Sentenza 21 agosto 2013
Massime • 1
Il fallimento del correntista, determinando "ipso iure" lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti, impedisce l'estensione della prelazione pignoratizia da lui concessa alla banca per un'apertura di credito regolata sul medesimo conto anche al credito per le esposizioni del collegato conto anticipi affluite sul primo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, inefficace rivelandosi, rispetto ai creditori, ogni addebito (o accredito) ivi eseguito successivamente ad essa, indipendentemente dalla sua lesività per la massa; nè rileva, in contrario, che gli addebiti per l'utilizzazione (nei limiti sanciti dalla descritta garanzia) dell'apertura di credito siano già stati effettuati, prima della suddetta pronuncia, con l'iscrizione della somma nel conto anticipi, poiché la natura di mera evidenza contabile provvisoria di quest'ultima esclude qualsivoglia assimilazione tra addebiti del conto anticipi e del conto ordinario, il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi da quelli nascenti dal primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/08/2013, n. 19325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19325 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7065-2012 proposto da:
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (c.f./p.i. 03910420961), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso l'avvocato GIUSEPPE F.M. LA SCALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA CIPOLLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ENERBA NATURA S.P.A.;
- intimato -
Nonché da:
FALLIMENTO ENERBA NATURA S.P.A. (p.i. 05730751004), in persona del Curatore dott. ENRICO FORNELLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso l'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCONE ANNAMARIA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (c.f./p.i. 03910420961), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso l'avvocato GIUSEPPE F.M. LA SCALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA CIPOLLA, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 73/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CLAUDIO COGGIATTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il rigetto dei motivi secondo e terzo del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La AN LA Commercio e Industria s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del AL ER AT s.p.a. dichiarato dal Tribunale di Torino, deducendo: che aveva proposto tempestiva domanda di ammissione al passivo in via chirografaria del credito di Euro 367.669,48 (di cui Euro 349.069,10 per saldo debitore del conto anticipi fatture n. 781004507 e Euro 18.600, 38 per spese ed interessi relativi al conto corrente n. 2146/48 7 già n. 487/1/146), chiedendo inoltre il riconoscimento del diritto di prelazione sulle somme (Euro 273.915,74) derivanti dalla vendita dei titoli oggetto di pegno a suo tempo costituito dalla fallita in suo favore, somme da essa istante incassate e portate a decurtazione della corrispondente esposizione del conto corrente ordinario n. 2146/487 (già n. 487/1/146), di cui Euro 53.855,65 per saldo debitore alla data del fallimento e Euro 220.060,09 per spese e fatture anticipate alla società fallita prima del fallimento ed addebitate al conto corrente in data successiva alla sentenza dichiarativa;
che il Giudice delegato aveva ammesso l'intero credito di Euro 641.581,84 in via chirografaria, escluso il privilegio per difetto di prova della prelazione pignoratizia e per difetto dei presupposti di cui all'art. 53 L.Fall. (ammissione al passivo del credito con prelazione e autorizzazione del giudice delegato alla vendita dei beni dato in pegno); che invece della prelazione pignoratizia sussisteva prova in atti costituita dall'atto di costituzione del pegno in data 14 marzo 2001, e, quanto al disposto dell'art. 53 L.Fall., esso non era applicabile nella specie trattandosi di pegno irregolare, o in subordine (ove si ravvisasse il pegno regolare) ben poteva applicarsi nella specie mediante conferma da parte del Giudice delegato della vendita eseguita. Il AL contestava, sotto più profili, la fondatezza dell'opposizione.
2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 7 gennaio 2008, disponeva che, ferma la già disposta ammissione in via chirografaria dell'intero credito di Euro 641.581,84, doveva riconoscersi il diritto di prelazione per pegno regolare sul ricavato della vendita dei titoli dati in garanzia - da retrocedere alla massa in quanto indebitamente incassato in violazione dell'art. 53 L.Fall. - limitatamente alla somma di Euro 53.855,65 corrispondente alla esposizione alla data del fallimento del solo c/c ordinario, non essendo provata la dazione di garanzia anche per l'esposizione debitoria del conto anticipi. Condannava, infine, la AN (per il molto parziale accoglimento della opposizione) alla rifusione in favore del AL delle spese di giudizio.
3. Su appello della AN, la Corte di Torino, con sentenza resa pubblica il 26 gennaio 2011, ha: - confermato la natura regolare del pegno costituito nel marzo 2001, attesa la incompatibilità con il pegno irregolare, comportante il diretto trasferimento della proprietà dei titoli in favore della AN creditrice, di alcune delle pattuizioni contenute nella scrittura costitutiva (il mandato anche nell'interesse della banca ad amministrare i titoli, il carattere rotativo del pegno, la predeterminazione della vendita, soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, secondo modalità sostanzialmente affini a quelle previste dagli artt. 2796 e ss. cod. civ.); confermato la violazione del disposto dell'art. 53 L.Fall., da applicarsi nella specie, che configura la facoltà del creditore pignoratizio di procedere alla vendita del bene ricevuto in garanzia dal fallito non come esplicazione di un potere di autotutela in senso proprio, giacché presuppone l'ammissione del credito in privilegio e l'autorizzazione del giudice delegato e comporta non già l'immediato incasso da parte del creditore della somma ricavata bensì la sua distribuzione attraverso il piano di riparto nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Ha invece la corte distrettuale parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la prelazione pignoratizia sul ricavato dalla vendita dei titoli sino a concorrenza della somma di Euro 240.000, costituente il limite della garanzia concessa con la scrittura del marzo 2001, come modificata sul punto dalla scrittura aggiuntiva del 5 giugno 2004 e dalla dazione aggiuntiva di titoli del valore nominale di Euro 257.000. Ha infatti ritenuto che la scrittura del marzo 2001 contenesse elementi idonei a consentire l'identificazione del credito garantito nel credito finale di Euro 240.000 risultante dalla apertura di credito regolata sul conto corrente n. 487/01, "in qualsiasi forma utilizzabile", quindi anche tramite il collegamento funzionale (desumibile dagli altri documenti in atti) con il conto anticipi fatture n. 4507, documentante operazioni di anticipazione che venivano regolate sul suddetto conto corrente ordinario assistito dalla anzidetta apertura di credito. La Corte di merito ha infine compensato per metà le spese di entrambi i gradi e condannato il AL al rimborso della residua metà in favore della AN, la cui domanda di restituzione della somma di Euro 21.302,79 corrisposta alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado ha invece rigettato per difetto di prova del pagamento.
4. Avverso tale sentenza la AN LA Commercio e Industria ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui resiste il AL ER AT s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale per un motivo, al quale a sua volta resiste con controricorso la AN. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel controricorso, il AL ER AT ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso di controparte per violazione del disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sul rilievo della omissione di specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda. Analoga eccezione la AN LA ha poi sollevato, nel proprio controricorso, nei riguardi del ricorso incidentale del AL. Entrambe le eccezioni non meritano tuttavia accoglimento, atteso che sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale denunciano violazioni di norme di legge, e specificano il contenuto degli atti e dei documenti richiamati.
2. Il primo motivo del ricorso principale della AN LA ha ad oggetto la reiezione della domanda di restituzione della somma liquidata per spese dalla sentenza di primo grado e versata dalla ricorrente alla controparte. Si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e artt. 167-347 cod. proc. civ., perché la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza di prova del pagamento della somma nonostante il AL, costituendosi in appello, non avesse specificamente contestato tale circostanza ed anzi avesse espresso difese incompatibili con la contestazione della stessa.
In effetti, la trascrizione del contenuto testuale della comparsa di risposta in appello del AL conferma la non contestazione della circostanza, specificamente dedotta in atto di appello, dell'avvenuto pagamento (con bonifico in data 1.4.2008) della somma di Euro 21.302,79 per il titolo anzidetto, nonché la esposizione di tesi incompatibili con tale contestazione. Del resto, in questa sede di legittimità il AL ha riconosciuto espressamente (pag.10 controricorso) l'intervenuto pagamento della somma in questione. Sì che l'accoglimento di tale motivo di ricorso si impone.
3. Con il secondo motivo la AN LA censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 1851 cod. civ., la ritenuta natura regolare del pegno, sostenendo che la corte di merito avrebbe escluso la natura irregolare del pegno stesso sulla sola base di clausole contrattuali volte a stabilire le modalità di realizzo dei titoli dati in garanzia, che ha ritenuto sostanzialmente riproduttive di quelle stabilite dall'art. 2797 cod. civ. laddove invece mancherebbe, in dette clausole contrattuali, la previsione della intimazione al debitore di pagare il debito e la possibilità del medesimo di opporsi alla vendita. Aggiunge che converge nella definizione come irregolare del pegno, costituito nella specie, anche la clausola secondo la quale le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi relativi ai titoli ricevuti in garanzia siano accreditate in un conto anch'esso vincolato a garanzia.
Va tuttavia osservato come la Corte di merito non abbia basato il suo motivato convincimento sulla sola interpretazione delle clausole richiamate in ricorso, bensì anche di altre clausole, delle quali nulla si dice nella illustrazione del motivo, che in effetti esprime solo una diversa interpretazione, in sè irrilevante in questa sede di legittimità, delle risultanze stesse tendente a valorizzarne alcune in contrasto con la valutazione espressa motivatamente dal giudice di merito. Il rigetto della doglianza ne deriva di necessità.
4. Con il terzo motivo la AN LA denuncia la violazione dell'art. 53 L.Fall. e del D.Lgs. n. 170 del 2004, art. 4: sostiene che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'operatività del privilegio pignoratizio sia subordinata alla restituzione al AL da parte del creditore delle somme ricavate dalla vendita, non avendo considerato che il D.Lgs. n. 170 del 2004, art. 4 autorizza espressamente il creditore pignoratizio,
anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere, osservando le formalità previste nel contratto, alla vendita delle attività finanziarie oggetto di pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito. Va tuttavia rilevato che la questione relativa alla applicabilità nella specie del suddetto disposto normativo è stata introdotta per la prima volta in questa sede di legittimità: ne deriva l'inammissibilità del motivo, il cui esame comporterebbe tra l'altro accertamenti di fatto, non consentiti in questa sede, in ordine alla ricorrenza nella specie dei presupposti di applicazione della legge in questione.
5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il AL ER denuncia la violazione degli artt. 42, 44 e 78 L.Fall. con riguardo alla estensione della prelazione pignoratizia anche al credito per le esposizioni sul conto anticipi affluite sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento;
estensione che violerebbe il principio secondo cui, alla data della sentenza di fallimento, il rapporto di conto corrente si scioglie di diritto, con la conseguente cristallizzazione dei rapporti di debito-credito tra le parti alla data del fallimento. La doglianza è fondata. Il collegamento funzionale, ravvisato dalla corte di merito, tra il conto anticipi fatture ed il conto corrente ordinario sul quale veniva regolata la apertura di credito garantita con il pegno costituito dalle parti non è argomento sufficiente per derogare ai suddetti principi normativi, che comportano l'inefficacia rispetto ai creditori di ogni addebito (o accredito) sul conto corrente successivo alla data della sentenza di fallimento, prescindendo dalla sua idoneità a recare pregiudizio alla massa. Nè può in contrario rilevarsi che nel caso in esame gli addebiti per l'utilizzazione (nei limiti della somma fissata in sede di costituzione della garanzia pignoratizia) della apertura di credito sarebbero già stati effettuati prima della sentenza di fallimento, con l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi. Quest'ultima costituisce invero una mera evidenza contabile provvisoria della avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito - positivo o negativo - della riscossione dal terzo del credito per il quale vi è stata l'anticipazione, cui conseguirà il regolamento della operazione nel conto corrente ordinario garantito, con inclusione della somma eventualmente annotata tra le poste debitorie del conto nell'ambito della garanzia concessa alla banca dal correntista. Non può quindi ravvisarsi - in relazione alla questione in esame - alcuna assimilazione tra l'addebito del conto anticipi e l'addebito del conto corrente, che costituisce un atto ulteriore cui conseguono effetti ben diversi da quelli prodotti dal primo. L'accoglimento del ricorso incidentale si impone dunque.
6. La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al primo motivo del ricorso principale ed al ricorso incidentale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., riconoscendo alla AN LA il diritto di prelazione pignoratizia nei limiti della somma determinata dalla sentenza di primo grado, ferme le condizioni ivi indicate, e condannando il AL ER alla restituzione in favore della AN LA della somma di Euro 21.302,79 oltre interessi legali dal 1 aprile 2008 al soddisfo.
7. L'esito complessivo del giudizio, con la parziale soccombenza reciproca, e le peculiarità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede: a) dichiara che il credito della AN LA Commercio e Industria s.p.a. ammesso al passivo del AL ER AT s.p.a. è assistito da prelazione pignoratizia, sul ricavato del realizzo postfallimentare di titoli della società fallita effettuato dalla AN stessa, fino a concorrenza della somma di Euro 53.855,65; b) condanna il AL ER AT s.p.a. alla restituzione in favore della AN LA Commercio e Industria s.p.a. della somma di Euro 21.302,79 oltre interessi legali dal 1 aprile 2008 sino al soddisfo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013