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Articolo 3 della Legge 21 agosto 1949, n. 611
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Legge 21 agosto 1949, n. 611
Articolo 3 della Legge 21 agosto 1949, n. 611
Versione
14 settembre 1949
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio:
Entrata in vigore il 14 settembre 1949
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