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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6670/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria e Giulio Arria del Foro di Mantova e l'avv. Andrea Turco del foro di Verona come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Delaini e dall'avv. marika De Bona come da mandati difensivi in atti
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. ERMINA CONTINI curatrice speciale dei minori
n. il 15.4.2013 e n. il 18.12.2014 Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 28.5.2025 le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di separazione personale.
Conclusioni del PM: “ Si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di GAZZO VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore
pagina 2 di 3 dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6670/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria e Giulio Arria del Foro di Mantova e l'avv. Andrea Turco del foro di Verona come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Delaini e dall'avv. marika De Bona come da mandati difensivi in atti
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. ERMINA CONTINI curatrice speciale dei minori
n. il 15.4.2013 e n. il 18.12.2014 Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 28.5.2025 le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di separazione personale.
Conclusioni del PM: “ Si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di GAZZO VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore
pagina 2 di 3 dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 3 di 3