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Improcedibile
Sentenza breve 20 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 20/02/2026, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01370 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00610/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 610 del 2026, proposto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro il sig. EL D'IT e la società D'Apolito S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma N. 00610/2026 REG.RIC.
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, Sezione Terza, n. 992/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. EL D'IT e della società
D'Apolito S.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO ED
e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato che il difensore della parte appellata ha rappresentato che questa ha rinunciato all'istanza oggetto del provvedimento di diniego impugnato in primo grado e che, per effetto della stessa, è venuto meno l'interesse dell'Amministrazione appellante all'accoglimento dell'appello, non potendo prodursi, per effetto della sentenza appellata, alcun effetto conformativo cui la medesima Amministrazione sia tenuta a conformarsi;
Ritenuta conseguentemente la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della improcedibilità dell'appello, avendo peraltro anche il T.A.R. disposto la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado;
Ritenuta altresì la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dichiara l'improcedibilità dell'appello. N. 00610/2026 REG.RIC.
Spese del giudizio di appello compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'LO, Presidente F/F
IO ED, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO ED CO D'LO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01370 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00610/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 610 del 2026, proposto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro il sig. EL D'IT e la società D'Apolito S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma N. 00610/2026 REG.RIC.
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, Sezione Terza, n. 992/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. EL D'IT e della società
D'Apolito S.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO ED
e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato che il difensore della parte appellata ha rappresentato che questa ha rinunciato all'istanza oggetto del provvedimento di diniego impugnato in primo grado e che, per effetto della stessa, è venuto meno l'interesse dell'Amministrazione appellante all'accoglimento dell'appello, non potendo prodursi, per effetto della sentenza appellata, alcun effetto conformativo cui la medesima Amministrazione sia tenuta a conformarsi;
Ritenuta conseguentemente la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della improcedibilità dell'appello, avendo peraltro anche il T.A.R. disposto la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado;
Ritenuta altresì la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dichiara l'improcedibilità dell'appello. N. 00610/2026 REG.RIC.
Spese del giudizio di appello compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'LO, Presidente F/F
IO ED, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO ED CO D'LO
IL SEGRETARIO