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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/10/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4489/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Ribaldone,
- attrice - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Martino,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Piaccia – contrariis reiectis – al Tribunale Ill.mo: - stabilire ex art. 950 cod. civ. il confine tra il fondo di proprietà della Sig.ra [fg. 21, mapp. 81 Parte_1 sub. 706 e mapp. 83 sub. 6] e il fondo apparentemente – e fatto salvo diverso accertamento – di proprietà del Dr. [fg. 21, mapp. 455, 456 e Controparte_1
457]; - per l'effetto, accertare e dichiarare che la posizione di tale confine coincide con il Cavo Panperduto e, quindi, con la posizione della recinzione posta sin dal 1976 a delimitare la proprietà e ancora in loco;
- accertare e dichiarare che Pt_1 la Sig.ra è titolare della servitù di passaggio pedonale dal fondo Parte_1
(dominante) di sua proprietà [N.C.E.U. del Comune di Abbiategrasso, fg. 1, mapp. 81 sub 706 e mapp 83 sub 6] al fondo (servente) apparentemente – e fatto salvo diverso accertamento – di proprietà del Dr. [N.C.E.U. del Controparte_1
Comune di Abbiategrasso, fg. 1, mapp. 455, mapp. 456 e mapp. 457]; - con vittoria di spese».
Per il convenuto:
1 «quanto al regolamento di confini in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'azione di regolamento;
nel merito: respinta la ricostruzione dei confini proposta dalla controparte, accertata l'esattezza delle mappe catastali e accertato altresì che parte della cancellata installata dall'attrice insiste sul fondo del convenuto (mappale n. 457 del foglio 21 del NCEU del Comune di Abbiategrasso) come indicato nella perizia del Geometra , condannare la prima alla rimozione a proprie Persona_1 spese del suddetto manufatto. Quanto all'usucapione della presunta servitù di passaggio respingere la domanda avversaria e ordinare la chiusura dell'accesso al passaggio ovvero, in subordine, accertare che il diritto acquisito è limitato esclusivamente allo spazio necessario ad accedere al contatore. In via istruttoria ammettere tutte le istanze proposte e disattese, con vittoria di spese e compensi professionali».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, anzitutto, di accertare il confine fra i beni immobili di sua proprietà identificati ai mappali 81 ed 83, rispettivamente sub 706 e sub. 6, compresi nel Foglio 21 del N.C.E.U. del Comune di Abbiategrasso, siti in via Felice Cavallotti, 22, ed i confinanti mappali nn. 455, 456 e 457, inerenti a tre terreni di proprietà del convenuto.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le mappe catastali non raffigurano correttamente il confine fra le suddette porzioni immobiliari, a motivo di accatastamenti non eseguiti correttamente. Rileva, in particolare, che il confine, in base ai rogiti di provenienza degli stessi, è rappresentato dal
[...]
” (torrente esistente sul retro di tali immobili, ossia sulla parte Per_2 non affacciata sulla pubblica via) o, meglio, dallo “spazio lasciato dal
[...]
coperto” (tale canale, in tempo imprecisato ma remoto, era stato Per_2 ricoperto e non è dunque più visibile), al di sopra del quale era stata eretta, dal coniuge di essa attrice nell'anno 1976, una recinzione, tutt'ora esistente, la quale, quindi, delimita oggi l'effettivo confine tra le citate proprietà.
Inoltre, l'attrice stessa, deducendo di avere potuto sempre accedere in modo pacifico e continuativo - tramite un cancelletto apposto sulla suddetta recinzione - al sedime di proprietà del convenuto, ove è presente un contatore dell'energia elettrica collocato in prossimità del suddetto cancelletto, ha chiesto al Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione di tale passaggio pedonale.
3. - Il convenuto ha contestato gli assunti attorei, precisando che la recinzione sarebbe rispettosa della linea di confine solo per un tratto, ovvero quello tra i mappali 81 e 456, ma non per quello tra i mappali 83 e 457. Quanto alla servitù, ha rilevato che lo stradello sul quale si affaccia il cancelletto di cui trattasi non aveva alcuna utilità per l'attrice, il cui fondo
2 non è intercluso, e comunque non è stato utilizzato per un tempo sufficiente ai fini dell'usucapione.
4. - Veniva anzitutto licenziata C.T.U. finalizzata, in estrema sintesi, all'individuazione del confine sulla base degli elementi documentali ed alla verifica dell'esistenza di opere apparenti da cui dedurre l'eventuale asservimento del fondo di proprietà del convenuto. Raccolto l'elaborato, il giudice assumeva alcuni dei mezzi di prova orale dedotti. Esaurito tale ulteriore incombente istruttorio, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa era quindi trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies comma 1° c.p.c. in esito all'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
5. - Sussiste, nella specie, un'incertezza sull'effettivo confine tra le menzionate porzioni immobiliari tale da giustificare la proposizione dell'azione di regolamento di confini. Tale incertezza discende dalle diverse convinzioni delle parti sul posizionamento della linea di confine, posto che la recinzione esistente (che secondo l'attrice sarebbe, a sua volta, apposta sopra il tratto del “Cavo Panperduto”) non è ritenuta significativa al riguardo, da parte del convenuto, che invoca anche le risultanze delle mappe catastali.
Ciò posto - e premettendo che il C.T.U. ha ricostruito dai titoli di provenienza la situazione proprietaria dei fondi interessati, confermando la titolarità in capo al convenuto dei mappali 456 e 457 - si deve rilevare anzitutto che il C.T.U. stesso, nell'esame dei titoli di provenienza, ha appurato che, per quanto riguarda quelli concernenti i mappali di parte attrice (nr.i. 81 e 83), viene fatta menzione, nell'individuazione delle “coerenze”, al
”, mentre analogo univoco riferimento non è effettuato in Persona_2 quelli concernenti i mappali di parte convenuta, da ciò discendendo che i titoli di provenienza non consentono di determinare la linea di confine: in particolare, le relative risultanze non possono ritenersi indicative di un precedente frazionamento con individuazione della linea di confine in corrispondenza del “Cavo Panperduto”, o comunque, di accordo tra i rispettivi proprietari nel senso che questo debba essere considerato il confine. Inoltre, chiamato a verificare se sia possibile risalire a “tipi di frazionamento” ovvero ad accordi tra i confinanti che individuino la linea di confine, il C.T.U. ha precisato, che “la provenienza dei beni, nel tempo, non è riconducibile ad un medesimo proprietario” e, quindi, “non esistono frazionamenti catastali d'interesse che stabiliscano univocamente il confine tra le parti”, che “non sono stati ritrovati accordi sottoscritti tra le parti che stabiliscano la posizione del confine” ed, infine, che “non vi sono risultanze coincidenti che identifichino in modo sufficientemente preciso la posizione della linea di detto confine”.
3 I capitoli di prova formulati da parte attrice volti ad individuare la linea di confine nella recinzione non sono stati ammessi in quanto manifestamente generici e valutativi, e, peraltro, l'attrice stessa neppure risulta avere insistito per la loro ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, sicché la relativa prova deve intendersi rinunciata.
In proposito, salvi gli effetti dell'usucapione (nella specie, l'attrice non risulta avere formulato una domanda in tal senso, neppure in via di subordine), deve rilevarsi che la mera realizzazione, anche in tempi remoti, di un manufatto che rappresenta indubbiamente una dividente tra i fondi finitimi, non implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari sulla determinazione del confine, valendo, al più, quale indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali (si veda, "ex multis", Cass. n. 8496/2005).
Per rimanere al caso di specie, il fatto storico “ignoto” che dovrebbe essere tratto da quello “noto”, andrebbe individuato nella circostanza che i proprietari attuali, ovvero i loro danti causa, avessero di comune accordo, e senza riserve, inteso determinare la linea di confine in corrispondenza del tracciato della recinzione: non sarebbe sufficiente una posizione di mera acquiescenza rispetto all'apposizione di tale manufatto da parte di uno dei due proprietari, ovvero il fatto che l'altro non avesse tempestivamente reagito chiedendo la regolazione del confine, oppure, nell'ipotetica consapevolezza del fatto che le mappe catastali avrebbero portato ad una determinazione della linea di confine per esso più favorevole, un arretramento della recinzione stessa.
L'indizio consistente nell'apposizione della recinzione (quand'anche essa fosse stata effettivamente apposta sopra un “cavo”, ben potendo questo, per la sua naturale destinazione alla raccolta di scoli idrici, essere posto all'interno e non al confine tra fondi) è nella specie eccessivamente debole, in quanto non corroborato da sufficienti elementi,
Si deve pertanto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso” ("ex multis", Cass. n. 3101/2005).
4 Corretto è quindi l'operato del C.T.U. che, alla luce di quanto sin qui esposto, ha determinato il confine di cui trattasi utilizzando la mappa catastale, secondo le rappresentazioni grafiche che seguono nelle quali la linea rossa indica la linea di confine come individuata, che, come si può vedere, risulta in parte arretrata rispetto all'apposizione della recinzione, sicché l'attrice risulta avere “invaso” con la recinzione una porzione immobiliare di parte convenuta.
Il C.T.U., con relazione precisa ed esaustiva nonché immune da vizi logici e/o metodologici, ha motivato in modo puntuale le sue conclusioni relative alla determinazione del confine, conclusioni dalle quali, pertanto, non si ritiene di discostarsi.
5 Sulla base del confine fra i beni immobili per cui è causa, così come accertato dal C.T.U., la recinzione oggi esistente dovrà essere rimossa ovvero arretrata in corrispondenza del confine medesimo, essendovi domanda in tale senso, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In conformità al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, tale rimozione od arretramento devono peraltro intendersi limitati alla porzione riguardante il confine fra il mappale 83 e il mappale 457, e ciò indipendentemente dal fatto che la linea di confine individuata dal C.T.U. possa avere evidenziato sconfinamenti anche con riferimento agli ulteriori mappali 81 e 456/455.
6. – Venendo quindi alla domanda di accertamento di servitù di passaggio, il C.T.U. ha rilevato che: “l'accesso principale alla proprietà di parte attrice, pedonale e carraio … avviene direttamente dalla via F. Cavallotti, indi attraverso il cortile comune si può accedere alle unità immobiliari allibrate al mappale 81 sub. 706 e mappale 83 sub.
6. Nella parte retrostante la casa vi è l'area cortilizia da cui, per mezzo di un cancelletto pedonale si può accedere all'antistante proprietà di parte convenuta. Da qui, per com'è ora lo stato dei luoghi, è possibile girare a destra e percorrere il tratto di terreno che costeggia prima la recinzione esistente e poi i fabbricati. È altresì possibile, in un solo punto, arrivare fino allo spondale della Roggia Cardinala (frecce verdi). A sinistra del cancelletto pedonale vi è un'armadiatura in muratura, al cui interno si trova il contatore elettrico di parte attrice, chiusa da sportello in ferro le cui chiavi sono in possesso di parte attrice. Oltre non si può andare in quanto vi è un cancelletto chiuso, le cui chiavi sono in possesso a parte convenuta. Allargando la vista planimetrica dello stato dei luoghi il percorso pedonale, tra recinzioni e fabbricati esistenti porta ad un cancelletto, chiuso a chiave, da cui si esce su area pedonale pubblica posta tra la Via F. Cavallotti ed il Viale G. Mazzini. Lo scrivente perito non conosce, oltre alle parti in causa, chi e quanti siano in possesso delle chiavi che permettono l'apertura del cancelletto e quindi il passaggio. (…)”.
Come accertato dal C.T.U., il fondo di parte attrice non è intercluso, potendo essa accedere da via Cavallotti, che, peraltro, costituisce l'ingresso principale alla sua proprietà (v. fig. di seguito, tratta dalla relazione di consulenza).
6 Ciò posto, e tenuto conto che l'attrice stessa ha chiesto anche “se del caso, per intervenuta usucapione” il riconoscimento della servitù di passaggio, si tratta di valutare se ed in che termini, alla luce dell'istruttoria esperita, possa ritenersi accertato un possesso acquisitivo.
In proposito, ci si richiama all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre accertare: 1) la sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante;
2) la presenza in loco di segni visibili atti a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato;
3) l'esistenza dei requisiti del possesso previsti per la configurazione del diritto di passaggio (Cass., ord. n. 8320/2023).
In particolare, nella specie occorre distinguere fra (i) il passaggio effettuato dall'attrice sui mappali del convenuto per l'accesso “secondario” alla pubblica via, da (ii) quello effettuato per accedere al contatore di energia elettrica.
Con riguardo al primo - ovvero al passaggio sui mappali 455, 456 e 457 onde accedere al mappale 125, e, da esso, alla pubblica via - non risulta provata la sussistenza dei presupposti sopra richiamati. In particolare:
- anzitutto, i suddetti mappali di parte convenuta non si affacciano direttamente sulla pubblica via, ma confinano con il mappale 125, in proprietà di terzi;
ciò posto, l'utilità necessaria per ravvisare una servitù prediale deve essere fornita al fondo dominante direttamente dal fondo servente, per cui la servitù non può configurarsi se il passaggio su un fondo non è, di per sé, sufficiente ad appagare l'utilità a cui mira il proprietario del fondo dominante (nella specie, l'accesso alla pubblica via); in altri termini, l'attrice avrebbe dovuto estendere la relativa domanda anche al proprietario del mappale 125 (che il C.T.U., sulla base delle indagini svolte, ha ritenuto “sconosciuto”, ma ciò nulla toglie alla necessità dell'attrice di individuare un contraddittore, non potendo esistere un bene immobile privo di proprietà, come reso evidente dall'art. 827 c.c.);
- in ogni caso, non è stato provato (e, invero, neppure ritualmente allegato, avendo l'attrice fatto riferimento, in atto di citazione e nella 1° memoria ex art. 171 c.p.c., unicamente al passaggio per l'accesso al contatore che si trova immediatamente a sinistra rispetto all'uscita dal cancelletto posto nella recinzione) un passaggio protratto, per un periodo ventennale, sui mappali di cui trattasi onde pervenire alla pubblica via.
Con riguardo al secondo, ovvero al passaggio per l'accesso al contatore, i testi hanno confermato l'utilizzo del cancelletto di cui trattasi a tali fini da oltre
7 vent'anni e, d'altra parte, l'esistenza stessa di tale manufatto apposto sul fondo di proprietà del convenuto (ancora attuale, come appurato dalla C.T.U.), rende evidente la necessità per l'attrice di passare attraverso detto fondo.
Il requisito dell'apparenza è integrato dalla presenza della muratura, del contatore, e dal cancello perdonale posto sulla recinzione, nelle immediate vicinanze del contatore stesso. Quanto all'animus possidendi, vale il principio, applicabile in materia di servitù discontinue, secondo il quale l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore - cfr. Cass., ord. n. 9626/2024).
Pertanto, la domanda, nei limiti di cui sopra, merita accoglimento.
7. – Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esito, si ritiene di condannare l'attrice alla rifusione in favore del convenuto nella misura della metà, con integrale compensazione della residua frazione. Dette spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014
Quelle di C.T.U. sono poste per i 3/4 a carico dell'attrice e per 1/4 a carico del convenuto.
P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. accerta e dichiara che i confini fra i fondi siti nel Comune di Abbiategrasso (MI), identificati, rispettivamente, al foglio 21 mappali 81 ed 83, ed al foglio 21 mappali 455, 456 e 457, sono quelli individuati nella relazione di C.T.U. nonché rappresentati graficamente in motivazione e nella relazione medesima;
II. condanna l'attrice ad eliminare od arretrare la recinzione laddove posta oltre la linea di confine come sopra determinata tra i fondi rispettivamente individuati tra il mappale 83 ed il mappale 457;
III. accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla porzione di sedime esistente sui mappali 455 e 456, dai mappali 81 e 83, ai limitati fini dell'accesso al contatore come individuato in atti, posizionato sulla sinistra rispetto all'uscita dal cancelletto pedonale attualmente esistente sulla recinzione posta da parte attrice;
8 IV. condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto della metà delle spese di lite, che liquida, già in tale frazione, in complessivi € 5.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua metà;
V. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice per i 3/4 e del convenuto per 1/4 di quelle liquidate con decreto in data 14.3.2025.
Così deciso il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4489/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Ribaldone,
- attrice - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Martino,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Piaccia – contrariis reiectis – al Tribunale Ill.mo: - stabilire ex art. 950 cod. civ. il confine tra il fondo di proprietà della Sig.ra [fg. 21, mapp. 81 Parte_1 sub. 706 e mapp. 83 sub. 6] e il fondo apparentemente – e fatto salvo diverso accertamento – di proprietà del Dr. [fg. 21, mapp. 455, 456 e Controparte_1
457]; - per l'effetto, accertare e dichiarare che la posizione di tale confine coincide con il Cavo Panperduto e, quindi, con la posizione della recinzione posta sin dal 1976 a delimitare la proprietà e ancora in loco;
- accertare e dichiarare che Pt_1 la Sig.ra è titolare della servitù di passaggio pedonale dal fondo Parte_1
(dominante) di sua proprietà [N.C.E.U. del Comune di Abbiategrasso, fg. 1, mapp. 81 sub 706 e mapp 83 sub 6] al fondo (servente) apparentemente – e fatto salvo diverso accertamento – di proprietà del Dr. [N.C.E.U. del Controparte_1
Comune di Abbiategrasso, fg. 1, mapp. 455, mapp. 456 e mapp. 457]; - con vittoria di spese».
Per il convenuto:
1 «quanto al regolamento di confini in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'azione di regolamento;
nel merito: respinta la ricostruzione dei confini proposta dalla controparte, accertata l'esattezza delle mappe catastali e accertato altresì che parte della cancellata installata dall'attrice insiste sul fondo del convenuto (mappale n. 457 del foglio 21 del NCEU del Comune di Abbiategrasso) come indicato nella perizia del Geometra , condannare la prima alla rimozione a proprie Persona_1 spese del suddetto manufatto. Quanto all'usucapione della presunta servitù di passaggio respingere la domanda avversaria e ordinare la chiusura dell'accesso al passaggio ovvero, in subordine, accertare che il diritto acquisito è limitato esclusivamente allo spazio necessario ad accedere al contatore. In via istruttoria ammettere tutte le istanze proposte e disattese, con vittoria di spese e compensi professionali».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, anzitutto, di accertare il confine fra i beni immobili di sua proprietà identificati ai mappali 81 ed 83, rispettivamente sub 706 e sub. 6, compresi nel Foglio 21 del N.C.E.U. del Comune di Abbiategrasso, siti in via Felice Cavallotti, 22, ed i confinanti mappali nn. 455, 456 e 457, inerenti a tre terreni di proprietà del convenuto.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le mappe catastali non raffigurano correttamente il confine fra le suddette porzioni immobiliari, a motivo di accatastamenti non eseguiti correttamente. Rileva, in particolare, che il confine, in base ai rogiti di provenienza degli stessi, è rappresentato dal
[...]
” (torrente esistente sul retro di tali immobili, ossia sulla parte Per_2 non affacciata sulla pubblica via) o, meglio, dallo “spazio lasciato dal
[...]
coperto” (tale canale, in tempo imprecisato ma remoto, era stato Per_2 ricoperto e non è dunque più visibile), al di sopra del quale era stata eretta, dal coniuge di essa attrice nell'anno 1976, una recinzione, tutt'ora esistente, la quale, quindi, delimita oggi l'effettivo confine tra le citate proprietà.
Inoltre, l'attrice stessa, deducendo di avere potuto sempre accedere in modo pacifico e continuativo - tramite un cancelletto apposto sulla suddetta recinzione - al sedime di proprietà del convenuto, ove è presente un contatore dell'energia elettrica collocato in prossimità del suddetto cancelletto, ha chiesto al Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione di tale passaggio pedonale.
3. - Il convenuto ha contestato gli assunti attorei, precisando che la recinzione sarebbe rispettosa della linea di confine solo per un tratto, ovvero quello tra i mappali 81 e 456, ma non per quello tra i mappali 83 e 457. Quanto alla servitù, ha rilevato che lo stradello sul quale si affaccia il cancelletto di cui trattasi non aveva alcuna utilità per l'attrice, il cui fondo
2 non è intercluso, e comunque non è stato utilizzato per un tempo sufficiente ai fini dell'usucapione.
4. - Veniva anzitutto licenziata C.T.U. finalizzata, in estrema sintesi, all'individuazione del confine sulla base degli elementi documentali ed alla verifica dell'esistenza di opere apparenti da cui dedurre l'eventuale asservimento del fondo di proprietà del convenuto. Raccolto l'elaborato, il giudice assumeva alcuni dei mezzi di prova orale dedotti. Esaurito tale ulteriore incombente istruttorio, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa era quindi trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies comma 1° c.p.c. in esito all'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
5. - Sussiste, nella specie, un'incertezza sull'effettivo confine tra le menzionate porzioni immobiliari tale da giustificare la proposizione dell'azione di regolamento di confini. Tale incertezza discende dalle diverse convinzioni delle parti sul posizionamento della linea di confine, posto che la recinzione esistente (che secondo l'attrice sarebbe, a sua volta, apposta sopra il tratto del “Cavo Panperduto”) non è ritenuta significativa al riguardo, da parte del convenuto, che invoca anche le risultanze delle mappe catastali.
Ciò posto - e premettendo che il C.T.U. ha ricostruito dai titoli di provenienza la situazione proprietaria dei fondi interessati, confermando la titolarità in capo al convenuto dei mappali 456 e 457 - si deve rilevare anzitutto che il C.T.U. stesso, nell'esame dei titoli di provenienza, ha appurato che, per quanto riguarda quelli concernenti i mappali di parte attrice (nr.i. 81 e 83), viene fatta menzione, nell'individuazione delle “coerenze”, al
”, mentre analogo univoco riferimento non è effettuato in Persona_2 quelli concernenti i mappali di parte convenuta, da ciò discendendo che i titoli di provenienza non consentono di determinare la linea di confine: in particolare, le relative risultanze non possono ritenersi indicative di un precedente frazionamento con individuazione della linea di confine in corrispondenza del “Cavo Panperduto”, o comunque, di accordo tra i rispettivi proprietari nel senso che questo debba essere considerato il confine. Inoltre, chiamato a verificare se sia possibile risalire a “tipi di frazionamento” ovvero ad accordi tra i confinanti che individuino la linea di confine, il C.T.U. ha precisato, che “la provenienza dei beni, nel tempo, non è riconducibile ad un medesimo proprietario” e, quindi, “non esistono frazionamenti catastali d'interesse che stabiliscano univocamente il confine tra le parti”, che “non sono stati ritrovati accordi sottoscritti tra le parti che stabiliscano la posizione del confine” ed, infine, che “non vi sono risultanze coincidenti che identifichino in modo sufficientemente preciso la posizione della linea di detto confine”.
3 I capitoli di prova formulati da parte attrice volti ad individuare la linea di confine nella recinzione non sono stati ammessi in quanto manifestamente generici e valutativi, e, peraltro, l'attrice stessa neppure risulta avere insistito per la loro ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, sicché la relativa prova deve intendersi rinunciata.
In proposito, salvi gli effetti dell'usucapione (nella specie, l'attrice non risulta avere formulato una domanda in tal senso, neppure in via di subordine), deve rilevarsi che la mera realizzazione, anche in tempi remoti, di un manufatto che rappresenta indubbiamente una dividente tra i fondi finitimi, non implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari sulla determinazione del confine, valendo, al più, quale indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali (si veda, "ex multis", Cass. n. 8496/2005).
Per rimanere al caso di specie, il fatto storico “ignoto” che dovrebbe essere tratto da quello “noto”, andrebbe individuato nella circostanza che i proprietari attuali, ovvero i loro danti causa, avessero di comune accordo, e senza riserve, inteso determinare la linea di confine in corrispondenza del tracciato della recinzione: non sarebbe sufficiente una posizione di mera acquiescenza rispetto all'apposizione di tale manufatto da parte di uno dei due proprietari, ovvero il fatto che l'altro non avesse tempestivamente reagito chiedendo la regolazione del confine, oppure, nell'ipotetica consapevolezza del fatto che le mappe catastali avrebbero portato ad una determinazione della linea di confine per esso più favorevole, un arretramento della recinzione stessa.
