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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/11/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 376 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale riservata in decisione all'udienza del 28/10/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliati in Novi Velia, alla Via degli Enotri, 18, presso C.F._2 lo studio degli avv.ti Floriana Sansone e Tommaso Scevola, dalla quale sono rispettivamente rappresentati e difesi, come da procura allegato al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/07/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Melfi il 31.08.2002, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 63 P. 2 anno 2002, che dalla loro unione erano nati due figli: nato a [...]_3
Per_ Lucania il 01.12.2004 e nata a [...] il [...] - domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 28/10/2025, il Giudice, invitava le parti a modificare la clausola i) ove scritto “il sig. cede” di sostituire con “il Sig. Scandizzo si obbliga a cedere”, e all'esito della modifica le Parte_2 parti confermavano tutte le altre condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio alla figlia minore;
b) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per la figlia minore;
c) la figlia nata a [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare di Novi Velia, alla Via Degli Enotri n. 18, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
d) la casa familiare, già residenza coniugale, sita in Novi
Velia, alla Via degli Enotri n. 18, unitamente agli arredi e ai mobili che la corredano (ad eccezione dei beni che concordemente sono stati precedentemente e concordemente ripartiti fra i coniugi), è assegnata alla sig.ra
[...]
, quale genitore collocatario della figlia minore;
tutte le spese relative alla conduzione dell'immobile e, Parte_1 quindi, le utenze di luce elettrica, acqua, gas ecc., nonché la tassa sui rifiuti (TARI) saranno a carico esclusivo della signora , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
l'Imposta Municipale Unica (IMU), Parte_1 se e in quanto dovuta, resterà a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno;
la signora Parte_1 si obbliga ad effettuare le volture delle utenze domestiche attualmente intestate al sig. entro e non oltre Parte_2 il 31.12.2025; e) il padre frequenterà la figlia minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e in funzione delle sue esigenze e preferenze, previo accordo diretto con la figlia e sulla base dei turni infermieristici, anche notturni, svolti dalla madre. Quando la madre sarà impegnata per turni ospedalieri di notte il padre pernotterà con la figlia presso l'abitazione familiare di Novi Velia. La madre, a tal proposito, farà pervenire anticipatamente, entro i primi giorni del mese, al sig. il piano dei propri turni ospedalieri del Parte_2 mese successivo. Quanto alle festività: - NATALE: ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre e con il padre, a cominciare dal primo anno, che verrà trascorso con la madre;
- CAPODANNO: ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Capodanno con la madre e con il padre, a cominciare dal primo anno, che verrà trascorso con il padre;
- : ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di CP_1 CP_1 con la madre e con il padre, a cominciare dal primo anno, che verrà trascorso a scelta della minore con il padre o con la madre;
- LUNEDI' IN ALBIS: la minore potrà trascorrere il giorno di Pasquetta esprimendo liberamente la propria preferenza, con espressa autorizzazione dei genitori a trascorrerlo con i propri amici fuori casa. -
VACANZE ESTIVE: la minore trascorrerà le vacanze estive con le medesime modalità di frequentazione dei genitori previste per il resto dell'anno, salva la possibilità di trascorrere con la madre e con il padre periodi di vacanza al di fuori della residenza familiare, da concordare preventivamente tra i coniugi e nel rispetto della volontà
e delle preferenze della minore;
f) il padre sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, Parte_2 versando mensilmente alla sig.ra , la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con Parte_1 aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
contribuirà pure con le stesse modalità al pagamento della spesa straordinaria relativa all'alloggio in
Napoli per il figlio , in ragione della metà e, quindi, per € 175,00 mensili;
g) le altre spese straordinarie Pt_3 per i figli, oltre a quella testé menzionata, purché previamente concordate fra i genitori e espressamente documentate, ivi comprese le spese di istruzione (tasse, corredo scolastico, libri di testo ecc.), le spese di formazione, il tempo libero,
l'arricchimento culturale (es. viaggi di studio e gite scolastiche, corsi di formazione a pagamento ecc.), le spese per eventuali visite mediche specialistiche, visite odontoiatriche, accertamenti diagnostici, cure e terapie non coperte dal
SSN, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
h) per quanto riguarda l'assegno unico e universale per i figli a carico, mensilmente erogato dall' il sig. corrisponderà la quota di CP_2 Parte_2 spettanza, pari alla metà dell'importo totale, alla signora , con le medesime modalità previste per il Parte_1 versamento del mantenimento ordinario e in aggiunta a quest'ultimo; i) il sig. cede -modificato Parte_2 all'udienza del 28/10/2025 con si obbliga a cedere- la propria quota di proprietà del veicolo Opel alla sig.ra che provvederà a proprie esclusive spese al passaggio di proprietà in suo favore entro il Parte_1
31.12.2025, con esonero del sig. da qualsivoglia responsabilità e spesa derivante dalla gestione Parte_2 dell'autovettura già dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi, salvo quanto concordato con il presente atto, dichiarano di non avere altri rapporti economici da regolare).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate all'udienza del 28/10/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 376 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale riservata in decisione all'udienza del 28/10/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliati in Novi Velia, alla Via degli Enotri, 18, presso C.F._2 lo studio degli avv.ti Floriana Sansone e Tommaso Scevola, dalla quale sono rispettivamente rappresentati e difesi, come da procura allegato al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/07/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Melfi il 31.08.2002, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 63 P. 2 anno 2002, che dalla loro unione erano nati due figli: nato a [...]_3
Per_ Lucania il 01.12.2004 e nata a [...] il [...] - domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 28/10/2025, il Giudice, invitava le parti a modificare la clausola i) ove scritto “il sig. cede” di sostituire con “il Sig. Scandizzo si obbliga a cedere”, e all'esito della modifica le Parte_2 parti confermavano tutte le altre condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio alla figlia minore;
b) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per la figlia minore;
c) la figlia nata a [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare di Novi Velia, alla Via Degli Enotri n. 18, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
d) la casa familiare, già residenza coniugale, sita in Novi
Velia, alla Via degli Enotri n. 18, unitamente agli arredi e ai mobili che la corredano (ad eccezione dei beni che concordemente sono stati precedentemente e concordemente ripartiti fra i coniugi), è assegnata alla sig.ra
[...]
, quale genitore collocatario della figlia minore;
tutte le spese relative alla conduzione dell'immobile e, Parte_1 quindi, le utenze di luce elettrica, acqua, gas ecc., nonché la tassa sui rifiuti (TARI) saranno a carico esclusivo della signora , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
l'Imposta Municipale Unica (IMU), Parte_1 se e in quanto dovuta, resterà a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno;
la signora Parte_1 si obbliga ad effettuare le volture delle utenze domestiche attualmente intestate al sig. entro e non oltre Parte_2 il 31.12.2025; e) il padre frequenterà la figlia minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e in funzione delle sue esigenze e preferenze, previo accordo diretto con la figlia e sulla base dei turni infermieristici, anche notturni, svolti dalla madre. Quando la madre sarà impegnata per turni ospedalieri di notte il padre pernotterà con la figlia presso l'abitazione familiare di Novi Velia. La madre, a tal proposito, farà pervenire anticipatamente, entro i primi giorni del mese, al sig. il piano dei propri turni ospedalieri del Parte_2 mese successivo. Quanto alle festività: - NATALE: ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre e con il padre, a cominciare dal primo anno, che verrà trascorso con la madre;
- CAPODANNO: ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Capodanno con la madre e con il padre, a cominciare dal primo anno, che verrà trascorso con il padre;
- : ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di CP_1 CP_1 con la madre e con il padre, a cominciare dal primo anno, che verrà trascorso a scelta della minore con il padre o con la madre;
- LUNEDI' IN ALBIS: la minore potrà trascorrere il giorno di Pasquetta esprimendo liberamente la propria preferenza, con espressa autorizzazione dei genitori a trascorrerlo con i propri amici fuori casa. -
VACANZE ESTIVE: la minore trascorrerà le vacanze estive con le medesime modalità di frequentazione dei genitori previste per il resto dell'anno, salva la possibilità di trascorrere con la madre e con il padre periodi di vacanza al di fuori della residenza familiare, da concordare preventivamente tra i coniugi e nel rispetto della volontà
e delle preferenze della minore;
f) il padre sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, Parte_2 versando mensilmente alla sig.ra , la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con Parte_1 aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
contribuirà pure con le stesse modalità al pagamento della spesa straordinaria relativa all'alloggio in
Napoli per il figlio , in ragione della metà e, quindi, per € 175,00 mensili;
g) le altre spese straordinarie Pt_3 per i figli, oltre a quella testé menzionata, purché previamente concordate fra i genitori e espressamente documentate, ivi comprese le spese di istruzione (tasse, corredo scolastico, libri di testo ecc.), le spese di formazione, il tempo libero,
l'arricchimento culturale (es. viaggi di studio e gite scolastiche, corsi di formazione a pagamento ecc.), le spese per eventuali visite mediche specialistiche, visite odontoiatriche, accertamenti diagnostici, cure e terapie non coperte dal
SSN, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
h) per quanto riguarda l'assegno unico e universale per i figli a carico, mensilmente erogato dall' il sig. corrisponderà la quota di CP_2 Parte_2 spettanza, pari alla metà dell'importo totale, alla signora , con le medesime modalità previste per il Parte_1 versamento del mantenimento ordinario e in aggiunta a quest'ultimo; i) il sig. cede -modificato Parte_2 all'udienza del 28/10/2025 con si obbliga a cedere- la propria quota di proprietà del veicolo Opel alla sig.ra che provvederà a proprie esclusive spese al passaggio di proprietà in suo favore entro il Parte_1
31.12.2025, con esonero del sig. da qualsivoglia responsabilità e spesa derivante dalla gestione Parte_2 dell'autovettura già dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi, salvo quanto concordato con il presente atto, dichiarano di non avere altri rapporti economici da regolare).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate all'udienza del 28/10/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni