Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 2
Poiché a norma dell'art. 5 bis comma terzo della legge n. 359 del 1992, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si deve tenere conto delle "possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", non possono al riguardo venire in considerazione vincoli apposti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, come quelli imposti dai piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), ma soltanto i vincoli imposti da strumenti urbanistici di ordine generale, a nulla rilevando che gli stessi piani di edilizia economica e popolare rappresentino varianti ai piani regolatori generali, attestanti le possibilità giuridiche di edificabilità dei terreni sottoposti ad esproprio.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo cui la pronuncia di incostituzionalità di una norma (nella specie dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 sulla liquidazione dell'indennità di espropriazione a titolo di acconto, disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983) determina, a partire dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, la colpa del debitore che non vi si adegui, con riferimento all'obbligazione di risarcimento del maggior danno comporta che da quel momento l'espropriante debba reputarsi in colpa, ma non è di per sè solo sufficiente a giustificare l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria, per il quale è necessaria la dimostrazione da parte del creditore espropriato del danno concretamente subito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso l'avvocato G. RECCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO MASTROVITI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
QU TA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 12772/96 proposto da:
QU TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato M. SANINO, rappresentata difesa dall'avvocato ALBERTO BAGNOLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso l'avvocato G. RECCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO MASTROVITI, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 545/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/04/98 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'Arrigo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Bagnoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 3 ottobre 1991 TA ER convenne avanti alla Corte d'Appello di Bari il Comune di Terlizzi, deducendo che, con decreto 10 marzo 1983, il Sindaco di tale Comune aveva disposto l'espropriazione di un suo terreno, inserito in un PEEP, determinando soltanto la indennità provvisoria di esproprio salvo conguaglio senza mai addivenire alla determinazione di quella definitiva, ne' alla indicazione della indennità di occupazione. La ER chiese, pertanto, la determinazione di tali indennità, e la condanna del Comune a corrisponderle nella forma di legge. La Corte adita, con sentenza 30 aprile / 24 maggio 1996, accolse la domanda, determinando in L. 277.629.000 l'indennità di esproprio, al sensi dell'art. 5 bis L. n. 359/92, e in L. 62.129.065 l'indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dalla data dell'esproprio, con esclusione del maggior danno, la cui prova non era stata dall'attrice fornita. Per l'annullamento di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Terlizzi sulla base di due motivi. TA ER resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui il Comune resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono essere previamente riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente principale reitera l'eccezione di incompetenza della Corte d'Appello, respinta dalla stessa Corte in violazione dell'art. 19 della Legge n . 865 del 1971. Il Comune sostiene che spetta al Tribunale la competenza su una domanda di conguaglio di indennità provvisoriamente determinata. Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di stabilire, infatti, la determinazione della indennità di espropriazione salvo conguaglio non preclude all'espropriato di adire la Corte d'Appello per l'integrazione della indennità. (Cass. 3791/92; 8915/92; 3406/94). La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio finché manchi la relazione di stima, comporta, a sua volta, che gli espropriati possano, comunque, adire l'organo giudiziario competente a determinare l'indennità di esproprio, che è la Corte d'Appello, a partire dal verificarsi dell'espropriazione, quando non vi sia, come nella specie, un atto definitivo di stima. Col secondo motivo del ricorso principale, si deduce vizio di motivazione in relazione ai principi che regolano i criteri di stima e si denuncia, perciò, la scorrettezza della metodologia estimativa adottata dal C.T.U. e la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine "ai numerosi e gravi errori di procedimento e valutazione" evidenziati dal ricorrente principale nel corso del procedimento. Il C.T.U., infatti, pur avendo prescelto il metodo comparativo, non avrebbe indicato alcun dato di comparazione, effettuando la stima secondo la propria "esperienza professionale". I valori indicati deriverebbero dunque da scelte apodittiche, con utilizzazione del metodo analitico, senza collegamento con una scala di valori formata sulla base di contratti ricomprendenti elementi omogenei. Nè sarebbe stato considerato che, essendo l'immobile "de quo" incluso in un PEEP, doveva tenersi conto della incidenza negativa dei vincoli di destinazione urbanistica, conformativi del diritto di proprietà nell'ambito della zonizzazione del territorio.
Anche tale censura non può essere condivisa.
Con essa, infatti, si critica genericamente il metodo di stima utilizzato dal C.T.U. e fatto proprio dalla Corte di merito, senza indicare, tuttavia, alcun elemento idoneo a dimostrare la pretesa inidoneità o incongruenza del valore del suolo, come indicato dallo stesso consulente. Il quale ha utilizzato il metodo comparativo, che, in assenza di dati documentali, può fondarsi anche sulle conoscenze professionali dell'ausiliare all'uopo nominato, e ha poi confrontato i risultati con le conclusioni raggiungibili attraverso il metodo analitico, così giungendo alla indicazione di valori analoghi, sia che venisse utilizzato l'uno e l'altro metodo.
Per quanto attiene il secondo aspetto della censura in esame, relativo alla incidenza negativa del vincolo PEEP nella valutazione del suolo, deve ribadirsi, in adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6479/95; 7152/97; 7655/97) che, poiché ai fini della valutazione della edificabilità delle aree al sensi dell'art. 5 bis L. n. 359/92, si deve tener conto delle possibilità "legali ed effettive di edificazione" esistenti al momento della imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, non possono venire in considerazione vincoli apposti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, quali i piani di edilizia economica e popolare, ma soltanto i vincoli di inedificabilità posti da strumenti urbanistici di ordine generale, ancorché i PEEP rappresentino varianti ai piani generali, attestanti le possibilità giuridiche di edificabilità dei terreni sottoposti ad esproprio (possibilità comunque nella specie non contestabili, appartenendo già il terreno in questione alla zona C), prima della approvazione del PEEP).
Il ricorso principale deve essere, dunque, integralmente rigettato. È, peraltro, infondato anche il ricorso incidentale col quale la ER censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1224 c.c., sul presupposto che dovrebbe presumersi l'inadempimento colpevole dell'Ente espropriante dal momento della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (C. Cost. n. 223 del 1983), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge n. 385 del 1980, con cui è stata, nella specie, determinata la indennità provvisoria salvo conguaglio.
Infatti, il principio secondo il quale la pronuncia di incostituzionalità di una norma determina la colpa del debitore che non vi si adegui, sotto il profilo del risarcimento del maggior danno, opera soltanto quando l'interessato, che intenda avvalersi di tale diritto, dimostri l'esistenza dei presupposti per il suo accoglimento (Cass. 4917/95), fondandosi il diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria sul duplice elemento della colpa del debitore e del danno concretamente subito dal creditore, nella specie indimostrato.
Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999