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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39919/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 39919/2020 promossa da: con l'avv. FRANCESCO MARINO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con gli avv.ti SEBASTIANO FRANCHI Controparte_1
ed EDUARDO MARSEGLIA
PARTE CONVENUTA con l'avv. MAURIZIO ORLANDO Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così
GIUDICARE:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la esclusiva ed integrale responsabilità della Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in Milano, alla via
[...]
Malachia Marchesi De Taddei, 3, nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e, per l'effetto, condannare, la al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali tutti patìti dalla società attrice, nella complessiva misura di €. 18.731,19, già detratta la somma di € 1.155,54 per le spese del soccorso stradale (cfr. all. 7 citaz., fattura e all. 4 Per_1
pagina 1 di 7 , come di seguito meglio dettagliato all'esito della espletata CTU cinematica: CP_1
Ft 94/2020 ) 8.593,68 Controparte_3
Ft 95/2020 ) 8.173,51 Controparte_3
Fermo tecnico 500,00
Spese CTP 1.098,00 Persona_2
Spese CTU 366,00
Totale 18.731,19
o in quella diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva ed integrale responsabilità della in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in Milano, alla via Malachia Marchesi De
Taddei, 3, nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, per l'effetto, condannare, la , al risarcimento dei danni patrimoniali tutti patìti Controparte_1 dalla società attrice, nella complessiva misura di €. 18.731,19, già detratta la somma di € 1.155,54 per le spese del soccorso stradale (cfr. all. 7 citaz., fattura e all. 4 , come di seguito meglio Per_1 CP_1 dettagliato all'esito della espletata CTU cinematica:
Ft 94/2020 ) 8.593,68 Controparte_3
Ft 95/2020 ) 8.173,51 Controparte_3
Fermo tecnico 500,00
Spese CTP 1.098,00 Persona_2
Spese CTU 366,00
Totale 18.731,19
o in quella diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% rimborso forfetario, oltre iva 22% e cpa 4%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, nel merito:
- accogliere le domande attoree soltanto nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato in pagina 2 di 7 corso di causa;
- accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 404140158 stipulata tra la CP_1 Pt_2
e la per i fatti di causa;
[...] Controparte_2
- conseguentemente condannare la terza chiamata a garantire e tenere indenne la convenuta di quanto questa ultima sarà tenuta eventualmente a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento danni, interessi, compensi legali e spese per eventuali consulenze da svolgere nel presente giudizio;
in ogni caso:
- condannare la convenuta compagnia garante per la r.c. verso terzi del trattore Controparte_4
Contro 430 tg. EJ544MP, a rimborsare a , ex art. 1917, comma 3, c.c., tutte le Controparte_6 spese di lite affrontate per resistere all'azione promossa dall'attrice, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi;
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non disposte sino ad ora.
In particolare, si chiede di voler ammettere a provare per mezzo del testimone in calce indicato le circostanze qui di seguito articolate e precisamente:
Contro 1) vero che in data 25.10.19, alle ore 17.30 circa, il trattore stradale 430 tg. EJ544MP, di proprietà di e condotto dal Sig. a causa di un'avaria al Controparte_7 Persona_3
motore, prendeva fuoco causando danni al semirimorchio General Trailers France tg. AD67624, di proprietà di che stava trainando;
Parte_1
2) vero che le fiamme si sprigionavano dal trattore stradale allorquando l'autoarticolato trovavasi già fermo al Km. 49+900 della S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza del viadotto “Ponte
Manzoni”;
3) vero che, prima di ciò, arrestavo la marcia del complesso veicolare suddetto per verificare le cause della progressiva perdita di potenza del motore;
4) vero che, dopo aver ispezionato il veicolo, quando lo stesso era ormai fermo sulla carreggiata,
Contro vedevo fuoriuscire del fumo dal retro della cabina del trattore 430 e scollegavo il tubo dell'aria compressa che connetteva semirimorchio e motrice;
5) vero che, dopo dieci minuti circa, si sprigionava un incendio da detta cabina che, successivamente, si propagava all'intera motrice ed alla parte anteriore del semirimorchio.
Sulle circostanze sopra precisate si indica quale testimone:
- il Sig. residente in [...] (su tutti i capitoli).” Persona_3
pagina 3 di 7 Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del giudice Dott. Marco Luigi Quatrida, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare:
In via principale:
- rigettare le domande formulate da nei confronti di perché Parte_1 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti da quest'ultima nonché da Controparte_2
[...]
Sempre in via principale:
- accertare e dichiarare in ogni caso l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza RC Auto n.
404140158 per le ragioni esposte in atti da e, per l'effetto, rigettare le Controparte_2
domande svolte da tutte, nessuna esclusa, nei confronti di Controparte_6 Controparte_2
siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto da a Controparte_2
qualsivoglia titolo, nei confronti di chicchessia;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di soccombenza totale e/o parziale di e di accertamento Controparte_6 della operatività, nel caso di specie, della polizza n. 404140158, determinare l'obbligazione di
[...]
sussistendone i presupposti di legge e di contratto, nei limiti contrattualmente Controparte_2
pattuiti secondo le previsioni di cui alla suddetta polizza, anche ai fini della franchigia obbligatoria, per i danni, rigorosamente dimostrati in punto an e quantum, per i quali è richiesta garanzia da CP_6
per i fatti di causa.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
affermando: che in data 25/10/2019 il trattore stradale di proprietà della società
[...]
convenuta ed assicurato con trainante il semirimorchio di proprietà Controparte_2
della parte attorea, stava procedendo lungo una strada statale quando il conducente del trattore stradale, accortosi che la motrice aveva perso potenza, arrestava la marcia e si avvedeva dell'esistenza di un incendio sviluppatosi dalla motrice trainante;
che l'incendio si era poi propagato al semirimorchio della società attrice che aveva perciò subito danni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
pagina 4 di 7 La parte convenuta, costituitasi in giudizio, non ha contestato le allegazioni della parte attorea in relazione alla ricostruzione dell'evento, ma ha contrastato la domanda della parte attorea in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati, ed ha chiamato in causa -quale propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile in relazione al veicolo di sua proprietà- la società
[...]
he si è costituita in giudizio. Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale (cap. 1, 4), di carattere valutativo e documentale (cap. 2, 3), di carattere generico
(cap. 5), di carattere generico e valutativo (cap. 6, 7); non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, ovvero documentale (cap. 1-5); è stata rigettata l'istanza ex art. 210 cpc avanzata dalla terza chiamata, non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai danni derivati dall'incendio al semirimorchio della parte attorea.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la parte convenuta non ha contestato in atti assertivi le allegazioni attoree relative alla dinamica del sinistro -originato dall'incendio sviluppatosi dalla motrice di proprietà di
[...]
affermato nella relativa comparsa di Controparte_8
risposta di non sollevare “nessuna contestazione in merito alla prospettazione dei fatti indicata da parte” attorea;
neppure la compagnia assicuratrice ha specificamente contestato in atti assertivi le allegazioni dedotte in relazione alle circostanze dell'evento verificatosi;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di “circolazione” menzionato dall'art. 2054 c.c. e sotteso alla disciplina del codice delle assicurazioni private include la posizione di arresto del veicolo, sussistendo perciò anche nella fase statica, ed il criterio discretivo ai fini della sussistenza della copertura assicurativa per la r.c.a. si rinviene nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale (Cass. S. U. 21983/2021);
- tenuto conto dell'operatività dei suddetti principi, considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'incendio si era propagato dalla motrice al rimorchio e considerato che costituisce circostanza altrettanto pacifica tra le parti che i due beni (la motrice e il rimorchio) erano di proprietà di due distinti soggetti, da un lato sussiste la responsabilità ex art. 2054
pagina 5 di 7 commi 1 e 3 c.c. del proprietario della motrice per i danni causati al proprietario del rimorchio e dall'altro sussiste l'obbligo di manleva della compagnia assicuratrice in favore del proprio assicurato responsabile del danno cagionato al proprietario del rimorchio);
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato che l'ammontare “più probabile” dei danni al semirimorchio di proprietà della parte attorea, riconducibili “a un incendio della motrice” di proprietà della società convenuta, è pari ad Euro 7.044,00 per “le riparazioni effettuate”, ritenute non antieconomiche, ed in Euro
6.699,60 “per la giacenza, il recupero e i trasporti del semirimorchio prima delle riparazioni”;
- nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di un danno da fermo tecnico, tenuto conto che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nel nostro ordinamento non sussiste la configurabilità di un danno in re ipsa (v. le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, n. 26973/2008 e n.
26974/2008) e considerato che in atti assertivi la parte attorea non ha allegato di avere sostenuto costi per procurarsi un mezzo sostitutivo né la sussistenza di un lucro cessante per il mancato impiego del mezzo durante il tempo necessario alle riparazioni;
- ne consegue che il danno subito dalla parte attorea deve essere riconosciuto nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio in relazione al costo delle riparazioni ed in relazione alle spese per giacenza, recupero e trasporti del semirimorchio prima delle riparazioni,
e perciò il danno ammonta complessivamente ad Euro 13.743,60, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto:
- la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 13.743,60, oltre accessori come sopra indicato;
- la domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata è fondata e deve essere accolta, sì che quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che:
- la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv.
Francesco Marino, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in
Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 900,00;
- la terza chiamata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti
Eduardo Marseglia e Sebastiano Franchi, procuratori della parte convenuta, vista l'istanza degli stessi, liquidate in Euro 237,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta e della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
13.743,60, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia;
3. condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Francesco Marino, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 900,00;
4. condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Eduardo Marseglia
e Sebastiano Franchi, procuratori della parte convenuta, liquidate in Euro 237,00 per esborsi ed Euro
4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico della parte convenuta e della terza chiamata le spese della ctu espletata.
Milano, 05/03/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 39919/2020 promossa da: con l'avv. FRANCESCO MARINO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con gli avv.ti SEBASTIANO FRANCHI Controparte_1
ed EDUARDO MARSEGLIA
PARTE CONVENUTA con l'avv. MAURIZIO ORLANDO Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così
GIUDICARE:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la esclusiva ed integrale responsabilità della Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in Milano, alla via
[...]
Malachia Marchesi De Taddei, 3, nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e, per l'effetto, condannare, la al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali tutti patìti dalla società attrice, nella complessiva misura di €. 18.731,19, già detratta la somma di € 1.155,54 per le spese del soccorso stradale (cfr. all. 7 citaz., fattura e all. 4 Per_1
pagina 1 di 7 , come di seguito meglio dettagliato all'esito della espletata CTU cinematica: CP_1
Ft 94/2020 ) 8.593,68 Controparte_3
Ft 95/2020 ) 8.173,51 Controparte_3
Fermo tecnico 500,00
Spese CTP 1.098,00 Persona_2
Spese CTU 366,00
Totale 18.731,19
o in quella diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva ed integrale responsabilità della in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in Milano, alla via Malachia Marchesi De
Taddei, 3, nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, per l'effetto, condannare, la , al risarcimento dei danni patrimoniali tutti patìti Controparte_1 dalla società attrice, nella complessiva misura di €. 18.731,19, già detratta la somma di € 1.155,54 per le spese del soccorso stradale (cfr. all. 7 citaz., fattura e all. 4 , come di seguito meglio Per_1 CP_1 dettagliato all'esito della espletata CTU cinematica:
Ft 94/2020 ) 8.593,68 Controparte_3
Ft 95/2020 ) 8.173,51 Controparte_3
Fermo tecnico 500,00
Spese CTP 1.098,00 Persona_2
Spese CTU 366,00
Totale 18.731,19
o in quella diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% rimborso forfetario, oltre iva 22% e cpa 4%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, nel merito:
- accogliere le domande attoree soltanto nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato in pagina 2 di 7 corso di causa;
- accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 404140158 stipulata tra la CP_1 Pt_2
e la per i fatti di causa;
[...] Controparte_2
- conseguentemente condannare la terza chiamata a garantire e tenere indenne la convenuta di quanto questa ultima sarà tenuta eventualmente a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento danni, interessi, compensi legali e spese per eventuali consulenze da svolgere nel presente giudizio;
in ogni caso:
- condannare la convenuta compagnia garante per la r.c. verso terzi del trattore Controparte_4
Contro 430 tg. EJ544MP, a rimborsare a , ex art. 1917, comma 3, c.c., tutte le Controparte_6 spese di lite affrontate per resistere all'azione promossa dall'attrice, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi;
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non disposte sino ad ora.
In particolare, si chiede di voler ammettere a provare per mezzo del testimone in calce indicato le circostanze qui di seguito articolate e precisamente:
Contro 1) vero che in data 25.10.19, alle ore 17.30 circa, il trattore stradale 430 tg. EJ544MP, di proprietà di e condotto dal Sig. a causa di un'avaria al Controparte_7 Persona_3
motore, prendeva fuoco causando danni al semirimorchio General Trailers France tg. AD67624, di proprietà di che stava trainando;
Parte_1
2) vero che le fiamme si sprigionavano dal trattore stradale allorquando l'autoarticolato trovavasi già fermo al Km. 49+900 della S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza del viadotto “Ponte
Manzoni”;
3) vero che, prima di ciò, arrestavo la marcia del complesso veicolare suddetto per verificare le cause della progressiva perdita di potenza del motore;
4) vero che, dopo aver ispezionato il veicolo, quando lo stesso era ormai fermo sulla carreggiata,
Contro vedevo fuoriuscire del fumo dal retro della cabina del trattore 430 e scollegavo il tubo dell'aria compressa che connetteva semirimorchio e motrice;
5) vero che, dopo dieci minuti circa, si sprigionava un incendio da detta cabina che, successivamente, si propagava all'intera motrice ed alla parte anteriore del semirimorchio.
Sulle circostanze sopra precisate si indica quale testimone:
- il Sig. residente in [...] (su tutti i capitoli).” Persona_3
pagina 3 di 7 Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del giudice Dott. Marco Luigi Quatrida, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare:
In via principale:
- rigettare le domande formulate da nei confronti di perché Parte_1 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti da quest'ultima nonché da Controparte_2
[...]
Sempre in via principale:
- accertare e dichiarare in ogni caso l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza RC Auto n.
404140158 per le ragioni esposte in atti da e, per l'effetto, rigettare le Controparte_2
domande svolte da tutte, nessuna esclusa, nei confronti di Controparte_6 Controparte_2
siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto da a Controparte_2
qualsivoglia titolo, nei confronti di chicchessia;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di soccombenza totale e/o parziale di e di accertamento Controparte_6 della operatività, nel caso di specie, della polizza n. 404140158, determinare l'obbligazione di
[...]
sussistendone i presupposti di legge e di contratto, nei limiti contrattualmente Controparte_2
pattuiti secondo le previsioni di cui alla suddetta polizza, anche ai fini della franchigia obbligatoria, per i danni, rigorosamente dimostrati in punto an e quantum, per i quali è richiesta garanzia da CP_6
per i fatti di causa.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
affermando: che in data 25/10/2019 il trattore stradale di proprietà della società
[...]
convenuta ed assicurato con trainante il semirimorchio di proprietà Controparte_2
della parte attorea, stava procedendo lungo una strada statale quando il conducente del trattore stradale, accortosi che la motrice aveva perso potenza, arrestava la marcia e si avvedeva dell'esistenza di un incendio sviluppatosi dalla motrice trainante;
che l'incendio si era poi propagato al semirimorchio della società attrice che aveva perciò subito danni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
pagina 4 di 7 La parte convenuta, costituitasi in giudizio, non ha contestato le allegazioni della parte attorea in relazione alla ricostruzione dell'evento, ma ha contrastato la domanda della parte attorea in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati, ed ha chiamato in causa -quale propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile in relazione al veicolo di sua proprietà- la società
[...]
he si è costituita in giudizio. Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale (cap. 1, 4), di carattere valutativo e documentale (cap. 2, 3), di carattere generico
(cap. 5), di carattere generico e valutativo (cap. 6, 7); non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, ovvero documentale (cap. 1-5); è stata rigettata l'istanza ex art. 210 cpc avanzata dalla terza chiamata, non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai danni derivati dall'incendio al semirimorchio della parte attorea.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la parte convenuta non ha contestato in atti assertivi le allegazioni attoree relative alla dinamica del sinistro -originato dall'incendio sviluppatosi dalla motrice di proprietà di
[...]
affermato nella relativa comparsa di Controparte_8
risposta di non sollevare “nessuna contestazione in merito alla prospettazione dei fatti indicata da parte” attorea;
neppure la compagnia assicuratrice ha specificamente contestato in atti assertivi le allegazioni dedotte in relazione alle circostanze dell'evento verificatosi;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di “circolazione” menzionato dall'art. 2054 c.c. e sotteso alla disciplina del codice delle assicurazioni private include la posizione di arresto del veicolo, sussistendo perciò anche nella fase statica, ed il criterio discretivo ai fini della sussistenza della copertura assicurativa per la r.c.a. si rinviene nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale (Cass. S. U. 21983/2021);
- tenuto conto dell'operatività dei suddetti principi, considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'incendio si era propagato dalla motrice al rimorchio e considerato che costituisce circostanza altrettanto pacifica tra le parti che i due beni (la motrice e il rimorchio) erano di proprietà di due distinti soggetti, da un lato sussiste la responsabilità ex art. 2054
pagina 5 di 7 commi 1 e 3 c.c. del proprietario della motrice per i danni causati al proprietario del rimorchio e dall'altro sussiste l'obbligo di manleva della compagnia assicuratrice in favore del proprio assicurato responsabile del danno cagionato al proprietario del rimorchio);
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato che l'ammontare “più probabile” dei danni al semirimorchio di proprietà della parte attorea, riconducibili “a un incendio della motrice” di proprietà della società convenuta, è pari ad Euro 7.044,00 per “le riparazioni effettuate”, ritenute non antieconomiche, ed in Euro
6.699,60 “per la giacenza, il recupero e i trasporti del semirimorchio prima delle riparazioni”;
- nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di un danno da fermo tecnico, tenuto conto che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nel nostro ordinamento non sussiste la configurabilità di un danno in re ipsa (v. le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, n. 26973/2008 e n.
26974/2008) e considerato che in atti assertivi la parte attorea non ha allegato di avere sostenuto costi per procurarsi un mezzo sostitutivo né la sussistenza di un lucro cessante per il mancato impiego del mezzo durante il tempo necessario alle riparazioni;
- ne consegue che il danno subito dalla parte attorea deve essere riconosciuto nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio in relazione al costo delle riparazioni ed in relazione alle spese per giacenza, recupero e trasporti del semirimorchio prima delle riparazioni,
e perciò il danno ammonta complessivamente ad Euro 13.743,60, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto:
- la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 13.743,60, oltre accessori come sopra indicato;
- la domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata è fondata e deve essere accolta, sì che quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che:
- la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv.
Francesco Marino, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in
Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 900,00;
- la terza chiamata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti
Eduardo Marseglia e Sebastiano Franchi, procuratori della parte convenuta, vista l'istanza degli stessi, liquidate in Euro 237,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta e della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
13.743,60, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia;
3. condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Francesco Marino, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 900,00;
4. condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Eduardo Marseglia
e Sebastiano Franchi, procuratori della parte convenuta, liquidate in Euro 237,00 per esborsi ed Euro
4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico della parte convenuta e della terza chiamata le spese della ctu espletata.
Milano, 05/03/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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