Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
Seconda sezione civile in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere relatore lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato:
che l'appellante ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva del capo della sentenza con cui è stata condannata al pagamento, in favore del appellato, della somma di € 7.639,86 a titolo di spese CP_1 legali, per la quale le è stato notificato atto di precetto;
che nella formulazione dell'art. 283 c.p.c. novellata dal D. Lgs. 149/2022, applicabile all'impugnazione in oggetto notificata in data successiva al 28.2.2023, in forza della disciplina transitoria disposta dall'art. 35 D.
Lgs. 149/2022, così come sostituito dalla legge 197/2022, integrata dal D.L. 198/2022 (cd. Milleproroghe), il giudice di appello sospende, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata “se
l'impugnazione è manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; che, nella specie, il motivo di impugnazione, con cui si lamenta l'erroneo vaglio dell'eccezione di compensazione sollevata dall'odierna appellante con il controcredito vantato a titolo risarcitorio nei confronti del e da quest'ultimo riconosciuto con delibera assembleare, merita CP_1
l'approfondimento riservato alla fase decisoria, con conseguente ricaduta sul regolamento delle spese processuali di primo grado;
che, quanto al periculum, ribadita l'alternatività e non concorrenza del presupposto ai sensi della disposizione novellata, risulta comunque apprezzabile l'interesse rappresentato dall'appellante, già costretta al pagamento di oneri condominiali per l'importo di circa € 21.000,00 sorretto dal titolo monitorio opposto, a non vedere ulteriormente aggravata la propria situazione patrimoniale con esborsi che dovessero poi risultare non dovuti in ipotesi di riforma della statuizione impugnata;
P.Q.M.
letti gli art. 283 e 351 c.p.c. accoglie l'istanza inibitoria e sospende la provvisoria esecutività del capo 2) della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Presidente