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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/09/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7637/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7637/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTTO Parte_1 C.F._1
UMBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. BROTTO UMBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 tutti, con il patrocinio dell'avv. ZANATTA ROSSELLA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ZANATTA ROSSELLA
(C.F. ), CP_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), Parte_2 C.F._8
(C.F. ), Parte_3 C.F._9 tutti, con il patrocinio dell'avv. DIONELLO GIORGIO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. DIONELLO GIORGIO
C.F. ), Parte_4 C.F._10
(C.F. ), CP_7 C.F._11
(C.F. ), Controparte_8 C.F._12
(C.F. , Controparte_9 C.F._13
pagina 1 di 13 (C.F. ), 10 C.F._14 tutti, con il patrocinio dell'avv. ZZ SK elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ZZ SK
NT LI (C.F. ) C.F._15
(C.F. ) CP_11 C.F._16
(C.F. ) Controparte_12 C.F._17
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come all'udienza del giorno 19 giugno 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 8478/2021 del 12/11/2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 14/12/2020, conveniva in giudizio Parte_1
, , IL NT, Parte_4 CP_4 CP_11 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Controparte_12
, , , e chiedendo di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 CP_7 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativa agli immobili caduti in successione a seguito della morte della propria sorella , deceduta in MA d'NO (VI) il Parte_4
27/3/1991.
L'attrice chiedeva altresì, previo accertamento della comoda divisibilità dei beni relitti, di disporre la divisione degli stessi predisponendo, ai sensi degli artt. 789 c.p.c. e 194 disp. att. c.p.c., un progetto divisionale per la formazione delle singole porzioni e l'assegnazione in natura a favore di ciascun avente diritto, con eventuali conguagli in denaro. L'attrice chiedeva infine, per l'ipotesi di accertata indivisibilità dei beni oggetto della comunione, procedersi all'assegnazione dell'immobile non divisibile al coerede richiedente o, in mancanza, alla vendita dello stesso. Spese e competenze di causa rifusi in caso di opposizione.
In fatto e in diritto, l'attrice esponeva: (i) di essere comproprietaria, unitamente alla sorella Parte_4
, per la quota del 50% ciascuna, degli immobili siti in Comune di MA d'NO (VI), via
[...]
XI Febbraio n. 23, catastalmente censiti al NCEU del medesimo Comune al foglio 17 con le particelle n. 282 cat. A/2 e n. 612 cat. C/6; (ii) che era deceduta in MA d'NO (VI) il Parte_4
pagina 2 di 13 27.3.1991 e la sua eredità si era devoluta per legge in favore dei fratelli , e Pt_1 CP_13 CP_14
, nonché nei confronti degli eredi della premorta sorella germana (in CP_15 Controparte_16 data 31/1/1986), ovverossia , e Persona_1 Controparte_12 Parte_5 CP_8
; (iii) che, al contrario, l'eredità di non si devolveva in favore degli CP_7 Parte_4 eredi di , figlia premorta di (in data 23/3/1990), non operando la Persona_2 Controparte_16 rappresentazione in favore dei discendenti del nipote;
(iv) che in data 28/11/1991 con atto a rogito notar rep. n. 123.862 racc. n. 20.404 donava alla sorella , attrice, la Per_3 CP_15 Parte_1 quota sui beni ereditari di MA d'NO pervenuti in successione per morte di Parte_4
; (v) che in data 5/4/1996 decedeva , che per testamento lasciava ogni bene
[...] Controparte_17 immobile, e dunque ivi incluse le quote sui beni oggetto di causa, al figlio;
(vi) che Parte_4 in data 20/5/2000 decedeva anche e le succedevano così ab intestato i figli, ovverossia CP_18
, , (vii) Parte_6 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3 che in data 6/7/2016 decedeva altresì e gli succedevano così per legge la moglie Parte_6 [...]
ed i figli e IL NT;
(viii) che in data 23/12/2018 decedeva anche CP_4 CP_11
e così le succedevano per legge il marito e le figlie e Persona_4 CP_1 Controparte_2
; (ix) che, all'esito delle successive vicende successorie, gli immobili oggetto della Controparte_3 domanda di scioglimento della comunione e divisione risultavano quindi di proprietà di: Parte_1
(odierna attrice) per la quota di 210/300, per la quota di 30/300,
[...] Parte_4 [...]
per la quota di 2/300, per la quota di 2/300, IL NT per la quota di CP_4 CP_11
2/300, per la quota di 6/300, per la quota di 6/300, Controparte_5 Controparte_6 [...] per la quota di 6/300, per la quota di 6/300, per la Parte_2 Parte_3 Controparte_19 quota di 6/300, per la quota di 6/300, per la quota di 2/300, Controparte_12 CP_1
per la quota di 2/300, per la quota di 2/300, per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 la quota di 6/300 e per la quota di 6/300; (x) di essersi trasferita presso la Casa di Riposo CP_7
“Casa Gerosa” di Bassano del Grappa (VI) da diversi anni e di non aver più interesse a sostenere gli oneri economici e la manutenzione dei citati immobili dividendi;
(xi) di aver già tentato di addivenire alla vendita dei beni comuni e alla conseguente ripartizione del ricavato in sede stragiudiziale, instaurando anche la procedura di mediazione obbligatoria, ma senza successo;
(xii) che, pertanto, risultava necessario e ormai urgente procedere alla divisione degli immobili in comunione in via giudiziale.
Con comparsa di risposta depositata in data 13/7/2021 si costituivano in giudizio , CP_4
, e chiedendo di Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 Parte_3 procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in MA pagina 3 di 13 d'NO (VI), via XI Febbraio n. 23, catastalmente censito al NCEU del medesimo Comune al foglio
17 col mappale n. 282 cat. A/2. I convenuti chiedevano però di accertare che il mappale n. 612 non apparteneva all'attrice, escludendolo per l'effetto dalla domanda di divisione. Chiedevano poi di assegnare a gli immobili insistenti sul mappale n. 282 e le relative eventuali pertinenze, Controparte_5 disponendo i conguagli in denaro dovuti in favore degli altri comproprietari. Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
In fatto e in diritto, i convenuti esponevano: (i) di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile catastalmente censito al NCEU del Comune di MA d'NO al foglio 17, mappale n. 282; (ii) che, invece, il mappale n. 612 non poteva essere oggetto di scioglimento della comunione ereditaria, essendo di esclusiva proprietà degli eredi di per la _5 CP_4 quota di 20/300, di per la quota di 60/300, di per la quota Parte_2 Controparte_6 di 60/300, di IL NT per la quota di 20/300, di 20/300, di per la CP_11 Controparte_5 quota di 60/300 e di per la quota di 60/300; (iii) che sul mappale n. 282 insisteva un Parte_3 fabbricato adibito a civile abitazione: trattandosi di bene non comodamente divisibile, Controparte_5 ne chiedeva per l'effetto l'assegnazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/7/2021 si costituivano in giudizio , Controparte_2
ed senza opporsi alla domanda attorea di divisione, ma chiedendo, in CP_1 Controparte_3 via pregiudiziale, di dichiararne l'improcedibilità per mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nonché di rilevare la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di comproprietaria del bene come da 10 visura catastale ai sensi dell'art. 784 c.p.c.. Nel merito i convenuti chiedevano, considerata l'esistenza di una proposta di acquisto del bene in comunione, che le parti venissero convocate al fine di esperire un tentativo di conciliazione. Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
In fatto e in diritto, i convenuti deducevano: (a) di non opporsi alla domanda di divisione, ma di non essere stati coinvolti nei tentativi stragiudiziali di risoluzione della vertenza;
(b) che, in effetti, nel caso di specie, il preventivo esperimento della procedura di mediazione costituiva condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e che, pertanto, l'omessa notifica dell'invito a partecipare al primo incontro di mediazione nei confronti di tutti i comproprietari determinava l'improcedibilità della domanda giudiziale;
(c) che, inoltre, l'atto di citazione non era stato notificato a comproprietaria per la quota di 1/10 degli immobili oggetto di comunione, con 10 conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/7/2021 si costituivano in giudizio , Parte_4
, e chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare CP_7 Controparte_8 Controparte_19
pagina 4 di 13 l'improcedibilità della domanda attorea per mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché rilevavano la mancata integrazione del contradditorio, ai sensi dell'art. 784 c.p.c., nei confronti di comproprietaria per la quota di 1/60 degli immobili oggetto della 10 domanda di divisione. Nel merito i convenuti chiedevano che, considerata l'esistenza di una proposta di acquisto del bene in comunione, le parti venissero convocate al fine di esperire un tentativo di conciliazione. Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
All'udienza del 20 luglio 2021 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di IL NT e e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei CP_11 confronti di che per prospettazione di parte attrice risultava essere figlia di 10 [...]
, figlia di , sorella della de cuius . Persona_2 Controparte_16 Parte_4
Seguivano plurimi rinvii della causa chiesti dalle parti al fine di addivenire ad un componimento bonario.
All'udienza del 13 giugno 2023 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava altresì la contumacia di e e le parti, già esperito il tentativo conciliativo 10 Controparte_12 in sede di mediazione obbligatoria per legge, chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183
c.p.c..
Seguiva lo scambio delle memorie istruttorie tra le parti.
Con la prima memoria istruttoria depositata in data 30/10/2023, in particolare, l'attrice insisteva per lo scioglimento della comunione e la divisione del solo immobile censito al NCEU del Comune di
MA d'NO, foglio 17, mappale n. 282, con l'esclusione di quello censito al foglio 17, mappale n. 612, alla luce delle sollevate eccezioni da parte dei convenuti.
La causa veniva così istruita per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom.
[...]
, all'esito della quale venivano altresì effettuate le sanatorie di legge sull'immobile in CP_20 comunione al fine di procedere con la domanda di divisione.
Alla udienza di conferimento incarico all'ausiliario del 20 febbraio 2024 la difesa di parte attrice rilevava che l'accordo in via stragiudiziale per la divisione non riusciva a causa della mancata adesione di , condividente convenuto non costituito in giudizio detentore di una quota Controparte_12 minoritaria.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/4/2025 si costituiva in giudizio 10 aderendo alla proposta di assegnazione dell'immobile formulata da . La convenuta Controparte_5 chiedeva, per l'effetto, di dichiarare lo scioglimento della comunione in relazione all'immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di MA d'NO (VI), al foglio 17 con il mappale n.
282 sub 4 e sub 3 (così come risultava all'esito delle sanatorie catastali), con assegnazione del bene a pagina 5 di 13 e obbligo di conguaglio a favore comproprietari non assegnatari, secondo le quote di Controparte_5 competenza di ciascuno.
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, alla quale le parti costituite rassegnavano conclusioni congiunte, chiedendo al Tribunale di darne pieno recepimento, previa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
Il presente giudizio ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e divisione in morte della de cuius (deceduta ab intestato in MA d'NO il 27/3/1991) con riferimento Parte_4 all'immobile censito al NCEU del Comune di MA d'NO, foglio 17, mappale n. 282, costituito da un unico fabbricato (cfr. relazione peritale dep. 7/10/2024, pag. 27 e ss).
Deve in effetti darsi atto che con il deposito della prima memoria istruttoria, l'attrice ha espunto dalla domanda di divisione l'immobile censito al NCEU del medesimo Comune, foglio 17, mappale n. 612, a seguito della difesa svolta dai convenuti costituiti , , CP_4 Controparte_5 Parte_2
e in comparsa di costituzione, in base alla quale detto bene Controparte_6 Parte_3 sarebbe invece di esclusiva proprietà dei predetti e dei convenuti contumaci IL NT e CP_11
[...]
L'esclusione del mappale n. 612 dallo scioglimento della comunione ereditaria è stata poi confermata ed accettata da tutte le parti costituite in giudizio, tenuto conto che nelle conclusioni congiunte rassegnate, esso non è stato affatto contemplato.
Tanto premesso, la domanda attorea di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione degli artt. 713 co. 1 e 1111 co. 1 c.c. che assegnano a ciascun coerede/condividente la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno di essi.
Vanno tuttavia svolte le seguenti considerazioni rispetto al caso di specie.
Va anzitutto data corretta applicazione all'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c., che consente ai discendenti in linea retta di subentrare in luogo del proprio ascendente in tutti i casi in cui egli non può o non vuole accettare l'eredità del de cuius.
I soggetti chiamati all'eredità a favore dei quali opera la rappresentazione vengono individuati tassativamente dall'art. 468 c.c., rubricato per l'appunto “soggetti”, il quale chiarisce che l'istituto si applica in linea retta a favore dei discendenti dei figli (anche adottivi) del defunto mentre in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Ma vi è di più. Ai sensi dell'art. 469 c.c. è chiarito dalla legge che la rappresentazione ha luogo in infinito e che la divisione si fa per stirpi. pagina 6 di 13 Con riferimento al caso di specie, ne deriva allora che certamente è stata 10 correttamente chiamata in giudizio, in quanto figlia di , deceduta in data 23/3/1990 Persona_2 prima della de cuius (cfr. doc. 9 attrice) e di cui era nipote (in quanto figlia della sorella della defunta
, altresì premorta alla de cuius in data 31/1/1986: cfr. doc. 7 attrice). Controparte_16
In effetti, in presenza di successione ab intestato come nel caso di specie, laddove vi sia un fratello chiamato premorto al de cuius (l'art. 467 c.c. recita “…in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità…”) tutti i discendenti in linea retta gli succedono comunque per rappresentazione, in quanto la condizione per cui il primo chiamato deve essere figlio o fratello/sorella del defunto è rispettata e la rappresentazione ha comunque luogo all'infinito, dovendosi ritenere inapplicabile
(invece) l'istituto in favore dei discendenti del nipote del de cuius nell'unico caso in cui egli è chiamato all'eredità per successione testamentaria, ipotesi questa che però non ricorre nel caso in esame (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 14/12/2021) 13/01/2022, n. 964, in parte motiva si legge: “…Il ricorso è infondato. La corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto degli Per_ ulteriori discendenti di sorella del de cuius a questo premorta, di succedere a loro volta, in Pt_7 base al rilievo che la rappresentazione opera all'infinito. La stessa corte di merito ha posto in luce che la problematica, sollevata con l'impugnazione, riguardante l'operatività della rappresentazione in favore dei nipoti, attiene alla successione testamentaria, nel caso in cui il de cuius abbia istituito un nipote ex filio o ex fratre. Diversamente, secondo la corte d'appello, nella successione legittima, il problema non sussiste, perchè tutti gli ulteriori discendenti sono chiamati pur sempre nel luogo del primo chiamato, fratello o figlio del de cuius che non volle o non potè accettare. La tesi fatta propria dalla sentenza oggetto del ricorso è corretta. Cass. n. 28480/2009, richiamata nella memoria, considera l'ipotesi, possibile solo nella successione testamentaria, che il designato nel testamento non sia figlio o fratello, ma un discendente ulteriore. L'ipotesi non si può verificare nella successione legittima, nel cui ambito il "rappresentato" è senza eccezioni il figlio o il fratello del de cuius, senza che abbia la minima rilevanza la circostanza, su cui si fonda il ricorso per negare infondatamente CP_ l'operatività dell'istituto in favore dei figli di che quest'ultima, figlia della sorella premorta del de cuiu, era morta prima che si aprisse la successione. Ex art. 469 c.c., comma 1, la rappresentazione opera all'infinito”; Corte d'Appello Messina, 31/10/2003: “L'art. 468 c.c. delimita i limiti soggettivi di operatività della successione per rappresentazione;
per la successione in linea retta statuisce che essa può aver luogo "a favore dei discendenti dei figli (...) del defunto". Tale norma peraltro si limita ad indicare la qualità soggettiva del c.d. rappresentante e nulla dice sul rappresentato: pertanto l'istituto della rappresentazione si applica, in linea retta, non solo quando il rappresentato che non voglia o non possa accettare l'eredità, sia figlia del de cuius, ma anche quando sia un nipote”). pagina 7 di 13 Ciò posto, ne discende allora che la successione di si è aperta ab intestato in favore Parte_4 dell'unica sorella ancora in vita odierna attrice, , ai sensi dell'art. 570 co. 1 c.c., e per Parte_1 rappresentazione, in qualità di discendenti in linea retta in infinito, in favore di (in Parte_4 qualità di unico erede testamentario del fratello della de cuius ), di , Controparte_17 Controparte_5
, e (in qualità di figli della sorella della Controparte_6 Parte_2 Parte_3 de cuius ), di , , e CP_18 Controparte_19 Controparte_12 Controparte_8 CP_7
(in qualità di figli della sorella premorta della de cuius ), di
[...] Controparte_16 10
(in qualità di figlia di , a sua volta figlia della sorella della de cuius Persona_2 CP_16
, ancorché premorta), di e (in qualità di figlie di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_4
, figlia della sorella della de cuius ) e di e IL NT (in
[...] Controparte_16 CP_11 qualità di figlie di figlio della sorella della de cuius ). Parte_6 CP_18
In effetti, alla luce di tutto quanto precede, vanno esclusi dalla divisione i convenuti e CP_22
poiché si tratta dei coniugi - e non dei discendenti in linea retta - dei chiamati CP_4 all'eredità , nel primo caso, deceduta in data 23/12/2018, e nel secondo Persona_4 Parte_6 caso, deceduto in data 6/7/2016 (cfr. docc. 15 e 17 attrice); si tratta in buona sostanza di soggetti nei cui confronti non opera l'istituto della rappresentazione, per espresso tenore letterale del combinato disposto di cui agli artt. 467 e 468 c.c..
Sicché, rispetto dalle quote ereditarie elaborate dal consulente tecnico d'ufficio geom. (cfr. CP_20 relazione peritale dep. 7/10/2024, p. 42-43) e definite dalle parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni conformi (cfr. nota depositata in data 18/6/2026), vanno certamente escluse quelle in favore di e , a vantaggio di quelle dei rispettivi figli e CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
da un lato e e IL NT dall'altro lato (cfr. per quanto d'interesse, Tribunale
[...] CP_11
Tivoli, 30/11/2010, n.1643: “Nell'ipotesi di controversia avente ad oggetto domanda di divisione giudiziale, il coniuge dell'erede premorto non succede per rappresentazione, operando quest'ultima solo in favore dei discendenti in linea retta, non essendo previsto che la rappresentazione operi a favore del coniuge superstite (Nel caso di specie, essendo deceduta la figlia legittima prima e non dopo la morte del padre, non si è verificata una successione degli eredi legittimi della donna, il coniuge superstite ed il figlio legittimo, nei diritti a lei derivati dall'apertura della successione paterna, bensì la successione per rappresentazione del solo figlio, avente diritto alla quota dell'eredità del nonno materno che sarebbe spettata alla madre premorta)”).
Le quote di proprietà immobiliare rispetto alle quali le parti succedono per legge diventano allora le seguenti:
- 420/600 Parte_1
pagina 8 di 13 - 60/600 Parte_4
- 10/600 10
- 12/600 Controparte_5
- 12/600 Controparte_6
- 12/600 Parte_2
- 12/600 Parte_3
- 6/600 CP_11
- IL NT 6/600
- 10/600 Controparte_19
- 10/600 Controparte_12
- 10/600 Controparte_8
- 10/600 CP_7
- 5/600 Controparte_2
- 5/600. Controparte_3
Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 727 c.c., nel procedere alla divisione le porzioni spettanti a ciascun condividente devono tendenzialmente comprendere una quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Tale disposizione, tuttavia, rinviene una deroga nell'art. 720 c.c., il quale prevede che, qualora nell'eredità vi siano beni immobili non comodamente divisibili, prima di procedere alla vendita coattiva del compendio stesso (ciò che costituisce evidentemente una misura prevista dalla legge come extrema ratio), va verificata la possibilità dell'assegnazione del bene per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio in favore degli altri condividenti.
Da ciò discende un plurimo ordine di considerazioni.
Anzitutto, va evidenziato che l'ausiliario incaricato delle indagini peritali sull'immobile da dividere, geom. , nella propria relazione peritale ha escluso con fermezza la possibilità di Controparte_20 procedere alla comoda divisibilità dello stesso, osservando che: “considerate le varie parti presenti nella comunione (n. 16/17), risulta impossibile suddividere il bene in assegni corrispondenti alle relative quote. Inoltre il sottoscritto ritiene non sia opportuno procedere alla suddivisione del bene, in quanto sebbene consista in un singolo fabbricato con vari locali e sviluppato su due piani fuori terra,
l'eventuale divisione comporterebbe costi notevoli per la separazione degli impianti e la ridistribuzione interna dei locali, tali da non rendere conveniente l'operazione. Pertanto, non essendovi la comoda divisibilità, non è possibile elaborare un relativo progetto divisionale” (cfr. relazione peritale dep. 7/10/2024, pag. 44). pagina 9 di 13 Si tratta di conclusione pienamente condivisibile, attesa la precipua conformazione dello stato di fatto dell'immobile dividendo così come rappresentata e documentata dall'ausiliario in sede di relazione peritale.
Ma vi è di più.
Rispondendo al quesito posto dal Tribunale in relazione a quale il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto di causa, l'ausiliario lo ha determinato pari complessivamente ad euro
132.000,00 ovverossia pari ad 126.000,00, al netto dei costi stimati per provvedere alla regolarizzazione catastale e per realizzare le opere di separazione dei mappali n. 612 e n. 1296 (cfr. relazione peritale dep. 7/10/2024, pag. 23).
Determinato così il valore di mercato del bene oggetto di divisione in complessivi euro 126.000,00, il valore delle quote spettanti a ciascun condividente diventa il seguente:
- 420/600, euro 88.200,00 Parte_1
- 60/600, euro 12.600,00 Parte_4
- 10/600, euro 2.100,00 10
- 12/600, euro 2.520,00 Controparte_5
- 12/600, euro 2.520,00 Controparte_6
- 12/600, euro 2.520,00 Parte_2
- 12/600, euro 2.520,00 Parte_3
- 6/600, euro 1.260,00 CP_11
- IL NT 6/600, euro 1.260,00
- 10/600, euro 2.100,00 Controparte_19
- 10/600, euro 2.100,00 Controparte_12
- 10/600, euro 2.100,00 Controparte_8
- 10/600, euro 2.100,00 CP_7
- 5/600, euro 1.050,00 Controparte_2
- 5/600, euro 1.050,00. Controparte_3
Sotto il profilo della regolarità del bene comune necessaria per potersi procedere alla divisione va in effetti evidenziato che le difformità catastali relative ai beni comuni segnalate dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 21 della propria relazione peritale (laddove si legge che: “da quanto descritto, è quindi necessario modificare quanto attualmente presente all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio- (servizi Catastali), sopprimendo le planimetrie catastali delle attuali unità censite come mappali 282 sub. 1 – 612 sub, 1 (graffati) e mappali 282 sub. 2 – 612 sub. 2 (graffati), e presentandone due nuove corrette”) sono state correttamente adempiute mediante aggiornamento di pagina 10 di 13 planimetrie e intestazioni catastali (cfr. nota di deposito di parte attrice del 13/1/2025: docc. da 23 a 26 attrice), sicché la domanda di divisione è senz'altro procedibile.
Per l'effetto, l'immobile oggetto di divisione risulta ora catastalmente censito al C.F. del Comune di
MA d'NO (VI), al foglio 17 con il mappale n. 282, sub. 4, cat. A/2 e con il mappale n. 282, sub. 3, cat. C/6.
In merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, occorre osservare poi che le parti costituite hanno aderito in sede di precisazione delle conclusioni ad un progetto divisionale congiunto in cui è stata recepita l'istanza di assegnazione del bene in comunione avanzata in giudizio da _5
(ancorché detentrice della quota minoritaria di 12/600) ed il Tribunale ritiene che non sussistono
[...] ragioni per disattendere siffatta richiesta, considerato che la maggior quotista (di 420/600) è l'attrice assistita dall'amministratore di sostegno (cfr. autorizzazione del Giudice Tutelare dep. 18/1/2025), la quale ha però dichiarato sin dall'atto di citazione di non aver interesse a conseguire la proprietà dell'immobile in via esclusiva, essendosi già trasferita da molti anni nella casa di riposo “Casa
Gerosa”.
L'immobile in comunione va dunque assegnato a . Controparte_5
Vanno conseguentemente determinati gli assegni di conguaglio in favore dei restanti condividenti al netto delle spese di sanatoria effettivamente sostenute, che debbono ritenersi già a carico delle parti pro quota, come segue:
- di euro 88.200,00 Parte_1
- di euro 12.600,00 Parte_4
- di euro 2.100,00 10
- di euro 2.520,00 Controparte_6
- di euro 2.520,00 Pt_2 Parte_2
- di euro 2.520,00 Parte_3
- di euro 1.260,00 CP_11
- IL NT di euro 1.260,00 CP_1
- di euro 2.100,00 CP_19
- di euro 2.100,00 Controparte_12
- di euro 2.100,00 Controparte_8
- di euro 2.100,00 CP_7
- di euro 1.050,00 Controparte_2
- di euro 1.050,00. Controparte_3
Un'ultima considerazione. pagina 11 di 13 La misura dei conguagli proposti dalle parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, pur determinata congiuntamente, non può invece essere accolta e condivisa dal Tribunale, poiché l'intesa in tal senso dagli stessi raggiunta non ha coinvolto la totalità dei condividenti, ovverossia non ha coinvolto i convenuti contumaci IL NT e , ai quali CP_11 Controparte_12 verrebbe così riconosciuto un assegno di valore comunque inferiore rispetto a quanto emerso come dovuto in corso di causa.
Resta infine la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti, attesa la natura divisionale del giudizio. Le spese del consulente tecnico d'ufficio vanno invece poste definitivamente a carico delle parti quota parte ciascuno nei rapporti interni, salva la solidarietà nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7637/2020 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di e . CP_1 CP_4
2. DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria costituita a seguito dell'apertura della successione ab intestato di , deceduta in MA d'NO il 27/3/1991, tra Parte_4
, , , Parte_1 Parte_4 10 Controparte_5 Controparte_6
IL NT, , Pt_2 Parte_2 Parte_3 CP_11 Controparte_19 [...]
, , , e , avente ad CP_12 Controparte_8 CP_7 Controparte_2 Controparte_3 oggetto l'immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di MA d'NO (VI):
- al foglio 17, con il mappale n. 282, sub. 4, cat. A/2, cl. 4, cons. vani 7, sup. cat. mq. 194, rendita €
650,74, via XI Febbraio n. 23, p. S1-T-1;
- al foglio 17, con il mappale n. 282, sub. 3, cat. C/6, cl. 2, cons. mq. 7, sup. cat. mq. 9, rendita € 16,99, via XI Febbraio n. 23, p. T.
3. ASSEGNA a l'immobile catastalmente censito come al capo che immediatamente Controparte_5 precede.
4. DISPONE a carico di il pagamento dei seguenti assegni a titolo di conguaglio: Controparte_5
- ad di euro 88.200,00 Parte_1
- a di euro 12.600,00 Parte_4
- a di euro 2.100,00 10
- a di euro 2.520,00 Controparte_6
- ad di euro 2.520,00 Parte_2
- a di euro 2.520,00 Parte_3
pagina 12 di 13 - a di euro 1.260,00 CP_11
- a IL NT di euro 1.260,00
- a di euro 2.100,00 Controparte_19
- ad di euro 2.100,00 Controparte_12
- a di euro 2.100,00 Controparte_8
- ad di euro 2.100,00 CP_7
- a di euro 1.050,00 Controparte_2
- a di euro 1.050,00. Controparte_3
Fermo restando che il pagamento delle spese di sanatoria che si sono rese necessarie e citate in parte motiva graveranno sulle parti pro quota ciascuno.
5. ORDINA al Signor conservatore territorialmente competente di compiere le formalità previste dalla legge, con esonero da responsabilità.
6. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. PONE in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, pro quota nei rapporti interni.
