TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 189
TAR
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art 10 bis della L. n. 241/90

    La difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del motivo sostenendo che l'art. 10-bis l. 241/1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in relazione a procedure concorsuali, quali le procedure di finanziamento con avviso pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art 128 della Legge Regionale n. 10/2011

    La difesa erariale ha eccepito l'infondatezza del motivo sostenendo che l'avviso di selezione è chiaro nello specificare le competenze dei diversi dipartimenti, come risulta dall'articolo 3 che attribuisce le attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, e le attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

  • Improcedibile
    Erronea attribuzione di pertinenza dell'istanza

    La doglianza è assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • Improcedibile
    Inoltro della richiesta di finanziamento ad altro assessorato

    La doglianza è assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • Improcedibile
    Mancata inclusione dell'istanza tra quelle ammissibili

    La doglianza è assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 189
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 189
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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