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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.06.2022 da
Parte_1
rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
-appellante- contro e elettivamente Controparte_1 Controparte_2
domiciliati presso gli avv.ti Michele Ometto e Rommy Granini che li rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente.
- appellato – appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 354/2022 del Tribunale di
Venezia
In punto: risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 6.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “riformare, accogliendo tutti i motivi della presente impugnazione, la sentenza appellata, dichiarando:
- in via principale, nel merito, inammissibile e/o comunque infondata la domanda
risarcitoria proposta iure proprio, per quanto ampiamente illustrato in atto;
- in via subordinata, detrarsi comunque, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c. c., dall'importo
eventualmente liquidato a titolo di risarcimento del danno, un importo corrispondente al
contributo che, sotto il profilo causale, ha apportato la volontaria esposizione al fumo di
sigaretta da parte del de cuius degli appellati alla patologia che ha condotto al suo
decesso;
- in via principale, nel merito, rideterminare la liquidazione del danno iure hereditatis nei
limiti della domanda effettivamente proposta dai ricorrenti;
- in via principale, nel merito, detrarsi comunque, ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c.,
dall'importo eventualmente liquidato a titolo di risarcimento del danno, un importo
corrispondente alla rendita che avrebbe potuto riconoscere al de cuius dei CP_3
ricorrenti, qualora questi avesse proposto o comunque coltivato la propria domanda nei
confronti dell'Ente assistenziale;
- in via subordinata, disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di prime
cure o, comunque, riliquidare le spese di lite in misura congrua rispetto all'attività difensiva effettivamente prestata”
Conclusioni per parte appellata: “Nel merito e in via principale: rigettarsi
l'appello proposto dall' in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, tenuto anche conto dell'appello incidentale che
elide il motivo di impugnazione sub 2).
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
In via di appello incidentale: riformarsi il capo 1) della sentenza impugnata, escludendo
l'incidenza del tabagismo nella causazione dell'evento morte di , con Persona_1
conseguente attribuzione integrale del danno iure ereditario in base alle Tabelle di
Milano, con gli interessi moratori dalla domanda, anche con riferimento al danno jure
proprio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi come capitolate in
ricorso introduttivo di primo grado e riformulate a verbale d'udienza e che di seguito si
trascrivono: […]
In ogni caso: spese e compensi rifusi anche del secondo grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.06.2022 l
[...]
ha proposto Parte_1 Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia, accertata la responsabilità dell'odierna appellante in relazione alla patologia polmonare che ha condotto al decesso del sig.
– padre degli appellati – ritenuta di natura Persona_1
professionale e derivante, in via concausale, dalla colposa esposizione al rischio derivante dall'inalazione di fibre di amianto nello svolgimento delle mansioni svolte, l'ha condannata al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis nella misura complessiva di
Euro 35.831,25 e del danno iure proprio nella misura di Euro 165.000 in favore di ciascuno dei due figli.
L'Autorità di Sistema Portuale ha proposto appello sulla base di cinque motivi:
- con il primo si censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto fondata la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, omettendo di rilevare
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'inammissibilità – e/o, comunque, la manifesta infondatezza – della domanda risarcitoria per evidente carenza delle allegazioni e, in ogni caso, per mancato assolvimento dell'onere della prova;
- con il secondo per non avere la stessa ridotto il risarcimento dovuto ai ricorrenti iure proprio ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., pur in presenza della prova della volontaria esposizione ad altro cancerogeno (tabacco), dotato di efficacia causale
(quantomeno concorrente) rispetto alla patologia descritta in ricorso, e nonostante la contestuale applicata riduzione al risarcimento liquidato ai medesimi ricorrenti iure hereditatis;
- con il terzo per avere il Tribunale liquidato un danno da invalidità temporanea maggiore di quello richiesto dai ricorrenti nella propria domanda, così incorrendo in un evidente vizio di ultrapetizione;
- con il quarto per non aver scomputato dal danno liquidato iure hereditatis dell'importo della rendita che l avrebbe CP_3
potuto riconoscere in relazione alla patologia da cui risultava affetto il sig. ; CP_1
- con il quinto l'Autorità si duole dell'omessa compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza reciproca e, comunque, per la liquidazione delle stesse in misura manifestamente eccessiva.
Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale sotto il profilo della ritenuta erronea riduzione al 50% del danno iure hereditatis liquidato in ragione della contestata concausalità rappresentata dal tabagismo, atteso che il de cuius aveva smesso di fumare ben trentatré anni prima.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.03.2025.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva come non sia oggetto di appello principale l'accertamento nell'an della responsabilità dell'appellante in relazione alla patologia che ha afflitto il sig. e Persona_1
che l'ha condotto al decesso in data 31.01.2020; patologia causalmente connessa all'esposizione all'inalazione di fibre di amianto nell'esecuzione delle mansioni lavorative di scaricatore portuale.
2 – Il primo motivo d'appello è infondato. L'Autorità di Sistema sostiene che erroneamente la sentenza di primo grado avrebbe accertato la sussistenza di un danno (iure proprio) da perdita parentale in assenza di adeguate e sufficienti allegazioni e prove, anche di natura presuntiva, in merito al danno da sofferenza che gli originari ricorrenti avrebbero subito a causa del decesso del padre. Gli elementi oggetto di allegazione, inoltre, deporrebbero in senso contrario o, comunque, in favore di una liquidazione del danno in misura inferiore tenuto conto: della loro pacifica non convivenza con il padre, con cui si tenevano in contatto perlopiù telefonicamente;
della nomina di un soggetto terzo quale amministratore di sostegno;
dell'età matura degli stessi all'epoca del decesso e della stessa età avanzata del sig. Per_1
.
[...]
Come affermato giurisprudenza di legittimità “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. sez. III, n. 22397 del 15/07/2022, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in
India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima). Più di recente è stato, inoltre, affermato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. sez. III. n.
5769 del 04/03/2024).
Nel caso di specie deve ritenersi pacifico e incontestato che i figli del sig. , pur non conviventi, avessero mantenuto una Persona_1
normale relazione affettiva, avendo provveduto alla nomina di un amministratore di sostegno, mantenendo costanti rapporti, anche telefonici e prestando assistenza durante i ricoveri in ospedale. Tali
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circostanze di fatto, contenute nel ricorso di primo grado, da un lato, non sono state oggetto di specifica contestazione e l'Autorità portuale, dall'altro, non ha fornito elementi per sostenere che sussistesse una condizione di indifferenza dei figli per le sorti del padre o delle ragioni di odio tra genitore e figli. Tenuto conto di tali circostanze, il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale, procedendo ad una liquidazione sulla base di valori inferiori a quelli medi della tabella milanese 2022 e di poco inferiori, ma sostanzialmente in linea, a quelli di base della tabella 2021, applicabile alla data della decisione (Euro
168.250), proprio valorizzando la non convivenza e la mancata dimostrazione di peculiari condizioni che giustificassero un aumento a titolo di personalizzazione.
3 – Il secondo motivo di appello è fondato. L'Autorità portuale si duole del fatto che la decisione gravata, pur riconoscendo un concorso di colpa nella misura del 50% (legato al tabagismo, sia pur risalente nel tempo, della vittima) e applicando la dimidiazione al danno iure hereditatis, non abbia poi fatto altrettanto con riferimento al danno iure proprio. Secondo i più recenti arresti della Suprema Corte “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può
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considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. sez. III, n.
16413 del 12/06/2024, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di
"soggetti terzi rispetto all'illecito"). Nello stesso senso anche Cass. sez. III, n. 25907 del 05/09/2023.
In accoglimento del motivo d'appello deve, conseguentemente, dimidiarsi il risarcimento del danno iure proprio riconosciuto dal giudice di primo grado, rideterminandolo in Euro 82.500, oltre interessi legali dal 31.01.2020, a favore di ciascun appellato.
4 – Con il terzo motivo d'appello la difesa erariale sostiene che il
Tribunale avrebbe liquidato erroneamente il danno da invalidità temporanea in misura maggiore di quanto richiesto dai ricorrenti nella domanda, incorrendo in un vizio di ultrapetizione.
4.1 – La doglianza è manifestamente infondata atteso che “Quando
l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (Cass. sez. lav., n. 20707 del 10/08/2018). Analogamente anche la già citata Cass. sez. III, n.
16413 del 12/06/2024 in cui la Suprema Corte, nel cassare la pronuncia di merito per aver liquidato una somma a titolo di liquidazione del danno da perdita parentale in misura inferiore a
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quanto sarebbe stato spettante solo in ragione della minor quantificazione effettuata nella domanda giudiziale, ha affermato:
“assume carattere dirimente, ai fini della decisione, la circostanza che gli interessati abbiano rivendicato il riconoscimento, in proprio favore, di un risarcimento nella 'diversa misura eventualmente maggiore' di quella richiesta, ove ritenuto dal giudice: espressione che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, libera, anche nella materia del danno da perdita del rapporto parentale, la discrezionalità del giudice dal limite costituito dalle indicazioni numerarie specifiche contenute nella domanda (v.
Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017 (Rv. 645825 – 01; v. anche
Sez. 1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022 Rv. 666456 - 01); da tali premesse deriva la fondatezza delle censure in esame, con la corrispondente cassazione della sentenza impugnata”. Nel caso di specie, pur contenendo il ricorso di primo grado una quantificazione del danno da invalidità temporanea inferiore a quanto poi liquidato in sentenza, nelle conclusioni si chiedeva: “accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità della Autorità di
Sistema Portuale per il con sede in Parte_1
Venezia, Santa Marta – fabbricato 13, P.IVA/CF in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, condannarla al risarcimento integrale a favore di ciascuno degli attori, per quanto di rispettiva spettanza, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis nella misura che sarà quantificata in corso di causa , o ritenuta di giustizia in via equitativa, anche in esito
a CTU, oltre interessi nella misura di legge (moratori dalla domanda) sulla somma rivalutata”.
5 – Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per non aver scomputato dal danno liquidato iure hereditatis l'importo che
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l' avrebbe potuto riconoscere in relazione alla patologia da cui CP_3
risultava affetto il sig. , a nulla rilevando che lo Persona_1
stesso avesse richiesto la rendita da malattia professionale all'Istituto e la stessa fosse stata rigettata, atteso che avrebbe avuto l'onere di contestare il provvedimento di rigetto o formulare una nuova istanza.
Il ricorrente aveva, in effetti, avanzato la denuncia di malattia professionale all' nel settembre 2009 al fine di ottenere le CP_3
provvidenze di legge ma la stessa è stata rigettata con provvedimento del marzo 2010. Alcun concorso di colpa è addebitabile al sig.
atteso che, come rilevato dal giudice di prime cure, Persona_1
“Dalla disamina della documentazione emerge che per la prima volta nel 2009 erano documentate alterazioni polmonari compatibili con patologia asbesto-correlata (riscontro di “strie a chiazzette dense possibilmente fibrotiche in sede bi-apicale. Minute focali iperdensità nodulariformi in sede sub-mantellare ad entrambi i lobi inferiori (tre
a destra e una a sinistra) e una al lobo superiore di sinistra in piani antero-laterale. Ispessimento pleurico”), da cui il primo certificato di malattia professionale per l'infermità ispessimenti pleurici bilaterali.
Dal 2016 è documentato un peggioramento della funzionalità respiratoria, come attestato dai numerosi accessi in PS (del 2.4.2016 per “dispnea con tosse e febbre in paziente BPCO” e del 29.5.2017 per “dispnea da sforzo”) e dal ricovero del maggio 2017 per
“Versamento pleurico con CC”, con riscontro radiografico di
“sfumata consolidazione in sovra basale destra, meno evidente in sovrabasale sinistra. Ispessita la pleura apicale. Diffuso ispessimento della trama interstiziale”.
Proprio in occasione di tale ricovero è segnalata per la prima volta nella storia documentale del de cuius la sussistenza di “asbestosi con
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insufficienza respiratoria”, quadro anamnestico poi costantemente riportato nella successiva documentazione clinica.
In occasione del ricovero del dicembre 2018, avvenuto per una frattura traumatica del collo del femore destro, è poi stata confermata la gravità del quadro respiratorio con ultimo esito del controllo della funzionalità respiratoria il 16.1.2019 nei seguenti termini: “dispnea in assenza di ossigenoterapia. L'obiettività toracica è soddisfacente, con solo quale rantolo sparso da secrezioni, modificato dalla tosse e segni di modico versamento pleurico destro. L'emogasanalisi più recente, eseguita in aria, conferma non esservi necessità di ossigenoterapia domiciliare. Va bene la terapia inalatoria consigliata.
Da segnalare che il modesto versamento pleurico destro, confermato radiologicamente, è comparso successivamente al ricovero, il che suggerisce l'origine da sovraccarico liquido. Si consiglia di valutare
l'eventuale necessità di trattamento diuretico”.
Agli atti non è presente ulteriore documentazione sanitaria sino al certificato di morte dell'11.2.2020, in cui è segnalato il decesso avvenuto il 31.1.2020.
A fronte di tale quadro, in linea con le difese attoree, va esclusa la riconducibilità dell' omessa attivazione della rendita a CP_3
negligenza dello . CP_1
E infatti nella cartella clinica relativa al ricovero dal 30.5.2017 al
5.7.2017 (Cfr doc. 7 ric prima parte) si rinvengono gli esiti di quattro
RX toraciche che danno conto, unicamente, di ispessimenti e riversamenti pleurici senza chiaro riferimento all'asbesto.
Tale diagnosi, in essere sin dal 2009, ha costituito il motivo del rigetto, da parte dell' della domanda di riconoscimento della CP_3
rendita per malattia professionale”.
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Il de cuius aveva tentato di ottenere la rendita da malattia professionale denunciando all l'esposizione all'amianto sul posto CP_3
di lavoro e la diagnosi di ispessimenti pleurici bilaterali (doc. 14 ric. primo grado) ma la domanda è stata respinta a fronte di un quadro non univoco di correlazione della patologia all'esposizione all'inalazione di fibre di amianto. Di qui la non colpevole mancata opposizione alla decisione di rigetto e la mancata proposizione di una nuova domanda
(peraltro, verosimilmente destinata a nuovo rigetto alla luce dei referti delle RX toraciche del 2017 in cui non si fa cenno ad asbestosi.
Sotto altro profilo, con cui neppure si confronta il motivo d'appello, il giudice di prime cure ha correttamente valorizzato la circostanza che persino nel giudizio di cui è causa il quadro era incerto, tanto che “In sede di ctu per avere riscontro circa la derivazione dalla fibrosi polmonare ad esposizione ad amianto in ambito lavorativo è stato necessario specifico approfondimento sui dati istologici ossia il raffronto con il quantitativo del carico polmonare di fibre anfiboliche
e di crepuscoli di asbesto”, mediante, dunque, un controllo sui campioni prelevati in sede di autopsia.
6 – Con il quinto motivo d'appello viene censurata la decisione di primo grado in punto liquidazione delle spese di lite. La doglianza è infondata perché, anche a voler considerare la riduzione operata all'esito dell'accoglimento del secondo motivo d'appello e pur valorizzando l'accoglimento solo parziale delle domande attoree (con rigetto della domanda riferita al danno tanatologico) la causa rimane nello scaglione 52.000 – 260.000 con istruttoria e la somma liquidata dal Tribunale, pari ad Euro 11.500 è inferiore ai valori medi (Euro
13.395).
7 – Anche l'appello incidentale è infondato e va rigettato.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Gli appellati sostengono che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di ridurre del 50% il risarcimento accordato sul presupposto, non provato, che il tabagismo avrebbe avuto efficacia concausale sulla malattia, dovuta esclusivamente alla prolungata esposizione all'amianto.
In realtà, proprio per accertare la patogenesi della fibrosi polmonare, il
CTU ha proceduto ad un approfondimento mediante esame del fascicolo sanitario presso l' e revisione istologica dei preparati CP_3
allestiti a seguito dell'autopsia effettuata. Come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza gravata, il CTU, ritenuta l'esposizione all'inalazione alle fibre di amianto particolarmente intensa nel periodo antecedente il 1980 (circostanza evincibile dal quantitativo di fibre e corpuscoli rilevati nel tessuto polmonare) ha quindi concluso in termini di elevata probabilità che la fibrosi polmonare fosse riconducibile all'esposizione all'amianto in ambiente lavorativo e che la stessa fosse concausalmente responsabile, assieme alla BPCO e alle alterazioni derivate dal tabagismo, del decesso di
Alla stessa conclusione era giunto anche l'esito Persona_1
dell'accertamento autoptico affidato dalla Procura della Repubblica al dott. il quale – acclarata l'esposizione lavorativa Per_2
all'amianto – ha comunque concluso per una concausa nel determinismo del decesso. D'altro canto, la causa del decesso non è stata il mesotelioma pleurico (carcinoma notoriamente dipendente dall'inalazione di fibre di asbesto) ma, come evidenziato dalla CTU, una insufficienza respiratoria terminale da broncopolmonite pentalobare in paziente con cronica patologia polmonare restrittiva conseguente ad asbestosi-fibrosi polmonare. Di qui la conseguenza che il quadro fibrotico fosse ascrivibile all'esposizione professionale all'asbesto (in ragione degli approfondimenti sui campioni istologici)
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
la quale, tuttavia, poteva essere solo concausalmente responsabile del decesso del sig. assieme alla BPCO (Bronco Persona_1
Pneumopatia Cronica Ostruttiva) ma anche alle alterazioni derivate dal tabagismo, imputabili al de cuius (questi, sia pur in anni risalenti, fumava sino a 40 sigarette al giorno). Tenuto conto dei fattori che hanno concorso a causare il decesso (rispetto ai quali non è stato possibile stabilire una puntuale percentuale di incidenza), risulta condivisibile una riduzione del 50% del risarcimento accordato atteso che, in base alla ricostruzione offerta dal CTU, l'insufficienza respiratoria terminale da broncopolmonite pentalobare ha portato al decesso in ragione del quadro clinico del paziente caratterizzato patologia polmonare restrittiva conseguente ad asbestosi (di origine professionale) ma anche dalle alterazioni derivate dal tabagismo.
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenze nn. 419/2022,
669/2021, 104/2022), in casi analoghi, qualora non sia possibile definire l'esatta percentuale di rischio attribuibile a ciascuno dei fattori concausali, quali il fumo di sigaretta e l'esposizione ad amianto, va escluso che uno dei due fattori abbia avuto un ruolo di preponderanza causale nel danno, dovendosi piuttosto concludere nel senso che entrambe le cause abbiano contribuito a determinare il danno in pari misura.
8 – In conclusione, l'appello incidentale va rigettato e, in parziale accoglimento dell'appello principale, il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da riconoscere in favore degli appellati va ridotto ad Euro 82.500, oltre interessi legali dal 31.01.2020, a favore di ciascun appellato, con conferma per il resto della sentenza gravata.
9 – Le spese di lite del grado, atteso il parziale accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, vengono compensate.
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna parte appellante al pagamento a titolo di danno non patrimoniale iure proprio la somma di Euro 82.500, oltre interessi legali dal
31.01.2020, a favore di ciascun appellato, con conferma per il resto della sentenza gravata;
− rigetta l'appello incidentale;
− spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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