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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
RANDAZZO EMANUELE
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avvocati SOTGIA STEFANIA e FALQUI CP_1
CAO MAURIZIO
- Appellato -
All'udienza del 17/04/2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti difensivi Fatto e Diritto Con la sentenza n. 1337/2023 del 20.04.2023 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il 2 Parte_1 settembre 2021, diretta all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito di € 12.770,06, corrisposto sulla prestazione categoria INVCIV nel periodo dall'1 maggio 2017 al 31 gennaio 2021, comunicatole dall' con nota del 30 dicembre CP_1
2020/27 gennaio 2021; a sostegno della superiore pretesa la ricorrente aveva invocato la disciplina di cui agli artt. 52 L. 88/1989 e 13 comma 1 L. n. 412/1991, evidenziando altresì l'insussistenza di dolo, avendo sempre provveduto a dichiarare i propri redditi di cui, pertanto, l' era a conoscenza. CP_1
In particolare, il Tribunale, premessa l'inapplicabilità alla fattispecie (concernente un'ipotesi di indebito assistenziale) della speciale disciplina dell'indebito previdenziale, ha valorizzato - al fine di escludere la sussistenza di un
1 legittimo affidamento della ricorrente - la pacifica omessa comunicazione all' CP_1 della propria situazione reddituale, denunciata solamente al fisco. Avverso tale sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 4.05.2023, chiedendone la riforma;
si duole, in primo luogo, dell'omessa applicazione dell'art. 52 della L. n. 88/1989 e, più in generale, dei principi che governano la disciplina dell'indebito assistenziale, per cui la ripetizione dell'indebito è consentita solo a decorrere dal provvedimento con cui viene accertato il venir meno di requisiti per la fruizione della prestazione assistenziale;
in concreto, poi, lamenta che il Tribunale abbia escluso la sussistenza, nel caso di specie, di un legittimo ed incolpevole affidamento in capo alla beneficiaria che, secondo i menzionati principi, avrebbe impedito la ripetibilità dell'indebito; affidamento, nella specie, non escluso dal mancato invio all' delle proprie CP_1 dichiarazioni reddituali, atteso che l'obbligo di comunicazione era stato adeguatamente assolto mediante il loro invio all'amministrazione finanziaria, in virtù dell'art. 13 d.l. n. 78/2010, istitutivo del “casellario dell'assistenza”. L' ha resistito al gravame ribadendo che l'indebito si era prodotto in CP_1 seguito alla visita di revisione del requisito sanitario, in seguito alla quale era stata accertata l'invalidità parziale della beneficiaria, con conseguente rilievo della sussistenza di limiti reddituali che, nella specie, erano stati superati;
il difetto di un legittimo affidamento meritevole di tutela emergeva, pertanto, nel caso di specie, dalla consapevolezza, da parte della dell'insussistenza sia del requisito Parte_1 sanitario che di quello reddituale. All'udienza del 17/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è fondato. Occorre premettere che l'appellante non ha contestato la sussistenza dell'indebita percezione della prestazione di invalidità a decorrere dalla visita di revisione;
pertanto tale circostanza, unitamente a quella della conoscenza dell'esito di siffatta visita, anch'essa incontestata, deve ritenersi pacifica. Il tema controverso è piuttosto quello della ripetibilità di tale indebito. Premessa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta - trattandosi di un beneficio (assegno mensile di assistenza) privo di copertura contributiva e assicurativa -, e dunque l'inapplicabilità della speciale disciplina dell'indebito previdenziale, di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, è ben noto che in subiecta materia la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art. 2 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020); esso comporta, ha affermato la Corte di legittimità, che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771/2018). Più di recente, ancora, la Suprema Corte, ribadendo il fondamentale principio comunemente affermato nelle pronunce precedenti, secondo cui, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali per superamento dei limiti di reddito, è comunque sempre necessario “il dolo comprovato dell'accipiens”, e ripercorrendo la casistica esaminata nel tempo ha, infine, affermato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce” apparendo, in tal caso, evidente CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso , informato della complessiva situazione CP_2 reddituale;
sicché non può, in simili casi, farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione (v. Cass. n. 12608/2020 in motivazione). Va dunque prestata piena adesione al principio affermato dalla citata sentenza, secondo cui “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (così, in specie, Cass. n. 12608/2020; Cass. n. 8731/2019).
3 A ciò va aggiunto, poi, che dal 2010 il quadro normativo di riferimento prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' , qualora siano tenuti Controparte_3
a comunicare la situazione reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di conoscere i dati CP_1 reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Trasfusi i suddetti principi regolatori nella fattispecie in esame, va considerato che l'indebito di cui si contesta la ripetibilità scaturisce dal superamento dei limiti reddituali per il periodo dal mese di maggio 2017 al 31.01.2021, requisito, questo, che sarebbe venuto meno, secondo l'assunto dell' a causa della CP_1 revisione del requisito sanitario operata in esito alla visita del 10.04.2017, a seguito della quale la pensione di invalidità è stata sostituita dall'assegno mensile di assistenza. Orbene, non è contestato in giudizio che la abbia sempre Parte_1 regolarmente dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria, rendendoli così immediatamente conoscibili all' né l' ha, nel caso che occupa, CP_1 CP_2 minimamente dedotto la sussistenza di redditi per i quali non è prevista la dichiarazione a fini fiscali, sì da renderne nuovamente obbligatoria la diretta comunicazione all' CP_1
Alla luce della comportamento trasparente adottato dalla beneficiaria, che non ha mai celato la propria situazione reddituale, e della circostanza che la revisione del grado di invalidità non era immediatamente percepibile dalla stessa come fatto incidente sul diritto alla prestazione in relazione al diverso modularsi del requisito reddituale (dal momento che anche la pensione di invalidità è comunque una prestazione soggetta a limiti reddituali), deve ravvisarsi la sussistenza di un legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del diritto, tanto più avvalorato dalla prosecuzione dell'erogazione della prestazione da parte dell' per un CP_1 considerevole lasso di tempo. Ne consegue l'irripetibilità dell'indebito. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1337/2023 pronunciata il 20.04.2023 dal Tribunale di Palermo, dichiara irripetibile l'indebito di cui alla comunicazione del 30.12.2020/27.01.2021; CP_1
4 condanna l' a pagare a le spese processuali che liquida CP_1 Parte_1 per compensi in complessivi € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA.. Palermo, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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