Articolo 2 della Legge 23 maggio 1952, n. 623
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 luglio 1952
Art. 2.
La spesa di L. 5.000.000.000 di cui al precedente art. 1 sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in ragione di:
Esercizio 1950-51.......................... L. 1.000.000.000
" 1951-52.......................... " 500.000.000
" 1952-53.......................... " 2.000.000.000
" 1953-54.......................... " 1.500.000.000
Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952