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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Crivelli Parte_1 Parte_2
PARTE OPPONENTE
Contro
per essa la mandataria on l'avv. Fabio Tavarelli Controparte_1 CP_2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe hanno proposto opposizione all'atto di precetto con il quale ha intimato il pagamento di € 455.207,29 oltre Controparte_1 interessi maturati successivamente alla notifica sulla base del contratto di mutuo del 15.5.2012 stipulato tra gli attori e . Controparte_3
Secondo la prospettazione degli opponenti, la parte opposta non ha correttamente computato i pagamenti effettuati nel corso degli anni. In specie, hanno rilevato che successivamente al versamento da parte dei mutuatari, odierni opponenti, dell'importo di € 200.000,00 che ha fatto seguito alla vendita di uno degli immobili ipotecati, il vincolo ipotecario è stato ristretto e comunque negli anni sono stati corrisposti complessivamente € 635.000,00 non integralmente conteggiata dalla Banca mutuante.
Parte opponente ha chiesto in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e nel merito pagina 1 di 4 “dichiarare che i sig.ri e nulla devono alla e alla Parte_1 Parte_3 CP_1
in forza del mutuo ipotecario azionato, in quanto tale credito è estinto;
in ipotesi Controparte_3 dichiarare che l'importo precettato non è dovuto e conseguentemente in ogni caso dichiarare l'inefficacia del precetto notificato e impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte opposta si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a domande risarcitorie e restitutorie. Nel merito ha rilevato come gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante, non avendo provato di avere corrisposto importi superiori rispetto a quelli già correttamente contabilizzati dalla CP_3
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti gli incombenti di rito, così giudicare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per essa la Controparte_1 mandataria in ordine alle eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie avanzate da CP_2 controparte per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e/o in diritto e comunque non provate e, accertato e dichiarato il credito vantato da nei CP_1 confronti degli opponenti per euro 455.207,29, oltre interessi di mora successivi sino al saldo e spese successive, confermare l'atto di precetto in ogni sua parte e/o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Con espressa riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu.
Precisate le conclusioni nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Anche tale procedimento, pertanto, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Dunque, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Tanto premesso, si osserva che parte opposta ha notificato il precetto sulla base del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17/05/12 tra gli odierni attori e la Controparte_4 per l'importo complessivo di € 600.000,00. Nel presente giudizio l'opposta
[...]
pagina 2 di 4 ha prodotto il contratto ed ha confermato l'altrui inadempimento nella misura dedotta nell'atto di precetto.
L'opponente non ha provato il proprio esatto adempimento, ma all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che l'importo ancora dovuto dai mutuatari è inferiore di € 496,00 rispetto al credito precettato.
Invero, il ctu nominato, dott. ha verificato la rispondenza dei tassi applicati Persona_1 concretamente dalla banca con quelli contrattuali e la loro effettiva applicazione al capitale residuo. Con riferimento all'imputazione del pagamento di € 200.000,00 operato in data 23/10/13 ad estinzione parziale del capitale, il ctu ha accertato “la correttezza dell'imputazione, che è avvenuta:
- per € 4,00 a spese;
- per € 1.914,76 a pagamento degli interessi corrispettivi maturati dall'1/10/13 (data finale della sospensione) al 23/10/13 (data del pagamento) al tasso convenzionale del 5,50% sul capitale residuo di € 577.594,08;
- per € 232,09 alla prima quota degli interessi derivanti dalla prima sospensione (per il cui calcolo si rimanda a quanto in seguito illustrato);
- per la quota residua pari ad € 197.849,15 ad abbattimento del capitale, che per tale effetto scende ad
€ 379.744,93.
Di conseguenza, è possibile affermare la correttezza dell'imputazione della somma di € 200.000 da parte della banca”
Il ctu ha altresì verificato la corretta applicazione degli interessi di sospensione.
Per quanto concerne i pagamenti effettuati, il Consulente ha accertato che vi è prova in atti del pagamento da parte dei mutuatari dell'importo complessivo di € 291.422,07.
In conclusione, ha accertato che importo dovuto alla data del piano di ammortamento a consuntivo del 18/06/18 è pari ad € 453.883,07.
Le risultanze della consulenza meritano di essere acquisite e condivise in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate dal solo consulente di parte opponente.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che a quella data - 18.06.2018- la stessa Banca mutuante ha computato un importo ancora da restituire pari ad € 454.379,97 (cfr. doc. 12 convenuta) importo poi riportato nell'atto di precetto e confermato nella comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, in parziale accoglimento della proposta opposizione deve essere dichiarato inefficace il precetto per il limitato importo di € 496,00, pari alla differenza tra l'importo precettato e l'importo accertato come dovuto.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre rilevare che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in pagina 3 di 4 parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 20374/16) principio recentemente enunciato anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32061/22 proprio in relazione ad una fattispecie di opposizione a precetto (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (fattispecie in tema di opposizione a precetto accolta limitatamente ad una differenza minima fra la somma intimata e quella effettivamente dovuta)”.
Facendo applicazione di tale principio, in considerazione della misura assolutamente esigua dell'accoglimento dell'opposizione in rapporto all'entità del credito vantato dall'opposta si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficace il precetto limitatamente all'importo di € 496,00;
- pone a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna le spese di ctu;
- compensa le spese di lite.
Arezzo, 24/10/2025
Il Giudice
AR SI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Crivelli Parte_1 Parte_2
PARTE OPPONENTE
Contro
per essa la mandataria on l'avv. Fabio Tavarelli Controparte_1 CP_2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe hanno proposto opposizione all'atto di precetto con il quale ha intimato il pagamento di € 455.207,29 oltre Controparte_1 interessi maturati successivamente alla notifica sulla base del contratto di mutuo del 15.5.2012 stipulato tra gli attori e . Controparte_3
Secondo la prospettazione degli opponenti, la parte opposta non ha correttamente computato i pagamenti effettuati nel corso degli anni. In specie, hanno rilevato che successivamente al versamento da parte dei mutuatari, odierni opponenti, dell'importo di € 200.000,00 che ha fatto seguito alla vendita di uno degli immobili ipotecati, il vincolo ipotecario è stato ristretto e comunque negli anni sono stati corrisposti complessivamente € 635.000,00 non integralmente conteggiata dalla Banca mutuante.
Parte opponente ha chiesto in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e nel merito pagina 1 di 4 “dichiarare che i sig.ri e nulla devono alla e alla Parte_1 Parte_3 CP_1
in forza del mutuo ipotecario azionato, in quanto tale credito è estinto;
in ipotesi Controparte_3 dichiarare che l'importo precettato non è dovuto e conseguentemente in ogni caso dichiarare l'inefficacia del precetto notificato e impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte opposta si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a domande risarcitorie e restitutorie. Nel merito ha rilevato come gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante, non avendo provato di avere corrisposto importi superiori rispetto a quelli già correttamente contabilizzati dalla CP_3
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti gli incombenti di rito, così giudicare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per essa la Controparte_1 mandataria in ordine alle eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie avanzate da CP_2 controparte per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e/o in diritto e comunque non provate e, accertato e dichiarato il credito vantato da nei CP_1 confronti degli opponenti per euro 455.207,29, oltre interessi di mora successivi sino al saldo e spese successive, confermare l'atto di precetto in ogni sua parte e/o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Con espressa riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu.
Precisate le conclusioni nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Anche tale procedimento, pertanto, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Dunque, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Tanto premesso, si osserva che parte opposta ha notificato il precetto sulla base del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17/05/12 tra gli odierni attori e la Controparte_4 per l'importo complessivo di € 600.000,00. Nel presente giudizio l'opposta
[...]
pagina 2 di 4 ha prodotto il contratto ed ha confermato l'altrui inadempimento nella misura dedotta nell'atto di precetto.
L'opponente non ha provato il proprio esatto adempimento, ma all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che l'importo ancora dovuto dai mutuatari è inferiore di € 496,00 rispetto al credito precettato.
Invero, il ctu nominato, dott. ha verificato la rispondenza dei tassi applicati Persona_1 concretamente dalla banca con quelli contrattuali e la loro effettiva applicazione al capitale residuo. Con riferimento all'imputazione del pagamento di € 200.000,00 operato in data 23/10/13 ad estinzione parziale del capitale, il ctu ha accertato “la correttezza dell'imputazione, che è avvenuta:
- per € 4,00 a spese;
- per € 1.914,76 a pagamento degli interessi corrispettivi maturati dall'1/10/13 (data finale della sospensione) al 23/10/13 (data del pagamento) al tasso convenzionale del 5,50% sul capitale residuo di € 577.594,08;
- per € 232,09 alla prima quota degli interessi derivanti dalla prima sospensione (per il cui calcolo si rimanda a quanto in seguito illustrato);
- per la quota residua pari ad € 197.849,15 ad abbattimento del capitale, che per tale effetto scende ad
€ 379.744,93.
Di conseguenza, è possibile affermare la correttezza dell'imputazione della somma di € 200.000 da parte della banca”
Il ctu ha altresì verificato la corretta applicazione degli interessi di sospensione.
Per quanto concerne i pagamenti effettuati, il Consulente ha accertato che vi è prova in atti del pagamento da parte dei mutuatari dell'importo complessivo di € 291.422,07.
In conclusione, ha accertato che importo dovuto alla data del piano di ammortamento a consuntivo del 18/06/18 è pari ad € 453.883,07.
Le risultanze della consulenza meritano di essere acquisite e condivise in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate dal solo consulente di parte opponente.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che a quella data - 18.06.2018- la stessa Banca mutuante ha computato un importo ancora da restituire pari ad € 454.379,97 (cfr. doc. 12 convenuta) importo poi riportato nell'atto di precetto e confermato nella comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, in parziale accoglimento della proposta opposizione deve essere dichiarato inefficace il precetto per il limitato importo di € 496,00, pari alla differenza tra l'importo precettato e l'importo accertato come dovuto.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre rilevare che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in pagina 3 di 4 parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 20374/16) principio recentemente enunciato anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32061/22 proprio in relazione ad una fattispecie di opposizione a precetto (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (fattispecie in tema di opposizione a precetto accolta limitatamente ad una differenza minima fra la somma intimata e quella effettivamente dovuta)”.
Facendo applicazione di tale principio, in considerazione della misura assolutamente esigua dell'accoglimento dell'opposizione in rapporto all'entità del credito vantato dall'opposta si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficace il precetto limitatamente all'importo di € 496,00;
- pone a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna le spese di ctu;
- compensa le spese di lite.
Arezzo, 24/10/2025
Il Giudice
AR SI
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