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 11 settembre 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7637/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTTO Parte_1 C.F._1
UMBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. BROTTO UMBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 tutti, con il patrocinio dell'avv. ZANATTA ROSSELLA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ZANATTA ROSSELLA
(C.F. ), CP_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), Parte_2 C.F._8
(C.F. ), Parte_3 C.F._9 tutti, con il patrocinio dell'avv. DIONELLO GIORGIO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. DIONELLO GIORGIO
C.F. ), Parte_4 C.F._10
(C.F. ), CP_7 C.F._11
(C.F. ), Controparte_8 C.F._12
(C.F. , Controparte_9 C.F._13
pagina 1 di 13 (C.F. ), 10 C.F._14 tutti, con il patrocinio dell'avv. ZZ SK elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ZZ SK
NT LI (C.F. ) C.F._15
(C.F. ) CP_11 C.F._16
(C.F. ) Controparte_12 C.F._17
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come all'udienza del giorno 19 giugno 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 8478/2021 del 12/11/2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 14/12/2020, conveniva in giudizio Parte_1
, , IL NT, Parte_4 CP_4 CP_11 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Controparte_12
, , , e chiedendo di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 CP_7 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativa agli immobili caduti in successione a seguito della morte della propria sorella , deceduta in MA d'NO (VI) il Parte_4
27/3/1991.
L'attrice chiedeva altresì, previo accertamento della comoda divisibilità dei beni relitti, di disporre la divisione degli stessi predisponendo, ai sensi degli artt. 789 c.p.c. e 194 disp. att. c.p.c., un progetto divisionale per la formazione delle singole porzioni e l'assegnazione in natura a favore di ciascun avente diritto, con eventuali conguagli in denaro. L'attrice chiedeva infine, per l'ipotesi di accertata indivisibilità dei beni oggetto della comunione, procedersi all'assegnazione dell'immobile non divisibile al coerede richiedente o, in mancanza, alla vendita dello stesso. Spese e competenze di causa rifusi in caso di opposizione.
In fatto e in diritto, l'attrice esponeva: (i) di essere comproprietaria, unitamente alla sorella Parte_4
, per la quota del 50% ciascuna, degli immobili siti in Comune di MA d'NO (VI), via
[...]
XI Febbraio n. 23, catastalmente censiti al NCEU del medesimo Comune al foglio 17 con le particelle n. 282 cat. A/2 e n. 612 cat. C/6; (ii) che era deceduta in MA d'NO (VI) il Parte_4
pagina 2 di 13 27.3.1991 e la sua eredità si era devoluta per legge in favore dei fratelli , e Pt_1 CP_13 CP_14
, nonché nei confronti degli eredi della premorta sorella germana (in CP_15 Controparte_16 data 31/1/1986), ovverossia , e Persona_1 Controparte_12 Parte_5 CP_8
; (iii) che, al contrario, l'eredità di non si devolveva in favore degli CP_7 Parte_4 eredi di , figlia premorta di (in data 23/3/1990), non operando la Persona_2 Controparte_16 rappresentazione in favore dei discendenti del nipote;
(iv) che in data 28/11/1991 con atto a rogito notar rep. n. 123.862 racc. n. 20.404 donava alla sorella , attrice, la Per_3 CP_15 Parte_1 quota sui beni ereditari di MA d'NO pervenuti in successione per morte di Parte_4
; (v) che in data 5/4/1996 decedeva , che per testamento lasciava ogni bene
[...] Controparte_17 immobile, e dunque ivi incluse le quote sui beni oggetto di causa, al figlio;
(vi) che Parte_4 in data 20/5/2000 decedeva anche e le succedevano così ab intestato i figli, ovverossia CP_18
, , (vii) Parte_6 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3 che in data 6/7/2016 decedeva altresì e gli succedevano così per legge la moglie Parte_6 [...]
ed i figli e IL NT;
(viii) che in data 23/12/2018 decedeva anche CP_4 CP_11
e così le succedevano per legge il marito e le figlie e Persona_4 CP_1 Controparte_2
; (ix) che, all'esito delle successive vicende successorie, gli immobili oggetto della Controparte_3 domanda di scioglimento della comunione e divisione risultavano quindi di proprietà di: Parte_1
(odierna attrice) per la quota di 210/300, per la quota di 30/300,
[...] Parte_4 [...]
per la quota di 2/300, per la quota di 2/300, IL NT per la quota di CP_4 CP_11
2/300, per la quota di 6/300, per la quota di 6/300, Controparte_5 Controparte_6 [...] per la quota di 6/300, per la quota di 6/300, per la Parte_2 Parte_3 Controparte_19 quota di 6/300, per la quota di 6/300, per la quota di 2/300, Controparte_12 CP_1
per la quota di 2/300, per la quota di 2/300, per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 la quota di 6/300 e per la quota di 6/300; (x) di essersi trasferita presso la Casa di Riposo CP_7
“Casa Gerosa” di Bassano del Grappa (VI) da diversi anni e di non aver più interesse a sostenere gli oneri economici e la manutenzione dei citati immobili dividendi;
(xi) di aver già tentato di addivenire alla vendita dei beni comuni e alla conseguente ripartizione del ricavato in sede stragiudiziale, instaurando anche la procedura di mediazione obbligatoria, ma senza successo;
(xii) che, pertanto, risultava necessario e ormai urgente procedere alla divisione degli immobili in comunione in via giudiziale.
Con comparsa di risposta depositata in data 13/7/2021 si costituivano in giudizio , CP_4
, e chiedendo di Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 Parte_3 procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in MA pagina 3 di 13 d'NO (VI), via XI Febbraio n. 23, catastalmente censito al NCEU del medesimo Comune al foglio
17 col mappale n. 282 cat. A/2. I convenuti chiedevano però di accertare che il mappale n. 612 non apparteneva all'attrice, escludendolo per l'effetto dalla domanda di divisione. Chiedevano poi di assegnare a gli immobili insistenti sul mappale n. 282 e le relative eventuali pertinenze, Controparte_5 disponendo i conguagli in denaro dovuti in favore degli altri comproprietari. Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
In fatto e in diritto, i convenuti esponevano: (i) di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile catastalmente censito al NCEU del Comune di MA d'NO al foglio 17, mappale n. 282; (ii) che, invece, il mappale n. 612 non poteva essere oggetto di scioglimento della comunione ereditaria, essendo di esclusiva proprietà degli eredi di per la _5 CP_4 quota di 20/300, di per la quota di 60/300, di per la quota Parte_2 Controparte_6 di 60/300, di IL NT per la quota di 20/300, di 20/300, di per la CP_11 Controparte_5 quota di 60/300 e di per la quota di 60/300; (iii) che sul mappale n. 282 insisteva un Parte_3 fabbricato adibito a civile abitazione: trattandosi di bene non comodamente divisibile, Controparte_5 ne chiedeva per l'effetto l'assegnazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/7/2021 si costituivano in giudizio , Controparte_2
ed senza opporsi alla domanda attorea di divisione, ma chiedendo, in CP_1 Controparte_3 via pregiudiziale, di dichiararne l'improcedibilità per mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nonché di rilevare la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di comproprietaria del bene come da 10 visura catastale ai sensi dell'art. 784 c.p.c.. Nel merito i convenuti chiedevano, considerata l'esistenza di una proposta di acquisto del bene in comunione, che le parti venissero convocate al fine di esperire un tentativo di conciliazione. Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
In fatto e in diritto, i convenuti deducevano: (a) di non opporsi alla domanda di divisione, ma di non essere stati coinvolti nei tentativi stragiudiziali di risoluzione della vertenza;
(b) che, in effetti, nel caso di specie, il preventivo esperimento della procedura di mediazione costituiva condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e che, pertanto, l'omessa notifica dell'invito a partecipare al primo incontro di mediazione nei confronti di tutti i comproprietari determinava l'improcedibilità della domanda giudiziale;
(c) che, inoltre, l'atto di citazione non era stato notificato a comproprietaria per la quota di 1/10 degli immobili oggetto di comunione, con 10 conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/7/2021 si costituivano in giudizio , Parte_4
, e chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare CP_7 Controparte_8 Controparte_19
pagina 4 di 13 l'improcedibilità della domanda attorea per mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché rilevavano la mancata integrazione del contradditorio, ai sensi dell'art. 784 c.p.c., nei confronti di comproprietaria per la quota di 1/60 degli immobili oggetto della 10 domanda di divisione. Nel merito i convenuti chiedevano che, considerata l'esistenza di una proposta di acquisto del bene in comunione, le parti venissero convocate al fine di esperire un tentativo di conciliazione. Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
All'udienza del 20 luglio 2021 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di IL NT e e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei CP_11 confronti di che per prospettazione di parte attrice risultava essere figlia di 10 [...]
, figlia di , sorella della de cuius . Persona_2 Controparte_16 Parte_4
Seguivano plurimi rinvii della causa chiesti dalle parti al fine di addivenire ad un componimento bonario.
All'udienza del 13 giugno 2023 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava altresì la contumacia di e e le parti, già esperito il tentativo conciliativo 10 Controparte_12 in sede di mediazione obbligatoria per legge, chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183
c.p.c..
Seguiva lo scambio delle memorie istruttorie tra le parti.
Con la prima memoria istruttoria depositata in data 30/10/2023, in particolare, l'attrice insisteva per lo scioglimento della comunione e la divisione del solo immobile censito al NCEU del Comune di
MA d'NO, foglio 17, mappale n. 282, con l'esclusione di quello censito al foglio 17, mappale n. 612, alla luce delle sollevate eccezioni da parte dei convenuti.
La causa veniva così istruita per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom.
[...]
, all'esito della quale venivano altresì effettuate le sanatorie di legge sull'immobile in CP_20 comunione al fine di procedere con la domanda di divisione.
Alla udienza di conferimento incarico all'ausiliario del 20 febbraio 2024 la difesa di parte attrice rilevava che l'accordo in via stragiudiziale per la divisione non riusciva a causa della mancata adesione di , condividente convenuto non costituito in giudizio detentore di una quota Controparte_12 minoritaria.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/4/2025 si costituiva in giudizio 10 aderendo alla proposta di assegnazione dell'immobile formulata da . La convenuta Controparte_5 chiedeva, per l'effetto, di dichiarare lo scioglimento della comunione in relazione all'immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di MA d'NO (VI), al foglio 17 con il mappale n.
282 sub 4 e sub 3 (così come risultava all'esito delle sanatorie catastali), con assegnazione del bene a pagina 5 di 13 e obbligo di conguaglio a favore comproprietari non assegnatari, secondo le quote di Controparte_5 competenza di ciascuno.
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, alla quale le parti costituite rassegnavano conclusioni congiunte, chiedendo al Tribunale di darne pieno recepimento, previa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
Il presente giudizio ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e divisione in morte della de cuius (deceduta ab intestato in MA d'NO il 27/3/1991) con riferimento Parte_4 all'immobile censito al NCEU del Comune di MA d'NO, foglio 17, mappale n. 282, costituito da un unico fabbricato (cfr. relazione peritale dep. 7/10/2024, pag. 27 e ss).
Deve in effetti darsi atto che con il deposito della prima memoria istruttoria, l'attrice ha espunto dalla domanda di divisione l'immobile censito al NCEU del medesimo Comune, foglio 17, mappale n. 612, a seguito della difesa svolta dai convenuti costituiti , , CP_4 Controparte_5 Parte_2
e in comparsa di costituzione, in base alla quale detto bene Controparte_6 Parte_3 sarebbe invece di esclusiva proprietà dei predetti e dei convenuti contumaci IL NT e CP_11
[...]
L'esclusione del mappale n. 612 dallo scioglimento della comunione ereditaria è stata poi confermata ed accettata da tutte le parti costituite in giudizio, tenuto conto che nelle conclusioni congiunte rassegnate, esso non è stato affatto contemplato.
Tanto premesso, la domanda attorea di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione degli artt. 713 co. 1 e 1111 co. 1 c.c. che assegnano a ciascun coerede/condividente la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno di essi.
Vanno tuttavia svolte le seguenti considerazioni rispetto al caso di specie.
Va anzitutto data corretta applicazione all'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c., che consente ai discendenti in linea retta di subentrare in luogo del proprio ascendente in tutti i casi in cui egli non può o non vuole accettare l'eredità del de cuius.
I soggetti chiamati all'eredità a favore dei quali opera la rappresentazione vengono individuati tassativamente dall'art. 468 c.c., rubricato per l'appunto “soggetti”, il quale chiarisce che l'istituto si applica in linea retta a favore dei discendenti dei figli (anche adottivi) del defunto mentre in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Ma vi è di più. Ai sensi dell'art. 469 c.c. è chiarito dalla legge che la rappresentazione ha luogo in infinito e che la divisione si fa per stirpi. pagina 6 di 13 Con riferimento al caso di specie, ne deriva allora che certamente è stata 10 correttamente chiamata in giudizio, in quanto figlia di , deceduta in data 23/3/1990 Persona_2 prima della de cuius (cfr. doc. 9 attrice) e di cui era nipote (in quanto figlia della sorella della defunta
, altresì premorta alla de cuius in data 31/1/1986: cfr. doc. 7 attrice). Controparte_16
In effetti, in presenza di successione ab intestato come nel caso di specie, laddove vi sia un fratello chiamato premorto al de cuius (l'art. 467 c.c. recita “…in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità…”) tutti i discendenti in linea retta gli succedono comunque per rappresentazione, in quanto la condizione per cui il primo chiamato deve essere figlio o fratello/sorella del defunto è rispettata e la rappresentazione ha comunque luogo all'infinito, dovendosi ritenere inapplicabile
(invece) l'istituto in favore dei discendenti del nipote del de cuius nell'unico caso in cui egli è chiamato all'eredità per successione testamentaria, ipotesi questa che però non ricorre nel caso in esame (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 14/12/2021) 13/01/2022, n. 964, in parte motiva si legge: “…Il ricorso è infondato. La corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto degli Per_ ulteriori discendenti di sorella del de cuius a questo premorta, di succedere a loro volta, in Pt_7 base al rilievo che la rappresentazione opera all'infinito. La stessa corte di merito ha posto in luce che la problematica, sollevata con l'impugnazione, riguardante l'operatività della rappresentazione in favore dei nipoti, attiene alla successione testamentaria, nel caso in cui il de cuius abbia istituito un nipote ex filio o ex fratre. Diversamente, secondo la corte d'appello, nella successione legittima, il problema non sussiste, perchè tutti gli ulteriori discendenti sono chiamati pur sempre nel luogo del primo chiamato, fratello o figlio del de cuius che non volle o non potè accettare. La tesi fatta propria dalla sentenza oggetto del ricorso è corretta. Cass. n. 28480/2009, richiamata nella memoria, considera l'ipotesi, possibile solo nella successione testamentaria, che il designato nel testamento non sia figlio o fratello, ma un discendente ulteriore. L'ipotesi non si può verificare nella successione legittima, nel cui ambito il "rappresentato" è senza eccezioni il figlio o il fratello del de cuius, senza che abbia la minima rilevanza la circostanza, su cui si fonda il ricorso per negare infondatamente CP_ l'operatività dell'istituto in favore dei figli di che quest'ultima, figlia della sorella premorta del de cuiu, era morta prima che si aprisse la successione. Ex art. 469 c.c., comma 1, la rappresentazione opera all'infinito”; Corte d'Appello Messina, 31/10/2003: “L'art. 468 c.c. delimita i limiti soggettivi di operatività della successione per rappresentazione;
per la successione in linea retta statuisce che essa può aver luogo "a favore dei discendenti dei figli (...) del defunto". Tale norma peraltro si limita ad indicare la qualità soggettiva del c.d. rappresentante e nulla dice sul rappresentato: pertanto l'istituto della rappresentazione si applica, in linea retta, non solo quando il rappresentato che non voglia o non possa accettare l'eredità, sia figlia del de cuius, ma anche quando sia un nipote”). pagina 7 di 13 Ciò posto, ne discende allora che la successione di si è aperta ab intestato in favore Parte_4 dell'unica sorella ancora in vita odierna attrice, , ai sensi dell'art. 570 co. 1 c.c., e per Parte_1 rappresentazione, in qualità di discendenti in linea retta in infinito, in favore di (in Parte_4 qualità di unico erede testamentario del fratello della de cuius ), di , Controparte_17 Controparte_5
, e (in qualità di figli della sorella della Controparte_6 Parte_2 Parte_3 de cuius ), di , , e CP_18 Controparte_19 Controparte_12 Controparte_8 CP_7
(in qualità di figli della sorella premorta della de cuius ), di
[...] Controparte_16 10
(in qualità di figlia di , a sua volta figlia della sorella della de cuius Persona_2 CP_16
, ancorché premorta), di e (in qualità di figlie di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_4
, figlia della sorella della de cuius ) e di e IL NT (in
[...] Controparte_16 CP_11 qualità di figlie di figlio della sorella della de cuius ). Parte_6 CP_18
In effetti, alla luce di tutto quanto precede, vanno esclusi dalla divisione i convenuti e CP_22
poiché si tratta dei coniugi - e non dei discendenti in linea retta - dei chiamati CP_4 all'eredità , nel primo caso, deceduta in data 23/12/2018, e nel secondo Persona_4 Parte_6 caso, deceduto in data 6/7/2016 (cfr. docc. 15 e 17 attrice); si tratta in buona sostanza di soggetti nei cui confronti non opera l'istituto della rappresentazione, per espresso tenore letterale del combinato disposto di cui agli artt. 467 e 468 c.c..
Sicché, rispetto dalle quote ereditarie elaborate dal consulente tecnico d'ufficio geom. (cfr. CP_20 relazione peritale dep. 7/10/2024, p. 42-43) e definite dalle parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni conformi (cfr. nota depositata in data 18/6/2026), vanno certamente escluse quelle in favore di e , a vantaggio di quelle dei rispettivi figli e CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
da un lato e e IL NT dall'altro lato (cfr. per quanto d'interesse, Tribunale
[...] CP_11
Tivoli, 30/11/2010, n.1643: “Nell'ipotesi di controversia avente ad oggetto domanda di divisione giudiziale, il coniuge dell'erede premorto non succede per rappresentazione, operando quest'ultima solo in favore dei discendenti in linea retta, non essendo previsto che la rappresentazione operi a favore del coniuge superstite (Nel caso di specie, essendo deceduta la figlia legittima prima e non dopo la morte del padre, non si è verificata una successione degli eredi legittimi della donna, il coniuge superstite ed il figlio legittimo, nei diritti a lei derivati dall'apertura della successione paterna, bensì la successione per rappresentazione del solo figlio, avente diritto alla quota dell'eredità del nonno materno che sarebbe spettata alla madre premorta)”).
Le quote di proprietà immobiliare rispetto alle quali le parti succedono per legge diventano allora le seguenti:
- 420/600 Parte_1
pagina 8 di 13 - 60/600 Parte_4
- 10/600 10
- 12/600 Controparte_5
- 12/600 Controparte_6
- 12/600 Parte_2
- 12/600 Parte_3
- 6/600 CP_11
- IL NT 6/600
- 10/600 Controparte_19
- 10/600 Controparte_12
- 10/600 Controparte_8
- 10/600 CP_7
- 5/600 Controparte_2
- 5/600. Controparte_3
Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 727 c.c., nel procedere alla divisione le porzioni spettanti a ciascun condividente devono tendenzialmente comprendere una quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Tale disposizione, tuttavia, rinviene una deroga nell'art. 720 c.c., il quale prevede che, qualora nell'eredità vi siano beni immobili non comodamente divisibili, prima di procedere alla vendita coattiva del compendio stesso (ciò che costituisce evidentemente una misura prevista dalla legge come extrema ratio), va verificata la possibilità dell'assegnazione del bene per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio in favore degli altri condividenti.
Da ciò discende un plurimo ordine di considerazioni.
Anzitutto, va evidenziato che l'ausiliario incaricato delle indagini peritali sull'immobile da dividere, geom. , nella propria relazione peritale ha escluso con fermezza la possibilità di Controparte_20 procedere alla comoda divisibilità dello stesso, osservando che: “considerate le varie parti presenti nella comunione (n. 16/17), risulta impossibile suddividere il bene in assegni corrispondenti alle relative quote. Inoltre il sottoscritto ritiene non sia opportuno procedere alla suddivisione del bene, in quanto sebbene consista in un singolo fabbricato con vari locali e sviluppato su due piani fuori terra,
l'eventuale divisione comporterebbe costi notevoli per la separazione degli impianti e la ridistribuzione interna dei locali, tali da non rendere conveniente l'operazione. Pertanto, non essendovi la comoda divisibilità, non è possibile elaborare un relativo progetto divisionale” (cfr. relazione peritale dep. 7/10/2024, pag. 44). pagina 9 di 13 Si tratta di conclusione pienamente condivisibile, attesa la precipua conformazione dello stato di fatto dell'immobile dividendo così come rappresentata e documentata dall'ausiliario in sede di relazione peritale.
Ma vi è di più.
Rispondendo al quesito posto dal Tribunale in relazione a quale il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto di causa, l'ausiliario lo ha determinato pari complessivamente ad euro
132.000,00 ovverossia pari ad 126.000,00, al netto dei costi stimati per provvedere alla regolarizzazione catastale e per realizzare le opere di separazione dei mappali n. 612 e n. 1296 (cfr. relazione peritale dep. 7/10/2024, pag. 23).
Determinato così il valore di mercato del bene oggetto di divisione in complessivi euro 126.000,00, il valore delle quote spettanti a ciascun condividente diventa il seguente:
- 420/600, euro 88.200,00 Parte_1
- 60/600, euro 12.600,00 Parte_4
- 10/600, euro 2.100,00 10
- 12/600, euro 2.520,00 Controparte_5
- 12/600, euro 2.520,00 Controparte_6
- 12/600, euro 2.520,00 Parte_2
- 12/600, euro 2.520,00 Parte_3
- 6/600, euro 1.260,00 CP_11
- IL NT 6/600, euro 1.260,00
- 10/600, euro 2.100,00 Controparte_19
- 10/600, euro 2.100,00 Controparte_12
- 10/600, euro 2.100,00 Controparte_8
- 10/600, euro 2.100,00 CP_7
- 5/600, euro 1.050,00 Controparte_2
- 5/600, euro 1.050,00. Controparte_3
Sotto il profilo della regolarità del bene comune necessaria per potersi procedere alla divisione va in effetti evidenziato che le difformità catastali relative ai beni comuni segnalate dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 21 della propria relazione peritale (laddove si legge che: “da quanto descritto, è quindi necessario modificare quanto attualmente presente all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio- (servizi Catastali), sopprimendo le planimetrie catastali delle attuali unità censite come mappali 282 sub. 1 – 612 sub, 1 (graffati) e mappali 282 sub. 2 – 612 sub. 2 (graffati), e presentandone due nuove corrette”) sono state correttamente adempiute mediante aggiornamento di pagina 10 di 13 planimetrie e intestazioni catastali (cfr. nota di deposito di parte attrice del 13/1/2025: docc. da 23 a 26 attrice), sicché la domanda di divisione è senz'altro procedibile.
Per l'effetto, l'immobile oggetto di divisione risulta ora catastalmente censito al C.F. del Comune di
MA d'NO (VI), al foglio 17 con il mappale n. 282, sub. 4, cat. A/2 e con il mappale n. 282, sub. 3, cat. C/6.
In merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, occorre osservare poi che le parti costituite hanno aderito in sede di precisazione delle conclusioni ad un progetto divisionale congiunto in cui è stata recepita l'istanza di assegnazione del bene in comunione avanzata in giudizio da _5
(ancorché detentrice della quota minoritaria di 12/600) ed il Tribunale ritiene che non sussistono
[...] ragioni per disattendere siffatta richiesta, considerato che la maggior quotista (di 420/600) è l'attrice assistita dall'amministratore di sostegno (cfr. autorizzazione del Giudice Tutelare dep. 18/1/2025), la quale ha però dichiarato sin dall'atto di citazione di non aver interesse a conseguire la proprietà dell'immobile in via esclusiva, essendosi già trasferita da molti anni nella casa di riposo “Casa
Gerosa”.
L'immobile in comunione va dunque assegnato a . Controparte_5
Vanno conseguentemente determinati gli assegni di conguaglio in favore dei restanti condividenti al netto delle spese di sanatoria effettivamente sostenute, che debbono ritenersi già a carico delle parti pro quota, come segue:
- di euro 88.200,00 Parte_1
- di euro 12.600,00 Parte_4
- di euro 2.100,00 10
- di euro 2.520,00 Controparte_6
- di euro 2.520,00 Pt_2 Parte_2
- di euro 2.520,00 Parte_3
- di euro 1.260,00 CP_11
- IL NT di euro 1.260,00 CP_1
- di euro 2.100,00 CP_19
- di euro 2.100,00 Controparte_12
- di euro 2.100,00 Controparte_8
- di euro 2.100,00 CP_7
- di euro 1.050,00 Controparte_2
- di euro 1.050,00. Controparte_3
Un'ultima considerazione. pagina 11 di 13 La misura dei conguagli proposti dalle parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, pur determinata congiuntamente, non può invece essere accolta e condivisa dal Tribunale, poiché l'intesa in tal senso dagli stessi raggiunta non ha coinvolto la totalità dei condividenti, ovverossia non ha coinvolto i convenuti contumaci IL NT e , ai quali CP_11 Controparte_12 verrebbe così riconosciuto un assegno di valore comunque inferiore rispetto a quanto emerso come dovuto in corso di causa.
Resta infine la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti, attesa la natura divisionale del giudizio. Le spese del consulente tecnico d'ufficio vanno invece poste definitivamente a carico delle parti quota parte ciascuno nei rapporti interni, salva la solidarietà nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7637/2020 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di e . CP_1 CP_4
2. DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria costituita a seguito dell'apertura della successione ab intestato di , deceduta in MA d'NO il 27/3/1991, tra Parte_4
, , , Parte_1 Parte_4 10 Controparte_5 Controparte_6
IL NT, , Pt_2 Parte_2 Parte_3 CP_11 Controparte_19 [...]
, , , e , avente ad CP_12 Controparte_8 CP_7 Controparte_2 Controparte_3 oggetto l'immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di MA d'NO (VI):
- al foglio 17, con il mappale n. 282, sub. 4, cat. A/2, cl. 4, cons. vani 7, sup. cat. mq. 194, rendita €
650,74, via XI Febbraio n. 23, p. S1-T-1;
- al foglio 17, con il mappale n. 282, sub. 3, cat. C/6, cl. 2, cons. mq. 7, sup. cat. mq. 9, rendita € 16,99, via XI Febbraio n. 23, p. T.
3. ASSEGNA a l'immobile catastalmente censito come al capo che immediatamente Controparte_5 precede.
4. DISPONE a carico di il pagamento dei seguenti assegni a titolo di conguaglio: Controparte_5
- ad di euro 88.200,00 Parte_1
- a di euro 12.600,00 Parte_4
- a di euro 2.100,00 10
- a di euro 2.520,00 Controparte_6
- ad di euro 2.520,00 Parte_2
- a di euro 2.520,00 Parte_3
pagina 12 di 13 - a di euro 1.260,00 CP_11
- a IL NT di euro 1.260,00
- a di euro 2.100,00 Controparte_19
- ad di euro 2.100,00 Controparte_12
- a di euro 2.100,00 Controparte_8
- ad di euro 2.100,00 CP_7
- a di euro 1.050,00 Controparte_2
- a di euro 1.050,00. Controparte_3
Fermo restando che il pagamento delle spese di sanatoria che si sono rese necessarie e citate in parte motiva graveranno sulle parti pro quota ciascuno.
5. ORDINA al Signor conservatore territorialmente competente di compiere le formalità previste dalla legge, con esonero da responsabilità.
6. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. PONE in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, pro quota nei rapporti interni.
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 11 settembre 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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