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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2252/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e ivi residente a[...], Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato C.F._1 in Napoli alla via Amato di Montecassino n. 7 presso lo studio dell'Avv. Donato Apolito (Cod.Fisc. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura conferita in calce al presente atto Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi della legge 80/2005, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176, c.p.c. al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F.
, in proprio e quale procuratore speciale (per atto Notaio P.IVA_1 [...] di Tivoli del 03.07.2014, rep. 37521/5762) della Società di Per_1 cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Via Controparte_2
Barberini n. 47, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Guantai Ad Orsolona n. 4, presso gli avvocati Francesco Falso ( CodiceFiscale_3
t – Fax 055/5364073) e Agostino Di Feo Email_2
(C.F. ) che li rappresentano e difendono in forza di procura C.F._4 generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio Per_2 in Roma
[...]
- appellato -
NONCHE'
quale subentrante a titolo Controparte_3 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4
, e ai sensi dell'art. 1. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
D.L. 193 del 22.10.2016 convertitoin Legge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in G.U 282 del 2/12/2016 P.Iva persona del Procuratore pro PartitaIVA_2 temporesig. dei poteri conferitigli con atto notarile rep. Parte_2
n.181515raccolta nr 12772del 25.07.2024,-elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Avezzana, 61, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Di Donna(C.F.: PEC: fax: C.F._5 Email_3
081/8497517, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
Appellata
***** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 542/2024, resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , il 6.2.2024 e depositata il 9.2.2024 (non notificata)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 27/01/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e l' Controparte_1 Controparte_8 chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive. Nello specifico, il ricorrente deduceva : a) di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2022 9018297276 000 da con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 Controparte_8
2012 0002129312 000 relativo a contributi IVS per l'anno 2009-2010 e 2011 e n. 371 2012 0012588168 000 relativo a contributi IVS per gli anni dal 2011 e 2012; b) che tali avvisi di addebito in realtà non gli erano mai stati notificati, con la conseguenza che era possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento;
c) che in ogni caso era decorso il termine di prescrizione successivamente alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito. Ritualmente citati in giudizio, l' ed si costituivano , eccependo CP_2 CP_9
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle resistenti delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.8.2024 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva confermato la validità della notifica della proposta di compensazione ex art. 28 ter ,pur se effettuata mediante un gestore di posta privata, sebbene non autorizzato, laddove detta notifica doveva ritenersi nulla non potendo dirsi provata la materiale consegna dell'atto, mancando i crismi di legalità dell'attività posta in essere da un soggetto privato non autorizzato, anzi essendo addirittura inesistente.
2) Violazione dell'art. 2943 cc stante l' inidoneità della suddetta proposta di compensazione ex art. 28 ter ad interrompere la prescrizione, mancando l'elemento oggettivo ossia l'inequivocabile manifestazione di volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione.
3) Violazione dell'art. 37 del DL n. 18-2000 e dell'art.11 del DL n.183-2000 in tema di sospensione Covid atteso che la normativa emergenziale prevedeva una sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso durante il periodo della pandemia ma non che detta sospensione fosse applicabile in via generale e indiscriminata a tutti i termini. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' , deducendo che CP_2
l'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000 era stato oggetto di stralcio integrale per effetto delle disposizioni normative emanate in materia mentre l'avviso di addebito n. 371 2012 00021293 12 000 era stato oggetto di uno sgravio parziale, risultando un credito residuo di euro 1.424,81 al netto dello stralcio parziale degli importi iscritti a ruolo.
Instava , pertanto , in via preliminare , per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000 ; nel resto per la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese del grado.
Si costituiva altresì l' che , sulla base di plurime Controparte_8 argomentazioni , chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La presente controversia va decisa nei termini che seguono.
Come si evince dagli estratti aggiornati dei due avvisi di addebito in questione ( v. doc. in prod. , l'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000 è stato CP_2 oggetto di stralcio integrale per effetto delle disposizioni normative emanate in materia ( v.doc. 3 in prod. 2° grado ). Va sul punto dichiarata la cessata la CP_2 materia del contendere. Con riferimento invece all'avviso di addebito n. 371 2012 00021293 12 000 risulta un credito residuo di euro 1.424,81 al netto dello stralcio parziale degli importi iscritti a ruolo (doc. 4 in prod. 2° grado). CP_2
Pertanto in relazione a tale credito è necessario delibare la fondatezza della relativa pretesa contributiva.
Ebbene il Concessionario della riscossione ritualmente costituito in giudizio ha documentato la notifica in data 25 gennaio 2017 di una proposta di compensazione ai sensi dell'art. 28 ter del d.p.r. n. 602/73. In tale atto sono espressamente indicati i vari debiti iscritti a ruolo ed alle pagg. 5 e 6 i due avvisi di addebito sopra indicati. Tale atto, come già ampiamente motivato dal Giudice di primo grado, anche attraverso richiami giurisprudenziali, assume certamente valore interruttivo del corso della prescrizione essendo in essa contenuto anche la notifica dei debiti a carico del contribuente. Quanto poi all'eccezione in ordine la validità della notifica di tale atto effettuata tramite operatore postale privato, nella fattispecie IV , sul punto, con motivazione immune da vizi –peraltro supportata da diversi precedenti giurisprudenziali –il Giudice di I grado ha evidenziato come sussista una ontologica distinzione fra la notifica degli atti giudiziari e la notifica di atti impositivi –amministrativi, quale per l'appunto la proposta di compensazione, precisando come, secondo la normativa vigente all'atto della notifica (25 gennaio 2017) la notifica degli atti impositivi –amministrativi fosse validamente eseguibile anche mediante un operatore privato esercente il servizio postale.
Sul punto è intervenuta una recentissima sentenza della S. C. ( v Cass. civ. sez. trib. 25.02.2025, n. 4863) che ha precisato che: "In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale di cui all'art. 5,comma 1, del D.Lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass., 20/07/2020, n. 15360”). Alla luce di tali principi cui il Collegio presta convinta adesione ,l'eccezione sollevata va, dunque , respinta ,dovendosi ritenere la validità della notifica dell'atto interruttivo della proposta di compensazione nel mese di gennaio 2017. A questo punto occorre verificare se il termine di prescrizione sia decorso a partire da tale data. Anche in questo caso il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che i termini di prescrizione non fossero decorsi, anche in considerazione delle disposizioni dettate nel periodo dell'emergenza epidemiologica. A tal proposito viene in rilievo il D.L. 18/2020 che stabilisce due diversi periodi di sospensione della prescrizione rispettivamente agli artt. 37, comma 2, e 68, comma 1. L'art. 37, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” al secondo comma dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 68 del medesimo decreto, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. A sua volta l'art. 12 D.lgs. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Sa. diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Poiché l'art. 37 pone una sospensione generalizzata di tutti i termini di prescrizione dei contributi previdenziali mentre l'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, si ritiene che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 37 posto che al ricorrente non era stato notificato un ava con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021. Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni. È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, ai sensi del quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Considerando quindi le sospensioni suddette , deve osservarsi che il termine di prescrizione originariamente sarebbe scaduto in data 25/01/22. In forza della sospensione di 129 giorni disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 a partire dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e della nuova sospensione operata dall' articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che –come detto--ha previsto una sospensione dei termini di prescrizione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, è evidente che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,( 11.11.2022) il termine di prescrizione non era ancora decorso, scadendo in data 01/12/2022. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'avviso di addebito n.371 2012 00125881 68 000.
In relazione all'avviso di addebito n . 371 2012 00021293 12 000 l'odierno appellante , avuto riguardo allo sgravio parziale , è tenuto al pagamento della minor somma di euro 1.424,81 oltre interessi come per legge . Tenuto conto dell'esito del giudizio e dello sgravio intervenuto nelle more del giudizio , le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti per 4/5. La restante parte( 1/5) cede a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine l'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000; -in ordine all'avviso di addebito n . 371 2012 00021293 12 000, dichiara l'originaria parte opponente tenuta al pagamento della minor somma di euro 1.424,81 oltre interessi come per legge;
-dichiara compensate tra le parti tutte le spese del doppio grado di giudizio per 4/5 e condanna parte appellante alla refusione, in favore di ciascuna parte appellata, della restante parte ( 1/5) che liquida , quanto al primo grado, in euro 400,00 e , quanto al secondo grado, in euro 380,00 oltre IVA e Cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/ rel. Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2252/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e ivi residente a[...], Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato C.F._1 in Napoli alla via Amato di Montecassino n. 7 presso lo studio dell'Avv. Donato Apolito (Cod.Fisc. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura conferita in calce al presente atto Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi della legge 80/2005, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176, c.p.c. al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F.
, in proprio e quale procuratore speciale (per atto Notaio P.IVA_1 [...] di Tivoli del 03.07.2014, rep. 37521/5762) della Società di Per_1 cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Via Controparte_2
Barberini n. 47, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Guantai Ad Orsolona n. 4, presso gli avvocati Francesco Falso ( CodiceFiscale_3
t – Fax 055/5364073) e Agostino Di Feo Email_2
(C.F. ) che li rappresentano e difendono in forza di procura C.F._4 generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio Per_2 in Roma
[...]
- appellato -
NONCHE'
quale subentrante a titolo Controparte_3 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4
, e ai sensi dell'art. 1. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
D.L. 193 del 22.10.2016 convertitoin Legge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in G.U 282 del 2/12/2016 P.Iva persona del Procuratore pro PartitaIVA_2 temporesig. dei poteri conferitigli con atto notarile rep. Parte_2
n.181515raccolta nr 12772del 25.07.2024,-elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Avezzana, 61, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Di Donna(C.F.: PEC: fax: C.F._5 Email_3
081/8497517, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
Appellata
***** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 542/2024, resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , il 6.2.2024 e depositata il 9.2.2024 (non notificata)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 27/01/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e l' Controparte_1 Controparte_8 chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive. Nello specifico, il ricorrente deduceva : a) di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2022 9018297276 000 da con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 Controparte_8
2012 0002129312 000 relativo a contributi IVS per l'anno 2009-2010 e 2011 e n. 371 2012 0012588168 000 relativo a contributi IVS per gli anni dal 2011 e 2012; b) che tali avvisi di addebito in realtà non gli erano mai stati notificati, con la conseguenza che era possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento;
c) che in ogni caso era decorso il termine di prescrizione successivamente alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito. Ritualmente citati in giudizio, l' ed si costituivano , eccependo CP_2 CP_9
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle resistenti delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.8.2024 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva confermato la validità della notifica della proposta di compensazione ex art. 28 ter ,pur se effettuata mediante un gestore di posta privata, sebbene non autorizzato, laddove detta notifica doveva ritenersi nulla non potendo dirsi provata la materiale consegna dell'atto, mancando i crismi di legalità dell'attività posta in essere da un soggetto privato non autorizzato, anzi essendo addirittura inesistente.
2) Violazione dell'art. 2943 cc stante l' inidoneità della suddetta proposta di compensazione ex art. 28 ter ad interrompere la prescrizione, mancando l'elemento oggettivo ossia l'inequivocabile manifestazione di volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione.
3) Violazione dell'art. 37 del DL n. 18-2000 e dell'art.11 del DL n.183-2000 in tema di sospensione Covid atteso che la normativa emergenziale prevedeva una sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso durante il periodo della pandemia ma non che detta sospensione fosse applicabile in via generale e indiscriminata a tutti i termini. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' , deducendo che CP_2
l'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000 era stato oggetto di stralcio integrale per effetto delle disposizioni normative emanate in materia mentre l'avviso di addebito n. 371 2012 00021293 12 000 era stato oggetto di uno sgravio parziale, risultando un credito residuo di euro 1.424,81 al netto dello stralcio parziale degli importi iscritti a ruolo.
Instava , pertanto , in via preliminare , per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000 ; nel resto per la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese del grado.
Si costituiva altresì l' che , sulla base di plurime Controparte_8 argomentazioni , chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La presente controversia va decisa nei termini che seguono.
Come si evince dagli estratti aggiornati dei due avvisi di addebito in questione ( v. doc. in prod. , l'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000 è stato CP_2 oggetto di stralcio integrale per effetto delle disposizioni normative emanate in materia ( v.doc. 3 in prod. 2° grado ). Va sul punto dichiarata la cessata la CP_2 materia del contendere. Con riferimento invece all'avviso di addebito n. 371 2012 00021293 12 000 risulta un credito residuo di euro 1.424,81 al netto dello stralcio parziale degli importi iscritti a ruolo (doc. 4 in prod. 2° grado). CP_2
Pertanto in relazione a tale credito è necessario delibare la fondatezza della relativa pretesa contributiva.
Ebbene il Concessionario della riscossione ritualmente costituito in giudizio ha documentato la notifica in data 25 gennaio 2017 di una proposta di compensazione ai sensi dell'art. 28 ter del d.p.r. n. 602/73. In tale atto sono espressamente indicati i vari debiti iscritti a ruolo ed alle pagg. 5 e 6 i due avvisi di addebito sopra indicati. Tale atto, come già ampiamente motivato dal Giudice di primo grado, anche attraverso richiami giurisprudenziali, assume certamente valore interruttivo del corso della prescrizione essendo in essa contenuto anche la notifica dei debiti a carico del contribuente. Quanto poi all'eccezione in ordine la validità della notifica di tale atto effettuata tramite operatore postale privato, nella fattispecie IV , sul punto, con motivazione immune da vizi –peraltro supportata da diversi precedenti giurisprudenziali –il Giudice di I grado ha evidenziato come sussista una ontologica distinzione fra la notifica degli atti giudiziari e la notifica di atti impositivi –amministrativi, quale per l'appunto la proposta di compensazione, precisando come, secondo la normativa vigente all'atto della notifica (25 gennaio 2017) la notifica degli atti impositivi –amministrativi fosse validamente eseguibile anche mediante un operatore privato esercente il servizio postale.
Sul punto è intervenuta una recentissima sentenza della S. C. ( v Cass. civ. sez. trib. 25.02.2025, n. 4863) che ha precisato che: "In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale di cui all'art. 5,comma 1, del D.Lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass., 20/07/2020, n. 15360”). Alla luce di tali principi cui il Collegio presta convinta adesione ,l'eccezione sollevata va, dunque , respinta ,dovendosi ritenere la validità della notifica dell'atto interruttivo della proposta di compensazione nel mese di gennaio 2017. A questo punto occorre verificare se il termine di prescrizione sia decorso a partire da tale data. Anche in questo caso il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che i termini di prescrizione non fossero decorsi, anche in considerazione delle disposizioni dettate nel periodo dell'emergenza epidemiologica. A tal proposito viene in rilievo il D.L. 18/2020 che stabilisce due diversi periodi di sospensione della prescrizione rispettivamente agli artt. 37, comma 2, e 68, comma 1. L'art. 37, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” al secondo comma dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 68 del medesimo decreto, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. A sua volta l'art. 12 D.lgs. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Sa. diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Poiché l'art. 37 pone una sospensione generalizzata di tutti i termini di prescrizione dei contributi previdenziali mentre l'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, si ritiene che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 37 posto che al ricorrente non era stato notificato un ava con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021. Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni. È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, ai sensi del quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Considerando quindi le sospensioni suddette , deve osservarsi che il termine di prescrizione originariamente sarebbe scaduto in data 25/01/22. In forza della sospensione di 129 giorni disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 a partire dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e della nuova sospensione operata dall' articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che –come detto--ha previsto una sospensione dei termini di prescrizione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, è evidente che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,( 11.11.2022) il termine di prescrizione non era ancora decorso, scadendo in data 01/12/2022. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'avviso di addebito n.371 2012 00125881 68 000.
In relazione all'avviso di addebito n . 371 2012 00021293 12 000 l'odierno appellante , avuto riguardo allo sgravio parziale , è tenuto al pagamento della minor somma di euro 1.424,81 oltre interessi come per legge . Tenuto conto dell'esito del giudizio e dello sgravio intervenuto nelle more del giudizio , le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti per 4/5. La restante parte( 1/5) cede a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine l'avviso di addebito n. 371 2012 00125881 68 000; -in ordine all'avviso di addebito n . 371 2012 00021293 12 000, dichiara l'originaria parte opponente tenuta al pagamento della minor somma di euro 1.424,81 oltre interessi come per legge;
-dichiara compensate tra le parti tutte le spese del doppio grado di giudizio per 4/5 e condanna parte appellante alla refusione, in favore di ciascuna parte appellata, della restante parte ( 1/5) che liquida , quanto al primo grado, in euro 400,00 e , quanto al secondo grado, in euro 380,00 oltre IVA e Cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/ rel. Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.