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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 6442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6442 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 17.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4027/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. SANTONE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA , CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 l'istante in epigrafe deduceva che in data 23.01.2024 CP_ l' di Napoli gli aveva notificato tre ordinanze ingiunzione e precisamente n. OI-001095591 –
OI-001537856 – OI-001763116, tutte emesse in data 03.01.2024 con le quali veniva intimato di pagare l'importo complessivo pari ad € 11.186,53 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni commesse, in materia di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali per l'annualità
2016-2017-2018, tutte con la causale per pretese violazioni art. 2 comma 1-bis, D.L. 12/9/83 n. 463 conv. con modificazioni dalla L 11/11/83 n. 638 e ss. come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs
8/16 e novellato dall'art 23 D.L 48/2023 convertito con modificazioni in L. 85/23 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente assumeva che le suddette ordinanze sembravano riferirsi a pretesi accertamenti in violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L. 12/9/83 n. 463 conv. con modificazioni dalla L 11/11/83 n.
638 e ss. dei quali non aveva avuto notizia e comunque non gli erano mai stati notificati. Pertanto eccepiva l'omessa notifica degli atti accertativi e l'estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14, comma 6°, della legge n. 689 del 1981 per decadenza nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti oltre al difetto di motivazione degli atti chiedendo all'adito Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare l'inesistenza dei titoli azionati e dei crediti pure azionati stante l'estinzione per decadenza e/o prescrizione e comunque per violazione della procedura per i motivi tutti suesposti e per l'effetto, pronunciare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità ed inefficacia degli atti qui impugnati e dei crediti in essi portati.Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando preliminarmente l'avvenuta notifica degli atti di CP_1 accertamento prodromici;
rilevava che il termine di cui all'art. 14 legge 689/81 non era applicabile alla disciplina in esame,in quanto introducendo una norma speciale, essa prevaleva sulla disposizione di carattere generale contenuta nel detto art. 14 . Pertanto , chiarito di aver rideterminato le sanzioni nella misura indicata dalla normativa sopravvenuta di cui all'art. 23 del
Decreto-Legge 04.05.2023 n. 48, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta trattazione cartolare , acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ordine alla questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs. 8/2016 il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte ( vedi sentenze Cass. n.7641 del 22.3.2025; n. 8078 del
27.3.2025 e n. 8784 del 2.4.2025 ) pronunciatasi nel senso favorevole all'applicazione della disciplina dell'art. 14 e quindi del relativo termine decadenziale alle sanzioni amministrative per cui
è causa .
Invero l'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A sostegno della sua tesi l' fa valere la specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel CP_1 testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito. In realtà se è vero che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale, ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81. Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico). Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione CP_1 dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Ciò posto gli atti di accertamento, posti a base delle tre ordinanze ingiunzione qui opposte , risultano notificati rispettivamente in data 28.12.2018, 21.8.2019 e 29.11.2019 e quindi ben oltre l'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 il quale ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali anche per il passato, stabilendo, nell'art.8 comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Di conseguenza il legislatore ha dovuto introdurre una speciale disciplina transitoria per regolare il passaggio dall'autorità giudiziaria (penale) all'autorità amministrativa (divenuta competente a comminare la sanzione); e quindi ha stabilito, nell'art.9 comma 1, che "nei casi previsti dall'articolo
8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data" e, nel successivo comma 4 del medesimo articolo, che
"l'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti".
E' evidente perciò che è stata la stessa legge di depenalizzazione a individuare il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione (ovvero del termine previsto dall'art.14 della legge 689/81), facendolo decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti in restituzione dall'autorità giudiziaria (indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia o no rispettato il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina per disporre la trasmissione); e peraltro va detto che in questo modo l'artg.9 del d.lgs. 8/2016 non ha fatto altro che ribadire e confermare l'art.14 comma 3 della legge 689/81, ove è appunto previsto (in generale, e non solo per gli illeciti depenalizzati) che "quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione".
In concreto, trattandosi di atti di accertamento notificati tutti dopo la depenalizzazione dell'illecito in questione , l' risulta aver notificato le ordinanze-ingiunzione ben oltre il termine di gg. 90 CP_1 dalla notifica degli atti di accertamento , posti a base degli illeciti amministrativi in contestazione.
