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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 407/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 407/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11
settembre 2024
OGGETTO: d a
Contratti bancari quale mandataria di Parte_1 [...]
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Rivellini Parte_2
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
, ON CP_2
e , con il patrocinio dell'avv. Nicola
[...] Controparte_3
Semino
APPELLATI
n o n c h è c o n t r o
1 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
n o n c h è c o n t r o
e con il patrocinio Controparte_5 CP_6
dell'avv. Nicola Semino
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
n o n c h è c o n t r o in persona del Parte_3
Curatore avv. CP_7
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 12
ottobre 2020, n. 1406/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso,
- Riformare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1406/2020 del
12/10/2020, non notificata, resa all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 8909/2016, per i motivi meglio esposti in parte narrativa ed in particolare nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, escludendo totalmente il credito derivante dal saldo debitore del conto anticipi n. 96970
e rideterminando il saldo passivo del conto corrente n. 96950 nella minor
2 somma di € 130.491,45,
e, per l'effetto:
- in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2605/2016;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che ON
e i garanti Sigg.ri
[...] Parte_3 Controparte_3
e , in ragione dei rispettivi titoli dedotti, sono tenuti Controparte_2
al pagamento e, pertanto, condannare gli stessi a corrispondere a
[...]
le somme di € 178.165,76 (saldo debitore del c/c ordinario n. Parte_2
96590) e di € 61.171,17 (saldo debitore del c/anticipi n. 96970) o le diverse somme che dovessero essere accertate all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal 01/01/2015 al soddisfo.
- Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese di lite ivi compresi i compensi di avvocato ex DM 55/2014 per entrambi i gradi di giudizio”.
Degli appellati , e ON Controparte_3
Controparte_2
“…per la appellata precisa le conclusioni affinché la Corte CP_1
d'Appello di Brescia, per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta, rigetti l'appello proposto da Parte_2
Con vittoria delle spese di giudizio.
Per gli appellati e , precisa le Controparte_3 Controparte_2
conclusioni affinché la Corte d'Appello di Brescia, rigetti l'appello proposto
3 da e, in accoglimento dell'eccezione di nullità delle fideiussioni CP_8
di cui in parte espositiva dichiari che nulla è dovuto dai signori e CP_3
alla appellante. Controparte_2
Con vittoria delle spese del presente giudizio e delle spese di giudizio e di
CTU di primo grado”.
Degli intervenuti e Controparte_5 CP_6
“…ribadiscono quanto esposto in comparsa di costituzione e concludono affinchè la Corte d'Appello di Brescia, preso atto dell'avvenuta loro rinuncia all'eredità relitta da dichiari la loro carenza di Controparte_5
legittimazione e comunque rigetti ogni domanda contro di loro proposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Banca Regionale Europea S.p.a. aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di detto decreto per la somma di € 239.000,00 nei confronti di CP_1
con cui aveva stipulato il contratto di conto corrente n. 96590 ed il
[...]
contratto di conto anticipi n. 96970 in sofferenza, oltre che nei confronti di e e in qualità di garanti della CP_3 Controparte_2 Parte_3
società, avendo stipulato tre contratti di fideiussione. Fideiussori e garantita avevano dunque proposto opposizione, contestando l'esistenza del credito e la sua entità e chiedendo la revoca del decreto monitorio.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi in giudizio, la banca aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.2. Con sentenza n. 1460/2020 pubblicata in data 12 ottobre 2020, il
4 Tribunale di Bergamo ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2605/2016 emesso in favore di Banca Regionale Europea S.p.a. nei confronti di , e e ON CP_3 Controparte_2 [...]
condannandoli al pagamento della somma di € 130.491,45. Parte_3
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto pacifica, oltre che confermata dall'espletata CTU, la produzione da parte dell'istituto di credito di tutta la documentazione necessaria per ricostruire le pattuizioni e le modalità di esecuzione del c/c n. 96950; ha dato, invece, atto del mancato deposito da parte di quest'ultima del contratto di conto anticipi.
In base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. ord. n. 2435/2020), il
Giudice ha affermato che la banca, al fine di provare l'entità del credito azionato, ha l'onere, ex art. 2697 c.c., di produrre in giudizio tutta la documentazione utile per ricostruire le pattuizioni intercorse con la cliente e l'andamento del rapporto. Pertanto, ha ritenuto che la mancata produzione del c/anticipi non abbia permesso di ritenere provato il credito di oltre €
61.000,00 vantato sulla base di tale titolo, determinando ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Il Tribunale ha, poi, ritenuto non corretta l'entità del credito di €
178.000,00 circa azionato sulla base del c/c n. 96590 entrato in sofferenza,
includendo tale importo gli addebiti relativi alle competenze del c/anticipi n.
96970, oltre che del c/anticipi n. 96982, dei quali non è stata fornita dalla banca alcuna prova;
ha quindi condiviso l'esposizione di tali addebiti operata dal CTU, nonché degli addebiti a titolo di spese di gestione fido e
5 affidamento, commissione di messa a disposizione fondi e penale di sconfino, quantificando il credito nella somma di € 130.491,45.
1.5. Il Tribunale ha poi respinto, perché infondate, le contestazioni in tema di usura originaria, avendo gli attori dedotto che il tasso pattuito fosse pari al
18,512%, indice ricavato dall'applicazione di una formula matematica priva di fondamento normativo, precisando che in corso di rapporto i tassi erano stati mantenuti al di sotto della soglia del 14,280%.
1.6. In merito alla cms e alle spese di gestione conto, pure contestate dagli opponenti, il Tribunale ha osservato come le stesse fossero state specificamente pattuite.
1.7. Sulle censure mosse dall'istituto bancario circa l'esclusione dal credito degli importi a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, il
Tribunale ha rilevato che l'applicazione di tale commissione non era prevista in una clausola accettata dalla correntista, contenendo la comunicazione della banca solamente una dichiarazione di scienza: “…i costi del servizio di messa
a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla commissioni
onnicomprensiva di messa a disposizione fondi…”; inoltre, ha ritenuto indeterminata tale clausola, recando una dicitura tra parentesi per cui “…o in
assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento
dei fondi e alla durata dell'utilizzo…”, che non risulta specificare la
“volizione” alla base dell'asserita proposta e non individua con precisione le altre commissioni, che vengono indicate solo a titolo esemplificativo.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la cessionaria del credito,
6 già intervenuta in primo grado, e per essa Parte_2 [...]
sulla scorta di due motivi. Parte_1
3. Si sono costituiti in giudizio , ON [...]
e , chiedendo il rigetto del gravame. CP_3 Controparte_2
4. All'udienza del 15 settembre 2021, la Corte ha dichiarato la contumacia di e, rilevando l'avvenuto decesso nel 24 Controparte_4
novembre 2020 di ha dichiarato l'interruzione del processo. Parte_3
5. In data 11 novembre 2021 il processo è stato riassunto da parte di
[...]
tale atto è stato notificato agli eredi, collettivamente ed Parte_2
impersonalmente, il 22 novembre 2021 ed alle parti il 25 novembre 2021.
6. In data 7 aprile 2022 sono intervenuti in giudizio e Controparte_5
i quali, esponendo di aver rinunciato all'eredità relitta da CP_6
come da atto di rinuncia all'eredità datato 19 novembre Parte_3
2021 e di non poter essere parti del presente giudizio attesa la loro carenza di legittimazione passiva, hanno chiesto di essere estromessi dal processo.
7. All'udienza del 20 aprile 2022 la Corte ha rigettato l'istanza di estromissione, non ravvisandone i presupposti, prevedendo il codice di rito l'estromissione dell'obbligato e del garantito;
ha rigettato l'istanza di separazione delle cause proposta dall'appellante, non ravvisandone la opportunità; su richiesta dell'appellante ha rinviato la causa al 5 ottobre 2022
per consentire la nomina del curatore dell'eredità giacente.
8. In data 20 dicembre 2022 è intervenuto in giudizio il Curatore dell'eredità
giacente di avv. , senza formulare Parte_3 CP_7
7 conclusioni.
9. All'udienza del 22 febbraio 2023, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
10. All'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c, è
stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e , i quali, costituendosi in giudizio e Controparte_5 CP_6
deducendo di essere chiamati all'eredità di hanno Parte_3
dichiarato di avervi rinunciato come da atto di rinuncia datato 19 novembre
2021.
1.1. La Corte dà atto che la rinuncia all'eredità, documentata in atti,
determina con effetto retroattivo il difetto di legitimatio ad causam degli eredi rinuncianti ai sensi dell'art. 521 c.c. che, al co. 1, dispone: “Chi rinunzia
all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”.
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
1.2. L'unica questione che si pone relativamente alla posizione di tali eredi attiene alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ritiene il Collegio che debba essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e i predetti eredi, posto che l'atto di rinuncia è
8 avvenuto dopo il deposito del ricorso in riassunzione e solo qualche giorno prima della notifica effettuata agli eredi e, comunque, salva la necessità di costituzione per documentare l'intervenuta rinuncia, l'appellante non ha avanzato alcuna contestazione al riguardo e si è, peraltro, adoperata affinché
venisse nominato un Curatore dell'eredità giacente da essa evocata in giudizio;
il che non rendeva, peraltro, necessario, dopo la costituzione, lo spiegamento di ulteriore attività difensiva da parte degli eredi rinuncianti.
2. Va poi affrontata la questione della eccepita nullità integrale delle fideiussioni omnibus prestate da e per conformità CP_3 Controparte_2
allo schema ABI dichiarato illegittimo da Banca d'Italia. In particolare, essi deducono la riproduzione nei contratti stipulati delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predetto, ed evidenziano che la banca non potrebbe avvalersi della deroga di cui all'art. 1957 c.c., non avendo proposto “le sue istanze contro il
debitore” e non avendole “con la diligenza continuate” entro il termine di sei mesi previsto, essendo trascorsi due anni tra la comunicazione di revoca degli affidamenti (marzo 2014) e la notifica del decreto ingiuntivo (giugno 2016).
2.1. La Corte osserva che tale questione è del tutto nuova, essendo stata per la prima volta, e perciò tardivamente, dedotta in sede di comparsa di risposta nel presente grado di giudizio;
alcun riferimento vi era al tema della nullità
delle fideiussioni per violazione dell'intesa anticoncorrenziale nei precedenti scritti difensivi e tale questione non ha costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del giudizio di prime cure.
È evidente, quindi, come la questione abbia costituito un tema del tutto nuovo, introdotto per la prima volta nel presente grado in modo
9 inammissibile e di cui la difesa dell'istituto di credito ha eccepito la tardività
ed inammissibilità pur argomentando comunque in merito.
È chiaro, peraltro, che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame, ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In ogni caso, la questione è infondata.
La questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”.
Va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI
del 2003, dichiarato in violazione della disciplina antitrust, comporta unicamente, contrariamente a quanto dedotto dai garanti, la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive,
in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
10 o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito,
essendo stata eccepita tardivamente, soltanto in questo grado, la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.; trattandosi di eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione. Né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
3. Con il primo motivo l'appellante contesta quanto affermato dal Tribunale
circa la mancata prova dell'esistenza del c/anticipi n. 96970, esponendo di aver prodotto copia del contratto di c/c n. 96590, acceso il 22 settembre 2005
ed il relativo certificato ex art. 50 TUB, la convenzione di anticipazione del credito derivante da fattura del 6 febbraio 2012 tra e Banco ON
San Giorgio S.p.a. e l'estratto del c/anticipi n. 96970 certificato ex art. 50
TUB, le tre fideiussioni omnibus prestate da e Parte_3 CP_2
in favore di le missive del 3 marzo Controparte_3 ON
2014, inviate a mezzo raccomandata a e ai CP_9 ON
garanti, in cui la Banca ha comunicato il recesso dal contratto di c/c n. 96590
e la revoca degli affidamenti in essere, intimando il rientro dall'esposizione debitoria maturata, pena, altrimenti, il recupero giudiziale del credito.
Deduce, inoltre, la banca di aver prodotto tutti gli estratti conto del c/c n.
96590 e del c/anticipi n. 96970, adempiendo così al proprio onere probatorio
(Cass. n. 11543/2019, n. 9365/2018, n. 371/2018, n. 7972/2016, n.
11 21466/2013).
Richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 19325/2013,
n. 13449/2011), l'appellante espone che il c/anticipi sarebbe un “conto tecnico”, accessorio e non autonomo, rispetto al c/c ordinario;
esso rappresenta un'evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni sui crediti concessi. Secondo l'appellante, l'esistenza del c/anticipi non sarebbe nemmeno necessaria per l'esecuzione delle operazioni, potendo l'iter procedurale essere regolato dal c/c ordinario, tant'è che negli estratti del c/anticipi forniti si legge: “Vi informiamo che abbiamo registrato nel Vs.
conto corrente, nelle date contabili indicate, le sottosegnate operazioni che
troveranno riscontro in estratto conto”. In sostanza, i conti tecnici non inciderebbero sulla “sostanziale unitarietà del rapporto banca-cliente” a mezzo di un c/c che potrebbe constare al suo interno di uno o più conti di appoggio. Per tali ragioni, deduce di non aver prodotto alcun contratto, non esistendone uno relativo al c/anticipi, ma l'esistenza del credito relativo all'anticipazione di € 60.000,000 sarebbe dimostrata dalla convenzione di anticipazione (doc. 14), debitamente sottoscritta, e dagli e/c integrali del c/c e del c/ anticipi.
Deduce che nella convenzione sono indicati il tasso d'interesse dell'anticipazione concessa ed il c/c n. 96590 come rapporto “di regolamento” dell'operazione.
L'esistenza del credito di € 61.171,16, comprensivo di capitale e interessi,
relativo al c/anticipi n. 96970 si evincerebbe anche dall'estratto certificato ex
art. 50 TUB, oltre che dal saldo finale dell'estratto conto che indica una
12 sofferenza di € 60.684,04, oltre interessi moratori. Il credito di € 60.000,00
sarebbe quindi provato, per lo meno, in linea capitale.
3.1. Il motivo è fondato.
Posto che <
rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni>>
(Cass. n. 23313/2018), la Corte osserva che l'istituto di credito ha prodotto sin dall'instaurazione del procedimento monitorio il contratto di c/c n. 96590
del 22 settembre 2005 (doc. 12), i documenti di sintesi relativi al rapporto, le certificazioni ex art. 50 TUB relative al rapporto e la convenzione di anticipazione del credito derivante da fattura del 6 febbraio 2012 tra e Banco San Giorgio S.p.a. (doc. 14), e, in sede di primo ON
grado, gli estratti conto a partire dal III trimestre del 2005 fino al IV trimestre del 2013 relativamente al c/c e gli estratti conto a partire dal III trimestre del
2006 fino al IV trimestre del 2013 relativamente al c/anticipi n. 96970.
Anche il CTU (p. 16 e ss. della consulenza) ha dato atto che: <<…è presente il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 96590 del 22.09.2005
oggetto di causa, prodotto come documento n. 12 di parte Banca e che riporta le pattuizioni relative ai tassi nonché quelle relative alle Commissioni di massimo scoperto alla capitalizzazione, alla valuta e alle spese di tenuta conto. Agli atti sono presenti gli estratti conto relativi al periodo dal III
trimestre 2005 al IV trimestre 2013... Nonché del conto corrente anticipi n.
96970 si fa presente che è stato acceso presso la filiale di Genova (GE) della
Agli atti sono presenti gli estratti conto ON0
13 relativi al periodo dal III trimestre 2006 al IV trimestre 2013>>.
In merito alla produzione degli estratti conto, il Collegio dà atto che, sulla base di quanto riscontrato dallo stesso CTU, la produzione da parte della banca degli stessi copre l'intera durata del rapporto, considerato che il primo estratto conto risale al 30 settembre 2005 ed il contratto di conto corrente è
stato stipulato in data 22 settembre 2005. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, il saldo del primo estratto conto del 30 settembre
2005 non riporta affatto un saldo negativo, bensì un saldo positivo, dando altresì atto che in data 22 settembre 2005 non risultano poste passive, ma solamente attive, nella misura di € 1.000,00 (produzione 5 della banca).
Dunque, considerata la produzione documentale compiuta dall'istituto di credito già in sede monitoria, non può che ritenersi assolto l'onere della prova gravante su parte opposta anche con riferimento alla documentazione relativa al conto anticipi n. 96970, essendo stata prodotta la convenzione di anticipazione del credito, contenente la relativa disciplina ed i relativi estratti del c/anticipi.
3.2. Con particolare riferimento alla questione dell'esistenza e della disciplina di tale anticipazione, la Corte rileva che la censura mossa dagli appellati circa il fatto che il doc. 14 sarebbe composto da un mero “statino”
è priva di pregio, in quanto nella pagina 2 del documento, vengono indicati l'importo dell'anticipazione ed il tasso e, per il resto, viene richiamata la disciplina prevista dal contratto di c/c cui l'anticipazione fa riferimento.
In merito, il Collegio osserva che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può
14 costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi"
rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del
"conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza cui è collegato poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è
presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (cfr. in termini Cass. civ., Sez. I 14321/2022 in senso conforme a Cass.
civ. sent. 13449/2011).
Nel caso di specie, si è dinanzi alla prima ipotesi prospettata dalla Suprema
Corte. Il doc. 14 prodotto dalla banca e sottoscritto da riporta ON
la seguente dichiarazione “con riferimento alle intese verbali, Vi chiediamo
di effettuare a nostro favore una anticipazione di Euro 60.000,00, utilizzando
la capiente apertura di credito già concessaci, come da contratto da noi
sottoscritto …, sull'apposito nostro conto anticipi cat. 245 n. 96970 (che sarà
15 regolato dalle medesime norme e condizioni, ad eccezione del tasso, del
nostro conto corrente ordinario) e accredito sul nostro c/c ordinario n.
96590 (conto di regolamento) tasso annuo nominale 5,75%...”.
Il CTU, inoltre, ha dato atto di tale circostanza riferendosi al c/anticipi: <
precisa che gli interessi attivi e passivi calcolati su tale conto corrente (rectius
anticipi) vengono “girati” ed addebitati sul conto corrente n. 96590…>>.
Attraverso la produzione in giudizio del doc. 14, la banca ha pienamente adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando il titolo in forza del quale vanta un credito di € 61.171,16 nei confronti della cliente, importo pari all'anticipazione concessa, comprensivo di capitale, interessi debitori, di mora e spese. L'erogazione del credito risulta ulteriormente comprovata dalla banca per mezzo della produzione degli estratti conto (si veda la produzione n. 6 in primo grado) e, in particolare, dagli estratti conto del 29 febbraio 2012
e del 31 marzo 2012 (rispettivamente pagg. 6 e 9 della produzione predetta),
che confermano le risultanze dell'estratto ex art. 50 TUB del 20 ottobre 2015
(doc. 15), il quale riporta l'estratto conto al 31 dicembre 2014 relativamente alla posizione di ON
Pertanto, riguardo al credito di € 61.171,16, la sentenza impugnata va riformata, essendo la relativa domanda meritevole di accoglimento.
3.3. Del pari, anche la doglianza circa la presenza della sola firma di e non di quella della banca nei documenti contrattuali è priva ON1
di pregio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 898/2018
hanno espresso il principio di diritto per cui <
16 finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può
desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti>>.
Le Sezioni Unite hanno identificato nella finalità protettiva del risparmiatore la funzione della forma dei contratti finanziari e bancari, precisando che
<
proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche>>.
Tale principio di diritto è stato specificamente formulato dalle Sezioni Unite
anche con riferimento ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 , e ciò è stato poi specificatamente chiarito:
<
contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993,
trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per
17 iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti>> (cfr. tra le tante Cass. 14646/2018).
La finalità della previsione della nullità in relazione alla forma prescritta è
protettiva nei confronti del cliente in quanto mira ad assicurare che gli vengano indicati gli specifici servizi forniti, la durata e le modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, le modalità con cui si svolgeranno le singole operazioni, la periodicità ed i contenuti della documentazione e che nel corso del rapporto possa verificare il rispetto delle modalità di esecuzione e delle clausole che regolano il contratto.
Pertanto, deve ritenersi sufficiente la firma apposta in calce ai documenti contrattuali da parte della società correntista. Rileva, inoltre, il Collegio come sia rimasta incontestata tra le parti l'avvenuta consegna di una copia di tale documentazione alla cliente.
4. Con il secondo motivo l'appellante contesta la rideterminazione del saldo del c/c n. 96590 operata dal Tribunale, che ha quantificato il credito nel minor importo di € 130.491,45, decurtando gli addebiti relativi alle competenze del c/anticipi n. 96970 e del c/anticipi n. 96982, le spese di gestione fido e di affidamento, la commissione di messa a disposizione fondi e la penale di sconfino.
Secondo l'appellante, provata l'esistenza del credito derivante dal saldo debitore del conto anticipi n. 96970, sarebbe errato escludere gli addebiti per le competenze di tale conto, le quali, a fronte della natura di “conto tecnico”
dovrebbero essere riversate sul c/c in quanto pattuite. Le competenze del
18 c/anticipi n. 96970 sarebbero legittime, per lo meno a partire dal 6 febbraio
2012, in forza dell'accordo negoziale di cui al doc. 14, il quale indica il tasso d'interesse da applicarsi sull'anticipazione concessa ed il c/c n. 96590 quale rapporto “di regolamento” dell'operazione.
L'appellante evidenzia, invece, come il c/anticipi n. 96982 non sia stato azionato in sede monitoria, dunque alcuna prova andrebbe fornita con riferimento ad esso, mentre gli interessi per anticipazioni ed altri oneri sarebbero stati addebitati sul c/c.
Evidenzia che ciò è stato confermato dal CTU: <
attivi e passivi sul tale conto corrente vengono “girati” ed addebitati sul conto corrente n. 96590 pertanto si è verificato, d'intesa con i Consulenti Tecnici
di Parte, esclusivamente il conto corrente n. 96590>>.
Inoltre, secondo l'appellante, sarebbe errata l'espunzione delle competenze addebitate sul c/c a titolo di spese di gestione fido e di affidamento,
commissione di messa a disposizione fondi e penale di sconfino, avendo essa dimostrato la previa pattuizione di ogni addebito. Infatti:
-circa l'addebito del “canone conto Utilio”, il c/c n. 96590 integrerebbe un rapporto abbinato a “Utilio Mix” come emerso dal doc. 12 del fascicolo monitorio, recante il modulo “adesione a Utilio Mix” del 22 settembre 2005,
il quale a pag. 5 prevede: “Prendiamo atto che per UTILIO MIX viene
pattuito il seguente canone mensile di Euro 30,00 comprensivo di IVA (…)”;
-in merito alle “spese di gestione conto” il c/c n. 96590, al paragrafo “Spese
di tenuta conto”, indica dettagliatamente le spese relative alle varie operazioni e per i “diritti di segreteria”, al paragrafo “Spese, commissioni e
19 oneri” di cui al doc. di sintesi del 22 settembre 2005, viene indicato che essi
“limitatamente alle liquidazioni contabili diverse dall'ultima di ogni anno
solare, vengono applicati solo qualora, nel trimestre di riferimento, gli
interessi debitori risultino non superiori a quelli creditori” e tale documento sarebbe stato consegnato al cliente come da dichiarazione ad esso allegata;
-per le “commissioni di messa a disposizione fondi” risulterebbe che all'e/c del 30 giugno 2010 del c/c n. 96590 sarebbe stata allegata una comunicazione di “proposta di modifica unilaterale del contratto” che dispone che “…i costi
del servizio di messa a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla
Commissione onnicomprensiva di messa a Disposizione fondi…”,
conformemente all'art. 118 TUB e tale proposta sarebbe stata accettata dalla correntista, che nulla avrebbe dedotto in merito allo ius variandi. Pertanto,
anche gli addebiti relativi alle voci suddette non andrebbero espunti dal credito, essendo legittimi.
4.1. Il motivo è solo in parte fondato.
4.2. Fermo quanto già esposto in merito all'anticipo su fatture (c/anticipi n.
96970) dell'importo di € 60.000,00 erogato nel febbraio 2012 e regolamentato dal doc. 14, e al riconoscimento dell'ulteriore importo di €
1.171,16 per interessi debitori, interessi di mora e spese tenuta conto ad esso relativi, non possono essere riconosciute le ulteriori competenze individuate dal CTU relativamente a tale c/anticipi nella misura complessiva di €
20.3454,65 in quanto riferite anche ad ulteriori anticipazioni e addebitate anche anteriormente alla data del 6 febbraio 2012, considerato che non vi è
stata alcuna allegazione riguardo ad esse né, comunque, vi è allegazione e
20 prova dell'avvenuta pattuizione di tali competenze, non essendovene menzione nella documentazione contrattuale prodotta, limitandosi l'appellante al generico richiamo al contratto di c/c. Quest'ultima considerazione esclude la fondatezza anche della pretesa dell'istituto bancario del riconoscimento di tali competenze quantomeno a partire dal
2012, posto che né il doc. 14 né la documentazione che compone il contratto di c/c regolamentano in alcun modo tali competenze, oggetto di unilaterale determinazione da parte dell'istituto bancario.
4.3. Ugualmente, per quanto concerne il c/anticipi n. 96982, nulla è dato sapere: su di esso non è stato specificamente dedotto alcunché da parte della banca, che ha esposto di non aver avanzato richieste riguardo al capitale anticipato, precisando, però, che le relative competenze sarebbero state oggetto di giroconto e addebito sul c/c n. 96590.
Non essendo stata in alcun modo allegata l'entità di un'eventuale anticipazione di cui al c/anticipi n. 96982 e provata la legittimità degli addebiti a titolo di competenze relativamente ad esso, né tantomeno la loro regolamentazione, valendo a riguardo le argomentazioni esposte per le competenze relative al conto anticipi n. 96970.
4.4. Circa le competenze addebitate sul c/c a titolo di spese di gestione fido e di affidamento, commissione di messa a disposizione fondi e penale di sconfino e la pattuizione delle stesse, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Come esposto dall'appellante, nel contratto di c/c è indicato il “canone conto
Utilio”: “Prendiamo atto che per UTILIO MIX viene pattuito il seguente
canone mensile di Euro 30,00 comprensivo di IVA (di cui Euro 5,99 in
21 ragione della disponibilità dei seguenti servizi…”.
Nel contratto di c/c, inoltre, alla voce “Spese, commissioni e oneri” sono regolarmente e specificatamente pattuite le seguenti spese: “Spese fisse di
chiusura, applicate a ogni chiusura contabile periodica e in sede di
estinzione del rapporto: esente … Diritti di segreteria, in funzione delle
divise gestite dal conto e applicate e applicate in fase di chiusura contabile
periodica e di estinzione del rapporto: euro 0,00 per chiusura … Spese per
ogni invio di estratto conto: esente. Commissione per invio delle
comunicazioni di movimentazione di c/c: euro 0,75 per comunicazione.
Commissione per stampa/ristampa occasionale in Filiale delle
comunicazioni di movimentazione di c/c: esente. Imposta di bollo
sull'estratto conto: euro 6,15 al mese… l'imposta viene addebitata in conto
con periodicità trimestrale, nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre, con
valuta fine trimestre. Per i conti aperti o estinti nel corso di un trimestre,
l'imposta è conteggiata applicando il rateo mensile a ogni mese o frazione
in cui il rapporto risulta aperto;
l'addebito sui conti in estinzione viene
effettuato in fase di chiusura. Costo assegno: esente. Commissione per
rilascio certificazione competenze (ai fini fiscali): euro 15,45. Commissione
per rilascio duplicati di estratti conto, scalari, documenti contabili e
documenti vari: euro 5,16 per documento. Spese per rilascio informativa
precontrattuale: esente”. Sono, poi, previste le “Spese di tenuta conto”:
“Tenuta conto forfettaria: fino a 200 operazioni annue: esente;
oltre 200
operazioni annue: Spese di tenuta conto per addebiti da utilizzo servizio
PagoBANCOMAT: esente;
prelievi su sportelli automatici Bancomat: euro
22 1,40; assegni, versamenti e altre operazioni (salve quelle esenti e quelle non
addebitabili, come riportate nei Fogli Informativi); euro 1,75; con un
minimo i spese di tenuta conto per trimestre di euro 0,00”. Anche nel doc. di sintesi del 22 settembre 2005 sono previste “Spese, commissioni e oneri”:
“Diritti di segreteria (1): dal 22/09/2005: 1 divisa esente per chiusura
contabile; Spese di chiusura conto (1): dal 22/09/2005: esente;
(1)le spese
fisse di chiusura contabile periodica di ogni anno, vengono applicati solo
qualora, nel trimestre di riferimento, gli interessi debitori risultino superiori
agli interessi creditori. Spese di tenuta conto forfettaria: fino a 200
operazioni: dal 22/09/2005: esente;
Tenuta conto unitaria: prelievi
bancomat: dal 22/09/2005: 1,40 Euro;
pagobancomat: dal 22/09/2005:
esente; versamenti, assegni, altre operazioni: dal 22/09/2005: 1,75 Euro;
Minimo di tenuta conto (trimestrale): dal 22/09/2005: esente;
Spese per ogni
invio di estratto conto: dal 22/09/2005: esente;
Commissione prelievi
Bancomat su sportelli ATM di altre Banche: dal 22/09/2005: 1,80 Euro”.
Tali voci di spese sono state, pertanto, regolarmente pattuite,
Per le “commissioni di messa a disposizione fondi”, come osservato dall'appellante, le stesse sono previste nell'e/c del 30 giugno 2010
(produzione n. 3 pag. 22) in occasione della cui emissione la banca ha comunicato alla cliente quanto segue: “Oggetto. Proposta di modifica
unilaterale del contratto di conto n. 0000096590 anche abbinato a prodotti
a pacchetto e degli eventuali contratti di affidamento regolati sullo stesso”…
“Condizioni applicate nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o di
sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato. In
23 presenza di formale richiesta di affidamento, i costi del servizio di messa a
disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla Commissione
omnicomprensiva di messa a Disposizione Fondi (o in assenza di questa, da
altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata
dell'utilizzo, come la Commissione di Scoperto per chi ha contratto
affidamenti dal 29 gennaio 2009 al 30 giugno 2009)…”. Anche la “penale di sconfino” è stata prevista nel medesimo documento del 30 giugno 2010, in base al quale “In considerazione di tali maggiori costi e maggiori rischi, la
Banca propone, con decorrenza 16 agosto 2010, le modifiche contrattuali di
seguito elencate: - Modifica della pena di sconfino, che sarà applicata nel
caso in cui il rapporto presenti per almeno tre giorni lavorativi consecutivi
uno sconfino (utilizzo in assenza di affidamento o utilizzo eccedente
l'affidamento) sul saldo contabile del conto, di importo pari o superiore alla
franchigia di applicabilità. I criteri e le condizioni di applicazione sono
riassunti nella seguente tabella…”.
Con riferimento a tali pattuizioni, la banca ha precisato di aver fatto corretto esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 TUB e di come tale modifica contrattuale sia stata accettata dalla cliente, tant'è che sulla legittimità
dell'esercizio dello ius variandi non vi è contestazione da parte degli appellati.
Tuttavia, a differenza degli importi addebitati a titolo di “penale di sconfino”,
che devono essere riconosciuti alla banca, in quanto regolarmente pattuiti,
per quanto concerne la “commissione di messa a disposizione fondi”
l'appellante non ha adeguatamente censurato la motivazione del Tribunale
24 per cui <
le sunnominate parole ed essendo presente un'aggiunta tra parentesi
(contenente le parole “…o in assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata dell'utilizzo…”)
non adeguatamente specificativa del “voluto” sostanziante l'asserita proposta. Non vengono individuate con sufficiente precisione, infatti, le
“altre commissioni” ma, in un inciso successivo, viene indicato solo un esempio delle stesse>>. Perciò, in mancanza di impugnazione sul punto, deve ritenersi passato in giudicato il presente capo di sentenza, determinandosi così l'impossibilità di includere nella quantificazione del quantum dovuto all'istituto di credito gli eventuali addebiti per la “commissione di messa a disposizione fondi”.
Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,
singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività
delle altre, alla riforma della decisione stessa.
In conclusione, a fronte delle regolari e specifiche pattuizioni riscontrate nei documenti di causa, eccetto che per la “commissione di messa a disposizione fondi”, gli importi relativi a “canone conto utilio”, spese e penale di sconfino summenzionati devono essere inclusi nel credito sussistente in capo
25 all'istituto di credito, con riforma, anche sul punto, della sentenza impugnata.
5. Dunque, a parziale riforma della sentenza di primo grado, nella quale è
stata già riconosciuta l'esistenza di un credito di € 130.491,45, deve essere riconosciuto, in favore dell'appellante, l'ulteriore importo di complessivi €
71.645,03, comprensivo delle somme addebitate a titolo di “spese di tenuta conto” per € 443,70, “spese gestione fido” per € 1.930,74, “spese per affidamenti” per € 20,00, “penale di sconfino” per € 8.079,43 e di anticipazione di credito per € 61.171,16.
6. Pertanto, gli appellati , , ON Controparte_3
nonché l'eredità giacente di nella Controparte_2 Parte_3
persona del curatore (quest'ultima nei limiti del valore dei beni ereditari),
vanno condannati in solido al pagamento dell'ulteriore somma qui riconosciuta, con interessi legali a far data dal 1° gennaio 2015 al soddisfo.
7. La parziale riforma della sentenza impugnata a vantaggio dell'appellante lascia impregiudicata la soccombenza del tutto prevalente degli appellati con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio (essendo stato qui riconosciuto un importo ulteriore a quello già oggetto della statuizione di condanna in primo grado).
7.1. Sicché, in applicazione del criterio della soccombenza, va confermata la statuizione di condanna in primo grado e gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00).
P.Q.M.
26 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1460/2020
pubblicata in data 12 ottobre 2020, accoglie parzialmente l'appello proposto da (quale mandataria di Parte_1 Parte_2
avverso detta pronuncia e, per l'effetto, condanna ON
, , e l'eredità giacente di
[...] Controparte_3 Controparte_2
nella persona della curatore, quest'ultima nei limiti del Parte_3
valore dei beni ereditari, al pagamento nei confronti dell'appellante della ulteriore somma di € 71.645,03 per i titoli di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2015 al soddisfo;
2) conferma nel resto la impugnata sentenza;
3) condanna gli appellati e l'eredità giacente di nella Parte_3
persona del curatore al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese tra l'appellante e CP_5
e .
[...] CP_6
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 407/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 407/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11
settembre 2024
OGGETTO: d a
Contratti bancari quale mandataria di Parte_1 [...]
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Rivellini Parte_2
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
, ON CP_2
e , con il patrocinio dell'avv. Nicola
[...] Controparte_3
Semino
APPELLATI
n o n c h è c o n t r o
1 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
n o n c h è c o n t r o
e con il patrocinio Controparte_5 CP_6
dell'avv. Nicola Semino
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
n o n c h è c o n t r o in persona del Parte_3
Curatore avv. CP_7
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 12
ottobre 2020, n. 1406/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso,
- Riformare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1406/2020 del
12/10/2020, non notificata, resa all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 8909/2016, per i motivi meglio esposti in parte narrativa ed in particolare nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, escludendo totalmente il credito derivante dal saldo debitore del conto anticipi n. 96970
e rideterminando il saldo passivo del conto corrente n. 96950 nella minor
2 somma di € 130.491,45,
e, per l'effetto:
- in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2605/2016;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che ON
e i garanti Sigg.ri
[...] Parte_3 Controparte_3
e , in ragione dei rispettivi titoli dedotti, sono tenuti Controparte_2
al pagamento e, pertanto, condannare gli stessi a corrispondere a
[...]
le somme di € 178.165,76 (saldo debitore del c/c ordinario n. Parte_2
96590) e di € 61.171,17 (saldo debitore del c/anticipi n. 96970) o le diverse somme che dovessero essere accertate all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal 01/01/2015 al soddisfo.
- Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese di lite ivi compresi i compensi di avvocato ex DM 55/2014 per entrambi i gradi di giudizio”.
Degli appellati , e ON Controparte_3
Controparte_2
“…per la appellata precisa le conclusioni affinché la Corte CP_1
d'Appello di Brescia, per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta, rigetti l'appello proposto da Parte_2
Con vittoria delle spese di giudizio.
Per gli appellati e , precisa le Controparte_3 Controparte_2
conclusioni affinché la Corte d'Appello di Brescia, rigetti l'appello proposto
3 da e, in accoglimento dell'eccezione di nullità delle fideiussioni CP_8
di cui in parte espositiva dichiari che nulla è dovuto dai signori e CP_3
alla appellante. Controparte_2
Con vittoria delle spese del presente giudizio e delle spese di giudizio e di
CTU di primo grado”.
Degli intervenuti e Controparte_5 CP_6
“…ribadiscono quanto esposto in comparsa di costituzione e concludono affinchè la Corte d'Appello di Brescia, preso atto dell'avvenuta loro rinuncia all'eredità relitta da dichiari la loro carenza di Controparte_5
legittimazione e comunque rigetti ogni domanda contro di loro proposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Banca Regionale Europea S.p.a. aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di detto decreto per la somma di € 239.000,00 nei confronti di CP_1
con cui aveva stipulato il contratto di conto corrente n. 96590 ed il
[...]
contratto di conto anticipi n. 96970 in sofferenza, oltre che nei confronti di e e in qualità di garanti della CP_3 Controparte_2 Parte_3
società, avendo stipulato tre contratti di fideiussione. Fideiussori e garantita avevano dunque proposto opposizione, contestando l'esistenza del credito e la sua entità e chiedendo la revoca del decreto monitorio.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi in giudizio, la banca aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.2. Con sentenza n. 1460/2020 pubblicata in data 12 ottobre 2020, il
4 Tribunale di Bergamo ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2605/2016 emesso in favore di Banca Regionale Europea S.p.a. nei confronti di , e e ON CP_3 Controparte_2 [...]
condannandoli al pagamento della somma di € 130.491,45. Parte_3
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto pacifica, oltre che confermata dall'espletata CTU, la produzione da parte dell'istituto di credito di tutta la documentazione necessaria per ricostruire le pattuizioni e le modalità di esecuzione del c/c n. 96950; ha dato, invece, atto del mancato deposito da parte di quest'ultima del contratto di conto anticipi.
In base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. ord. n. 2435/2020), il
Giudice ha affermato che la banca, al fine di provare l'entità del credito azionato, ha l'onere, ex art. 2697 c.c., di produrre in giudizio tutta la documentazione utile per ricostruire le pattuizioni intercorse con la cliente e l'andamento del rapporto. Pertanto, ha ritenuto che la mancata produzione del c/anticipi non abbia permesso di ritenere provato il credito di oltre €
61.000,00 vantato sulla base di tale titolo, determinando ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Il Tribunale ha, poi, ritenuto non corretta l'entità del credito di €
178.000,00 circa azionato sulla base del c/c n. 96590 entrato in sofferenza,
includendo tale importo gli addebiti relativi alle competenze del c/anticipi n.
96970, oltre che del c/anticipi n. 96982, dei quali non è stata fornita dalla banca alcuna prova;
ha quindi condiviso l'esposizione di tali addebiti operata dal CTU, nonché degli addebiti a titolo di spese di gestione fido e
5 affidamento, commissione di messa a disposizione fondi e penale di sconfino, quantificando il credito nella somma di € 130.491,45.
1.5. Il Tribunale ha poi respinto, perché infondate, le contestazioni in tema di usura originaria, avendo gli attori dedotto che il tasso pattuito fosse pari al
18,512%, indice ricavato dall'applicazione di una formula matematica priva di fondamento normativo, precisando che in corso di rapporto i tassi erano stati mantenuti al di sotto della soglia del 14,280%.
1.6. In merito alla cms e alle spese di gestione conto, pure contestate dagli opponenti, il Tribunale ha osservato come le stesse fossero state specificamente pattuite.
1.7. Sulle censure mosse dall'istituto bancario circa l'esclusione dal credito degli importi a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, il
Tribunale ha rilevato che l'applicazione di tale commissione non era prevista in una clausola accettata dalla correntista, contenendo la comunicazione della banca solamente una dichiarazione di scienza: “…i costi del servizio di messa
a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla commissioni
onnicomprensiva di messa a disposizione fondi…”; inoltre, ha ritenuto indeterminata tale clausola, recando una dicitura tra parentesi per cui “…o in
assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento
dei fondi e alla durata dell'utilizzo…”, che non risulta specificare la
“volizione” alla base dell'asserita proposta e non individua con precisione le altre commissioni, che vengono indicate solo a titolo esemplificativo.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la cessionaria del credito,
6 già intervenuta in primo grado, e per essa Parte_2 [...]
sulla scorta di due motivi. Parte_1
3. Si sono costituiti in giudizio , ON [...]
e , chiedendo il rigetto del gravame. CP_3 Controparte_2
4. All'udienza del 15 settembre 2021, la Corte ha dichiarato la contumacia di e, rilevando l'avvenuto decesso nel 24 Controparte_4
novembre 2020 di ha dichiarato l'interruzione del processo. Parte_3
5. In data 11 novembre 2021 il processo è stato riassunto da parte di
[...]
tale atto è stato notificato agli eredi, collettivamente ed Parte_2
impersonalmente, il 22 novembre 2021 ed alle parti il 25 novembre 2021.
6. In data 7 aprile 2022 sono intervenuti in giudizio e Controparte_5
i quali, esponendo di aver rinunciato all'eredità relitta da CP_6
come da atto di rinuncia all'eredità datato 19 novembre Parte_3
2021 e di non poter essere parti del presente giudizio attesa la loro carenza di legittimazione passiva, hanno chiesto di essere estromessi dal processo.
7. All'udienza del 20 aprile 2022 la Corte ha rigettato l'istanza di estromissione, non ravvisandone i presupposti, prevedendo il codice di rito l'estromissione dell'obbligato e del garantito;
ha rigettato l'istanza di separazione delle cause proposta dall'appellante, non ravvisandone la opportunità; su richiesta dell'appellante ha rinviato la causa al 5 ottobre 2022
per consentire la nomina del curatore dell'eredità giacente.
8. In data 20 dicembre 2022 è intervenuto in giudizio il Curatore dell'eredità
giacente di avv. , senza formulare Parte_3 CP_7
7 conclusioni.
9. All'udienza del 22 febbraio 2023, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
10. All'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c, è
stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e , i quali, costituendosi in giudizio e Controparte_5 CP_6
deducendo di essere chiamati all'eredità di hanno Parte_3
dichiarato di avervi rinunciato come da atto di rinuncia datato 19 novembre
2021.
1.1. La Corte dà atto che la rinuncia all'eredità, documentata in atti,
determina con effetto retroattivo il difetto di legitimatio ad causam degli eredi rinuncianti ai sensi dell'art. 521 c.c. che, al co. 1, dispone: “Chi rinunzia
all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”.
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
1.2. L'unica questione che si pone relativamente alla posizione di tali eredi attiene alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ritiene il Collegio che debba essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e i predetti eredi, posto che l'atto di rinuncia è
8 avvenuto dopo il deposito del ricorso in riassunzione e solo qualche giorno prima della notifica effettuata agli eredi e, comunque, salva la necessità di costituzione per documentare l'intervenuta rinuncia, l'appellante non ha avanzato alcuna contestazione al riguardo e si è, peraltro, adoperata affinché
venisse nominato un Curatore dell'eredità giacente da essa evocata in giudizio;
il che non rendeva, peraltro, necessario, dopo la costituzione, lo spiegamento di ulteriore attività difensiva da parte degli eredi rinuncianti.
2. Va poi affrontata la questione della eccepita nullità integrale delle fideiussioni omnibus prestate da e per conformità CP_3 Controparte_2
allo schema ABI dichiarato illegittimo da Banca d'Italia. In particolare, essi deducono la riproduzione nei contratti stipulati delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predetto, ed evidenziano che la banca non potrebbe avvalersi della deroga di cui all'art. 1957 c.c., non avendo proposto “le sue istanze contro il
debitore” e non avendole “con la diligenza continuate” entro il termine di sei mesi previsto, essendo trascorsi due anni tra la comunicazione di revoca degli affidamenti (marzo 2014) e la notifica del decreto ingiuntivo (giugno 2016).
2.1. La Corte osserva che tale questione è del tutto nuova, essendo stata per la prima volta, e perciò tardivamente, dedotta in sede di comparsa di risposta nel presente grado di giudizio;
alcun riferimento vi era al tema della nullità
delle fideiussioni per violazione dell'intesa anticoncorrenziale nei precedenti scritti difensivi e tale questione non ha costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del giudizio di prime cure.
È evidente, quindi, come la questione abbia costituito un tema del tutto nuovo, introdotto per la prima volta nel presente grado in modo
9 inammissibile e di cui la difesa dell'istituto di credito ha eccepito la tardività
ed inammissibilità pur argomentando comunque in merito.
È chiaro, peraltro, che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame, ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In ogni caso, la questione è infondata.
La questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”.
Va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI
del 2003, dichiarato in violazione della disciplina antitrust, comporta unicamente, contrariamente a quanto dedotto dai garanti, la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive,
in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
10 o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito,
essendo stata eccepita tardivamente, soltanto in questo grado, la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.; trattandosi di eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione. Né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
3. Con il primo motivo l'appellante contesta quanto affermato dal Tribunale
circa la mancata prova dell'esistenza del c/anticipi n. 96970, esponendo di aver prodotto copia del contratto di c/c n. 96590, acceso il 22 settembre 2005
ed il relativo certificato ex art. 50 TUB, la convenzione di anticipazione del credito derivante da fattura del 6 febbraio 2012 tra e Banco ON
San Giorgio S.p.a. e l'estratto del c/anticipi n. 96970 certificato ex art. 50
TUB, le tre fideiussioni omnibus prestate da e Parte_3 CP_2
in favore di le missive del 3 marzo Controparte_3 ON
2014, inviate a mezzo raccomandata a e ai CP_9 ON
garanti, in cui la Banca ha comunicato il recesso dal contratto di c/c n. 96590
e la revoca degli affidamenti in essere, intimando il rientro dall'esposizione debitoria maturata, pena, altrimenti, il recupero giudiziale del credito.
Deduce, inoltre, la banca di aver prodotto tutti gli estratti conto del c/c n.
96590 e del c/anticipi n. 96970, adempiendo così al proprio onere probatorio
(Cass. n. 11543/2019, n. 9365/2018, n. 371/2018, n. 7972/2016, n.
11 21466/2013).
Richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 19325/2013,
n. 13449/2011), l'appellante espone che il c/anticipi sarebbe un “conto tecnico”, accessorio e non autonomo, rispetto al c/c ordinario;
esso rappresenta un'evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni sui crediti concessi. Secondo l'appellante, l'esistenza del c/anticipi non sarebbe nemmeno necessaria per l'esecuzione delle operazioni, potendo l'iter procedurale essere regolato dal c/c ordinario, tant'è che negli estratti del c/anticipi forniti si legge: “Vi informiamo che abbiamo registrato nel Vs.
conto corrente, nelle date contabili indicate, le sottosegnate operazioni che
troveranno riscontro in estratto conto”. In sostanza, i conti tecnici non inciderebbero sulla “sostanziale unitarietà del rapporto banca-cliente” a mezzo di un c/c che potrebbe constare al suo interno di uno o più conti di appoggio. Per tali ragioni, deduce di non aver prodotto alcun contratto, non esistendone uno relativo al c/anticipi, ma l'esistenza del credito relativo all'anticipazione di € 60.000,000 sarebbe dimostrata dalla convenzione di anticipazione (doc. 14), debitamente sottoscritta, e dagli e/c integrali del c/c e del c/ anticipi.
Deduce che nella convenzione sono indicati il tasso d'interesse dell'anticipazione concessa ed il c/c n. 96590 come rapporto “di regolamento” dell'operazione.
L'esistenza del credito di € 61.171,16, comprensivo di capitale e interessi,
relativo al c/anticipi n. 96970 si evincerebbe anche dall'estratto certificato ex
art. 50 TUB, oltre che dal saldo finale dell'estratto conto che indica una
12 sofferenza di € 60.684,04, oltre interessi moratori. Il credito di € 60.000,00
sarebbe quindi provato, per lo meno, in linea capitale.
3.1. Il motivo è fondato.
Posto che <
rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni>>
(Cass. n. 23313/2018), la Corte osserva che l'istituto di credito ha prodotto sin dall'instaurazione del procedimento monitorio il contratto di c/c n. 96590
del 22 settembre 2005 (doc. 12), i documenti di sintesi relativi al rapporto, le certificazioni ex art. 50 TUB relative al rapporto e la convenzione di anticipazione del credito derivante da fattura del 6 febbraio 2012 tra e Banco San Giorgio S.p.a. (doc. 14), e, in sede di primo ON
grado, gli estratti conto a partire dal III trimestre del 2005 fino al IV trimestre del 2013 relativamente al c/c e gli estratti conto a partire dal III trimestre del
2006 fino al IV trimestre del 2013 relativamente al c/anticipi n. 96970.
Anche il CTU (p. 16 e ss. della consulenza) ha dato atto che: <<…è presente il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 96590 del 22.09.2005
oggetto di causa, prodotto come documento n. 12 di parte Banca e che riporta le pattuizioni relative ai tassi nonché quelle relative alle Commissioni di massimo scoperto alla capitalizzazione, alla valuta e alle spese di tenuta conto. Agli atti sono presenti gli estratti conto relativi al periodo dal III
trimestre 2005 al IV trimestre 2013... Nonché del conto corrente anticipi n.
96970 si fa presente che è stato acceso presso la filiale di Genova (GE) della
Agli atti sono presenti gli estratti conto ON0
13 relativi al periodo dal III trimestre 2006 al IV trimestre 2013>>.
In merito alla produzione degli estratti conto, il Collegio dà atto che, sulla base di quanto riscontrato dallo stesso CTU, la produzione da parte della banca degli stessi copre l'intera durata del rapporto, considerato che il primo estratto conto risale al 30 settembre 2005 ed il contratto di conto corrente è
stato stipulato in data 22 settembre 2005. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, il saldo del primo estratto conto del 30 settembre
2005 non riporta affatto un saldo negativo, bensì un saldo positivo, dando altresì atto che in data 22 settembre 2005 non risultano poste passive, ma solamente attive, nella misura di € 1.000,00 (produzione 5 della banca).
Dunque, considerata la produzione documentale compiuta dall'istituto di credito già in sede monitoria, non può che ritenersi assolto l'onere della prova gravante su parte opposta anche con riferimento alla documentazione relativa al conto anticipi n. 96970, essendo stata prodotta la convenzione di anticipazione del credito, contenente la relativa disciplina ed i relativi estratti del c/anticipi.
3.2. Con particolare riferimento alla questione dell'esistenza e della disciplina di tale anticipazione, la Corte rileva che la censura mossa dagli appellati circa il fatto che il doc. 14 sarebbe composto da un mero “statino”
è priva di pregio, in quanto nella pagina 2 del documento, vengono indicati l'importo dell'anticipazione ed il tasso e, per il resto, viene richiamata la disciplina prevista dal contratto di c/c cui l'anticipazione fa riferimento.
In merito, il Collegio osserva che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può
14 costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi"
rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del
"conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza cui è collegato poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è
presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (cfr. in termini Cass. civ., Sez. I 14321/2022 in senso conforme a Cass.
civ. sent. 13449/2011).
Nel caso di specie, si è dinanzi alla prima ipotesi prospettata dalla Suprema
Corte. Il doc. 14 prodotto dalla banca e sottoscritto da riporta ON
la seguente dichiarazione “con riferimento alle intese verbali, Vi chiediamo
di effettuare a nostro favore una anticipazione di Euro 60.000,00, utilizzando
la capiente apertura di credito già concessaci, come da contratto da noi
sottoscritto …, sull'apposito nostro conto anticipi cat. 245 n. 96970 (che sarà
15 regolato dalle medesime norme e condizioni, ad eccezione del tasso, del
nostro conto corrente ordinario) e accredito sul nostro c/c ordinario n.
96590 (conto di regolamento) tasso annuo nominale 5,75%...”.
Il CTU, inoltre, ha dato atto di tale circostanza riferendosi al c/anticipi: <
precisa che gli interessi attivi e passivi calcolati su tale conto corrente (rectius
anticipi) vengono “girati” ed addebitati sul conto corrente n. 96590…>>.
Attraverso la produzione in giudizio del doc. 14, la banca ha pienamente adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando il titolo in forza del quale vanta un credito di € 61.171,16 nei confronti della cliente, importo pari all'anticipazione concessa, comprensivo di capitale, interessi debitori, di mora e spese. L'erogazione del credito risulta ulteriormente comprovata dalla banca per mezzo della produzione degli estratti conto (si veda la produzione n. 6 in primo grado) e, in particolare, dagli estratti conto del 29 febbraio 2012
e del 31 marzo 2012 (rispettivamente pagg. 6 e 9 della produzione predetta),
che confermano le risultanze dell'estratto ex art. 50 TUB del 20 ottobre 2015
(doc. 15), il quale riporta l'estratto conto al 31 dicembre 2014 relativamente alla posizione di ON
Pertanto, riguardo al credito di € 61.171,16, la sentenza impugnata va riformata, essendo la relativa domanda meritevole di accoglimento.
3.3. Del pari, anche la doglianza circa la presenza della sola firma di e non di quella della banca nei documenti contrattuali è priva ON1
di pregio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 898/2018
hanno espresso il principio di diritto per cui <
16 finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può
desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti>>.
Le Sezioni Unite hanno identificato nella finalità protettiva del risparmiatore la funzione della forma dei contratti finanziari e bancari, precisando che
<
proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche>>.
Tale principio di diritto è stato specificamente formulato dalle Sezioni Unite
anche con riferimento ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 , e ciò è stato poi specificatamente chiarito:
<
contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993,
trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per
17 iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti>> (cfr. tra le tante Cass. 14646/2018).
La finalità della previsione della nullità in relazione alla forma prescritta è
protettiva nei confronti del cliente in quanto mira ad assicurare che gli vengano indicati gli specifici servizi forniti, la durata e le modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, le modalità con cui si svolgeranno le singole operazioni, la periodicità ed i contenuti della documentazione e che nel corso del rapporto possa verificare il rispetto delle modalità di esecuzione e delle clausole che regolano il contratto.
Pertanto, deve ritenersi sufficiente la firma apposta in calce ai documenti contrattuali da parte della società correntista. Rileva, inoltre, il Collegio come sia rimasta incontestata tra le parti l'avvenuta consegna di una copia di tale documentazione alla cliente.
4. Con il secondo motivo l'appellante contesta la rideterminazione del saldo del c/c n. 96590 operata dal Tribunale, che ha quantificato il credito nel minor importo di € 130.491,45, decurtando gli addebiti relativi alle competenze del c/anticipi n. 96970 e del c/anticipi n. 96982, le spese di gestione fido e di affidamento, la commissione di messa a disposizione fondi e la penale di sconfino.
Secondo l'appellante, provata l'esistenza del credito derivante dal saldo debitore del conto anticipi n. 96970, sarebbe errato escludere gli addebiti per le competenze di tale conto, le quali, a fronte della natura di “conto tecnico”
dovrebbero essere riversate sul c/c in quanto pattuite. Le competenze del
18 c/anticipi n. 96970 sarebbero legittime, per lo meno a partire dal 6 febbraio
2012, in forza dell'accordo negoziale di cui al doc. 14, il quale indica il tasso d'interesse da applicarsi sull'anticipazione concessa ed il c/c n. 96590 quale rapporto “di regolamento” dell'operazione.
L'appellante evidenzia, invece, come il c/anticipi n. 96982 non sia stato azionato in sede monitoria, dunque alcuna prova andrebbe fornita con riferimento ad esso, mentre gli interessi per anticipazioni ed altri oneri sarebbero stati addebitati sul c/c.
Evidenzia che ciò è stato confermato dal CTU: <
attivi e passivi sul tale conto corrente vengono “girati” ed addebitati sul conto corrente n. 96590 pertanto si è verificato, d'intesa con i Consulenti Tecnici
di Parte, esclusivamente il conto corrente n. 96590>>.
Inoltre, secondo l'appellante, sarebbe errata l'espunzione delle competenze addebitate sul c/c a titolo di spese di gestione fido e di affidamento,
commissione di messa a disposizione fondi e penale di sconfino, avendo essa dimostrato la previa pattuizione di ogni addebito. Infatti:
-circa l'addebito del “canone conto Utilio”, il c/c n. 96590 integrerebbe un rapporto abbinato a “Utilio Mix” come emerso dal doc. 12 del fascicolo monitorio, recante il modulo “adesione a Utilio Mix” del 22 settembre 2005,
il quale a pag. 5 prevede: “Prendiamo atto che per UTILIO MIX viene
pattuito il seguente canone mensile di Euro 30,00 comprensivo di IVA (…)”;
-in merito alle “spese di gestione conto” il c/c n. 96590, al paragrafo “Spese
di tenuta conto”, indica dettagliatamente le spese relative alle varie operazioni e per i “diritti di segreteria”, al paragrafo “Spese, commissioni e
19 oneri” di cui al doc. di sintesi del 22 settembre 2005, viene indicato che essi
“limitatamente alle liquidazioni contabili diverse dall'ultima di ogni anno
solare, vengono applicati solo qualora, nel trimestre di riferimento, gli
interessi debitori risultino non superiori a quelli creditori” e tale documento sarebbe stato consegnato al cliente come da dichiarazione ad esso allegata;
-per le “commissioni di messa a disposizione fondi” risulterebbe che all'e/c del 30 giugno 2010 del c/c n. 96590 sarebbe stata allegata una comunicazione di “proposta di modifica unilaterale del contratto” che dispone che “…i costi
del servizio di messa a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla
Commissione onnicomprensiva di messa a Disposizione fondi…”,
conformemente all'art. 118 TUB e tale proposta sarebbe stata accettata dalla correntista, che nulla avrebbe dedotto in merito allo ius variandi. Pertanto,
anche gli addebiti relativi alle voci suddette non andrebbero espunti dal credito, essendo legittimi.
4.1. Il motivo è solo in parte fondato.
4.2. Fermo quanto già esposto in merito all'anticipo su fatture (c/anticipi n.
96970) dell'importo di € 60.000,00 erogato nel febbraio 2012 e regolamentato dal doc. 14, e al riconoscimento dell'ulteriore importo di €
1.171,16 per interessi debitori, interessi di mora e spese tenuta conto ad esso relativi, non possono essere riconosciute le ulteriori competenze individuate dal CTU relativamente a tale c/anticipi nella misura complessiva di €
20.3454,65 in quanto riferite anche ad ulteriori anticipazioni e addebitate anche anteriormente alla data del 6 febbraio 2012, considerato che non vi è
stata alcuna allegazione riguardo ad esse né, comunque, vi è allegazione e
20 prova dell'avvenuta pattuizione di tali competenze, non essendovene menzione nella documentazione contrattuale prodotta, limitandosi l'appellante al generico richiamo al contratto di c/c. Quest'ultima considerazione esclude la fondatezza anche della pretesa dell'istituto bancario del riconoscimento di tali competenze quantomeno a partire dal
2012, posto che né il doc. 14 né la documentazione che compone il contratto di c/c regolamentano in alcun modo tali competenze, oggetto di unilaterale determinazione da parte dell'istituto bancario.
4.3. Ugualmente, per quanto concerne il c/anticipi n. 96982, nulla è dato sapere: su di esso non è stato specificamente dedotto alcunché da parte della banca, che ha esposto di non aver avanzato richieste riguardo al capitale anticipato, precisando, però, che le relative competenze sarebbero state oggetto di giroconto e addebito sul c/c n. 96590.
Non essendo stata in alcun modo allegata l'entità di un'eventuale anticipazione di cui al c/anticipi n. 96982 e provata la legittimità degli addebiti a titolo di competenze relativamente ad esso, né tantomeno la loro regolamentazione, valendo a riguardo le argomentazioni esposte per le competenze relative al conto anticipi n. 96970.
4.4. Circa le competenze addebitate sul c/c a titolo di spese di gestione fido e di affidamento, commissione di messa a disposizione fondi e penale di sconfino e la pattuizione delle stesse, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Come esposto dall'appellante, nel contratto di c/c è indicato il “canone conto
Utilio”: “Prendiamo atto che per UTILIO MIX viene pattuito il seguente
canone mensile di Euro 30,00 comprensivo di IVA (di cui Euro 5,99 in
21 ragione della disponibilità dei seguenti servizi…”.
Nel contratto di c/c, inoltre, alla voce “Spese, commissioni e oneri” sono regolarmente e specificatamente pattuite le seguenti spese: “Spese fisse di
chiusura, applicate a ogni chiusura contabile periodica e in sede di
estinzione del rapporto: esente … Diritti di segreteria, in funzione delle
divise gestite dal conto e applicate e applicate in fase di chiusura contabile
periodica e di estinzione del rapporto: euro 0,00 per chiusura … Spese per
ogni invio di estratto conto: esente. Commissione per invio delle
comunicazioni di movimentazione di c/c: euro 0,75 per comunicazione.
Commissione per stampa/ristampa occasionale in Filiale delle
comunicazioni di movimentazione di c/c: esente. Imposta di bollo
sull'estratto conto: euro 6,15 al mese… l'imposta viene addebitata in conto
con periodicità trimestrale, nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre, con
valuta fine trimestre. Per i conti aperti o estinti nel corso di un trimestre,
l'imposta è conteggiata applicando il rateo mensile a ogni mese o frazione
in cui il rapporto risulta aperto;
l'addebito sui conti in estinzione viene
effettuato in fase di chiusura. Costo assegno: esente. Commissione per
rilascio certificazione competenze (ai fini fiscali): euro 15,45. Commissione
per rilascio duplicati di estratti conto, scalari, documenti contabili e
documenti vari: euro 5,16 per documento. Spese per rilascio informativa
precontrattuale: esente”. Sono, poi, previste le “Spese di tenuta conto”:
“Tenuta conto forfettaria: fino a 200 operazioni annue: esente;
oltre 200
operazioni annue: Spese di tenuta conto per addebiti da utilizzo servizio
PagoBANCOMAT: esente;
prelievi su sportelli automatici Bancomat: euro
22 1,40; assegni, versamenti e altre operazioni (salve quelle esenti e quelle non
addebitabili, come riportate nei Fogli Informativi); euro 1,75; con un
minimo i spese di tenuta conto per trimestre di euro 0,00”. Anche nel doc. di sintesi del 22 settembre 2005 sono previste “Spese, commissioni e oneri”:
“Diritti di segreteria (1): dal 22/09/2005: 1 divisa esente per chiusura
contabile; Spese di chiusura conto (1): dal 22/09/2005: esente;
(1)le spese
fisse di chiusura contabile periodica di ogni anno, vengono applicati solo
qualora, nel trimestre di riferimento, gli interessi debitori risultino superiori
agli interessi creditori. Spese di tenuta conto forfettaria: fino a 200
operazioni: dal 22/09/2005: esente;
Tenuta conto unitaria: prelievi
bancomat: dal 22/09/2005: 1,40 Euro;
pagobancomat: dal 22/09/2005:
esente; versamenti, assegni, altre operazioni: dal 22/09/2005: 1,75 Euro;
Minimo di tenuta conto (trimestrale): dal 22/09/2005: esente;
Spese per ogni
invio di estratto conto: dal 22/09/2005: esente;
Commissione prelievi
Bancomat su sportelli ATM di altre Banche: dal 22/09/2005: 1,80 Euro”.
Tali voci di spese sono state, pertanto, regolarmente pattuite,
Per le “commissioni di messa a disposizione fondi”, come osservato dall'appellante, le stesse sono previste nell'e/c del 30 giugno 2010
(produzione n. 3 pag. 22) in occasione della cui emissione la banca ha comunicato alla cliente quanto segue: “Oggetto. Proposta di modifica
unilaterale del contratto di conto n. 0000096590 anche abbinato a prodotti
a pacchetto e degli eventuali contratti di affidamento regolati sullo stesso”…
“Condizioni applicate nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o di
sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato. In
23 presenza di formale richiesta di affidamento, i costi del servizio di messa a
disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla Commissione
omnicomprensiva di messa a Disposizione Fondi (o in assenza di questa, da
altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata
dell'utilizzo, come la Commissione di Scoperto per chi ha contratto
affidamenti dal 29 gennaio 2009 al 30 giugno 2009)…”. Anche la “penale di sconfino” è stata prevista nel medesimo documento del 30 giugno 2010, in base al quale “In considerazione di tali maggiori costi e maggiori rischi, la
Banca propone, con decorrenza 16 agosto 2010, le modifiche contrattuali di
seguito elencate: - Modifica della pena di sconfino, che sarà applicata nel
caso in cui il rapporto presenti per almeno tre giorni lavorativi consecutivi
uno sconfino (utilizzo in assenza di affidamento o utilizzo eccedente
l'affidamento) sul saldo contabile del conto, di importo pari o superiore alla
franchigia di applicabilità. I criteri e le condizioni di applicazione sono
riassunti nella seguente tabella…”.
Con riferimento a tali pattuizioni, la banca ha precisato di aver fatto corretto esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 TUB e di come tale modifica contrattuale sia stata accettata dalla cliente, tant'è che sulla legittimità
dell'esercizio dello ius variandi non vi è contestazione da parte degli appellati.
Tuttavia, a differenza degli importi addebitati a titolo di “penale di sconfino”,
che devono essere riconosciuti alla banca, in quanto regolarmente pattuiti,
per quanto concerne la “commissione di messa a disposizione fondi”
l'appellante non ha adeguatamente censurato la motivazione del Tribunale
24 per cui <
le sunnominate parole ed essendo presente un'aggiunta tra parentesi
(contenente le parole “…o in assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata dell'utilizzo…”)
non adeguatamente specificativa del “voluto” sostanziante l'asserita proposta. Non vengono individuate con sufficiente precisione, infatti, le
“altre commissioni” ma, in un inciso successivo, viene indicato solo un esempio delle stesse>>. Perciò, in mancanza di impugnazione sul punto, deve ritenersi passato in giudicato il presente capo di sentenza, determinandosi così l'impossibilità di includere nella quantificazione del quantum dovuto all'istituto di credito gli eventuali addebiti per la “commissione di messa a disposizione fondi”.
Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,
singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività
delle altre, alla riforma della decisione stessa.
In conclusione, a fronte delle regolari e specifiche pattuizioni riscontrate nei documenti di causa, eccetto che per la “commissione di messa a disposizione fondi”, gli importi relativi a “canone conto utilio”, spese e penale di sconfino summenzionati devono essere inclusi nel credito sussistente in capo
25 all'istituto di credito, con riforma, anche sul punto, della sentenza impugnata.
5. Dunque, a parziale riforma della sentenza di primo grado, nella quale è
stata già riconosciuta l'esistenza di un credito di € 130.491,45, deve essere riconosciuto, in favore dell'appellante, l'ulteriore importo di complessivi €
71.645,03, comprensivo delle somme addebitate a titolo di “spese di tenuta conto” per € 443,70, “spese gestione fido” per € 1.930,74, “spese per affidamenti” per € 20,00, “penale di sconfino” per € 8.079,43 e di anticipazione di credito per € 61.171,16.
6. Pertanto, gli appellati , , ON Controparte_3
nonché l'eredità giacente di nella Controparte_2 Parte_3
persona del curatore (quest'ultima nei limiti del valore dei beni ereditari),
vanno condannati in solido al pagamento dell'ulteriore somma qui riconosciuta, con interessi legali a far data dal 1° gennaio 2015 al soddisfo.
7. La parziale riforma della sentenza impugnata a vantaggio dell'appellante lascia impregiudicata la soccombenza del tutto prevalente degli appellati con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio (essendo stato qui riconosciuto un importo ulteriore a quello già oggetto della statuizione di condanna in primo grado).
7.1. Sicché, in applicazione del criterio della soccombenza, va confermata la statuizione di condanna in primo grado e gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00).
P.Q.M.
26 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1460/2020
pubblicata in data 12 ottobre 2020, accoglie parzialmente l'appello proposto da (quale mandataria di Parte_1 Parte_2
avverso detta pronuncia e, per l'effetto, condanna ON
, , e l'eredità giacente di
[...] Controparte_3 Controparte_2
nella persona della curatore, quest'ultima nei limiti del Parte_3
valore dei beni ereditari, al pagamento nei confronti dell'appellante della ulteriore somma di € 71.645,03 per i titoli di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2015 al soddisfo;
2) conferma nel resto la impugnata sentenza;
3) condanna gli appellati e l'eredità giacente di nella Parte_3
persona del curatore al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese tra l'appellante e CP_5
e .
[...] CP_6
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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