Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 7.5.25
Causa n. 432 2024
Sono comparsi
• l'avv. Paiola in sostituzione dell'avv. Francescopaolo Ragozini per la parte ricorrente;
• l'avv. Guarino per . CP_1
L'avv. Paiola dimette giurisprudenza della Corte di Appello di Genova in materia.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto del presente verbale e dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 7.5.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 432 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 26.2.24
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAIOLA Parte_1 C.F._1
CAROLINA e dell'avv. VIVENZIO DAVIDE ( ) VIALE COLLI AMINEI, C.F._2
36 80131 NAPOLI;
RAGOZINI AN ( ) ; , C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI, 20 37122 VERONA presso il difensore avv.
PAIOLA CAROLINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUADAGNINO ANGELO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CONTRA' PORTA S. LUCIA 1 36100 VICENZA presso il difensore avv. GUADAGNINO ANGELO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio viene promosso con ricorso depositato in data 26.2.24 da il quale Parte_1 in estrema sintesi, allega:
CP_
- di essere ex dipendente e collocato a riposo in data 31 dicembre 2022, e di aver convenuto in giudizio l' Ente per richiedere l' accertamento del suo diritto nella posizione economica superiore C2 a quella di inquadramento C1, dall'1.01.22, in esito alla progressione orizzontale indetta con il bando dell'1.12.2022 definitosi con la pubblicazione delle graduatorie in data 30.12.22,
1 CP_ nonché per la condanna dell' al pagamento delle relative differenze retributive, con gli accessori di legge;
- di aver partecipato alla procedura selettiva per il passaggio alla posizione superiore;
- di averla superata e di esser stato inserito nella relativa graduatoria, pubblicata in data
30.12.2022, data nella quale si doveva verificare il requisito della sua “permanenza in servizio”;
- di essere stato in seguito erroneamente escluso dalla selezione, in quanto collocato a riposo in data 31.12.22, secondo l'ente prima della pubblicazione delle graduatorie da ritenersi definitive che sarebbe avvenuta con Determinazione n.128 del 14.4.23.
Ciò posto il ricorrente formula le proprie conclusioni chiedendo:
<< 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla posizione economica orizzontale superiore da
C/1 a C2, a far data dall'01.01.2022, in conformità della graduatoria approvata con determinazione
n. 475 del 30.12.2022 e pubblicata in pari data con messaggio Hermes n. 4685;
2) di conseguenza, condannare l al pagamento delle differenze retributive in favore dello CP_1 stesso, a far data dall'01.01.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino al collocamento a riposo;
3) condannare l'ente previdenziale alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostituzione della pensione in godimento in favore del ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Francescopaolo Ragozini antistatario…>>.
Si costituisce l chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto l'articolo 6, comma 6, del bando CP_1 della selezione, ha recepito quanto previsto all'art. 6, comma 5 dall'Accordo a stralcio (sottoscritto con le Parti Sociali il 27.10.22), che ha condizionato l'attribuzione della posizione economica superiore “…alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie, nonché alla certificazione dell'Ipotesi di CCNI 2022 per il personale inquadrato nel
Comparto Funzioni centrali - Accordo a stralcio relativo alle procedure per l'attribuzione economiche sottoscritto il 27 ottobre 2022.”.
Secondo l'ente previdenziale il termine di verifica della permanenza in servizio dei dipendenti doveva ritenersi quello di approvazione delle graduatorie “definitive” che sarebbe avvenuta solo con la determinazione direttoriale n. 128 del 14 aprile 2023 ( doc. n. 9 ), dopo la conclusione delle CP_1 verifiche sulle eventuali istanze di riesame da presentarsi dai singoli dipendenti ai sensi dell'art. 7 del Bando (e dell'Accordo a Stralcio ivi recepito) al Direttore generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e da definirsi entro 60 giorni dalla data di presentazione.”
2 Alla prima udienza il giudice, vertendosi in ambito di questioni documentali e interpretative, ha rinviato per discussione all'odierna udienza nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
Sono del tutto condivisibili i principi giurisprudenziali enucleabili in materia dalla copiosa serie di pronunce della giurisprudenza di merito (Trib Roma 10069/24 pubbl 11.10.24; Trib Napoli n.5283/24 pubbl 10.7.24; Trib. Venezia n.642/24 pubbl. il 30.10.24; Trib. Trento n.35/25 pubbl. l'11.3.25; Trib.
Campobasso n.125/25 pubbl. il 18.4.25; Trib. Pavia n.177/25 pubbl il 16.4.25), tra le quali spicca per chiarezza e coerenza motivazionale la recente CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 143/2025
- N. R.G. 00000358/2024 DEL 30/04/2025 PUBBLICATA IL 30/04/2025, vertente sulla stessa identica questione di fatto e di diritto, ed alla motivazione della quale ci si riporta integralmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.
<< Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso della signora in quanto ha ritenuto che l'esclusione dalle progressioni economiche poteva e doveva riguardare solo il personale già cessato dal servizio al momento dell'approvazione delle graduatorie di cui alla “Determinazione” del
Direttore Generale del 30 dicembre 2022, attenendo le successive istanze di riesame ad una mera eventualità che non determinava una nuova graduatoria, ma una “graduatoria rettificata in termini differiti”.
Con l'unico articolato motivo di appello, l' evidenzia che la graduatoria che possiede il carattere della definitività è quella assunta con la Determinazione n. 128 del 14.4.2023 e quindi è solo a questa che si deve fare riferimento per verificare la sussistenza del requisito della “permanenza in servizio” che costituisce il titolo per il riconoscimento della progressione, ed è per questa ragione che alla ricorrente, cessata dal servizio dal 1° marzo 2023, tale progressione non è stata riconosciuta.
Secondo l'Istituto appellante in questo senso depone il dato normativo di cui all'art. 6, comma 1, dell'Accordo stralcio nel quale espressamente si fa riferimento alle graduatorie di merito provvisorie, in base poi al secondo periodo del comma 3 di tale articolo, una volta “riconosciuta la regolarità del procedimento il Direttore generale approverà le graduatorie di merito Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_1
Pt_1 Pt_1 3 che verranno pubblicate dalla Direzione centrale Risorse umane”, essendo così evidente che queste graduatorie approvate dal Direttore generale e successivamente pubblicate sono sempre quelle provvisorie, dovendosi escludere che la stessa disposizione faccia riferimento nel primo comma ad una graduatoria di merito “provvisoria” e, nel terzo, a quella definitiva, senza tuttavia aggiungere l'aggettivo qualificativo.
L' …ritiene che tale conclusione sia confermata anche dal successivo art. 7, che prevede che avverso la stessa graduatoria può essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla
3 pubblicazione, tale rimedio non essendo idoneo ad “aggredire statuizioni “definitive” nei confronti delle quali è invece possibile proporre un'impugnazione in sede giudiziale”. L'appello è infondato, dovendosi confermare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Le parti sono d'accordo sulla necessità di individuare la disciplina della procedura per l'attribuzione della progressione economica, richiesta dalla signora nell'Accordo Stralcio del 2022 e nel successivo Bando Nazionale di selezione per il passaggio alle posizioni economiche superiori.
In particolare, da un lato l'art. 6 dell'Accordo Stralcio, rubricato “Formazione e approvazione delle graduatorie”, dall'altro lato l'art. 6 del Bando, sostanzialmente di identico contenuto.
Il primo comma delle due disposizioni è in effetti identico ed è il seguente: “Il Nucleo di valutazione nazionale formerà, per ciascuna posizione economica, le graduatorie di merito provvisorie”.
In tale previsione, e solo in questa, le graduatorie vengono espressamente definite
“provvisorie”.
Anche la seconda parte del terzo comma dell'art. 6 dell'Accordo stralcio ed il quarto comma dell'art. 6 del Bando hanno lo stesso seguente identico contenuto “Riconosciuta la regolarità del procedimento il Direttore generale approverà le graduatorie di merito che verranno pubblicate dalla
Direzione centrale Risorse umane.”
In questa seconda previsione non solo, come detto, le graduatorie non Pt_1 4 vengono CP_2 più definite come “provvisorie”, ma altresì le stesse sono formalmente approvate, dopo un controllo di “regolarità”, dal “Direttore generale” e quindi anche “pubblicate” dalla “Direzione centrale Risorse umane.”
Si deve aggiungere che la conferma della diversa natura delle graduatorie previste dal comma
1 risulta anche dalla circostanza che le stesse sono oggetto di formazione da parte del “Nucleo di valutazione nazionale”, mentre le successive, come detto, sono oggetto di approvazione da parte del “Direttore generale”.
Come già giustamente osservato dalla giurisprudenza di merito, citata ed allegata dall'appellata, la previsione della fase di approvazione e di pubblicazione sono sintomatiche del carattere di definitività della graduatoria, anche alla luce della mancata previsione di una ulteriore approvazione all'esito della definizione delle eventuali e successive istanze di riesame.
D'altra parte, tale interpretazione consente anche di salvaguardare il legittimo affidamento dei lavoratori interessati a tali progressioni, rispetto alla prevedibilità delle tempistiche procedurali stabilite in sede di contrattazione, come correttamente già concluso dal Giudice di primo grado. In questo senso si deve confermare che la clausola contrattuale, che richiede la permanenza in servizio fino alla data di approvazione delle graduatorie, si può considerare legittima se non lascia incerto il termine entro il quale le graduatorie stesse debbono essere approvate e quindi va letta sistematicamente con l'altra disposizione dell'Accordo stralcio, art. 2, comma 2, ove si prevede che
4 le “procedure devono concludersi con l'approvazione delle relative graduatorie entro il 31 dicembre
2022”.
Tale previsione viene appunto rispettata solo dall'approvazione della graduatoria avvenuta con la Determinazione n. 475 del 30.12.2022, e non con la successiva del 14.4.2023, a cui pretenderebbe invece di fare riferimento l'Istituto appellante.
Anche dall'esame del contenuto della Determinazione n. 475 del 2022 si 5 ricava il carattere esaustivo e definitivo della stessa.
Nella Determinazione il Direttore Generale approva le graduatorie provvisorie, formate dal
Nucleo di valutazione, ordina al Responsabile delle Risorse Umane di pubblicare le graduatorie approvate, dispone espressamente “Di dare mandato al Direttore centrale delle Risorse umane di procedere … all'attribuzione dei passaggi con decorrenza 1° gennaio 2022 …”, quindi dispone direttamente l'attribuzione della nuova posizione economica al personale collocato in posizione utile, tra cui risulta pacificamente anche la ricorrente, signora …
Inoltre, la disposizione del Direttore Generale di corrispondere gli incrementi stipendiali, “con decorrenza 1° gennaio 2022”, in favore dei vincitori della selezione, trova conferma anche nel messaggio Hermes” n. 4685 del 30.12.2022, ove, dopo aver comunicato che il Direttore Generale ha approvato le graduatorie, ... si legge: “Sulla base del numero dei posti individuati, a seguito della certificazione delle ipotesi di cui al CCNL 2022 per il personale inquadrato nel comparto funzioni centrali … le progressioni alle posizioni economiche … saranno attribuite con decorrenza 1° gennaio 2022 o comunque con decorrenza successiva nel caso di assunzione nel corso dell'anno
2022”.
Si può di conseguenza concludere che l' …ha attribuito ai vincitori delle selezioni la progressione economica e i relativi benefici, con decorrenza “1° gennaio 2022”, quindi con un
“comportamento concludente” ha considerato quale momento di approvazione della graduatoria definitiva la Determinazione n. 475 del 30.12.2022 del Direttore Generale, per cui a tale data deve essere valutato il requisito della permanenza in servizio. L'appello deve dunque essere respinto. >>
La proposta lettura interpretativa risulta coerente con lo stesso tenore letterale delle norme in commento oltre che avallata dal tenore dell'art. 6, comma 5° cit. che prevede che l'approvazione delle graduatorie debba intervenire entro il 31 dicembre 2022, termine che non è stato rispettato (e non potrebbe essere altrimenti) dalla determinazione direttoriale dell del 14 aprile 2023. CP_1
La possibilità di presentare istanza di riesame da parte dei lavoratori – con i relativi tempi tecnici di presentazione e definizione già richiamati – lascia ben comprendere come la procedura di progressione, quanto meno per alcuni lavoratori, possa protrarsi ben oltre il termine di pubblicazione delle graduatorie, senza che ciò manifesti l'esigenza di procedere ad una nuova ed ulteriore “pubblicazione” delle graduatorie, dovendo ritenersi la data del 30.12.22 quella di
“approvazione delle graduatorie” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5 dell'Accordo, data
5 che funge da “spartiacque” (predeterminato e predeterminabile) per la verifica della permanenza in servizio dei dipendenti.
Vanno, dunque, accolte le domande del ricorrente relativamente all'accertamento del diritto del ricorrente alla posizione economica superiore a partire dall'1.1.22 ed alla conseguente condanna dell resistete al pagamento delle relative differenze retributive a far data dall'01.01.2022, fino CP_3 al collocamento a riposo, nonché alla maggiorazione del trattamento di fine servizio, in favore del ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi, oltre interessi di legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza;
sono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa e, quanto all'attività difensiva, del fatto che il contenzioso assume valenza quasi “seriale”, come emerge dalla stessa giurisprudenza di merito sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della posizione economica orizzontale C2 a far data dall'01.01.2022 conformemente alla graduatoria approvata dall con determinazione n. 475 del 30.12.2022 e pubblicata in pari data, con CP_1 messaggio n. 4685/2022
2) condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a CP_1 far data dall'01.01.2022 e fino al collocamento a riposo, nonché alla maggiorazione del trattamento di fine servizio, in favore del ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi, oltre interessi di legge;
3) condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Francescopaolo Ragozini dichiaratosi antistatario.
Verona, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Marco Cucchetto
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