TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16463 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De BE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 53458/2020
promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
C.F. ; Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ; Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
(C.F. ); Parte_8 C.F._8
(C.F. ); Parte_9 C.F._9
C.F. ; Parte_10 C.F._10 (C.F. ); Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Parente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Augusto Riboty n. 26;
ATTORI
e
(C.F. ); CP_1 C.F._12
(C.F. ; Parte_12 C.F._13
(C.F. ); Parte_13 C.F._14
(C.F. ); Parte_14 C.F._15
(C.F. ); Parte_15 C.F._16
rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Usai e Sabrina Pizzicaria ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Archimede n.161.
INTERVENUTI
contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Andrea Girardi e Mattia BEi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento (TN), Via del Brennero n. 139;
CONVENUTA
e
(C.F. , in persona del suo amministratore pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mortelliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Carlo Mirabello 25;
CONVENUTA
e nato a [...] il [...]. Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato in data 07.10.2020 e 12.10.2020, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la , la nonché al CP_2 Controparte_3 Controparte_4
fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso di Per_1
avvenuto in data 26.02.2016 in Roma in Via Muratella all'altezza
[...]
dell'intersezione con Via Castel Malnome.
In estrema sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Quanto alla dinamica del sinistro stradale occorso in data 26.02.2016 che ha determinato il decesso di conducente del motociclo Suzuki tg. Persona_1
DC02010: “In quel giorno, in Roma, via della Muratella all'altezza dell'intersezione con via Castel Malnome, il sig. era alla guida del Per_1
proprio motociclo Suzuki, tg. DC02010 ed è stato investito dal furgone del sig.
, conducente della vettura NI AN Cargo, tg. Controparte_4
ZA037GB (assicurato con giusta polizza n. M09773175/4, con CP_2
scadenza il 15.11.20116), di proprietà della che non concedendo CP_3
la precedenza, impegnava la carreggiata di senso opposto e si frapponeva avanti la direzione di marcia della moto”;
2. Che dal verbale stilato dagli agenti della Polizia Di Roma capitale intervenuti sul luogo del sinistro, nonchè dalla consulenza tecnica disposta nel procedimento penale instaurato nei confronti di conducente Controparte_4
dell'autovettura NI AN Cargo tg. ZA037GB, era emersa l'integrale responsabilità di quest'ultimo il quale non avrebbe rispettato l'obbligo di dare precedenza al motociclo condotto da proveniente dalla sua Persona_1
destra in violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 154 del C.d.S.;
3. In ogni caso, l'assenza di responsabilità di nella causazione del Persona_1
sinistro: “Nessuna violazione del CdS è ascrivibile al sig. , il quale Per_1
procedeva ad una velocità inferiore al limite di 50 km/h previsto dal tratto di strada in questione ed ha approntato tempestivamente una decisa frenata per evitare l'impatto col mezzo che gli si è frapposto davanti all'improvviso”;
4. Che la compagnia assicuratrice per la garanzia RCA del veicolo CP_2
condotto da aveva corrisposto esclusivamente un acconto Controparte_4
pari ad euro 175.000,00 a favore della mamma e acconti di Parte_1
importo complessivo di 25.000,00 euro ciascuno a favore de nonni Pt_2
e non satisfattivi dei danni patiti;
[...] Parte_3
5. Di aver altresì diritto al risarcimento: a) Del danno da perdita del rapporto parentale patito da tutti gli odierni attori in conseguenza del decesso di
; b) Del danno derivante da perdita della capacità lavorativa Persona_2
da intendersi come danno da perdita di chance posto che: “Poco prima del sinistro, infatti, il sig. aveva appena ricevuto proposta per assunzione a Per_1
tempo indeterminato con lo stipendio di € 1.662,61 mensili (doc. 10) e conviveva con la madre”; c) Dell'ulteriore danno riflesso da considerarsi come danno di natura morale sofferto da madre convivente con il Parte_1
de cuius in conseguenza della perdita improvvisa del proprio figlio.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per l'incidente Controparte_4
stradale del 26 febbraio 2016 di cui in narrativa e conseguentemente, condannarlo, in solido ai responsabili civili e in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_3
rappresentanti pro-tempore, a risarcire agli attori i danni patrimoniali, alla salute e non patrimoniali e riflessi, tutto come in atti richiesti e comprensivi della c.d. personalizzazione del danno, delle spese mediche future e del danno riflesso, per la violazione dell'art. 32 della Cost., degli art. 2043 e 2051 del cod. civ. e delle norme di comportamento del codice della strada, determinati nella misura rispettivamente di -
€ 322.880 (già detratta la somma già liquidata dalla Compagnia assicurativa) oltre al danno alla salute iure proprio determinato nella misura di € 115.000, oltre € 49.860 quale somma che il defunto avrebbe destinato alla famiglia (1/4 del reddito per 10 anni) in ragione della proposta di lavoro di cui al doc. 9, alla sig.ra Parte_1
(madre); - € 119.130 (già detratta la somma di € 25.000,00 già liquidata dalla
Compagnia assicurativa al sig. (nonno materno); - € CP_5 Parte_2
119.130 (già detratta la somma di € 25.000,00 già liquidata dalla Compagnia assicurativa alla sig.ra (nonna materna); - € 40.000 alla CP_5 Parte_3
sig.ra (zia materna); - € 40.000 alla sig.ra (zia Parte_4 Parte_5
materna); - € 40.000 al sig. , (zio-coniugato con;
- € Parte_6 Parte_5
15.000 al sig. e per esso ai sigg.ri e , Parte_7 Parte_5 Parte_6
quali genitori esercenti la potestà genitoriale (cugino); - € 15.000 al sig. Pt_8
e per esso ai sigg.ri e , quali genitori esercenti
[...] Parte_5 Parte_6
la potestà genitoriale (cugino); - € 15.000 alla sig.ra (cugina); -€ 15.000 Parte_9
al sig. (cugino); - € 116.960 alla sig.ra Parte_10 Parte_11
(compagna/convivente del sig. ); ovvero, in via subordinata, quella maggiore o Per_1
minore somma che rispettivamente risulterà in corso di causa, nel caso anche secondo giustizia, oltre interessi legali e moratori e con rivalutazione monetaria delle predette somme dalla data dell'evento sino al soddisfo, oltre spese, diritti ed onorari per
l'attività di patrocinio stragiudiziale;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli antistatari procuratori”;
Si è costituita in giudizio la deducendo per quanto di interesse ai fini della CP_2
motivazione:
1. La responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro Persona_1
tenuto conto: A) del fatto che sarebbe stato il motociclo ad entrare in collisione con il furgone condotto da e non viceversa;
B) Controparte_4
Della velocità di marcia del motociclo Suzuki superiore rispetto al limite di 50 km/h prescritto nel tratto di strada teatro del sinistro;
C) Della conformazione del tratto stradale tale da non consentire a conducente del Controparte_4
veicolo NI AN Cargo tg. ZA037GB di avvedersi dell'arrivo del motociclo condotto da proveniente dalla carreggiata opposta;
Persona_1
2. L'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dagli zii e dai cugini costituiti in giudizio, nonché da dichiaratasi compagna di Parte_11
, in difetto di prova ordine alla convivenza o alla sussistenza di Persona_1
un concreto legame affettivo con il de cuius;
3. L'insussistenza del danno biologico riflesso e dei danni patrimoniali asseritamente patiti da madre di;
Parte_1 Persona_1
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la corresponsabilità del Sig. nella produzione del sinistro Persona_1
per cui è causa, nella misura che si riterrà di giustizia e la congruità delle somme già corrisposte dalla in sede stragiudiziale, respingere ogni domanda degli CP_2
attori in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori di legge e spese generali. 2) IN SUBORDINE: nell'ipotesi in cui le domande attoree trovassero accoglimento, anche solo parziale, liquidare le sole somme che risulteranno provate e di giustizia all'esito dell'istruttoria, detratte le some già versate agli attori in sede stragiudiziale dalla . Con CP_2
compensazione delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_3
1) In via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli zii/e dei cugini/e oltre che di dichiaratasi convivente con il de cuius: “Peraltro, per la Parte_11
maggior parte dei numerosi attori, anche se venisse provata la effettiva parentela, sussisterebbe, comunque, la carenza di legittimazione a richiedere il risarcimento di danni, in quanto gli stessi non sussisterebbero non rientrando il dichiarato grado di parentela con il defunto tra quelli meritevoli di tutela. Ci riferiamo, specificatamente, alle zie e allo zio Pt_4 Parte_5 acquisito , ai cugini e , e Parte_6 Pt_7 Controparte_6 Pt_9
Per , dichiaratasi “compagna / convivente “, non Parte_10 Parte_11
è chiara, anzitutto, la doppia definizione (o specificazione?). In ogni caso, allo stato, si contesta la legittimazione come per tutti gli altri e per gli stessi motivi eccepiti, in attesa che venga chiarito e, soprattutto, provato, il rapporto con il defunto”;
2) La responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti nel sinistro tenuto conto del mancato rispetto del limite di velocità presente nel tratto di strada da parte di , nonché del fatto che aveva già iniziato Persona_1 Controparte_4
la manovra di svolta prima che il motociclo fosse visibile;
La comparsa così conclude: “Rigettare le domande perché improponibili ed inammissibili, totalmente o parzialmente, nonché infondate e non provate con vittoria di spese: 1) In via subordinata dichiarare la corresponsabilità del per il sinistro Per_1
in misura eguale a quella del e dichiarare congrue per il risarcimento CP_4
spettante ad alcuni degli attori le somme già ricevute dalla compagnia assicuratrice, con vittoria di spese. 2) In via del tutto subordinata liquidare le somme ritenute eque detratto quanto già ricevuto da parte degli attori con compensazione integrale delle spese”;
Con comparsa di intervento volontario sono intervenuti nel corso del giudizio CP_1
, , e deducendo
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
in estrema sintesi:
1. Che la aveva corrisposto a e ad CP_2 CP_1 Parte_12
rispettivamente padre e nonna del de cuius, acconti pari a 175.000,00 e
25.000,00 euro non riconoscendo le pretese risarcitorie avanzate dagli altri parenti di;
Persona_1
2. La responsabilità esclusiva di parte convenuta nella causazione del sinistro perché aveva tagliato la strada al motociclo condotto da Controparte_4
rendendo quest'ultimo impossibilitato dall'evitare la collisione Persona_1
che ha determinato l'evento letale in violazione di quanto disposto dagli artt. 145 e 154 del C.d.S; “Infatti, giova a tal riguardo ricordare che il Sig.
[...]
percorrendo via della Muratella in direzione Roma a bordo CP_4
dell'autocarro NI, svoltava con una manovra improvvisa e ad “U” su via
Malnome, ponendosi repentinamente quale ostacolo insormontabile nei confronti del conducente del motociclo Suzuki che sopraggiungeva nella corsia opposta e che senza possibilità di scampo, nonostante una pronta frenata, veniva sbalzato contro la fiancata destra dell'autocarro e poi, contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura Citroen Berlingo, che percorreva via della
Muratella dietro l'autocarro condotto dal;
CP_4
3. Di aver diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da ritenersi sussistente per ciascuno dei parenti intervenuti nel presente giudizio tenuto conto dell'intensità caratterizzante il legame sussistente con il de cuius, oltre che al risarcimento degli ulteriori danni morali e di natura patrimoniale in favore di , padre di;
CP_1 Persona_1
La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli art. 2043 e 2054 c.c., stante anche la violazione delle norme del codice della strada, la responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro Controparte_4
descritto in narrativa occorso in data 26 febbraio 2016 a seguito del quale è deceduto il Sig. e per l'effetto condannare il Sig. in solido Persona_1 Controparte_4
con i responsabili civili, in qualità di proprietaria del furgone NI e Controparte_3
quale compagnia di assicurazioni presso la quale tale veicolo era Controparte_7
assicurato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento alle parti intervenienti di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, fra cui il danno biologico per violazione dell'art. 32 della Cost., il danno morale, il danno esistenziale, il danno da perdita parentale per violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., da liquidarsi, operando una “personalizzazione del danno”, nelle seguenti misure: -
Euro 250.000,00, al netto di quanto già ricevuto dalla oltre al danno Controparte_7
alla salute iure proprio quantificato in Euro 100.000,00 e al danno patrimoniale quantificato in Euro 505,00 in favore del Sig. , padre della vittima;
- CP_1
Euro 115.000,00, al netto di quanto già ricevuto dalla in favore della Controparte_7
Sig.ra nonna della vittima;
- Euro 100.000,00 in favore del Sig. Parte_12 Pt_13
, zio paterno della vittima;
- Euro 80.000,00 in favore di ,
[...] Parte_14
cugino della vittima;
- Euro 80.000,00 in favore di , cugina della Parte_15
vittima; ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa all'esito delle risultanze istruttorie, o che sarà ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione sulle somme che verranno liquidate dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e ai compensi professionali per l'attività stragiudiziale svolta dai sottoscritti difensori. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Nelle more del giudizio, in conseguenza del decesso di (padre della CP_1
vittima) anch' esso intervenuto nel presente giudizio, si sono costituiti per la prosecuzione del processo ex art. 302 cpc, unitamente oltre a Controparte_8
rispettivamente fratello, madre e moglie di in qualità Parte_1 CP_1
di eredi legittimi per la rispettiva quota ereditaria.
Non si è costituito in giudizio a cui l'atto di citazione è stato Controparte_4
regolarmente notificato a mezzo postale in data 07.10.2020 nel rispetto dei termini previsti ai sensi di legge dalla data della notifica all'udienza di prima comparizione.
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica cinematica al fine di accertare la dinamica del sinistro nonché la velocità dei veicoli coinvolti.
Nelle more del giudizio, si è concluso con sentenza di patteggiamento n.1241/2019 e con la conseguente condanna alla pena di un anno di reclusione il procedimento penale instaurato a carico di per il reato di cui all'art.589 co.1 e co.2 c.p. Controparte_4
(cfr. sentenza penale R.G. n. 18704/2017. doc.
