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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1465/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAESTRI GUERRINO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 03/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 06/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa Per_1
con la madre, in Aprilia, via Mario Del Monaco n. 25B, presso la ex casa coniugale, di proprietà della nonna materna della sig.ra , nella quale risiederanno;
2) il Parte_1 sig. verserà alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_3
della figlia di € 250,00 mensili (€. duecentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con il versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e il cui Pt_1
AN è già noto al sig. ; 3) il padre, inoltre, comparteciperà nella misura del 50% Pt_2
alla copertura delle spese straordinarie per la figlia, ovvero eccedenti l'ordinario mantenimento e per la cui determinazione gli istanti faranno riferimento al Protocollo adottato presso l'Ill.mo Tribunale di Latina, che è da considerarsi parte integrante del presente accordo, ben conosciuto dalle parti che lo sottoscrivono (doc.10), ferma restando la necessità di documentare adeguatamente ogni spesa;
4) le parti concordano che l'assegno
Unico ed Universale per la figlia verrà percepito dalla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario in via prevalente;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì Per_1
e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00; 6) per quanto concerne la suddivisione dei giorni di spettanza durante le festività civili e religiose, secondo la regola dell'alternanza, un genitore trascorrerà con la figlia la giornata della Vigilia di Natale (24 dicembre) e l'altro genitore il giorno di Natale e AN AN (25 e 26 dicembre), e di nuovo il primo genitore il 31 dicembre e l'altro il Capodanno. Per quanto riguarda le restanti festività varrà la regola dell'alternanza. Per quanto riguarda le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, previo accordo con la madre da assumere entro il 15 giugno dell'anno in corso;
7) I genitori sin d'ora si danno il reciproco assenso di portare la figlia al di fuori del luogo di residenza, in territorio nazionale o all'estero, per raggiungere luoghi di vacanza, tuttavia previa comunicazione con congruo anticipo e nei limiti di legge, e ad ogni modo sempre nel rispetto prioritario delle esigenze e nell'interesse della minore. All'uopo i genitori si impegnano a dare il proprio assenso per la domanda di rilascio del proprio passaporto e anche per la minore. 8) nulla a titolo di mantenimento reciprocamente essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 07/09/2018 nel Comune di APRILIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
24/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di APRILIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 46, Parte II, Serie
A, dell'anno 2018); compensa le spese di causa.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAESTRI GUERRINO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 03/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 06/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa Per_1
con la madre, in Aprilia, via Mario Del Monaco n. 25B, presso la ex casa coniugale, di proprietà della nonna materna della sig.ra , nella quale risiederanno;
2) il Parte_1 sig. verserà alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_3
della figlia di € 250,00 mensili (€. duecentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con il versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e il cui Pt_1
AN è già noto al sig. ; 3) il padre, inoltre, comparteciperà nella misura del 50% Pt_2
alla copertura delle spese straordinarie per la figlia, ovvero eccedenti l'ordinario mantenimento e per la cui determinazione gli istanti faranno riferimento al Protocollo adottato presso l'Ill.mo Tribunale di Latina, che è da considerarsi parte integrante del presente accordo, ben conosciuto dalle parti che lo sottoscrivono (doc.10), ferma restando la necessità di documentare adeguatamente ogni spesa;
4) le parti concordano che l'assegno
Unico ed Universale per la figlia verrà percepito dalla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario in via prevalente;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì Per_1
e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00; 6) per quanto concerne la suddivisione dei giorni di spettanza durante le festività civili e religiose, secondo la regola dell'alternanza, un genitore trascorrerà con la figlia la giornata della Vigilia di Natale (24 dicembre) e l'altro genitore il giorno di Natale e AN AN (25 e 26 dicembre), e di nuovo il primo genitore il 31 dicembre e l'altro il Capodanno. Per quanto riguarda le restanti festività varrà la regola dell'alternanza. Per quanto riguarda le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, previo accordo con la madre da assumere entro il 15 giugno dell'anno in corso;
7) I genitori sin d'ora si danno il reciproco assenso di portare la figlia al di fuori del luogo di residenza, in territorio nazionale o all'estero, per raggiungere luoghi di vacanza, tuttavia previa comunicazione con congruo anticipo e nei limiti di legge, e ad ogni modo sempre nel rispetto prioritario delle esigenze e nell'interesse della minore. All'uopo i genitori si impegnano a dare il proprio assenso per la domanda di rilascio del proprio passaporto e anche per la minore. 8) nulla a titolo di mantenimento reciprocamente essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 07/09/2018 nel Comune di APRILIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
24/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di APRILIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 46, Parte II, Serie
A, dell'anno 2018); compensa le spese di causa.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino