Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4328
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Sentenza 29 aprile 1999

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Poiché a norma dell'art. 5 bis comma terzo della legge n. 359 del 1992, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si deve tenere conto delle "possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", non possono al riguardo venire in considerazione vincoli apposti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, come quelli imposti dai piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), ma soltanto i vincoli imposti da strumenti urbanistici di ordine generale, a nulla rilevando che gli stessi piani di edilizia economica e popolare rappresentino varianti ai piani regolatori generali, attestanti le possibilità giuridiche di edificabilità dei terreni sottoposti ad esproprio.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo cui la pronuncia di incostituzionalità di una norma (nella specie dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 sulla liquidazione dell'indennità di espropriazione a titolo di acconto, disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983) determina, a partire dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, la colpa del debitore che non vi si adegui, con riferimento all'obbligazione di risarcimento del maggior danno comporta che da quel momento l'espropriante debba reputarsi in colpa, ma non è di per sè solo sufficiente a giustificare l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria, per il quale è necessaria la dimostrazione da parte del creditore espropriato del danno concretamente subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4328
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4328
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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