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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6505/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Giuseppa Caraccia e Francesca Vanni di San Vincenzo che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pistone Nascone, in servizio presso lo stesso, per procura in atti resistente e
, in Controparte_2 persona dell'assessore pro tempore, resistente contumace oggetto: impiego pubblico privatizzato - indennità di buonuscita e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha adito questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Regione Siciliana, in quiescenza dal 1 gennaio 2016, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi L.R. n. 53/1985 a decorrere dal 31 dicembre 1985, ha dedotto che con D.D.S. n. 3659 del 18 agosto 2004 l'Amministrazione Regionale ha ammesso il riscatto ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita del periodo di servizio pre ruolo dallo stesso prestato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dal 1 marzo 1978 al 30 dicembre 1985, pari a 7 anni e 10 mesi, senza onere di riscatto ai fini pensionistici. Ha però lamentato che il predetto servizio fuori ruolo non è stato considerato utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, posto che come si evince dal D.D.S. n. 975 del 21 marzo 2016 e dal D.D.G. n. 8764 del 31 dicembre 1985
l'anzianità di servizio considerata utile ai fini di quiescenza è pari ad 39 anni 5 mesi 27 giorni, mentre nel D.D.S. n. 2482 del 30 luglio 2021 l'anzianità valutata ai fini della determinazione del trattamento economico è pari ad anni 31, avendo l'Amministrazione riconosciuto la ricongiunzione ai fini della buonuscita solo del periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 dicembre 1985, pari a 6 mesi. Ha chiesto, pertanto, di accertare il proprio diritto ad aver computata, nella determinazione dell'indennità di buonuscita, l'anzianità maturata prima dell'immissione nei ruoli regionali anche nel periodo compreso tra il 1 marzo 1978 e il 30 maggio 1985 senza alcun esborso economico, con condanna del Controparte_1
e dell' Pubblica, ciascuna nell'ambito
[...] CP_2 Controparte_2 di propria competenza, a rideterminare l'indennità di buonuscita al medesimo spettante includendo nel computo anche il servizio prestato fuori ruolo e a corrispondergli le relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Nella resistenza del contumace l' sostituita Controparte_1 Controparte_2
l'udienza del 23 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il più recente orientamento della Corte
D'Appello di Palermo (sentenze nn. 235/2017, 249/2019, e 850/2023) e di Messina (n. 963/2023), già seguito da questo ufficio in precedenti analoghi (cfr. sentenze nn. 1138/2023 e 423/2024) si premette che l'art. 5 comma 7 della L.R. n. 53/1985 prevede, che “Ai fini della determinazione dell'anzianità di CP_1 servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo”.
Il successivo art. 9 dispone che “salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla L.R.2/62 e successive modifiche ed integrazioni”, ovverosia, per quanto qui di interesse la “liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio” ad opera del CP_1 istituito con l'art. 16 della L.R. n. 65/1950, poi sostituito, in parte qua con i medesimi compiti e fini, dalla diretta gestione della Presidenza regionale (art. 1 L. n. 73/1979), ma comunque con contribuzione a carico anche del dipendente ( art. 30 L. n. 2/1962, come sostituito dall'art. 9 L. n. 73/1979).
A fronte di tale quadro normativo, la Suprema Corte (v. Cass. n. 9956/2018) ha sottolineato che il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo maturata presso gli enti di provenienza e quindi anche presso lo Stato giustifica il diritto dei dipendenti così transitati alla fruizione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dei periodi pre-ruolo, ma la ricongiunzione soggiace al recupero della contribuzione versata a fini di previdenza ex art. 9 cit. (che all'incipit precisa “salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali”)
Tale disposizione deve essere letta in armonia con quanto previsto dalla legislazione statale e segnatamente dal D.P.R. n. 1032/1973 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) che regola appunto anche la buonuscita, e che dispone che “i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto”, regolato dalla stessa (art. 15) come oneroso, mentre la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge (art.19).
Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge.
Peraltro, i giudici di legittimità hanno chiarito che “la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dalla L.R. Sicilia n. 53 del 1985, art. 9”
(v., ancora, Cass. n. 9956/2018 cit.; conf. Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 551/2022).
Nella fattispecie concreta il ha confermato in memoria di non aver tenuto conto del CP_1 servizio pre ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita “per la semplice ragione che non erano stati versati i relativi contributi (recuperabili dalla Regione).”
Orbene, il tenore dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 53/1985 e dall'art. 9 L. n. 53/1985 così come modificato dall'art. 16 L.R. n. 11/1988 sopra richiamati, invece, depone chiaramente per l'estensione del riconoscimento senza onere, già concesso d'ufficio per il trattamento previdenziale, anche al trattamento di buonuscita, atteso che proprio “il tessuto normativo, entro il quale opera il meccanismo di assorbimento del servizio pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, non consenta, per la comunanza di ratio e per un generale principio di coerenza ed omogeneità, di scindere la disciplina della ricongiunzione in base alla natura del trattamento in questione. Si vuol dire che avendo la normativa ricondotto entro una medesima previsione il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e non avendo previsto alcun onere specifico a carico del lavoratore, risulta plausibile l'opzione ermeneutica secondo la quale “il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” vada richiesto alle amministrazioni di provenienza, così come sostenuto dal primo giudice. All'irragionevolezza della opposta soluzione di diversificare il riconoscimento senza oneri dell'anzianità pre-ruolo ai fini pensionistici rispetto al trattamento di fine servizio, è opponibile che essa, oltre che priva di una base logica e normativa, collide con la posizione assunta dalla stessa amministrazione regionale, la quale con la Circolare del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana n. 87179 del 31/5/2011 ha previsto, proprio con riferimento alla ricongiunzione dei servizi prestati dai dipendenti statali transitati ai sensi della L.R. n. 53/1985, la gratuità della ricongiunzione senza operare alcuna distinzione tra trattamento pensionistico ed indennità di buonuscita.”
Del resto, “anche il personale assunto ex L.R. n. 37 del 1985, come gli odierni appellati, è stato inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito dalla L.R. n. 53 del 1985, e a quest'ultima normativa rinvia l'art.58 della L.R. n. 25 del 1993 che al comma 1 prevede: "Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6 luglio 1990, n. 11, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi della L.R. 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Né convince la deduzione che la pretesa non sia meritevole di considerazione in quanto tale "ricostruzione di carriera" avrebbe "spiegato ed esaurito i suoi effetti limitatamente al piano dell'assetto retributivo funzionale" in quanto sarebbe stata già valutata al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali con l'attribuzione della qualifica e del livello retributivo corrispondente all'anzianità già conseguita, atteso che la valutazione dei servizi comunque resi dai dipendenti dell'amministrazione regionale, sia alla stessa amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, ai fini della progressione giuridica ed economica (art. 11 c. 1 L.R. n. 11 del
1988), dalla data di inquadramento in ruolo (art.11 comma 4 l.r. cit., richiamato da art.58 comma 2 L.R.
n. 25 del 1993) rileva per il diverso profilo della progressione giuridica ed economica piuttosto che con riguardo al computo dell'indennità di fine rapporto. Non è dovuto l'onere di riscatto posto che, come già ritenuto nel precedente di questa Corte, "non appare decisivo l'argomento che procede dall'analisi comparativa con gli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo dei dipendenti civili e militari dello Stato, per legittimare una disciplina differenziata tra trattamento pensionistico - riconosciuto senza oneri in base alla legislazione regionale sopra menzionata
- e indennità di buonuscita - dai primi ammessa a riscatto - trattandosi , a ben vedere , in quel caso di normativa riservata al personale civile e militare dello Stato, non applicabile sic et simpliciter, senza il recepimento della potestà regionale, nel pubblico impiego regionale, al quale risulta destinata una regolamentazione ad hoc nel caso di transito da altri ruoli ed individuate categorie ed ambiti di maggior favore che non consentono una assimilazione piena e diretta alla disciplina statale". Peraltro, l'art. 2 dei contratti stipulati ex L.R. n. 37 del 1985 espressamente prevedeva che gli emolumenti corrisposti sarebbero stati assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente normativa.
Ciò dimostra, quindi, che tale personale aveva versato i contributi pensionistici e previdenziali direttamente all'Amministrazione Regionale”.
3.- Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente tempestivamente costituito, che risulta fondata.
E' pur vero che il provvedimento impugnato – che ha determinato l'ammontare dell'indennità di buonuscita – è il D.D.S. del Servizio buonuscita n. 2482 del 30 luglio 2021, ove Controparte_1
è stato dettagliatamente indicato il computo dei servizi valutati ai fini del trattamento e il relativo calcolo ai fini della determinazione del trattamento economico erogato in tre rate ai sensi della L. n. 147/2013: la prima doveva essere liquidata nell'anno 2021, la seconda decorso il termine di 12 mesi dal primo pagamento, ovvero nel 2022, e la terza decorso il termine di 24 mesi dal primo pagamento, ovvero nel
2023.
Il ha asserito di avere avuto contezza dell'importo che gli sarebbe stato liquidato solo con Pt_1 la notifica di tale decreto, sicchè per effetto di quanto disposto dall'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo da tale data ed è stato tempestivamente interrotto dalla notifica del ricorso il 27 dicembre 2023.
Tuttavia tale tesi contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 22390/2023) secondo cui anche con riguardo all'indennità di buonuscita del personale regionale, gravante (al pari del trattamento pensionistico) sul si applica la previsione dell'art. Controparte_1
20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973, a termine della quale «Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto;
la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione».
La Corte ha precisato che “quanto al dies a quo del termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita il Giudice amministrativo, dopo un primo orientamento che lo individuava nella data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870;
Cons. Stato, VI, 19 marzo 2012, n. 1526; Cons. Stato, VI, 14 novembre 2014, n. 5598, citale dal ricorrente nella memoria), ha successivamente affermato che, invece, rileva la data di cessazione del servizio (cfr.
Cons. Stato, VI, 10 agosto 2018, n. 4898; Cons. Stato, VI, 24 aprile 2017, n. 1887; v. già Cons. Stato,
VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; Cons. Stato, VI, 22 settembre 2008, n. 4548, Cons. Stato, VI, 25 maggio 2005, n. 2653; Cons. Stato, VI, 22/09/2008, n. 4548); la decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto è certamente più aderente al dato normativo atteso che, dal combinato disposto degli artt. 1 comma 1, e 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973, emerge che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita coincide con il dato fattuale della cessazione del servizio, a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario di fine rapporto;
l'inerzia del dipendente ad esercitare il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita può trovare giustificazione nel solo limite del decorso dei termini stabiliti dall'art. 26, d.P.R. n. 1032 del
1973 e successive modifiche introdotte dall'art. 7, l. n. 75 del 1980 per l'effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita che, nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento dei limiti d'età, sono di 15 giorni per l'amministrazione, quanto alla trasmissione del progetto di liquidazione corredato dalla copia dello stato di servizio e di 90 per l'ente previdenziale ai fini dell'erogazione del trattamento di fine rapporto;
in presenza del chiaro contenuto prescrittivo delle disposizioni richiamate non emerge una situazione impeditiva all'esercizio del diritto con riflesso, secondo quanto stabilito dall'art. 2935 cod. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione;
quest'ultima, quindi, non può che decorrere dal momento in cui il diritto è sorto in base alla disciplina che regola il rapporto che, per la sua natura pubblicistica, resta sottratta ad ogni potere di disponibilità delle parti;
nello specifico è, dunque, la cessazione del rapporto (…, data di cancellazione del … dai ruoli regionali) a segnare il momento di maturazione del diritto cui corrisponde una obbligazione unica e non frazionabile;
è da tale momento che il diritto è entrato a far parte della sfera patrimoniale del dipendente, che è stato pertanto in condizione di esercitare ogni azione per la sua soddisfazione nella misura prevista dalla disciplina di settore, a nulla rilevando la successiva attività dell'Amministrazione di elaborazione dei conteggi (si veda anche Cass. 28 giugno 2004, n. 11995 che, pur con riguardo alla diversa situazione del personale autoferrotranviario, ha affermato il medesimo principio evidenziando che la prescrizione quinquennale del credito relativo all'indennità di buonuscita inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento di maturazione del diritto senza che rilevi il fatto che solo successivamente, con la elaborazione dei conteggi di liquidazione, il dipendente venga a conoscenza dell'esatto ammontare della buonuscita;
in senso conforme anche Cass. 19 agosto 2004, n. 16248)”.
Nella specie, in applicazione di quest'ultimo principio, espresso in un caso similare, deve ritenersi che il diritto reclamato dal si sia estinto per intervenuta prescrizione essendo il suo rapporto di Pt_1 lavoro cessato il 31 dicembre 2015, oltre il quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso al
Fondo. 4.- La controvertibilità delle questioni giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese del giudizio.
Messina, 24.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro