Cass. civ., sez. I, sentenza 21/08/2013, n. 19325
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Sentenza 21 agosto 2013

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Il fallimento del correntista, determinando "ipso iure" lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti, impedisce l'estensione della prelazione pignoratizia da lui concessa alla banca per un'apertura di credito regolata sul medesimo conto anche al credito per le esposizioni del collegato conto anticipi affluite sul primo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, inefficace rivelandosi, rispetto ai creditori, ogni addebito (o accredito) ivi eseguito successivamente ad essa, indipendentemente dalla sua lesività per la massa; nè rileva, in contrario, che gli addebiti per l'utilizzazione (nei limiti sanciti dalla descritta garanzia) dell'apertura di credito siano già stati effettuati, prima della suddetta pronuncia, con l'iscrizione della somma nel conto anticipi, poiché la natura di mera evidenza contabile provvisoria di quest'ultima esclude qualsivoglia assimilazione tra addebiti del conto anticipi e del conto ordinario, il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi da quelli nascenti dal primo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/08/2013, n. 19325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19325
    Data del deposito : 21 agosto 2013

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