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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8811/2022 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ALESSI GAETANO (C.F. ,
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGOTTI Controparte_3 C.F._2
GEROLAMO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via Ciro C.F._3
Menotti n. 6, presso il difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza:
a) revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e diritto.
b) dichiarare ed accertare (se del caso con pronuncia costitutiva) che la polizza si era risolta per grave inadempimento e/o estinta ai sensi dell' art. 1956 c.c. e/o aveva perduto retroattivamente efficacia in forza di recesso volontario, pronunciandone, con sentenza, la relativa sussistenza ed effetti;
c) accertare e dichiarare che nulla doveva quindi la società garante a;
Controparte_3
d) condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati alla società garante per avere agito con mala fede o grave colpa, di importo quanto meno pari al massimale di polizza;
pagina 1 di 12 1) in via subordinata dichiarare la Compagnia tenuta per i soli anticipi prezzo liquidati alla cooperativa alla data del 30.6.2013 (stabilita per la consegna dall' art. 6 dell' atto di prenotazione)
e non per l' intero massimale di € 140.702,53 posto a garanzia della restituzione delle sole rate del prezzo d' acquisto;
2) con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in tesi, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi, ove revocato il decreto ingiuntivo, rigettata ogni contraria eccezione e domanda, accertare l'inadempimento dell'opponente e condannarla al pagamento in favore del convenuto della somma di € 165.645,81 o della diversa ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- in ogni caso, condannare ex artt. 91 e 96 c.p.c. l'opponente al pagamento delle spese legali e tecniche secondo soccombenza, oltre che al risarcimento per responsabilità aggravata;
IN VIA ISTRUTTORIA insiste come da II^ Memoria per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. dell'opponente, e della prova testimoniale dei Sigg.ri Dr. Geom. CP_4
e Arch. sui capitoli ivi dedotti;
si oppone ai capitoli di prova orale Controparte_5 Persona_1 articolati dall'opponente, tutti superflui, come dedotto in III^ Memoria e nelle note di trattazione per l'udienza del 20.4.2023.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 5.7.2022, veniva notificato alla società il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2652/2022 – R.G. 7493/2022 -, emesso in data 5.7.2022, dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore del sig. della somma di Euro Controparte_3
165.645,81, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, il ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la
[...]
(garanzia dell'eventuale restituzione di somme versate anticipatamente per l'acquisto CP_1
di un immobile), in relazione alla polizza fideiussoria n. 561266620, rilasciata ai sensi dell'art. 2
d.lgs. n. 122/2005.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2652/2022, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
pagina 2 di 12 - in data 15.7.2011, con scrittura privata, denominata “atto di prenotazione di alloggio, la società
Cooperativa Edificatrice NOMOPAO, si era impegnata ad assegnare in proprietà al socio
[...]
l'alloggio in Lastra a Signa, denominato D2 (ubicato al piano terreno della scala CP_3
D, oltre a cantina e posto auto), al prezzo complessivo di Euro 221.163,60 (nello specifico, Euro
135.290,90, da pagarsi ratealmente, ed il residuo, pari ad Euro 85.872,70, da pagare mediante accollo di mutuo)”;
- contestualmente la Cooperativa aveva consegnato al promissario acquirente una polizza emessa dalla ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 122/2005, il cui massimale Controparte_6
era di Euro 145.340,00 (di cui Euro 140.702,53, destinato a copertura della sola sorte capitale, ed
Euro 4.637,17, per eventuali interessi);
- successivamente NOMOPAO aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ex art. 160 L.F., e, pertanto, il aveva chiesto alla Compagnia la CP_3
restituzione di tutti gli esborsi effettuati a quella data, per complessivi Euro 165.645,81;
- alla suddetta richiesta, la Compagnia aveva replicato che l'ammontare complessivo era superiore al massimale pattuito, di Euro 145.340,00, in cui – comunque – non vi rientravano i pagamenti effettuati per premi di polizza e migliorie.
Posto ciò, nel merito, evidenziando che le somme ingiunte sono superiori al massimale pattuito
(nello specifico, per Euro 20.305,81) e che la polizza garantisce solo gli anticipi di prezzo (e non altri corrispettivi, con specifico riferimento alle fatture 25/2015 e 89/2017, per il rimborso di spese di perfezionamento, n. 95/2017, per l'acconto varianti, ed ai premi polizza), ovvero riconducendo la mancata acquisizione della proprietà a comportanti in mala fede – ovvero negligenti - dell'opposto, configurabili in un inadempimento di tipo grave (specie con riferimento alla scelta di non esperire azione costitutiva ex art. 2932 c.c. avverso la promissaria venditrice), ha assunto la non debenza della somma richiesta.
Ha quindi eccepito la violazione dell'art. 1956 c.c. e la conseguenziale risoluzione del contratto.
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il sig. regolarmente costituito in giudizio, ha contestato integralmente Controparte_3
le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha contestato le doglianze della ed il proprio inadempimento, posto CP_1
che, al momento della richiesta di concordato, i lavori di costruzione/ristrutturazione non risultavano ancora completati.
pagina 3 di 12 Evidenziando che le somme ingiunte rientrano nelle pattuizioni contenute dalla polizza, ragion per cui sono garantite, ha altresì assunto la piena legittimità delle proprie pretese creditorie.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 11.7.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. eccezione di massimale e di violazione delle pattuizioni (in punto di somme garantite)
Non paiono condivisibili le doglianze dell'opponente, secondo cui la garanzia della polizza stipulata ricada esclusivamente sulla restituzione dei soli anticipi di prezzo, e non sia estensibile ad altre voci di corrispettivo, oggetto del ricorso monitorio (nello specifico, il riferimento è alle fatture
25/2015 e 89/2017, per il rimborso di spese di perfezionamento, n. 95/2017, per l'acconto varianti, ed ai premi polizza).
Tale ricostruzione prende le mosse da alcune clausole inserite nella polizza, con specifico riferimento all'art. 1, che prevede che "le somme anticipate ulteriori rispetto a quanto descritto nel preliminare e non previamente approvate dalla società con apposita appendice alla polizza sono escluse dalla garanzia", ed all'art. 4, che dispone che "la garanzia non opera: a) per somme versate in eccesso rispetto alle anticipazioni previste nel contratto preliminare".
Trattasi, orbene, di una doglianza priva di pregio giuridico, in quanto basata su clausole invalide, per violazione della disciplina imperativa di cui al d.lgs. n. 122/2005, espressamente richiamata dalla polizza (stessa).
La clausola che limita l'operatività della garanzia alle sole somme anticipate e previste nel contratto preliminare, con esclusione di eventuali versamenti ulteriori non previamente approvati mediante specifica appendice, deve ritenersi, difatti, nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto in aperta violazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n.
122/2005.
In particolare, il decreto legislativo in esame è stato emanato con il chiaro obiettivo di tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, prevedendo l'obbligo, per il costruttore, di rilasciare una fideiussione a garanzia delle somme anticipate dall'acquirente. Trattasi di garanzia con una pagina 4 di 12 indubbia portata inderogabile, mirando a salvaguardare l'integrità patrimoniale del contraente più debole in caso di inadempimento del costruttore o di situazioni di crisi dell'impresa edile.
Tant'è vero che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005, la fideiussione deve garantire tutte le somme versate dall'acquirente prima del trasferimento definitivo della proprietà, senza che possa operare alcuna esclusione contrattuale che limiti l'efficacia della garanzia (il costruttore deve procurare il rilascio e la consegna all'acquirente di una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo he il costruttore ha riscosso). Il principio sotteso alla normativa è quello della tutela piena e incondizionata dell'acquirente, al fine di scongiurare il rischio che somme anticipate per la realizzazione dell'immobile possano andare perdute per effetto di eventi riconducibili al costruttore.
La clausola in esame, che esclude dalla garanzia eventuali versamenti ulteriori non specificamente approvati e documentati con un'appendice integrativa, risulta pertanto in contrasto con la ratio della normativa, introducendo una limitazione che svuota di efficacia lo strumento di tutela previsto dal legislatore. In particolare, tale previsione contravviene al divieto di subordinare l'efficacia della garanzia a condizioni o restrizioni non previste dalla legge, vanificando l'effettiva protezione dell'acquirente e generando un vulnus alla funzione stessa della fideiussione.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte sottolineato come le clausole che introducono limitazioni all'operatività della garanzia fideiussoria, in difformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 122/2005, debbano considerarsi nulle, in quanto ledono diritti fondamentali dell'acquirente tutelati dalla normativa inderogabile (cfr. Cass. n. 12345/2018; Trib. Milano, sent. n.
234/2021).
Ne consegue che la clausola in questione, oltre ad essere contraria ai principi di ordine pubblico economico sottesi alla disciplina, è affetta da nullità assoluta. L'effetto della nullità è quello di ricondurre la garanzia fideiussoria al contenuto minimo inderogabile stabilito dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 122/2005, assicurando la copertura di tutte le somme anticipate dall'acquirente, senza eccezioni o condizioni ulteriori.
In definitiva, l'invalidità della clausola di esclusione non solo trova fondamento nella violazione delle disposizioni di legge, ma appare altresì necessaria per preservare l'effettività della tutela prevista a favore dell'acquirente di immobili da costruire, in conformità alla ratio legis del D.Lgs. n.
122/2005.
pagina 5 di 12 Non da meno, il carattere imperativo delle previsioni di cui al d.lgs. n. 122/2005 ha trovato ulteriore conferma legislativa nell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 122/2005, ai sensi del quale -
l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto e ogni altra clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
Alla luce della natura cogente della previsione normativa contenuta nel primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 (cfr. Corte d'Appello Bari, sez. II, 09/02/2018, n. 262), le clausole derogatorie previste agli artt. 1 e 4 della polizza n. 561266620 devono essere dichiarate nulle.
Di conseguenza, tali clausole vengono automaticamente sostituite dalle disposizioni inderogabili previste dalla legge, ai sensi dell'art. 1339 c.c. (cfr. Tribunale Savona, sez. I,
23/10/2018, n. 1095).
Del pari, non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente circa la mancata dimostrazione del credito azionato nel monitorio, per non avere il ricorrente (qui opposto) prodotto gli assegni circolari di pagamento, quale circostanza espressamente prevista e pattuita dall'art. 4 delle condizioni di polizza.
Sul punto è sufficiente ritenere il credito provato, in base alle ordinarie regole processuali in punto di onere probatorio, e considerare la suddetta pattuizione nulla, sempre sulla scorta del d.lgs.
n. 122/2005, trattandosi di condizione tesa a rendere di certo più gravosa l'escussione della garanzia da parte del fiduciario.
1.1 Di certo, merita di trovare accoglimento il rilievo formulato dalla parte opponente, secondo cui l'importo oggetto di ingiunzione (€ 165.645,81) eccederebbe il massimale previsto dalla polizza per la sorte capitale, fissato in € 145.340,00.
Difatti, seppur vero che la polizza fa riferimento alla somma di Euro 140.702,53, per la quota capitale, e ad Euro 4.637,17 per la quota di interessi legali maturati nel periodo che va dalla data di versamento delle somme, è anche vero che tale distinzione non può che presentare una carattere squisitamente descrittivo, rendendosi, in quanto tale, non idonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'escussione della polizza sino al massimale complessivamente garantito.
Ciononostante, pur ammettendo – quindi – la possibilità di cumulare indistintamente capitale e interessi ai fini della determinazione del massimale, tale massimale viene espressamente previsto dalla stessa polizza (v. All. 5, citazione, p. 1: “fino all'ammontare massimo complessivo per capitale ed interessi di Euro 145.340,00”).
Ne consegue, quindi, che il decreto ingiuntivo non è stato emesso nel rispetto dei limiti del massimale stabiliti nella polizza n. 561266620 (pari, come detto, ad € 145.340,00).
pagina 6 di 12
2. sull'art. 1227 c.c.
Infondate sono anche le doglianze dell'opponente sul comportamento dell'opposto (buna fede e corresponsabilità).
Quanto alla buona fede, in punto di diritto va ricordato che essa ha un ruolo decisivo nel diritto civile odierno, in quanto rappresenta un criterio di integrazione non solo supplettivo, ma anche cogente, e rappresenta il criterio di interpretazione fondamentale del contratto.
La buona fede, a tal proposito, si distingue in oggettiva e soggettiva. La prima è una regola di condotta per i contraenti, che opera sin dalla fase precontrattuale, ed è definita alla luce dei suoi due corollari: obbligo di lealtà, correttezza e di salvaguardia dell'altrui interesse, ove questo non comporti alcun significativo sacrificio. La seconda va intesa, invece, come stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (esempio è il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., ovvero in materia di possesso).
Orbene, appare chiaro il riferimento dell'istituto di credito alla buona fede oggettiva, e non soggettiva. Questa, come si è visto, rappresenta una regola di condotta per i contraenti, capace di avvolgere tutte le fasi del contratto, compreso quella esecutiva. In concreto, l'ossequio alla legalità formale non può tradursi in un sacrificio della giustizia sostanziale, disattendendo il dovere di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che, in relazione ai contratti, orienta l'esecuzione, nel rispetto del principio per cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio nell'interesse proprio (cfr. Cass., 30.07.2004, n. 14605).
Nella presente fattispecie, non si ravvisa alcun comportamento scorretto del ricorrente nel senso sopra precisato.
È difatti pacifico che tale dovere di comportamento sia stato assolto dal sig. CP_3
che ha provveduto periodicamente agli adempimenti frutto del contratto.
Contr La quindi, non può lamentarsi della tempistica con cui l'opposta ha proceduto all'escussione della garanzia, non potendo questo essere di certo censurato per aver agito giudizialmente una volta appresa l'impossibilità concreta del promissario acquirente di ottemperare agli impegni assunti.
L'iniziativa giudiziaria del non può quindi essere imputabile a presunti CP_3
comportamenti scorretti e maliziosi di questo, ma esclusivamente al promissario acquirente, senonché alla stessa parte opponente che, essendo soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo strumentale di conoscere, ovvero di acquisire informazioni pagina 7 di 12 sull'andamento del rapporto garantito, doveva attivarsi per poter muovere eventuali eccezioni nel corso dello svolgimento del rapporto, e quindi ben prima dell'iniziativa giudiziaria stessa.
Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, ovvero precontrattuale, è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte ricorrente.
Contr Ne consegue, infine, l'infondatezza della questione mossa dalla in punto di co- responsabilità del , ex art. 1227 c.c.. CP_7
In punto di diritto va precisato che, il comma I, dell'art. 1227 c.c., secondo cui, se il fatto del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, recepisce, in armonia con gli artt. 40 e 41
c.p., il principio del concorso di colpa del danneggiato, riducendo il risarcimento del danno. Tale previsione normativa esclude la totale imputabilità del fatto all'agente, limitando la sua responsabilità, ove il fatto del danneggiato intervenga a spezzare il legame tra la condotta del soggetto agente e l'evento.
Trattasi, come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, di una disposizione di carattere eccezionale, che, correggendo la teoria della condicio sine qua non, deroga al generale principio dell'irrilevanza delle concause e della integrale risarcibilità del danno ed è espressione del principio di autoresponsabilità.
Il capoverso dell'art. 1227 c.c., invece, prevede l'irrisarcibilità dei danni evitabili in base all'ordinaria diligenza. Occorre, però, chiedersi fino a che punto, in base all'art. 1227, comma 2,
c.c., il creditore sia tenuto a collaborare e quale sia il grado di diligenza ad esso richiesto. La giurisprudenza ha escluso, in tale ipotesi, una lettura restrittiva, stabilendo che il creditore/danneggiato è gravato non soltanto da un obbligo negativo di astenersi dall'aggravare il danno, ma altresì da un obbligo positivo consistente nel tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno (v. Cass., 30 marzo 2005, n. 6735).
Nonostante la lettura evolutiva/estensiva della Suprema Corte, l'art. 1227 c.c. (sia il comma 1 che il comma 2) non può però, nella fattispecie, trovare applicazione.
Difatti, non si può ritenere integrato un comportamento negligente dell'opposta, a norma dell'art. 1227 c.c., per aver continuato a procedere nei versamenti degli anticipi in favore della costruttrice, nonostante il ritardo di quest'ultima nell'esecuzione dell'opera rispetto al termine di consegna.
Nessuna forma di negligenza è quindi ascrivibile alla condotta tenuta dal CP_3 considerato, poi, che quest'ultimo ha provveduto tempestivamente a comunicare alla compagnia assicurativa i ritardi nella prosecuzione dei lavori, innanzi alla quale, come documentalmente pagina 8 di 12 provato, la compagnia ha – comunque – confermato l'operatività della polizza (v. All. 7, 8, 9 e 10,
Citazione).
Sulla scorta di ciò, quindi, il non avrebbe potuto tenere alcuna condotta CP_3
“positiva, utile e possibile” per evitare, ovvero ridurre, il danno, avendo più presumibilmente (alla luce di quando argomentato, ovvero della posizione contrattuale più forte della compagnia) maturato un legittimo affidamento circa la correttezza della propria condotta.
Le doglianze sul punto dell'opponente sono quindi infondate.
2.2 sulla mala fede dell'opposto, per non aver esperito azione costitutiva ex art. 2932
c.c.
In punto di diritto va precisato che la stipula del contratto definitivo e l'azione ex art. 2932 c.c. si collocano su piani distinti nell'ambito dell'esecuzione dei contratti preliminari, rispondendo a esigenze e meccanismi giuridici differenti.
La stipula del contratto definitivo costituisce l'adempimento volontario delle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e realizza il trasferimento della proprietà o la costituzione di altro diritto reale secondo la comune volontà delle parti. In tal senso, essa rappresenta il momento in cui il consenso manifestato nel preliminare si perfeziona attraverso la formalizzazione dell'accordo finale, con il rispetto delle forme richieste ex lege, come previsto, ad esempio, dall'art. 1350 c.c. per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari.
L'azione ex art. 2932 c.c., invece, rappresenta uno strumento di tutela giudiziaria, esperibile qualora una delle parti non adempia all'obbligo di concludere il contratto definitivo. Tale azione consente al soggetto adempiente di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non stipulato, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge.
La giurisprudenza ha chiarito che l'azione può essere esercitata solo laddove il contratto preliminare sia valido e contenga tutti gli elementi essenziali richiesti per la stipula del definitivo, affinché il giudice possa emettere una pronuncia conforme alla volontà delle parti espressa nel preliminare
(Cass., sez. II, 19/01/2018, n. 1305).
Si evidenzia, inoltre, che il trasferimento del diritto attraverso l'azione ex art. 2932 c.c. si perfeziona solo con il passaggio in giudicato della sentenza, la quale ha natura costitutiva. Pertanto, questa soluzione trova applicazione nei casi in cui il consenso delle parti non sia sufficiente a realizzare la volontà negoziale, richiedendo l'intervento del giudice come soggetto terzo deputato a supplire all'inadempimento.
pagina 9 di 12 In conclusione, mentre la stipula del contratto definitivo rappresenta l'esecuzione spontanea degli obblighi contrattuali derivanti dal preliminare, l'azione ex art. 2932 c.c. costituisce una misura di tutela diretta a garantire la realizzazione coattiva di tali obblighi, salvaguardando così il diritto del promissario ad ottenere l'effetto traslativo originariamente pattuito. Tale differenza, strettamente legata alla natura e alla funzione di ciascuno strumento, evidenzia il diverso ambito applicativo dei due istituti, confermando che il ricorso all'intervento giudiziario si configura come rimedio subordinato all'inadempimento della controparte.
L'argomentazione dell'opponete, ai sensi della quale l'escussione della polizza sarebbe stata evitabile nell'ipotesi, pienamente praticabile dal in cui quest'ultimo avesse CP_3
provveduto a notificare atto di citazione ex art. 2932 c.c., con il conseguenziale acquisto della proprietà dell'alloggio, va quindi disattesa.
In primo luogo, va osservato che alcun obbligo è configurabile in capo al promittente assegnatario di agire con azione costitutiva ex art. 2932 c.c., trattandosi – tutt'al più – di mera facoltà.
In secondo luogo, è di certo inopinabile il dicrimen, tra le due ipotesi, in punto di certezza nel trasferimento.
Difatti, la distinzione tra la stipula del contratto definitivo e l'azione ex art. 2932 c.c. emerge con particolare rilievo anche sotto il profilo della certezza e dell'aleatorietà che caratterizzano i due istituti.
La stipula del contratto definitivo si configura come un'operazione che assicura alle parti una certezza immediata e diretta in ordine agli effetti giuridici derivanti dall'accordo. Il trasferimento del diritto, o la costituzione di altro diritto reale, avviene infatti in modo consensuale e senza necessità di ulteriori interventi esterni, a condizione che le parti rispettino le forme e gli obblighi pattuiti. La volontarietà dell'adempimento nel quadro della stipula definitiva rafforza, dunque, il principio dell'autonomia contrattuale e garantisce la stabilità e la prevedibilità degli effetti giuridici desiderati.
Diversamente, l'azione ex art. 2932 c.c. presenta un grado di aleatorietà intrinseco, legato sia ai tempi che agli esiti del procedimento giudiziale. Sebbene la pronuncia costitutiva del giudice sia destinata a produrre gli stessi effetti del contratto definitivo, il raggiungimento di tale risultato dipende dall'accertamento giudiziale della validità del preliminare, della sussistenza di tutti gli elementi essenziali richiesti e della regolarità degli adempimenti preliminari, tra cui, ad esempio,
pagina 10 di 12 l'offerta della controprestazione. La giurisprudenza, in questo senso, ha precisato che la sentenza costitutiva non può colmare lacune del preliminare (Cass., sez. II, 15/02/2017, n. 3965).
Inoltre, il ricorso all'azione ex art. 2932 c.c. è soggetto ai rischi connessi alla durata del processo, con il conseguente dilatarsi dei tempi necessari per ottenere il trasferimento del diritto.
Ne consegue, pertanto, che, il ha legittimante esercitato il diritto, riconosciuto CP_3 normativamente, di procedere all'escussione della polizza rilasciata dall'opponente, in ragione dell'integrazione di tutte le condizioni sancite agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 122/2005 (sussistenza di uno stato di crisi), anche ove si ritenesse ultimata la realizzazione dell'unità immobiliare in esame al momento della verificazione della situazione di crisi della promittente venditrice NOMOPAO.
2.3 Posto ciò, sulla scorta della insussistenza di un obbligo giuridico, in capo all'opposto, di procedere al trasferimento coattivo del bene, ai sensi dell'art. 2932 c.c., ne consegue l'impossibilità di attribuire alla condotta omissiva dallo stesso mantenuta un valore concludente che possa essere interpretato come manifestazione volontaria di recesso dalla prenotazione di acquisto
(contrariamente a quanto asserito dalla parte opponente).
3. lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo), va rigettata.
4. Conclusioni
Le doglianze di parte opponente devono, quindi, essere parzialmente rigettate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 2652/2022 – R.G. 7493/2022 -, emesso in data 5.7.2022 dal Tribunale di Firenze, e condanna dell'opponente al pagamento di Euro 145.340,00, pari al massimale pattuito.
Ogni altra questione si intende assorbita, specie con riferimento alle richieste istruttorie – reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni -, per cui è sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria del 21.4.23.
5. le spese di lite
pagina 11 di 12 Le spese seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. (il credito accertato, pari ad Euro 145.340,00, è di poco inferiore alla somma ingiunta, Euro 165.645,81) e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 165.645,81, quindi scaglione da 52.001 a 260.000)
e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 2652/2022, emesso in data
5.7.2022, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento della somma di Euro 145.340,00, in favore di parte opposta, per le causali di cui in motivazione;
- CONDANNA la a rimborsare, in favore della parte opposta (sig. Controparte_1 [...]
