Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12559 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
12 559 / 03 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.23293/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 26441 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. -Ud.19.2.2003 Antonio Lamorgese Oggetto: RI NI "1 AB ET " 1 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Выс sul ricorso proposto da da giusta procura speciale a margine NOCERA Assunta, difesa - del ricorso NO Ferrante del Foro di Nola - dall'avv con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Carlo Izzo e de eilters dженно аreffico c/o le cancellerie Corte di Caserious ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 controricorrente 1034 e
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso, giusta pro- cura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Alessandro Riccio, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 resistente con sola procura оper l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n' 4446/2000 in data 10 maggio/15 settembre 2000 (R.G. 44847/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno e per 1'inammissibilità nei confronti dell'INPS. Вы 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello della parte privata (attuale ricorrente per cassazione), riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per cassazione (in unico motivo) nei confronti dell'INPS, che si è costituito con sola procura ai difensori, e contro il Ministero dell'Interno, che resiste con controricorso. Motivi della decisione Parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data di maturazione del credito. 1 Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei confronti dell'INPS, che non è stato parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata (v. Cass. 13 luglio 2001 n. 9358), ed è invece fondato quanto al Ви Ministero, alla stregua delle considerazioni che seguono. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio il credito per 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n. 1804) rivalutazione ed interessi dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimoper le giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno che, nella presente di essi, Osserva il Collegio controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale rileva solo per i ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data) di entrata in vigore della legge 1991/n.412), in quanto per situazione che potrebbe quelli scaduti da tale data in poi giacchè la sentenza riguardare la presente controversia impugnata non precisa quale fosse la scadenza dei ratei - non potrebbe ritenersi compiuta corrisposti in ritardo neppure la prescrizione quinquennale, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essendosi questo 2 concluso con sentenza dell'8 novembre 1994 (come riferisce la sentenza impugnata), necessariamente è stato notificato al Ministero entro cinque anni dal 1° gennaio 1992. Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale ° assistenziale, con del termine di conseguenze in ordine all'individuazione prescrizione applicabile alla gli pretesa concernente Вы accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento anche in ordine alla sola parte residua del credito - del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della Вы sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n. 10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal Tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n. 1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresi, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione in ordine al rapporto fra parte dell'Interno, nulla dovendosiricorrente e il Ministero disporre per le spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra la stessa parte ricorrente e 1'INPS, che si è limitato al deposito della procura (Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2003 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Bun Bauti brow. Rasagnani mich % 5 zauco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 A00. 2093 E CAS M E R LIERE P IL CANCELLIE U 4 zauco S T R V O O C N / 7 2 I 0 A D 1 R , S . T O A L T R 109 'N £18:11 JULAI VITUĞ L , A ' O A L B S L E I E P D S D I I A N S T S G N O E O S P A I M D I A E A O , O D T R T E I T T S R I I N G D E S E E R O