madre della ricorrente;
- quota di 1/20 in capo alla sig.ra (odierna convenuta, rimasta contumace) – quota CP_3
pervenuta in forza della successione di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_2
in data 18.03.2003;
- quota di 1/20 in capo alla sig.ra (odierna convenuta, rimasta contumace) – quota CP_2
pervenuta in forza della successione di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_2
in data 18.03.2003.
Per meglio comprendere la composizione delle quote suddette, si precisa che i beni oggetto della domanda risultavano originariamente intestati alla sig.ra nata a Fluminimaggiore in [...] Persona_3
20.02.1914 deceduta in Oschiri il 12.03.1980; aperta la sua successione, gli immobili predetti venivano intestati per la quota di 1/10 ciascuno ai figli della stessa e più precisamente ai signori
- nata a [...] il [...], Controparte_4
- nata a [...] il [...], CP_5
- nata a [...] il [...], Controparte_6
- nata a [...] il [...] Persona_1
- , nato a [...] il [...], Controparte_7
- , nato a [...] il [...], CP_8
- , nata a [...] il [...] (odierna convenuta rimasta contumace) Controparte_1
- nata a [...] il [...], CP_9
- , nato a [...] il [...], CP_10
- nato a [...] il [...]. Persona_2
(ossia la dante causa della ricorrente) in data 06.07.2009 acquistò con atto pubblico le Persona_1
pagina 2 di 6 quote di , e Controparte_4 CP_10 CP_9 Controparte_6 Controparte_7
ognuno per i propri diritti sugli immobili per la somma di €. 5.155,60 ciascuno;
per CP_5
un totale di quote acquistate pari a complessivi 7/10.
Le sig.re (odierna convenuta contumace) e e Controparte_1 CP_3 CP_2
(odierne convenute contumaci – subentrate in qualità di eredi di ,
[...] Persona_2
deceduto il 18.03.2003) in quel frangente non parteciparono a detta compravendita;
in una fase successiva, tuttavia, accettarono l'offerta reale, formulata da (ossia la dante causa della Persona_1
ricorrente) relativa all'acquisto delle loro quote allo stesso prezzo di cui sopra, mediante incasso dei relativi assegni (come documentato dalla ricorrente: v. copia degli assegni con sottoscrizione per ricevuta); non veniva però formalizzato l'atto di compravendita delle quote da notaio.
Ciò premesso, con il ricorso introduttivo della presente vertenza, (subentrata Parte_1
nella posizione di essendo sua erede universale) ha chiesto al Tribunale di disporre lo Persona_1
scioglimento della comunione dei suddetti beni ed essendo proprietaria della quota maggiore di attribuirle la proprietà esclusiva degli stessi, senza obbligo di versamento del conguaglio dovuto, avendolo le comuniste/coeredi già incassato.
Le convenute, nonostante la regolarità della notifica, hanno scelto di non costituirsi in giudizio e sono state dichiarate contumaci;
nemmeno hanno partecipato alla fase della mediazione precedente all'instaurazione della vertenza.
*
La domanda di scioglimento della comunione proposta da deve essere Parte_1
certamente essere accolta.
Quanto alle modalità della divisione, si formulano le seguenti considerazioni.
Le convenute, pur ritualmente citate in giudizio, non si sono costituite e non hanno dunque formulato alcuna opposizione rispetto alla domanda di divisione dei beni oggetto di comunione, né hanno proposto alcuna altra domanda (relativamente alla modalità della divisione) o contestazione rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente.
In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di pagina 3 di 6 autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Nel caso concreto, le ridotte dimensioni dell'immobile in questione consentono di escluderne la comoda divisibilità ai sensi dell'art. 718 c.c., venendo meno qualsiasi possibilità di godimento effettivo dello stesso in caso di suddivisione in porzioni separate, le quali risulterebbero prive di utilità.
Alla luce del rogito di compravendita delle quote depositato dalla ricorrente, si ritiene inoltre dimostrata la proprietà in capo alla stessa della quota di 4/5 di suddetti beni;
pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 720 c.c. per assegnare alla ricorrente, avente diritto alla quota maggiore, i beni di cui è giudizio, attualmente in comproprietà indivisa con le convenute, con compensazione in favore di queste ultime, mediante equivalente in denaro ai sensi dell'art. 728 c.c., del valore delle loro quote.
Ai fini della determinazione del conguaglio, il Tribunale ritiene congrua la quantificazione di €
5.155,60 per la quota di 1/10 indicata dalla ricorrente, essendo tale somma il presumibile valore di mercato della quota (avendo rappresentato il prezzo di compravendita delle altre quote).
Il Tribunale prende atto che detto conguaglio è già stato incassato dalle odierne convenute (che non si sono costituite in giudizio per eventualmente contestare detta circostanza ovvero la quantificazione stessa).
Quanto al regolamento delle spese di lite, si richiama il principio secondo il quale “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass.n.
22903/2013).
Nel caso concreto, le convenute sono tenute a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice, in quanto le stesse, pur avendo già incassato da anni il conguaglio in denaro delle loro quote, non hanno collaborato per il passaggio di proprietà delle quote stesse e hanno scelto di rimanere contumaci anche in questo procedimento (non volendo quindi contestare, nel merito, il diritto allo scioglimento della comunione sul bene di cui è giudizio né la domanda di attribuzione dell'intero), dimostrando così nel tempo – attraverso il loro comportamento processuale e extraprocessuale - una volontà passivamente ostruzionistica rispetto ad un diritto della ricorrente.
pagina 4 di 6 Le spese di lite vengono liquidate secondo i seguenti parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
oltre a € 190,32 per la fase della mediazione (a cui le convenute non hanno aderito).
La presente sentenza, incidendo su beni immobili, va trascritta presso la competente Agenzia del
Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento della comunione intercorrente tra (C.F. Parte_1
, (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. , (C.F. , avente
[...] C.F._3 CP_3 C.F._4
ad oggetto a) immobile, cat A4, vani 5, Classe 2, sito in Comune di Oschiri alla Via Piave 12, distinta in Catasto al F 29, mapp. 1644 (ex 2129-2130), sub. 1; b) cortile di pertinenza distinto in Catasto al F.
29, mapp 1644 (ex 2129-2130), sub 2 particella graffata a quella che precede;
2) accertata la non comoda divisibilità dei beni immobili di cui al capo n. 1, dispone che la divisione avvenga mediante attribuzione dell'intera proprietà degli stessi a (C.F. Parte_1
; C.F._1
3) nessuna somma a titolo di conguaglio è dovuta da parte di (C.F. Parte_1
a (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. , (C.F. , per le
[...] C.F._3 CP_3 C.F._4
ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. alla refusione delle C.F._3 CP_3 C.F._4 pagina 5 di 6 spese del giudizio in favore di (C.F. liquidate in € Parte_1 C.F._1
3.397,00 per compenso professionale e in € 190,32 (già comprese di iva) per la fase della mediazione, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
5) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Sassari, il 15 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1015/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARRAS Parte_1 C.F._1
FRANCO DIEGO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: v. ricorso introduttivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La vertenza ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti beni:
a) immobile, cat A4, vani 5, Classe 2, sito in Comune di Oschiri alla Via Piave 12, distinta in Catasto al
F 29, mapp. 1644 (ex 2129-2130), sub. 1;
b) cortile di pertinenza distinto in Catasto al F. 29, mapp 1644 (ex 2129-2130), sub 2 particella graffata a quella che precede;
pagina 1 di 6 che risultano intestati come segue:
- quota di 4/5 in capo a sig.ra (odierna ricorrente), in forza di successione Parte_1
testamentaria della sig.ra nata a [...] [...] e deceduta il 07.08.2015 Persona_1
(testamento pubblicato il 10.09.2015 - dichiarazione di successione presentata il 07.07.2016; agli atti);
- quota di 1/10 in capo alla sig.ra (odierna convenuta, rimasta contumace), Controparte_1
madre della ricorrente;
- quota di 1/20 in capo alla sig.ra (odierna convenuta, rimasta contumace) – quota CP_3
pervenuta in forza della successione di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_2
in data 18.03.2003;
- quota di 1/20 in capo alla sig.ra (odierna convenuta, rimasta contumace) – quota CP_2
pervenuta in forza della successione di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_2
in data 18.03.2003.
Per meglio comprendere la composizione delle quote suddette, si precisa che i beni oggetto della domanda risultavano originariamente intestati alla sig.ra nata a Fluminimaggiore in [...] Persona_3
20.02.1914 deceduta in Oschiri il 12.03.1980; aperta la sua successione, gli immobili predetti venivano intestati per la quota di 1/10 ciascuno ai figli della stessa e più precisamente ai signori
- nata a [...] il [...], Controparte_4
- nata a [...] il [...], CP_5
- nata a [...] il [...], Controparte_6
- nata a [...] il [...] Persona_1
- , nato a [...] il [...], Controparte_7
- , nato a [...] il [...], CP_8
- , nata a [...] il [...] (odierna convenuta rimasta contumace) Controparte_1
- nata a [...] il [...], CP_9
- , nato a [...] il [...], CP_10
- nato a [...] il [...]. Persona_2
(ossia la dante causa della ricorrente) in data 06.07.2009 acquistò con atto pubblico le Persona_1
pagina 2 di 6 quote di , e Controparte_4 CP_10 CP_9 Controparte_6 Controparte_7
ognuno per i propri diritti sugli immobili per la somma di €. 5.155,60 ciascuno;
per CP_5
un totale di quote acquistate pari a complessivi 7/10.
Le sig.re (odierna convenuta contumace) e e Controparte_1 CP_3 CP_2
(odierne convenute contumaci – subentrate in qualità di eredi di ,
[...] Persona_2
deceduto il 18.03.2003) in quel frangente non parteciparono a detta compravendita;
in una fase successiva, tuttavia, accettarono l'offerta reale, formulata da (ossia la dante causa della Persona_1
ricorrente) relativa all'acquisto delle loro quote allo stesso prezzo di cui sopra, mediante incasso dei relativi assegni (come documentato dalla ricorrente: v. copia degli assegni con sottoscrizione per ricevuta); non veniva però formalizzato l'atto di compravendita delle quote da notaio.
Ciò premesso, con il ricorso introduttivo della presente vertenza, (subentrata Parte_1
nella posizione di essendo sua erede universale) ha chiesto al Tribunale di disporre lo Persona_1
scioglimento della comunione dei suddetti beni ed essendo proprietaria della quota maggiore di attribuirle la proprietà esclusiva degli stessi, senza obbligo di versamento del conguaglio dovuto, avendolo le comuniste/coeredi già incassato.
Le convenute, nonostante la regolarità della notifica, hanno scelto di non costituirsi in giudizio e sono state dichiarate contumaci;
nemmeno hanno partecipato alla fase della mediazione precedente all'instaurazione della vertenza.
*
La domanda di scioglimento della comunione proposta da deve essere Parte_1
certamente essere accolta.
Quanto alle modalità della divisione, si formulano le seguenti considerazioni.
Le convenute, pur ritualmente citate in giudizio, non si sono costituite e non hanno dunque formulato alcuna opposizione rispetto alla domanda di divisione dei beni oggetto di comunione, né hanno proposto alcuna altra domanda (relativamente alla modalità della divisione) o contestazione rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente.
In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di pagina 3 di 6 autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Nel caso concreto, le ridotte dimensioni dell'immobile in questione consentono di escluderne la comoda divisibilità ai sensi dell'art. 718 c.c., venendo meno qualsiasi possibilità di godimento effettivo dello stesso in caso di suddivisione in porzioni separate, le quali risulterebbero prive di utilità.
Alla luce del rogito di compravendita delle quote depositato dalla ricorrente, si ritiene inoltre dimostrata la proprietà in capo alla stessa della quota di 4/5 di suddetti beni;
pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 720 c.c. per assegnare alla ricorrente, avente diritto alla quota maggiore, i beni di cui è giudizio, attualmente in comproprietà indivisa con le convenute, con compensazione in favore di queste ultime, mediante equivalente in denaro ai sensi dell'art. 728 c.c., del valore delle loro quote.
Ai fini della determinazione del conguaglio, il Tribunale ritiene congrua la quantificazione di €
5.155,60 per la quota di 1/10 indicata dalla ricorrente, essendo tale somma il presumibile valore di mercato della quota (avendo rappresentato il prezzo di compravendita delle altre quote).
Il Tribunale prende atto che detto conguaglio è già stato incassato dalle odierne convenute (che non si sono costituite in giudizio per eventualmente contestare detta circostanza ovvero la quantificazione stessa).
Quanto al regolamento delle spese di lite, si richiama il principio secondo il quale “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass.n.
22903/2013).
Nel caso concreto, le convenute sono tenute a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice, in quanto le stesse, pur avendo già incassato da anni il conguaglio in denaro delle loro quote, non hanno collaborato per il passaggio di proprietà delle quote stesse e hanno scelto di rimanere contumaci anche in questo procedimento (non volendo quindi contestare, nel merito, il diritto allo scioglimento della comunione sul bene di cui è giudizio né la domanda di attribuzione dell'intero), dimostrando così nel tempo – attraverso il loro comportamento processuale e extraprocessuale - una volontà passivamente ostruzionistica rispetto ad un diritto della ricorrente.
pagina 4 di 6 Le spese di lite vengono liquidate secondo i seguenti parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
oltre a € 190,32 per la fase della mediazione (a cui le convenute non hanno aderito).
La presente sentenza, incidendo su beni immobili, va trascritta presso la competente Agenzia del
Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento della comunione intercorrente tra (C.F. Parte_1
, (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. , (C.F. , avente
[...] C.F._3 CP_3 C.F._4
ad oggetto a) immobile, cat A4, vani 5, Classe 2, sito in Comune di Oschiri alla Via Piave 12, distinta in Catasto al F 29, mapp. 1644 (ex 2129-2130), sub. 1; b) cortile di pertinenza distinto in Catasto al F.
29, mapp 1644 (ex 2129-2130), sub 2 particella graffata a quella che precede;
2) accertata la non comoda divisibilità dei beni immobili di cui al capo n. 1, dispone che la divisione avvenga mediante attribuzione dell'intera proprietà degli stessi a (C.F. Parte_1
; C.F._1
3) nessuna somma a titolo di conguaglio è dovuta da parte di (C.F. Parte_1
a (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. , (C.F. , per le
[...] C.F._3 CP_3 C.F._4
ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. alla refusione delle C.F._3 CP_3 C.F._4 pagina 5 di 6 spese del giudizio in favore di (C.F. liquidate in € Parte_1 C.F._1
3.397,00 per compenso professionale e in € 190,32 (già comprese di iva) per la fase della mediazione, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
5) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Sassari, il 15 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 6 di 6