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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/05/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 303/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 303/2020 promossa da:
(C.F. ), quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO BASILE, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ELENA IULIANA VOICU, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: appalto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare:
In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, da parte della in relazione agli importi di cui alle Parte_2 fatture monitoriamente azionate per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- accertato e dichiarato quanto in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il decreto ingiuntivo n. 1274 del 28/11/2019 pagina 1 di 12 (R.G. 2134/2019) emesso dal Tribunale di Novara, nella persona della Dott.ssa G. Citro, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto,
- accertato e dichiarato quanto esposto in narrativa, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto, ovvero
In via subordinata previe le più opportune ulteriori declaratorie, accertato e dichiarato quanto già chiesto ed accertato giudizialmente in via preliminare e/o principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, ridurre le pretese avversarie a quanto sarà determinato e quantificato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione diretta al difensore ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta opposta
“In via preliminare, dichiarare l'esecutività del decreto n . 1274 del 28/11/2019, Rg 2134/2019, emesso dal Tribunale di Novara, nella persona del Giudice Dott. ssa G. Citro, in data 27/11/2019;
- In via preliminare e in subordine, dichiarare l'esecutività del decreto per l'importo di € 24.902,70, non contestato, o per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
- Nel merito, rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare la responsabilità ex art. 96 cpc e condannare parte opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Questo patrocinio si riserva ogni consentita ulteriore richiesta istruttoria, nonché di poter essere ammessi a prova contraria a quella che verrà formulata dalla controparte.
Sollecita l'interrogatorio formale prova pe testi sulle circostanze indicate che si devono intendere qui interamente riportate, precisa i seguenti testi con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e ulteriori testi entro i termini di legge:
- Il sig. CP_2
- Il sig. Controparte_3
- Il sig. CP_4
- Il sig. Controparte_5
- Il sig. Controparte_6
- Il legale rappresentate della società Organizzazione_1 pagina 2 di 12 - Il legale rappresentante dell' Organizzazione_2
- Il sig. dipendente dita Persona_1 Pt_1
- Il sig. dipendente ” Tes_1 Pt_1
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, al decreto ingiuntivo n. 1274/2019, emesso dal Tribunale di
Novara in data 28.11.2019, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della qui convenuta opposta, entro 40 gg. dalla notifica, la somma di € Controparte_1
31.066,00 oltre interessi legali dal 25/07/2019 e spese della fase monitoria, per il mancato pagamento delle fatture n. 9/2018, 1/2019, 2/2019 e 3/2019 (dovendosi ascrivere a mero errore materiale nella compilazione del ricorso monitorio, evidente a fronte delle fatture prodotte in allegato, l'indicazione nello stesso, con data corretta, delle fatture n. 3/2019 – in luogo della n. 2/2019 – e n. 4/2019 – in luogo della n. 3/2019).
E' pacifico che fra le parti, entrambe ditte che operano nel settore edile e in particolare nella posa in opera di materiale lapideo, siano intercorsi pluriennali rapporti di collaborazione, nell'ambito dei quali il ha subappaltato alla le lavorazioni da Pt_1 Controparte_1 svolgersi in diversi cantieri, e non sono contestati, in particolare, il rapporto di subappalto intercorso con riferimento ai cantieri cui si riferiscono le lavorazioni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria né l'effettivo svolgimento delle opere ivi considerate.
Parte opponente ha eccepito, tuttavia, l'esistenza di vizi e difetti in relazione ai cantieri realizzati dall'opponente per commissione di e Organizzazione_1 Org_2 Org_2 [...]
indicate nella lettera di contestazione del 10.7.2019, con riferimento ai cantieri di Org_3
Milano, SE, e Lainate, derivanti dalla circostanza che il titolare della Org_4 [...]
avrebbe smesso di occuparsi personalmente delle lavorazioni, demandandole a CP_1 collaboratori e dipendenti;
ha opposto di essere stato costretto a intervenire per il completamento delle opere lasciate incompiute dall'opposta o non eseguite a dovere, impiegando proprie maestranze e sostenendo costi per la sostituzione dei materiali e l'ultimazione delle opere assegnate alla;
ha eccepito, infine, l'intervenuto Controparte_1 integrale pagamento della fattura n. 9/2018.
L'opposta si è costituita, deducendo, in via generale, che il , per aumentare i propri Pt_1 margini di guadagno, fosse solito coinvolgere, oltre a ditte straniere come la convenuta opposta, anche soggetti non specializzati, rivolgendosi per i lavori più grandi a diverse squadre che, venendo pagate solitamente con molto ritardo, spesso abbandonavano il cantiere, e di essere stata chiamata più volte a rimediare ai vizi delle lavorazioni svolte da altri soggetti;
ha precisato che ciò era appunto accaduto con riferimento ai cantieri oggetto di contestazione da parte dell'opponente, cantieri nei quali la era intervenuta dopo che altri Controparte_1 avevano svolto parte delle lavorazioni e, in alcuni casi, espressamente per rimediare ai difetti di quanto dalle ditte precedenti realizzato. pagina 3 di 12 L'opposta ha poi rilevato che nel messaggio scambiato via whatsapp con il in data CP_1
28/06/2019, il nulla aveva riferito delle contestazioni pretesamente ricevute in Pt_1 relazione alle opere svolte dall'impresa del , lamentando, piuttosto, “purtroppo non CP_1 ho più soldi, (…) non ho preso i soldi”.
A verbale dell'udienza del 15.7.2020, parte attrice, nell'opporsi alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che la convenuta non avrebbe contestato la sussistenza dei vizi in questione, limitandosi ad addebitarli a terzi;
ha genericamente contestato il documento contenente il messaggio whatsapp riportato da controparte e il contenuto dello stesso, rilevando, comunque, come le lettere di contestazione dei vizi, prodotte in atti, siano state inviate all'opponente dai committenti a mezzo e-mail qualche giorno dopo rispetto alla data risultante dalle lettere medesime e che dagli stessi messaggi prodotti dall'opposta si evincerebbe che la convenuta si avvalesse, a sua volta, di soggetti terzi nell'esecuzione delle opere affidatele. Parte convenuta, a propria volta, nell'insistere per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha richiamato la genericità della contestazione dei vizi da parte dell'opponente, peraltro di valore esattamente pari al credito azionato.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, a norma dell'art. 648, co. 1, ult. periodo cpc, limitatamente alla somma di € 3776,00, relativa alle opere rispetto alle quali non sono state svolte contestazioni dall'opponente, la causa è stata istruita, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., oltre che mediante la documentazione prodotta dalle parti, mediante escussione dei testimoni dalle stesse indicati.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c. e con ordinanza del 29.10.2023 il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
***
Va richiamato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova fra le parti, che, secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale, gravano sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare, oltre al titolo del proprio credito, altresì, in modo specifico, l'inadempimento addebitato al debitore, mentre compete al debitore fornire la prova di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione o che l'inadempimento è disceso da causa allo stesso non imputabile a norma dell'art. 1218 c.c. (così le Sezioni Unite n. 13533.2001 e tutta la giurisprudenza successiva: cfr., fra molte, Cass., n. 25584/2018; n. 826/2015; n. 15659.2011; n. 3373/2010).
Nella specie parte attrice, come riepilogato, non ha contestato di avere affidato alla società opposta, sua subappaltatrice, l'esecuzione delle opere fatturate, descritte nei riepiloghi che la convenuta opposta ha prodotto unitamente alle fatture azionate, ma ha eccepito di avere ricevuto dai propri committenti, in relazione ad alcuni dei cantieri, la denuncia di difetti nell'esecuzione delle opere eseguite dalla , di seguito contestati a quest'ultima Controparte_1 con la missiva del 10.7.2019, e di avere dovuto provvedere con risorse proprie ai necessari pagina 4 di 12 rifacimenti e alla sostituzione dei materiali, affinché le opere risultassero eseguite secondo le regole dell'arte e di buona tecnica costruttiva, riportando un danno complessivo di € 32.206,80.
Inoltre, l'opponente ha eccepito di avere già saldato la fattura n. 9 del 31/10/2018.
Quanto a tale ultima eccezione, l'opponente ha prodotto estratto del proprio conto corrente bancario da cui risulta, in data 7.3.2019, un bonifico in uscita per € 6001,36, con dicitura “saldo fattura 8 e acconto fattura 9”, emessa per la somma di € 10.790,00.
La documentazione prodotta dall'opponente, dunque, non è idonea a comprovare l'avvenuto saldo di tale fattura, dimostrando il mero pagamento di un acconto di entità non indicata.
L'opposta, tuttavia, non ha svolto alcuna contestazione sull'allegazione di controparte che detta fattura sia stata saldata, sicché la circostanza, a norma dell'art. 115 c.p.c., dovrà darsi per dimostrata.
Per tale importo, dunque, la pretesa della convenuta opposta è infondata.
Quanto ai vizi nell'esecuzione delle opere contestati dall'opponente, va richiamato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il committente che lamenta che l'esecuzione dei lavori non sia avvenuta a regola d'arte nell'ambito di un appalto in cui l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, è tenuto unicamente ad allegare l'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. n. 19146 del 9.08.2013 e Cass. n. 936 del 20.01.2010).
Parte convenuta non ha allegato né dimostrato l'avvenuta espressa accettazione delle opere da parte dell'opponente, ma ha dedotto che il sarebbe stato costantemente presente in Pt_1 cantiere, al fine di verificare le opere svolte dalle ditte subappaltatrici, le quali - e fra esse, in particolare, la - avrebbero, per prassi, provveduto alla fatturazione solo dopo Controparte_1 avere ricevuto il benestare del . Pt_1
Le testimonianze che hanno confermato tale modalità di procedere – anche ammesso che le dichiarazioni rese dai testi, al riguardo, possano ritenersi del tutto credibili, considerato che risulta inverosimile e anomala la presenza capillare e quotidiana in cantiere dell'imprenditore subappaltante al fine di verificare l'operato delle subappaltatrici – si riferiscono, in ogni caso, a un mero modus operandi, ma non provano che nello specifico, in relazione ai cantieri in questione e alle singole opere in essi ricomprese, in effetti le opere siano state verificate e accettate dal . Pt_1
Ricade, pertanto, sulla ditta esecutrice (in questo caso, quale subappaltatrice) l'onere di provare la corretta realizzazione delle opere affidate. Ciò, peraltro, in attuazione degli ordinari principi processuali, solo là dove il soggetto subappaltante abbia dedotto con sufficiente specificità i vizi che afferma di avere riscontrato nelle opere, non potendosi ritenere gravante sul debitore l'onere di provare in modo indeterminato e onnicomprensivo di avere bene eseguito tutte le opere, sotto ogni profilo.
pagina 5 di 12 Il ha dedotto di avere ricevuto contestazioni dalle proprie committenti Pt_1 [...]
e mediante missive, che ha prodotto in causa;
nonché dalla Org_1 Organizzazione_3 propria committente di cui ha prodotto una fattura emessa in data 24.7.2019, Org_2 avente ad oggetto “costi riaddebito cantiere via Borsello a concordato” per l'importo di € Org_4
2366,80 (comprensivo di IVA).
E' opportuno precisare che le missive apparentemente provenienti da e Organizzazione_1 da non hanno valore probatorio in sé circa l'esistenza dei vizi in esse Organizzazione_3 denunciati, sia perché si tratta di scritture private provenienti da soggetti terzi, non presenti in giudizio, con la conseguenza che, non essendo verificabili, non hanno il valore di cui all'art. 2702 c.c., ma hanno al più valore indiziario, potendo unicamente contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass., n. 8938/2015), sia perché, quanto al contenuto, integrano mere contestazioni di parti a propria volta portatrici di interesse in quanto denunciato.
A ciò non può non aggiungersi che si tratta di missive redatte su carta apparentemente intestata alle due società, ma a firma illeggibile e non riconducibile ad alcun soggetto individuabile, peraltro aventi una impostazione grafica assai simile, coincidenza che appare invero di difficile verificazione ad ipotizzarne la provenienza da soggetti differenti ed estranei l'uno all'altro.
Delle due lettere, inoltre, a rigore non risulta provata la trasmissione al . Pt_1
Risulta in atti altresì una ulteriore lettera a firma di un legale, trasmessa a mezzo PEC in una data imprecisata e in riscontro a una missiva precedentemente inviata dal a mezzo del Pt_1 difensore, nella quale si fa riferimento alla intervenuta “integrale contestazione da parte della committenza dei lavori di posa in opera di materiale lapideo sul cantiere di Lainate”, come già noto al
, circostanza a fronte della quale preannunciava che non avrebbe Pt_1 Organizzazione_1 provveduto al saldo del prezzo.
Le suddette missive, dunque, potranno intendersi come integrazione dell'allegazione dell'opponente, contribuendo a delineare, nei limiti in cui siano sufficientemente specifiche, quali siano gli addebiti di inesatta esecuzione che il muove alla e, Pt_1 Controparte_7 limitatamente alla PEC appena ricordata, intercorsa fra legali, quale elemento indiziario, sia pur del tutto generico, circa l'esistenza di contestazioni mosse dalla committenza al . Pt_1
Venendo alla disamina delle stessa, va rilevato, quanto alle contestazioni provenienti da che esse concernono unicamente il cantiere di Lainate, e non anche il Organizzazione_1 cantiere di SE (così si legge, infatti, nella missiva del 22.6.2019, che è l'unica alla quale l'opponente ha fatto riferimento al fine di individuare i difetti contestati all'opposta: cfr. atto di citazione, p. 7, lett. a).
In particolare, risulterebbero contestati dalla committente:
- la posa delle alzate nelle scale A-B-C-D- la quasi totalità dei gradini evidenziano sbeccature, rotture, pose non conformi, mancanza di lucidature laterali;
pagina 6 di 12 - la posa dei pavimenti, è stata riscontrata una stuccatura non a regola d'arte e di colorazione sbagliata in quanto la stuccatura doveva avvenire con il colore nero ed invece è stata eseguita con il colore grigio o addirittura non stuccate come nel locale cantina;
- la mancata effettuazione di una adeguata pulizia finale dei materiali avanzati;
- le spallette dell'ascensore in quanto sbeccate o non posate a regola d'arte;
- le copertine delle scale dovevano essere smontate e rimontate con altro materiale più idoneo;
- i pozzetti della cantina erano mancanti;
- gli zoccolini risultavano mancanti, non stuccati o stuccati e non puliti.
La convenuta opposta ha negato di avere eseguito le opere cui si riferiscono i vizi in questione, adducendo di essere intervenuta nel cantiere in questione quando altri avevano già svolto dei lavori e di avere lavorato in contemporanea con molte altre squadre.
La difesa, tuttavia, è rimasta generica. A fronte di quanto si legge nella contestazione, la convenuta non ha dedotto specificamente di essere intervenuta in altre parti della palazzina, diverse dalle scale A, B, C o D, o di non essersi occupata delle scale, della stuccatura, delle spallette dell'ascensore, opere, peraltro, la cui realizzazione da parte degli operai della
[...]
è stata confermata dai testi escussi. CP_1
Il teste , indotto dalla stessa convenuta, ha confermato il capitolo 2 di parte Testimone_2 attrice (“Vero che la ditta ha provveduto, per il tramite di propri operai, alla Controparte_1 posa delle scale B-C-D, delle pavimentazioni, delle spalle degli ascensori, delle copertine, dello zoccolino e della posa dei pozzetti delle cantine”), pur dando atto di non ricordare esattamente la denominazione delle scale, e ha escluso sia che la sia intervenuta per Controparte_1 rimediare ai danni relativi a opere svolte da altri, nel cantiere di Lainate, sia che la stessa abbia lavorato contemporaneamente ad altre squadre, sicché non può esservi dubbio su quanto dalla stessa svolto.
Anche il teste , imprenditore terzo rispetto alle parti in causa, ha riferito: “La CP_2 società convenuta opposta è intervenuta dopo che sono andato via io;
non mi risulta che la
[...]
sia intervenuta per rimediare a danni relative a opere fatte da altri;
so che mentre CP_7 lavorava la ditta contemporaneamente lavoravano il sig. e un operaio del ”. Org_5 CP_4 Pt_1
Ciò posto, tanto (artigiano che da lungo tempo lavora per il ), intervenuto CP_4 Pt_1 sul cantiere di Lainate dopo la su incarico della ditta , sia il già Controparte_1 Pt_1 menzionato hanno confermato che la abbia lasciato “alcuni” Testimone_2 Controparte_1 gradini sbeccati (anche se non “quasi tutti”; d'altra parte, ha precisato di avere avuto CP_4 indicazione, tramite il geometra di cantiere, di sostituirne “tre o quattro”).
E' risultato confermato dallo stesso teste , inoltre, che sia stata la Testimone_2 [...]
a occuparsi della stuccatura dei pavimenti e che sia stato utilizzato uno stucco di CP_1 un colore diverso da quello previsto, nero anziché grigio.
pagina 7 di 12 Il teste ha aggiunto che ciò sarebbe avvenuto “dopo averlo fatto presente sia al geometra sia al
, entrambi ci hanno detto di andare avanti lo stesso”. La circostanza tuttavia - in ogni caso Pt_1 riferita da un solo teste, senza alcuna miglior precisazione - neppure era stata dedotta dalla convenuta opposta. Essa, dunque, non può essere valutata a discolpa della convenuta, non avendo parte attrice possibilità di articolare difese sul punto.
Due testimoni ( e , poi, hanno confermato di Testimone_3 Testimone_4 aver provveduto, su incarico del , a rimuovere lo stucco e a rifarlo, perché sarebbe Pt_1 dovuto essere nero e non grigio.
E' stato altresì confermato da che la si sia occupata delle Testimone_2 Controparte_1 spallette degli ascensori e che anche la posa di tali parti abbiano manifestato dei problemi, sia per la difficoltà derivante dal fatto che il muro era storto, sia perché i pezzi di marmo delle copertine dell'ascensore sono risultati di dimensioni inferiori al dovuto, così che successivamente il , tramite il Qotbi, come da questi riferito, hanno dovuto aggiungere i Pt_1 pezzi mancanti. A tale ultimo riguardo, è incontestato che la si sia occupata Controparte_1 solo della posa in opera e non della fornitura dei materiali, ma non risulta dimostrato che il posatore, come nell'esercizio della sua normale diligenza avrebbe dovuto fare, abbia segnalato la circostanza, attendendo le debite istruzioni al riguardo (anche in questo caso, il solo Tes_2 ha riferito di avere ricevuto l'indicazione di procedere comunque direttamente dal , cui la Pt_1 circostanza era stata riferita, senza che ciò fosse stato specificamente dedotto dalla convenuta).
Con riferimento ai suddetti vizi, sarebbe stato onere dell'opposta, a norma dell'art. 1218 c.c., dimostrare la non imputabilità dell'inesattezza, prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Secondo le allegazioni attoree, la convenuta avrebbe anche lasciato incompiute alcune lavorazioni (vi sarebbero stati dei pezzi di pavimento da completare e da stuccare, degli zoccolini mancanti, avrebbe lasciato i marmi da posizionare sui pozzetti nelle cantine, non avrebbe provveduto alla pulizia del cantiere per quanto di sua competenza). Al riguardo, tuttavia, parte attrice non ha introdotto alcuna più specifica indicazione (ad es. metrature dei pavimenti incompleti, natura dell'incompletezza, numero dei pozzetti) che consenta di quantificare l'entità dell'inadempimento e di determinare, da un canto, il valore delle opere non realizzate e, d'altro canto, l'entità del lavoro “sostitutivo” che il abbia dovuto svolgere in Pt_1 proprio per la consegna delle opere a regola d'arte.
La genericità dell'allegazione, dunque, neppure determina l'insorgenza in capo al debitore dell'onere di dare prova della completa esecuzione. In ogni caso, poi, in assenza di precisi elementi di valutazione, risulterebbe impossibile comprendere il peso dell'inadempimento, in relazione all'integrale adempimento dovuto, e di conseguenza svolgere ogni ulteriore considerazione sulla a debenza del corrispettivo del subappaltatore e sulla misura della sua eventuale decurtazione.
Ciò posto, si tratta di capire la rilevanza dell'imperfetta esecuzione delle opere, nei limiti in cui essa è risultata confermata, rispetto alle pretese di pagamento dell'integrale corrispettivo avanzate dalla convenuta opposta.
pagina 8 di 12 L'opponente non ha agito in via riconvenzionale per il risarcimento del danno subito, né ha domandato l'accertamento di tale danno quantomeno in via di eccezione riconvenzionale, al fine di veder operare, eventualmente in via subordinata, la compensazione con quanto risultato dovuto alla convenuta.
Deve ritenersi, dunque, che parte attrice abbia proposto mera eccezione di inadempimento, al fine di paralizzare la corrispettiva pretesa della convenuta opposta.
Ciò nondimeno, l'entità del danno subito dall'opponente ha rilevanza nella valutazione dell'eccezione.
Nei contratti a prestazioni corrispettive l'eccezione di inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale alle obbligazioni contrapposte, per cui chi propone l'eccezione ex art. 1460 è in buona fede solo se il suo comportamento è oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che abbia concreta giustificazione nel rapporto tra le prestazioni eseguite e quelle rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità di esse
(Cass., n. 2708/1982; nel senso che la proposizione dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. esige che la proporzionalità tra gli inadempimenti sia valutata oggettivamente in riferimento all'intero equilibrio del contratto, e quindi non secondo la rappresentazione soggettiva delle parti, cfr. Cass., n. 58/2004; cfr. pure Cass., n. 3341/2011; n. 2855/2005; n. 8425/2006, n. 9714/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la buona fede cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 1460 non è soggettiva (la mera incolpevole ignoranza di ledere il diritto altrui non può quindi legittimare l'inadempimento) bensì oggettiva, sicché per stabilirne la sussistenza il giudice di merito deve verificare se l'inadempimento della controparte abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, così da legittimare la sospensione "reattiva" (Cass., n. 2154/2021).
Nella specie, nella valutazione dell'incidenza dell'inesatto adempimento sull'equilibrio contrattuale deve tenersi conto che è stato il a provvedere alla riparazione dei vizi, al Pt_1 fine di consegnare al committente opere realizzate a regola d'arte (e, se non lo avesse fatto, avrebbe sopportato anche il risarcimento del danno eventualmente provocato al committente), con impiego di risorse e materiali propri.
Da un canto, dunque, non potrebbe sostenersi, secondo buona fede, che alcun corrispettivo sia dovuto alla convenuta per il cantiere di Lainate, dal momento che le opere sono state eseguite e i difetti hanno trovato riscontro solo in parte.
D'altro canto, nel quantificare in quale misura il diritto al corrispettivo da parte della convenuta debba rimanere paralizzato, rispetto all'intero, dovrà tenersi conto delle spese sostenute dall'opponente per porvi rimedio.
La CTU invocata dall'attore per l'accertamento di tali spese non è stata ammessa, con decisione che non si ritiene di rivedere. L'attore, infatti, non ha fornito alcun elemento specifico sulla base del quale sarebbe possibile, a posteriori, procedersi alla stima richiesta (metrature, tipo di lavorazioni, materiali etc.). pagina 9 di 12 Dalle allegazioni attoree di cui al doc. n. 5, non contestate da parte convenuta (che pure avrebbe avuto la possibilità di svolgere rilievi critici al riguardo, ad esempio contestando la congruità dei costi orari di manodopera indicati, la sproporzione dei costi complessivi di manodopera rispetto all'entità delle opere asseritamente rifatte o completate), si traggono,
d'altra parte, sufficienti elementi di giudizio.
Rispetto al cantiere di Lainate, escludendo le voci che non hanno trovato riscontro, parte attrice ha esposto una spesa di € 2700 per la sostituzione dei gradini rotti. Poiché, tuttavia,
l'allegazione che pressoché tutti i gradini fossero rotti e siano stati sostituiti non è stata confermata e poiché in tale voce parte attrice ha conglobato anche danni neppure allegati o comunque non dimostrati (“posa arrivi e partenze”, “lucidatura marmi”) o già compresi in altra voce (“controllo stuccatura”), per la stessa può essere riconosciuto una spesa di ¼ di quella esposta, pari a € 675.
Vanno altresì riconosciute le voci – non contestate in alcun modo – di € 1.500 per il rifacimento delle fughe e di € 1.800 per la sostituzione delle spalle degli ascensori e delle copertine scala non conformi.
Quanto alla voce “Addebito materiali di posa”, nulla può essere riconosciuto, non solo perché le voci di cui all'elenco attoreo sono risultate drasticamente ridimensionate – senza avere elementi per ridurre, proporzionalmente, anche la spesa relativa ai materiali - ma soprattutto perché parte attrice non ha specificamente allegato né dimostrato quali e quanti materiali abbia utilizzato in sostituzione, né il relativo costo di mercato.
Il compenso che parte convenuta pretenderebbe di ottenere, per il cantiere di Lainate, è pari ad
€ 6.163,30.
Tenuto conto dell'inesatta esecuzione delle opere affidate e del danno subito dall'opponente, il compenso risulta non dovuto per la complessiva misura di € 3.975,00.
Quanto al cantiere di via Borsellio in , l'istruttoria ha consentito di ricostruire che la Org_4 problematica emersa riguardò tre pavimenti, che non avevano la giusta pendenza e che, dopo il tentativo di livellarli per correggere il difetto, dovettero essere rifatti.
Il teste ha confermato il vizio, addebitandolo interamente a opere poste in Controparte_5 essere da Quest'ultimo, invece, ha riferito: “Ho lavorato presso il cantiere di CP_4
Ho ricevuto contestazioni per i pavimenti, sono stati contestati in particolare 2 pavimenti Org_4 posati da me e uno posato dagli operai del , perché dicevano che non scaricavano l'acqua, CP_1 non avendo la giusta pendenza;
io sono intervenuto per sistemarli, “consumandoli” un po', sia i miei due sia quello realizzato dalla ditta , ma il geometra mi ha detto che non andavano bene. CP_1
ADR Ho subito una trattenuta da quanto il mi doveva per le opere realizzate;
ho sbagliato il Pt_1 lavoro e pertanto era giusto che pagassi”.
Il teste ha confermato il difetto emerso e la riferibilità a tre pavimenti, di cui solo CP_2 uno posato dalla convenuta: “So che c'è stato un problema con 3 pavimenti, perché non avevano la pendenza giusta e non facevano scorrere l'acqua; io l'avevo già visto e pertanto quei pavimenti li avevo lasciati stare;
sono stati posati, invece, dal sig. e dai ragazzi del;
poi è stato CP_4 CP_1 pagina 10 di 12 necessario levigarli, non mi risulta che siano stati rifatti. Le contestazioni della e hanno Org_2 Org_2 riguardato questi tre pavimenti, due fatti da e uno dalla ”. La circostanza che il CP_4 CP_1
sia a conoscenza della levigatura, ma non del successivo rifacimento, non pare dirimente, CP_2 perché ben potrebbe egli essere solo parzialmente informato della vicenda, non essendone stato direttamente interessato, ed essendo evidentemente l'esigenza di rifacimento insorta solo in un secondo momento, una volta valutato come insoddisfacente il risultato della levigatura (lo stesso , d'altra parte, ha confermato che i pavimenti furono rifatti, asserendo, Controparte_5 tuttavia, che fu la a posare nuovamente quelli difettosi, precedentemente Controparte_1 realizzati tutti dal . CP_4
Può ritenersi, dunque, provato, quantomeno in via presuntiva, che la fattura emessa dalla committenza e del 24/07/2019 (doc. 2), emessa per riaddebito di costo dei Org_2 Org_2 materiali risultati deteriorati dalle lavorazioni per un importo di € 2366,80, si riferisca ai difetti in questione.
Trattandosi di documento fiscale emesso da soggetto terzo, può altresì ritenersi che l'importo sia corrispondente al costo effettivo di tali materiali;
né è contestato da parte della convenuta l'importo di € 1.200, esposto dall'attrice (doc. 5) per la manodopera.
Della complessiva somma di € 4566,80 (spese sopportate dal per l'eliminazione dei vizi), Pt_1 dunque, un terzo va imputato all'opposta (€ 1.188,93), che non ha diritto al pagamento per il corrispondente importo, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento proposta dal debitore.
Quanto, infine, al cantiere di Milano, via Guicciardi, sono stati contestati dalla committente con lettera del 22/05/2019, le opere di posa dei pavimenti ubicati Organizzazione_6 nella palazzina denominata “B” ai piani 1 -3-5 e 6 “per difetti di posa e differenza di tonalità dei materiali richiesti”.
La ditta ha indicato, a sostegno, capitoli di prova testimoniale (capi 24 e ss. della Org_7 memoria depositata ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.) volti a dimostrare, del tutto genericamente, la sussistenza di difetti di posa, non meglio individuati.
Quanto al riscontro di una “tonalità differente” nei materiali usati, oltre a essere rimasta generica anche tale contestazione, essa non può essere addebitata alla , poiché Controparte_1 non risulta che la stessa fornisse anche il materiale (dai listini riepilogativi emerge, al contrario, che si occupasse solo della manodopera). E, infatti, per tale parte, la contestazione neppure è stata riprodotta nei capitoli di prova articolati da parte attrice.
In parte qua, dunque, l'opposizione è infondata e l'eccezione, non specificamente allegata e non dimostrata, è infondata.
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, dall'importo richiesto da parte convenuta, pari a complessivi € 31.066,00, vanno dedotte le somme, non dovute in virtù della fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta da parte attrice, di € 3.975,00 per il cantiere di Lainate e di € 1.188,93 per il cantiere di , oltre alla somma di € 10.790 di cui Org_4 alla fattura n. 9/2018, già pagata. pagina 11 di 12 Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato e va condannato a Parte_1 pagare alla convenuta la residua somma, pari a € 15.112,07, oltre interessi legali dal 25.6.2019 al saldo.
In ragione dell'esito dell'opposizione, le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione possono essere compensate per il 50 %.
L'opponente, pertanto, è tenuto a rifondere alla convenuta opposta la residua frazione del 50 % delle spese sia della fase monitoria, sia del presente giudizio, in entrambi i casi liquidate come da dispositivo in base al quantum riconosciuto.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 303/2020:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1274/2019, emesso dal Tribunale di Novara in data 28.11.2019, e condanna , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale omonima, a corrispondere alla Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 15.112,07, oltre interessi legali dal 25.6.2019 al saldo;
2) compensa le spese di lite per il 50 % e condanna , quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale omonima, a rifondere alla il residuo 50 Controparte_1
%, liquidato per la fase monitoria in € 270,00 per compensi, oltre 15 % spese forfettarie, cpa e iva come per legge e rimborso del CU, e per la presente fase di opposizione in € 2538,50 per compensi, oltre 15 % spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 5 maggio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 303/2020 promossa da:
(C.F. ), quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO BASILE, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ELENA IULIANA VOICU, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: appalto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare:
In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, da parte della in relazione agli importi di cui alle Parte_2 fatture monitoriamente azionate per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- accertato e dichiarato quanto in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il decreto ingiuntivo n. 1274 del 28/11/2019 pagina 1 di 12 (R.G. 2134/2019) emesso dal Tribunale di Novara, nella persona della Dott.ssa G. Citro, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto,
- accertato e dichiarato quanto esposto in narrativa, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto, ovvero
In via subordinata previe le più opportune ulteriori declaratorie, accertato e dichiarato quanto già chiesto ed accertato giudizialmente in via preliminare e/o principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, ridurre le pretese avversarie a quanto sarà determinato e quantificato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione diretta al difensore ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta opposta
“In via preliminare, dichiarare l'esecutività del decreto n . 1274 del 28/11/2019, Rg 2134/2019, emesso dal Tribunale di Novara, nella persona del Giudice Dott. ssa G. Citro, in data 27/11/2019;
- In via preliminare e in subordine, dichiarare l'esecutività del decreto per l'importo di € 24.902,70, non contestato, o per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
- Nel merito, rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare la responsabilità ex art. 96 cpc e condannare parte opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Questo patrocinio si riserva ogni consentita ulteriore richiesta istruttoria, nonché di poter essere ammessi a prova contraria a quella che verrà formulata dalla controparte.
Sollecita l'interrogatorio formale prova pe testi sulle circostanze indicate che si devono intendere qui interamente riportate, precisa i seguenti testi con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e ulteriori testi entro i termini di legge:
- Il sig. CP_2
- Il sig. Controparte_3
- Il sig. CP_4
- Il sig. Controparte_5
- Il sig. Controparte_6
- Il legale rappresentate della società Organizzazione_1 pagina 2 di 12 - Il legale rappresentante dell' Organizzazione_2
- Il sig. dipendente dita Persona_1 Pt_1
- Il sig. dipendente ” Tes_1 Pt_1
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, al decreto ingiuntivo n. 1274/2019, emesso dal Tribunale di
Novara in data 28.11.2019, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della qui convenuta opposta, entro 40 gg. dalla notifica, la somma di € Controparte_1
31.066,00 oltre interessi legali dal 25/07/2019 e spese della fase monitoria, per il mancato pagamento delle fatture n. 9/2018, 1/2019, 2/2019 e 3/2019 (dovendosi ascrivere a mero errore materiale nella compilazione del ricorso monitorio, evidente a fronte delle fatture prodotte in allegato, l'indicazione nello stesso, con data corretta, delle fatture n. 3/2019 – in luogo della n. 2/2019 – e n. 4/2019 – in luogo della n. 3/2019).
E' pacifico che fra le parti, entrambe ditte che operano nel settore edile e in particolare nella posa in opera di materiale lapideo, siano intercorsi pluriennali rapporti di collaborazione, nell'ambito dei quali il ha subappaltato alla le lavorazioni da Pt_1 Controparte_1 svolgersi in diversi cantieri, e non sono contestati, in particolare, il rapporto di subappalto intercorso con riferimento ai cantieri cui si riferiscono le lavorazioni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria né l'effettivo svolgimento delle opere ivi considerate.
Parte opponente ha eccepito, tuttavia, l'esistenza di vizi e difetti in relazione ai cantieri realizzati dall'opponente per commissione di e Organizzazione_1 Org_2 Org_2 [...]
indicate nella lettera di contestazione del 10.7.2019, con riferimento ai cantieri di Org_3
Milano, SE, e Lainate, derivanti dalla circostanza che il titolare della Org_4 [...]
avrebbe smesso di occuparsi personalmente delle lavorazioni, demandandole a CP_1 collaboratori e dipendenti;
ha opposto di essere stato costretto a intervenire per il completamento delle opere lasciate incompiute dall'opposta o non eseguite a dovere, impiegando proprie maestranze e sostenendo costi per la sostituzione dei materiali e l'ultimazione delle opere assegnate alla;
ha eccepito, infine, l'intervenuto Controparte_1 integrale pagamento della fattura n. 9/2018.
L'opposta si è costituita, deducendo, in via generale, che il , per aumentare i propri Pt_1 margini di guadagno, fosse solito coinvolgere, oltre a ditte straniere come la convenuta opposta, anche soggetti non specializzati, rivolgendosi per i lavori più grandi a diverse squadre che, venendo pagate solitamente con molto ritardo, spesso abbandonavano il cantiere, e di essere stata chiamata più volte a rimediare ai vizi delle lavorazioni svolte da altri soggetti;
ha precisato che ciò era appunto accaduto con riferimento ai cantieri oggetto di contestazione da parte dell'opponente, cantieri nei quali la era intervenuta dopo che altri Controparte_1 avevano svolto parte delle lavorazioni e, in alcuni casi, espressamente per rimediare ai difetti di quanto dalle ditte precedenti realizzato. pagina 3 di 12 L'opposta ha poi rilevato che nel messaggio scambiato via whatsapp con il in data CP_1
28/06/2019, il nulla aveva riferito delle contestazioni pretesamente ricevute in Pt_1 relazione alle opere svolte dall'impresa del , lamentando, piuttosto, “purtroppo non CP_1 ho più soldi, (…) non ho preso i soldi”.
A verbale dell'udienza del 15.7.2020, parte attrice, nell'opporsi alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che la convenuta non avrebbe contestato la sussistenza dei vizi in questione, limitandosi ad addebitarli a terzi;
ha genericamente contestato il documento contenente il messaggio whatsapp riportato da controparte e il contenuto dello stesso, rilevando, comunque, come le lettere di contestazione dei vizi, prodotte in atti, siano state inviate all'opponente dai committenti a mezzo e-mail qualche giorno dopo rispetto alla data risultante dalle lettere medesime e che dagli stessi messaggi prodotti dall'opposta si evincerebbe che la convenuta si avvalesse, a sua volta, di soggetti terzi nell'esecuzione delle opere affidatele. Parte convenuta, a propria volta, nell'insistere per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha richiamato la genericità della contestazione dei vizi da parte dell'opponente, peraltro di valore esattamente pari al credito azionato.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, a norma dell'art. 648, co. 1, ult. periodo cpc, limitatamente alla somma di € 3776,00, relativa alle opere rispetto alle quali non sono state svolte contestazioni dall'opponente, la causa è stata istruita, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., oltre che mediante la documentazione prodotta dalle parti, mediante escussione dei testimoni dalle stesse indicati.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c. e con ordinanza del 29.10.2023 il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
***
Va richiamato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova fra le parti, che, secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale, gravano sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare, oltre al titolo del proprio credito, altresì, in modo specifico, l'inadempimento addebitato al debitore, mentre compete al debitore fornire la prova di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione o che l'inadempimento è disceso da causa allo stesso non imputabile a norma dell'art. 1218 c.c. (così le Sezioni Unite n. 13533.2001 e tutta la giurisprudenza successiva: cfr., fra molte, Cass., n. 25584/2018; n. 826/2015; n. 15659.2011; n. 3373/2010).
Nella specie parte attrice, come riepilogato, non ha contestato di avere affidato alla società opposta, sua subappaltatrice, l'esecuzione delle opere fatturate, descritte nei riepiloghi che la convenuta opposta ha prodotto unitamente alle fatture azionate, ma ha eccepito di avere ricevuto dai propri committenti, in relazione ad alcuni dei cantieri, la denuncia di difetti nell'esecuzione delle opere eseguite dalla , di seguito contestati a quest'ultima Controparte_1 con la missiva del 10.7.2019, e di avere dovuto provvedere con risorse proprie ai necessari pagina 4 di 12 rifacimenti e alla sostituzione dei materiali, affinché le opere risultassero eseguite secondo le regole dell'arte e di buona tecnica costruttiva, riportando un danno complessivo di € 32.206,80.
Inoltre, l'opponente ha eccepito di avere già saldato la fattura n. 9 del 31/10/2018.
Quanto a tale ultima eccezione, l'opponente ha prodotto estratto del proprio conto corrente bancario da cui risulta, in data 7.3.2019, un bonifico in uscita per € 6001,36, con dicitura “saldo fattura 8 e acconto fattura 9”, emessa per la somma di € 10.790,00.
La documentazione prodotta dall'opponente, dunque, non è idonea a comprovare l'avvenuto saldo di tale fattura, dimostrando il mero pagamento di un acconto di entità non indicata.
L'opposta, tuttavia, non ha svolto alcuna contestazione sull'allegazione di controparte che detta fattura sia stata saldata, sicché la circostanza, a norma dell'art. 115 c.p.c., dovrà darsi per dimostrata.
Per tale importo, dunque, la pretesa della convenuta opposta è infondata.
Quanto ai vizi nell'esecuzione delle opere contestati dall'opponente, va richiamato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il committente che lamenta che l'esecuzione dei lavori non sia avvenuta a regola d'arte nell'ambito di un appalto in cui l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, è tenuto unicamente ad allegare l'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. n. 19146 del 9.08.2013 e Cass. n. 936 del 20.01.2010).
Parte convenuta non ha allegato né dimostrato l'avvenuta espressa accettazione delle opere da parte dell'opponente, ma ha dedotto che il sarebbe stato costantemente presente in Pt_1 cantiere, al fine di verificare le opere svolte dalle ditte subappaltatrici, le quali - e fra esse, in particolare, la - avrebbero, per prassi, provveduto alla fatturazione solo dopo Controparte_1 avere ricevuto il benestare del . Pt_1
Le testimonianze che hanno confermato tale modalità di procedere – anche ammesso che le dichiarazioni rese dai testi, al riguardo, possano ritenersi del tutto credibili, considerato che risulta inverosimile e anomala la presenza capillare e quotidiana in cantiere dell'imprenditore subappaltante al fine di verificare l'operato delle subappaltatrici – si riferiscono, in ogni caso, a un mero modus operandi, ma non provano che nello specifico, in relazione ai cantieri in questione e alle singole opere in essi ricomprese, in effetti le opere siano state verificate e accettate dal . Pt_1
Ricade, pertanto, sulla ditta esecutrice (in questo caso, quale subappaltatrice) l'onere di provare la corretta realizzazione delle opere affidate. Ciò, peraltro, in attuazione degli ordinari principi processuali, solo là dove il soggetto subappaltante abbia dedotto con sufficiente specificità i vizi che afferma di avere riscontrato nelle opere, non potendosi ritenere gravante sul debitore l'onere di provare in modo indeterminato e onnicomprensivo di avere bene eseguito tutte le opere, sotto ogni profilo.
pagina 5 di 12 Il ha dedotto di avere ricevuto contestazioni dalle proprie committenti Pt_1 [...]
e mediante missive, che ha prodotto in causa;
nonché dalla Org_1 Organizzazione_3 propria committente di cui ha prodotto una fattura emessa in data 24.7.2019, Org_2 avente ad oggetto “costi riaddebito cantiere via Borsello a concordato” per l'importo di € Org_4
2366,80 (comprensivo di IVA).
E' opportuno precisare che le missive apparentemente provenienti da e Organizzazione_1 da non hanno valore probatorio in sé circa l'esistenza dei vizi in esse Organizzazione_3 denunciati, sia perché si tratta di scritture private provenienti da soggetti terzi, non presenti in giudizio, con la conseguenza che, non essendo verificabili, non hanno il valore di cui all'art. 2702 c.c., ma hanno al più valore indiziario, potendo unicamente contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass., n. 8938/2015), sia perché, quanto al contenuto, integrano mere contestazioni di parti a propria volta portatrici di interesse in quanto denunciato.
A ciò non può non aggiungersi che si tratta di missive redatte su carta apparentemente intestata alle due società, ma a firma illeggibile e non riconducibile ad alcun soggetto individuabile, peraltro aventi una impostazione grafica assai simile, coincidenza che appare invero di difficile verificazione ad ipotizzarne la provenienza da soggetti differenti ed estranei l'uno all'altro.
Delle due lettere, inoltre, a rigore non risulta provata la trasmissione al . Pt_1
Risulta in atti altresì una ulteriore lettera a firma di un legale, trasmessa a mezzo PEC in una data imprecisata e in riscontro a una missiva precedentemente inviata dal a mezzo del Pt_1 difensore, nella quale si fa riferimento alla intervenuta “integrale contestazione da parte della committenza dei lavori di posa in opera di materiale lapideo sul cantiere di Lainate”, come già noto al
, circostanza a fronte della quale preannunciava che non avrebbe Pt_1 Organizzazione_1 provveduto al saldo del prezzo.
Le suddette missive, dunque, potranno intendersi come integrazione dell'allegazione dell'opponente, contribuendo a delineare, nei limiti in cui siano sufficientemente specifiche, quali siano gli addebiti di inesatta esecuzione che il muove alla e, Pt_1 Controparte_7 limitatamente alla PEC appena ricordata, intercorsa fra legali, quale elemento indiziario, sia pur del tutto generico, circa l'esistenza di contestazioni mosse dalla committenza al . Pt_1
Venendo alla disamina delle stessa, va rilevato, quanto alle contestazioni provenienti da che esse concernono unicamente il cantiere di Lainate, e non anche il Organizzazione_1 cantiere di SE (così si legge, infatti, nella missiva del 22.6.2019, che è l'unica alla quale l'opponente ha fatto riferimento al fine di individuare i difetti contestati all'opposta: cfr. atto di citazione, p. 7, lett. a).
In particolare, risulterebbero contestati dalla committente:
- la posa delle alzate nelle scale A-B-C-D- la quasi totalità dei gradini evidenziano sbeccature, rotture, pose non conformi, mancanza di lucidature laterali;
pagina 6 di 12 - la posa dei pavimenti, è stata riscontrata una stuccatura non a regola d'arte e di colorazione sbagliata in quanto la stuccatura doveva avvenire con il colore nero ed invece è stata eseguita con il colore grigio o addirittura non stuccate come nel locale cantina;
- la mancata effettuazione di una adeguata pulizia finale dei materiali avanzati;
- le spallette dell'ascensore in quanto sbeccate o non posate a regola d'arte;
- le copertine delle scale dovevano essere smontate e rimontate con altro materiale più idoneo;
- i pozzetti della cantina erano mancanti;
- gli zoccolini risultavano mancanti, non stuccati o stuccati e non puliti.
La convenuta opposta ha negato di avere eseguito le opere cui si riferiscono i vizi in questione, adducendo di essere intervenuta nel cantiere in questione quando altri avevano già svolto dei lavori e di avere lavorato in contemporanea con molte altre squadre.
La difesa, tuttavia, è rimasta generica. A fronte di quanto si legge nella contestazione, la convenuta non ha dedotto specificamente di essere intervenuta in altre parti della palazzina, diverse dalle scale A, B, C o D, o di non essersi occupata delle scale, della stuccatura, delle spallette dell'ascensore, opere, peraltro, la cui realizzazione da parte degli operai della
[...]
è stata confermata dai testi escussi. CP_1
Il teste , indotto dalla stessa convenuta, ha confermato il capitolo 2 di parte Testimone_2 attrice (“Vero che la ditta ha provveduto, per il tramite di propri operai, alla Controparte_1 posa delle scale B-C-D, delle pavimentazioni, delle spalle degli ascensori, delle copertine, dello zoccolino e della posa dei pozzetti delle cantine”), pur dando atto di non ricordare esattamente la denominazione delle scale, e ha escluso sia che la sia intervenuta per Controparte_1 rimediare ai danni relativi a opere svolte da altri, nel cantiere di Lainate, sia che la stessa abbia lavorato contemporaneamente ad altre squadre, sicché non può esservi dubbio su quanto dalla stessa svolto.
Anche il teste , imprenditore terzo rispetto alle parti in causa, ha riferito: “La CP_2 società convenuta opposta è intervenuta dopo che sono andato via io;
non mi risulta che la
[...]
sia intervenuta per rimediare a danni relative a opere fatte da altri;
so che mentre CP_7 lavorava la ditta contemporaneamente lavoravano il sig. e un operaio del ”. Org_5 CP_4 Pt_1
Ciò posto, tanto (artigiano che da lungo tempo lavora per il ), intervenuto CP_4 Pt_1 sul cantiere di Lainate dopo la su incarico della ditta , sia il già Controparte_1 Pt_1 menzionato hanno confermato che la abbia lasciato “alcuni” Testimone_2 Controparte_1 gradini sbeccati (anche se non “quasi tutti”; d'altra parte, ha precisato di avere avuto CP_4 indicazione, tramite il geometra di cantiere, di sostituirne “tre o quattro”).
E' risultato confermato dallo stesso teste , inoltre, che sia stata la Testimone_2 [...]
a occuparsi della stuccatura dei pavimenti e che sia stato utilizzato uno stucco di CP_1 un colore diverso da quello previsto, nero anziché grigio.
pagina 7 di 12 Il teste ha aggiunto che ciò sarebbe avvenuto “dopo averlo fatto presente sia al geometra sia al
, entrambi ci hanno detto di andare avanti lo stesso”. La circostanza tuttavia - in ogni caso Pt_1 riferita da un solo teste, senza alcuna miglior precisazione - neppure era stata dedotta dalla convenuta opposta. Essa, dunque, non può essere valutata a discolpa della convenuta, non avendo parte attrice possibilità di articolare difese sul punto.
Due testimoni ( e , poi, hanno confermato di Testimone_3 Testimone_4 aver provveduto, su incarico del , a rimuovere lo stucco e a rifarlo, perché sarebbe Pt_1 dovuto essere nero e non grigio.
E' stato altresì confermato da che la si sia occupata delle Testimone_2 Controparte_1 spallette degli ascensori e che anche la posa di tali parti abbiano manifestato dei problemi, sia per la difficoltà derivante dal fatto che il muro era storto, sia perché i pezzi di marmo delle copertine dell'ascensore sono risultati di dimensioni inferiori al dovuto, così che successivamente il , tramite il Qotbi, come da questi riferito, hanno dovuto aggiungere i Pt_1 pezzi mancanti. A tale ultimo riguardo, è incontestato che la si sia occupata Controparte_1 solo della posa in opera e non della fornitura dei materiali, ma non risulta dimostrato che il posatore, come nell'esercizio della sua normale diligenza avrebbe dovuto fare, abbia segnalato la circostanza, attendendo le debite istruzioni al riguardo (anche in questo caso, il solo Tes_2 ha riferito di avere ricevuto l'indicazione di procedere comunque direttamente dal , cui la Pt_1 circostanza era stata riferita, senza che ciò fosse stato specificamente dedotto dalla convenuta).
Con riferimento ai suddetti vizi, sarebbe stato onere dell'opposta, a norma dell'art. 1218 c.c., dimostrare la non imputabilità dell'inesattezza, prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Secondo le allegazioni attoree, la convenuta avrebbe anche lasciato incompiute alcune lavorazioni (vi sarebbero stati dei pezzi di pavimento da completare e da stuccare, degli zoccolini mancanti, avrebbe lasciato i marmi da posizionare sui pozzetti nelle cantine, non avrebbe provveduto alla pulizia del cantiere per quanto di sua competenza). Al riguardo, tuttavia, parte attrice non ha introdotto alcuna più specifica indicazione (ad es. metrature dei pavimenti incompleti, natura dell'incompletezza, numero dei pozzetti) che consenta di quantificare l'entità dell'inadempimento e di determinare, da un canto, il valore delle opere non realizzate e, d'altro canto, l'entità del lavoro “sostitutivo” che il abbia dovuto svolgere in Pt_1 proprio per la consegna delle opere a regola d'arte.
La genericità dell'allegazione, dunque, neppure determina l'insorgenza in capo al debitore dell'onere di dare prova della completa esecuzione. In ogni caso, poi, in assenza di precisi elementi di valutazione, risulterebbe impossibile comprendere il peso dell'inadempimento, in relazione all'integrale adempimento dovuto, e di conseguenza svolgere ogni ulteriore considerazione sulla a debenza del corrispettivo del subappaltatore e sulla misura della sua eventuale decurtazione.
Ciò posto, si tratta di capire la rilevanza dell'imperfetta esecuzione delle opere, nei limiti in cui essa è risultata confermata, rispetto alle pretese di pagamento dell'integrale corrispettivo avanzate dalla convenuta opposta.
pagina 8 di 12 L'opponente non ha agito in via riconvenzionale per il risarcimento del danno subito, né ha domandato l'accertamento di tale danno quantomeno in via di eccezione riconvenzionale, al fine di veder operare, eventualmente in via subordinata, la compensazione con quanto risultato dovuto alla convenuta.
Deve ritenersi, dunque, che parte attrice abbia proposto mera eccezione di inadempimento, al fine di paralizzare la corrispettiva pretesa della convenuta opposta.
Ciò nondimeno, l'entità del danno subito dall'opponente ha rilevanza nella valutazione dell'eccezione.
Nei contratti a prestazioni corrispettive l'eccezione di inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale alle obbligazioni contrapposte, per cui chi propone l'eccezione ex art. 1460 è in buona fede solo se il suo comportamento è oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che abbia concreta giustificazione nel rapporto tra le prestazioni eseguite e quelle rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità di esse
(Cass., n. 2708/1982; nel senso che la proposizione dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. esige che la proporzionalità tra gli inadempimenti sia valutata oggettivamente in riferimento all'intero equilibrio del contratto, e quindi non secondo la rappresentazione soggettiva delle parti, cfr. Cass., n. 58/2004; cfr. pure Cass., n. 3341/2011; n. 2855/2005; n. 8425/2006, n. 9714/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la buona fede cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 1460 non è soggettiva (la mera incolpevole ignoranza di ledere il diritto altrui non può quindi legittimare l'inadempimento) bensì oggettiva, sicché per stabilirne la sussistenza il giudice di merito deve verificare se l'inadempimento della controparte abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, così da legittimare la sospensione "reattiva" (Cass., n. 2154/2021).
Nella specie, nella valutazione dell'incidenza dell'inesatto adempimento sull'equilibrio contrattuale deve tenersi conto che è stato il a provvedere alla riparazione dei vizi, al Pt_1 fine di consegnare al committente opere realizzate a regola d'arte (e, se non lo avesse fatto, avrebbe sopportato anche il risarcimento del danno eventualmente provocato al committente), con impiego di risorse e materiali propri.
Da un canto, dunque, non potrebbe sostenersi, secondo buona fede, che alcun corrispettivo sia dovuto alla convenuta per il cantiere di Lainate, dal momento che le opere sono state eseguite e i difetti hanno trovato riscontro solo in parte.
D'altro canto, nel quantificare in quale misura il diritto al corrispettivo da parte della convenuta debba rimanere paralizzato, rispetto all'intero, dovrà tenersi conto delle spese sostenute dall'opponente per porvi rimedio.
La CTU invocata dall'attore per l'accertamento di tali spese non è stata ammessa, con decisione che non si ritiene di rivedere. L'attore, infatti, non ha fornito alcun elemento specifico sulla base del quale sarebbe possibile, a posteriori, procedersi alla stima richiesta (metrature, tipo di lavorazioni, materiali etc.). pagina 9 di 12 Dalle allegazioni attoree di cui al doc. n. 5, non contestate da parte convenuta (che pure avrebbe avuto la possibilità di svolgere rilievi critici al riguardo, ad esempio contestando la congruità dei costi orari di manodopera indicati, la sproporzione dei costi complessivi di manodopera rispetto all'entità delle opere asseritamente rifatte o completate), si traggono,
d'altra parte, sufficienti elementi di giudizio.
Rispetto al cantiere di Lainate, escludendo le voci che non hanno trovato riscontro, parte attrice ha esposto una spesa di € 2700 per la sostituzione dei gradini rotti. Poiché, tuttavia,
l'allegazione che pressoché tutti i gradini fossero rotti e siano stati sostituiti non è stata confermata e poiché in tale voce parte attrice ha conglobato anche danni neppure allegati o comunque non dimostrati (“posa arrivi e partenze”, “lucidatura marmi”) o già compresi in altra voce (“controllo stuccatura”), per la stessa può essere riconosciuto una spesa di ¼ di quella esposta, pari a € 675.
Vanno altresì riconosciute le voci – non contestate in alcun modo – di € 1.500 per il rifacimento delle fughe e di € 1.800 per la sostituzione delle spalle degli ascensori e delle copertine scala non conformi.
Quanto alla voce “Addebito materiali di posa”, nulla può essere riconosciuto, non solo perché le voci di cui all'elenco attoreo sono risultate drasticamente ridimensionate – senza avere elementi per ridurre, proporzionalmente, anche la spesa relativa ai materiali - ma soprattutto perché parte attrice non ha specificamente allegato né dimostrato quali e quanti materiali abbia utilizzato in sostituzione, né il relativo costo di mercato.
Il compenso che parte convenuta pretenderebbe di ottenere, per il cantiere di Lainate, è pari ad
€ 6.163,30.
Tenuto conto dell'inesatta esecuzione delle opere affidate e del danno subito dall'opponente, il compenso risulta non dovuto per la complessiva misura di € 3.975,00.
Quanto al cantiere di via Borsellio in , l'istruttoria ha consentito di ricostruire che la Org_4 problematica emersa riguardò tre pavimenti, che non avevano la giusta pendenza e che, dopo il tentativo di livellarli per correggere il difetto, dovettero essere rifatti.
Il teste ha confermato il vizio, addebitandolo interamente a opere poste in Controparte_5 essere da Quest'ultimo, invece, ha riferito: “Ho lavorato presso il cantiere di CP_4
Ho ricevuto contestazioni per i pavimenti, sono stati contestati in particolare 2 pavimenti Org_4 posati da me e uno posato dagli operai del , perché dicevano che non scaricavano l'acqua, CP_1 non avendo la giusta pendenza;
io sono intervenuto per sistemarli, “consumandoli” un po', sia i miei due sia quello realizzato dalla ditta , ma il geometra mi ha detto che non andavano bene. CP_1
ADR Ho subito una trattenuta da quanto il mi doveva per le opere realizzate;
ho sbagliato il Pt_1 lavoro e pertanto era giusto che pagassi”.
Il teste ha confermato il difetto emerso e la riferibilità a tre pavimenti, di cui solo CP_2 uno posato dalla convenuta: “So che c'è stato un problema con 3 pavimenti, perché non avevano la pendenza giusta e non facevano scorrere l'acqua; io l'avevo già visto e pertanto quei pavimenti li avevo lasciati stare;
sono stati posati, invece, dal sig. e dai ragazzi del;
poi è stato CP_4 CP_1 pagina 10 di 12 necessario levigarli, non mi risulta che siano stati rifatti. Le contestazioni della e hanno Org_2 Org_2 riguardato questi tre pavimenti, due fatti da e uno dalla ”. La circostanza che il CP_4 CP_1
sia a conoscenza della levigatura, ma non del successivo rifacimento, non pare dirimente, CP_2 perché ben potrebbe egli essere solo parzialmente informato della vicenda, non essendone stato direttamente interessato, ed essendo evidentemente l'esigenza di rifacimento insorta solo in un secondo momento, una volta valutato come insoddisfacente il risultato della levigatura (lo stesso , d'altra parte, ha confermato che i pavimenti furono rifatti, asserendo, Controparte_5 tuttavia, che fu la a posare nuovamente quelli difettosi, precedentemente Controparte_1 realizzati tutti dal . CP_4
Può ritenersi, dunque, provato, quantomeno in via presuntiva, che la fattura emessa dalla committenza e del 24/07/2019 (doc. 2), emessa per riaddebito di costo dei Org_2 Org_2 materiali risultati deteriorati dalle lavorazioni per un importo di € 2366,80, si riferisca ai difetti in questione.
Trattandosi di documento fiscale emesso da soggetto terzo, può altresì ritenersi che l'importo sia corrispondente al costo effettivo di tali materiali;
né è contestato da parte della convenuta l'importo di € 1.200, esposto dall'attrice (doc. 5) per la manodopera.
Della complessiva somma di € 4566,80 (spese sopportate dal per l'eliminazione dei vizi), Pt_1 dunque, un terzo va imputato all'opposta (€ 1.188,93), che non ha diritto al pagamento per il corrispondente importo, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento proposta dal debitore.
Quanto, infine, al cantiere di Milano, via Guicciardi, sono stati contestati dalla committente con lettera del 22/05/2019, le opere di posa dei pavimenti ubicati Organizzazione_6 nella palazzina denominata “B” ai piani 1 -3-5 e 6 “per difetti di posa e differenza di tonalità dei materiali richiesti”.
La ditta ha indicato, a sostegno, capitoli di prova testimoniale (capi 24 e ss. della Org_7 memoria depositata ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.) volti a dimostrare, del tutto genericamente, la sussistenza di difetti di posa, non meglio individuati.
Quanto al riscontro di una “tonalità differente” nei materiali usati, oltre a essere rimasta generica anche tale contestazione, essa non può essere addebitata alla , poiché Controparte_1 non risulta che la stessa fornisse anche il materiale (dai listini riepilogativi emerge, al contrario, che si occupasse solo della manodopera). E, infatti, per tale parte, la contestazione neppure è stata riprodotta nei capitoli di prova articolati da parte attrice.
In parte qua, dunque, l'opposizione è infondata e l'eccezione, non specificamente allegata e non dimostrata, è infondata.
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, dall'importo richiesto da parte convenuta, pari a complessivi € 31.066,00, vanno dedotte le somme, non dovute in virtù della fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta da parte attrice, di € 3.975,00 per il cantiere di Lainate e di € 1.188,93 per il cantiere di , oltre alla somma di € 10.790 di cui Org_4 alla fattura n. 9/2018, già pagata. pagina 11 di 12 Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato e va condannato a Parte_1 pagare alla convenuta la residua somma, pari a € 15.112,07, oltre interessi legali dal 25.6.2019 al saldo.
In ragione dell'esito dell'opposizione, le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione possono essere compensate per il 50 %.
L'opponente, pertanto, è tenuto a rifondere alla convenuta opposta la residua frazione del 50 % delle spese sia della fase monitoria, sia del presente giudizio, in entrambi i casi liquidate come da dispositivo in base al quantum riconosciuto.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 303/2020:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1274/2019, emesso dal Tribunale di Novara in data 28.11.2019, e condanna , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale omonima, a corrispondere alla Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 15.112,07, oltre interessi legali dal 25.6.2019 al saldo;
2) compensa le spese di lite per il 50 % e condanna , quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale omonima, a rifondere alla il residuo 50 Controparte_1
%, liquidato per la fase monitoria in € 270,00 per compensi, oltre 15 % spese forfettarie, cpa e iva come per legge e rimborso del CU, e per la presente fase di opposizione in € 2538,50 per compensi, oltre 15 % spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 5 maggio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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