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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1056/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064675948000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064675948000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2337/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2115/2024 della CGT di primo grado di Palermo, Sez. 12 (emessa il 06.03.2024, depositata il 18.06.2024), che ha rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento n. 296 2022 00646759 48 000 (notificata il 04.03.2023) per TARI 2016–2017, condannandolo alle spese. Conveniva in giudizio i l Comune di Palermo e Agenzia delle Entrate–Riscossione
Con atto di appello, il contribuente ha censurato la sentenza di prime cure deducendo, in sintesi:
- Invalidità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti (compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.);
- Invalidità della notifica eseguita da operatore di poste private;
Omessa valutazione di ulteriori doglianze svolte in primo grado.
Si è costituito il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo che gli avvisi di accertamento nn. 49050/2018 e Società_1 (relativi all'immobile ad uso ufficio in Indirizzo_1) sono stati notificati per compiuta giacenza il 06.01.2019 e perfezionati il 07.01.2019, non impugnati e quindi divenuti definitivi, con conseguente limitazione della sindacabilità della cartella ai vizi propri ex art. 19 D.
Lgs. 546/1992. Ha altresì documentato il rispetto dei termini decadenziali (art. 1, comma 161, L. 296/2006)
e l'insussistenza del pagamento sul medesimo immobile.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto la conferma della decisione depositando articolate controdeduzioni nelle quali ricostruisce l'intero iter notificatorio della cartella n. 29620220064675948000 e degli avvisi di accertamento presupposti;
ribadisce l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate in appello, incluse quelle sulla nullità/inesistenza della notifica e quelle attinenti a pagamento, decadenza, prescrizione, mancata notifica dell'avviso bonario e difetto di motivazione;
evidenzia come il ricorrente abbia avuto piena conoscenza degli atti impositivi, avendoli puntualmente contestati, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa;
sottolinea che l'Agenzia, quale mero agente della riscossione, non è legittimata rispetto a varie censure indirizzate invece all'ente impositore (Comune di Palermo) motivi della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla notifica ex art. 140 c.p.c.
Dagli atti emerge che la procedura di notifica degli avvisi di accertamento 2018 è stata eseguita correttamente con deposito e affissione presso la Casa comunale e invio della raccomandata informativa, con compiuta giacenza al 06.01.2019 e perfezionamento al 07.01.2019 (primo giorno feriale). Tali passaggi risultano documentati in giudizio e sono stati già valutati dal Giudice di primo grado, che ne ha affermato la regolarità; le deduzioni dell'appellante non scalfiscono tale ricostruzione.
Conseguentemente, non essendo stati impugnati gli avvisi nei termini, essi sono divenuti definitivi;
la cartella che ne dà esecuzione è sindacabile solo per vizi propri, non per profili attinenti al merito dell'accertamento.
Il Collegio condivide sul punto la motivazione del primo giudice e le controdeduzioni dell'TE impositore.
2. Sul profilo “poste private”
Le censure circa l'inidoneità dell'operatore postale privato con riferimento alla notifica dell'atto prodromico non risultano pertinenti al caso, giacché il primo giudice ha ritenuto regolari le notifiche dal 10.09.2017 in avanti e, comunque, l'appellante non offre prova che, nel segmento qui rilevante, la notifica sia stata eseguita in assenza di titolo abilitativo nei termini tali da inficiare l'iter perfezionativo già ricostruito. In ogni caso,
l'eventuale nullità (e non inesistenza) della notifica risulterebbe sanata ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo, secondo i principi recepiti e già valorizzati in prime cure.
Con la sentenza n. 8616 del 26 marzo 2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. Banca_1 italiane ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare < postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati <>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'TE PO, dalla società
Banca_1. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett.
b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Banca_1., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del
1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ).
Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'TE PO ( poi società Banca_1 s. p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Assume decisivo rilievo la circostanza che il provvedimento a suo tenpo notificato prima della cartella era un avviso di accertamento che non è né un atto giudiziario, né cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Le argomentazioni sviluppate dall'appellante nelle sue memorie (anche illustrativa del 23.02.2024) non superano le puntuali repliche dell'TE né la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Indirizzo_2 Sulla decadenza e sul pagamento
Il Comune ha dimostrato la tempestività della notifica degli avvisi in rapporto ai termini di cui all'art. 1, comma
161, L. 296/2006, nonché che i versamenti richiamati dal contribuente riguardano immobile diverso
(abitazione in Indirizzo_3), mentre la pretesa TARI concerne l'unità ad uso ufficio in Indirizzo_1. Le doglianze sul pagamento non sono quindi idonee ad elidere la legittimità della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato Comune di Palermo, in complessivi E. 800,00 ed in favore dell'appellata ADER, in complessivi E. 1.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1056/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064675948000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064675948000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2337/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2115/2024 della CGT di primo grado di Palermo, Sez. 12 (emessa il 06.03.2024, depositata il 18.06.2024), che ha rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento n. 296 2022 00646759 48 000 (notificata il 04.03.2023) per TARI 2016–2017, condannandolo alle spese. Conveniva in giudizio i l Comune di Palermo e Agenzia delle Entrate–Riscossione
Con atto di appello, il contribuente ha censurato la sentenza di prime cure deducendo, in sintesi:
- Invalidità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti (compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.);
- Invalidità della notifica eseguita da operatore di poste private;
Omessa valutazione di ulteriori doglianze svolte in primo grado.
Si è costituito il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo che gli avvisi di accertamento nn. 49050/2018 e Società_1 (relativi all'immobile ad uso ufficio in Indirizzo_1) sono stati notificati per compiuta giacenza il 06.01.2019 e perfezionati il 07.01.2019, non impugnati e quindi divenuti definitivi, con conseguente limitazione della sindacabilità della cartella ai vizi propri ex art. 19 D.
Lgs. 546/1992. Ha altresì documentato il rispetto dei termini decadenziali (art. 1, comma 161, L. 296/2006)
e l'insussistenza del pagamento sul medesimo immobile.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto la conferma della decisione depositando articolate controdeduzioni nelle quali ricostruisce l'intero iter notificatorio della cartella n. 29620220064675948000 e degli avvisi di accertamento presupposti;
ribadisce l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate in appello, incluse quelle sulla nullità/inesistenza della notifica e quelle attinenti a pagamento, decadenza, prescrizione, mancata notifica dell'avviso bonario e difetto di motivazione;
evidenzia come il ricorrente abbia avuto piena conoscenza degli atti impositivi, avendoli puntualmente contestati, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa;
sottolinea che l'Agenzia, quale mero agente della riscossione, non è legittimata rispetto a varie censure indirizzate invece all'ente impositore (Comune di Palermo) motivi della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla notifica ex art. 140 c.p.c.
Dagli atti emerge che la procedura di notifica degli avvisi di accertamento 2018 è stata eseguita correttamente con deposito e affissione presso la Casa comunale e invio della raccomandata informativa, con compiuta giacenza al 06.01.2019 e perfezionamento al 07.01.2019 (primo giorno feriale). Tali passaggi risultano documentati in giudizio e sono stati già valutati dal Giudice di primo grado, che ne ha affermato la regolarità; le deduzioni dell'appellante non scalfiscono tale ricostruzione.
Conseguentemente, non essendo stati impugnati gli avvisi nei termini, essi sono divenuti definitivi;
la cartella che ne dà esecuzione è sindacabile solo per vizi propri, non per profili attinenti al merito dell'accertamento.
Il Collegio condivide sul punto la motivazione del primo giudice e le controdeduzioni dell'TE impositore.
2. Sul profilo “poste private”
Le censure circa l'inidoneità dell'operatore postale privato con riferimento alla notifica dell'atto prodromico non risultano pertinenti al caso, giacché il primo giudice ha ritenuto regolari le notifiche dal 10.09.2017 in avanti e, comunque, l'appellante non offre prova che, nel segmento qui rilevante, la notifica sia stata eseguita in assenza di titolo abilitativo nei termini tali da inficiare l'iter perfezionativo già ricostruito. In ogni caso,
l'eventuale nullità (e non inesistenza) della notifica risulterebbe sanata ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo, secondo i principi recepiti e già valorizzati in prime cure.
Con la sentenza n. 8616 del 26 marzo 2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. Banca_1 italiane ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare < postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati <>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'TE PO, dalla società
Banca_1. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett.
b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Banca_1., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del
1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ).
Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'TE PO ( poi società Banca_1 s. p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Assume decisivo rilievo la circostanza che il provvedimento a suo tenpo notificato prima della cartella era un avviso di accertamento che non è né un atto giudiziario, né cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Le argomentazioni sviluppate dall'appellante nelle sue memorie (anche illustrativa del 23.02.2024) non superano le puntuali repliche dell'TE né la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Indirizzo_2 Sulla decadenza e sul pagamento
Il Comune ha dimostrato la tempestività della notifica degli avvisi in rapporto ai termini di cui all'art. 1, comma
161, L. 296/2006, nonché che i versamenti richiamati dal contribuente riguardano immobile diverso
(abitazione in Indirizzo_3), mentre la pretesa TARI concerne l'unità ad uso ufficio in Indirizzo_1. Le doglianze sul pagamento non sono quindi idonee ad elidere la legittimità della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato Comune di Palermo, in complessivi E. 800,00 ed in favore dell'appellata ADER, in complessivi E. 1.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente