Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Giulia Camilleri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7319/2017 R.G.
promossa da:
Codice Fiscale 1 nella qualità di Parte 1 nato a [...] il [...], CF con sede in Catania, Via Dottor titolare dell'omonima ditta individuale Parte 2
Consoli n. 67, PI P.IVA 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giacomo "
Fichera, c.f. presso il cui studio sito in Catania, via Androne n. 5, è C.F. 2 elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
CP 1 con sede in Catania in via G. B. Grassi 19/D, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Catania P.IVA 2 in persona del suo amministratore unico e legale e contro rappresentante Ing. nato a [...]_3 Controparte_2 il 29/03/1968 CF: nata a [...] il [...] CF: Codice Fiscale 3 Parte 3 e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vito Ercole Patti c.f. Codice Fiscale 4 con studio in Catania in Via G. Leopardi 82 ed elettivamente domiciliati C.F._5
,
presso il suddetto studio, giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
,titolare della omonima agenzia Parte 1Con atto di citazione regolarmente notificato, CP 1immobiliare, citava in giudizio dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Catania, la ed i coniugi e Parte 3 al fine di sentire accogliere Controparte_3 le seguenti domande:
al pagamento della provvigione per l'attività
-ritenere e dichiarare il diritto di Parte 1 di intermediazione immobiliare svolta dallo stesso, in favore dei sig.ri Controparte_3
[...] e nonché in favore della CP_1 in relazione alla compravendita Parte 3
,
34/36;
Controparte_3 e Parte_3 , in solido tra loro, nonché la
-condannare CP 1 in persona del legale rappresentante por tempore, al pagamento della provvigione in favore per l'attività di intermediazione immobiliare svolta dallo stesso, in favore di Parte 1 di entrambe le parti, in relazione alla compravendita dell'appartamento e dell'annesso vano garage facente parte dell'edificio sito in Catania, Via Carini n. 34/36, nella misura convenuta del 3% per ogni parte, sul prezzo di vendita pattuito tra le parti o in quella diversa e/o maggiore somma, come determinata ai sensi dell'art. 1755 cc, e per l'effetto:
Controparte_3 e Parte 3 in solido tra loro, nonché
- condannare la CP 1 in persona del legale rappresentante por tempore, al pagamento in favore di Parte 1
[...] della somma di € 14.040,00 per ogni parte o, in via subordinata, in quella diversa e/o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa, ai sensi dell'art. 1755 cc, anche secondo equità. Con vittoria di spese e compensi.
asseriva, di avere svolto attività di A sostegno delle proprie domande, Parte 1 intermediazione immobiliare in favore della società CP 1 da un lato, nella qualità di venditrice, e i coniugi in solido tra loro dall'altro, Controparte_3 e Parte 3 nella qualità di acquirenti. Tra i tanti immobili, il Parte 1 dichiarava di essersi occupato anche della vendita dell'intero compendio immobiliare, costituito da molteplici appartamenti e box auto/vani garage, siti in Catania, Via Carini nn. 34 e 36.
Parte attrice precisava di avere ricevuto dalla CP_1 l'incarico di vendere o affittare gli appartamenti ed i vani garage facenti parte dell'edificio sopra citato, a fronte del riconoscimento di una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita degli immobili e di avere, quindi, espletato l'attività di intermediazione in favore della ditta proprietaria, pubblicizzando e facendo visionare gli appartamenti, costituenti beni del complesso immobiliare, ai soggetti interessati all'acquisto.
Si costituivano le parti convenute e chiedevano, in via principale, di dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto dell'azione promossa nei confronti degli stessi e, di conseguenza, chiedevano che venisse rigettata. Come ulteriore conseguenza, chiedevano la condanna di parte attrice, al pagamento delle spese di giudizio.
Asserivano che, nel Gennaio 2010 CP_3 e Parte 3, si erano recati per la prima volta, presso il cantiere di via Carini 34-36, insieme a Persona 1 e Persona_2 , genitori del [...]
a visionare alcuni immobili;
in quella occasione, nessun Controparte_3 intermediario fece da tramite tra la parte venditrice e i potenziali acquirenti e, inoltre, gli Persona 3 anche in presenza del appartamenti furono mostrati ai coniugi convenuti, dal dott. 'Parte 4 responsabile del cantiere. sig.
Completati i lavori in cantiere, dopo circa un anno e mezzo, i coniugi CP_3 e Parte 3, si recarono per la seconda volta nel medesimo cantiere, per valutare l'acquisto di un immobile sito al Parte_1 ma l'affare non quarto piano dello stabile;
in tale occasione, furono accompagnati dal si concluse. CP 1Gli odierni convenuti precisavano che, decisero di acquistare l'immobile della società soltanto nel luglio del 2013, data in cui fecero un terzo accesso al cantiere di via Carini, accompagnati dallo ing. che propose loro, un immobile inserito nello stesso Testimone 1 complesso immobiliare, mai visionato prima dalle parti e posto al terzo piano. L'acquisto, in tale circostanza, si perfezionò nel gennaio del 2014.
All'udienza del 26/9/2017, trattandosi di rito condannatorio sotto gli € 50.000,00, il procedimento veniva rinviato al 27/2/2018 per consentire, nelle more la negoziazione assistita. Esperito il tentativo senza successo, venivano concessi i termini ex art 183 cpc.; venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e all'udienza del 27/06/2019 si procedeva all'escussione dei testi presenti. All'udienza del 24/01/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
La domanda proposta da parte attrice non merita accoglimento e pertanto deve essere respinta;
parte attrice, non fornisce prove sufficienti, a sostegno delle tesi proposte.
Dalla documentazione in atti, relativa alla pubblicità per la vendita degli appartamenti siti in
Catania, Via Carini n. 34/36, non si evince chiaramente che l'immobile oggetto di contestazione, sia tra quelli pubblicizzati sulla rivista indicata dal Parte 1 peraltro, anche le trattative incardinate tra l'attore e i coniugi convenuti, furono circoscritte esplicitamente ed esclusivamente, all'immobile sito al quarto piano, e mai si fece riferimento, ad altri appartamenti siti al terzo piano, anche perché, all'epoca dei fatti, l'immobile del terzo piano era più grande di quello sito al quarto piano e di conseguenza, significativamente più costoso.
Gli immobili di che trattasi, erano, pertanto, differenti sia nella dimensione che nel relativo costo e valore, pertanto, non può essere presa in considerazione, neanche un'attività comparativa svolta del mediatore, relativa agli immobili trattati dei due piani differenti.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, affinchè l'attività del mediatore sia riconosciuta come determinante, ai fini del riconoscimento della provvigione, occorre che la stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'attività del Parte 1 non può essere definita come determinante per la conclusione dell'affare, posto che le parti hanno acquistato, a distanza di tre anni, un altro appartamento, sito nello stesso compendio immobiliare, ma posto a un piano differente, di diversa consistenza e superficie e che non era mai stato fatto visionare dall'attore, alle parti acquirenti. Nessuna trattativa e pertanto nessuna attività di mediazione, era mai stata avviata dal Parte 1 per l'acquisto dell'immobile oggetto successivamente di compravendita, tra le parti convenute.
Nel corso del giudizio, parte attrice non ha in alcun modo dato prova del nesso causale esistente tra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare, né ha dimostrato di avere un'esclusiva con la
CP_1 per la vendita di tutto il compendio immobiliare sito in Catania Via Carini 34/36.
I testi escussi di parte convenuta hanno confermato la tesi sostenuta e riportata dalle parti convenute. Il teste di parte attrice, Testimone 2 ha precisato di avere visionato i due ' appartamenti del terzo e quarto piano del complesso immobiliare, ma che il Parte 1 non aveva le chiavi degli appartamenti e che, sul posto, vi era un signore che ha consentito l'accesso.
Occorre precisare che, affinché sorga il diritto alla provvigione, è necessario che l'operazione economica che le parti concludono sia sostanzialmente la stessa, per la quale il mediatore ha prestato la sua opera. Deve esserci, pertanto, una corrispondenza tra l'affare originariamente proposto e mediato e quello che viene poi effettivamente realizzato, ovvero l'attività del mediatore deve essere stata rilevante, ai fini della conclusione dell'affare stesso. Tale corrispondenza, sia per la mancata visione dell'immobile compravenduto da parte dei Parte 5 , sia per l'arco temporale di riferimento ( quasi tre anni) nel quale l'operazione si è conclusa, non risulta essersi realizzata e pertanto non attribuisce il diritto alla provvigione richiesta.
In sostanza, per aversi diritto alla provvigione, non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve avere messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante, ai fini della conclusione del medesimo affare.
Alla luce delle superiori considerazioni deve essere respinta la domanda avanzata da parte attrice.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7319/2017 R.G., promossa da nato a [...] il [...], nei confronti della società CP 1 in persona Parte 1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via G. B. Grassi n. 19/D, PI
P.IVA 2 e di Controparte_3 nato a [...] il [...], CF [...]
,
Parte 3 nata a [...] il [...], CF C.F. 7 C.F._6 e
,
[...] respinge la domanda avanzata dalla parte attrice. Condanna Parte 1 al
,
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA-CPA, in favore delle parti convenute (assistite dallo stesso difensore).
Così deciso in Catania il 26/05/2025
Il Gop
D.ssa Giulia Camilleri