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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Maiorana, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma al Viale Angelico n. 38
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in CP_1
forza di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del Persona_1
22.3.2024° 80974, dall'Avv. Gustavo Iandolo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Inps sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
2470/2024 pubblicata il 29/02/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2023 adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'accoglimento della domanda di assegno sociale con maturazione degli 1 importi arretrati dal 20 febbraio 2023. Oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva: - di aver presentato in data 20.2.2023 domanda di assegno
CP_ sociale, che l' aveva respinto in quanto ella ricorrente, nell'accordo di negoziazione, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento dichiarando di poter provvedere alle proprie esigenze e, in seguito, aveva donato una casa al figlio del valore di euro 88.094,00; - che aveva presentato ricorso amministrativo, rappresentando che la rinuncia all'assegno era stata determinata dal fatto che l'ex coniuge, residente in [...], da tempo non onorava il pagamento e l'immobile donato non CP_ produceva reddito;
- il ricorso era stato respinto dall' con provvedimento in data 20.6.2023.
Aggiungeva che ella non aveva redditi né assegni di mantenimento o alimentari e non era in età lavorativa;
inoltre il figlio, cui aveva ceduto l'immobile commerciale ove già svolgeva la sua attività, non aveva mezzi per provvedere al mantenimento della madre;
si trovava, dunque, in uno stato di bisogno, rispetto al quale, secondo la giurisprudenza, non ha rilievo il fatto che lo stesso sia, o meno, incolpevole.
Si costituiva in giudizio l' , che richiamava i presupposti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno sociale, con particolare riferimento ai redditi rilevanti, evidenziava che nella specie non sussistevano i requisiti di reddito necessari per la concessione della prestazione assistenziale richiesta, rilevando che nulla era stato dimostrato sul punto;
aggiungeva che, peraltro, nella specie, “lo stato di bisogno deve presumersi insussistente a seguito della rinuncia effettuata” dalla ricorrente
“all'assegno di mantenimento a lei spettante, considerati anche i redditi percepiti. Tale rinuncia lascia presumere la sussistenza di un reddito o comunque la disponibilità di una somma atta a soddisfare le esigenze di mantenimento della ricorrente, e in una simile situazione spetta a quest'ultima provare che il reddito relativo non supera i limiti richiesti dalla normativa di riferimento”; evidenziava altresì che: la rinuncia al mantenimento era stata effettuata appena due mesi prima della presentazione della domanda di assegno sociale;
l'ex coniuge percepiva una pensione che nel 2022 era pari ad euro 30.576,39; la ricorrente in data 30.12.2022 aveva donato ad uno dei figli un immobile del valore di euro 88.094,00. In definitiva, chiedeva il rigetto della domanda avversaria.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciava la sentenza n. 2470/2024 con cui respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. Richiamata la giurisprudenza in materia, il Tribunale così riteneva: “…la rinuncia al mantenimento di per sé non può valere come dichiarazione di autosufficienza, ma la ricorrente ha in sede di negoziazione assistita dichiarato di essere economicamente autosufficiente, ammettendo l'insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/96 dando luogo al riconoscimento del proprio stato di auto sussistenza economica, dimostrandosi così, attraverso presunzioni derivanti dalla predetta
2 dichiarazione, la presenza di una condotta fraudolenta volta a simulare uno stato di bisogno posto che due mesi prima, a dicembre 2022, della richiesta dell'assegno intervenuta a febbraio 2023, in sede di negoziazione aveva dichiarato di essere autosufficiente economicamente. L'assenza dello stato di bisogno è poi ancor più dimostrata dalla donazione al figlio di un immobile, che, se pur improduttivo di reddito a dire della ricorrente, comunque prova un comportamento della parte che vuole privarsi di un bene suscettibile di essere affittato e quindi fonte di reddito, per dimostrare, ai fini della percezione dell'assegno, di non essere proprietaria di beni e quindi di versare in uno stato di bisogno”.
