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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Regantini Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio San Bartolomeo, 3, giusta proCU allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Guglielmana Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecco via Cavour, 41, giusta proCU allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e nato il [...] CP_2
nato il [...] PEona_1 in persona del CUtore speciale avv. Giuseppina Migliore, con studio in Torino, via Avigliana, 52, che li rappresenta e difende;
(CF: ) Parte_2 C.F._3
(c.f. Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Daverio presso il cui studio sono elettivamente domiciliati pagina 1 di 11 in Omegna, via Tito Speri, 17, giusta proCU allegata alla memoria di costituzione;
INTERVENUTI
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre, allo stato, l'affidamento e il collocamento dei minori e CP_2 PEona_1 ai nonni materni e , in quanto si ritiene che, in questo
[...] Parte_3 Parte_2 momento, tale soluzione sia la migliore per il benessere dei minori;
- disporre l'ampliamento del diritto di visita per la madre rispetto ai tempi sino ad ora accordati dai servizi sociali, prevedendo che gli incontri madre – figli avvengano senza la presenza dell'educatore, nonchè la possibilità per la signora di tenere con sé i figli almeno un fine settimana al mese, Pt_1 due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni
Durante le vacanze di Pasqua, oltre ai giorni dei rispettivi compleanni;
- per quanto riguarda il mantenimento dei minori, la signora è, allo stato, priva di reddito, Pt_1 pertanto impossibilitata a versare alcunchè a titolo di mantenimento e spese straordinarie;
la stessa si rende, peraltro, disponibile, se necessario, a sottoscrivere autorizzazione affinchè l'assegno unico per i figli venga percepito dai genitori e;
Parte_3 Parte_2
- l'autovettura Fiat Punto targata CW214VJ di proprietà del marito signor viene con Controparte_1 il presente atto ceduta gratuitamente alla IE , la quale provvederà alle Parte_1 necessarie volturazioni presso il PRA competente. Si precisa che tale cessione costituisce un atto che i coniugi pongono in essere per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale ed è funzionale alla risoluzione della crisi familiare ed alla composizione bonaria della tessa, diversamente non possibile”.
pagina 2 di 11 Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre allo stato l'affidamento e il collocamento dei minori e CP_2 PEona_1
ai nonni materni e in quanto si ritiene che in questo momento
[...] Parte_3 Parte_2 tale soluzione sia la migliore per il benessere dei minori;
- Per quanto concerne il diritto di visita si chiede che i Servizi Sociali riprendano gli incontri con il
Sig. , nelle modalità che riterranno più opportune per il benessere dei figli. Il Sig. Controparte_1
è il padre dei minori e la carcerazione ha fatto sì che i rapporti si interrompessero non per sua CP_1 volontà (si fa presente che il resistente non è in carcere per reati contro la persona). Il Sig. ha CP_1 sempre espresso la volontà di mantenere un rapporto con i propri figli circostanza che fino ad ora i
Servizi Sociali hanno ignorato;
- Per quanto riguarda il mantenimento dei minori il Sig. è allo stato detenuto e privo Controparte_1 di reddito. Tale condizione fa sì che lo stesso sia impossibilitato a versare alcunché a titolo di mantenimento e per le spese straordinarie
- l'autovettura Fiat Punto targata CW214VJ di proprietà del marito signor viene con Controparte_1 il presente atto ceduta gratuitamente alla IE , la quale provvederà alle Parte_1 necessarie volturazioni presso il PRA competente.
Si precisa che tale cessione costituisce un atto che i coniugi pongono in essere per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale”
e in persona del CUtore speciale Parte_4 PEona_1
“Chiede, allo stato, che il Tribunale di Verbania voglia:
- Affidare i minori e ai nonni materni, con conferma del loro CP_2 PEona_1 collocamento presso gli stessi;
- quanto ai rapporti tra i minori e la madre, tenuto conto delle fragilità materne da un lato, e del legame con i figli dall'altro, attesa la sofferenza provata - da in particolare - nei periodi di CP_2 assenza di contatti, confermare gli incontri in luogo neutro secondo le attuali modalità, salva la facoltà per il servizio incaricato di prevedere ampiamenti o riduzioni, finanche alla sospensione, sulla base delle condotte materne e del benessere e delle esigenze dei minori;
- quanto ai rapporti con il padre, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall'interruzione degli stessi, della tenera età dei bambini e dell'assenza, allo stato, di una presa in carico da parte del pagina 3 di 11 servizio di NPI la scrivente difesa chiede che il Tribunale subordini la loro riattivazione al compimento da parte del padre di un serio percorso di collaborazione con gli operatori e di presa di coscienza elle proprie fragilità e inadeguatezze genitoriali, e solo previa presa in carico dei bambini da parte della
NPI e valutazione positiva della stessa in ordine all'assenza di elementi di pregiudizio in capo ai minori stessi;
- disporre il mantenimento del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile per l'attuazione e la prosecuzione di ogni intervento di sostegno ritenuto utile per i minori e i nonni materni affidatari, con prescrizione agli stessi, per il buon esito del progetto di affidamento, di collaborare aderendo alle misure e agli strumenti di sostegno che il servizio riterrà utili nel migliore interesse dei minori, comprese le misure da attuare per il percorso scolastico dei bambini, attese le difficoltà emerse e l'atteggiamento minimizzante assunto dai nonni collocatari;
- disporre che il servizio incaricato segnali con urgenza all'autorità giudiziaria elementi di pregiudizio
o mancanza di collaborazione da parte dei genitori e/o dei nonni affidatari”.
Intervenuti e Parte_2 Parte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
DISPORRE l'affidamento in via definitiva dei minori e ai nonni CP_2 PEona_1 materni e . Parte_3 Parte_2
DISPORRE in ordine al regime di visite tra i minori e la madre, ove ritenute da mantenersi, mediante incontri in luogo neutro secondo le attuali modalità, salva la facoltà per il Servizio incaricato di prevedere ampliamenti o riduzioni, fino anche alla sospensione, in base alle condotte della madre ed al benessere ed esigenze dei minori.
DISPORRE la cessazione del regime di visite tra minori ed il padre.
DISPORRE il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali e del Servizio di NPI per l'attuazione e la prosecuzione di ogni intervento di sostegno ritenuto utile per i minori ed i nonni materni affidatari.
DICHIARAR TENUTI i genitori naturali ed a contribuire al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori;
obbligazione correlata alla loro effettiva occupazione lavorativa e ciò mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad € 400,00, entro il giorno 10 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ripartite con i nonni materni”.
pagina 4 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La domanda di separazione personale e il 4.11.2021, hanno contratto matrimonio in Ornavasso Parte_1 Controparte_1
(doc. 5 ric.).
Dalla loro unione sono nati i figli il 24.4.2017, e il CP_2 PEona_1
6.8.2019.
E' indiscussa la fine della comunione materiale e spirituale, avendo, peraltro, entrambi, coltivato la domanda di separazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 4.11.2021 in Ornavasso.
2. La responsabilità genitoriale sui figli minori
2.1. Va premesso che il presente giudizio, introdotto da il 19.1.2023, è stato Parte_1 preceduto da quello n. 840/2020 VG, instaurato dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Torino con ricorso ex artt. 333 e 336 c.c. datato 15.5.2020 e definito, con decreto del medesimo ufficio giudiziario, del 23.10.2024, di declaratoria di incompetenza in favore dell'intestato tribunale, stante la pendente causa di separazione personale tra i genitori.
2.2. In particolare, il PM minorile, considerato che i SS, il 13.5.2020, avevano collocato i figli minori presso i nonni materni ai sensi dell'art. 403 c.c., il 15.5.2020, aveva chiesto al Tribunale per i
Minorenni di confermarne il collocamento, con divieto ai genitori di mutarlo;
di disporre la presa in carico dei minori da parte dei Servizi, nonché del DSM per la madre e del SERD per il padre e di disporre incontri padre-minori alla presenza di un operatore.
A fondamento del ricorso, il PM aveva evidenziato la situazione di estrema fragilità di entrambi i genitori: il padre, disoccupato, tossicodipendente e senza fissa dimora, con due figli da altra precedente relazione collocati in comunità; la madre aveva fatto uso di cannabinoidi, era molto provata, in uno stato di ipoalimentazione, depressione da stress e diagnosi oncologica;
insieme avevano vissuto in luoghi di fortuna (in macchina, in un appartamento occupato dalle condizioni igieniche inidonee) e si erano spostati di sovente, tanto che il figlio aveva perduto la residenza;
la situazione era CP_2 precipitata quando, nonostante i figli si trovassero presso la nonna materna, era accaduto che la madre, riallacciati i rapporti col compagno, aveva cercato di andar via col minore;
erano, PEona_1 quindi, intervenute le FFOO e la situazione di pregiudizio era stata segnalata alla ProCU minorile.
2.3. Il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 21.5.2020, aveva confermato la collocazione dei figli minori presso i nonni materni con la previsione che la madre, nel caso in cui fosse tornata presso i propri genitori, non potesse essere lasciata sola con loro e, in caso contrario, li potesse incontrare, con pagina 5 di 11 frequenza settimanale, in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con avvio solo in caso di ottemperanza alla prescrizioni indicate;
che il padre li potesse incontrare, con frequenza mensile, in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con avvio solo in caso di ottemperanza alla prescrizioni indicate;
aveva prescritto ai genitori di prestare la necessaria collaborazione per l'attuazione degli interventi di valutazione delle condizioni psicofisiche dei minori, dell'ambiente di vita e delle condizioni personali dei genitori e dei nonni materni, nonché interventi di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali, attuati dal CI e dal SNPI ASL VB;
aveva prescritto, altresì, ad Per_2 di proseguire la presa in carico presso il DSM e a di rivolgersi
[...] Controparte_1 immediatamente al SER-T per l'attuazione di un intervento di valutazione e successiva eventuale presa in carico in relazione all'utilizzo di stupefacenti.
2.4. Il 23.10.2024, il Tribunale per i Minorenni, declinando la propria competenza, ha, infine, confermato la collocazione dei minori presso i nonni materni;
ha, inoltre, incaricato il e il CP_3
Servizio di NPI di proseguire gli interventi di monitoraggio e sostegno in favore dei minori.
2.5. Tutto ciò premesso, versate in atti sono le relazioni aggiornate dei Servizi incaricati, CP_3
(relazione in data 11.11.2024 a firma dell'assistente sociale dott.ssa e della referente Per_3
PE minori e relazione in data 18.3.2025 a firma della dott.ssa PEona_4 Per_6 presso ASL VCO), alla cui stregua, va, in primo luogo, disposto l'affido, ex art. 4 L. 184/1983 -ratione temporis applicabile- dei figli minori ai nonni materni, presso i quali vanno stabilmente collocati (con conferma di quanto già statuito dal Tribunale per i Minorenni).
I bambini, attualmente, rispettivamente, di 8 e 6 anni, dal maggio 2020 (quando di anni ne avevano 3 e
1), vivono con i nonni, che, da tale data, hanno collaborato coi Servizi e svolto il ruolo di affidatari;
entrambi sono molto amati nel nucleo di origine materno e hanno un riferimento sia affettivo che di PE CU (relazione cit. e it.). Per_7
I genitori, infatti, nonostante il tempo trascorso, versano ancora in una condizione di estrema fragilità, incapaci ad attendere ai loro bisogni.
2.5.1. Il padre è detenuto dal novembre 2021 (è stato arrestato allorchè la coppia si Controparte_1 era appena sposata) e si trova presso il carcere di ST (prima Milano), presso cui deve scontare
“ancora diversi anni” e al cui interno ha svolto, quantomeno sino a che era detenuto in Milano, delle attività lavorative;
è padre di altri due figli, oramai più che adolescenti, inseriti in una comunità protetta, stante la grande difficoltà pure della madre ad occuparsene (rel. CI CUSIO cit.)
2.5.2. La madre dopo il collocamento dei figli presso l'abitazione dei suoi Parte_1 genitori, ha più volte cambiato residenza (quando il marito era stato arrestato, nel 2021, a pochi giorni dal matrimonio, era prima rimasta ad Ornavasso, vicino ai genitori, per poi trasferirsi a Lecco con un pagina 6 di 11 nuovo compagno, luogo dal quale non sempre era riuscita a presentarsi agli incontri in luogo neutro, disposti dal TM, con grande sofferenza, soprattutto, per e svolto lavori saltuari;
interrotta la CP_2 relazione col compagno di Lecco, ne ha allacciato una ulteriore con una persona di Milano;
in accordo con i Servizi non ha mai condiviso queste relazioni coi figli;
con i cambi di residenza non è stato possibile procedere ad una presa in carico adeguata sotto il profilo psicologico e dal “percorso psicologico intrapreso nell'ultimo anno e mezzo” presso l'ASST di Lecco, è emersa la “presenza di vulnerabilità psichiche verosimilmente correlabili ad un'importante fragilità della personalità” (rel.
CI CUSIO cit.).
La frequentazione coi figli, avvenuta in luogo neutro a seguito della interruzione dei rapporti coi genitori (in ogni caso maggiormente tutelante per i figli), ha avuto un “andamento ciclico” alternando momenti in cui è stata “puntuale e presente” a momenti di assenza (saltava gli incontri o era meno concentrata sui bisogni dei minori); in ogni caso, nel periodo di un anno (luglio/agosto 2023 – luglio/ agosto 2024), molti (in totale 13) sono stati gli incontri annullati per le motivazioni più varie (con sofferenza e disorientamento soprattutto di , mentre da agosto a novembre 2024 lo spazio CP_2 neutro ha avuto regolare svolgimento (1 solo incontro annullato), registrata (dall'educatrice) la difficoltà della madre a gestire bambini piccoli e vivaci e la mancanza di attenzione adeguata (proposto ai bambini di vedere la nuova auto al termine dell'incontro -10 ottobre 2024- vi era seduto un uomo, presentato come un amico, in realtà il suo nuovo compagno).
2.5.3. Il figlio affetto da disturbo oppositivo-provocatorio, associato a disturbo emozionale, è CP_2 stato seguito da un insegnante di sostegno ed è stato in terapia psicomotoria;
risulta più immaturo rispetto alla sua età; “mostra tratti marcati di insicurezza e di scarsa stima di sé; dentro di sé sembra serbare gli esiti di esperienze infantili sfavorevoli” (rel. NPI cit.).
2.5.4. Anche per il figlio è emersa la necessità di essere affiancato da un PEona_1 insegnante di sostegno (l'esigenza era già emersa in passato ma i nonni affidatari non ne avevano accolto l'esigenza) -rel. NPI cit.-.
2.5.5. La fragilità della madre dei minori e lo stato di detenzione del padre, da un lato, e, dall'altro,
l'indisponibilità di elementi alla cui stregua operare una prognosi favorevole in ordine alla capacità di farsi carico delle esigenze di CU, educazione e mantenimento dei figli, importano che, ai sensi dell'art. 4 L. 184/1983, l'affido ai nonni materni abbia la durata massima di 24 mesi, salvo proroghe giudiziali;
almeno tre mesi prima della scadenza il CI segnalerà tempestivamente alla ProCU della CP_3
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, ostative all'affidamento ai genitori.
pagina 7 di 11 Va, altresì, disposto che i figli minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso i nonni materni affidatari e e che questi assumano, in via Parte_3 Parte_2 esclusiva, tutte le decisioni sia di ordinaria amministrazione che di maggior interesse per i minori, fra cui quelle relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alla residenza.
2.6. Le risultanze indicate, inoltre, impongono, la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI e del CI CUSIO, affinchè, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongano gli interventi volti ad attuare il benessere psico-fisico dei minori, a sostenere i nonni materni nel ruolo di affidatari e coordinare gli interventi a sostegno del nucleo.
2.6.1. Quanto alla frequentazione genitori-figli, in particolare, rispetto alla madre, le criticità ancora presenti e la necessità che la medesima prosegua il percorso psicologico intrapreso e collabori con i nonni affidatari e i Servizi coinvolti, importa che gli incontri con la stessa (che, peraltro, vive in una località diversa da quella dove abitano i bambini con i nonni) avvengano in luogo neutro alla presenza di un operatore, con facoltà, per il CI , di modificarne tempi e modalità, tenuto conto del CP_3 benessere psico-fisico dei minori e dell'adesione della stessa al percorso psicologico che è invitata a proseguire.
2.6.2. Quanto al padre, il lungo tempo trascorso (oramai 4 anni) dalla interruzione di ogni rapporto con i bambini, la conflittualità che contraddistingue la relazione con i nonni materni e con la IE (nelle conclusioni rassegnate entrambe le parti si oppongono a qualsivoglia ripresa dei rapporti padre-figli), impongono che la relativa valutazione vada rimessa al Servizio di NPI, affinchè verifichi la possibilità
e la modalità attraverso cui costruire una relazione tra i bambini e il padre, anche tenuto conto del superamento della dipendenza da stupefacenti. E', infatti, imprescindibile che il resistente aderisca ad un intervento di valutazione e successiva presa in carico da parte del SER-T competente per territorio, con la collaborazione del quale il Servizio di NPI possa verificare la fattibilità dell'incontro coi figli.
3. Il mantenimento dei figli
3.1.Entrambi i genitori sono obbligati al mantenimento dei figli, indipendentemente, dalla circostanza che abbiano o meno un'occupazione stabile.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che, né lo stato di disoccupazione, né lo stato detentivo, costituiscono motivo per il quale il genitore possa sottrarsi al suo obbligo.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che anche il genitore privo di lavoro, e, quindi, di reddito, sia obbligato a mantenere i figli.
Infatti, si è stabilito il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed pagina 8 di 11 impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un'occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass., Sez. I, 07/05/2024, n.12283).
Lo stato di detenzione, allo stesso modo, non fa venir meno l'obbligo di mantenere i figli (Cass., Sez. 1,
8.5.2024, n. 12478: nella decisione citata il ricorso dell'obbligato detenuto è stato rigettato, ininfluente la mancata integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p.).
3.2.Alla luce dei principi indicati, tenuto conto della mancanza di reddito del padre (cfr. attestazione
ISEE depositata il 15.5.2025), del reddito della madre (CU/2023 -periodo d'imposta 2022-, CU 2024 - periodo d'imposta 2023- e CU 2025 -periodo d'imposta 2025-, inerenti, il primo e il secondo, la percezione di un'indennità di € 1951,86 e di € 4.4.28,18, mentre l'ultimo, oltre alla stessa di € 4.333,29, anche un reddito da lavoro dipendente, nel periodo gennaio/ottobre 2024, di € 2.626,44), dell'età dei figli (allo stato di 8 e 6 anni) e del contesto sociale di riferimento, va ritenuto equo porre a carico dei genitori l'obbligo di corrispondere agli affidatari (parti in causa che ne hanno fatto richiesta), la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), oltre alle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio, a carico di ciascuno nella misura del 50%.
3.3. Agli affidatari compete, altresì, la percezione dell'assegno unico.
L'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 230/2021 stabilisce che l'assegno unico universale venga corrisposto dall'INPS “nel caso di nomina di un tutore o di un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
4. Le spese di lite
La sostanziale condivisione della domanda di separazione e l'adozione di provvedimenti a tutela dei figli con l'affidamento a terzi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 4.11.2021 in Ornavasso;
- affida i figli minori e ai nonni materni CP_2 PEona_1
e per un periodo di 24 mesi;
almeno tre mesi prima Parte_3 Parte_2 della scadenza il CI segnalerà tempestivamente alla ProCU della Repubblica presso CP_3 il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, ostative all'affidamento ai genitori;
pagina 9 di 11 - dispone che i figli minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso i nonni materni affidatari e Parte_3 Parte_2
- dispone che tutte le decisioni sia di ordinaria amministrazione che di maggior interesse per i figli, fra cui quelle relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alla residenza, siano assunte in via esclusiva dai nonni materni affidatari e Parte_3 Parte_2
- dispone la prosecuzione della presa in carico dei figli minori da parte del e del CP_3
Servizio di NPI col compito, nell'ambito delle rispettive competenze, di:
1) predisporre gli interventi volti ad attuare il benessere psico-fisico dei minori, a sostenere i nonni materni nel ruolo di affidatari e coordinare gli interventi a sostegno del nucleo;
2) disciplinare gli incontri madre-minori in luogo neutro alla presenza di un operatore, con facoltà, di modificarne tempi e modalità tenuto conto del benessere psico-fisico dei minori e dell'adesione della madre al percorso psicologico di cui di seguito;
3) valutare la possibilità e la modalità attraverso cui costruire una relazione padre-minori, sempre che egli aderisca ad un intervento di valutazione e successiva presa in carico da parte del di cui di seguito;
Pt_5
- invita la madre a proseguire il percorso psicologico intrapreso;
Parte_1
- invita il padre ad aderire ad un intervento di valutazione e successiva presa in Controparte_1 carico da parte del;
Pt_5
- raccomanda ad entrambi i genitori di fornire la massima e fattiva collaborazione per l'attuazione del programma in essere;
- dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al GT competente ex art. 337 c.c., in ordine allo stato psico-fisico dei minori, al loro rapporto con i genitori e all'andamento degli interventi attuati;
- incarica il di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e CP_3 sui minori, segnalando immediatamente alla ProCU della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
- pone a carico dei genitori e l'obbligo di corrispondere Parte_1 Controparte_1 agli affidatari e la somma mensile di € 400,00 (€ Parte_3 Parte_2
200,00 per ciascun figlio), nonché il 50% ciascuno delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dagli affidatari e Parte_3
Parte_2
Spese processuali compensate. pagina 10 di 11 SI NOTIFICHI AL CI CUSIO e al SNPI.
SI TRASMETTA AL GT, ex art. 337 c.c., per la vigilanza.
Così deciso in Verbania il 7.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Regantini Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio San Bartolomeo, 3, giusta proCU allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Guglielmana Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecco via Cavour, 41, giusta proCU allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e nato il [...] CP_2
nato il [...] PEona_1 in persona del CUtore speciale avv. Giuseppina Migliore, con studio in Torino, via Avigliana, 52, che li rappresenta e difende;
(CF: ) Parte_2 C.F._3
(c.f. Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Daverio presso il cui studio sono elettivamente domiciliati pagina 1 di 11 in Omegna, via Tito Speri, 17, giusta proCU allegata alla memoria di costituzione;
INTERVENUTI
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre, allo stato, l'affidamento e il collocamento dei minori e CP_2 PEona_1 ai nonni materni e , in quanto si ritiene che, in questo
[...] Parte_3 Parte_2 momento, tale soluzione sia la migliore per il benessere dei minori;
- disporre l'ampliamento del diritto di visita per la madre rispetto ai tempi sino ad ora accordati dai servizi sociali, prevedendo che gli incontri madre – figli avvengano senza la presenza dell'educatore, nonchè la possibilità per la signora di tenere con sé i figli almeno un fine settimana al mese, Pt_1 due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni
Durante le vacanze di Pasqua, oltre ai giorni dei rispettivi compleanni;
- per quanto riguarda il mantenimento dei minori, la signora è, allo stato, priva di reddito, Pt_1 pertanto impossibilitata a versare alcunchè a titolo di mantenimento e spese straordinarie;
la stessa si rende, peraltro, disponibile, se necessario, a sottoscrivere autorizzazione affinchè l'assegno unico per i figli venga percepito dai genitori e;
Parte_3 Parte_2
- l'autovettura Fiat Punto targata CW214VJ di proprietà del marito signor viene con Controparte_1 il presente atto ceduta gratuitamente alla IE , la quale provvederà alle Parte_1 necessarie volturazioni presso il PRA competente. Si precisa che tale cessione costituisce un atto che i coniugi pongono in essere per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale ed è funzionale alla risoluzione della crisi familiare ed alla composizione bonaria della tessa, diversamente non possibile”.
pagina 2 di 11 Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre allo stato l'affidamento e il collocamento dei minori e CP_2 PEona_1
ai nonni materni e in quanto si ritiene che in questo momento
[...] Parte_3 Parte_2 tale soluzione sia la migliore per il benessere dei minori;
- Per quanto concerne il diritto di visita si chiede che i Servizi Sociali riprendano gli incontri con il
Sig. , nelle modalità che riterranno più opportune per il benessere dei figli. Il Sig. Controparte_1
è il padre dei minori e la carcerazione ha fatto sì che i rapporti si interrompessero non per sua CP_1 volontà (si fa presente che il resistente non è in carcere per reati contro la persona). Il Sig. ha CP_1 sempre espresso la volontà di mantenere un rapporto con i propri figli circostanza che fino ad ora i
Servizi Sociali hanno ignorato;
- Per quanto riguarda il mantenimento dei minori il Sig. è allo stato detenuto e privo Controparte_1 di reddito. Tale condizione fa sì che lo stesso sia impossibilitato a versare alcunché a titolo di mantenimento e per le spese straordinarie
- l'autovettura Fiat Punto targata CW214VJ di proprietà del marito signor viene con Controparte_1 il presente atto ceduta gratuitamente alla IE , la quale provvederà alle Parte_1 necessarie volturazioni presso il PRA competente.
Si precisa che tale cessione costituisce un atto che i coniugi pongono in essere per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale”
e in persona del CUtore speciale Parte_4 PEona_1
“Chiede, allo stato, che il Tribunale di Verbania voglia:
- Affidare i minori e ai nonni materni, con conferma del loro CP_2 PEona_1 collocamento presso gli stessi;
- quanto ai rapporti tra i minori e la madre, tenuto conto delle fragilità materne da un lato, e del legame con i figli dall'altro, attesa la sofferenza provata - da in particolare - nei periodi di CP_2 assenza di contatti, confermare gli incontri in luogo neutro secondo le attuali modalità, salva la facoltà per il servizio incaricato di prevedere ampiamenti o riduzioni, finanche alla sospensione, sulla base delle condotte materne e del benessere e delle esigenze dei minori;
- quanto ai rapporti con il padre, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall'interruzione degli stessi, della tenera età dei bambini e dell'assenza, allo stato, di una presa in carico da parte del pagina 3 di 11 servizio di NPI la scrivente difesa chiede che il Tribunale subordini la loro riattivazione al compimento da parte del padre di un serio percorso di collaborazione con gli operatori e di presa di coscienza elle proprie fragilità e inadeguatezze genitoriali, e solo previa presa in carico dei bambini da parte della
NPI e valutazione positiva della stessa in ordine all'assenza di elementi di pregiudizio in capo ai minori stessi;
- disporre il mantenimento del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile per l'attuazione e la prosecuzione di ogni intervento di sostegno ritenuto utile per i minori e i nonni materni affidatari, con prescrizione agli stessi, per il buon esito del progetto di affidamento, di collaborare aderendo alle misure e agli strumenti di sostegno che il servizio riterrà utili nel migliore interesse dei minori, comprese le misure da attuare per il percorso scolastico dei bambini, attese le difficoltà emerse e l'atteggiamento minimizzante assunto dai nonni collocatari;
- disporre che il servizio incaricato segnali con urgenza all'autorità giudiziaria elementi di pregiudizio
o mancanza di collaborazione da parte dei genitori e/o dei nonni affidatari”.
Intervenuti e Parte_2 Parte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
DISPORRE l'affidamento in via definitiva dei minori e ai nonni CP_2 PEona_1 materni e . Parte_3 Parte_2
DISPORRE in ordine al regime di visite tra i minori e la madre, ove ritenute da mantenersi, mediante incontri in luogo neutro secondo le attuali modalità, salva la facoltà per il Servizio incaricato di prevedere ampliamenti o riduzioni, fino anche alla sospensione, in base alle condotte della madre ed al benessere ed esigenze dei minori.
DISPORRE la cessazione del regime di visite tra minori ed il padre.
DISPORRE il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali e del Servizio di NPI per l'attuazione e la prosecuzione di ogni intervento di sostegno ritenuto utile per i minori ed i nonni materni affidatari.
DICHIARAR TENUTI i genitori naturali ed a contribuire al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori;
obbligazione correlata alla loro effettiva occupazione lavorativa e ciò mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad € 400,00, entro il giorno 10 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ripartite con i nonni materni”.
pagina 4 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La domanda di separazione personale e il 4.11.2021, hanno contratto matrimonio in Ornavasso Parte_1 Controparte_1
(doc. 5 ric.).
Dalla loro unione sono nati i figli il 24.4.2017, e il CP_2 PEona_1
6.8.2019.
E' indiscussa la fine della comunione materiale e spirituale, avendo, peraltro, entrambi, coltivato la domanda di separazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 4.11.2021 in Ornavasso.
2. La responsabilità genitoriale sui figli minori
2.1. Va premesso che il presente giudizio, introdotto da il 19.1.2023, è stato Parte_1 preceduto da quello n. 840/2020 VG, instaurato dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Torino con ricorso ex artt. 333 e 336 c.c. datato 15.5.2020 e definito, con decreto del medesimo ufficio giudiziario, del 23.10.2024, di declaratoria di incompetenza in favore dell'intestato tribunale, stante la pendente causa di separazione personale tra i genitori.
2.2. In particolare, il PM minorile, considerato che i SS, il 13.5.2020, avevano collocato i figli minori presso i nonni materni ai sensi dell'art. 403 c.c., il 15.5.2020, aveva chiesto al Tribunale per i
Minorenni di confermarne il collocamento, con divieto ai genitori di mutarlo;
di disporre la presa in carico dei minori da parte dei Servizi, nonché del DSM per la madre e del SERD per il padre e di disporre incontri padre-minori alla presenza di un operatore.
A fondamento del ricorso, il PM aveva evidenziato la situazione di estrema fragilità di entrambi i genitori: il padre, disoccupato, tossicodipendente e senza fissa dimora, con due figli da altra precedente relazione collocati in comunità; la madre aveva fatto uso di cannabinoidi, era molto provata, in uno stato di ipoalimentazione, depressione da stress e diagnosi oncologica;
insieme avevano vissuto in luoghi di fortuna (in macchina, in un appartamento occupato dalle condizioni igieniche inidonee) e si erano spostati di sovente, tanto che il figlio aveva perduto la residenza;
la situazione era CP_2 precipitata quando, nonostante i figli si trovassero presso la nonna materna, era accaduto che la madre, riallacciati i rapporti col compagno, aveva cercato di andar via col minore;
erano, PEona_1 quindi, intervenute le FFOO e la situazione di pregiudizio era stata segnalata alla ProCU minorile.
2.3. Il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 21.5.2020, aveva confermato la collocazione dei figli minori presso i nonni materni con la previsione che la madre, nel caso in cui fosse tornata presso i propri genitori, non potesse essere lasciata sola con loro e, in caso contrario, li potesse incontrare, con pagina 5 di 11 frequenza settimanale, in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con avvio solo in caso di ottemperanza alla prescrizioni indicate;
che il padre li potesse incontrare, con frequenza mensile, in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con avvio solo in caso di ottemperanza alla prescrizioni indicate;
aveva prescritto ai genitori di prestare la necessaria collaborazione per l'attuazione degli interventi di valutazione delle condizioni psicofisiche dei minori, dell'ambiente di vita e delle condizioni personali dei genitori e dei nonni materni, nonché interventi di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali, attuati dal CI e dal SNPI ASL VB;
aveva prescritto, altresì, ad Per_2 di proseguire la presa in carico presso il DSM e a di rivolgersi
[...] Controparte_1 immediatamente al SER-T per l'attuazione di un intervento di valutazione e successiva eventuale presa in carico in relazione all'utilizzo di stupefacenti.
2.4. Il 23.10.2024, il Tribunale per i Minorenni, declinando la propria competenza, ha, infine, confermato la collocazione dei minori presso i nonni materni;
ha, inoltre, incaricato il e il CP_3
Servizio di NPI di proseguire gli interventi di monitoraggio e sostegno in favore dei minori.
2.5. Tutto ciò premesso, versate in atti sono le relazioni aggiornate dei Servizi incaricati, CP_3
(relazione in data 11.11.2024 a firma dell'assistente sociale dott.ssa e della referente Per_3
PE minori e relazione in data 18.3.2025 a firma della dott.ssa PEona_4 Per_6 presso ASL VCO), alla cui stregua, va, in primo luogo, disposto l'affido, ex art. 4 L. 184/1983 -ratione temporis applicabile- dei figli minori ai nonni materni, presso i quali vanno stabilmente collocati (con conferma di quanto già statuito dal Tribunale per i Minorenni).
I bambini, attualmente, rispettivamente, di 8 e 6 anni, dal maggio 2020 (quando di anni ne avevano 3 e
1), vivono con i nonni, che, da tale data, hanno collaborato coi Servizi e svolto il ruolo di affidatari;
entrambi sono molto amati nel nucleo di origine materno e hanno un riferimento sia affettivo che di PE CU (relazione cit. e it.). Per_7
I genitori, infatti, nonostante il tempo trascorso, versano ancora in una condizione di estrema fragilità, incapaci ad attendere ai loro bisogni.
2.5.1. Il padre è detenuto dal novembre 2021 (è stato arrestato allorchè la coppia si Controparte_1 era appena sposata) e si trova presso il carcere di ST (prima Milano), presso cui deve scontare
“ancora diversi anni” e al cui interno ha svolto, quantomeno sino a che era detenuto in Milano, delle attività lavorative;
è padre di altri due figli, oramai più che adolescenti, inseriti in una comunità protetta, stante la grande difficoltà pure della madre ad occuparsene (rel. CI CUSIO cit.)
2.5.2. La madre dopo il collocamento dei figli presso l'abitazione dei suoi Parte_1 genitori, ha più volte cambiato residenza (quando il marito era stato arrestato, nel 2021, a pochi giorni dal matrimonio, era prima rimasta ad Ornavasso, vicino ai genitori, per poi trasferirsi a Lecco con un pagina 6 di 11 nuovo compagno, luogo dal quale non sempre era riuscita a presentarsi agli incontri in luogo neutro, disposti dal TM, con grande sofferenza, soprattutto, per e svolto lavori saltuari;
interrotta la CP_2 relazione col compagno di Lecco, ne ha allacciato una ulteriore con una persona di Milano;
in accordo con i Servizi non ha mai condiviso queste relazioni coi figli;
con i cambi di residenza non è stato possibile procedere ad una presa in carico adeguata sotto il profilo psicologico e dal “percorso psicologico intrapreso nell'ultimo anno e mezzo” presso l'ASST di Lecco, è emersa la “presenza di vulnerabilità psichiche verosimilmente correlabili ad un'importante fragilità della personalità” (rel.
CI CUSIO cit.).
La frequentazione coi figli, avvenuta in luogo neutro a seguito della interruzione dei rapporti coi genitori (in ogni caso maggiormente tutelante per i figli), ha avuto un “andamento ciclico” alternando momenti in cui è stata “puntuale e presente” a momenti di assenza (saltava gli incontri o era meno concentrata sui bisogni dei minori); in ogni caso, nel periodo di un anno (luglio/agosto 2023 – luglio/ agosto 2024), molti (in totale 13) sono stati gli incontri annullati per le motivazioni più varie (con sofferenza e disorientamento soprattutto di , mentre da agosto a novembre 2024 lo spazio CP_2 neutro ha avuto regolare svolgimento (1 solo incontro annullato), registrata (dall'educatrice) la difficoltà della madre a gestire bambini piccoli e vivaci e la mancanza di attenzione adeguata (proposto ai bambini di vedere la nuova auto al termine dell'incontro -10 ottobre 2024- vi era seduto un uomo, presentato come un amico, in realtà il suo nuovo compagno).
2.5.3. Il figlio affetto da disturbo oppositivo-provocatorio, associato a disturbo emozionale, è CP_2 stato seguito da un insegnante di sostegno ed è stato in terapia psicomotoria;
risulta più immaturo rispetto alla sua età; “mostra tratti marcati di insicurezza e di scarsa stima di sé; dentro di sé sembra serbare gli esiti di esperienze infantili sfavorevoli” (rel. NPI cit.).
2.5.4. Anche per il figlio è emersa la necessità di essere affiancato da un PEona_1 insegnante di sostegno (l'esigenza era già emersa in passato ma i nonni affidatari non ne avevano accolto l'esigenza) -rel. NPI cit.-.
2.5.5. La fragilità della madre dei minori e lo stato di detenzione del padre, da un lato, e, dall'altro,
l'indisponibilità di elementi alla cui stregua operare una prognosi favorevole in ordine alla capacità di farsi carico delle esigenze di CU, educazione e mantenimento dei figli, importano che, ai sensi dell'art. 4 L. 184/1983, l'affido ai nonni materni abbia la durata massima di 24 mesi, salvo proroghe giudiziali;
almeno tre mesi prima della scadenza il CI segnalerà tempestivamente alla ProCU della CP_3
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, ostative all'affidamento ai genitori.
pagina 7 di 11 Va, altresì, disposto che i figli minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso i nonni materni affidatari e e che questi assumano, in via Parte_3 Parte_2 esclusiva, tutte le decisioni sia di ordinaria amministrazione che di maggior interesse per i minori, fra cui quelle relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alla residenza.
2.6. Le risultanze indicate, inoltre, impongono, la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI e del CI CUSIO, affinchè, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongano gli interventi volti ad attuare il benessere psico-fisico dei minori, a sostenere i nonni materni nel ruolo di affidatari e coordinare gli interventi a sostegno del nucleo.
2.6.1. Quanto alla frequentazione genitori-figli, in particolare, rispetto alla madre, le criticità ancora presenti e la necessità che la medesima prosegua il percorso psicologico intrapreso e collabori con i nonni affidatari e i Servizi coinvolti, importa che gli incontri con la stessa (che, peraltro, vive in una località diversa da quella dove abitano i bambini con i nonni) avvengano in luogo neutro alla presenza di un operatore, con facoltà, per il CI , di modificarne tempi e modalità, tenuto conto del CP_3 benessere psico-fisico dei minori e dell'adesione della stessa al percorso psicologico che è invitata a proseguire.
2.6.2. Quanto al padre, il lungo tempo trascorso (oramai 4 anni) dalla interruzione di ogni rapporto con i bambini, la conflittualità che contraddistingue la relazione con i nonni materni e con la IE (nelle conclusioni rassegnate entrambe le parti si oppongono a qualsivoglia ripresa dei rapporti padre-figli), impongono che la relativa valutazione vada rimessa al Servizio di NPI, affinchè verifichi la possibilità
e la modalità attraverso cui costruire una relazione tra i bambini e il padre, anche tenuto conto del superamento della dipendenza da stupefacenti. E', infatti, imprescindibile che il resistente aderisca ad un intervento di valutazione e successiva presa in carico da parte del SER-T competente per territorio, con la collaborazione del quale il Servizio di NPI possa verificare la fattibilità dell'incontro coi figli.
3. Il mantenimento dei figli
3.1.Entrambi i genitori sono obbligati al mantenimento dei figli, indipendentemente, dalla circostanza che abbiano o meno un'occupazione stabile.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che, né lo stato di disoccupazione, né lo stato detentivo, costituiscono motivo per il quale il genitore possa sottrarsi al suo obbligo.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che anche il genitore privo di lavoro, e, quindi, di reddito, sia obbligato a mantenere i figli.
Infatti, si è stabilito il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed pagina 8 di 11 impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un'occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass., Sez. I, 07/05/2024, n.12283).
Lo stato di detenzione, allo stesso modo, non fa venir meno l'obbligo di mantenere i figli (Cass., Sez. 1,
8.5.2024, n. 12478: nella decisione citata il ricorso dell'obbligato detenuto è stato rigettato, ininfluente la mancata integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p.).
3.2.Alla luce dei principi indicati, tenuto conto della mancanza di reddito del padre (cfr. attestazione
ISEE depositata il 15.5.2025), del reddito della madre (CU/2023 -periodo d'imposta 2022-, CU 2024 - periodo d'imposta 2023- e CU 2025 -periodo d'imposta 2025-, inerenti, il primo e il secondo, la percezione di un'indennità di € 1951,86 e di € 4.4.28,18, mentre l'ultimo, oltre alla stessa di € 4.333,29, anche un reddito da lavoro dipendente, nel periodo gennaio/ottobre 2024, di € 2.626,44), dell'età dei figli (allo stato di 8 e 6 anni) e del contesto sociale di riferimento, va ritenuto equo porre a carico dei genitori l'obbligo di corrispondere agli affidatari (parti in causa che ne hanno fatto richiesta), la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), oltre alle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio, a carico di ciascuno nella misura del 50%.
3.3. Agli affidatari compete, altresì, la percezione dell'assegno unico.
L'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 230/2021 stabilisce che l'assegno unico universale venga corrisposto dall'INPS “nel caso di nomina di un tutore o di un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
4. Le spese di lite
La sostanziale condivisione della domanda di separazione e l'adozione di provvedimenti a tutela dei figli con l'affidamento a terzi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 4.11.2021 in Ornavasso;
- affida i figli minori e ai nonni materni CP_2 PEona_1
e per un periodo di 24 mesi;
almeno tre mesi prima Parte_3 Parte_2 della scadenza il CI segnalerà tempestivamente alla ProCU della Repubblica presso CP_3 il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, ostative all'affidamento ai genitori;
pagina 9 di 11 - dispone che i figli minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso i nonni materni affidatari e Parte_3 Parte_2
- dispone che tutte le decisioni sia di ordinaria amministrazione che di maggior interesse per i figli, fra cui quelle relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alla residenza, siano assunte in via esclusiva dai nonni materni affidatari e Parte_3 Parte_2
- dispone la prosecuzione della presa in carico dei figli minori da parte del e del CP_3
Servizio di NPI col compito, nell'ambito delle rispettive competenze, di:
1) predisporre gli interventi volti ad attuare il benessere psico-fisico dei minori, a sostenere i nonni materni nel ruolo di affidatari e coordinare gli interventi a sostegno del nucleo;
2) disciplinare gli incontri madre-minori in luogo neutro alla presenza di un operatore, con facoltà, di modificarne tempi e modalità tenuto conto del benessere psico-fisico dei minori e dell'adesione della madre al percorso psicologico di cui di seguito;
3) valutare la possibilità e la modalità attraverso cui costruire una relazione padre-minori, sempre che egli aderisca ad un intervento di valutazione e successiva presa in carico da parte del di cui di seguito;
Pt_5
- invita la madre a proseguire il percorso psicologico intrapreso;
Parte_1
- invita il padre ad aderire ad un intervento di valutazione e successiva presa in Controparte_1 carico da parte del;
Pt_5
- raccomanda ad entrambi i genitori di fornire la massima e fattiva collaborazione per l'attuazione del programma in essere;
- dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al GT competente ex art. 337 c.c., in ordine allo stato psico-fisico dei minori, al loro rapporto con i genitori e all'andamento degli interventi attuati;
- incarica il di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e CP_3 sui minori, segnalando immediatamente alla ProCU della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
- pone a carico dei genitori e l'obbligo di corrispondere Parte_1 Controparte_1 agli affidatari e la somma mensile di € 400,00 (€ Parte_3 Parte_2
200,00 per ciascun figlio), nonché il 50% ciascuno delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dagli affidatari e Parte_3
Parte_2
Spese processuali compensate. pagina 10 di 11 SI NOTIFICHI AL CI CUSIO e al SNPI.
SI TRASMETTA AL GT, ex art. 337 c.c., per la vigilanza.
Così deciso in Verbania il 7.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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