8. citazione). 2) Dell'accertamento In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
In punto di diritto, appare utile premettere come in tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054 co.2 del codice civile prescrive che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
A riguardo, la pacifica e consolidata nel tempo giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che: “Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art.
2054 cc non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2023, n.2005), di tal che occorre indagare se l'altro abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis; Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n.4130 che ha chiarito come: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cassazione civile sez. III,
14/02/1997, n.1384) o indiretta (tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, cfr. in tema:
Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9550).
Il presente giudizio verte nella sostanza sulle richieste risarcitorie prospettate dai congiunti di in conseguenza del suo decesso avvenuto in data Persona_1
26.02.2016 in Roma in Via Muratella all'altezza dell'intersezione con Via Castel
Malnome.
Secondo la ricostruzione di parte attrice e delle parti intervenute nel presente giudizio, il sinistro si sarebbe concretizzato per l'effetto delle manovre di circolazione stradale poste in essere da conducente del veicolo NI AN Cargo tg. Controparte_4
ZA037GB il quale, proveniente da Via Della Muratella in direzione Roma, avrebbe compiuto un'improvvisa manovra di svolta omettendo di dare precedenza al motociclo condotto da proveniente dalla direzione opposta rendendo per Persona_1
quest'ultimo inevitabile la conseguente collisione dalla quale è scaturito l'evento letale.
Nella specie, non è in contestazione il verificarsi del fatto storico, che del resto è stato documentato dalla relazione di incidente stradale stilata dagli agenti della Polizia di
Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. verbale dei vigili urbani. doc.
1.citazione).
Le parti convenute hanno piuttosto dedotto una responsabilità concorsuale di Per_1
nella causazione dell'incidente in ordine al mancato rispetto del limite di
[...]
velocità di 50 km/h prescritto e all'impossibilità per di avvedersi Controparte_4
dell'arrivo del motociclo proveniente dalla carreggiata opposta tenuto conto, in particolare, della conformazione del tratto di strada teatro del sinistro e della manovra di svolta già avviata dall'autovettura NI AN Cargo tg. ZA037GB al momento della collisione con il motociclo.
Ora, occorre analizzare la condotta e le manovre di circolazione stradale poste in essere da conducente dell'autovettura NI AN , tg. Controparte_4 CP_9
ZA037GB e da conducente del motociclo Suzuki Suzuki tg. DC02010 Persona_1
in occasione del sinistro avvenuto in data 26.02.2016 in Roma in Via Muratella all'altezza dell'intersezione con Via Castel Malnome
Quanto alla condotta di guida tenuta da parte convenuta e alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento letale, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato quanto segue: “Dalla disamina degli atti e dai calcoli cinematici effettuati dallo scrivente C.T.U. è possibile affermare che il sinistro de quo si e verificato in via principale a causa della condotta in negligente del conducente del furgone NI
AN sig. . Il , nonostante viaggiasse a velocita Controparte_4 CP_4 ridotta (inferiore a 20 km/h) e godesse di chiara e profonda visibilità (oltre 100 metri), effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra non ponendo attenzione al motociclo antagonista che proveniva dalla corsia opposta ad una velocità stimabile in poco più di 70 km/h (velocità inferiore al limite massimo prescritto per le strade extraurbane secondarie [90 km/h]). Soltanto dopo avere iniziato l'improvvisa manovra verso sinistra ed avere percepito il pericolo dettato dal sopraggiungere del motociclo dalla corsia di marcia opposta, il sig. poneva in essere un'energica CP_4
frenata che portava il furgone NI AN ad arrestarsi al centro dell'intersezione, in posizione obliqua, occupando quasi interamente la corsia di marcia del motociclista antagonista. Alla percezione del pericolo e nel tentativo di evitare la collisione anche il conducente del motociclo SU SX azionava energicamente il proprio impianto frenante. Ma, considerata la distanza e la velocità tenuta dal motociclista (velocità comunque nei limiti massimi prescritti) tale energica azione frenante non consentiva al motociclista di evitare l'impatto con il veicolo NI TE che, al contempo, occupava “staticamente” e in posizione e obliqua la corsia di marcia del motociclo.
Riepilogando, in relazione ai comportamenti tenuti dai conducenti del veicolo NI
AN e motociclo UZ SX lo scrivente richiama gli artt. n. 141 “velocità”
(GALATA'), n. 145 “Precedenza” (DI TOMMASO) e n. 154 “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” (DI TOMMASO) del Codice della Strada” (cfr. pag. 79-80 ctu a firma di depositata in data 02.01.2024). Controparte_10
Dovendosi condividere le considerazioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto, deve stimarsi sussistente una responsabilità maggioritaria di CP_4
per i seguenti motivi:
[...]
1. Per non aver, nonostante il rispetto dei limiti di velocità prescritti nel tratto di strada teatro del sinistro, prestato l'ordinaria diligenza e prudenza in fase di avvicinamento all'intersezione stradale in violazione di quanto disposto dall'art. 145 comma 1 del C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” 2. Per non aver in fase di attraversamento dell'intersezione stradale, dato precedenza al motociclo Suzuki tg. DC02010 condotto da Persona_1
proveniente da destra in violazione di quanto disposto dall'art. 145 comma 2 del C.d.S: “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”;
3. Per aver eseguito una repentina e imprudente manovra di svolta a sinistra senza avvedersi dell'arrivo del motociclo condotto da nonostante la Persona_1
visibilità fosse ampia (oltre 100 metri) in violazione di quanto disposto dall'art
154 comma 1 lettera a del C.d.S.: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Per quanto attiene invece all'eventuale sussistenza di una condotta colposa posta in essere da in occasione del sinistro, il consulente tecnico d'ufficio Persona_1
accogliendo le osservazioni formulate dal consulente tecnico incaricato dalla CP_2
ha evidenziato quanto segue: “il sig. invece, pur
[...] Persona_2
procedendo ad una velocità stimabile in poco più di 70 km/h su una strada con limite massimo di 90 km/h, avendo oltrepassato ben due segnali ravvicinati che prescrivevano il limite di velocità a 50 km/h e cosciente di avere innanzi a se due intersezioni a raso, avrebbe dovuto “adeguare parzialmente" la propria velocità alle condizioni di luogo senza portarla a circa 70 km/h. Quindi, sebbene la velocità di marcia tenuta dal motociclista fosse inferiore al limite massimo vigente, il Per_2
avrebbe dovuto “regolarla” in modo da conservare integralmente il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza così come essenzialmente disposto al comma 3, dell'art. 141 del Codice della Strada. Per quanto sopra emerge un “marginale” comportamento imprudente da parte del motociclista ” (pag 82 Ctu a firma di Persona_2
depositata in data 02.01.2024). Controparte_10
Alla luce di quanto evidenziato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, deve stimarsi sussistente una responsabilità concorsuale se pur minoritaria di Persona_1
conducente del motociclo Suzuki tg. DC02010, nonostante nel caso di specie il motociclo viaggiasse ad una velocità di poco superiore ai 70km/h nel rispetto quindi del limite di 90km/h previsto nel tratto di strada in cui si è concretizzato il sinistro:
“Per quanto sopra esposto, dopo l'intersezione con la via della Muratella Muzzana i veicoli diretti verso la via Aurelia (nel caso di specie il motociclo SU SX) dovevano attenersi al limite prescritto per le strade extraurbane secondarie già fissato in 90 km/h” (cfr. pag 75 Ctu a firma di depositata in data Controparte_10
02.0.1.2024).
Invero, , dopo aver oltrepassato i due segnali ravvicinati indicanti il Persona_1
limite di velocità di 50 km/h, avrebbe dovuto adeguare la velocità del motociclo in fase di avvicinamento all'intersezione stradale.
In particolare, nell'elaborato peritale è stato evidenziato che il conducente del motociclo non avrebbe dovuto accelerare portando la velocità del mezzo oltre i 70 km/h in modo tale da poter mantenere il controllo del veicolo evitando di conseguenza l'impatto con l'autovettura condotta da in ottemperanza a quanto Controparte_4
disposto dall'art. 141 comma 2 del C.d.S: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e dal medesimo articolo al comma 3: “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole
o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve stimarsi sussistente una responsabilità del 20% di conducente del motociclo Suzuki tg. Persona_1
DC02010 e del restante 80% di conducente dell'autovettura NI Controparte_4
AN Cargo, tg. ZA037GB.
3) In ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (così in massima ufficiale: Cassazione civile, sezione
III, 29 settembre 2021 n. 26300; cfr. più di recente, nello stesso senso: Cassazione civile, sezione III, 28 febbraio 2023, n. 5948 e anche Cassazione civile, sezione III, 21 aprile 2021 n.10579; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2023 n. 13540, nonché:
Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009 in ordine alla necessità di applicare le tabelle più aggiornate). Sin dal 2007 le tabelle per la liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in uso presso il tribunale di Roma contemplano la valutazione degli indicati elementi.
Anche nella relazione al sistema tabellare alle stesse nella loro versione aggiornata al
2025 si può riscontrare come siano presi inconsiderazione cinque fattori di influenza del risarcimento e segnatamente: quanto al rapporto di parentela deve presumersi che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
quanto all'età del congiunto deve presumersi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
quanto all'età della vittima deve stimarsi ragionevole ritenere che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima;
quanto all'eventuale rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite deve correlarsi la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante;
quanto alla presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi deve ritenersi il danno da perdita di congiunto maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre è presumibilmente più facilmente sopportabile in presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
I parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma appaiono idonei a garantire adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”, prendendo in considerazione molteplici circostanze idonee ad incidere in concreto sul rapporto parentale e sulle ricadute della relativa lesione o perdita.
In concreto, per la quantificazione la indicate tabelle dell'ufficio fanno ricorso ad un sistema di calcolo fondato su un modello “a punto”, essendo il risarcimento totale pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il:
“valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale”. Tale importo è fissato al 2025, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Ai fini della risarcibilità di tale danno si deve tenere conto della tipologia del rapporto parentale, tenuto conto del fatto che al rapporto parentale stretto è possibile attribuire presuntivamente una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale un incremento del corrispondente onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve compensare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n.4253 che ha chiarito come: “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”, così in massima ufficiale).
Nella specie, appare equa la liquidazione del danno subito da (madre Parte_1
della vittima) per la morte di : l'importo di euro 340.701,40 pari a punti Persona_1
29.5 (di cui 20 punti per la relazione di parentela, 4 punti in base all'età della vittima,
2.5 punti in base all'età del superstite oltre a 3 punti per l'assenza di altri familiari conviventi).
Andrà, invece, liquidato a (padre della vittima), per la morte di CP_1 Per_1
: l'importo di euro 300.279,20 pari a 26 punti (di cui 20 punti per la relazione di
[...]
parentela, 4 punti in base all'età della vittima, 2 punti in base all'età del superstite).
Tenuto conto del decesso di avvenuto nelle more del giudizio in data CP_1
17.05.2022 (cfr. certificato di morte. doc.
3. comparsa costituzione ex art. 302 cpc eredi
), il predetto importo pari ad euro 300.279,20, andrà suddiviso in parti uguali tra Per_1 gli eredi legittimi ossia la moglie la madre e il fratello Parte_1 Parte_12
(cfr. dichiarazione sostitutiva per uso successione. doc.
2. Comparsa Parte_13
costituzione ex art.302 cpc eredi ) per un importo complessivo di 100.093,06 Per_1
euro ciascuno.
Tenuto conto della responsabilità del 20% ascritta a nella causazione Persona_1
del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2024 n.16413, così in massima ufficiale: “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”), andrà liquidato a l'importo Parte_1
complessivo di 352.635,65 di cui 272.561,20 euro iure proprio ed euro 80.074,448 per la rispettiva quota ereditaria in relazione al decesso di . CP_1
Andrà invece risarcito a ed in qualità di eredi legittimi di Parte_12 Parte_13
, tenuto conto della responsabilità del 20% ascritta a CP_1 Persona_1
nella causazione del sinistro, l'importo di euro 80.074,448 ciascuno.
Alla luce della giurisprudenza citata, in difetto di ulteriore prova in ordine alla convivenza o alla sussistenza di un effettivo ed intenso legame con il de cuius, non potranno invece essere accolte le restanti richieste risarcitorie prospettate dagli altri attori, nonché dagli altri congiunti di intervenuti volontariamente nel Persona_1
corso del giudizio, trattandosi comunque di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare la cui appartenenza determina un automatismo nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Analogamente non potrà essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti da in conseguenza del decesso del Parte_1
figlio posto che a prescindere da qualunque considerazione in merito alla proposta di assunzione del de cuius mediante contratto a tempo indeterminato (cfr. proposta di assunzione 18.01.2016. doc. 10. Citazione), non è stata fornita alcuna prova in merito all'effettiva destinazione a favore della madre delle somme che sarebbero state percepite da in virtù del suddetto contratto di lavoro. Persona_1
Infine, parte attrice e le parti intervenute hanno richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837). In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione degli importi dovuti occorre infine tenere conto dell'intervenuta corresponsione degli acconti di euro 175.000,00 in data 26.02.2018 a mezzo assegno bancario in favore di e (cfr. offerte. doc.
3. comparsa Parte_1 CP_1
). CP_2
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Quale saggio appare equa l'indicazione del tasso legale tempo per tempo vigente.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice e delle parti intervenute dichiaratisi antistatari. Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_4
DICHIARA che la responsabilità del sinistro occorso il 26.02.2016 è ascrivibile nella misura dell'80% a e per il restante 20% a;
Controparte_4 Persona_1
CONDANNA le parti convenute in solido al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 352.635,65, in favore di che liquida Parte_1 Parte_13
in euro 80.074,448, in favore di che liquida in euro 80.074,448, oltre Parte_12
interessi e rivalutazione come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che liquida in euro
20.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 545,00 rimborso spese vive;
CONDANNA le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore delle parti intervenute da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che liquida in euro 12.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 545,00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il giudice
UC De BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De BE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 53458/2020
promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
C.F. ; Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ; Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
(C.F. ); Parte_8 C.F._8
(C.F. ); Parte_9 C.F._9
C.F. ; Parte_10 C.F._10 (C.F. ); Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Parente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Augusto Riboty n. 26;
ATTORI
e
(C.F. ); CP_1 C.F._12
(C.F. ; Parte_12 C.F._13
(C.F. ); Parte_13 C.F._14
(C.F. ); Parte_14 C.F._15
(C.F. ); Parte_15 C.F._16
rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Usai e Sabrina Pizzicaria ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Archimede n.161.
INTERVENUTI
contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Andrea Girardi e Mattia BEi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento (TN), Via del Brennero n. 139;
CONVENUTA
e
(C.F. , in persona del suo amministratore pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mortelliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Carlo Mirabello 25;
CONVENUTA
e nato a [...] il [...]. Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato in data 07.10.2020 e 12.10.2020, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la , la nonché al CP_2 Controparte_3 Controparte_4
fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso di Per_1
avvenuto in data 26.02.2016 in Roma in Via Muratella all'altezza
[...]
dell'intersezione con Via Castel Malnome.
In estrema sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Quanto alla dinamica del sinistro stradale occorso in data 26.02.2016 che ha determinato il decesso di conducente del motociclo Suzuki tg. Persona_1
DC02010: “In quel giorno, in Roma, via della Muratella all'altezza dell'intersezione con via Castel Malnome, il sig. era alla guida del Per_1
proprio motociclo Suzuki, tg. DC02010 ed è stato investito dal furgone del sig.
, conducente della vettura NI AN Cargo, tg. Controparte_4
ZA037GB (assicurato con giusta polizza n. M09773175/4, con CP_2
scadenza il 15.11.20116), di proprietà della che non concedendo CP_3
la precedenza, impegnava la carreggiata di senso opposto e si frapponeva avanti la direzione di marcia della moto”;
2. Che dal verbale stilato dagli agenti della Polizia Di Roma capitale intervenuti sul luogo del sinistro, nonchè dalla consulenza tecnica disposta nel procedimento penale instaurato nei confronti di conducente Controparte_4
dell'autovettura NI AN Cargo tg. ZA037GB, era emersa l'integrale responsabilità di quest'ultimo il quale non avrebbe rispettato l'obbligo di dare precedenza al motociclo condotto da proveniente dalla sua Persona_1
destra in violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 154 del C.d.S.;
3. In ogni caso, l'assenza di responsabilità di nella causazione del Persona_1
sinistro: “Nessuna violazione del CdS è ascrivibile al sig. , il quale Per_1
procedeva ad una velocità inferiore al limite di 50 km/h previsto dal tratto di strada in questione ed ha approntato tempestivamente una decisa frenata per evitare l'impatto col mezzo che gli si è frapposto davanti all'improvviso”;
4. Che la compagnia assicuratrice per la garanzia RCA del veicolo CP_2
condotto da aveva corrisposto esclusivamente un acconto Controparte_4
pari ad euro 175.000,00 a favore della mamma e acconti di Parte_1
importo complessivo di 25.000,00 euro ciascuno a favore de nonni Pt_2
e non satisfattivi dei danni patiti;
[...] Parte_3
5. Di aver altresì diritto al risarcimento: a) Del danno da perdita del rapporto parentale patito da tutti gli odierni attori in conseguenza del decesso di
; b) Del danno derivante da perdita della capacità lavorativa Persona_2
da intendersi come danno da perdita di chance posto che: “Poco prima del sinistro, infatti, il sig. aveva appena ricevuto proposta per assunzione a Per_1
tempo indeterminato con lo stipendio di € 1.662,61 mensili (doc. 10) e conviveva con la madre”; c) Dell'ulteriore danno riflesso da considerarsi come danno di natura morale sofferto da madre convivente con il Parte_1
de cuius in conseguenza della perdita improvvisa del proprio figlio.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per l'incidente Controparte_4
stradale del 26 febbraio 2016 di cui in narrativa e conseguentemente, condannarlo, in solido ai responsabili civili e in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_3
rappresentanti pro-tempore, a risarcire agli attori i danni patrimoniali, alla salute e non patrimoniali e riflessi, tutto come in atti richiesti e comprensivi della c.d. personalizzazione del danno, delle spese mediche future e del danno riflesso, per la violazione dell'art. 32 della Cost., degli art. 2043 e 2051 del cod. civ. e delle norme di comportamento del codice della strada, determinati nella misura rispettivamente di -
€ 322.880 (già detratta la somma già liquidata dalla Compagnia assicurativa) oltre al danno alla salute iure proprio determinato nella misura di € 115.000, oltre € 49.860 quale somma che il defunto avrebbe destinato alla famiglia (1/4 del reddito per 10 anni) in ragione della proposta di lavoro di cui al doc. 9, alla sig.ra Parte_1
(madre); - € 119.130 (già detratta la somma di € 25.000,00 già liquidata dalla
Compagnia assicurativa al sig. (nonno materno); - € CP_5 Parte_2
119.130 (già detratta la somma di € 25.000,00 già liquidata dalla Compagnia assicurativa alla sig.ra (nonna materna); - € 40.000 alla CP_5 Parte_3
sig.ra (zia materna); - € 40.000 alla sig.ra (zia Parte_4 Parte_5
materna); - € 40.000 al sig. , (zio-coniugato con;
- € Parte_6 Parte_5
15.000 al sig. e per esso ai sigg.ri e , Parte_7 Parte_5 Parte_6
quali genitori esercenti la potestà genitoriale (cugino); - € 15.000 al sig. Pt_8
e per esso ai sigg.ri e , quali genitori esercenti
[...] Parte_5 Parte_6
la potestà genitoriale (cugino); - € 15.000 alla sig.ra (cugina); -€ 15.000 Parte_9
al sig. (cugino); - € 116.960 alla sig.ra Parte_10 Parte_11
(compagna/convivente del sig. ); ovvero, in via subordinata, quella maggiore o Per_1
minore somma che rispettivamente risulterà in corso di causa, nel caso anche secondo giustizia, oltre interessi legali e moratori e con rivalutazione monetaria delle predette somme dalla data dell'evento sino al soddisfo, oltre spese, diritti ed onorari per
l'attività di patrocinio stragiudiziale;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli antistatari procuratori”;
Si è costituita in giudizio la deducendo per quanto di interesse ai fini della CP_2
motivazione:
1. La responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro Persona_1
tenuto conto: A) del fatto che sarebbe stato il motociclo ad entrare in collisione con il furgone condotto da e non viceversa;
B) Controparte_4
Della velocità di marcia del motociclo Suzuki superiore rispetto al limite di 50 km/h prescritto nel tratto di strada teatro del sinistro;
C) Della conformazione del tratto stradale tale da non consentire a conducente del Controparte_4
veicolo NI AN Cargo tg. ZA037GB di avvedersi dell'arrivo del motociclo condotto da proveniente dalla carreggiata opposta;
Persona_1
2. L'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dagli zii e dai cugini costituiti in giudizio, nonché da dichiaratasi compagna di Parte_11
, in difetto di prova ordine alla convivenza o alla sussistenza di Persona_1
un concreto legame affettivo con il de cuius;
3. L'insussistenza del danno biologico riflesso e dei danni patrimoniali asseritamente patiti da madre di;
Parte_1 Persona_1
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la corresponsabilità del Sig. nella produzione del sinistro Persona_1
per cui è causa, nella misura che si riterrà di giustizia e la congruità delle somme già corrisposte dalla in sede stragiudiziale, respingere ogni domanda degli CP_2
attori in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori di legge e spese generali. 2) IN SUBORDINE: nell'ipotesi in cui le domande attoree trovassero accoglimento, anche solo parziale, liquidare le sole somme che risulteranno provate e di giustizia all'esito dell'istruttoria, detratte le some già versate agli attori in sede stragiudiziale dalla . Con CP_2
compensazione delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_3
1) In via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli zii/e dei cugini/e oltre che di dichiaratasi convivente con il de cuius: “Peraltro, per la Parte_11
maggior parte dei numerosi attori, anche se venisse provata la effettiva parentela, sussisterebbe, comunque, la carenza di legittimazione a richiedere il risarcimento di danni, in quanto gli stessi non sussisterebbero non rientrando il dichiarato grado di parentela con il defunto tra quelli meritevoli di tutela. Ci riferiamo, specificatamente, alle zie e allo zio Pt_4 Parte_5 acquisito , ai cugini e , e Parte_6 Pt_7 Controparte_6 Pt_9
Per , dichiaratasi “compagna / convivente “, non Parte_10 Parte_11
è chiara, anzitutto, la doppia definizione (o specificazione?). In ogni caso, allo stato, si contesta la legittimazione come per tutti gli altri e per gli stessi motivi eccepiti, in attesa che venga chiarito e, soprattutto, provato, il rapporto con il defunto”;
2) La responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti nel sinistro tenuto conto del mancato rispetto del limite di velocità presente nel tratto di strada da parte di , nonché del fatto che aveva già iniziato Persona_1 Controparte_4
la manovra di svolta prima che il motociclo fosse visibile;
La comparsa così conclude: “Rigettare le domande perché improponibili ed inammissibili, totalmente o parzialmente, nonché infondate e non provate con vittoria di spese: 1) In via subordinata dichiarare la corresponsabilità del per il sinistro Per_1
in misura eguale a quella del e dichiarare congrue per il risarcimento CP_4
spettante ad alcuni degli attori le somme già ricevute dalla compagnia assicuratrice, con vittoria di spese. 2) In via del tutto subordinata liquidare le somme ritenute eque detratto quanto già ricevuto da parte degli attori con compensazione integrale delle spese”;
Con comparsa di intervento volontario sono intervenuti nel corso del giudizio CP_1
, , e deducendo
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
in estrema sintesi:
1. Che la aveva corrisposto a e ad CP_2 CP_1 Parte_12
rispettivamente padre e nonna del de cuius, acconti pari a 175.000,00 e
25.000,00 euro non riconoscendo le pretese risarcitorie avanzate dagli altri parenti di;
Persona_1
2. La responsabilità esclusiva di parte convenuta nella causazione del sinistro perché aveva tagliato la strada al motociclo condotto da Controparte_4
rendendo quest'ultimo impossibilitato dall'evitare la collisione Persona_1
che ha determinato l'evento letale in violazione di quanto disposto dagli artt. 145 e 154 del C.d.S; “Infatti, giova a tal riguardo ricordare che il Sig.
[...]
percorrendo via della Muratella in direzione Roma a bordo CP_4
dell'autocarro NI, svoltava con una manovra improvvisa e ad “U” su via
Malnome, ponendosi repentinamente quale ostacolo insormontabile nei confronti del conducente del motociclo Suzuki che sopraggiungeva nella corsia opposta e che senza possibilità di scampo, nonostante una pronta frenata, veniva sbalzato contro la fiancata destra dell'autocarro e poi, contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura Citroen Berlingo, che percorreva via della
Muratella dietro l'autocarro condotto dal;
CP_4
3. Di aver diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da ritenersi sussistente per ciascuno dei parenti intervenuti nel presente giudizio tenuto conto dell'intensità caratterizzante il legame sussistente con il de cuius, oltre che al risarcimento degli ulteriori danni morali e di natura patrimoniale in favore di , padre di;
CP_1 Persona_1
La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli art. 2043 e 2054 c.c., stante anche la violazione delle norme del codice della strada, la responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro Controparte_4
descritto in narrativa occorso in data 26 febbraio 2016 a seguito del quale è deceduto il Sig. e per l'effetto condannare il Sig. in solido Persona_1 Controparte_4
con i responsabili civili, in qualità di proprietaria del furgone NI e Controparte_3
quale compagnia di assicurazioni presso la quale tale veicolo era Controparte_7
assicurato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento alle parti intervenienti di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, fra cui il danno biologico per violazione dell'art. 32 della Cost., il danno morale, il danno esistenziale, il danno da perdita parentale per violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., da liquidarsi, operando una “personalizzazione del danno”, nelle seguenti misure: -
Euro 250.000,00, al netto di quanto già ricevuto dalla oltre al danno Controparte_7
alla salute iure proprio quantificato in Euro 100.000,00 e al danno patrimoniale quantificato in Euro 505,00 in favore del Sig. , padre della vittima;
- CP_1
Euro 115.000,00, al netto di quanto già ricevuto dalla in favore della Controparte_7
Sig.ra nonna della vittima;
- Euro 100.000,00 in favore del Sig. Parte_12 Pt_13
, zio paterno della vittima;
- Euro 80.000,00 in favore di ,
[...] Parte_14
cugino della vittima;
- Euro 80.000,00 in favore di , cugina della Parte_15
vittima; ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa all'esito delle risultanze istruttorie, o che sarà ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione sulle somme che verranno liquidate dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e ai compensi professionali per l'attività stragiudiziale svolta dai sottoscritti difensori. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Nelle more del giudizio, in conseguenza del decesso di (padre della CP_1
vittima) anch' esso intervenuto nel presente giudizio, si sono costituiti per la prosecuzione del processo ex art. 302 cpc, unitamente oltre a Controparte_8
rispettivamente fratello, madre e moglie di in qualità Parte_1 CP_1
di eredi legittimi per la rispettiva quota ereditaria.
Non si è costituito in giudizio a cui l'atto di citazione è stato Controparte_4
regolarmente notificato a mezzo postale in data 07.10.2020 nel rispetto dei termini previsti ai sensi di legge dalla data della notifica all'udienza di prima comparizione.
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica cinematica al fine di accertare la dinamica del sinistro nonché la velocità dei veicoli coinvolti.
Nelle more del giudizio, si è concluso con sentenza di patteggiamento n.1241/2019 e con la conseguente condanna alla pena di un anno di reclusione il procedimento penale instaurato a carico di per il reato di cui all'art.589 co.1 e co.2 c.p. Controparte_4
(cfr. sentenza penale R.G. n. 18704/2017. doc.
8. citazione). 2) Dell'accertamento In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
In punto di diritto, appare utile premettere come in tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054 co.2 del codice civile prescrive che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
A riguardo, la pacifica e consolidata nel tempo giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che: “Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art.
2054 cc non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2023, n.2005), di tal che occorre indagare se l'altro abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis; Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n.4130 che ha chiarito come: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cassazione civile sez. III,
14/02/1997, n.1384) o indiretta (tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, cfr. in tema:
Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9550).
Il presente giudizio verte nella sostanza sulle richieste risarcitorie prospettate dai congiunti di in conseguenza del suo decesso avvenuto in data Persona_1
26.02.2016 in Roma in Via Muratella all'altezza dell'intersezione con Via Castel
Malnome.
Secondo la ricostruzione di parte attrice e delle parti intervenute nel presente giudizio, il sinistro si sarebbe concretizzato per l'effetto delle manovre di circolazione stradale poste in essere da conducente del veicolo NI AN Cargo tg. Controparte_4
ZA037GB il quale, proveniente da Via Della Muratella in direzione Roma, avrebbe compiuto un'improvvisa manovra di svolta omettendo di dare precedenza al motociclo condotto da proveniente dalla direzione opposta rendendo per Persona_1
quest'ultimo inevitabile la conseguente collisione dalla quale è scaturito l'evento letale.
Nella specie, non è in contestazione il verificarsi del fatto storico, che del resto è stato documentato dalla relazione di incidente stradale stilata dagli agenti della Polizia di
Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. verbale dei vigili urbani. doc.
1.citazione).
Le parti convenute hanno piuttosto dedotto una responsabilità concorsuale di Per_1
nella causazione dell'incidente in ordine al mancato rispetto del limite di
[...]
velocità di 50 km/h prescritto e all'impossibilità per di avvedersi Controparte_4
dell'arrivo del motociclo proveniente dalla carreggiata opposta tenuto conto, in particolare, della conformazione del tratto di strada teatro del sinistro e della manovra di svolta già avviata dall'autovettura NI AN Cargo tg. ZA037GB al momento della collisione con il motociclo.
Ora, occorre analizzare la condotta e le manovre di circolazione stradale poste in essere da conducente dell'autovettura NI AN , tg. Controparte_4 CP_9
ZA037GB e da conducente del motociclo Suzuki Suzuki tg. DC02010 Persona_1
in occasione del sinistro avvenuto in data 26.02.2016 in Roma in Via Muratella all'altezza dell'intersezione con Via Castel Malnome
Quanto alla condotta di guida tenuta da parte convenuta e alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento letale, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato quanto segue: “Dalla disamina degli atti e dai calcoli cinematici effettuati dallo scrivente C.T.U. è possibile affermare che il sinistro de quo si e verificato in via principale a causa della condotta in negligente del conducente del furgone NI
AN sig. . Il , nonostante viaggiasse a velocita Controparte_4 CP_4 ridotta (inferiore a 20 km/h) e godesse di chiara e profonda visibilità (oltre 100 metri), effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra non ponendo attenzione al motociclo antagonista che proveniva dalla corsia opposta ad una velocità stimabile in poco più di 70 km/h (velocità inferiore al limite massimo prescritto per le strade extraurbane secondarie [90 km/h]). Soltanto dopo avere iniziato l'improvvisa manovra verso sinistra ed avere percepito il pericolo dettato dal sopraggiungere del motociclo dalla corsia di marcia opposta, il sig. poneva in essere un'energica CP_4
frenata che portava il furgone NI AN ad arrestarsi al centro dell'intersezione, in posizione obliqua, occupando quasi interamente la corsia di marcia del motociclista antagonista. Alla percezione del pericolo e nel tentativo di evitare la collisione anche il conducente del motociclo SU SX azionava energicamente il proprio impianto frenante. Ma, considerata la distanza e la velocità tenuta dal motociclista (velocità comunque nei limiti massimi prescritti) tale energica azione frenante non consentiva al motociclista di evitare l'impatto con il veicolo NI TE che, al contempo, occupava “staticamente” e in posizione e obliqua la corsia di marcia del motociclo.
Riepilogando, in relazione ai comportamenti tenuti dai conducenti del veicolo NI
AN e motociclo UZ SX lo scrivente richiama gli artt. n. 141 “velocità”
(GALATA'), n. 145 “Precedenza” (DI TOMMASO) e n. 154 “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” (DI TOMMASO) del Codice della Strada” (cfr. pag. 79-80 ctu a firma di depositata in data 02.01.2024). Controparte_10
Dovendosi condividere le considerazioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto, deve stimarsi sussistente una responsabilità maggioritaria di CP_4
per i seguenti motivi:
[...]
1. Per non aver, nonostante il rispetto dei limiti di velocità prescritti nel tratto di strada teatro del sinistro, prestato l'ordinaria diligenza e prudenza in fase di avvicinamento all'intersezione stradale in violazione di quanto disposto dall'art. 145 comma 1 del C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” 2. Per non aver in fase di attraversamento dell'intersezione stradale, dato precedenza al motociclo Suzuki tg. DC02010 condotto da Persona_1
proveniente da destra in violazione di quanto disposto dall'art. 145 comma 2 del C.d.S: “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”;
3. Per aver eseguito una repentina e imprudente manovra di svolta a sinistra senza avvedersi dell'arrivo del motociclo condotto da nonostante la Persona_1
visibilità fosse ampia (oltre 100 metri) in violazione di quanto disposto dall'art
154 comma 1 lettera a del C.d.S.: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Per quanto attiene invece all'eventuale sussistenza di una condotta colposa posta in essere da in occasione del sinistro, il consulente tecnico d'ufficio Persona_1
accogliendo le osservazioni formulate dal consulente tecnico incaricato dalla CP_2
ha evidenziato quanto segue: “il sig. invece, pur
[...] Persona_2
procedendo ad una velocità stimabile in poco più di 70 km/h su una strada con limite massimo di 90 km/h, avendo oltrepassato ben due segnali ravvicinati che prescrivevano il limite di velocità a 50 km/h e cosciente di avere innanzi a se due intersezioni a raso, avrebbe dovuto “adeguare parzialmente" la propria velocità alle condizioni di luogo senza portarla a circa 70 km/h. Quindi, sebbene la velocità di marcia tenuta dal motociclista fosse inferiore al limite massimo vigente, il Per_2
avrebbe dovuto “regolarla” in modo da conservare integralmente il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza così come essenzialmente disposto al comma 3, dell'art. 141 del Codice della Strada. Per quanto sopra emerge un “marginale” comportamento imprudente da parte del motociclista ” (pag 82 Ctu a firma di Persona_2
depositata in data 02.01.2024). Controparte_10
Alla luce di quanto evidenziato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, deve stimarsi sussistente una responsabilità concorsuale se pur minoritaria di Persona_1
conducente del motociclo Suzuki tg. DC02010, nonostante nel caso di specie il motociclo viaggiasse ad una velocità di poco superiore ai 70km/h nel rispetto quindi del limite di 90km/h previsto nel tratto di strada in cui si è concretizzato il sinistro:
“Per quanto sopra esposto, dopo l'intersezione con la via della Muratella Muzzana i veicoli diretti verso la via Aurelia (nel caso di specie il motociclo SU SX) dovevano attenersi al limite prescritto per le strade extraurbane secondarie già fissato in 90 km/h” (cfr. pag 75 Ctu a firma di depositata in data Controparte_10
02.0.1.2024).
Invero, , dopo aver oltrepassato i due segnali ravvicinati indicanti il Persona_1
limite di velocità di 50 km/h, avrebbe dovuto adeguare la velocità del motociclo in fase di avvicinamento all'intersezione stradale.
In particolare, nell'elaborato peritale è stato evidenziato che il conducente del motociclo non avrebbe dovuto accelerare portando la velocità del mezzo oltre i 70 km/h in modo tale da poter mantenere il controllo del veicolo evitando di conseguenza l'impatto con l'autovettura condotta da in ottemperanza a quanto Controparte_4
disposto dall'art. 141 comma 2 del C.d.S: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e dal medesimo articolo al comma 3: “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole
o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve stimarsi sussistente una responsabilità del 20% di conducente del motociclo Suzuki tg. Persona_1
DC02010 e del restante 80% di conducente dell'autovettura NI Controparte_4
AN Cargo, tg. ZA037GB.
3) In ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (così in massima ufficiale: Cassazione civile, sezione
III, 29 settembre 2021 n. 26300; cfr. più di recente, nello stesso senso: Cassazione civile, sezione III, 28 febbraio 2023, n. 5948 e anche Cassazione civile, sezione III, 21 aprile 2021 n.10579; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2023 n. 13540, nonché:
Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009 in ordine alla necessità di applicare le tabelle più aggiornate). Sin dal 2007 le tabelle per la liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in uso presso il tribunale di Roma contemplano la valutazione degli indicati elementi.
Anche nella relazione al sistema tabellare alle stesse nella loro versione aggiornata al
2025 si può riscontrare come siano presi inconsiderazione cinque fattori di influenza del risarcimento e segnatamente: quanto al rapporto di parentela deve presumersi che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
quanto all'età del congiunto deve presumersi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
quanto all'età della vittima deve stimarsi ragionevole ritenere che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima;
quanto all'eventuale rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite deve correlarsi la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante;
quanto alla presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi deve ritenersi il danno da perdita di congiunto maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre è presumibilmente più facilmente sopportabile in presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
I parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma appaiono idonei a garantire adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”, prendendo in considerazione molteplici circostanze idonee ad incidere in concreto sul rapporto parentale e sulle ricadute della relativa lesione o perdita.
In concreto, per la quantificazione la indicate tabelle dell'ufficio fanno ricorso ad un sistema di calcolo fondato su un modello “a punto”, essendo il risarcimento totale pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il:
“valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale”. Tale importo è fissato al 2025, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Ai fini della risarcibilità di tale danno si deve tenere conto della tipologia del rapporto parentale, tenuto conto del fatto che al rapporto parentale stretto è possibile attribuire presuntivamente una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale un incremento del corrispondente onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve compensare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n.4253 che ha chiarito come: “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”, così in massima ufficiale).
Nella specie, appare equa la liquidazione del danno subito da (madre Parte_1
della vittima) per la morte di : l'importo di euro 340.701,40 pari a punti Persona_1
29.5 (di cui 20 punti per la relazione di parentela, 4 punti in base all'età della vittima,
2.5 punti in base all'età del superstite oltre a 3 punti per l'assenza di altri familiari conviventi).
Andrà, invece, liquidato a (padre della vittima), per la morte di CP_1 Per_1
: l'importo di euro 300.279,20 pari a 26 punti (di cui 20 punti per la relazione di
[...]
parentela, 4 punti in base all'età della vittima, 2 punti in base all'età del superstite).
Tenuto conto del decesso di avvenuto nelle more del giudizio in data CP_1
17.05.2022 (cfr. certificato di morte. doc.
3. comparsa costituzione ex art. 302 cpc eredi
), il predetto importo pari ad euro 300.279,20, andrà suddiviso in parti uguali tra Per_1 gli eredi legittimi ossia la moglie la madre e il fratello Parte_1 Parte_12
(cfr. dichiarazione sostitutiva per uso successione. doc.
2. Comparsa Parte_13
costituzione ex art.302 cpc eredi ) per un importo complessivo di 100.093,06 Per_1
euro ciascuno.
Tenuto conto della responsabilità del 20% ascritta a nella causazione Persona_1
del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2024 n.16413, così in massima ufficiale: “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”), andrà liquidato a l'importo Parte_1
complessivo di 352.635,65 di cui 272.561,20 euro iure proprio ed euro 80.074,448 per la rispettiva quota ereditaria in relazione al decesso di . CP_1
Andrà invece risarcito a ed in qualità di eredi legittimi di Parte_12 Parte_13
, tenuto conto della responsabilità del 20% ascritta a CP_1 Persona_1
nella causazione del sinistro, l'importo di euro 80.074,448 ciascuno.
Alla luce della giurisprudenza citata, in difetto di ulteriore prova in ordine alla convivenza o alla sussistenza di un effettivo ed intenso legame con il de cuius, non potranno invece essere accolte le restanti richieste risarcitorie prospettate dagli altri attori, nonché dagli altri congiunti di intervenuti volontariamente nel Persona_1
corso del giudizio, trattandosi comunque di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare la cui appartenenza determina un automatismo nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Analogamente non potrà essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti da in conseguenza del decesso del Parte_1
figlio posto che a prescindere da qualunque considerazione in merito alla proposta di assunzione del de cuius mediante contratto a tempo indeterminato (cfr. proposta di assunzione 18.01.2016. doc. 10. Citazione), non è stata fornita alcuna prova in merito all'effettiva destinazione a favore della madre delle somme che sarebbero state percepite da in virtù del suddetto contratto di lavoro. Persona_1
Infine, parte attrice e le parti intervenute hanno richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837). In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione degli importi dovuti occorre infine tenere conto dell'intervenuta corresponsione degli acconti di euro 175.000,00 in data 26.02.2018 a mezzo assegno bancario in favore di e (cfr. offerte. doc.
3. comparsa Parte_1 CP_1
). CP_2
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Quale saggio appare equa l'indicazione del tasso legale tempo per tempo vigente.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice e delle parti intervenute dichiaratisi antistatari. Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_4
DICHIARA che la responsabilità del sinistro occorso il 26.02.2016 è ascrivibile nella misura dell'80% a e per il restante 20% a;
Controparte_4 Persona_1
CONDANNA le parti convenute in solido al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 352.635,65, in favore di che liquida Parte_1 Parte_13
in euro 80.074,448, in favore di che liquida in euro 80.074,448, oltre Parte_12
interessi e rivalutazione come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che liquida in euro
20.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 545,00 rimborso spese vive;
CONDANNA le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore delle parti intervenute da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che liquida in euro 12.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 545,00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il giudice
UC De BE