CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 327/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 442/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore emessa in data 8/3/2023 e depositata in pari data
TRA
- - rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dall'avv. Rosita Magazzeno , elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in
Battipaglia via Trieste n.
2 - Appellanti
E
già rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma via Giulio Cesare n. 2 -
Appellata
– Appellata contumace Controparte_3
Ragioni in fatto e diritto 1.Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata in data 8/3/2023 – resa nell'ambito del procedimento n. 6952/2017 promosso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., da e Parte_1 Pt_2
, eredi di , nonché da nei confronti di e
[...] Persona_1 Parte_3 Controparte_2
con l'intervento volontario della società ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria Controparte_3
del credito sub iudice – ha così provveduto: a) ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto n. 1805/2017 con il quale era stato ingiunto alla società in qualità Parte_4
di debitrice principale, e ai fideiussori , e , il Persona_1 Parte_3 CP_4
pagamento, in favore di (società che aveva incorporato della Controparte_2 Controparte_5
somma di euro 255.680,56 oltre interessi, riferibile al saldo passivo del conto anticipo fatture n. 3397
intrattenuto presso la filiale di Castel San Giorgio.
In sintesi, per quel che rileva, il Giudice a quo ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021 in forza del quale: “ i contratti di
fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle
sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; ha argomentato in ordine alla nullità parziale delle fideiussioni dedotte in giudizio, limitatamente alle “clausole 2, 6, 8
contenute nelle fideiussioni del 01.12.1998, 20.10.2006 e 27.06.2005” giacchè “riproducono
pedissequamente quelle contenute nello schema ABI ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia”
e – dopo avere focalizzato l'attenzione sulla clausola negoziale n. 6 che prevede una deroga alla disciplina legale dettata dall'art. 1957 c.c. – è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dai garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Tribunale, infine,
in ordine alla regolamentazione delle spese processuali ha evidenziato : “ in ragione del prolungato
contrasto giurisprudenziale in materia, da ultimo composto con la recente pronuncia delle Sezioni Unite pervenuta nelle more della presente decisione, ricorrono giustificati motivi ex art. 92 comma
2 c.p.c. per applicare la compensazione integrale delle spese di lite.”
1.1.Avverso la predetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello con atto di citazione notificato il 22/3/2023; hanno criticato le ragioni della decisione impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla declaratoria di compensazione delle spese processuali ed hanno concluso affinchè l'adita Corte accogliesse l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannasse gli appellati al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario degli opponenti e con vittoria delle spese processuali del giudizio di secondo grado da attribuirsi al difensore antistatario degli appellanti
1.2. già costituitasi in giudizio ha resistito ed ha chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. invece non si è costituita in giudizio. Controparte_3
1.4. Il Consigliere istruttore con ordinanza depositata il 23/5/2024, emessa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. In primis va dichiarata la contumacia della società in quanto l'appellata, Controparte_3
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. e hanno censurato la sentenza di primo grado Parte_1 Parte_2 Parte_3
esclusivamente nella parte relativa alla regolamentazione delle spese processuali, lamentando che il
Giudice di prime cure ha dichiarato la compensazione delle spese processuali sulla base di una motivazione apparente, trascurando di considerare di avere accolto integralmente l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e di avere revocato il decreto ingiuntivo. L'art. 92 comma 2 c.p.c.,
come modificato dal decreto legge n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014 – proseguono gli appellanti - ammette la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità
della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 – in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
nel caso di specie – concludono gli appellanti - non ricorrono tali condizioni come si evince dal tenore della pronuncia impugnata.
4.1. Le censure sono prive di pregio.
4.2. In primo luogo la Corte osserva che la motivazione è apparente quando, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture ( cfr. Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022; Cass. n.
13977/2019).
Orbene nella vicenda in esame il Tribunale – prescindendo dalle considerazioni in ordine alla correttezza dell'argomentazione che non attengono al profilo in esame – ha indicato in maniera chiara la ratio decidendi posta a fondamento della declaratoria di compensazione delle spese processuali,
rappresentata dal fatto che la decisione è stata adottata sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021, intervenuta nelle more del giudizio a seguito di un prolungato contrasto giurisprudenziale ( cfr. punto 1 della presente sentenza in cui è stata riportata testualmente l'argomentazione del Giudice di primo grado).
Deve, pertanto, concludersi che non vi è spazio per affermare che la motivazione della sentenza sia apparente.
4.3. Chiarito tale profilo, giova premettere che il presente procedimento è stato introdotto in primo grado nell'anno 2017 sicchè trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazione nella legge n.
162/2014, integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018.
La compensazione delle spese processuali - oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito che tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare nelle ipotesi di “sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio)
"di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche” ( cfr. Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
Ciò posto, la Corte ritiene che l'argomentazione del Tribunale è in linea con la disciplina dettata dall'art 92 c.p.c., come integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, giacchè la compensazione integrale delle spese processuali è stata giustificata sulla base del contrasto giurisprudenziale – esistente al momento della proposizione del giudizio e risolto dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 intervenuta nel corso del giudizio di primo grado – in ordine alla questione della validità delle fideiussioni dedotte in giudizio ritenute dal
Giudice a quo parzialmente nulle proprio in applicazione del principio di diritto enunciato dal
Supremo Collegio nella predetta sentenza ( per il contrasto giurisprudenziale sul tema che qui rileva cfr. punto 2.10 della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2021 in cui si dà atto del “ variegato quadro giurisprudenziale di riferimento” e delle soluzioni non uniformi della dottrina;
per la correttezza della statuizione di compensazione delle spese processuali resa ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda in esame in presenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema oggetto di decisione cfr.
ex multis Cass. n. 5974/2025 in motivazione;
Cass. n. 5780/2025 in motivazione).
5. Le argomentazioni finora esposte conducono al rigetto dell'interposto gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza sicchè e vanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati al pagamento in solido delle spese processuali in favore di già Controparte_1 [...]
tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri della tariffa CP_2
professionale vigente, in considerazione del valore della controversia e dell'attività professionale espletata nell'interesse dell'appellata. Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra gli appellanti e la società non va Controparte_3
adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali giacchè l'appellata, essendo rimasta contumace, non ha articolato alcuna difesa.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti già Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 44272023 del Tribunale di Nocera Inferiore CP_2 Controparte_3
depositata in data 8/3/2023 così provvede:
1.dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna e al pagamento in solido delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
processuali del presente giudizio di appello in favore di , già Controparte_1 Controparte_2
spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., nella misura e come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
Salerno, 9/7/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 327/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 442/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore emessa in data 8/3/2023 e depositata in pari data
TRA
- - rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dall'avv. Rosita Magazzeno , elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in
Battipaglia via Trieste n.
2 - Appellanti
E
già rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma via Giulio Cesare n. 2 -
Appellata
– Appellata contumace Controparte_3
Ragioni in fatto e diritto 1.Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata in data 8/3/2023 – resa nell'ambito del procedimento n. 6952/2017 promosso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., da e Parte_1 Pt_2
, eredi di , nonché da nei confronti di e
[...] Persona_1 Parte_3 Controparte_2
con l'intervento volontario della società ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria Controparte_3
del credito sub iudice – ha così provveduto: a) ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto n. 1805/2017 con il quale era stato ingiunto alla società in qualità Parte_4
di debitrice principale, e ai fideiussori , e , il Persona_1 Parte_3 CP_4
pagamento, in favore di (società che aveva incorporato della Controparte_2 Controparte_5
somma di euro 255.680,56 oltre interessi, riferibile al saldo passivo del conto anticipo fatture n. 3397
intrattenuto presso la filiale di Castel San Giorgio.
In sintesi, per quel che rileva, il Giudice a quo ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021 in forza del quale: “ i contratti di
fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle
sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; ha argomentato in ordine alla nullità parziale delle fideiussioni dedotte in giudizio, limitatamente alle “clausole 2, 6, 8
contenute nelle fideiussioni del 01.12.1998, 20.10.2006 e 27.06.2005” giacchè “riproducono
pedissequamente quelle contenute nello schema ABI ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia”
e – dopo avere focalizzato l'attenzione sulla clausola negoziale n. 6 che prevede una deroga alla disciplina legale dettata dall'art. 1957 c.c. – è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dai garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Tribunale, infine,
in ordine alla regolamentazione delle spese processuali ha evidenziato : “ in ragione del prolungato
contrasto giurisprudenziale in materia, da ultimo composto con la recente pronuncia delle Sezioni Unite pervenuta nelle more della presente decisione, ricorrono giustificati motivi ex art. 92 comma
2 c.p.c. per applicare la compensazione integrale delle spese di lite.”
