TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata/o in PIAZZA DELLA VITTORIA, Parte_1
14/18 16121 GENOVA presso l'avv. ISIDE STORACE che lo rappresenta per mandato a margine del ricorso ricorrente contro
, elettivamente domiciliata/o in VIA G.D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'avv. ZANE GIUSEPPE che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione convenuto
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2024 ha convenuto in giudizio l' per sentir CP_1 accertare che la patologia che lo affligge (tendinopatia cuffia dei rotatori spalla destra) è conseguenza della sua attività di preparatore pezzi ed operazione di montaggio a bordo nave di carpenteria metallica di vario genere, ivi comprese anche scale mobili, e così sentire condannare l' al riconoscimento della rendita o , in caso di CP_1 riconoscimento di menomazione di grado inferiore al 16%, dell'indennizzo ex dl 38/2000, inutilmente richiesto in via amministrativa. ha resistito al ricorso , rilevando in primo luogo che il ricorrente non risulta CP_1 affetto da patologia tabellata e che pertanto l'onere della prova circa l'sussistenza di un rischio lavorativo è interamente a suo carico . In ogni caso evidenziava l'esistenza di precisi elementi fattuali, che facevano deporre per un'origine non lavorativa della patologia
La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni e , successivamente mediante espletamento di CTU. I testi escussi hanno riferito delle attività svolte dal ricorrente, confermando le allegazioni del ricorso, evidenziando in particolare la particolare fatica relativa alle operazioni di montaggio dei pezzi a bordo nave, spesso in ambineti angusti, ove non è possibile utilizzare l'ausilio di mezzi di sollevamento e con posture incogrue.
Ciò ha permesso al CTU, prf. Franco Traversa, di concludere per il sottoscritto ritiene che l'attività lavo-rativa svolta dal sig. negli ultimi 22 Pt_1 anni abbia comportato un significativo sovrac-carico biomeccanico sull'articolazione delle spalle che, interagendo con la predisposizione costituzionale riguardante la morfologia dell'acromion, ha determinato una sindrome da con-flitto subacromiale con conseguente tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale. Pertanto, la patologia denunciata, costituita da una sindrome della cuffia dei rotatori
bilaterale, in presenza di un fattore costituzionale favorente rispetto a quest'ultima, è stata con ogni verosimiglianza almeno concausata dall'attività lavorativa svolta.
Valutando la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente alla M.P. nella misura del 9% a partire dall'epoca della domanda amministrativa ed attualmente.
L' va quindi condannato alla liquidazione dell'indennizzo per danno biologico CP_2 ai sensi del Dlgs 38/2000 ( percentuale di invalidità inferiore al 16%) con la decorrenza riconosciuta, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa. Ritenuto infine che in attuazione al principio della soccombenza l' va CP_2 condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara che il ricorrente è affetto da un danno biologico conseguente all'attività lavorativa svolta pari all'9% ;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo per il danno biologico riscontrato a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna l' , ut supra , a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che CP_1
s i liquidano in € 2.697,00 oltre spese generali , e IVA e CPA con distrazione in favore del difensore , antistatario Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU , liquidate come da separato CP_1 decreto. Genova, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI