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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L.: 1599 /2024
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
IL GIUDICE dott. ssa Gerardina Guglielmo quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.)
sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 12.3.2025 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c. promossa da , CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rober conf Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARTILLONE BIAGI
[...]
OSSERVA Con ricorso d'urgenza proposto innanzi al Tribunale di Lagonegro sezione civile/lavoro, il ricorrente chiede che sia ordinato alla società resistente “di ripristinare immediatamente i turni di lavoro, gli orari di lavoro e la sede di lavoro (cantiere di San Donato Milanese, via Achille Grandi n. 20) del ricorrente come antecedente alla comunicazione aziendale 23 settembre 2024 od in subordine accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del trasferimento de quo, per tutti i motivi di cui in narrativa del ricorso, il diritto del ricorrente ad essere adibito, da parte della datrice di lavoro, ad uno dei propri cantieri attivi presso la provincia di Milano e/o province limitrofe e, conseguentemente, ordinare al Controparte_2[...
Di adibire il ricorrente, con effetto immediato, alla diversa sede di lavoro che verrà r rso di causa, avente luogo nella provincia di Milano e/o nelle province limitrofe. Spese rifuse.”. Il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 10 dicembre 2024. La resistente si costituiva e contestava tutte le circostanze dedotte in ricorso. Veniva Controparte_1 a la prova orale. Alla udienza del 12.03.2025 la causa era trattenuta in decisione dalla scrivente, la quale sostituisce la dott.ssa assente dal servizio sino al Per_1
6.06.2025. Deve preliminarmente rigettarsi la eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte resistente. La società ha sede in Padula, via San Lorenzo, 3 con la Controparte_1 conseguenza che il lavorat uno dei fori alternativi previsti dall'art. 413 cpc. La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il lavoratore ha correttamente adito uno dei fori alternativi previsti ( sede della azienda). Ciò premesso, il ricorso è infondato per insussistenza del fumus boni juris. La parte ricorrente ha agito sul presupposto che sia stato disposto un trasferimento illegittimo e, per tale ragione, chiede in sede cautelare la adibizione all'ultima sede di lavoro ovvero presso altro cantiere della provincia di MILANO. Ritiene il Tribunale, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase, la insussistenza di una ipotesi di trasferimento, essendo stata disposta viceversa una semplice assegnazione, peraltro temporanea, ad altro cantiere edile di lavoro. Il ricorrente, chiuso il cantiere di lavoro di San Donato, al quale per ultimo è stato adibito, per ultimazione delle opere commissionate dal cliente, è stato comandato a prestare la sua attività lavorativa a Sassano con lettera del 23 settembre 2024 con la seguente motivazione
“Come lei ben sa i lavori presso il cantiere di San Donato Milanese presso cui lei ultimamente ha prestato la sua opera sono nella fase delle pulizie finali per la chiusura definitiva. In questo cantiere, pertanto, non abbiamo più la possibilità di poterla utilmente occupare. La nostra società potrebbe intimarle il licenziamento per giustificato motivo oggettivo stante la chiusura del cantiere presso cui lei prestava la sua attività lavorativa. Al fine di poterle conservare il posto di lavoro, possiamo adibirla con immediatezza presso il nostro cantiere di via Molinella snc a Sassano in provincia di Salerno. La invitiamo, pertanto, a volersi presentare con immediatezza presso la sede legale della nostra società sita a Padula in via San Lorenzo 3. In questa sede le saranno impartite più dettagliate direttive per lo svolgimento della sua attività lavorativa nel nuovo cantiere presso il quale Lei è stato destinato. Il suo trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo del settore edilizia artigianato. Lei presterà la sua attività lavorativa in questo nuovo cantiere fino a quando vi sarà necessità delle sue mansioni. Al momento non siamo in condizione di poter stabilire con esattezza il tempo della durata dei lavori presso questo cantiere. Cogliamo l'occasione per rammentarle che la sua assunzione originariamente è avvenuta con la previsione di occuparla presso i vari cantieri che di volta in volta sarebbero stati in grado di assorbire la sua attività. Lei deve presentarsi presso la nostra sede legale di Padula per il giorno 25 settembre 2024. Omissis 23 settembre 2024.” Il ricorrente, come si legge nella stessa lettera di assunzione prodotta con il documento n. 1, è stato assunto per prestare la sua opera "presso i vari cantieri del datore di lavoro" con “facoltà del datore di lavoro di variare nel corso del rapporto di lavoro il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, Pt_ previa comunicazione al signor . La società resistente, anch ezzo della prova orale espletata, ha dimostrato che la propria attività edile è caratterizzata dal succedersi di lavori (che richiedono lavoratori di diversa specializzazione) all'esaurimento di ciascuno dei quali viene meno la necessità del loro apporto – cfr. dichiarazioni rese da , geometra della società, e da Testimone_1 Tes_2
L'impresa edile, quindi, acca stabile di dipendenti, può assu
[...] lavoratori necessari per l'espletamento di singole fasi dei lavori. La società resistente non ha avuto un cantiere edile fisso presso cui ha utilizzato le sue maestranze, ivi compreso il ricorrente, perché la sua attività lavorativa si è sempre svolta presso i singoli cantieri delle commesse che, di volta in volta, aprono e chiudono all'ultimazione delle opere oggetto del contratto di appalto. La società resistente, ultimati i lavori presso il cantiere in cui il ricorrente per ultimo ha prestato la sua attività lavorativa, non avendo la possibilità di continuare ad occuparlo in detto cantiere, ha disposto con immediatezza che la sua prestazione avvenisse nel nuovo cantiere a lui comunicato. I testimoni escussi hanno anche confermato l'assenza di cantieri edili ove poter collocare il ricorrente nell'hinterland milanese. Il geometra ha dichiarato: “in questo momento a Per_2 Milano non abbiamo lavori di carpenteria in corso;
ono relativi a ristrutturazione di piccoli appartamenti che non necessitano della figura del carpentiere…”. L'altro teste escusso, , ha Tes_3 dichiarato: “Il cantiere di San Donato è terminato e lo so perché ho consegnato le chiavi delle porte di emergenza. Al cantiere di Sassano non ho lavorato, non so che tipo di cantiere sia. Non conosco i cantieri della , tutti. Achille Grandi n. 20 a Milano è una sede amministrativa perché c'è un ufficio CP_1 ed inoltre un ove viene scaricata la merce ( carico e scarico). Abbiamo saputo tra di noi che dopo la Pt_ fine del cantiere di via Ramiro Fabiani anche il è stato spostato come tutti noi, essendo finito il cantiere. Pt_ Io sono stato spostato a corso Sempione ed il ato spostato a Milano in un ufficio dove dovevano essere rimosse delle vetrate. Sono a conoscenza d lteriore spostamento a Sassano perché me lo ha detto il ricorrente….” La prova orale ha confermato, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase, l'assenza di altri cantieri ove ricollocare il ricorrente ed ha dimostrato che lo spostamento di cantiere non ha riguardato il solo ma anche gli altri dipendenti della Pt_1 società, che, in ragione delle professionalità di cias sono stati adibiti a cantieri diversi. Il teste ha confermato che il ricorrente svolgeva mansioni di carpentiere/muratore Tes_3 e che p ntieri ove era stato trasferito, dopo la fine del cantiere di Ramiro Fabiani, non vi erano lavori di carpenteria da effettuare. Dello stesso tenore le dichiarazioni del geometra escusso: “… In questo momento a Milano non abbiamo lavori di carpenteria in corso;
i lavori sono relativi a ristrutturazione di piccoli appartamenti che non necessitano della figura del carpentiere”. Il teste ha confermato che presso il cantiere di via Fabiani il svolgeva mansioni di Pt_1 carpentiere “Non so se abbia svolto mansioni di muratore/manovale su a tieri di ”. CP_1 Nella fattispecie, ritiene il Tribunale che non si sia in presenza di un trasferimento in senso tecnico-giuridico, o di una trasferta, perché non risulta da contratto un luogo fisso in cui la prestazione lavorativa doveva essere resa dal ricorrente. Il luogo della sua prestazione lavorativa non viene, infatti, indicato nella lettera di assunzione. Il cantiere ove da ultimo il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa si è chiuso con la ultimazione dei lavori e tanto è stato confermato dai testimoni escussi. Non è, quindi, applicabile l'articolo 2103 del codice civile che disciplina il trasferimento ma non è applicabile nemmeno l'articolo 24 del contratto collettivo che disciplina la trasferta, perché il ricorrente non ha mai avuto un luogo dove sia stato istituzionalmente comandato a prestare "normalmente" in modo fisso la sua opera e da questo luogo lo si sia mandato a lavorare in altro luogo. Egli non è mai stato assunto per prestare la sua opera in un luogo fisso ma per prestarla nei vari cantieri edili dove di volta in volta era necessario il suo intervento. La società resistente per fine lavori presso il cantiere edile ove il ricorrente prestava la propria opera ben poteva, pertanto, spostarlo in un nuovo cantiere. Peraltro, nella stessa nota si legge: “Lei presterà la sua attività lavorativa in questo nuovo cantiere fino a quando vi sarà necessità delle sue mansioni. Al momento non siamo in condizione di poter stabilire con esattezza il tempo della durata dei lavori presso questo cantiere.” L'assegnazione aveva, quindi, carattere meramente temporaneo. La prova orale ha confermato che si è trattato del normale avvicendamento delle attività da svolgersi presso i vari cantieri edili della società resistente secondo le specifiche esigenze organizzative e produttive dell'azienda determinate dalla fine lavori. La resistente, chiuso per fine lavori il cantiere presso cui il ricorrente per ultimo ha prestato la sua opera, lo ha ricollocato ove poteva essere utilmente occupato, ossia nel nuovo cantiere di Sassano. Anche il teste , residente in [...], ha dichiarato sul punto: “Sono serramentista e lavoro dove ha i Tes_3 cantieri , Salerno, Milano, Sardegna, Forte dei Marmi, Trento, Novara, Padula ….giro nei vari CP_1 cantieri ietà, ove c'è bisogno”. Orbene, per quanto concerne le deduzioni relative alla natura ritorsiva del trasferimento deve osservarsi quanto segue. Il ricorrente deduce, in maniera ampia nelle note conclusionali, che il trasferimento è, in realtà, connesso, al mancato perfezionamento di un accordo transattivo. Delle trattative per il perfezionamento di un accordo, le parti hanno dato atto nel corso del libero interrogatorio. Il principio affermato in tema di licenziamento, secondo il quale l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo), è da ritenersi valido anche in materia di trasferimenti. Sul piano processuale, pertanto, il lavoratore che affermi il carattere ritorsivo del trasferimento adottato dal datore di lavoro, ha l'onere di non limitarsi a dedurre la mancata considerazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma di indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze asseritamente non valutate e l'asserito intento ritorsivo del datore di lavoro. Deve segnalarsi che la parte ricorrente è stata ammessa alla prova orale articolata, anche al fine di acquisire elementi in ordine alla dedotta natura ritorsiva del trasferimento ed alla udienza del 19.02.2025 ha, tuttavia, rinunciato alla escussione dei testimoni, che, quindi, non sono stati escussi. Ad ogni buon conto, i dati emersi dalla istruttoria orale espletata a mezzo dei testimoni di parte resistente, che si devono ritenere per i motivi di cui sopra accertati in giudizio, di per sé giustificano l'operato spostamento del ricorrente presso il cantiere di SASSANO, il che eliderebbe di rilevanza l'intento ritorsivo che avrebbe nell'occasione perseguito la società, a dire del ricorrente, non trattandosi all'evidenza di motivo illecito determinante l'operata scelta. La doglianza relativa al mancato preavviso non può di per sé condurre ad una declaratoria di illegittimità dell'atto datoriale. Inoltre, la società, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato la propria disponibilità a riconoscere un trattamento economico migliorativo per i costi di trasferta, circostanza che concorre ad escludere l'intento ritorsivo. Assorbita ogni deduzione in punto di periculum in mora. Segue il rigetto del ricorso. Tenuto conto della assoluta peculiarità della vicenda oggetto di causa, le spese di lite della presente fase cautelare devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. LAGONEGRO, 31/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
IL GIUDICE dott. ssa Gerardina Guglielmo quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.)
sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 12.3.2025 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c. promossa da , CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rober conf Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARTILLONE BIAGI
[...]