L'indizio consistente nell'apposizione della recinzione (quand'anche essa fosse stata effettivamente apposta sopra un “cavo”, ben potendo questo, per la sua naturale destinazione alla raccolta di scoli idrici, essere posto all'interno e non al confine tra fondi) è nella specie eccessivamente debole, in quanto non corroborato da sufficienti elementi,
Si deve pertanto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso” ("ex multis", Cass. n. 3101/2005).
4 Corretto è quindi l'operato del C.T.U. che, alla luce di quanto sin qui esposto, ha determinato il confine di cui trattasi utilizzando la mappa catastale, secondo le rappresentazioni grafiche che seguono nelle quali la linea rossa indica la linea di confine come individuata, che, come si può vedere, risulta in parte arretrata rispetto all'apposizione della recinzione, sicché l'attrice risulta avere “invaso” con la recinzione una porzione immobiliare di parte convenuta.
Il C.T.U., con relazione precisa ed esaustiva nonché immune da vizi logici e/o metodologici, ha motivato in modo puntuale le sue conclusioni relative alla determinazione del confine, conclusioni dalle quali, pertanto, non si ritiene di discostarsi.
5 Sulla base del confine fra i beni immobili per cui è causa, così come accertato dal C.T.U., la recinzione oggi esistente dovrà essere rimossa ovvero arretrata in corrispondenza del confine medesimo, essendovi domanda in tale senso, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In conformità al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, tale rimozione od arretramento devono peraltro intendersi limitati alla porzione riguardante il confine fra il mappale 83 e il mappale 457, e ciò indipendentemente dal fatto che la linea di confine individuata dal C.T.U. possa avere evidenziato sconfinamenti anche con riferimento agli ulteriori mappali 81 e 456/455.
6. – Venendo quindi alla domanda di accertamento di servitù di passaggio, il C.T.U. ha rilevato che: “l'accesso principale alla proprietà di parte attrice, pedonale e carraio … avviene direttamente dalla via F. Cavallotti, indi attraverso il cortile comune si può accedere alle unità immobiliari allibrate al mappale 81 sub. 706 e mappale 83 sub.
6. Nella parte retrostante la casa vi è l'area cortilizia da cui, per mezzo di un cancelletto pedonale si può accedere all'antistante proprietà di parte convenuta. Da qui, per com'è ora lo stato dei luoghi, è possibile girare a destra e percorrere il tratto di terreno che costeggia prima la recinzione esistente e poi i fabbricati. È altresì possibile, in un solo punto, arrivare fino allo spondale della Roggia Cardinala (frecce verdi). A sinistra del cancelletto pedonale vi è un'armadiatura in muratura, al cui interno si trova il contatore elettrico di parte attrice, chiusa da sportello in ferro le cui chiavi sono in possesso di parte attrice. Oltre non si può andare in quanto vi è un cancelletto chiuso, le cui chiavi sono in possesso a parte convenuta. Allargando la vista planimetrica dello stato dei luoghi il percorso pedonale, tra recinzioni e fabbricati esistenti porta ad un cancelletto, chiuso a chiave, da cui si esce su area pedonale pubblica posta tra la Via F. Cavallotti ed il Viale G. Mazzini. Lo scrivente perito non conosce, oltre alle parti in causa, chi e quanti siano in possesso delle chiavi che permettono l'apertura del cancelletto e quindi il passaggio. (…)”.
Come accertato dal C.T.U., il fondo di parte attrice non è intercluso, potendo essa accedere da via Cavallotti, che, peraltro, costituisce l'ingresso principale alla sua proprietà (v. fig. di seguito, tratta dalla relazione di consulenza).
6 Ciò posto, e tenuto conto che l'attrice stessa ha chiesto anche “se del caso, per intervenuta usucapione” il riconoscimento della servitù di passaggio, si tratta di valutare se ed in che termini, alla luce dell'istruttoria esperita, possa ritenersi accertato un possesso acquisitivo.
In proposito, ci si richiama all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre accertare: 1) la sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante;
2) la presenza in loco di segni visibili atti a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato;
3) l'esistenza dei requisiti del possesso previsti per la configurazione del diritto di passaggio (Cass., ord. n. 8320/2023).
In particolare, nella specie occorre distinguere fra (i) il passaggio effettuato dall'attrice sui mappali del convenuto per l'accesso “secondario” alla pubblica via, da (ii) quello effettuato per accedere al contatore di energia elettrica.
Con riguardo al primo - ovvero al passaggio sui mappali 455, 456 e 457 onde accedere al mappale 125, e, da esso, alla pubblica via - non risulta provata la sussistenza dei presupposti sopra richiamati. In particolare:
- anzitutto, i suddetti mappali di parte convenuta non si affacciano direttamente sulla pubblica via, ma confinano con il mappale 125, in proprietà di terzi;
ciò posto, l'utilità necessaria per ravvisare una servitù prediale deve essere fornita al fondo dominante direttamente dal fondo servente, per cui la servitù non può configurarsi se il passaggio su un fondo non è, di per sé, sufficiente ad appagare l'utilità a cui mira il proprietario del fondo dominante (nella specie, l'accesso alla pubblica via); in altri termini, l'attrice avrebbe dovuto estendere la relativa domanda anche al proprietario del mappale 125 (che il C.T.U., sulla base delle indagini svolte, ha ritenuto “sconosciuto”, ma ciò nulla toglie alla necessità dell'attrice di individuare un contraddittore, non potendo esistere un bene immobile privo di proprietà, come reso evidente dall'art. 827 c.c.);
- in ogni caso, non è stato provato (e, invero, neppure ritualmente allegato, avendo l'attrice fatto riferimento, in atto di citazione e nella 1° memoria ex art. 171 c.p.c., unicamente al passaggio per l'accesso al contatore che si trova immediatamente a sinistra rispetto all'uscita dal cancelletto posto nella recinzione) un passaggio protratto, per un periodo ventennale, sui mappali di cui trattasi onde pervenire alla pubblica via.
Con riguardo al secondo, ovvero al passaggio per l'accesso al contatore, i testi hanno confermato l'utilizzo del cancelletto di cui trattasi a tali fini da oltre
7 vent'anni e, d'altra parte, l'esistenza stessa di tale manufatto apposto sul fondo di proprietà del convenuto (ancora attuale, come appurato dalla C.T.U.), rende evidente la necessità per l'attrice di passare attraverso detto fondo.
Il requisito dell'apparenza è integrato dalla presenza della muratura, del contatore, e dal cancello perdonale posto sulla recinzione, nelle immediate vicinanze del contatore stesso. Quanto all'animus possidendi, vale il principio, applicabile in materia di servitù discontinue, secondo il quale l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore - cfr. Cass., ord. n. 9626/2024).
Pertanto, la domanda, nei limiti di cui sopra, merita accoglimento.
7. – Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esito, si ritiene di condannare l'attrice alla rifusione in favore del convenuto nella misura della metà, con integrale compensazione della residua frazione. Dette spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014
Quelle di C.T.U. sono poste per i 3/4 a carico dell'attrice e per 1/4 a carico del convenuto.
P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. accerta e dichiara che i confini fra i fondi siti nel Comune di Abbiategrasso (MI), identificati, rispettivamente, al foglio 21 mappali 81 ed 83, ed al foglio 21 mappali 455, 456 e 457, sono quelli individuati nella relazione di C.T.U. nonché rappresentati graficamente in motivazione e nella relazione medesima;
II. condanna l'attrice ad eliminare od arretrare la recinzione laddove posta oltre la linea di confine come sopra determinata tra i fondi rispettivamente individuati tra il mappale 83 ed il mappale 457;
III. accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla porzione di sedime esistente sui mappali 455 e 456, dai mappali 81 e 83, ai limitati fini dell'accesso al contatore come individuato in atti, posizionato sulla sinistra rispetto all'uscita dal cancelletto pedonale attualmente esistente sulla recinzione posta da parte attrice;
8 IV. condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto della metà delle spese di lite, che liquida, già in tale frazione, in complessivi € 5.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua metà;
V. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice per i 3/4 e del convenuto per 1/4 di quelle liquidate con decreto in data 14.3.2025.
Così deciso il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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