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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 691/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Claudia Palla ed Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 nonché in favore di
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
***
In data 03.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate il 30.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.02.2025, ha chiesto l'adozione Parte_1 dei maggiorenni e . Controparte_1 Controparte_2
2. All'udienza del 05.06.2025 l'adottante ha prestato davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e e anche Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimi hanno prestato il consenso all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di CP_1
e da parte di ,
[...] Controparte_2 Parte_1 essendo l'adottante di età superiore ai trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l'età degli adottandi, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto gli adottandi non sono figli nati fuori del matrimonio dell'adottante).
Inoltre, sia l'adottante che gli adottandi hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio ed ha espresso l'assenso anche la madre naturale degli adottandi.
Il ricorrente ha depositato dichiarazione di assenso all'adozione sottoscritta dal padre naturale degli adottandi, impossibilitato a comparire all'udienza come da certificato medico esibito al Giudice.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ..
Infine, l'adozione conviene agli adottandi, che hanno convissuto presso la famiglia e sono stati considerati alla stregua di figli.
Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita degli adottati verrà anteposto quello dell'adottante, ovvero , come da espressa richiesta dell'adottante. Parte_1
6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di e Controparte_1 CP_2 da parte di e dispone che al cognome di
[...] Parte_1 nascita sia anteposto il cognome;
Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 8 luglio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 691/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Claudia Palla ed Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 nonché in favore di
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
***
In data 03.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate il 30.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.02.2025, ha chiesto l'adozione Parte_1 dei maggiorenni e . Controparte_1 Controparte_2
2. All'udienza del 05.06.2025 l'adottante ha prestato davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e e anche Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimi hanno prestato il consenso all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di CP_1
e da parte di ,
[...] Controparte_2 Parte_1 essendo l'adottante di età superiore ai trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l'età degli adottandi, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto gli adottandi non sono figli nati fuori del matrimonio dell'adottante).
Inoltre, sia l'adottante che gli adottandi hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio ed ha espresso l'assenso anche la madre naturale degli adottandi.
Il ricorrente ha depositato dichiarazione di assenso all'adozione sottoscritta dal padre naturale degli adottandi, impossibilitato a comparire all'udienza come da certificato medico esibito al Giudice.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ..
Infine, l'adozione conviene agli adottandi, che hanno convissuto presso la famiglia e sono stati considerati alla stregua di figli.
Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita degli adottati verrà anteposto quello dell'adottante, ovvero , come da espressa richiesta dell'adottante. Parte_1
6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di e Controparte_1 CP_2 da parte di e dispone che al cognome di
[...] Parte_1 nascita sia anteposto il cognome;
Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 8 luglio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. Azzurra Fodra