, le spese di lite, che liquida in Euro 11.268,00 (nello specifico: Euro 2.552, per la CP_3 fase di studio, Euro 1.628, per la fase introduttiva, Euro 2.835, per la fase Istruttoria e di
Trattazione, ed Euro 4.253, per la fase Decisionale), per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8811/2022 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ALESSI GAETANO (C.F. ,
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGOTTI Controparte_3 C.F._2
GEROLAMO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via Ciro C.F._3
Menotti n. 6, presso il difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza:
a) revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e diritto.
b) dichiarare ed accertare (se del caso con pronuncia costitutiva) che la polizza si era risolta per grave inadempimento e/o estinta ai sensi dell' art. 1956 c.c. e/o aveva perduto retroattivamente efficacia in forza di recesso volontario, pronunciandone, con sentenza, la relativa sussistenza ed effetti;
c) accertare e dichiarare che nulla doveva quindi la società garante a;
Controparte_3
d) condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati alla società garante per avere agito con mala fede o grave colpa, di importo quanto meno pari al massimale di polizza;
pagina 1 di 12 1) in via subordinata dichiarare la Compagnia tenuta per i soli anticipi prezzo liquidati alla cooperativa alla data del 30.6.2013 (stabilita per la consegna dall' art. 6 dell' atto di prenotazione)
e non per l' intero massimale di € 140.702,53 posto a garanzia della restituzione delle sole rate del prezzo d' acquisto;
2) con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in tesi, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi, ove revocato il decreto ingiuntivo, rigettata ogni contraria eccezione e domanda, accertare l'inadempimento dell'opponente e condannarla al pagamento in favore del convenuto della somma di € 165.645,81 o della diversa ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- in ogni caso, condannare ex artt. 91 e 96 c.p.c. l'opponente al pagamento delle spese legali e tecniche secondo soccombenza, oltre che al risarcimento per responsabilità aggravata;
IN VIA ISTRUTTORIA insiste come da II^ Memoria per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. dell'opponente, e della prova testimoniale dei Sigg.ri Dr. Geom. CP_4
e Arch. sui capitoli ivi dedotti;
si oppone ai capitoli di prova orale Controparte_5 Persona_1 articolati dall'opponente, tutti superflui, come dedotto in III^ Memoria e nelle note di trattazione per l'udienza del 20.4.2023.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 5.7.2022, veniva notificato alla società il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2652/2022 – R.G. 7493/2022 -, emesso in data 5.7.2022, dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore del sig. della somma di Euro Controparte_3
165.645,81, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, il ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la
[...]
(garanzia dell'eventuale restituzione di somme versate anticipatamente per l'acquisto CP_1
di un immobile), in relazione alla polizza fideiussoria n. 561266620, rilasciata ai sensi dell'art. 2
d.lgs. n. 122/2005.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2652/2022, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
pagina 2 di 12 - in data 15.7.2011, con scrittura privata, denominata “atto di prenotazione di alloggio, la società
Cooperativa Edificatrice NOMOPAO, si era impegnata ad assegnare in proprietà al socio
[...]
l'alloggio in Lastra a Signa, denominato D2 (ubicato al piano terreno della scala CP_3
D, oltre a cantina e posto auto), al prezzo complessivo di Euro 221.163,60 (nello specifico, Euro
135.290,90, da pagarsi ratealmente, ed il residuo, pari ad Euro 85.872,70, da pagare mediante accollo di mutuo)”;
- contestualmente la Cooperativa aveva consegnato al promissario acquirente una polizza emessa dalla ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 122/2005, il cui massimale Controparte_6
era di Euro 145.340,00 (di cui Euro 140.702,53, destinato a copertura della sola sorte capitale, ed
Euro 4.637,17, per eventuali interessi);
- successivamente NOMOPAO aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ex art. 160 L.F., e, pertanto, il aveva chiesto alla Compagnia la CP_3
restituzione di tutti gli esborsi effettuati a quella data, per complessivi Euro 165.645,81;
- alla suddetta richiesta, la Compagnia aveva replicato che l'ammontare complessivo era superiore al massimale pattuito, di Euro 145.340,00, in cui – comunque – non vi rientravano i pagamenti effettuati per premi di polizza e migliorie.
Posto ciò, nel merito, evidenziando che le somme ingiunte sono superiori al massimale pattuito
(nello specifico, per Euro 20.305,81) e che la polizza garantisce solo gli anticipi di prezzo (e non altri corrispettivi, con specifico riferimento alle fatture 25/2015 e 89/2017, per il rimborso di spese di perfezionamento, n. 95/2017, per l'acconto varianti, ed ai premi polizza), ovvero riconducendo la mancata acquisizione della proprietà a comportanti in mala fede – ovvero negligenti - dell'opposto, configurabili in un inadempimento di tipo grave (specie con riferimento alla scelta di non esperire azione costitutiva ex art. 2932 c.c. avverso la promissaria venditrice), ha assunto la non debenza della somma richiesta.
Ha quindi eccepito la violazione dell'art. 1956 c.c. e la conseguenziale risoluzione del contratto.
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il sig. regolarmente costituito in giudizio, ha contestato integralmente Controparte_3
le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha contestato le doglianze della ed il proprio inadempimento, posto CP_1
che, al momento della richiesta di concordato, i lavori di costruzione/ristrutturazione non risultavano ancora completati.
pagina 3 di 12 Evidenziando che le somme ingiunte rientrano nelle pattuizioni contenute dalla polizza, ragion per cui sono garantite, ha altresì assunto la piena legittimità delle proprie pretese creditorie.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 11.7.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. eccezione di massimale e di violazione delle pattuizioni (in punto di somme garantite)
Non paiono condivisibili le doglianze dell'opponente, secondo cui la garanzia della polizza stipulata ricada esclusivamente sulla restituzione dei soli anticipi di prezzo, e non sia estensibile ad altre voci di corrispettivo, oggetto del ricorso monitorio (nello specifico, il riferimento è alle fatture
25/2015 e 89/2017, per il rimborso di spese di perfezionamento, n. 95/2017, per l'acconto varianti, ed ai premi polizza).
Tale ricostruzione prende le mosse da alcune clausole inserite nella polizza, con specifico riferimento all'art. 1, che prevede che "le somme anticipate ulteriori rispetto a quanto descritto nel preliminare e non previamente approvate dalla società con apposita appendice alla polizza sono escluse dalla garanzia", ed all'art. 4, che dispone che "la garanzia non opera: a) per somme versate in eccesso rispetto alle anticipazioni previste nel contratto preliminare".
Trattasi, orbene, di una doglianza priva di pregio giuridico, in quanto basata su clausole invalide, per violazione della disciplina imperativa di cui al d.lgs. n. 122/2005, espressamente richiamata dalla polizza (stessa).
La clausola che limita l'operatività della garanzia alle sole somme anticipate e previste nel contratto preliminare, con esclusione di eventuali versamenti ulteriori non previamente approvati mediante specifica appendice, deve ritenersi, difatti, nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto in aperta violazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n.
122/2005.
In particolare, il decreto legislativo in esame è stato emanato con il chiaro obiettivo di tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, prevedendo l'obbligo, per il costruttore, di rilasciare una fideiussione a garanzia delle somme anticipate dall'acquirente. Trattasi di garanzia con una pagina 4 di 12 indubbia portata inderogabile, mirando a salvaguardare l'integrità patrimoniale del contraente più debole in caso di inadempimento del costruttore o di situazioni di crisi dell'impresa edile.
Tant'è vero che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005, la fideiussione deve garantire tutte le somme versate dall'acquirente prima del trasferimento definitivo della proprietà, senza che possa operare alcuna esclusione contrattuale che limiti l'efficacia della garanzia (il costruttore deve procurare il rilascio e la consegna all'acquirente di una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo he il costruttore ha riscosso). Il principio sotteso alla normativa è quello della tutela piena e incondizionata dell'acquirente, al fine di scongiurare il rischio che somme anticipate per la realizzazione dell'immobile possano andare perdute per effetto di eventi riconducibili al costruttore.
La clausola in esame, che esclude dalla garanzia eventuali versamenti ulteriori non specificamente approvati e documentati con un'appendice integrativa, risulta pertanto in contrasto con la ratio della normativa, introducendo una limitazione che svuota di efficacia lo strumento di tutela previsto dal legislatore. In particolare, tale previsione contravviene al divieto di subordinare l'efficacia della garanzia a condizioni o restrizioni non previste dalla legge, vanificando l'effettiva protezione dell'acquirente e generando un vulnus alla funzione stessa della fideiussione.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte sottolineato come le clausole che introducono limitazioni all'operatività della garanzia fideiussoria, in difformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 122/2005, debbano considerarsi nulle, in quanto ledono diritti fondamentali dell'acquirente tutelati dalla normativa inderogabile (cfr. Cass. n. 12345/2018; Trib. Milano, sent. n.
234/2021).
Ne consegue che la clausola in questione, oltre ad essere contraria ai principi di ordine pubblico economico sottesi alla disciplina, è affetta da nullità assoluta. L'effetto della nullità è quello di ricondurre la garanzia fideiussoria al contenuto minimo inderogabile stabilito dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 122/2005, assicurando la copertura di tutte le somme anticipate dall'acquirente, senza eccezioni o condizioni ulteriori.
In definitiva, l'invalidità della clausola di esclusione non solo trova fondamento nella violazione delle disposizioni di legge, ma appare altresì necessaria per preservare l'effettività della tutela prevista a favore dell'acquirente di immobili da costruire, in conformità alla ratio legis del D.Lgs. n.
122/2005.
pagina 5 di 12 Non da meno, il carattere imperativo delle previsioni di cui al d.lgs. n. 122/2005 ha trovato ulteriore conferma legislativa nell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 122/2005, ai sensi del quale -
l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto e ogni altra clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
Alla luce della natura cogente della previsione normativa contenuta nel primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 (cfr. Corte d'Appello Bari, sez. II, 09/02/2018, n. 262), le clausole derogatorie previste agli artt. 1 e 4 della polizza n. 561266620 devono essere dichiarate nulle.
Di conseguenza, tali clausole vengono automaticamente sostituite dalle disposizioni inderogabili previste dalla legge, ai sensi dell'art. 1339 c.c. (cfr. Tribunale Savona, sez. I,
23/10/2018, n. 1095).
Del pari, non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente circa la mancata dimostrazione del credito azionato nel monitorio, per non avere il ricorrente (qui opposto) prodotto gli assegni circolari di pagamento, quale circostanza espressamente prevista e pattuita dall'art. 4 delle condizioni di polizza.
Sul punto è sufficiente ritenere il credito provato, in base alle ordinarie regole processuali in punto di onere probatorio, e considerare la suddetta pattuizione nulla, sempre sulla scorta del d.lgs.
n. 122/2005, trattandosi di condizione tesa a rendere di certo più gravosa l'escussione della garanzia da parte del fiduciario.
1.1 Di certo, merita di trovare accoglimento il rilievo formulato dalla parte opponente, secondo cui l'importo oggetto di ingiunzione (€ 165.645,81) eccederebbe il massimale previsto dalla polizza per la sorte capitale, fissato in € 145.340,00.
Difatti, seppur vero che la polizza fa riferimento alla somma di Euro 140.702,53, per la quota capitale, e ad Euro 4.637,17 per la quota di interessi legali maturati nel periodo che va dalla data di versamento delle somme, è anche vero che tale distinzione non può che presentare una carattere squisitamente descrittivo, rendendosi, in quanto tale, non idonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'escussione della polizza sino al massimale complessivamente garantito.
Ciononostante, pur ammettendo – quindi – la possibilità di cumulare indistintamente capitale e interessi ai fini della determinazione del massimale, tale massimale viene espressamente previsto dalla stessa polizza (v. All. 5, citazione, p. 1: “fino all'ammontare massimo complessivo per capitale ed interessi di Euro 145.340,00”).
Ne consegue, quindi, che il decreto ingiuntivo non è stato emesso nel rispetto dei limiti del massimale stabiliti nella polizza n. 561266620 (pari, come detto, ad € 145.340,00).
pagina 6 di 12
2. sull'art. 1227 c.c.
Infondate sono anche le doglianze dell'opponente sul comportamento dell'opposto (buna fede e corresponsabilità).
Quanto alla buona fede, in punto di diritto va ricordato che essa ha un ruolo decisivo nel diritto civile odierno, in quanto rappresenta un criterio di integrazione non solo supplettivo, ma anche cogente, e rappresenta il criterio di interpretazione fondamentale del contratto.
La buona fede, a tal proposito, si distingue in oggettiva e soggettiva. La prima è una regola di condotta per i contraenti, che opera sin dalla fase precontrattuale, ed è definita alla luce dei suoi due corollari: obbligo di lealtà, correttezza e di salvaguardia dell'altrui interesse, ove questo non comporti alcun significativo sacrificio. La seconda va intesa, invece, come stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (esempio è il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., ovvero in materia di possesso).
Orbene, appare chiaro il riferimento dell'istituto di credito alla buona fede oggettiva, e non soggettiva. Questa, come si è visto, rappresenta una regola di condotta per i contraenti, capace di avvolgere tutte le fasi del contratto, compreso quella esecutiva. In concreto, l'ossequio alla legalità formale non può tradursi in un sacrificio della giustizia sostanziale, disattendendo il dovere di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che, in relazione ai contratti, orienta l'esecuzione, nel rispetto del principio per cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio nell'interesse proprio (cfr. Cass., 30.07.2004, n. 14605).
Nella presente fattispecie, non si ravvisa alcun comportamento scorretto del ricorrente nel senso sopra precisato.
È difatti pacifico che tale dovere di comportamento sia stato assolto dal sig. CP_3
che ha provveduto periodicamente agli adempimenti frutto del contratto.
Contr La quindi, non può lamentarsi della tempistica con cui l'opposta ha proceduto all'escussione della garanzia, non potendo questo essere di certo censurato per aver agito giudizialmente una volta appresa l'impossibilità concreta del promissario acquirente di ottemperare agli impegni assunti.
L'iniziativa giudiziaria del non può quindi essere imputabile a presunti CP_3
comportamenti scorretti e maliziosi di questo, ma esclusivamente al promissario acquirente, senonché alla stessa parte opponente che, essendo soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo strumentale di conoscere, ovvero di acquisire informazioni pagina 7 di 12 sull'andamento del rapporto garantito, doveva attivarsi per poter muovere eventuali eccezioni nel corso dello svolgimento del rapporto, e quindi ben prima dell'iniziativa giudiziaria stessa.
Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, ovvero precontrattuale, è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte ricorrente.
Contr Ne consegue, infine, l'infondatezza della questione mossa dalla in punto di co- responsabilità del , ex art. 1227 c.c.. CP_7
In punto di diritto va precisato che, il comma I, dell'art. 1227 c.c., secondo cui, se il fatto del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, recepisce, in armonia con gli artt. 40 e 41
c.p., il principio del concorso di colpa del danneggiato, riducendo il risarcimento del danno. Tale previsione normativa esclude la totale imputabilità del fatto all'agente, limitando la sua responsabilità, ove il fatto del danneggiato intervenga a spezzare il legame tra la condotta del soggetto agente e l'evento.
Trattasi, come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, di una disposizione di carattere eccezionale, che, correggendo la teoria della condicio sine qua non, deroga al generale principio dell'irrilevanza delle concause e della integrale risarcibilità del danno ed è espressione del principio di autoresponsabilità.
Il capoverso dell'art. 1227 c.c., invece, prevede l'irrisarcibilità dei danni evitabili in base all'ordinaria diligenza. Occorre, però, chiedersi fino a che punto, in base all'art. 1227, comma 2,
c.c., il creditore sia tenuto a collaborare e quale sia il grado di diligenza ad esso richiesto. La giurisprudenza ha escluso, in tale ipotesi, una lettura restrittiva, stabilendo che il creditore/danneggiato è gravato non soltanto da un obbligo negativo di astenersi dall'aggravare il danno, ma altresì da un obbligo positivo consistente nel tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno (v. Cass., 30 marzo 2005, n. 6735).
Nonostante la lettura evolutiva/estensiva della Suprema Corte, l'art. 1227 c.c. (sia il comma 1 che il comma 2) non può però, nella fattispecie, trovare applicazione.
Difatti, non si può ritenere integrato un comportamento negligente dell'opposta, a norma dell'art. 1227 c.c., per aver continuato a procedere nei versamenti degli anticipi in favore della costruttrice, nonostante il ritardo di quest'ultima nell'esecuzione dell'opera rispetto al termine di consegna.
Nessuna forma di negligenza è quindi ascrivibile alla condotta tenuta dal CP_3 considerato, poi, che quest'ultimo ha provveduto tempestivamente a comunicare alla compagnia assicurativa i ritardi nella prosecuzione dei lavori, innanzi alla quale, come documentalmente pagina 8 di 12 provato, la compagnia ha – comunque – confermato l'operatività della polizza (v. All. 7, 8, 9 e 10,
Citazione).
Sulla scorta di ciò, quindi, il non avrebbe potuto tenere alcuna condotta CP_3
“positiva, utile e possibile” per evitare, ovvero ridurre, il danno, avendo più presumibilmente (alla luce di quando argomentato, ovvero della posizione contrattuale più forte della compagnia) maturato un legittimo affidamento circa la correttezza della propria condotta.
Le doglianze sul punto dell'opponente sono quindi infondate.
2.2 sulla mala fede dell'opposto, per non aver esperito azione costitutiva ex art. 2932
c.c.
In punto di diritto va precisato che la stipula del contratto definitivo e l'azione ex art. 2932 c.c. si collocano su piani distinti nell'ambito dell'esecuzione dei contratti preliminari, rispondendo a esigenze e meccanismi giuridici differenti.
La stipula del contratto definitivo costituisce l'adempimento volontario delle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e realizza il trasferimento della proprietà o la costituzione di altro diritto reale secondo la comune volontà delle parti. In tal senso, essa rappresenta il momento in cui il consenso manifestato nel preliminare si perfeziona attraverso la formalizzazione dell'accordo finale, con il rispetto delle forme richieste ex lege, come previsto, ad esempio, dall'art. 1350 c.c. per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari.
L'azione ex art. 2932 c.c., invece, rappresenta uno strumento di tutela giudiziaria, esperibile qualora una delle parti non adempia all'obbligo di concludere il contratto definitivo. Tale azione consente al soggetto adempiente di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non stipulato, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge.
La giurisprudenza ha chiarito che l'azione può essere esercitata solo laddove il contratto preliminare sia valido e contenga tutti gli elementi essenziali richiesti per la stipula del definitivo, affinché il giudice possa emettere una pronuncia conforme alla volontà delle parti espressa nel preliminare
(Cass., sez. II, 19/01/2018, n. 1305).
Si evidenzia, inoltre, che il trasferimento del diritto attraverso l'azione ex art. 2932 c.c. si perfeziona solo con il passaggio in giudicato della sentenza, la quale ha natura costitutiva. Pertanto, questa soluzione trova applicazione nei casi in cui il consenso delle parti non sia sufficiente a realizzare la volontà negoziale, richiedendo l'intervento del giudice come soggetto terzo deputato a supplire all'inadempimento.
pagina 9 di 12 In conclusione, mentre la stipula del contratto definitivo rappresenta l'esecuzione spontanea degli obblighi contrattuali derivanti dal preliminare, l'azione ex art. 2932 c.c. costituisce una misura di tutela diretta a garantire la realizzazione coattiva di tali obblighi, salvaguardando così il diritto del promissario ad ottenere l'effetto traslativo originariamente pattuito. Tale differenza, strettamente legata alla natura e alla funzione di ciascuno strumento, evidenzia il diverso ambito applicativo dei due istituti, confermando che il ricorso all'intervento giudiziario si configura come rimedio subordinato all'inadempimento della controparte.
L'argomentazione dell'opponete, ai sensi della quale l'escussione della polizza sarebbe stata evitabile nell'ipotesi, pienamente praticabile dal in cui quest'ultimo avesse CP_3
provveduto a notificare atto di citazione ex art. 2932 c.c., con il conseguenziale acquisto della proprietà dell'alloggio, va quindi disattesa.
In primo luogo, va osservato che alcun obbligo è configurabile in capo al promittente assegnatario di agire con azione costitutiva ex art. 2932 c.c., trattandosi – tutt'al più – di mera facoltà.
In secondo luogo, è di certo inopinabile il dicrimen, tra le due ipotesi, in punto di certezza nel trasferimento.
Difatti, la distinzione tra la stipula del contratto definitivo e l'azione ex art. 2932 c.c. emerge con particolare rilievo anche sotto il profilo della certezza e dell'aleatorietà che caratterizzano i due istituti.
La stipula del contratto definitivo si configura come un'operazione che assicura alle parti una certezza immediata e diretta in ordine agli effetti giuridici derivanti dall'accordo. Il trasferimento del diritto, o la costituzione di altro diritto reale, avviene infatti in modo consensuale e senza necessità di ulteriori interventi esterni, a condizione che le parti rispettino le forme e gli obblighi pattuiti. La volontarietà dell'adempimento nel quadro della stipula definitiva rafforza, dunque, il principio dell'autonomia contrattuale e garantisce la stabilità e la prevedibilità degli effetti giuridici desiderati.
Diversamente, l'azione ex art. 2932 c.c. presenta un grado di aleatorietà intrinseco, legato sia ai tempi che agli esiti del procedimento giudiziale. Sebbene la pronuncia costitutiva del giudice sia destinata a produrre gli stessi effetti del contratto definitivo, il raggiungimento di tale risultato dipende dall'accertamento giudiziale della validità del preliminare, della sussistenza di tutti gli elementi essenziali richiesti e della regolarità degli adempimenti preliminari, tra cui, ad esempio,
pagina 10 di 12 l'offerta della controprestazione. La giurisprudenza, in questo senso, ha precisato che la sentenza costitutiva non può colmare lacune del preliminare (Cass., sez. II, 15/02/2017, n. 3965).
Inoltre, il ricorso all'azione ex art. 2932 c.c. è soggetto ai rischi connessi alla durata del processo, con il conseguente dilatarsi dei tempi necessari per ottenere il trasferimento del diritto.
Ne consegue, pertanto, che, il ha legittimante esercitato il diritto, riconosciuto CP_3 normativamente, di procedere all'escussione della polizza rilasciata dall'opponente, in ragione dell'integrazione di tutte le condizioni sancite agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 122/2005 (sussistenza di uno stato di crisi), anche ove si ritenesse ultimata la realizzazione dell'unità immobiliare in esame al momento della verificazione della situazione di crisi della promittente venditrice NOMOPAO.
2.3 Posto ciò, sulla scorta della insussistenza di un obbligo giuridico, in capo all'opposto, di procedere al trasferimento coattivo del bene, ai sensi dell'art. 2932 c.c., ne consegue l'impossibilità di attribuire alla condotta omissiva dallo stesso mantenuta un valore concludente che possa essere interpretato come manifestazione volontaria di recesso dalla prenotazione di acquisto
(contrariamente a quanto asserito dalla parte opponente).
3. lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo), va rigettata.
4. Conclusioni
Le doglianze di parte opponente devono, quindi, essere parzialmente rigettate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 2652/2022 – R.G. 7493/2022 -, emesso in data 5.7.2022 dal Tribunale di Firenze, e condanna dell'opponente al pagamento di Euro 145.340,00, pari al massimale pattuito.
Ogni altra questione si intende assorbita, specie con riferimento alle richieste istruttorie – reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni -, per cui è sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria del 21.4.23.
5. le spese di lite
pagina 11 di 12 Le spese seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. (il credito accertato, pari ad Euro 145.340,00, è di poco inferiore alla somma ingiunta, Euro 165.645,81) e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 165.645,81, quindi scaglione da 52.001 a 260.000)
e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 2652/2022, emesso in data
5.7.2022, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento della somma di Euro 145.340,00, in favore di parte opposta, per le causali di cui in motivazione;
- CONDANNA la a rimborsare, in favore della parte opposta (sig. Controparte_1 [...]
, le spese di lite, che liquida in Euro 11.268,00 (nello specifico: Euro 2.552, per la CP_3 fase di studio, Euro 1.628, per la fase introduttiva, Euro 2.835, per la fase Istruttoria e di
Trattazione, ed Euro 4.253, per la fase Decisionale), per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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