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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8533/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 7496/2023, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Antonio Laudando sito in Acerra (NA) alla via Santolo Riemma 4, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv.to I. CP_1
Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, l. Cuzzupoli e D. Catalano e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 26.11.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 7496/2023 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con vittoria di spese e CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_2 chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda
1 non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' CP_1
Nel merito, occorre rilevare che l'istante ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, in quanto lo stesso non avrebbe valutato tutte le patologie sottostimando l'impatto che le stesse hanno sullo svolgimento degli atti della vita quotidiana. Ebbene, deve invece darsi atto che l'elaborato peritale depositato dal ctu appare preciso ed esaustivo con riferimento alla esclusione dei requisiti legittimanti il beneficio in parola. Invero, il consulente medico - dopo la compiuta analisi della documentazione agli atti e la descrizione delle condizioni del paziente, supportate dall'espletamento dell'esame obiettivo - ha affermato che il ricorrente presenta le seguenti patologie: “Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica, con retinopatia diabetica proliferante, occhio destro spento, fotofobia;
Ipertensione arteriosa;
Artrosi polidistrettuale, gonartrosi e meniscosi bilaterale, deformità artrosiche dei piedi necessitante di uso di plantari ”. Tali patologie, unitamente alla valutazione documentale, hanno determinato l'ausiliario del giudice a ritenere che “Il complesso morboso così valutato determina una condizione di invalidità del 100% (cento) in accordo con la commissione medica dell' e non compromette l'autosufficienza della perizianda sia CP_1 in riferimento alla capacità di deambulare autonomamente che permane conservata, sia in riferimento alla capacità di far fronte alle comuni esigenze della vita quotidiana”. In effetti, già dalla lettura dell'esame obiettivo emerge che la deambulazione e i passaggi posturali sono autonomi ed inoltre lo stesso risulta ben orientato nel tempo e nello spazio
“eloquio coerente ed appropriato”. L'analisi compiuta dal ctu della documentazione medica anche strumentale versata in atti nella fase di atp, poi, evidenzia una indubbia gravità delle patologie ma già in astratto esse non determinano conseguenze e compromissioni funzionali tali da comportare una incapacità a deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, residuando un discreto livello di autonomia.
Giova rimarcare, a questo punto, che il diritto all'indennità di accompagnamento spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “…che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento … [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del 27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa. L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si
2 verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Ancora, gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi. Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato. Allo stato dell'obiettività clinica riscontrata in fase di ATPO e alla luce della documentazione successiva prodotta nella presente sede non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno condivise. Pertanto, le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione
3 costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. D'altra parte, le controdeduzioni del ctp depositate in fase di opposizione appaiono generiche e prive di supporto sia di un esame obiettivo che di documentazione non essendovi prova della documentale della vascolopatia celebrale cronica menzionata nella relazione medico legale. In definitiva, le contestazioni alla CTU sono infondate in quanto non sorrette da alcuna prova effettiva;
la parte non fornisce alcun elemento utile tale da giustificare la rinnovazione della CTU o una integrazione peritale. Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento va rigettata.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c
Le spese della CTU redatta in sede di ATP sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, a carico dell' e liquidate con separato CP_1 decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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