Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2344/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2344/2024 R.G. riservata in decisione in data 21.1.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PEDRABISSI MARINA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Vigevano, Via Naviglio Sforzesco n. 11
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCCA MICHELA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Vigevano Via Ludovico il Moro n. 11
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21.1.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.09.2002 a Vigevano, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigevano (Anno 2002, Atto n. 87, Parte II, Serie
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- 2. Che sia confermato l'affido condiviso della figlia minore tra i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerle con sé secondo accordi da prendere direttamente con la figlia, considerata la sua età, previo avviso alla madre;
la minore trascorrerà altresì con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, secondo il desiderio della stessa e salvo diverso e migliore accordo, oltre che almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
- 3. Porre a carico del SI. il contributo al mantenimento delle figlie minori, da versare in via CP_1 anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, dell'importo complessivo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
- 4. Porre a carico del SI. il 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo in uso CP_1 presso il Tribunale;
- 7. Dare atto che i coniugi, dichiarando di essere economicamente autosufficienti, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento, né per alcun altro titolo.
- 8. Disporre che l'importo dell'assegno unico per le figlie minori sarà richiesto ed erogato ad esclusivo favore della SI.ra . Parte_1
- 9. Disporre che i coniugi si scambino fin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, anche per la figlia minore.
- Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 21.1.2025 hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia del decreto con cui il Tribunale di Pavia, in data 20.11.2020, ha omologato la separazione personale dei coniugi e le certificazioni anagrafiche dimostrano che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 Inoltre, non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minore (nata l'[...]). Invero è stato scelto il regime di Per_1 affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e sono state previste modalità di incontro padre-figlia adeguate all'età della stessa.
Ritiene, altresì, il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al mantenimento della prole, non ravvisandosi motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 13/06/2024:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vigevano, il giorno 01/09/2002 (atto n. 87, parte II, serie A, anno 2002); CP_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di conSIlio del 24.3.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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