Avverso tale decisione proponeva appello sulla scorta di un unico motivo Parte_1 denominato “errata applicazione dell'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 in materia di assegno sociale ed errata considerazione delle condizioni economiche della richiedente”, avendo il giudice erroneamente ritenuto indicativi di una condotta fraudolenta “la rinuncia all'assegno di mantenimento, peraltro mai percepito” e “la cessione liberale di un immobile, peraltro non produttivo di reddito”. Chiedeva, quindi, di dichiarare il suo diritto ad ottenere il trattamento di assegno sociale, nei termini massimi previsti dalla legge, con decorrenza dal giorno 20 febbraio 2023.
Si costituiva in giudizio l' , contestando il gravame proposto da , CP_1 Parte_1
evidenziando la correttezza del ragionamento del Tribunale e riproponendo, in ogni caso, le argomentazioni svolte sin dal momento della costituzione in primo grado in ordine all'assenza di allegazioni e prove in ordine ai redditi. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
Assume valore decisivo ai fini della presente decisione la questione - tempestivamente eccepita dall' nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale e puntualmente riproposta nel CP_1
grado - concernente la mancata dimostrazione dei redditi percepiti dall'odierna appellante e, dunque, del diritto di a fruire dell'assegno sociale in quanto titolare di un reddito inferiore alla Parte_1
soglia prevista.
Tale questione risulta assorbente rispetto a quella – ulteriore e successiva – relativa alla realizzazione di condotte volte a creare artatamente una situazione di non abbienza.
Come noto, l'art. 3, comma 6 Legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) stabilisce: “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a
3 lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Ed è appena il caso di evidenziare che, in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Sez. L, Sentenza n. 14210 del 2013).
Nella specie, sarebbe stato onere di dimostrare il possesso di redditi inferiori Parte_1
alle soglie previste (per il 2023 il limite reddituale era di euro 6.542,51 per i soggetti non coniugati e di euro 13.085,02 per i soggetti coniugati).
Nella specie, nel ricorso ex art. 442 c.p.c. ha allegato di essere divorziata e di Parte_1 essere l'unico componente del proprio stato di famiglia, di non percepire l'assegno di mantenimento, di non avere redditi esteri, di “non possedere redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta”, ma non ha in alcun modo dimostrato tali dati.
L' , costituendosi in giudizio innanzi al Tribunale, ha eccepito la mancata dimostrazione CP_1 della sussistenza del requisito reddituale, specificando tra l'altro che, in base all'art. 3, comma 6 della l. 335/95 “ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati: i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e
4 fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie pagate dall'Inail; le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi
a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT
e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.”.
Ha altresì chiarito che, al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni reddituali previste ex lege,
“concorrendo alla formazione del reddito rilevante al fine della corresponsione della provvidenza in esame anche i redditi esenti da imposte (quali prestazioni assistenziali, sussidi ecc.) o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. vincite derivanti dalla sorte corrisposte dallo Stato, ecc) o anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (quali interessi postali e bancari, interessi dei BOT,
CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni), per dimostrare di poter far valere il requisito reddituale non è sufficiente la presentazione della dichiarazione dei redditi assoggettabili all'IRPEF, ma è necessario esibire la documentazione bancaria necessaria per accertare la titolarità o meno di redditi soggetti ad imposta sostitutiva, prova che controparte non ha in alcun modo fornito”.
Orbene, a fronte della predetta eccezione, né innanzi al Tribunale né nel presente grado – in cui l' , come detto, ha puntualmente riproposto la questione - la parte interessata ha fornito la Pt_2
prova concernente il possesso dei requisiti reddituali necessari per beneficiare della prestazione richiesta. Tale dato, pertanto, è del tutto indimostrato.
Ciò detto, rileva il Collegio che, nella specie, non sussiste un principio di prova idoneo ad attivare i poteri officiosi ex art. 437 c.p.c.
E invero, l'unico documento relativo alla situazione reddituale di è Parte_1
l'autocertificazione reddituale depositata ai soli fini dell'esonero dal pagamento dal contributo
5 unificato. Senonché in tale documento ha dichiarato di essere “titolare di un reddito Parte_1 imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione presentata nell'anno 2022, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, elevato ad euro
34.585,23”. Quindi, l'odierna appellante ha dichiarato unicamente di avere un reddito non superiore ad euro 34.585,23.
Come si vede, tale documento non attesta affatto, sia pure attraverso un'autocertificazione, il possesso di redditi inferiori alla soglia rilevante ai fini di cui all'art. 3, comma 6 della l. 335/95 (come detto, per il 2023 il limite reddituale era di euro 6.542,51 per i soggetti non coniugati e di euro
13.085,02 per i soggetti coniugati).
Esso, pertanto, non solo non ha valore probatorio ma non costituisce neanche un principio della prova che l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire e che avrebbe consentito l'iniziativa officiosa del Collegio (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2023, n. 5471).
D'altra parte, e ad abundantiam, si evidenzia che, come rilevato dal Tribunale, vi è in atti un principio di prova contraria, rappresentato dalla dichiarazione resa da in sede di Parte_1 negoziazione assistita in data 30.12.2022, allorché l'appellante ha manifestato la volontà di modificare le condizioni concordate in sede di divorzio, rinunciando in particolare all'assegno, e ha chiaramente affermato che “attualmente la sig.ra dichiara di poter provvedere Parte_1 autonomamente alle proprie necessità ed esigenze”. Tale dichiarazione, pur non integrando una confessione stragiudiziale, è senz'altro apprezzabile dal Collegio in questa sede, confermando l'assenza di un principio di prova favorevole alla mancanza di redditi sotto la soglia prevista.
In definitiva, in assenza di uno dei presupposti per beneficiare della prestazione per cui è causa, l'appello deve essere respinto, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
3. In mancanza di una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del grado seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa - determinato in considerazione dell'importo della prestazione richiesta e dei ratei oggetto di domanda
(dal 20.2.2023 al 14.9.2023, data di deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c.) -, delle attività prestate e dei parametri vigenti.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
6
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
Dott. Alessandro Nunziata
7
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Maiorana, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma al Viale Angelico n. 38
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in CP_1
forza di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del Persona_1
22.3.2024° 80974, dall'Avv. Gustavo Iandolo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Inps sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
2470/2024 pubblicata il 29/02/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2023 adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'accoglimento della domanda di assegno sociale con maturazione degli 1 importi arretrati dal 20 febbraio 2023. Oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva: - di aver presentato in data 20.2.2023 domanda di assegno
CP_ sociale, che l' aveva respinto in quanto ella ricorrente, nell'accordo di negoziazione, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento dichiarando di poter provvedere alle proprie esigenze e, in seguito, aveva donato una casa al figlio del valore di euro 88.094,00; - che aveva presentato ricorso amministrativo, rappresentando che la rinuncia all'assegno era stata determinata dal fatto che l'ex coniuge, residente in [...], da tempo non onorava il pagamento e l'immobile donato non CP_ produceva reddito;
- il ricorso era stato respinto dall' con provvedimento in data 20.6.2023.
Aggiungeva che ella non aveva redditi né assegni di mantenimento o alimentari e non era in età lavorativa;
inoltre il figlio, cui aveva ceduto l'immobile commerciale ove già svolgeva la sua attività, non aveva mezzi per provvedere al mantenimento della madre;
si trovava, dunque, in uno stato di bisogno, rispetto al quale, secondo la giurisprudenza, non ha rilievo il fatto che lo stesso sia, o meno, incolpevole.
Si costituiva in giudizio l' , che richiamava i presupposti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno sociale, con particolare riferimento ai redditi rilevanti, evidenziava che nella specie non sussistevano i requisiti di reddito necessari per la concessione della prestazione assistenziale richiesta, rilevando che nulla era stato dimostrato sul punto;
aggiungeva che, peraltro, nella specie, “lo stato di bisogno deve presumersi insussistente a seguito della rinuncia effettuata” dalla ricorrente
“all'assegno di mantenimento a lei spettante, considerati anche i redditi percepiti. Tale rinuncia lascia presumere la sussistenza di un reddito o comunque la disponibilità di una somma atta a soddisfare le esigenze di mantenimento della ricorrente, e in una simile situazione spetta a quest'ultima provare che il reddito relativo non supera i limiti richiesti dalla normativa di riferimento”; evidenziava altresì che: la rinuncia al mantenimento era stata effettuata appena due mesi prima della presentazione della domanda di assegno sociale;
l'ex coniuge percepiva una pensione che nel 2022 era pari ad euro 30.576,39; la ricorrente in data 30.12.2022 aveva donato ad uno dei figli un immobile del valore di euro 88.094,00. In definitiva, chiedeva il rigetto della domanda avversaria.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciava la sentenza n. 2470/2024 con cui respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. Richiamata la giurisprudenza in materia, il Tribunale così riteneva: “…la rinuncia al mantenimento di per sé non può valere come dichiarazione di autosufficienza, ma la ricorrente ha in sede di negoziazione assistita dichiarato di essere economicamente autosufficiente, ammettendo l'insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/96 dando luogo al riconoscimento del proprio stato di auto sussistenza economica, dimostrandosi così, attraverso presunzioni derivanti dalla predetta
2 dichiarazione, la presenza di una condotta fraudolenta volta a simulare uno stato di bisogno posto che due mesi prima, a dicembre 2022, della richiesta dell'assegno intervenuta a febbraio 2023, in sede di negoziazione aveva dichiarato di essere autosufficiente economicamente. L'assenza dello stato di bisogno è poi ancor più dimostrata dalla donazione al figlio di un immobile, che, se pur improduttivo di reddito a dire della ricorrente, comunque prova un comportamento della parte che vuole privarsi di un bene suscettibile di essere affittato e quindi fonte di reddito, per dimostrare, ai fini della percezione dell'assegno, di non essere proprietaria di beni e quindi di versare in uno stato di bisogno”.
Avverso tale decisione proponeva appello sulla scorta di un unico motivo Parte_1 denominato “errata applicazione dell'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 in materia di assegno sociale ed errata considerazione delle condizioni economiche della richiedente”, avendo il giudice erroneamente ritenuto indicativi di una condotta fraudolenta “la rinuncia all'assegno di mantenimento, peraltro mai percepito” e “la cessione liberale di un immobile, peraltro non produttivo di reddito”. Chiedeva, quindi, di dichiarare il suo diritto ad ottenere il trattamento di assegno sociale, nei termini massimi previsti dalla legge, con decorrenza dal giorno 20 febbraio 2023.
Si costituiva in giudizio l' , contestando il gravame proposto da , CP_1 Parte_1
evidenziando la correttezza del ragionamento del Tribunale e riproponendo, in ogni caso, le argomentazioni svolte sin dal momento della costituzione in primo grado in ordine all'assenza di allegazioni e prove in ordine ai redditi. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
Assume valore decisivo ai fini della presente decisione la questione - tempestivamente eccepita dall' nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale e puntualmente riproposta nel CP_1
grado - concernente la mancata dimostrazione dei redditi percepiti dall'odierna appellante e, dunque, del diritto di a fruire dell'assegno sociale in quanto titolare di un reddito inferiore alla Parte_1
soglia prevista.
Tale questione risulta assorbente rispetto a quella – ulteriore e successiva – relativa alla realizzazione di condotte volte a creare artatamente una situazione di non abbienza.
Come noto, l'art. 3, comma 6 Legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) stabilisce: “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a
3 lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Ed è appena il caso di evidenziare che, in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Sez. L, Sentenza n. 14210 del 2013).
Nella specie, sarebbe stato onere di dimostrare il possesso di redditi inferiori Parte_1
alle soglie previste (per il 2023 il limite reddituale era di euro 6.542,51 per i soggetti non coniugati e di euro 13.085,02 per i soggetti coniugati).