Trattandosi di un termine posto a pena di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In ordine alle spese di lite la controvertibilità della questione della decadenza risolta solo di recente dalle richiamate sentenze di legittimità giustifica la compensazione integrale delle stesse.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso annulla le ordinanze ingiunzione opposte . Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Napoli,22/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 17.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4027/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. SANTONE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA , CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 l'istante in epigrafe deduceva che in data 23.01.2024 CP_ l' di Napoli gli aveva notificato tre ordinanze ingiunzione e precisamente n. OI-001095591 –
OI-001537856 – OI-001763116, tutte emesse in data 03.01.2024 con le quali veniva intimato di pagare l'importo complessivo pari ad € 11.186,53 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni commesse, in materia di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali per l'annualità
2016-2017-2018, tutte con la causale per pretese violazioni art. 2 comma 1-bis, D.L. 12/9/83 n. 463 conv. con modificazioni dalla L 11/11/83 n. 638 e ss. come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs
8/16 e novellato dall'art 23 D.L 48/2023 convertito con modificazioni in L. 85/23 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente assumeva che le suddette ordinanze sembravano riferirsi a pretesi accertamenti in violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L. 12/9/83 n. 463 conv. con modificazioni dalla L 11/11/83 n.
638 e ss. dei quali non aveva avuto notizia e comunque non gli erano mai stati notificati. Pertanto eccepiva l'omessa notifica degli atti accertativi e l'estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14, comma 6°, della legge n. 689 del 1981 per decadenza nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti oltre al difetto di motivazione degli atti chiedendo all'adito Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare l'inesistenza dei titoli azionati e dei crediti pure azionati stante l'estinzione per decadenza e/o prescrizione e comunque per violazione della procedura per i motivi tutti suesposti e per l'effetto, pronunciare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità ed inefficacia degli atti qui impugnati e dei crediti in essi portati.Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando preliminarmente l'avvenuta notifica degli atti di CP_1 accertamento prodromici;
rilevava che il termine di cui all'art. 14 legge 689/81 non era applicabile alla disciplina in esame,in quanto introducendo una norma speciale, essa prevaleva sulla disposizione di carattere generale contenuta nel detto art. 14 . Pertanto , chiarito di aver rideterminato le sanzioni nella misura indicata dalla normativa sopravvenuta di cui all'art. 23 del
Decreto-Legge 04.05.2023 n. 48, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta trattazione cartolare , acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ordine alla questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs. 8/2016 il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte ( vedi sentenze Cass. n.7641 del 22.3.2025; n. 8078 del
27.3.2025 e n. 8784 del 2.4.2025 ) pronunciatasi nel senso favorevole all'applicazione della disciplina dell'art. 14 e quindi del relativo termine decadenziale alle sanzioni amministrative per cui
è causa .
Invero l'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A sostegno della sua tesi l' fa valere la specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel CP_1 testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito. In realtà se è vero che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale, ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81. Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico). Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione CP_1 dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Ciò posto gli atti di accertamento, posti a base delle tre ordinanze ingiunzione qui opposte , risultano notificati rispettivamente in data 28.12.2018, 21.8.2019 e 29.11.2019 e quindi ben oltre l'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 il quale ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali anche per il passato, stabilendo, nell'art.8 comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Di conseguenza il legislatore ha dovuto introdurre una speciale disciplina transitoria per regolare il passaggio dall'autorità giudiziaria (penale) all'autorità amministrativa (divenuta competente a comminare la sanzione); e quindi ha stabilito, nell'art.9 comma 1, che "nei casi previsti dall'articolo
8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data" e, nel successivo comma 4 del medesimo articolo, che
"l'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti".
E' evidente perciò che è stata la stessa legge di depenalizzazione a individuare il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione (ovvero del termine previsto dall'art.14 della legge 689/81), facendolo decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti in restituzione dall'autorità giudiziaria (indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia o no rispettato il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina per disporre la trasmissione); e peraltro va detto che in questo modo l'artg.9 del d.lgs. 8/2016 non ha fatto altro che ribadire e confermare l'art.14 comma 3 della legge 689/81, ove è appunto previsto (in generale, e non solo per gli illeciti depenalizzati) che "quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione".
In concreto, trattandosi di atti di accertamento notificati tutti dopo la depenalizzazione dell'illecito in questione , l' risulta aver notificato le ordinanze-ingiunzione ben oltre il termine di gg. 90 CP_1 dalla notifica degli atti di accertamento , posti a base degli illeciti amministrativi in contestazione.
Trattandosi di un termine posto a pena di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In ordine alle spese di lite la controvertibilità della questione della decadenza risolta solo di recente dalle richiamate sentenze di legittimità giustifica la compensazione integrale delle stesse.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso annulla le ordinanze ingiunzione opposte . Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Napoli,22/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella