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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2021promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabrizio Bini e Stefania Di
Pietro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arcisate, via Roma n. 1, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall'avv. Mauro Giardini presso il cui studio sito in Varese via Veratti n. 3 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 11 novembre 2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis rejectis, così giudicare:
1) nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 30.09.2020 ai danni del signor
[...] per le causali di cui alla premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta, in Parte_1 persona del legale rappresentate pro-tempore, all'immediato risarcimento dei danni da lesione personale patiti dal signor indicati in Euro 6.726, 50= (od in quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà di giustizia). Il tutto oltre all'importo di Euro 183, 00=, quale costo
1 sostenuto dall'attore per la promossa procedura di mediazione ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto (30.09.2020) al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
2) in via istruttoria: parte attrice, preso atto della espletata C.T.U. medico-legale, insiste, ove ritenuto opportuno, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così come articolate in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. che si ritrascrivono e chiede:
si chiede sin d'ora:
* l'ammissione delle seguenti circostanze quali capitoli di prova per l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Controparte_1
e per prova testimoniale:
1)” Vero che in data 30.09.2020, nel corso del ricovero del signor presso la Parte_1 [...]
veniva somministrato all'attore un farmaco Controparte_1 grastrolesivo”; 2) “Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1), veniva proposta al signor l'assunzione, per via orale, di una “polverina bianca”; Parte_1
3)” Vero che il signor rifiutava detta somministrazione, di talché la “polverina” Parte_1 veniva sparsa sulla frutta omogeneizzata che veniva, poi, somministrata dall'attore”;
4) “Vero che la somministrazione del farmaco di cui al capitolo 1) ha avuto per oggetto il prodotto “LO”;
- quale teste si indica:
- signora residente in [...]-.”. Testimone_1
Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente il 4 novembre 2024)
“Piaccia al tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa respingere le domande avversarie, se del caso accertando e dichiarando la inesistenza di conseguenze lesive o peggiorative della salute del paziente. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo la condanna della stessa Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti a causa della negligente condotta tenuta da un'operatrice sanitaria in data 30 settembre 2020.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21 marzo 2022 si costituiva la struttura convenuta,
, chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dall'attore in quanto infondate.
2 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
In data 13 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse dal precedente
Giudice con il provvedimento a verbale del 23 aprile 2024, anche in ragione del fatto che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione alla luce della documentazione in atti e degli esiti della ctu, nonchè delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. La responsabilità della struttura convenuta
[...]
(an debeatur) Controparte_1
3.1 L'attore ha convenuto in giudizio la Controparte_1
allegando di aver subito dei danni a causa della condotta colposa tenuta da una
[...]
dipendente della stessa, durante il periodo in cui lì si trovava ricoverato.
Ha allegato, in particolare, l'attore:
- che era stato ricoverato dal 9 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 nella struttura convenuta per un “trattamento riabilitativo multidisciplinare” necessario a causa della malattia di
Parkinson di cui era affetto;
- che durante il ricovero un'operatrice sanitaria, dipendente della struttura convenuta, gli aveva somministrato un farmaco gastrolesivo;
- che, nello specifico, l'infermiera gli aveva somministrato per bocca l'Euroclorina, farmaco per uso esterno, prescritto dal dermatologo per un eczema infiltrativo agli arti inferiori;
- che a causa dell'errata somministrazione del farmaco aveva dovuto subire due indagini invasive di esogastroduodenoscopi;
- che l'errata condotta sopra descritta aveva causato lesioni personali costituite “da stato ansioso, erosioni a livello di aree iperemiche ed erosioni a livello linguale e
3 gastroesofago”, che avevano comportato un danno biologico pari al 3%, nonché alcuni giorni di invalidità temporanea.
3.2 La struttura convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore, ha contestato:
- di aver assunto un'obbligazione di cura nei confronti dell'attore;
- che la propria dipendente avesse tenuto la condotta errata;
- che l'attore, in ogni caso, avesse subito dei danni permanenti a causa della condotta dell'operatrice;
- che potesse ritenersi sussistente una propria responsabilità, considerato che non era stata allegata alcuna carenza strutturale.
3.3 Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità della struttura convenuta per le ragioni di seguito esposte.
3.3.1 I fatti contestati sono avvenuti in data 30 settembre 2020, trova quindi applicazione la
Legge n. 24/2017.
L'art. 7 della legge citata dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non paiono esservi dubbi in merito alla sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra la stessa e l'attore, non essendo contestato che quest'ultimo è stato ricoverato presso la prima nel periodo 9 settembre
2020 – 2 ottobre 2020 per essere sottoposto ad un “trattamento riabilitativo multidisciplinare”.
Ne consegue che la ha Controparte_1
assunto nei confronti del signor utti gli obblighi di cura connessi al ricovero. Parte_1
Ciò posto, l'allegata condotta colposa dell'operatrice sanitaria dipendente della struttura convenuta deve ritenersi provata alla luce della documentazione agli atti, risultando la stessa dal foglio di dimissioni dell'attore, datato 2 ottobre 2020 (doc. 2 fascicolo attore), nonché dai referti della gastroenterologia (doc. 1 fascicolo attore).
4 In particolare, nel foglio di dimissioni si legge: “si segnala in data 30 settembre 2020 assunzione incongrua di farmaco gastrolesivo, con conseguente comparsa di pirosi gastrica per cui il paziente è stato sottoposto a svuotamento gastrico, trattamento con gastroprotettosi ev e per os, con risoluzione della sintomatologia soggettiva;
la gastroscopia (in allegato) ha evidenziato unicamente aree iperemiche ed erosioni a livello linguale ed esofago-gastrico. Il paziente è stato mantenuto a digiuno e sottoposto a nuova gastroscopia in data 2/10/2020, che evidenzia lieve iperemia cardiale, iperemia ed erosioni della mucosa antrale prepilorica;
non segni di sanguinamento (in allegato)”.
Nei referti della gastroenterologia, invece, si legge come quesiti diagnostici “riferita ingestione di caustici” e “controllo post ingestione di caustici”.
A fronte delle puntuali allegazioni dell'attore e della documentazione sopra citata, la convenuta si
è limitata a contestare genericamente la condotta descritta dalla controparte, senza fornire una diversa ricostruzione fattuale che potesse giustificare quanto contenuto nella documentazione prodotta.
Si aggiunga che la rilevanza causale della condotta colposa tenuta dal personale della struttura convenuta ha trovato conferma anche nella ctu svolta in corso di causa, dalle risultanze della quale non vi è motivo di discostarsi, in quanto basate su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici.
Si legge, in particolare, nella ctu:
- “Dalla documentazione medica in atti risulta che il signor , nato il [...] Parte_1
ed affetto da Malattia di Parkinson, degente presso la per sottoporsi a Controparte_1
ciclo di terapia riabilitativa, assumeva in data 30.9.2022 su indicazione di ausiliaria socio-sanitaria un farmaco non precisato per via orale. Il suddetto farmaco risultava essere LO (soluzione all'1% di cloramina) prescritto dallo Specialista
per la terapia di eczema infiltrativo degli arti inferiori. A seguito Parte_2 dell'assunzione della sostanza potenzialmente gastrolesiva, veniva sottoposto nella stessa giornata ad esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che evidenziava piccole erosioni alla base della lingua, iperemia pre giunzionale, una erosione cardiale e petecchie lungo la piccola curva e in sede iuxtapilorica. Veniva pertanto sottoposto a terapia con inibitori della pompa protonica (PPI) ed antiacidi assumendo latte freddo e liquidi per os;
veniva sospesa la somministrazione di cardioaspirina ed intrapresa terapia con fraxiparina. In
5 data 2.10.2020 veniva ripetuta EGDS che evidenziava riduzione della iperemia cardiale con presenza di una erosione in sede cardiale e prepilorica. Nella stessa data veniva dimesso. Veniva confermata terapia con PPI ed antiacidi, fraxiparina e dieta frullata e semifredda per 10 giorni da eseguire al domicilio.”
- “La lesioni riscontrate all'EGDS siano riconducibili all'assunzione di LO per bocca. L'LO è una soluzione all'1% di e viene utilizzata come CP_2 antisettico-disinfettante cutaneo;
il medicinale, pertanto, è di solo uso esterno”;
- “L'assunzione incongrua del medicinale ha richiesto l'esecuzione di una prima per Pt_3 valutare l'eventuale danno e per impostare la conseguente terapia e di una successiva per valutare l'evoluzione del danno riscontrato, che non sarebbero altrimenti state Pt_3 eseguite”;
- “A causa dell'assunzione incongrua, gli esami e le terapie conseguenti hanno determinato un peggioramento temporaneo delle condizioni del paziente con variazione della terapia abituale ed impedimento all'abituale alimentazione per 2 giorni in modo assoluto e 10 in modo relativo”;
- “Il danno riscontrato all'EGDS, secondo la Classificazione di Zargar delle lesioni da caustici, era di I grado a livello esofageo (iperemia) e di II grado a livello gastrico
(erosioni-petecchie)”.
Si ritiene, pertanto, provata la condotta colposa dell'operatrice che assisteva l'attore al momento dei fatti e che la stessa ha causato i danni lamentati dall'attore.
3.3.2 E allora, come stabilito dall'art. 7 L. n. 24/2017 sopra citato, deve conseguentemente ritenersi sussistente la responsabilità della struttura convenuta ai sensi dell'art. 1228 cc, atteso che la stessa nell'adempimento della propria obbligazione nei confronti dei pazienti si è avvalsa anche dell'opera dell'operatrice che ha somministrato il farmaco in modo errato.
Vengono sul punto in rilievo alcune pronunce di legittimità che delineano in modo chiaro il regime anteriore alla c.d. Legge Gelli-Bianco in tema di danni da malpractice medica (Cass. n.
28987/2019; Cass. n. 29001/2021; Cass. n. 34516/2023), individuando una responsabilità diretta della struttura anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato esclusivamente dalla condotta del medico. Tale interpretazione giurisprudenziale ha trovato poi conferma nell'art. 7 sopra citato
(Cass. n. 567/2025).
6 Si legge, in particolare, nelle pronunce richiamate che l'esercente la professione sanitaria opera
“pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile
o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante” e che, in forza dell'art. 1228 c.c. “l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari [si fonda] sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio
d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
In altre parole, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) per adempiere alla propria obbligazione, la stessa si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno) ai pazienti, e non per la sussistenza di una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì per il rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (vedi sentenze sopra citate nonchè Cass. n. 6243/2015; Cass. n. 12833/2014)”.
Deve, dunque, ritenersi accertata la responsabilità della
[...]
convenuta nella causazione dei danni lamentati dall'attore. Controparte_1
4. I danni risarcibili
4.1 Per quanto riguarda i danni risarcibili, la domanda dell'attore merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della Parte_1 condotta colposa della struttura convenuta da quantificarsi in misura pari a “euro 6.726, 50 (od in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia). Il tutto oltre all'importo di Euro
183, 00=, quale costo sostenuto dall'attore per la promossa procedura di mediazione ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto (30.09.2020) al saldo effettivo.”, con la precisazione che nell'importo pari a euro 6.726,50 è compresa la somma sostenuta dall'attore per la perizia medico-legale svolta ante causam.
L'attore ha dedotto di aver subito un danno biologico permanente pari al 3%, nonché danni da invalidità temporanea al 100% per giorni n. 2, al 75% per giorni n. 10, al 50% per giorni n. 7 e al
25% per giorni n. 7.
7 La struttura convenuta ha contestato l'esistenza di qualsivoglia tipo di danno subito dall'attore.
4.2 Con riguardo al profilo in esame, nella relazione depositata dai consulenti si legge: “danno riscontrato all' secondo la Classificazione di Zargar delle lesioni da caustici, era di I Pt_3
grado a livello esofageo (iperemia) e di II grado a livello gastrico (erosioni-petecchie); la prognosi di tali lesioni è favorevole. Non risulta pertanto plausibile la persistenza di un danno biologico permanente a carico del tratto digestivo superiore né di sintomi ad esso correlati. I disturbi attualmente lamentati sono attribuibili alla patologia neurologica. I pazienti affetti da
Malattia di Parkinson, infatti, sperimentanofrequenti ed invalidanti sintomi gastroenterici. Fino al 35% dei casi è presente disfagia orofaringea che condiziona difficoltà ad iniziare e completare
l'atto deglutitivo in modo efficace. Meteorismo e distensione addominale sono presenti nel 50% dei malati e nausea e vomito sono riferiti in circa il 15%; alcuni pazienti, al contrario, sperimentano un accelerato svuotamento gastrico. Tali alterazioni motorie viscerali inoltre, sono tra le possibili cause dell'imprevedibile assorbimento della L Dopa a rilascio ritardato che condiziona importanti difficoltà nella gestione della terapia di questi malati. Sulla scorta di tali premesse, e in considerazione della certificazione medica in atti, si ritiene giustificato, nel caso, il riconoscimento, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, di una inabilità temporanea assoluta di 2 giorni e di una inabilità temporanea parziale, al 75%, di 10 giorni”.
