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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/02/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2048/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, promossa con ricorso congiuntamente depositato da
, nata il [...] a [...] e residente alla Parte_1
Spezia
Cod. Fisc. Avv. MALFANTI VALENTINA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente alla Spezia CP_1
Cod. Fisc. Avv. MALFANTI VALENTINA C.F._2
1 E
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 15.1.2024 sulle
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 30.1.2024:
“Ricorrono affinchè l'Ill.mo Tribunale della Spezia, visti gli artt. 337 e segg. c.c., sentite le parti ed esperiti tutti gli adempimenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minore, alle seguenti condizioni:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, Via Delle Grazie n. 15 a La Spezia.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La IG.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e Pt_1
quella del figlio . Per_1
In caso di trasferimento della residenza, la IG.ra sarà tenuta a darne Pt_1
notizia al IG. con congruo preavviso, in modo da consentire ad entrambi CP_1
i genitori la scelta migliore per il figlio minore.
2 C) Il IG. , compatibilmente con le proprie possibilità e gli impegni di , CP_1 Per_1
avrà la facoltà di tenere con sé il figlio in egual misura rispetto alla madre.
D) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con il figlio i giorni del 26 dicembre e del 01 gennaio o i giorni del
24, 25 e 31 dicembre.
L'anno successivo negli stessi giorni starà con la madre, rispettando il Per_1
criterio dell'alternanza.
Relativamente alle vacanze pasquali, potrà trascorrere alternativamente Per_1 un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il CP_1
figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la IG.ra o il IG. decidano di trascorrere periodi di Pt_1 CP_1
vacanza con il figlio, dovranno comunicarlo all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno, nonchè i recapiti telefonici delle strutture ricettive.
Si allega sub. All. n. 6 piano genitoriale dettagliato.
E) Il IG. al momento, stante il momento di crisi economica e CP_1
l'impossibilità di un impiego stabile, può impegnarsi a corrispondere mensilmente una somma pari ad € 100,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio.
F) Il IG. rimborserà alla IG.ra per tutte le spese straordinarie CP_1 Pt_1
dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio la somma pari alla quota Per_1
del 50% delle spese straordinarie effettive.
3 G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto, previo parere dell'altro genitore.
I) I IGg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Pt_1 CP_1 condizioni che accettano e del piano genitoriale che sottoscrivono.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex artt. 337-bis e 337-ter c.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2023, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 4.3.2009 è nato il figlio ER
, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori e di aver deciso di
[...]
cessare la loro convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio minorenne concordate come in epigrafe.
All'udienza delegata del 30.1.2024, le parti sono comparse confermando le condizioni sopra riportate precisando che il minore sta già di fatto per periodi di tempo quasi paritari con ciascun genitore, tenuto anche conto dei turni di lavoro della madre (e precisando il di non aver mai presentato le CP_1
dichiarazioni dei redditi).
4 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico, tenuto conto anche delle difficoltà lavorative del , e possono pertanto CP_1
essere ratificate dal tribunale.
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto del figlio minore di età, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, alla stregua dell'art. 473-bis. 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, Via Delle Grazie n. 15 a La Spezia.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La IG.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e Pt_1
quella del figlio . Per_1
In caso di trasferimento della residenza, la IG.ra sarà tenuta a darne Pt_1
notizia al IG. con congruo preavviso, in modo da consentire ad entrambi CP_1
i genitori la scelta migliore per il figlio minore.
5 C) Il IG. , compatibilmente con le proprie possibilità e gli impegni di , CP_1 Per_1
avrà la facoltà di tenere con sé il figlio in egual misura rispetto alla madre.
D) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con il figlio i giorni del 26 dicembre e del 01 gennaio o i giorni del
24, 25 e 31 dicembre.
L'anno successivo negli stessi giorni starà con la madre, rispettando il Per_1
criterio dell'alternanza.
Relativamente alle vacanze pasquali, potrà trascorrere alternativamente Per_1 un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il CP_1
figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la IG.ra o il IG. decidano di trascorrere periodi di Pt_1 CP_1
vacanza con il figlio, dovranno comunicarlo all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno, nonchè i recapiti telefonici delle strutture ricettive.
Si allega sub. All. n. 6 piano genitoriale dettagliato.
E) Il IG. al momento, stante il momento di crisi economica e CP_1
l'impossibilità di un impiego stabile, può impegnarsi a corrispondere mensilmente una somma pari ad € 100,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio.
F) Il IG. rimborserà alla IG.ra per tutte le spese straordinarie CP_1 Pt_1
dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio la somma pari alla quota Per_1
del 50% delle spese straordinarie effettive.
6 G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto, previo parere dell'altro genitore.
I) I IGg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Pt_1 CP_1 condizioni che accettano e del piano genitoriale che sottoscrivono.”
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'1.2.2024
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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