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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
verbale d'udienza 16/12/25
RG 1808/2024
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16.12.2025 ad ore 10.20 davanti al giudice, dott.ssa Annamaria
Antonini, sono comparsi:
-per l'attore l'avv Roberto Accetta
-per il convenuto l'avv Tonchia in sost avv. Lucca
-per la terza chiamata l'avv Laura Tis in sost. Avv. Coceani.
Sono personalmente presenti il signor e l'avv Tonchia. Pt_1
Il giudice dà atto che tutte le parti hanno depositato le note illustrative autorizzate.
Il giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
L'avv. Accetta conclude come da atto di citazione.
L'avv.Tonchia conclude come da memoria dd. 16.1.2025 nonché in punto prescrizione come da note conclusive dd. 27.11.2025.
L'avv. Tis contesta la tardività dei documenti prodotti dall'attore unitamente alle note illustrative finali. Conclude come da foglio di p.c. depositato nel telematico.
Spese rifuse come già richieste e depositate nel telematico.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Accetta si richiama alle proprie note illustrative.
L'avv. Tonchia si richiama alle proprie note illustrative.
L'avv. Tis si richiama ai propri atti e contesta il contenuto delle note finali di parte attrice opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova ivi formulati in quanto tardivi ed irrilevanti.
Il giudice preliminarmente dichiara la inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice in uno alle note illustrative finali in quanto tardivamente depositati rispetto ai termini di legge e di data anteriore agli stessi. Per quanto verbale d'udienza 16/12/25
concerne, invece, i documenti successivi allo spirare dei termini della seconda memoria istruttoria, dichiara la inammissibilità degli stessi in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
All'esito, il giudice pronuncia sentenza orale ex art. 281 sexies c.p.c. dandone contestuale lettura alle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria
Antonini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta a ruolo il 9.7.2024 al n. R.G. 1808/2024
DA
Parte_2
con il proc. e dom. avv. Roberto Accetta
-ATTORE-
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Michele Lucca verbale d'udienza 16/12/25
-CONVENUTO-
Controparte_2
- già
[...] Controparte_3
[...]
con il proc. e dom. avv. Michele Coceani
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale da contratto d'opera intellettuale.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti come precisate a verbale dell'odierna udienza e da aversi qui come integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a ha citato in giudizio l'avv. onde essere risarcito Parte_2 CP_1 dei danni -quantificati in complessivi euro 108.383,27- subìti “a titolo di responsabilità professionale per grave inadempimento professionale, in particolare per non avere rilevato i tempi di prescrizione del diritto di credito dei sigg.ri nei confronti della Cooperativa Bellavista Mare e non aver Pt_1 interrotto la stessa con un apposito atto e intrapreso una corretta azione di merito, così omettendo ogni tutela del loro diritto di credito e privandoli della relativa, importante somma”.
L'attore ha dedotto di essere un ex socio della Cooperativa Bellavista Mare, dalla quale era receduto in data 5.6.1997. Poiché al recesso dalla compagine sociale non aveva fatto seguito da parte della Cooperativa la restituzione della somma versata, era iniziata una controversia giudiziaria già nell'anno 1997 che era poi proseguita anche negli anni successivi.
L'attore parla di un primo ricorso per sequestro conservativo da lui richiesto contro la Cooperativa, con il ministero dell'avv. Tonchia, già nell'anno 1997
(sequestro rigettato, cui non seguì la causa di merito); di un secondo ricorso per sequestro conservativo richiesto contro la Cooperativa dalla di lui moglie, verbale d'udienza 16/12/25
cessionaria del credito in sede di separazione giudiziale, al Tribunale di Trieste sempre con il ministero dell'avv. Tonchia, nell'anno 2003 (sequestro rigettato per difetto di legittimazione attiva della proponente, cui non seguì né reclamo, né azione di merito); di un terzo ricorso per sequestro conservativo da lui stesso richiesto nei confronti della Cooperativa, sempre con il ministero dell'avv.
Tonchia, nell'anno 2005 (sequestro rigettato, cui non seguì l'azione di merito).
In realtà pare che vi siano state altre controversie tra lo e la Pt_1
Cooperativa, questa volta su iniziativa di quest'ultima. Si tratta di una azione di responsabilità sociale e risarcimento danni instaurata dalla Cooperativa nei confronti dello e di tale davanti al Tribunale di Pt_1 Persona_1
Trieste e nella quale lo era difeso da altro professionista. La causa è Pt_1 stata persa dallo in primo grado, ma la sentenza è stata dall'odierno Pt_1 attore impugnata davanti alla Corte di Appello di Trieste con il ministero dell'avv. Tonchia. In sede di appello è stata integralmente confermata la sentenza di primo grado, con condanna dello alla rifusione delle spese Pt_1 processuali in favore della Cooperativa.
Sia il convenuto che la compagnia di assicurazioni terza chiamata hanno eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dall'attore e negato la sussistenza dell'an e del quantum della pretesa attorea.
La terza chiamata ha sicuramente eccepito la prescrizione tempestivamente: sicché, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr, per tutte, Cass.
n. 31071/2019), l'eccezione di prescrizione da parte della compagnia assicurativa, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.
Si tratta, all'evidenza, nello specifico, di prescrizione decennale in quanto riguarda un rapporto contrattuale -contratto d'opera intellettuale-, cioè quello intercorrente tra cliente ed avvocato.
In questa sede la decisione va circoscritta alla eccezione di prescrizione del diritto attoreo volto ad ottenere un risarcimento danni derivante da responsabilità del professionista.
Appare evidente che l'instaurazione del presente giudizio si è verificata a prescrizione ampiamente avvenuta. verbale d'udienza 16/12/25
Del pari non può essere considerato valido l'atto interruttivo della prescrizione inviato all'avv. Tonchia in data 19.2.2018, spedito il 22.2.2018 e ricevuto dal destinatario in data 27.2.2018, benché contenente tutti i requisiti per l'interruzione della prescrizione. Infatti, a tutto concedere, l'ultima attività professionale svolta dall'avv. Tonchia in favore del signor è la causa Pt_1 di impugnazione della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Trieste davanti alla Corte di Appello e definita con sentenza 276/2006 di conferma della sentenza di primo grado: con la conseguenza che l'atto del 2018 è stato senza dubbio alcuno inviato a prescrizione già avvenuta.
Secondo l'assunto attoreo, però, ci sarebbe un precedente atto -la missiva indirizzata all'avv. Tonchia in data 25.3.2013- che avrebbe tempestivamente interrotto la prescrizione.
L'atto di interruzione della prescrizione è atto recettizio. Benché non sia stata prodotta documentazione alcuna attestante la ricezione di questo atto dal destinatario (atto inviato a mezzo lettera raccomandata a.r.), la prova del ricevimento di questa missiva è offerta dalla lettera di data 3.4.2013 con cui l'avvocato stesso dà atto della ricezione della missiva del 25.3.2013.
Per contro, non v'è prova della ricezione della successiva missiva inviata dallo all'avv. Tonchia per il tramite dell'avv. in data 4.4.2013 Pt_1 Per_2 asseritamente a mezzo fax. Nulla, infatti, è stato documentato in proposito dall'attore ed il convenuto ha fermamente negato il ricevimento della missiva.
Si tratta, nella sostanza, della esplicitazione, da parte dell'attore, delle ragioni a fondamento della propria pretesa risarcitoria, avente -quale oggetto specifico-
“la errata prospettazione di un ricorso in merito al sequestro di beni della
Cooperativa Edilizia Bellavista a ristorno dei crediti vantati dal sig. Pt_1 stesso e riferentesi alla di lui coniuge, sig.ra ”. Nella lettera si rappresenta Pt_3 un ritardo nella formulazione e deposito del ricorso per sequestro, poi rigettato anche per probabile prescrizione del credito stesso. Con riferimento al quantum chiesto a titolo di risarcimento danni, si esplicita che esso è pari a quello già allora indicato nell'atto di sequestro, ovviamente con debito attualizzato.
Esclusa, dunque, efficacia interruttiva alla missiva di data 4.4.2013 in assenza di prova del ricevimento della stessa da parte del destinatario, l'analisi si concentra sulla precedente lettera del 25.3.2013.
Sicuramente sussistente è l'elemento soggettivo proprio di un atto interruttivo verbale d'udienza 16/12/25
della prescrizione, essendo chiaro il nominativo del presunto creditore, lo
(e non anche la di lui consorte, la quale avrebbe dovuto interrompere Pt_1 la prescrizione personalmente atteso che a quell'epoca era ancora in vita) e quello del presunto debitore, l'avv. Tonchia.
Ritiene per contro questo giudicante la insussistenza, nella lettera in esame, dell'ulteriore elemento oggettivo proprio di un atto interruttivo della prescrizione. Per un verso, infatti, il quantum debeatur è stato semplicemente quantificato, ma non anche determinato nella sua quantificazione (come per contro è stato chiarito nella successiva missiva del 4.4.2013, però mai ricevuta dal professionista).
Inoltre, non vi è la minima indicazione del rapporto sottostante, cioè della controversia specifica con riferimento alla quale lo lamenta un Pt_1 inadempimento del professionista, né quale tipologia di inadempimento egli lamenta: ciò in special modo nel caso in esame, nel quale le cause patrocinate dall'avv. Tonchia in favore dello sono state molteplici. Invero, il Pt_1 risarcimento danni viene richiesto “quale conseguenza di una mancata efficace azione di recupero di crediti vantati dal sig. stesso nei confronti della Pt_1
Cooperativa Bellavista Mare”.
La assoluta genericità della richiesta non consente, al destinatario, di avere contezza delle doglianze del richiedente.
Come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13430 del
20.5.2025 in merito ai principi che debbono guidare l'interpretazione di un atto interruttivo della prescrizione, l'obiettivo non è comprendere l'intenzione di chi ha redatto l'atto, ma accertare la sua oggettiva riconoscibilità da parte del destinatario. Secondo la Corte, infatti, l'interpretazione di un atto che interrompe la prescrizione (come una diffida o una messa in mora) non deve concentrarsi sulla ricostruzione della volontà o dell'intento soggettivo di chi lo ha compiuto.
L'indagine deve, invece, vertere sulla “riconoscibilità oggettiva dell'atto” e sul fatto che esso contenga, in modo inequivocabile, l'esigenza di far valere un diritto. In sostanza, la sentenza ribadisce che la validità di un atto interruttivo della prescrizione si misura sulla sua capacità di comunicare in modo chiaro e oggettivo l'intenzione di far valere un diritto e l'attività interpretativa è finalizzata ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Nello specifico, dalla assoluta genericità dell'atto di data 25.3.2013 deriva la concreta impossibilità per il destinatario dell'atto di individuare con verbale d'udienza 16/12/25
certezza ed esattezza l'oggetto della pretesa, e ciò anche in considerazione di un eventuale adempimento spontaneo ovvero di un riconoscimento del debito.
In motivazione la sentenza in parola afferma che: “l'autore dell'atto interruttivo deve far emergere nella manifestazione del suo intento, i tratti identificativi del diritto cui fa riferimento la sua espressione di volontà, non potendo considerarsi sufficiente un generico riferimento ad un rapporto fondamentale non puntualmente individuato”.
La missiva del 25.3.2013 non può nemmeno essere considerata come “messa in mora”, attesa la mancanza di una intimazione ad adempiere e dell'indicazione di un termine per l'adempimento. Parimenti, non può essere considerata come
“diffida ad adempiere”, poiché carente di una esplicita richiesta al debitore di adempiere a un determinato obbligo entro un termine specificato.
L'eccezione di prescrizione risulta dunque fondata.
Le spese seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento (da 52000 a 260000), con riconoscimento di tutte e quattro le fasi di giudizio e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni formulato dall'attore nei confronti del convenuto;
2. condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto e della terza chiamata, liquidate per il convenuto in euro 14.103,00 per compenso ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge e per la terza chiamata in euro 14.103,00 per compenso, oltre
15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Udine, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Antonini verbale d'udienza 16/12/25
RG 1808/2024
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16.12.2025 ad ore 10.20 davanti al giudice, dott.ssa Annamaria
Antonini, sono comparsi:
-per l'attore l'avv Roberto Accetta
-per il convenuto l'avv Tonchia in sost avv. Lucca
-per la terza chiamata l'avv Laura Tis in sost. Avv. Coceani.
Sono personalmente presenti il signor e l'avv Tonchia. Pt_1
Il giudice dà atto che tutte le parti hanno depositato le note illustrative autorizzate.
Il giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
L'avv. Accetta conclude come da atto di citazione.
L'avv.Tonchia conclude come da memoria dd. 16.1.2025 nonché in punto prescrizione come da note conclusive dd. 27.11.2025.
L'avv. Tis contesta la tardività dei documenti prodotti dall'attore unitamente alle note illustrative finali. Conclude come da foglio di p.c. depositato nel telematico.
Spese rifuse come già richieste e depositate nel telematico.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Accetta si richiama alle proprie note illustrative.
L'avv. Tonchia si richiama alle proprie note illustrative.
L'avv. Tis si richiama ai propri atti e contesta il contenuto delle note finali di parte attrice opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova ivi formulati in quanto tardivi ed irrilevanti.
Il giudice preliminarmente dichiara la inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice in uno alle note illustrative finali in quanto tardivamente depositati rispetto ai termini di legge e di data anteriore agli stessi. Per quanto verbale d'udienza 16/12/25
concerne, invece, i documenti successivi allo spirare dei termini della seconda memoria istruttoria, dichiara la inammissibilità degli stessi in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
All'esito, il giudice pronuncia sentenza orale ex art. 281 sexies c.p.c. dandone contestuale lettura alle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria
Antonini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta a ruolo il 9.7.2024 al n. R.G. 1808/2024
DA
Parte_2
con il proc. e dom. avv. Roberto Accetta
-ATTORE-
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Michele Lucca verbale d'udienza 16/12/25
-CONVENUTO-
Controparte_2
- già
[...] Controparte_3
[...]
con il proc. e dom. avv. Michele Coceani
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale da contratto d'opera intellettuale.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti come precisate a verbale dell'odierna udienza e da aversi qui come integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a ha citato in giudizio l'avv. onde essere risarcito Parte_2 CP_1 dei danni -quantificati in complessivi euro 108.383,27- subìti “a titolo di responsabilità professionale per grave inadempimento professionale, in particolare per non avere rilevato i tempi di prescrizione del diritto di credito dei sigg.ri nei confronti della Cooperativa Bellavista Mare e non aver Pt_1 interrotto la stessa con un apposito atto e intrapreso una corretta azione di merito, così omettendo ogni tutela del loro diritto di credito e privandoli della relativa, importante somma”.
L'attore ha dedotto di essere un ex socio della Cooperativa Bellavista Mare, dalla quale era receduto in data 5.6.1997. Poiché al recesso dalla compagine sociale non aveva fatto seguito da parte della Cooperativa la restituzione della somma versata, era iniziata una controversia giudiziaria già nell'anno 1997 che era poi proseguita anche negli anni successivi.
L'attore parla di un primo ricorso per sequestro conservativo da lui richiesto contro la Cooperativa, con il ministero dell'avv. Tonchia, già nell'anno 1997
(sequestro rigettato, cui non seguì la causa di merito); di un secondo ricorso per sequestro conservativo richiesto contro la Cooperativa dalla di lui moglie, verbale d'udienza 16/12/25
cessionaria del credito in sede di separazione giudiziale, al Tribunale di Trieste sempre con il ministero dell'avv. Tonchia, nell'anno 2003 (sequestro rigettato per difetto di legittimazione attiva della proponente, cui non seguì né reclamo, né azione di merito); di un terzo ricorso per sequestro conservativo da lui stesso richiesto nei confronti della Cooperativa, sempre con il ministero dell'avv.
Tonchia, nell'anno 2005 (sequestro rigettato, cui non seguì l'azione di merito).
In realtà pare che vi siano state altre controversie tra lo e la Pt_1
Cooperativa, questa volta su iniziativa di quest'ultima. Si tratta di una azione di responsabilità sociale e risarcimento danni instaurata dalla Cooperativa nei confronti dello e di tale davanti al Tribunale di Pt_1 Persona_1
Trieste e nella quale lo era difeso da altro professionista. La causa è Pt_1 stata persa dallo in primo grado, ma la sentenza è stata dall'odierno Pt_1 attore impugnata davanti alla Corte di Appello di Trieste con il ministero dell'avv. Tonchia. In sede di appello è stata integralmente confermata la sentenza di primo grado, con condanna dello alla rifusione delle spese Pt_1 processuali in favore della Cooperativa.
Sia il convenuto che la compagnia di assicurazioni terza chiamata hanno eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dall'attore e negato la sussistenza dell'an e del quantum della pretesa attorea.
La terza chiamata ha sicuramente eccepito la prescrizione tempestivamente: sicché, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr, per tutte, Cass.
n. 31071/2019), l'eccezione di prescrizione da parte della compagnia assicurativa, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.
Si tratta, all'evidenza, nello specifico, di prescrizione decennale in quanto riguarda un rapporto contrattuale -contratto d'opera intellettuale-, cioè quello intercorrente tra cliente ed avvocato.
In questa sede la decisione va circoscritta alla eccezione di prescrizione del diritto attoreo volto ad ottenere un risarcimento danni derivante da responsabilità del professionista.
Appare evidente che l'instaurazione del presente giudizio si è verificata a prescrizione ampiamente avvenuta. verbale d'udienza 16/12/25
Del pari non può essere considerato valido l'atto interruttivo della prescrizione inviato all'avv. Tonchia in data 19.2.2018, spedito il 22.2.2018 e ricevuto dal destinatario in data 27.2.2018, benché contenente tutti i requisiti per l'interruzione della prescrizione. Infatti, a tutto concedere, l'ultima attività professionale svolta dall'avv. Tonchia in favore del signor è la causa Pt_1 di impugnazione della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Trieste davanti alla Corte di Appello e definita con sentenza 276/2006 di conferma della sentenza di primo grado: con la conseguenza che l'atto del 2018 è stato senza dubbio alcuno inviato a prescrizione già avvenuta.
Secondo l'assunto attoreo, però, ci sarebbe un precedente atto -la missiva indirizzata all'avv. Tonchia in data 25.3.2013- che avrebbe tempestivamente interrotto la prescrizione.
L'atto di interruzione della prescrizione è atto recettizio. Benché non sia stata prodotta documentazione alcuna attestante la ricezione di questo atto dal destinatario (atto inviato a mezzo lettera raccomandata a.r.), la prova del ricevimento di questa missiva è offerta dalla lettera di data 3.4.2013 con cui l'avvocato stesso dà atto della ricezione della missiva del 25.3.2013.
Per contro, non v'è prova della ricezione della successiva missiva inviata dallo all'avv. Tonchia per il tramite dell'avv. in data 4.4.2013 Pt_1 Per_2 asseritamente a mezzo fax. Nulla, infatti, è stato documentato in proposito dall'attore ed il convenuto ha fermamente negato il ricevimento della missiva.
Si tratta, nella sostanza, della esplicitazione, da parte dell'attore, delle ragioni a fondamento della propria pretesa risarcitoria, avente -quale oggetto specifico-
“la errata prospettazione di un ricorso in merito al sequestro di beni della
Cooperativa Edilizia Bellavista a ristorno dei crediti vantati dal sig. Pt_1 stesso e riferentesi alla di lui coniuge, sig.ra ”. Nella lettera si rappresenta Pt_3 un ritardo nella formulazione e deposito del ricorso per sequestro, poi rigettato anche per probabile prescrizione del credito stesso. Con riferimento al quantum chiesto a titolo di risarcimento danni, si esplicita che esso è pari a quello già allora indicato nell'atto di sequestro, ovviamente con debito attualizzato.
Esclusa, dunque, efficacia interruttiva alla missiva di data 4.4.2013 in assenza di prova del ricevimento della stessa da parte del destinatario, l'analisi si concentra sulla precedente lettera del 25.3.2013.
Sicuramente sussistente è l'elemento soggettivo proprio di un atto interruttivo verbale d'udienza 16/12/25
della prescrizione, essendo chiaro il nominativo del presunto creditore, lo
(e non anche la di lui consorte, la quale avrebbe dovuto interrompere Pt_1 la prescrizione personalmente atteso che a quell'epoca era ancora in vita) e quello del presunto debitore, l'avv. Tonchia.
Ritiene per contro questo giudicante la insussistenza, nella lettera in esame, dell'ulteriore elemento oggettivo proprio di un atto interruttivo della prescrizione. Per un verso, infatti, il quantum debeatur è stato semplicemente quantificato, ma non anche determinato nella sua quantificazione (come per contro è stato chiarito nella successiva missiva del 4.4.2013, però mai ricevuta dal professionista).
Inoltre, non vi è la minima indicazione del rapporto sottostante, cioè della controversia specifica con riferimento alla quale lo lamenta un Pt_1 inadempimento del professionista, né quale tipologia di inadempimento egli lamenta: ciò in special modo nel caso in esame, nel quale le cause patrocinate dall'avv. Tonchia in favore dello sono state molteplici. Invero, il Pt_1 risarcimento danni viene richiesto “quale conseguenza di una mancata efficace azione di recupero di crediti vantati dal sig. stesso nei confronti della Pt_1
Cooperativa Bellavista Mare”.
La assoluta genericità della richiesta non consente, al destinatario, di avere contezza delle doglianze del richiedente.
Come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13430 del
20.5.2025 in merito ai principi che debbono guidare l'interpretazione di un atto interruttivo della prescrizione, l'obiettivo non è comprendere l'intenzione di chi ha redatto l'atto, ma accertare la sua oggettiva riconoscibilità da parte del destinatario. Secondo la Corte, infatti, l'interpretazione di un atto che interrompe la prescrizione (come una diffida o una messa in mora) non deve concentrarsi sulla ricostruzione della volontà o dell'intento soggettivo di chi lo ha compiuto.
L'indagine deve, invece, vertere sulla “riconoscibilità oggettiva dell'atto” e sul fatto che esso contenga, in modo inequivocabile, l'esigenza di far valere un diritto. In sostanza, la sentenza ribadisce che la validità di un atto interruttivo della prescrizione si misura sulla sua capacità di comunicare in modo chiaro e oggettivo l'intenzione di far valere un diritto e l'attività interpretativa è finalizzata ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Nello specifico, dalla assoluta genericità dell'atto di data 25.3.2013 deriva la concreta impossibilità per il destinatario dell'atto di individuare con verbale d'udienza 16/12/25
certezza ed esattezza l'oggetto della pretesa, e ciò anche in considerazione di un eventuale adempimento spontaneo ovvero di un riconoscimento del debito.
In motivazione la sentenza in parola afferma che: “l'autore dell'atto interruttivo deve far emergere nella manifestazione del suo intento, i tratti identificativi del diritto cui fa riferimento la sua espressione di volontà, non potendo considerarsi sufficiente un generico riferimento ad un rapporto fondamentale non puntualmente individuato”.
La missiva del 25.3.2013 non può nemmeno essere considerata come “messa in mora”, attesa la mancanza di una intimazione ad adempiere e dell'indicazione di un termine per l'adempimento. Parimenti, non può essere considerata come
“diffida ad adempiere”, poiché carente di una esplicita richiesta al debitore di adempiere a un determinato obbligo entro un termine specificato.
L'eccezione di prescrizione risulta dunque fondata.
Le spese seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento (da 52000 a 260000), con riconoscimento di tutte e quattro le fasi di giudizio e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni formulato dall'attore nei confronti del convenuto;
2. condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto e della terza chiamata, liquidate per il convenuto in euro 14.103,00 per compenso ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge e per la terza chiamata in euro 14.103,00 per compenso, oltre
15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Udine, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Antonini verbale d'udienza 16/12/25