Nella specie, nel ricorso ex art. 442 c.p.c. ha allegato di essere divorziata e di Parte_1 essere l'unico componente del proprio stato di famiglia, di non percepire l'assegno di mantenimento, di non avere redditi esteri, di “non possedere redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta”, ma non ha in alcun modo dimostrato tali dati.
L' , costituendosi in giudizio innanzi al Tribunale, ha eccepito la mancata dimostrazione CP_1 della sussistenza del requisito reddituale, specificando tra l'altro che, in base all'art. 3, comma 6 della l. 335/95 “ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati: i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e
4 fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie pagate dall'Inail; le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi
a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT
e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.”.
Ha altresì chiarito che, al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni reddituali previste ex lege,
“concorrendo alla formazione del reddito rilevante al fine della corresponsione della provvidenza in esame anche i redditi esenti da imposte (quali prestazioni assistenziali, sussidi ecc.) o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. vincite derivanti dalla sorte corrisposte dallo Stato, ecc) o anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (quali interessi postali e bancari, interessi dei BOT,
CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni), per dimostrare di poter far valere il requisito reddituale non è sufficiente la presentazione della dichiarazione dei redditi assoggettabili all'IRPEF, ma è necessario esibire la documentazione bancaria necessaria per accertare la titolarità o meno di redditi soggetti ad imposta sostitutiva, prova che controparte non ha in alcun modo fornito”.
Orbene, a fronte della predetta eccezione, né innanzi al Tribunale né nel presente grado – in cui l' , come detto, ha puntualmente riproposto la questione - la parte interessata ha fornito la Pt_2
prova concernente il possesso dei requisiti reddituali necessari per beneficiare della prestazione richiesta. Tale dato, pertanto, è del tutto indimostrato.
Ciò detto, rileva il Collegio che, nella specie, non sussiste un principio di prova idoneo ad attivare i poteri officiosi ex art. 437 c.p.c.
E invero, l'unico documento relativo alla situazione reddituale di è Parte_1
l'autocertificazione reddituale depositata ai soli fini dell'esonero dal pagamento dal contributo
5 unificato. Senonché in tale documento ha dichiarato di essere “titolare di un reddito Parte_1 imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione presentata nell'anno 2022, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, elevato ad euro
34.585,23”. Quindi, l'odierna appellante ha dichiarato unicamente di avere un reddito non superiore ad euro 34.585,23.
Come si vede, tale documento non attesta affatto, sia pure attraverso un'autocertificazione, il possesso di redditi inferiori alla soglia rilevante ai fini di cui all'art. 3, comma 6 della l. 335/95 (come detto, per il 2023 il limite reddituale era di euro 6.542,51 per i soggetti non coniugati e di euro
13.085,02 per i soggetti coniugati).
Esso, pertanto, non solo non ha valore probatorio ma non costituisce neanche un principio della prova che l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire e che avrebbe consentito l'iniziativa officiosa del Collegio (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2023, n. 5471).
D'altra parte, e ad abundantiam, si evidenzia che, come rilevato dal Tribunale, vi è in atti un principio di prova contraria, rappresentato dalla dichiarazione resa da in sede di Parte_1 negoziazione assistita in data 30.12.2022, allorché l'appellante ha manifestato la volontà di modificare le condizioni concordate in sede di divorzio, rinunciando in particolare all'assegno, e ha chiaramente affermato che “attualmente la sig.ra dichiara di poter provvedere Parte_1 autonomamente alle proprie necessità ed esigenze”. Tale dichiarazione, pur non integrando una confessione stragiudiziale, è senz'altro apprezzabile dal Collegio in questa sede, confermando l'assenza di un principio di prova favorevole alla mancanza di redditi sotto la soglia prevista.
In definitiva, in assenza di uno dei presupposti per beneficiare della prestazione per cui è causa, l'appello deve essere respinto, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
3. In mancanza di una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del grado seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa - determinato in considerazione dell'importo della prestazione richiesta e dei ratei oggetto di domanda
(dal 20.2.2023 al 14.9.2023, data di deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c.) -, delle attività prestate e dei parametri vigenti.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
Dott. Alessandro Nunziata
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