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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 57/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promosso da
( ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Parte_1 CodiceFiscale_1
GIORGIO PETRONIO ( ), dell'avv. MAURO MAZZONI (c.f. CodiceFiscale_2
) dell'avv. MATTEO PETRONIO ( ) e CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
dell'avv. ROSA PETRONIO ( ), elettivamente domiciliato in Parma, CodiceFiscale_5
via Mistrali n. 4 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_2 C.F._6
GALLIANI ( ) elettivamente domiciliata in Parma (PR), Strada Felice C.F._7
Cavallotti n. 49, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di impresa individuale (C.F. Controparte_1
; p.iva.: con sede legale in Parma (PR), Via Calestani C.F._8 P.IVA_1
8/A-B; pagina 1 di 6 RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letti i ricorsi proposti per l'apertura della liquidazione controllata e per l'apertura della liquidazione giudiziale di impresa individuale Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle ricorrenti alle udienze fissate ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 26 aprile 2024, notifica ex art 140 c.p.c. ad opera di in data 16 maggio Parte_3
2024, notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 21 marzo 2025 e del 6 agosto 2025 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale Controparte_2
del destinatario come da attestazione della Cancelleria in atti); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché
l'impresa debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
rilevato che all'udienza del 10 aprile 2025 anche ha formulato domanda Parte_3
di apertura della liquidazione giudiziale e che, in ogni caso, a fronte della domanda di apertura della liquidazione giudiziale di notificata in data 6 agosto 2025, Parte_2
(notifica perfezionatasi ex art 40 comma VII CCII in data 9 agosto 2025) non sussistono dubbi sul dovere del Tribunale di procedere ad esaminare la suddetta domanda;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“agenzia d'affari in merce usata”;
pagina 2 di 6 rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
la resistente, non risulta costituita in giudizio;
dalle dichiarazioni dei redditi del 2022 e del 2023 , acquisite d'ufficio, alla voce redditi di impresa in regime di contabilità semplificata (RG 2) risultano ricavi , rispettivamente, per €
242.218 e per € 300.769 ;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 236.323,33 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 5 agosto pagina 3 di 6 2025 ); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 22.991,44 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 12 agosto 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della
Riscossione) ; d) dalla presenza di decreti ingiuntivi ( R.G. 448/2024 – D.I. 250/2024 promosso da Parte_4
per € 122.000 oltre accessori e spese di procedura) emessi dall'intestato Tribunale nei
[...]
confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Affari Civili dell'8 luglio 2024 ); e) dall'irreperibilità dell'impresa resistente presso la sede risultante da visura CCIAA in atti;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di: Controparte_3
(C.F. ; p.iva.: con sede legale in 43125
[...] C.F._8 P.IVA_1
Parma (PR), Via Calestani 8/A-B in persona dell'omonimo titolare, legale rappresentante pro tempore ); Controparte_1 C.F._8
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ( ) con studio in Via Alfredo Persona_1 CodiceFiscale_9
Veroni 37/A 43122 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356
e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
pagina 4 di 6 STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 14 gennaio 2026 ore 11.00 ;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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