Come detto, non c'è ragione di discostarsi dalle conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti.
Ne consegue che può essere liquidato all'attore il solo danno da invalidità temporanea, nella misura indicata dai consulenti.
4.3 Quanto ai criteri alla stregua dei quali liquidare tale danno, deve aversi riguardo al richiamo contenuto nell'art. 7 della L. n. 24/2017 all'art. 139 Codice delle Assicurazioni per la liquidazione delle lesioni micropermanenti sino al 9%.
L'applicazione di tali criteri porta a liquidare il danno in misura pari a euro 699,69.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente
8 secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
5. Le spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta seguendo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 30%, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attore e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Parimenti le spese della ctu svolta in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta. Si dà atto che i consulenti nulla hanno chiesto oltre al fondo spese loro riconosciuto al momento del conferimento dell'incarico, pari a euro 1.000 oltre accessori.
Nessun'altra somma può essere riconosciuta in favore dell'attore, non risultando adeguatamente provate le spese della perizia di parte e quelle della svolta mediazione, atteso che sono state prodotte solo le relative fatture, senza la prova dell'avvenuto pagamento.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità della struttura convenuta,
[...] nella causazione dei danni subiti dall'attore, Controparte_1 [...]
; Pt_1
2. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale, la somma pari a euro 699,69, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
a rifondere in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano in
[...]
euro 1.786,4 per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
9 4. PONE definitivamente a carico della struttura convenuta,
[...]
le spese per la CTU svolta, pari a euro 1.000 oltre Controparte_1 accessori, pari al fondo spese riconosciuto in sede di conferimento dell'incarico;
Varese, 1 aprile 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2021promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabrizio Bini e Stefania Di
Pietro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arcisate, via Roma n. 1, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall'avv. Mauro Giardini presso il cui studio sito in Varese via Veratti n. 3 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 11 novembre 2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis rejectis, così giudicare:
1) nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 30.09.2020 ai danni del signor
[...] per le causali di cui alla premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta, in Parte_1 persona del legale rappresentate pro-tempore, all'immediato risarcimento dei danni da lesione personale patiti dal signor indicati in Euro 6.726, 50= (od in quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà di giustizia). Il tutto oltre all'importo di Euro 183, 00=, quale costo
1 sostenuto dall'attore per la promossa procedura di mediazione ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto (30.09.2020) al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
2) in via istruttoria: parte attrice, preso atto della espletata C.T.U. medico-legale, insiste, ove ritenuto opportuno, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così come articolate in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. che si ritrascrivono e chiede:
si chiede sin d'ora:
* l'ammissione delle seguenti circostanze quali capitoli di prova per l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Controparte_1
e per prova testimoniale:
1)” Vero che in data 30.09.2020, nel corso del ricovero del signor presso la Parte_1 [...]
veniva somministrato all'attore un farmaco Controparte_1 grastrolesivo”; 2) “Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1), veniva proposta al signor l'assunzione, per via orale, di una “polverina bianca”; Parte_1
3)” Vero che il signor rifiutava detta somministrazione, di talché la “polverina” Parte_1 veniva sparsa sulla frutta omogeneizzata che veniva, poi, somministrata dall'attore”;
4) “Vero che la somministrazione del farmaco di cui al capitolo 1) ha avuto per oggetto il prodotto “LO”;
- quale teste si indica:
- signora residente in [...]-.”. Testimone_1
Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente il 4 novembre 2024)
“Piaccia al tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa respingere le domande avversarie, se del caso accertando e dichiarando la inesistenza di conseguenze lesive o peggiorative della salute del paziente. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo la condanna della stessa Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti a causa della negligente condotta tenuta da un'operatrice sanitaria in data 30 settembre 2020.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21 marzo 2022 si costituiva la struttura convenuta,
, chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dall'attore in quanto infondate.
2 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
In data 13 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse dal precedente
Giudice con il provvedimento a verbale del 23 aprile 2024, anche in ragione del fatto che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione alla luce della documentazione in atti e degli esiti della ctu, nonchè delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. La responsabilità della struttura convenuta
[...]
(an debeatur) Controparte_1
3.1 L'attore ha convenuto in giudizio la Controparte_1
allegando di aver subito dei danni a causa della condotta colposa tenuta da una
[...]
dipendente della stessa, durante il periodo in cui lì si trovava ricoverato.
Ha allegato, in particolare, l'attore:
- che era stato ricoverato dal 9 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 nella struttura convenuta per un “trattamento riabilitativo multidisciplinare” necessario a causa della malattia di
Parkinson di cui era affetto;
- che durante il ricovero un'operatrice sanitaria, dipendente della struttura convenuta, gli aveva somministrato un farmaco gastrolesivo;
- che, nello specifico, l'infermiera gli aveva somministrato per bocca l'Euroclorina, farmaco per uso esterno, prescritto dal dermatologo per un eczema infiltrativo agli arti inferiori;
- che a causa dell'errata somministrazione del farmaco aveva dovuto subire due indagini invasive di esogastroduodenoscopi;
- che l'errata condotta sopra descritta aveva causato lesioni personali costituite “da stato ansioso, erosioni a livello di aree iperemiche ed erosioni a livello linguale e
3 gastroesofago”, che avevano comportato un danno biologico pari al 3%, nonché alcuni giorni di invalidità temporanea.
3.2 La struttura convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore, ha contestato:
- di aver assunto un'obbligazione di cura nei confronti dell'attore;
- che la propria dipendente avesse tenuto la condotta errata;
- che l'attore, in ogni caso, avesse subito dei danni permanenti a causa della condotta dell'operatrice;
- che potesse ritenersi sussistente una propria responsabilità, considerato che non era stata allegata alcuna carenza strutturale.
3.3 Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità della struttura convenuta per le ragioni di seguito esposte.
3.3.1 I fatti contestati sono avvenuti in data 30 settembre 2020, trova quindi applicazione la
Legge n. 24/2017.
L'art. 7 della legge citata dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non paiono esservi dubbi in merito alla sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra la stessa e l'attore, non essendo contestato che quest'ultimo è stato ricoverato presso la prima nel periodo 9 settembre
2020 – 2 ottobre 2020 per essere sottoposto ad un “trattamento riabilitativo multidisciplinare”.
Ne consegue che la ha Controparte_1
assunto nei confronti del signor utti gli obblighi di cura connessi al ricovero. Parte_1
Ciò posto, l'allegata condotta colposa dell'operatrice sanitaria dipendente della struttura convenuta deve ritenersi provata alla luce della documentazione agli atti, risultando la stessa dal foglio di dimissioni dell'attore, datato 2 ottobre 2020 (doc. 2 fascicolo attore), nonché dai referti della gastroenterologia (doc. 1 fascicolo attore).
4 In particolare, nel foglio di dimissioni si legge: “si segnala in data 30 settembre 2020 assunzione incongrua di farmaco gastrolesivo, con conseguente comparsa di pirosi gastrica per cui il paziente è stato sottoposto a svuotamento gastrico, trattamento con gastroprotettosi ev e per os, con risoluzione della sintomatologia soggettiva;
la gastroscopia (in allegato) ha evidenziato unicamente aree iperemiche ed erosioni a livello linguale ed esofago-gastrico. Il paziente è stato mantenuto a digiuno e sottoposto a nuova gastroscopia in data 2/10/2020, che evidenzia lieve iperemia cardiale, iperemia ed erosioni della mucosa antrale prepilorica;
non segni di sanguinamento (in allegato)”.
Nei referti della gastroenterologia, invece, si legge come quesiti diagnostici “riferita ingestione di caustici” e “controllo post ingestione di caustici”.
A fronte delle puntuali allegazioni dell'attore e della documentazione sopra citata, la convenuta si
è limitata a contestare genericamente la condotta descritta dalla controparte, senza fornire una diversa ricostruzione fattuale che potesse giustificare quanto contenuto nella documentazione prodotta.
Si aggiunga che la rilevanza causale della condotta colposa tenuta dal personale della struttura convenuta ha trovato conferma anche nella ctu svolta in corso di causa, dalle risultanze della quale non vi è motivo di discostarsi, in quanto basate su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici.
Si legge, in particolare, nella ctu:
- “Dalla documentazione medica in atti risulta che il signor , nato il [...] Parte_1
ed affetto da Malattia di Parkinson, degente presso la per sottoporsi a Controparte_1
ciclo di terapia riabilitativa, assumeva in data 30.9.2022 su indicazione di ausiliaria socio-sanitaria un farmaco non precisato per via orale. Il suddetto farmaco risultava essere LO (soluzione all'1% di cloramina) prescritto dallo Specialista
per la terapia di eczema infiltrativo degli arti inferiori. A seguito Parte_2 dell'assunzione della sostanza potenzialmente gastrolesiva, veniva sottoposto nella stessa giornata ad esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che evidenziava piccole erosioni alla base della lingua, iperemia pre giunzionale, una erosione cardiale e petecchie lungo la piccola curva e in sede iuxtapilorica. Veniva pertanto sottoposto a terapia con inibitori della pompa protonica (PPI) ed antiacidi assumendo latte freddo e liquidi per os;
veniva sospesa la somministrazione di cardioaspirina ed intrapresa terapia con fraxiparina. In
5 data 2.10.2020 veniva ripetuta EGDS che evidenziava riduzione della iperemia cardiale con presenza di una erosione in sede cardiale e prepilorica. Nella stessa data veniva dimesso. Veniva confermata terapia con PPI ed antiacidi, fraxiparina e dieta frullata e semifredda per 10 giorni da eseguire al domicilio.”
- “La lesioni riscontrate all'EGDS siano riconducibili all'assunzione di LO per bocca. L'LO è una soluzione all'1% di e viene utilizzata come CP_2 antisettico-disinfettante cutaneo;
il medicinale, pertanto, è di solo uso esterno”;
- “L'assunzione incongrua del medicinale ha richiesto l'esecuzione di una prima per Pt_3 valutare l'eventuale danno e per impostare la conseguente terapia e di una successiva per valutare l'evoluzione del danno riscontrato, che non sarebbero altrimenti state Pt_3 eseguite”;
- “A causa dell'assunzione incongrua, gli esami e le terapie conseguenti hanno determinato un peggioramento temporaneo delle condizioni del paziente con variazione della terapia abituale ed impedimento all'abituale alimentazione per 2 giorni in modo assoluto e 10 in modo relativo”;
- “Il danno riscontrato all'EGDS, secondo la Classificazione di Zargar delle lesioni da caustici, era di I grado a livello esofageo (iperemia) e di II grado a livello gastrico
(erosioni-petecchie)”.
Si ritiene, pertanto, provata la condotta colposa dell'operatrice che assisteva l'attore al momento dei fatti e che la stessa ha causato i danni lamentati dall'attore.
3.3.2 E allora, come stabilito dall'art. 7 L. n. 24/2017 sopra citato, deve conseguentemente ritenersi sussistente la responsabilità della struttura convenuta ai sensi dell'art. 1228 cc, atteso che la stessa nell'adempimento della propria obbligazione nei confronti dei pazienti si è avvalsa anche dell'opera dell'operatrice che ha somministrato il farmaco in modo errato.
Vengono sul punto in rilievo alcune pronunce di legittimità che delineano in modo chiaro il regime anteriore alla c.d. Legge Gelli-Bianco in tema di danni da malpractice medica (Cass. n.
28987/2019; Cass. n. 29001/2021; Cass. n. 34516/2023), individuando una responsabilità diretta della struttura anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato esclusivamente dalla condotta del medico. Tale interpretazione giurisprudenziale ha trovato poi conferma nell'art. 7 sopra citato
(Cass. n. 567/2025).
6 Si legge, in particolare, nelle pronunce richiamate che l'esercente la professione sanitaria opera
“pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile
o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante” e che, in forza dell'art. 1228 c.c. “l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari [si fonda] sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio
d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
In altre parole, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) per adempiere alla propria obbligazione, la stessa si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno) ai pazienti, e non per la sussistenza di una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì per il rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (vedi sentenze sopra citate nonchè Cass. n. 6243/2015; Cass. n. 12833/2014)”.
Deve, dunque, ritenersi accertata la responsabilità della
[...]
convenuta nella causazione dei danni lamentati dall'attore. Controparte_1
4. I danni risarcibili
4.1 Per quanto riguarda i danni risarcibili, la domanda dell'attore merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della Parte_1 condotta colposa della struttura convenuta da quantificarsi in misura pari a “euro 6.726, 50 (od in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia). Il tutto oltre all'importo di Euro
183, 00=, quale costo sostenuto dall'attore per la promossa procedura di mediazione ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto (30.09.2020) al saldo effettivo.”, con la precisazione che nell'importo pari a euro 6.726,50 è compresa la somma sostenuta dall'attore per la perizia medico-legale svolta ante causam.
L'attore ha dedotto di aver subito un danno biologico permanente pari al 3%, nonché danni da invalidità temporanea al 100% per giorni n. 2, al 75% per giorni n. 10, al 50% per giorni n. 7 e al
25% per giorni n. 7.
7 La struttura convenuta ha contestato l'esistenza di qualsivoglia tipo di danno subito dall'attore.
4.2 Con riguardo al profilo in esame, nella relazione depositata dai consulenti si legge: “danno riscontrato all' secondo la Classificazione di Zargar delle lesioni da caustici, era di I Pt_3
grado a livello esofageo (iperemia) e di II grado a livello gastrico (erosioni-petecchie); la prognosi di tali lesioni è favorevole. Non risulta pertanto plausibile la persistenza di un danno biologico permanente a carico del tratto digestivo superiore né di sintomi ad esso correlati. I disturbi attualmente lamentati sono attribuibili alla patologia neurologica. I pazienti affetti da
Malattia di Parkinson, infatti, sperimentanofrequenti ed invalidanti sintomi gastroenterici. Fino al 35% dei casi è presente disfagia orofaringea che condiziona difficoltà ad iniziare e completare
l'atto deglutitivo in modo efficace. Meteorismo e distensione addominale sono presenti nel 50% dei malati e nausea e vomito sono riferiti in circa il 15%; alcuni pazienti, al contrario, sperimentano un accelerato svuotamento gastrico. Tali alterazioni motorie viscerali inoltre, sono tra le possibili cause dell'imprevedibile assorbimento della L Dopa a rilascio ritardato che condiziona importanti difficoltà nella gestione della terapia di questi malati. Sulla scorta di tali premesse, e in considerazione della certificazione medica in atti, si ritiene giustificato, nel caso, il riconoscimento, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, di una inabilità temporanea assoluta di 2 giorni e di una inabilità temporanea parziale, al 75%, di 10 giorni”.
Come detto, non c'è ragione di discostarsi dalle conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti.
Ne consegue che può essere liquidato all'attore il solo danno da invalidità temporanea, nella misura indicata dai consulenti.
4.3 Quanto ai criteri alla stregua dei quali liquidare tale danno, deve aversi riguardo al richiamo contenuto nell'art. 7 della L. n. 24/2017 all'art. 139 Codice delle Assicurazioni per la liquidazione delle lesioni micropermanenti sino al 9%.
L'applicazione di tali criteri porta a liquidare il danno in misura pari a euro 699,69.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente
8 secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
5. Le spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta seguendo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 30%, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attore e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Parimenti le spese della ctu svolta in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta. Si dà atto che i consulenti nulla hanno chiesto oltre al fondo spese loro riconosciuto al momento del conferimento dell'incarico, pari a euro 1.000 oltre accessori.
Nessun'altra somma può essere riconosciuta in favore dell'attore, non risultando adeguatamente provate le spese della perizia di parte e quelle della svolta mediazione, atteso che sono state prodotte solo le relative fatture, senza la prova dell'avvenuto pagamento.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità della struttura convenuta,
[...] nella causazione dei danni subiti dall'attore, Controparte_1 [...]
; Pt_1
2. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale, la somma pari a euro 699,69, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
a rifondere in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano in
[...]
euro 1.786,4 per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
9 4. PONE definitivamente a carico della struttura convenuta,
[...]
le spese per la CTU svolta, pari a euro 1.000 oltre Controparte_1 accessori, pari al fondo spese riconosciuto in sede di conferimento dell'incarico;
Varese, 1 aprile 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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