1.1.Avverso la predetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello con atto di citazione notificato il 22/3/2023; hanno criticato le ragioni della decisione impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla declaratoria di compensazione delle spese processuali ed hanno concluso affinchè l'adita Corte accogliesse l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannasse gli appellati al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario degli opponenti e con vittoria delle spese processuali del giudizio di secondo grado da attribuirsi al difensore antistatario degli appellanti
1.2. già costituitasi in giudizio ha resistito ed ha chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. invece non si è costituita in giudizio. Controparte_3
1.4. Il Consigliere istruttore con ordinanza depositata il 23/5/2024, emessa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. In primis va dichiarata la contumacia della società in quanto l'appellata, Controparte_3
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. e hanno censurato la sentenza di primo grado Parte_1 Parte_2 Parte_3
esclusivamente nella parte relativa alla regolamentazione delle spese processuali, lamentando che il
Giudice di prime cure ha dichiarato la compensazione delle spese processuali sulla base di una motivazione apparente, trascurando di considerare di avere accolto integralmente l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e di avere revocato il decreto ingiuntivo. L'art. 92 comma 2 c.p.c.,
come modificato dal decreto legge n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014 – proseguono gli appellanti - ammette la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità
della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 – in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
nel caso di specie – concludono gli appellanti - non ricorrono tali condizioni come si evince dal tenore della pronuncia impugnata.
4.1. Le censure sono prive di pregio.
4.2. In primo luogo la Corte osserva che la motivazione è apparente quando, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture ( cfr. Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022; Cass. n.
13977/2019).
Orbene nella vicenda in esame il Tribunale – prescindendo dalle considerazioni in ordine alla correttezza dell'argomentazione che non attengono al profilo in esame – ha indicato in maniera chiara la ratio decidendi posta a fondamento della declaratoria di compensazione delle spese processuali,
rappresentata dal fatto che la decisione è stata adottata sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021, intervenuta nelle more del giudizio a seguito di un prolungato contrasto giurisprudenziale ( cfr. punto 1 della presente sentenza in cui è stata riportata testualmente l'argomentazione del Giudice di primo grado).
Deve, pertanto, concludersi che non vi è spazio per affermare che la motivazione della sentenza sia apparente.
4.3. Chiarito tale profilo, giova premettere che il presente procedimento è stato introdotto in primo grado nell'anno 2017 sicchè trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazione nella legge n.
162/2014, integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018.
La compensazione delle spese processuali - oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito che tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare nelle ipotesi di “sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio)
"di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche” ( cfr. Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
Ciò posto, la Corte ritiene che l'argomentazione del Tribunale è in linea con la disciplina dettata dall'art 92 c.p.c., come integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, giacchè la compensazione integrale delle spese processuali è stata giustificata sulla base del contrasto giurisprudenziale – esistente al momento della proposizione del giudizio e risolto dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 intervenuta nel corso del giudizio di primo grado – in ordine alla questione della validità delle fideiussioni dedotte in giudizio ritenute dal
Giudice a quo parzialmente nulle proprio in applicazione del principio di diritto enunciato dal
Supremo Collegio nella predetta sentenza ( per il contrasto giurisprudenziale sul tema che qui rileva cfr. punto 2.10 della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2021 in cui si dà atto del “ variegato quadro giurisprudenziale di riferimento” e delle soluzioni non uniformi della dottrina;
per la correttezza della statuizione di compensazione delle spese processuali resa ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda in esame in presenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema oggetto di decisione cfr.
ex multis Cass. n. 5974/2025 in motivazione;
Cass. n. 5780/2025 in motivazione).
5. Le argomentazioni finora esposte conducono al rigetto dell'interposto gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza sicchè e vanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati al pagamento in solido delle spese processuali in favore di già Controparte_1 [...]
tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri della tariffa CP_2
professionale vigente, in considerazione del valore della controversia e dell'attività professionale espletata nell'interesse dell'appellata. Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra gli appellanti e la società non va Controparte_3
adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali giacchè l'appellata, essendo rimasta contumace, non ha articolato alcuna difesa.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti già Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 44272023 del Tribunale di Nocera Inferiore CP_2 Controparte_3
depositata in data 8/3/2023 così provvede:
1.dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna e al pagamento in solido delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
processuali del presente giudizio di appello in favore di , già Controparte_1 Controparte_2
spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., nella misura e come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
Salerno, 9/7/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli