Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.