Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 829 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Angelo De Paoli) Parte_1
appellante
E avv. Antonio Pileggi) CP_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Risarcimento danni da mobbing e rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Cosenza con ricorso dell'8.9.2022 e, Parte_1
premettendo di aver lavorato sin dal 2007 come addetta alla vendita alle dipendenze della società appellata che il 2.3.2015 l'aveva trasferita presso un supermercato di
Montalto Uffugo, ha lamentato: 1) di essere stata, da allora, vittima di sistematiche vessazioni che l'avevano indotta a dimettersi il 15.5.2018 e che le avevano cagionato i
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2) di essere stata assegnata a mansioni non dovute e di avere perciò diritto alle differenze retributive a ragione delle effettive mansioni svolte e degli orari di lavoro che ha rispettato.
2. Il tribunale ha rigettato il ricorso, ponendo a carico della ricorrente le spese di lite.
2.1. Ha rigettato le rivendicazioni salariali oggetto della seconda domanda, perché ha addebitato alla ricorrente di non aver allegato i titoli dei crediti azionati, né
l'inquadramento professionale posseduto e il diverso inquadramento rivendicato (in ipotesi superiore), né le relative declaratorie contrattuali, né l'effettivo orario di lavoro prestato.
2.2. Ha rigettato anche la domanda risarcitoria, formulata per prima, perché, riguardandola alla stregua dei criteri che la giurisprudenza ha elaborato per riconoscere il mobbing o lo straining in ambiente lavorativo, il tribunale ha giudicato indimostrata la denunciata condotta mobbizzante o comunque foriera, per la ricorrente, di una situazione costante di stress forzato. Più precisamente, ha ritenuto che:
a) le occasioni nelle quali la ricorrente ha lamentato di essere stata redarguita dal responsabile dell'unita produttiva di Montalto Uffugo davanti alla clientela, non sono state specificamente circostanziate e ciò impedisce di valutare, anche in astratto,
l'illegittimità del comportamento tenuto nei suoi confronti in quegli episodi;
b) la mancata inclusione della ricorrente nel gruppo whatsapp dei dipendenti, contestata da controparte, non forma oggetto di prova ed è quindi indimostrata oltre ad essere irrilevante;
c) la doglianza relativa all'uso del linguaggio scurrile da parte dei superiori nei confronti della ricorrente è dedotta in modo non circostanziato, anche con riguardo alla sistematicità od occasionalità di tale condotta, al pari della doglianza relativa all'ordine di pulire i tavoli del punto di ristoro del supermercato presso il quale la ricorrente è stata impiegata;
d) non è provata la sistematica adibizione della ricorrente allo scarico del prodotto congelato e alla sistemazione dello stesso dentro la cella frigorifera, che, del resto, è del
Pag. 2 di 15 tutto coerente con il suo inquadramento e con le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita che le competevano;
e) i documenti che essa ha prodotto per dimostrare gli scontri verbali con il responsabile dell'unità produttiva e con l'addetto allo scarico dei surgelati, in realtà, non ne forniscono prova;
f) il mancato accoglimento delle sue domande di trasferimento da Montalto Uffugo
a Cosenza o a Rende è irrilevante, perché al lavoratore non spetta il diritto al trasferimento;
g) le mansioni che la ricorrente aveva svolto dalla fine del 2016 nel reparto di pasticceria, sommate a quelle che ha continuato a svolgere nel reparto di rosticceria, rientrano tra le mansioni proprie della sua qualifica e non possono comunque giustificare l'inquadramento in una qualifica superiore che essa non ha rivendicato e in relazione al quale non ha formulato le necessarie allegazioni in merito ai livelli professionali da comparare, alle relative declaratorie contrattuali, alla prevalenza e sistematicità delle eventuali mansioni superiori svolte;
h) il trasferimento della ricorrente da Montalto Uffugo a Lamezia Terme, disposto il
25.9.2017, non è stato impugnato tempestivamente in sede giudiziale, sicché è indimostrato che sia illegittimo e, quindi, non lo si può annoverare quale elemento della dedotta condotta mobbizzante.
3. La ricorrente appella la sentenza per i sette motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza della società appellata, che ha eccepito l'infondatezza del gravame, il Collegio ha disposto l'audizione di due testimoni della ricorrente sulle circostanze riguardanti il suo impegno nella cella frigorifera senza adeguata protezione e sul linguaggio offensivo di cui si è detta vittima. Autorizzato il deposito di note e sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna, perché erronea ed ingiusta, la “declaratoria di infondatezza della domanda sulle differenze retributive”,
Pag. 3 di 15 per quanto concerne (a) sia il dedotto svolgimento di mansioni “superiori”, (b) sia il
“sistematico sforamento degli orari lavorativi contrattualmente previsti”.
6.1. Sotto il primo profilo, denuncia l'erronea affermazione, da parte del tribunale, secondo cui “al fine dell'accertamento del diritto ad un superiore inquadramento è imprescindibile che il ricorrente indichi il livello superiore ambìto e la relativa declaratoria contrattuale”. Gli addebita, altresì, di non aver rinvenuto in ricorso alcuna indicazione “dell'inquadramento posseduto” dalla ricorrente “e delle relative declaratorie contrattuali”, ma di avere contraddittoriamente giudicato coerenti con il suo inquadramento professionale le mansioni che concretamente le sono state affidate. Sostiene: a) di aver elencato in ricorso tali sue mansioni, tra le quali vi sono anche quelle di “produzione in laboratorio” che non rientrano tra le mansioni proprie del quarto livello in cui è stata inquadrata;
b) di aver prodotto l'ultima busta paga in suo possesso che attesta, per l'appunto, il suo livello di inquadramento economico e professionale;
c) di aver vanamente sollecitato l'acquisizione officiosa dei suoi
“cedolini di paga”, che avrebbe sopperito alla mancata indicazione del “CCNL di competenza”.
6.2. Sotto il secondo profilo, addebita al tribunale di non aver desunto dai documenti che essa ha allegato al ricorso le indicazioni circostanziali afferenti al sistematico sforamento dell'orario contrattuale di lavoro e di aver trascurato il brano del ricorso nel quale denunciava il suo impegno lavorativo nella serata di sabato, di domenica e nei giorni festivi.
6.3. Argomenta, inoltre, sulla validità del ricorso introduttivo, esente da lacune espositive del petitum e del thema decidendum, che, ove ritenute esistenti, avrebbero dovuto essere sanate alla stregua dell'art. 164 c.p.c.
6.4. Conclude sul punto, lamentando che il tribunale non le abbia riconosciuto “a titolo risarcitorio”, per come essa aveva comunque rivendicato, la somma che non ha inteso accordarle a titolo di “differenze retributive”.
7. Il motivo non merita accoglimento.
7.1. Il tribunale ha infatti correttamente rilevato che la ricorrente ha posto in relazione il rivendicato “pagamento delle differenze retributive” con le “descritte effettive mansioni e gli orari di lavoro svolti”, senza però dedurre né che le sue mansioni fossero superiori a quelle del suo livello di inquadramento, né che l'orario di
Pag. 4 di 15 lavoro prestato eccedesse quello pattuito. Ha rimarcato, in particolare, come nel ricorso manchi l'indicazione (1) tanto dell'orario prestato oltre che di quello pattuito, del quale si possa quindi apprezzare lo sforamento, (2) tanto delle declaratorie contrattuale dei livelli professionali da porre in comparazione per verificare la prevalente adibizione della ricorrente a compiti eccedenti quelli della sua qualifica. E tale constatazione non trova smentita nell'atto di appello, perché ai rilievi di quelle mancanze l'appellante non contrappone indicazioni specifiche dei brani del proprio ricorso che li contraddicano.
Col tribunale deve pertanto convenirsi che la ricorrente non ha allegato: a) né che le sue mansioni fossero superiori a quelle del proprio livello di inquadramento professionale;
b) né che le ore di lavoro svolto fossero maggiori di quelle pattuite e retribuite. Da ciò consegue la logica considerazione del tribunale che la rivendicazione delle differenze retributive sia deficitaria già sul piano assertivo, non avendo dedotto la ricorrente i necessari titoli giustificativi delle sue pretese creditorie.
7.2. A questa lacuna espositiva, che da sola è sufficiente a fondare la pronuncia di rigetto, il tribunale ha affiancato il rilievo delle ulteriori lacune che, comunque, ostano all'accoglimento delle rivendicazioni retributive azionate.
7.3. Ha così constatato come alla mancata deduzione che le mansioni svolte dalla ricorrente fossero superiori a quello del suo livello di inquadramento, si aggiungono, per un verso, l'omessa esplicitazione di quale fosse questo livello e quale invece avrebbe dovuto essere il livello superiore a cui ricondurle;
per altro verso, l'omessa riproduzione delle relative declaratorie contrattuali applicabili, che non si rivengono neppure tra i documenti prodotti insieme al ricorso1.
7.4. E ciò concorre col rilievo – invero dirimente – che il ricorso è comunque carente di qualsivoglia allegazione circa il carattere prevalente delle eventuali mansioni superiori svolte2.
Pag. 5 di 15 7.5. Parimenti, il tribunale ha constatato come alla mancata denuncia di aver rispettato un orario di lavoro superiore a quello per cui era stata retribuita, si aggiunge l'omessa indicazione in ricorso di quale fosse l'orario contrattuale di lavoro della ricorrente e, altresì, l'omessa denuncia, a fini retributivi, del suo sistematico sforamento.
7.6. Tali omissioni, considerate nel loro complesso, hanno indotto il tribunale ad adottare una pronuncia di rigetto nel merito delle rivendicazioni retributive e non già di nullità del ricorso col quale esse sono state avanzate. Sicché si appalesa inconferente la doglianza dell'appellante in ordine alla mancata adozione del meccanismo rimediale delle nullità dell'atto introduttivo che l'art. 164 c.p.c. contempla.
7.7. Poco è a dirsi, poi, sulla correttezza dei principi di diritto ai quali il tribunale s'è attenuto, giacché:
a) chi rivendica differenze retributive per mansioni superiori ha l'onere non solo di provare di aver svolto tali mansioni, ma ancor prima di allegare specificamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì con quelli concernenti le mansioni che deduce di avere concretamente svolto3: ciò che nella specie difetta, in quanto la ricorrente non ha nemmeno dedotto di aver svolto mansioni superiori, né ha allegato quale fosse la sua qualifica di inquadramento e quale fosse la qualifica superiore da raffrontare;
b) sul lavoratore che rivendica il compenso per lavoro straordinario grava l'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, ossia dell'attività lavorativa prestata oltre che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato …”. 3 Così Cass. 8025/2003. Cfr. anche Cass. 20523/2005: “In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 cod. civ.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assolutamente carente l'allegazione in fatto, finanche in ordine alla mera allegazione dell'asserito inesatto adempimento, in mancanza di qualsiasi pur minima indicazione concreta relativa alle nuove mansioni svolte)”.
Pag. 6 di 15 l'orario pattuito4: ciò che nella specie difetta, in quanto la ricorrente non ha nemmeno dedotto di aver lavorato oltre l'orario pattuito e non può quindi addebitare al tribunale di non aver desunto tale sua doglianza dai documenti riversati nel fascicolo di parte, perché essi operano soltanto sul piano probatorio e non anche su quello assertivo, sicché non possono diventare fonte di allegazioni (e di doglianze) non contenute negli atti di parte5.
7.8. Le ragioni fin qui esposte, che impediscono di addebitare alla società appellata l'inadempimento retributivo che l'appellante le imputa, impediscono altresì di apprezzare quello stesso inadempimento nella prospettiva risarcitoria che essa addebita al tribunale di aver trascurato. Anche se riguardata in questa prospettiva, infatti, la rivendicazione creditoria presuppone l'esplicitazione dell'inesattezza dell'adempimento datoriale che nella specie, come si è detto, difetta.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto di non poter sindacare il trasferimento che essa lamenta di aver subito dalla sede di Montalto Uffugo a quella di Lamezia Terme, perché non l'ha tempestivamente impugnato in sede giudiziale. Sostiene che l'ingiustizia del suo trasferimento non sia stata in realtà contestata dalla controparte datoriale, la quale non nega di aver accordato ad una sua collega, che “aveva un punteggio più basso” del suo, il trasferimento nella più vicina sede di AM al quale lei aspirava. Sicché, a prescindere “dalla sua mancata impugnazione giudiziale”, l'ingiusto trasferimento nella sede non gradita avrebbe dovuto essere comunque considerato “elemento costitutivo del mobbing” che ha denunciato.
8.1. Il motivo è infondato per due ordini concorrenti di ragioni.
Pag. 7 di 15 8.2. In primo luogo, perché è formulato senza l'indicazione della fonte dell'obbligo, per la controparte datoriale, di destinare l'appellante, a seguito della chiusura della sede di Montalto Uffugo, ad una sede (quella di AM) anziché ad un'altra (quella di Lamezia Terme). Non è infatti sufficiente il mero richiamo al suo maggiore punteggio in graduatoria, perché non si accompagna alla deduzione (e alla prova) che la graduatoria fosse stata redatta allo scopo di consentire ai dipendenti di scegliere la nuova sede di lavoro in base alla posizione che in quella graduatoria ricoprivano. Sicché è indimostrato l'assunto sotteso alla doglianza dell'appellante, e cioè che la società appellata avesse condizionato il proprio ius variandi alle preferenze dei lavoratori e all'ordine di graduatoria nel quale avrebbe dovuto consentir loro di esprimerle.
8.3. In secondo luogo, occorre considerare che il motivo è incentrato sulla mancata contestazione della circostanza che la collega dell'appellante trasferita ad
AM avesse, nella ridetta graduatoria, un punteggio inferiore al suo. Trascura, però, che l'appellata aveva spiegato (cfr. il paragrafo 43 della sua memoria costitutiva) che tale scelta era giustificata dalla necessità di contemperare il disagio di entrambe le lavoratrici e di assicurare a ciascuna di esse uno spostamento a distanza omogenea dal luogo di residenza: l'appellante, che risiede a Cosenza era quindi stata destinata a
Lamezia Terme, mentre la collega, che risiedeva a Montalto Uffugo (sito più a nord di
Cosenza), era stata invece destinata ad AM (sita più a nord di Lamezia Terme) proprio allo scopo di assicurare che entrambe le lavoratrici dovessero affrontare uno spostamento ad analoga distanza. Siffatta spiegazione, che è idonea a smentire i denunciati propositi puntivi dell'appellata, non è sconfessata dall'appellante neppure sul piano argomentativo. E insieme alla considerazione già esposta, concernente la mancata indicazione della fonte dell'obbligazione datoriale che lamenta inadempiuta, concorre a rivelare l'infondatezza dell'addebito che, sul punto, muove a controparte.
9. Con il terzo motivo, l'appellante addebita al tribunale di essere incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi pronunciato “sul demansionamento e dequalificazione” che essa aveva denunciato di aver subito allorché era stata trasferita dalla soppressa unità produttiva di Montalto Uffugo, sede di “un ”, all'unità CP_2
produttiva di Lamezia Terme che era sede di “un semplice , ossia di quello CP_3 che, nell'ordine “di grandezza” dei “punti vendita”, è il più piccolo.
Pag. 8 di 15 9.1. Sennonché, la disamina necessaria per rimediare alla lacuna motivazionale della sentenza impugnata non giova all'appellante per tre ordini alternativi di ragioni.
9.2. In primo luogo, perché il mero riferimento alle differenti dimensioni delle due sedi di lavoro non è sufficiente a rivelare l'adibizione della prestatrice a mansioni inadeguate alla sua qualifica.
9.3. In secondo luogo, perché la verifica della “dequalificazione” e del
“demansionamento” che essa denuncia di aver patito è pregiudicata dalla mancata esplicitazione dei contenuti della declaratoria della sua qualifica di inquadramento. Tale mancanza concorre con il difetto di allegazioni dell'incoerenza dei compiti che nella nuova sede l'appellante si è vista assegnati rispetto a quelli che svolgeva nella sede di provenienza e, soprattutto, rispetto a quelli propri della sua qualifica.
9.4. In terzo luogo, perché di tale incoerenza non fanno menzione neppure gli atti stragiudiziali con i quali (nelle date del 17.10.2017 e del 28.12.2017) essa ha impugnato il trasferimento nella nuova sede di lavoro. Del resto, né in quegli atti, né nel ricorso introduttivo del presente giudizio la lavoratrice ha denunciato che le nuove mansioni fossero estranee al suo livello formale di inquadramento e, comunque, inadeguate alla professionalità che è propria degli appartenenti a quello stesso livello.
10. Con il quarto motivo, l'appellante addebita al tribunale la “erronea ed ingiusta declaratoria di infondatezza della domanda in tema di mobbing”. Lamenta la parziale e atomistica disamina delle denunciate condotte vessatorie. Tre, in particolare, sono le censure che sul punto muove alla decisione impugnata.
10.1. La prima censura è rivolta all'omessa “valutazione circa la vessazione subita” per effetto dell'inadeguatezza dell'unica giacca isotermica che l'azienda aveva messo a disposizione di chi, come lei, doveva entrare nella cella frigorifera del punto vendita e che lei non poteva indossare perché non era della sua taglia.
10.2. Sennonché, il riscontro della circostanza che la prova testimoniale escussa in questo grado ha offerto non è sufficiente a ricondurre l'inadempimento all'obbligo di sicurezza, gravante sulla società datrice di lavoro, nell'ambito della condotta vessatoria che l'appellante imputa alla medesima società. Non è infatti provato (e per vero non è neanche dedotto) che la società fosse al corrente dell'inadeguatezza del presidio antinfortunistico che aveva approntato e la cui mancata sostituzione con altro, adeguato alle sue esigenze, l'appellante annovera tra le condotte vessatorie perpetrate ai suoi
Pag. 9 di 15 danni dai colleghi di lavoro e Si noti, a tal proposito, Parte_2 CP_4
che di ciò non fa menzione la missiva (all. n. 9 al fascicolo attoreo) del 19.6.2017 che essa inviò al “responsabile del personale” e al responsabile dell'ufficio “sicurezza” della società, per lamentare la “enorme difficoltà del contesto lavorativo molto sfavorevole” nel quale “dal marzo del 2015” lavorava.
10.3. La seconda censura si incentra sulla sottovalutazione della “aggressione subita” il 2.6.2017, che il tribunale ha immotivatamente degradato a un “dialogo con tono animato”.
10.4. Sennonché, il tribunale ha correttamente constatato come gli “scontri verbali” denunciati in ricorso non trovavano conforto nelle “relazioni” prodotte dalla ricorrente e redatte il 1.3.2016 e il 23.11.2016 dagli addetti alla vigilanza. Mentre “la documentazione relativa all'episodio del 2.6.2017” (all. 10 al fascicolo attoreo), parimenti valutata dal tribunale, in effetti conferma soltanto che, in quell'occasione,
l'appellante fu vista discutere con il collega che le si rivolgeva “in modo Parte_3 animato”. Non dà conto, dunque, della “aggressione verbale” che la lavoratrice riferì di aver subito ai sanitari che le prestarono soccorso e ai quali – pur rifiutando di seguirli in ospedale – dichiarò di versare in uno “stato ansioso con panico” (all. 11 al fascicolo attoreo). Trattasi di dichiarazioni provenienti dalla parte interessata, che non possono dunque essere utilizzate in suo favore, perché nessuno può precostituire prove a proprio vantaggio (Cass. n. 5296/1980 e n. 10695/1999).
10.5. La terza censura è quella con cui l'appellante addebita al tribunale di aver giudicato “generiche ed improvate” le altre sue “doglianze”, sebbene essa avesse dedotto specificamente tutti gli elementi rivelatori della strategia vessatoria e mobbizzante di cui è stata vittima e ne avesse fornito prova.
10.6. Sennonché, il tribunale ha esaminato puntualmente le singole condotte lesive che la ricorrente ha denunciato e, con motivazione sintetica e puntuale, ha constatato come: a) alcune di esse sono state genericamente allegate, senza alcuna indicazione circostanziale che le renda suscettibili di contestazione e di verifica;
b) di altre non è
Pag. 10 di 15 stata data, né chiesta prova;
c) altre ancora sono irrilevanti, state la mancata allegazione della loro sistematicità e costanza;
d) altre, infine, non scontano il deficit di legittimità che invece la ricorrente denuncia.
10.7. E le valutazioni del tribunale non trovano specifica confutazione nell'atto di appello, perché le pagine da 38 a 40, nelle quali la ricorrente di quelle valutazioni si duole, si risolvono in affermazioni di principio e nel richiamo a precedenti giurisprudenziali. Non contengono, pertanto, la specifica ed argomentata contestazione di quanto il tribunale ha ritenuto in merito al fatto che: a) le occasioni nelle quali la ricorrente sarebbe stata redarguita davanti alla clientela sono state genericamente dedotte in ricorso;
b) la sua mancata inclusione nella chat del gruppo dei dipendenti del punto vendita non è provata, né forma oggetto di richiesta di prova;
c) la sistematicità dell'uso di un linguaggio scurrile nei suoi confronti da parte dei superiori non è stata specificamente allegata, al pari della sua sistematica adibizione a compiti dequalificanti;
d) il suo impegno nella cella frigorifera del punto vendita non è stato descritto come sistematico e, inoltre, non è estraneo alle mansioni della sua qualifica;
e) dai documenti prodotti non emergono gli scontri verbali di cui la ricorrente si è detta vittima;
f) la ricorrente non aveva diritto ad essere trasferita in una delle unità produttive di Cosenza
o di Rende;
g) le allegazioni contenute in ricorso sono inidonee a rivelare l'estraneità alla sua qualifica dei compiti che svolgeva nel reparto di pasticceria, dei quali non è stata peraltro dedotta la necessaria prevalenza e sistematicità; h) il trasferimento a
Lamezia Terme non è illegittimo.
11. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante contesta al tribunale di non essersi pronunciato sullo straining di cui essa aveva comunque dedotto di essere stata vittima e che aveva chiesto di accertare ove non si fossero ravvisati gli estremi del mobbing.
11.1. Il motivo è infondato, perché le valutazioni complessive del tribunale in ordine alle condotte ascritte alla controparte datoriale sono tali da escludere che da esse si possa inferire la prova non solo della sistematica vessazione a cui la lavoratrice è stata
Pag. 11 di 15 sottoposta con intento afflittivo7, ma anche della condizione ambientale stressogena in cui essa si è ritrovata a dover lavorare a causa delle inadempienze datoriali8.
11.2. Del resto, anche l'approfondimento istruttorio esperito in appello ha consentito di appurare che i rapporti tra la ricorrente e i colleghi di lavoro dei quali ha denunciato di essere stata vittima erano in realtà percepiti come “buoni” dalla collega di reparto, che ha chiamato a testimoniare e che con lei ha condiviso Controparte_5
quelle stesse difficoltà relazionali, subendo rimproveri e richiami, ed essendo destinataria di battute scurrili9. E anche l'altro testimone che ha citato, Testimone_1
si è limitato a riferire di due soli episodi, nell'arco di tre anni, nei quali la
[...] ricorrente era stata apostrofata (in uno come “incompetente” e nell'altro come “grassa”) da uno solo dei due anzidetti colleghi. Egli ha anche dichiarato che in altre occasioni aveva sentito quest'ultimo che “gridava quando nel reparto dell'appellante trovava qualcosa che non andava bene”, così circoscrivendo quelle intemperanze ad episodiche disfunzioni lavorative.
11.3. Non può dunque desumersi, dall'insieme delle circostanze allegate e provate, che la ricorrente sia stata vittima di comportamenti stressogeni scientemente attuati dalla società datrice di lavoro nei suoi confronti, né che l'ambiente nel quale è stata costretta a lavorare fosse comunque stressogeno e la società, colposamente, non abbia agito per rimuoverne le cause. Ed in senso contrario non depongono i rilievi esposti a pagina 41 dell'atto di appello in ordine: a) al mancato trasferimento della ricorrente ad
AM; b) al suo demansionamento;
c) all'aggressione subita il 2.6.2017. Si è già detto invero che: a1) la sua assegnazione alla sede di Lamezia Terme anziché a quella di
AM non era illegittima e non era ispirata da propositi punitivi;
b2) la
Pag. 12 di 15 dequalificazione non è provata e, ancor prima, non è stata allegata in termini che ne consentano la verifica;
c2) l'aggressione verbale del 2.6.2017 non è provata e la stessa ricorrente, nella missiva del 19.6.2017 con cui l'ha denunciata ai suoi superiori, ad essa si riferisce in termini di un mero “diverbio” (scrive infatti che: “l'ultimo episodio avvenuto il giorno 2 giugno 2017 a causa di un diverbio”).
12. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omessa od errata valutazione, da parte del tribunale, dei documenti prodotti, nonché della mancata ammissione dei mezzi istruttori da lei richiesti.
12.1. In primo luogo, l'appellante addebita al tribunale di non aver tenuto conto:
a) dei documenti “relativi all'aggressione subita … in data 2.6.2017”. Ma si è già constatato (cfr. supra par. 10.4. e par. 11.3) come quei documenti non offrono alcun riscontro probatorio a favore della ricostruzione della ricorrente;
b) della documentazione sanitaria prodotta e di quella relativa all'infortunio sul lavoro indennizzato dall'INAIL. Sennonché, per un verso, i documenti medici (all. 20 e
21 al fascicolo attoreo) non menzionano le cause delle patologie sofferte e dei trattamenti sanitari praticati dalla ricorrente;
per altro verso, le cause della caduta sul posto di lavoro che alla ricorrente provocò una inabilità temporanea assoluta dal 25 giugno al 17 luglio 2016, indennizzata dall'INAIL senza postumi permanenti, si rinvengono (nei documenti prodotti - all. 6 ibidem) descritte da lei stessa: non possono quindi costituire fonte di prova in suo favore.
12.2. In secondo luogo, l'appellante addebita al tribunale:
a) di non aver ordinato alla società appellata di produrre i “cedolini paga riguardanti il rapporto di lavoro”. Ma si è già detto (cfr. supra par. 7 e ss.) come tali documenti, quand'anche acquisiti, non avrebbero potuto colmare le lacune assertive che affliggono le rivendicazioni salariali azionate;
b) di non aver disposto la consulenza tecnica “contabile-quantificativa”. Sennonché
“la consulenza tecnica, essendo strumento di valutazione – ad opera di persone dotate di particolare conoscenza – di fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti” (Cass. SU 11353/2004).
Pag. 13 di 15 13. In terzo luogo, l'appellante addebita al tribunale di non aver ammesso la prova testimoniale che in ricorso aveva articolato allo scopo di dimostrare gli atti vessatori, il demansionamento e la dequalificazione subiti.
13.1. Ma la decisione del tribunale di non escutere testi sulle circostanze capitolate
è in parte condivisile. Lo è, più precisamente, con riguardo ai capitoli che si apprezzano irrilevanti o inammissibili. E ciò vale: a) per i primi otto capitoli, che hanno ad oggetto circostanze (relative alla durata del rapporto, ai luoghi di lavoro, alle mansioni svolte) incontestate o irrilevanti per le ragioni dianzi esposte;
b) per i capitoli 11 e 12, che sono anch'essi irrilevanti perché hanno ad oggetto mansioni che il tribunale – con incensurata valutazione – ha giudicato conformi all'inquadramento professionale della lavoratrice e perché, come si è già detto, non rivelano comunque la prevalenza di tali mansioni rispetto alle altre che le erano affidate;
c) per il tredicesimo capitolo, che è generico e valutativo (quanto alle “vessazioni”) e cronologicamente indeterminato (quanto alle occasioni nelle quali la ricorrente “si sentiva male”); d) per il quattordicesimo capitolo, relativo alle dimensioni della sede di Lamezia Terme, che è irrilevante perché, come si è già detto, le stesse sono di per sé insufficienti a dimostrare la denunciata dequalificazione;
e) per il quindicesimo capitolo, perché è incontestato che i compiti che la ricorrente ha svolto in quella sede spettano ai lavoratori aventi la sua qualifica;
f) per il sedicesimo capitolo, concernente il movente delle dimissioni della lavoratrice, che è valutativo e come tale inammissibile;
g) per gli ultimi capitoli, aventi ad oggetto i danni di ordine esistenziale patiti dalla ricorrente, che sono irrilevanti a fini risarcitori in quanto presuppongono dimostrata la condotta datoriale che li ha cagionati.
13.2. Nella parte in cui, invece, questa Corte ha ritenuto di escutere la prova testimoniale relativa alla mancata fornitura del presidio antinfortunistico (capitolo 9) e alle offese verbali patite (capitolo 10), gli esiti dell'approfondimento istruttorio, già dianzi riassunti e valutati, non si sono dimostrati capaci di rilevare né l'atteggiamento vessatorio della datrice di lavoro, né l'esistenza di una condizione lavorativa stressogena. In senso contrario, invero, depongono: a) il complessivo tenore dei rapporti con i colleghi di lavoro, che la teste con ribadita dichiarazione, ha giudicato CP_5
buoni, nonostante le risposte grevi che essi rivolgevano sia a lei che all'appellante in risposta ai loro saluti mattutini;
b) l'indistinta platea degli utilizzatori dell'unica giacca isotermica che, per l'accesso alla cella frigorifera, l'azienda aveva messo a disposizione di tutti i dipendenti del punto vendita (così come ha riferito la teste e la cui CP_5
Pag. 14 di 15 inadeguatezza non era quindi frutto di una scelta rivolta a penalizzare l'appellante, tanto che essa, come si è già detto (cfr. supra par. 10.2.), non l'aveva denunciata nella missiva del 19.6.2017 con cui si era rivolta ai referenti della società per descrivere il contesto lavorativo che avvertiva sfavorevole.
14. Con il settimo motivo, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese di giudizio in ragione della postulata riforma della gravata sentenza. Sennonché, il rigetto dell'impugnazione determina la conferma della regolamentazione delle spese in base alla soccombenza.
15. Anche le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
16. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha promosso, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 24/08/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 338/2023, pubblicata in data 28/02/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
3.000 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 5902/2004: “In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative …”. 2 Cass. 15677/2024: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori … consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento …”. Cass. 21224/2024: “Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario 4 Cass. 16150/2018: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)”. Cfr. in mot. Cass. SU 761/2002: “rispetto alla domanda di condanna al pagamento di compensi per lavoro straordinario, fatto costitutivo del diritto è
l'avvenuta prestazione oltre i limiti dell'orario normale”. 5 Cfr. in mot. Cass. 2832/2016: “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e dimostrarne la fondatezza (in tal senso Cass. n. 13825/2008)”. 6 Cass. 1109/2020: “Ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro”. 7 Cass. 12437/2018: “E' configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo …”. 8 Cass. 2676/2021: “Il cd. "straining" è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene", e non quando la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda”.
Cass. 18164/2018: “Lo "straining" è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie …”. 9 Ha dichiarato: “I rapporti tra l'appellante e il direttore e il erano buoni, in ambito lavorativo. Ma Pt_3 loro avevano un atteggiamento di superiorità: loro comandavano e noi dovevamo ubbidire ... Ribadisco che questo era il tenore dei rapporti dei due anzidetti colleghi con me e l'appellante”.