Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2024, proposto da
Centro Studi Giuridici e Sociali “Cesare Terranova”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana -Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Fondazione AE ST, Centro Studi Pio La Torre, Fondazione Culturale Mandralisca Onlus, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del DDG n. 5996 del 14.12.2023 pubblicato sulla GURS del 26.01.2024 parte prima n. 5, avente ad oggetto l''approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione della complessiva somma di € 1.044.355,86 in favore di enti vari in Sicilia per l''anno 2023, nella parte in cui l''istanza del centro studi odierno ricorrente non è stata valutata in quanto erroneamente ed illegittimamente non inclusa tra le istanze ammissibili a finanziamento perché ritenuta di pertinenza dell''area tematica del dipartimento famiglia e politiche sociali;
- del verbale della seduta della commissione di valutazione tenutasi in data 8 agosto 2023, conosciuto a seguito di rilascio della documentazione in riscontro all'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui la commissione di valutazione ha ritenuto che l'istanza presentata dal centro studi odierno ricorrente fosse di pertinenza dell''Assessorato regionale alla famiglia e politiche sociali per l''effetto disponendone l''invio al predetto dipartimento;
- della nota prot n. 39282 del 9.08.2023 con cui la commissione ha disposto l'inoltro della richiesta di finanziamento presentata dal centro studi odierno ricorrente all'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
nonché per quanto possa occorrere
- del decreto del Dipartimento Regionale alla famiglia pubblicato il 30.11.2023 e conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti inoltrata dal centro studi Cesare Terranova, nella parte in cui l''istanza di ammissione al finanziamento inoltrata dal predetto centro studi non è stata parimenti inserita tra le istanze ammissibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Vista la nota del 2/12/2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. BA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 6 marzo 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato, al fine dell’annullamento, il DDG n. 5996 del 14.12.2023 pubblicato sulla GURS del 26.01.2024 parte prima n. 5, avente ad oggetto l’approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione della complessiva somma di € 1.044.355,86 in favore di enti vari in Sicilia per l’anno 2023, nella parte in cui l’istanza del centro studi odierno ricorrente non è stata valutata in quanto erroneamente non sarebbe stata inclusa tra le istanze ammissibili a finanziamento perché ritenuta di pertinenza dell’area tematica del Dipartimento famiglia e politiche sociali.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 10 BIS DELLA LE N. 241 /90 E SUCC MOD E INTEGR. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ – DIFETTO DI PRESUPPOSTO .
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 128 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2011 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART 97 DELLA COST VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO .
Con memoria del 22.03.2024, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, tenuto conto che, quanto al primo motivo, l’art. 10-bis l. 241/1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in relazione a procedure concorsuali (alle quali sono da ricondurre quelle procedure di finanziamento connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione cui fa seguito una specifica procedura di valutazione delle domande presentate) e, quanto al secondo motivo, che l’avviso di selezione è chiaro nello specificare le competenze dei diversi dipartimenti, come risulta dall’articolo 3 (rubricato “Dipartimenti regionali competenti ed aree tematiche”) secondo cui: “ I Dipartimenti regionali coinvolti dal presente avviso, cui indirizzare la manifestazione di interesse, sono (…) — Dipartimento regionale dei beni culturali e della identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche; — Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia; (…)”.
Con ordinanza n. 157/24 è stata respinta l’istanza cautelare per insussistenza di fumus boni iuris .
In data 2.12.2025, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848; Cons. Stato, VI, 25-2-2019, n. 1278).
In considerazione della natura disponibile dell’azione, il Collegio non può che prendere atto della superiore dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione e pronunciarsi in conformità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
La definizione in rito della controversia e la ridotta attività difensiva delle Amministrazioni resistenti successivamente alla definizione della fase cautelare giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
BA AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA AL | TE EN |
IL SEGRETARIO