OSSERVA Con ricorso d'urgenza proposto innanzi al Tribunale di Lagonegro sezione civile/lavoro, il ricorrente chiede che sia ordinato alla società resistente “di ripristinare immediatamente i turni di lavoro, gli orari di lavoro e la sede di lavoro (cantiere di San Donato Milanese, via Achille Grandi n. 20) del ricorrente come antecedente alla comunicazione aziendale 23 settembre 2024 od in subordine accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del trasferimento de quo, per tutti i motivi di cui in narrativa del ricorso, il diritto del ricorrente ad essere adibito, da parte della datrice di lavoro, ad uno dei propri cantieri attivi presso la provincia di Milano e/o province limitrofe e, conseguentemente, ordinare al Controparte_2[...
Di adibire il ricorrente, con effetto immediato, alla diversa sede di lavoro che verrà r rso di causa, avente luogo nella provincia di Milano e/o nelle province limitrofe. Spese rifuse.”. Il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 10 dicembre 2024. La resistente si costituiva e contestava tutte le circostanze dedotte in ricorso. Veniva Controparte_1 a la prova orale. Alla udienza del 12.03.2025 la causa era trattenuta in decisione dalla scrivente, la quale sostituisce la dott.ssa assente dal servizio sino al Per_1
6.06.2025. Deve preliminarmente rigettarsi la eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte resistente. La società ha sede in Padula, via San Lorenzo, 3 con la Controparte_1 conseguenza che il lavorat uno dei fori alternativi previsti dall'art. 413 cpc. La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il lavoratore ha correttamente adito uno dei fori alternativi previsti ( sede della azienda). Ciò premesso, il ricorso è infondato per insussistenza del fumus boni juris. La parte ricorrente ha agito sul presupposto che sia stato disposto un trasferimento illegittimo e, per tale ragione, chiede in sede cautelare la adibizione all'ultima sede di lavoro ovvero presso altro cantiere della provincia di MILANO. Ritiene il Tribunale, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase, la insussistenza di una ipotesi di trasferimento, essendo stata disposta viceversa una semplice assegnazione, peraltro temporanea, ad altro cantiere edile di lavoro. Il ricorrente, chiuso il cantiere di lavoro di San Donato, al quale per ultimo è stato adibito, per ultimazione delle opere commissionate dal cliente, è stato comandato a prestare la sua attività lavorativa a Sassano con lettera del 23 settembre 2024 con la seguente motivazione
“Come lei ben sa i lavori presso il cantiere di San Donato Milanese presso cui lei ultimamente ha prestato la sua opera sono nella fase delle pulizie finali per la chiusura definitiva. In questo cantiere, pertanto, non abbiamo più la possibilità di poterla utilmente occupare. La nostra società potrebbe intimarle il licenziamento per giustificato motivo oggettivo stante la chiusura del cantiere presso cui lei prestava la sua attività lavorativa. Al fine di poterle conservare il posto di lavoro, possiamo adibirla con immediatezza presso il nostro cantiere di via Molinella snc a Sassano in provincia di Salerno. La invitiamo, pertanto, a volersi presentare con immediatezza presso la sede legale della nostra società sita a Padula in via San Lorenzo 3. In questa sede le saranno impartite più dettagliate direttive per lo svolgimento della sua attività lavorativa nel nuovo cantiere presso il quale Lei è stato destinato. Il suo trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo del settore edilizia artigianato. Lei presterà la sua attività lavorativa in questo nuovo cantiere fino a quando vi sarà necessità delle sue mansioni. Al momento non siamo in condizione di poter stabilire con esattezza il tempo della durata dei lavori presso questo cantiere. Cogliamo l'occasione per rammentarle che la sua assunzione originariamente è avvenuta con la previsione di occuparla presso i vari cantieri che di volta in volta sarebbero stati in grado di assorbire la sua attività. Lei deve presentarsi presso la nostra sede legale di Padula per il giorno 25 settembre 2024. Omissis 23 settembre 2024.” Il ricorrente, come si legge nella stessa lettera di assunzione prodotta con il documento n. 1, è stato assunto per prestare la sua opera "presso i vari cantieri del datore di lavoro" con “facoltà del datore di lavoro di variare nel corso del rapporto di lavoro il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, Pt_ previa comunicazione al signor . La società resistente, anch ezzo della prova orale espletata, ha dimostrato che la propria attività edile è caratterizzata dal succedersi di lavori (che richiedono lavoratori di diversa specializzazione) all'esaurimento di ciascuno dei quali viene meno la necessità del loro apporto – cfr. dichiarazioni rese da , geometra della società, e da Testimone_1 Tes_2
L'impresa edile, quindi, acca stabile di dipendenti, può assu
[...] lavoratori necessari per l'espletamento di singole fasi dei lavori. La società resistente non ha avuto un cantiere edile fisso presso cui ha utilizzato le sue maestranze, ivi compreso il ricorrente, perché la sua attività lavorativa si è sempre svolta presso i singoli cantieri delle commesse che, di volta in volta, aprono e chiudono all'ultimazione delle opere oggetto del contratto di appalto. La società resistente, ultimati i lavori presso il cantiere in cui il ricorrente per ultimo ha prestato la sua attività lavorativa, non avendo la possibilità di continuare ad occuparlo in detto cantiere, ha disposto con immediatezza che la sua prestazione avvenisse nel nuovo cantiere a lui comunicato. I testimoni escussi hanno anche confermato l'assenza di cantieri edili ove poter collocare il ricorrente nell'hinterland milanese. Il geometra ha dichiarato: “in questo momento a Per_2 Milano non abbiamo lavori di carpenteria in corso;
ono relativi a ristrutturazione di piccoli appartamenti che non necessitano della figura del carpentiere…”. L'altro teste escusso, , ha Tes_3 dichiarato: “Il cantiere di San Donato è terminato e lo so perché ho consegnato le chiavi delle porte di emergenza. Al cantiere di Sassano non ho lavorato, non so che tipo di cantiere sia. Non conosco i cantieri della , tutti. Achille Grandi n. 20 a Milano è una sede amministrativa perché c'è un ufficio CP_1 ed inoltre un ove viene scaricata la merce ( carico e scarico). Abbiamo saputo tra di noi che dopo la Pt_ fine del cantiere di via Ramiro Fabiani anche il è stato spostato come tutti noi, essendo finito il cantiere. Pt_ Io sono stato spostato a corso Sempione ed il ato spostato a Milano in un ufficio dove dovevano essere rimosse delle vetrate. Sono a conoscenza d lteriore spostamento a Sassano perché me lo ha detto il ricorrente….” La prova orale ha confermato, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase, l'assenza di altri cantieri ove ricollocare il ricorrente ed ha dimostrato che lo spostamento di cantiere non ha riguardato il solo ma anche gli altri dipendenti della Pt_1 società, che, in ragione delle professionalità di cias sono stati adibiti a cantieri diversi. Il teste ha confermato che il ricorrente svolgeva mansioni di carpentiere/muratore Tes_3 e che p ntieri ove era stato trasferito, dopo la fine del cantiere di Ramiro Fabiani, non vi erano lavori di carpenteria da effettuare. Dello stesso tenore le dichiarazioni del geometra escusso: “… In questo momento a Milano non abbiamo lavori di carpenteria in corso;
i lavori sono relativi a ristrutturazione di piccoli appartamenti che non necessitano della figura del carpentiere”. Il teste ha confermato che presso il cantiere di via Fabiani il svolgeva mansioni di Pt_1 carpentiere “Non so se abbia svolto mansioni di muratore/manovale su a tieri di ”. CP_1 Nella fattispecie, ritiene il Tribunale che non si sia in presenza di un trasferimento in senso tecnico-giuridico, o di una trasferta, perché non risulta da contratto un luogo fisso in cui la prestazione lavorativa doveva essere resa dal ricorrente. Il luogo della sua prestazione lavorativa non viene, infatti, indicato nella lettera di assunzione. Il cantiere ove da ultimo il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa si è chiuso con la ultimazione dei lavori e tanto è stato confermato dai testimoni escussi. Non è, quindi, applicabile l'articolo 2103 del codice civile che disciplina il trasferimento ma non è applicabile nemmeno l'articolo 24 del contratto collettivo che disciplina la trasferta, perché il ricorrente non ha mai avuto un luogo dove sia stato istituzionalmente comandato a prestare "normalmente" in modo fisso la sua opera e da questo luogo lo si sia mandato a lavorare in altro luogo. Egli non è mai stato assunto per prestare la sua opera in un luogo fisso ma per prestarla nei vari cantieri edili dove di volta in volta era necessario il suo intervento. La società resistente per fine lavori presso il cantiere edile ove il ricorrente prestava la propria opera ben poteva, pertanto, spostarlo in un nuovo cantiere. Peraltro, nella stessa nota si legge: “Lei presterà la sua attività lavorativa in questo nuovo cantiere fino a quando vi sarà necessità delle sue mansioni. Al momento non siamo in condizione di poter stabilire con esattezza il tempo della durata dei lavori presso questo cantiere.” L'assegnazione aveva, quindi, carattere meramente temporaneo. La prova orale ha confermato che si è trattato del normale avvicendamento delle attività da svolgersi presso i vari cantieri edili della società resistente secondo le specifiche esigenze organizzative e produttive dell'azienda determinate dalla fine lavori. La resistente, chiuso per fine lavori il cantiere presso cui il ricorrente per ultimo ha prestato la sua opera, lo ha ricollocato ove poteva essere utilmente occupato, ossia nel nuovo cantiere di Sassano. Anche il teste , residente in [...], ha dichiarato sul punto: “Sono serramentista e lavoro dove ha i Tes_3 cantieri , Salerno, Milano, Sardegna, Forte dei Marmi, Trento, Novara, Padula ….giro nei vari CP_1 cantieri ietà, ove c'è bisogno”. Orbene, per quanto concerne le deduzioni relative alla natura ritorsiva del trasferimento deve osservarsi quanto segue. Il ricorrente deduce, in maniera ampia nelle note conclusionali, che il trasferimento è, in realtà, connesso, al mancato perfezionamento di un accordo transattivo. Delle trattative per il perfezionamento di un accordo, le parti hanno dato atto nel corso del libero interrogatorio. Il principio affermato in tema di licenziamento, secondo il quale l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo), è da ritenersi valido anche in materia di trasferimenti. Sul piano processuale, pertanto, il lavoratore che affermi il carattere ritorsivo del trasferimento adottato dal datore di lavoro, ha l'onere di non limitarsi a dedurre la mancata considerazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma di indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze asseritamente non valutate e l'asserito intento ritorsivo del datore di lavoro. Deve segnalarsi che la parte ricorrente è stata ammessa alla prova orale articolata, anche al fine di acquisire elementi in ordine alla dedotta natura ritorsiva del trasferimento ed alla udienza del 19.02.2025 ha, tuttavia, rinunciato alla escussione dei testimoni, che, quindi, non sono stati escussi. Ad ogni buon conto, i dati emersi dalla istruttoria orale espletata a mezzo dei testimoni di parte resistente, che si devono ritenere per i motivi di cui sopra accertati in giudizio, di per sé giustificano l'operato spostamento del ricorrente presso il cantiere di SASSANO, il che eliderebbe di rilevanza l'intento ritorsivo che avrebbe nell'occasione perseguito la società, a dire del ricorrente, non trattandosi all'evidenza di motivo illecito determinante l'operata scelta. La doglianza relativa al mancato preavviso non può di per sé condurre ad una declaratoria di illegittimità dell'atto datoriale. Inoltre, la società, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato la propria disponibilità a riconoscere un trattamento economico migliorativo per i costi di trasferta, circostanza che concorre ad escludere l'intento ritorsivo. Assorbita ogni deduzione in punto di periculum in mora. Segue il rigetto del ricorso. Tenuto conto della assoluta peculiarità della vicenda oggetto di causa, le spese di lite della presente fase cautelare devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. LAGONEGRO, 31/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo