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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/07/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 24.2.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Tiribocchi pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_1
pagina 1 di 17 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
CP_ E Odorizzi avv.marta. gov. e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Contrariis reiectis, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata nella misura integrale come determinata pensione dal provvedimento di liquidazione n. 00206614 Cat. VL, del 27/07/2022, per
l'importo lordo di € 1.197,00 mensili, con decorrenza 1 agosto 2022, e accertata e dichiarata l'inesistenza di redditi da lavoro prodotti dal ricorrente nel periodo da agosto 2022 a novembre 2024, in concomitanza con la percezione del trattamento pensionistico in essere, dichiarare, previa immediata sospensione della sua efficacia,
l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'infondatezza e/o l'inefficacia del provvedimento
n. 24PDOBD0060071 del 11/11/2024 l' di Trento, CP_1 Controparte_2
concernente “Rideterminazione della pensione n. 045-830000206614 Cat. VL”, disponendo l'annullamento e/o la revoca del suddetto provvedimento e l'integrale ripristino del trattamento pensionistico riconosciuto con il provvedimento liquidazione pensione n. 00206614 Cat. VL del 27/07/2022, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto:
a) condannare l' , al ripristino, fin Controparte_3
dal mese di agosto 2022, della pensione n. 0026614 Cat. VL, nella misura originaria di
€ € 1.197,00 mensili per tredici mensilità, e alla contestuale restituzione, in favore del ricorrente, delle quote mensili indebitamente cumulate e decurtate fino al deposito del presente ricorso, per un importo complessivo di € 1.200,63, nonché di quelle che pagina 2 di 17 saranno cumulate e decurtate successivamente e fino al ripristino dell'importo originario della pensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
b) condannare l' , alla restituzione, Controparte_3
in favore del ricorrente, dell'importo indebitamente trattenuto fino al deposito del presente ricorso a titolo di recupero sui ratei della pensione nel periodo agosto 2022- novembre 2024, per un importo complessivo di € 165,32 nonché di quelle che saranno cumulate e decurtate successivamente e fino al ripristino dell'importo originario della pensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
Firmato condannare l'
[...]
al risarcimento, in favore del ricorrente, Controparte_3
dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' CP_1
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_1
premesso che: pagina 3 di 17 ✓ a decorrere dall'1.8.2022 è titolare di pensione di invalidità prevista dall'art. 22 co. 2, lett. a) L. 13.7.1965, n. 859, a carico del Fondo Volo istituito presso l' CP_1
✓ in origine l'ammontare di detta pensione era stato liquidato nella somma lorda di €
1.197,00 mensili, corrispondente a una somma netta di € 1.084,65 (doc.2 fasc. ric.);
✓ con nota n. 24PDOBD0060071 di data 11.11.2024 (doc. 5 fasc. ric.) l' ha CP_1
proceduto:
❖ alla “rideterminazione”, a far data dall'1.8.2022, della medesima pensione nella somma lorda di € 1.366,82 mensili;
❖ all'individuazione di una “quota non cumulabile con i redditi” pari a € 299,56;
❖ alla liquidazione della “pensione al netto delle quote non cumulabili” nella somma lorda di € 1.067,26 mensili corrispondente a una somma netta di € 915,87;
❖ alla determinazione di un indebito afferente al periodo agosto 2022 – novembre
2024 nella somma lorda di € 8.414,28 corrispondente a una somma netta di €
7.274,25;
✓ in relazione al periodo dicembre 2024 – febbraio 2025 l' ha erogato, in CP_1
considerazione delle quote non cumulabili con i redditi, ratei di pensione ridotti per complessivi € 1.200,63 lordi;
✓ a far data dal febbraio 2025 l' ha iniziato a ripetere l'asserito indebito CP_1
mediante trattenute mensili pari a € 165,32 lordi;
propone:
1) domanda volta ad accertare il diritto a percepire, a decorrere dall'1.8.2022, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L. 859/1965 nella misura integrale e, quindi, senza la riduzione per cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, non avendo egli a far data dall'agosto 2022 percepito redditi ulteriori pagina 4 di 17 rispetto a detta pensione, con conseguente condanna dell' a erogare i ratei di CP_1
pensione in misura corrispondente;
2) domanda volta ad accertare l'insussistenza dell'indebito relativo al periodo agosto
2022 – novembre 2024, pari a € 8.414,28 lordi, corrispondenti a € 7.274,25 netti, di cui alla nota dell'11.11.2024, con conseguente condanna dell' a restituire CP_1
quanto trattenuto dal febbraio 2025 a titolo di ripetizione di tale indebito.
§2 le ragioni della decisione
Come già evidenziato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 27.5.2025, i contrasti tra le parti afferiscono:
1) per quanto concerne l'anno 2022, alla questione di diritto se redditi da lavoro dipendente conseguiti nello stesso anno di liquidazione della pensione, ma in mesi precedenti l'inizio di attribuzione del trattamento pensionistico, determinino la formazione di una quota di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro;
2) per quanto concerne gli anni 2023 e 2024, alla questione di fatto se il ricorrente abbia percepito, oltre il reddito da pensione, anche ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo.
- - -
E' opportuno rilevare che entrambe le questioni riguardano la cd. incumulabilità relativa tra pensione di invalidità e reddito prevista dall'art. 1 co. 42 L. 8.8.1995, n. 335, il quale nel primo periodo dispone: “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G” di cui all'allegato 8, che prevede:
pagina 5 di 17 Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro
---------------------------------------------------------------------
| Redditi | Percentuale di riduzione |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 4 volte il | 25 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 5 volte il | 50 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
Infatti la pensione di invalidità, di cui è titolare, risulta disciplinata non solo dall'art. dall'art. 22 co. 2, lett. a) L. 13.7.1965, n. 859 (“Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti: a) che possano fa valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo”), ma anche dall'art. 4 co. 1, 2 e 4
d.lgs. 24.4.1997, n. 164 (“Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione
pagina 6 di 17 aerea”), secondo cui: “
1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Restano confermate le disposizioni vigenti nel in materia CP_4
di invalidità specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 13 luglio
1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484… 4. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3”.
Il ricorrente sostiene (pag.
3-4 del suo atto introduttivo) che la pensione di invalidità, di cui è titolare, costituirebbe “a tutti gli effetti, una pensione di vecchiaia, fondata sui requisiti contributivi indicati dalla suddetta norma (periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo) … avente natura previdenziale, rispetto alla quale l'inabilità specifica costituisce soltanto la causa dell'anticipazione del conseguimento. Detta prestazione, quindi, risulta svincolata dalle valutazioni in ordine al requisito economico prescritte, invece, per i diversi trattamenti di tipo previdenziale o assistenziale legate al reddito, per cui non determina l'obbligo, in capo all'interessato, di presentare annualmente il modello “RED”, dichiarazione, prevista dalla legge, a carico dei pensionati che usufruiscono delle diverse prestazioni, il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare”.
Tali assunti – in disparte che appaiono contraddetti dalla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, il quale, seppure successivamente alla nota n. di data C.F._1
11.11.2024, ha presentato, in data 7.2.2025, la dichiarazione reddituale relativa all'anno
2023 - cd. mod. cert. RED/1 (all. 20 fasc. ric.) – non possono essere condivisi.
L'art. 35 co. 10-bis D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. in L. 27.2.2009, n. 14 dispone: pagina 7 di 17 “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
La circolare n. 195 del 30.11.2015: CP_1
▪ ricomprende tra le “prestazioni collegate al reddito per le quali l' effettua la CP_3
verifica reddituale”, inserite nella tabella 1 e nella tabella 2 di cui all'allegato 1, la
“incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.”;
▪ dispone che: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' Tale obbligo CP_5
deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata
l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel CP_3
Casellario Centrale dei pensionati. Per una elencazione esaustiva delle tipologie di reddito che influiscono su ciascuna prestazione, sulla base di quanto previsto da ciascuna norma istitutiva, si rimanda alla lettura della tabella contenuta nell'allegato 1 alla presente circolare”; nella tabella 2 di cui all'allegato 1 alla predetta circolare, in riferimento all'“incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.” sono indicati, tra i “redditi esterni rilevanti” quelli da “lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all'estero”.
Tuttavia, in proposito a questo tipo di redditi, la medesima circolare n. 195/2015 dispone: pagina 8 di 17 “Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito
l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o CP_3
sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED…
L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello
730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' CP_5
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di CP_3
prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale… sono, inoltre, tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello
RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato pagina 9 di 17 all' l'anno precedente, ancorché il reddito posseduto nel 2014 sia uguale a zero, CP_3
perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito”.
Quindi – se, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L. 859/1965 e art. 4 d.lgs. 164/1997 rientra tra le “prestazioni collegate al reddito” per le quali i titolari sono onerati di far conoscere la propria situazione reddituale all' – tuttavia tale onere non deve essere sempre assolto CP_1
mediante la dichiarazione diretta all' con il modello RED;
anzi ciò avviene CP_1
primariamente attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria e in questo caso il titolare della pensione non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' CP_1
Di contro sono tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello
RED i titolari della pensione di invalidità:
• che hanno percepito redditi influenti sulla prestazione previdenziale non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi;
• che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale;
• che hanno visto mutare la propria situazione reddituale rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente, ancorché il reddito nell'anno successivo diverso da quello da pensione sia uguale a zero.
- - -
E' ora possibile esaminare compiutamente le due questioni evidenziate in limine (anzi già nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 27.5.2025).
a 1)
pagina 10 di 17 In relazione all'anno 2022, l' nella nota n. 24PDOBD0060071 di data 11.11.2024 CP_1
(doc. 5 fasc. ric.), ha individuato, rispetto alla pensione di invalidità di cui il ricorrente è titolare, una “quota non cumulabile con i redditi”, ritenendo che in quell'anno vi sia stato un cumulo tra detta pensione e “redditi da lavoro”, e, quindi, ha apportato alla pensione una riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
Il ricorrente allega e documenta (mod. 730/2023 redditi 2022 sub doc. 11) che gli unici redditi, diversi da quello di pensione di invalidità, che ha percepito nell'anno 2022, sono i redditi da fabbricati (abitazione principale) per € 438,00 e i redditi da lavoro dipendente per € 30.738,00.
Il ricorrente sostiene che i redditi da lavoro dipendente sono quelli che egli ha percepito dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a., con la quale è intercorso un rapporto di lavoro subordinato che è cessato in data 21.7.2022, come emerge per tabulas (doc. 2 fasc. ric.).
Tale assunto è rimasto incontestato da parte dell' CP_1
Quindi, per quanto concerne l'anno 2022, si pone la questione di diritto se nell'ipotesi di percezione di redditi da lavoro dipendente conseguiti nello stesso anno di liquidazione della pensione di invalidità, ma in epoca precedente l'inizio di attribuzione di quest'ultima, si verifichi un caso di cumulo della pensione di invalidità con redditi da lavoro dipendente che può determinare una riduzione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
Appare preferibile la soluzione negativa.
La nozione di “cumulo” evoca nitidamente quella di coincidenza tra epoca di insorgenza del diritto alla retribuzione ed epoca di maturazione del diritto alla pensione.
Nella vicenda in esame tale coincidenza non si è mai verificata in quanto il rapporto di lavoro subordinato, da cui è scaturito il diritto alle retribuzioni consistenti il reddito da pagina 11 di 17 lavoro dichiarato dal ricorrente per il 2022, è cessato in data 21.7.2022, mentre il diritto alla pensione di invalidità è sorto in suo favore solo successivamente, in particolare a far data dall'1.8.2022.
E' vero che secondo l'art. 35 co. 8 D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. in L. 27.2.2009, n. 14
“ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”, ma – in disparte che neppure l' ha applicato nella vicenda in esame tale norma, avendo considerato i redditi CP_1
conseguiti dal ricorrente nel periodo 1.1.-21.1.2022 – si tratta di una disposizione correlata all'ipotesi di incidenza in via generale delle situazioni reddituali dei pensionati sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e non già alla fattispecie specifica in cui tale incidenza scaturisce dal cumulo tra pensione e redditi da lavoro.
Una conferma che la nozione di “cumulo” si identifica nella coincidenza tra epoca di insorgenza del diritto alla retribuzione ed epoca di maturazione del diritto alla pensione si ritrova nella circolare n. 117 del 9.8.2019 – relativa alla pensione ex art. 14 D.L. CP_1
28.1.2019, n. 4 conv. in L. 28.3.2019, n. 26 (cd. pensione quota 100), per la quale è prescritto un rigoroso regime di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente – laddove (paragrafo 1.4) formula i seguenti esempi (evidenziazioni dello scrivente):
“se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020… nel caso in cui:
1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio
a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno
a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel pagina 12 di 17 periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la
“pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo”.
Il chiaro riferimento, contenuto nella circolare n. 117/2019, al periodo di svolgimento dell'attività lavorative e non a quello di percezione del reddito, contraddice l'assunto, svolto dall' nel presente giudizio (pag. 7 della memoria di costituzione), secondo CP_1
cui “l'incumulabilità attiene ai redditi e non già alla prestazione dell'attività lavorativa”.
In definitiva, nell'anno 2022, non essendosi realizzato un cumulo tra redditi da lavoro e redditi da pensione, non deve essere applicata alcuna riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42
L. 335/1995.
a 2)
In relazione agli anni 2023 e 2024, l' nella nota n. 24PDOBD0060071 di data CP_1
11.11.2024 (doc. 5 fasc. ric.), ha individuato, rispetto alla pensione di invalidità di cui il ricorrente è titolare, una “quota non cumulabile con i redditi”, ritenendo che anche in tali anni vi sia stato un cumulo tra detta pensione e “redditi da lavoro”, e, quindi, ha apportato alla pensione una riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995, in quanto: “Nel caso di mancata comunicazione dei redditi per gli anni successivi a quanto già comunicato all' , si CP_3
riportano gli stessi valori, nell'attesa di ricevere comunicazioni aggiornate. pagina 13 di 17 Nella fattispecie di causa, le informazioni relative ai redditi sono aggiornate al 2022, mentre CP_ nessuna ulteriore comunicazione reddituale è pervenuta all' per gli anni successivi e ciò almeno sino alla notifica dell'indebito nel frattempo formatosi” (pag. 6 della memoria di costituzione).
Tuttavia il ricorrente non era tenuto a dichiarare all' le proprie situazioni CP_1
reddituali riguardanti gli anni 2023 e 2024 mediante la presentazione del modello RED.
Infatti il ricorrente allega e documenta (mod. 730/2024 redditi 2023 sub doc. 12 e mod.
730/2025 redditi 2024 sub doc. 22) che gli unici redditi, diversi da quello di pensione di invalidità, che ha percepito negli anni 2023 e 2024, sono i redditi da fabbricati (abitazione principale) per € 438,00.
Inoltre l' nulla ha dedotto in ordine alla questione, posta all'udienza del CP_1
27.5.2025, se negli anni 2023 e 2024 il ricorrente abbia percepito, oltre al reddito da pensione, anche ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo.
Quindi nessun mutamento è intervenuto negli anni 2022 e 2023 rispetto al 2022 in quanto in costanza del diritto alla corresponsione della pensione di invalidità il ricorrente ha continuato a non percepire alcun reddito superiore ai limiti previsti dalla tabella G allegata all'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
L' giustifica il suo operato adducendo che: “Nel caso di mancata comunicazione dei CP_1
redditi per gli anni successivi a quanto già comunicato all'Istituto, si riportano gli stessi valori, nell'attesa di ricevere comunicazioni aggiornate”.
Tuttavia non è configurabile in capo al ricorrente alcun mancato assolvimento dell'onere di dichiarare la propria situazione reddituale mediante la presentazione del modello RED neppure alla luce della prescrizione, contenuta nella circolare n. 195/2015, secondo cui sono “tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato pagina 14 di 17 all' l'anno precedente, ancorché il reddito posseduto [nell'anno successivo] sia CP_3
uguale a zero, perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito”; infatti nel 2022 egli non ha conseguito alcun reddito da lavoro all'epoca in cui egli ha maturato il diritto alla pensione di invalidità.
Inoltre, se l' avesse riportato per gli anni 2023 e 2024 i corretti “valori” del 2022, CP_1
ossia consistenti nell'assenza di cumulo tra pensione di invalidità e redditi da lavoro, non avrebbe individuato alcuna “quota non cumulabile con i redditi” e, quindi, neppure avrebbe apportato alla pensione una riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
* * *
Conclusivamente, devono ritenersi compiutamente accertati:
❖ in capo al ricorrente il diritto a percepire, a decorrere Parte_1
dall'1.8.2022, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L. 859/1965 ed ex art. 4
d.lgs. 164/1997 nella misura integrale e, quindi, senza la riduzione per cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa ai sensi dell'art. 1 co. 42 L.
335/1995, con conseguente condanna dell' a erogare i ratei di pensione in CP_1
misura corrispondente, con le maggiorazioni ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 30.12.1991,
n. 412 per quanto concerne le differenze tra gli importi maturati e quelli versati;
❖ l'insussistenza, in capo al medesimo ricorrente, dell'indebito relativo al periodo agosto 2022 – novembre 2024, pari a € 8.414,28 lordi, corrispondenti a € 7.274,25 netti, di cui alla nota dell'11.11.2024, con conseguente condanna dell' a CP_1
restituire quanto trattenuto dal febbraio 2025 a titolo di ripetizione di tale indebito, con le maggiorazioni ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co. 1 cod.proc.civ.. pagina 15 di 17 Non sussistono i presupposti per dichiarare la responsabilità ex art. 96 cod.proc.civ. dell' invocata dal ricorrente, stante la complessità della vicenda ed essendo la CP_1
presente sentenza motivata in base a ragioni parzialmente diverse da quelle svolte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta, in capo al ricorrente il diritto a percepire, con Parte_1
decorrenza dall'1.8.2022, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L.
13.7.1965, n. 859 ed ex art. 4 d.lgs. 24.4.1997, n. 164 nella misura integrale e, quindi, senza la riduzione per cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 8.8.1995, n. 335, con conseguente condanna dell' a erogare i ratei di pensione in misura corrispondente, con gli interessi CP_1
legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quelli di maturazione dei crediti fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi per quanto concerne le differenze tra gli importi maturati e quelli versati.
2. Accerta l'insussistenza, in capo al ricorrente dell'indebito Parte_1
relativo al periodo agosto 2022 – novembre 2024, pari a € 8.414,28 lordi, corrispondenti a € 7.274,25 netti, di cui alla nota dell'11.11.2024, con conseguente condanna dell' a restituire quanto trattenuto dal febbraio 2025 a titolo di CP_1
ripetizione di tale indebito, con gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quelli di maturazione dei crediti fino al saldo e con il maggior danno da pagina 16 di 17 svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
3. Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_3
giudizio, liquidate nella somma di € 2.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co. d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato pari a € 44,50, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co. 1 cod.proc.civ..
4. Rigetta la domanda proposta dal ricorrente ai fini della declaratoria di responsabilità ex art. 96 cod.proc.civ. dell' CP_1
Trento, 15 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 24.2.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Tiribocchi pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_1
pagina 1 di 17 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
CP_ E Odorizzi avv.marta. gov. e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Contrariis reiectis, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata nella misura integrale come determinata pensione dal provvedimento di liquidazione n. 00206614 Cat. VL, del 27/07/2022, per
l'importo lordo di € 1.197,00 mensili, con decorrenza 1 agosto 2022, e accertata e dichiarata l'inesistenza di redditi da lavoro prodotti dal ricorrente nel periodo da agosto 2022 a novembre 2024, in concomitanza con la percezione del trattamento pensionistico in essere, dichiarare, previa immediata sospensione della sua efficacia,
l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'infondatezza e/o l'inefficacia del provvedimento
n. 24PDOBD0060071 del 11/11/2024 l' di Trento, CP_1 Controparte_2
concernente “Rideterminazione della pensione n. 045-830000206614 Cat. VL”, disponendo l'annullamento e/o la revoca del suddetto provvedimento e l'integrale ripristino del trattamento pensionistico riconosciuto con il provvedimento liquidazione pensione n. 00206614 Cat. VL del 27/07/2022, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto:
a) condannare l' , al ripristino, fin Controparte_3
dal mese di agosto 2022, della pensione n. 0026614 Cat. VL, nella misura originaria di
€ € 1.197,00 mensili per tredici mensilità, e alla contestuale restituzione, in favore del ricorrente, delle quote mensili indebitamente cumulate e decurtate fino al deposito del presente ricorso, per un importo complessivo di € 1.200,63, nonché di quelle che pagina 2 di 17 saranno cumulate e decurtate successivamente e fino al ripristino dell'importo originario della pensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
b) condannare l' , alla restituzione, Controparte_3
in favore del ricorrente, dell'importo indebitamente trattenuto fino al deposito del presente ricorso a titolo di recupero sui ratei della pensione nel periodo agosto 2022- novembre 2024, per un importo complessivo di € 165,32 nonché di quelle che saranno cumulate e decurtate successivamente e fino al ripristino dell'importo originario della pensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
Firmato condannare l'
[...]
al risarcimento, in favore del ricorrente, Controparte_3
dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' CP_1
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_1
premesso che: pagina 3 di 17 ✓ a decorrere dall'1.8.2022 è titolare di pensione di invalidità prevista dall'art. 22 co. 2, lett. a) L. 13.7.1965, n. 859, a carico del Fondo Volo istituito presso l' CP_1
✓ in origine l'ammontare di detta pensione era stato liquidato nella somma lorda di €
1.197,00 mensili, corrispondente a una somma netta di € 1.084,65 (doc.2 fasc. ric.);
✓ con nota n. 24PDOBD0060071 di data 11.11.2024 (doc. 5 fasc. ric.) l' ha CP_1
proceduto:
❖ alla “rideterminazione”, a far data dall'1.8.2022, della medesima pensione nella somma lorda di € 1.366,82 mensili;
❖ all'individuazione di una “quota non cumulabile con i redditi” pari a € 299,56;
❖ alla liquidazione della “pensione al netto delle quote non cumulabili” nella somma lorda di € 1.067,26 mensili corrispondente a una somma netta di € 915,87;
❖ alla determinazione di un indebito afferente al periodo agosto 2022 – novembre
2024 nella somma lorda di € 8.414,28 corrispondente a una somma netta di €
7.274,25;
✓ in relazione al periodo dicembre 2024 – febbraio 2025 l' ha erogato, in CP_1
considerazione delle quote non cumulabili con i redditi, ratei di pensione ridotti per complessivi € 1.200,63 lordi;
✓ a far data dal febbraio 2025 l' ha iniziato a ripetere l'asserito indebito CP_1
mediante trattenute mensili pari a € 165,32 lordi;
propone:
1) domanda volta ad accertare il diritto a percepire, a decorrere dall'1.8.2022, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L. 859/1965 nella misura integrale e, quindi, senza la riduzione per cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, non avendo egli a far data dall'agosto 2022 percepito redditi ulteriori pagina 4 di 17 rispetto a detta pensione, con conseguente condanna dell' a erogare i ratei di CP_1
pensione in misura corrispondente;
2) domanda volta ad accertare l'insussistenza dell'indebito relativo al periodo agosto
2022 – novembre 2024, pari a € 8.414,28 lordi, corrispondenti a € 7.274,25 netti, di cui alla nota dell'11.11.2024, con conseguente condanna dell' a restituire CP_1
quanto trattenuto dal febbraio 2025 a titolo di ripetizione di tale indebito.
§2 le ragioni della decisione
Come già evidenziato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 27.5.2025, i contrasti tra le parti afferiscono:
1) per quanto concerne l'anno 2022, alla questione di diritto se redditi da lavoro dipendente conseguiti nello stesso anno di liquidazione della pensione, ma in mesi precedenti l'inizio di attribuzione del trattamento pensionistico, determinino la formazione di una quota di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro;
2) per quanto concerne gli anni 2023 e 2024, alla questione di fatto se il ricorrente abbia percepito, oltre il reddito da pensione, anche ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo.
- - -
E' opportuno rilevare che entrambe le questioni riguardano la cd. incumulabilità relativa tra pensione di invalidità e reddito prevista dall'art. 1 co. 42 L. 8.8.1995, n. 335, il quale nel primo periodo dispone: “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G” di cui all'allegato 8, che prevede:
pagina 5 di 17 Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro
---------------------------------------------------------------------
| Redditi | Percentuale di riduzione |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 4 volte il | 25 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 5 volte il | 50 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
Infatti la pensione di invalidità, di cui è titolare, risulta disciplinata non solo dall'art. dall'art. 22 co. 2, lett. a) L. 13.7.1965, n. 859 (“Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti: a) che possano fa valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo”), ma anche dall'art. 4 co. 1, 2 e 4
d.lgs. 24.4.1997, n. 164 (“Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione
pagina 6 di 17 aerea”), secondo cui: “
1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Restano confermate le disposizioni vigenti nel in materia CP_4
di invalidità specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 13 luglio
1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484… 4. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3”.
Il ricorrente sostiene (pag.
3-4 del suo atto introduttivo) che la pensione di invalidità, di cui è titolare, costituirebbe “a tutti gli effetti, una pensione di vecchiaia, fondata sui requisiti contributivi indicati dalla suddetta norma (periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo) … avente natura previdenziale, rispetto alla quale l'inabilità specifica costituisce soltanto la causa dell'anticipazione del conseguimento. Detta prestazione, quindi, risulta svincolata dalle valutazioni in ordine al requisito economico prescritte, invece, per i diversi trattamenti di tipo previdenziale o assistenziale legate al reddito, per cui non determina l'obbligo, in capo all'interessato, di presentare annualmente il modello “RED”, dichiarazione, prevista dalla legge, a carico dei pensionati che usufruiscono delle diverse prestazioni, il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare”.
Tali assunti – in disparte che appaiono contraddetti dalla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, il quale, seppure successivamente alla nota n. di data C.F._1
11.11.2024, ha presentato, in data 7.2.2025, la dichiarazione reddituale relativa all'anno
2023 - cd. mod. cert. RED/1 (all. 20 fasc. ric.) – non possono essere condivisi.
L'art. 35 co. 10-bis D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. in L. 27.2.2009, n. 14 dispone: pagina 7 di 17 “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
La circolare n. 195 del 30.11.2015: CP_1
▪ ricomprende tra le “prestazioni collegate al reddito per le quali l' effettua la CP_3
verifica reddituale”, inserite nella tabella 1 e nella tabella 2 di cui all'allegato 1, la
“incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.”;
▪ dispone che: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' Tale obbligo CP_5
deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata
l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel CP_3
Casellario Centrale dei pensionati. Per una elencazione esaustiva delle tipologie di reddito che influiscono su ciascuna prestazione, sulla base di quanto previsto da ciascuna norma istitutiva, si rimanda alla lettura della tabella contenuta nell'allegato 1 alla presente circolare”; nella tabella 2 di cui all'allegato 1 alla predetta circolare, in riferimento all'“incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.” sono indicati, tra i “redditi esterni rilevanti” quelli da “lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all'estero”.
Tuttavia, in proposito a questo tipo di redditi, la medesima circolare n. 195/2015 dispone: pagina 8 di 17 “Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito
l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o CP_3
sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED…
L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello
730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' CP_5
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di CP_3
prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale… sono, inoltre, tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello
RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato pagina 9 di 17 all' l'anno precedente, ancorché il reddito posseduto nel 2014 sia uguale a zero, CP_3
perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito”.
Quindi – se, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L. 859/1965 e art. 4 d.lgs. 164/1997 rientra tra le “prestazioni collegate al reddito” per le quali i titolari sono onerati di far conoscere la propria situazione reddituale all' – tuttavia tale onere non deve essere sempre assolto CP_1
mediante la dichiarazione diretta all' con il modello RED;
anzi ciò avviene CP_1
primariamente attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria e in questo caso il titolare della pensione non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' CP_1
Di contro sono tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello
RED i titolari della pensione di invalidità:
• che hanno percepito redditi influenti sulla prestazione previdenziale non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi;
• che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale;
• che hanno visto mutare la propria situazione reddituale rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente, ancorché il reddito nell'anno successivo diverso da quello da pensione sia uguale a zero.
- - -
E' ora possibile esaminare compiutamente le due questioni evidenziate in limine (anzi già nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 27.5.2025).
a 1)
pagina 10 di 17 In relazione all'anno 2022, l' nella nota n. 24PDOBD0060071 di data 11.11.2024 CP_1
(doc. 5 fasc. ric.), ha individuato, rispetto alla pensione di invalidità di cui il ricorrente è titolare, una “quota non cumulabile con i redditi”, ritenendo che in quell'anno vi sia stato un cumulo tra detta pensione e “redditi da lavoro”, e, quindi, ha apportato alla pensione una riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
Il ricorrente allega e documenta (mod. 730/2023 redditi 2022 sub doc. 11) che gli unici redditi, diversi da quello di pensione di invalidità, che ha percepito nell'anno 2022, sono i redditi da fabbricati (abitazione principale) per € 438,00 e i redditi da lavoro dipendente per € 30.738,00.
Il ricorrente sostiene che i redditi da lavoro dipendente sono quelli che egli ha percepito dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a., con la quale è intercorso un rapporto di lavoro subordinato che è cessato in data 21.7.2022, come emerge per tabulas (doc. 2 fasc. ric.).
Tale assunto è rimasto incontestato da parte dell' CP_1
Quindi, per quanto concerne l'anno 2022, si pone la questione di diritto se nell'ipotesi di percezione di redditi da lavoro dipendente conseguiti nello stesso anno di liquidazione della pensione di invalidità, ma in epoca precedente l'inizio di attribuzione di quest'ultima, si verifichi un caso di cumulo della pensione di invalidità con redditi da lavoro dipendente che può determinare una riduzione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
Appare preferibile la soluzione negativa.
La nozione di “cumulo” evoca nitidamente quella di coincidenza tra epoca di insorgenza del diritto alla retribuzione ed epoca di maturazione del diritto alla pensione.
Nella vicenda in esame tale coincidenza non si è mai verificata in quanto il rapporto di lavoro subordinato, da cui è scaturito il diritto alle retribuzioni consistenti il reddito da pagina 11 di 17 lavoro dichiarato dal ricorrente per il 2022, è cessato in data 21.7.2022, mentre il diritto alla pensione di invalidità è sorto in suo favore solo successivamente, in particolare a far data dall'1.8.2022.
E' vero che secondo l'art. 35 co. 8 D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. in L. 27.2.2009, n. 14
“ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”, ma – in disparte che neppure l' ha applicato nella vicenda in esame tale norma, avendo considerato i redditi CP_1
conseguiti dal ricorrente nel periodo 1.1.-21.1.2022 – si tratta di una disposizione correlata all'ipotesi di incidenza in via generale delle situazioni reddituali dei pensionati sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e non già alla fattispecie specifica in cui tale incidenza scaturisce dal cumulo tra pensione e redditi da lavoro.
Una conferma che la nozione di “cumulo” si identifica nella coincidenza tra epoca di insorgenza del diritto alla retribuzione ed epoca di maturazione del diritto alla pensione si ritrova nella circolare n. 117 del 9.8.2019 – relativa alla pensione ex art. 14 D.L. CP_1
28.1.2019, n. 4 conv. in L. 28.3.2019, n. 26 (cd. pensione quota 100), per la quale è prescritto un rigoroso regime di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente – laddove (paragrafo 1.4) formula i seguenti esempi (evidenziazioni dello scrivente):
“se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020… nel caso in cui:
1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio
a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno
a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel pagina 12 di 17 periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la
“pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo”.
Il chiaro riferimento, contenuto nella circolare n. 117/2019, al periodo di svolgimento dell'attività lavorative e non a quello di percezione del reddito, contraddice l'assunto, svolto dall' nel presente giudizio (pag. 7 della memoria di costituzione), secondo CP_1
cui “l'incumulabilità attiene ai redditi e non già alla prestazione dell'attività lavorativa”.
In definitiva, nell'anno 2022, non essendosi realizzato un cumulo tra redditi da lavoro e redditi da pensione, non deve essere applicata alcuna riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42
L. 335/1995.
a 2)
In relazione agli anni 2023 e 2024, l' nella nota n. 24PDOBD0060071 di data CP_1
11.11.2024 (doc. 5 fasc. ric.), ha individuato, rispetto alla pensione di invalidità di cui il ricorrente è titolare, una “quota non cumulabile con i redditi”, ritenendo che anche in tali anni vi sia stato un cumulo tra detta pensione e “redditi da lavoro”, e, quindi, ha apportato alla pensione una riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995, in quanto: “Nel caso di mancata comunicazione dei redditi per gli anni successivi a quanto già comunicato all' , si CP_3
riportano gli stessi valori, nell'attesa di ricevere comunicazioni aggiornate. pagina 13 di 17 Nella fattispecie di causa, le informazioni relative ai redditi sono aggiornate al 2022, mentre CP_ nessuna ulteriore comunicazione reddituale è pervenuta all' per gli anni successivi e ciò almeno sino alla notifica dell'indebito nel frattempo formatosi” (pag. 6 della memoria di costituzione).
Tuttavia il ricorrente non era tenuto a dichiarare all' le proprie situazioni CP_1
reddituali riguardanti gli anni 2023 e 2024 mediante la presentazione del modello RED.
Infatti il ricorrente allega e documenta (mod. 730/2024 redditi 2023 sub doc. 12 e mod.
730/2025 redditi 2024 sub doc. 22) che gli unici redditi, diversi da quello di pensione di invalidità, che ha percepito negli anni 2023 e 2024, sono i redditi da fabbricati (abitazione principale) per € 438,00.
Inoltre l' nulla ha dedotto in ordine alla questione, posta all'udienza del CP_1
27.5.2025, se negli anni 2023 e 2024 il ricorrente abbia percepito, oltre al reddito da pensione, anche ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo.
Quindi nessun mutamento è intervenuto negli anni 2022 e 2023 rispetto al 2022 in quanto in costanza del diritto alla corresponsione della pensione di invalidità il ricorrente ha continuato a non percepire alcun reddito superiore ai limiti previsti dalla tabella G allegata all'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
L' giustifica il suo operato adducendo che: “Nel caso di mancata comunicazione dei CP_1
redditi per gli anni successivi a quanto già comunicato all'Istituto, si riportano gli stessi valori, nell'attesa di ricevere comunicazioni aggiornate”.
Tuttavia non è configurabile in capo al ricorrente alcun mancato assolvimento dell'onere di dichiarare la propria situazione reddituale mediante la presentazione del modello RED neppure alla luce della prescrizione, contenuta nella circolare n. 195/2015, secondo cui sono “tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato pagina 14 di 17 all' l'anno precedente, ancorché il reddito posseduto [nell'anno successivo] sia CP_3
uguale a zero, perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito”; infatti nel 2022 egli non ha conseguito alcun reddito da lavoro all'epoca in cui egli ha maturato il diritto alla pensione di invalidità.
Inoltre, se l' avesse riportato per gli anni 2023 e 2024 i corretti “valori” del 2022, CP_1
ossia consistenti nell'assenza di cumulo tra pensione di invalidità e redditi da lavoro, non avrebbe individuato alcuna “quota non cumulabile con i redditi” e, quindi, neppure avrebbe apportato alla pensione una riduzione ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/1995.
* * *
Conclusivamente, devono ritenersi compiutamente accertati:
❖ in capo al ricorrente il diritto a percepire, a decorrere Parte_1
dall'1.8.2022, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L. 859/1965 ed ex art. 4
d.lgs. 164/1997 nella misura integrale e, quindi, senza la riduzione per cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa ai sensi dell'art. 1 co. 42 L.
335/1995, con conseguente condanna dell' a erogare i ratei di pensione in CP_1
misura corrispondente, con le maggiorazioni ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 30.12.1991,
n. 412 per quanto concerne le differenze tra gli importi maturati e quelli versati;
❖ l'insussistenza, in capo al medesimo ricorrente, dell'indebito relativo al periodo agosto 2022 – novembre 2024, pari a € 8.414,28 lordi, corrispondenti a € 7.274,25 netti, di cui alla nota dell'11.11.2024, con conseguente condanna dell' a CP_1
restituire quanto trattenuto dal febbraio 2025 a titolo di ripetizione di tale indebito, con le maggiorazioni ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co. 1 cod.proc.civ.. pagina 15 di 17 Non sussistono i presupposti per dichiarare la responsabilità ex art. 96 cod.proc.civ. dell' invocata dal ricorrente, stante la complessità della vicenda ed essendo la CP_1
presente sentenza motivata in base a ragioni parzialmente diverse da quelle svolte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta, in capo al ricorrente il diritto a percepire, con Parte_1
decorrenza dall'1.8.2022, la pensione di invalidità ex art. 22 co. 2, lett. a) L.
13.7.1965, n. 859 ed ex art. 4 d.lgs. 24.4.1997, n. 164 nella misura integrale e, quindi, senza la riduzione per cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 8.8.1995, n. 335, con conseguente condanna dell' a erogare i ratei di pensione in misura corrispondente, con gli interessi CP_1
legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quelli di maturazione dei crediti fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi per quanto concerne le differenze tra gli importi maturati e quelli versati.
2. Accerta l'insussistenza, in capo al ricorrente dell'indebito Parte_1
relativo al periodo agosto 2022 – novembre 2024, pari a € 8.414,28 lordi, corrispondenti a € 7.274,25 netti, di cui alla nota dell'11.11.2024, con conseguente condanna dell' a restituire quanto trattenuto dal febbraio 2025 a titolo di CP_1
ripetizione di tale indebito, con gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quelli di maturazione dei crediti fino al saldo e con il maggior danno da pagina 16 di 17 svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
3. Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_3
giudizio, liquidate nella somma di € 2.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co. d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato pari a € 44,50, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co. 1 cod.proc.civ..
4. Rigetta la domanda proposta dal ricorrente ai fini della declaratoria di responsabilità ex art. 96 cod.proc.civ. dell' CP_1
Trento, 15 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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