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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di IR
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9040/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
BARBOLINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BARBOLINI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI IR , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 IR
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 23.7.2023 avverso il provvedimento del
Questore di Pistoia del 28.6.2023 - notificato il 12.7.2023 - di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 15/07/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio ricorso , nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che in data 7.4.2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati, ha ritenuto che “un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha avviato un proprio percorso di vita
e di emancipazione personale in Italia, si rileva l'assenza di un radicamento duraturo e stabile dell'istante nel tessuto sociale ed economico del Paese, considerando il fatto che egli è in Italia da molti anni. Si deve considerare come la possibilità di concedere un permesso per protezione speciale sia a tutela di inserimenti nel nostro Paese consolidate, e concrete”.
Il Questore, in data 28.6.2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della Commissione
Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente, giunto in Italia il 22.6.2016, propose domanda di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, diniego confermato dal Tribunale di Firenze e dalla rispettiva Corte di Appello. Tuttavia, il ricorrente vanta sul T.N. un percorso di integrazione socio- lavorativa, avendo sempre cercato di reperire un'occupazione e svolgendo qualche lavoretto, pur senza contratto. Ciò gli ha permesso di raggiungere una certa autonomia e di prendere in locazione un immobile a Pescia, ove vive con la sua fidanzata dalla quale aspetta un figlio. Inoltre, dal luglio ad ottobre 2022 ha svolto regolare attività lavorativa.
A supporto della propria integrazione socio-lavorativa, il ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo, depositava: contratto di locazione abitativa di natura transitoria;
contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 25.7.2022 al 15.9.2022, alle dipendenze di Vivaldi & Cardino, con qualifica di operaio, alla scadenza prorogato fino al 30.11.2022 e relative buste paga luglio – ottobre
2022 per una retribuzione media mensile di 750/800 €.
Con Decreto del 26.7.2023, il Giudice Istruttore fissava per la trattazione della causa l'udienza del
20.2.2024, successivamente rinviata alla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 3.6.2025 autorizzando lo scambio di note scritte.
pagina 2 di 4 Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 18.1.2024, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, in data 26.7.2023, apponeva il proprio visto. Inoltre, in data 16.5.2025 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso, trasmettendo documentazione dalla quale emerge che a carico del ricorrente risultano i seguenti pregiudizi di polizia: art. 10 bis d.lgs. 286/1998, art. 387 bis
c.p. per fatto compiuto nel 2023, e art. 612 bis c.p. per fatto compiuto nel 2024, per il quale è stato arrestato in custodia cautelare.
***
Ritiene il Tribunale, come già considerato dal Questore di Pistoia in relazione al parere vincolante della
CT e richiamato in questa sede dall'Avvocatura, che nel caso di specie non sono ravvisabili gli estremi di un reale percorso di emancipazione maturato dal ricorrente sul T.N., risultando al contrario, dai documenti prodotti, un'inadeguata e insufficiente integrazione del richiedente nel tessuto socio- economico italiano.
Permane, all'evidenza, il deficit relativo agli elementi di integrazione valutabili in questa sede, non risultando a tal fine sufficiente la documentazione lavorativa allegata in atti.
Alla luce di un'attenta analisi della suddetta documentazione, infatti, emerge l'insussistenza di qualsiasi integrazione, essendo il percorso lavorativo del ricorrente costituito da un'unica esperienza lavorativa nel 2022, per giunta di pochi mesi e con una retribuzione non sufficiente a garantire un'indipendenza economica, nell'arco dei 9 anni di permanenza sul T.N., ove è giunto nel 2016.
Gli elementi portati a prova dell'integrazione in Italia non possono essere valutati positivamente a tal fine, risultando in realtà, come sostenuto dalla parte resistente, ridotti a pochi mesi di lavoro nel 2022: come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, il ricorrente ha instaurato un unico rapporto di lavoro da quando è arrivato in Italia nel 2016, lavorando da luglio 2022 a novembre 2022, percependo una retribuzione media mensile di 750/800 €. È, dunque, evidente l'insussistenza di un qualsiasi percorso di integrazione lavorativa sul T.N., come altrettanto evidente è l'esiguità della retribuzione percepita dall'impiego sopracitato. Infatti, dall'esame delle buste paga fornite dal richiedente, risultano dei compensi che, certamente, non depongono per il raggiungimento di un inserimento lavorativo in grado di fornire al richiedente i mezzi necessari a condurre un'esistenza libera e dignitosa sul T.N.
Infine, merita segnalare, come emerge dalla documentazione prodotta dal PM, che a carico del ricorrente risultano pregiudizi di polizia ex art. 10 bis d.lgs. 286/1998 per fatto commesso nel 2018, ex art. 387 bis c.p. per fatto commesso nel 2023 per il quale è stato arrestato ed ex art. 612 bis co. 1 c.p. per fatto commesso nel 2024, a seguito del quale è stato arrestato in regime di custodia cautelare.
pagina 3 di 4 Inoltre, lo stesso difensore, con nota del 14.7.2025, ha rilevato che il suo assistito dal 29.1.2024 è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari prima e, poi, alla detenzione a seguito di condanna, venendo scarcerato il 20.6.2025.
Tenuto, pertanto, conto di quanto sopra esposto, il richiedente nel corso della sua permanenza sul T.N. non è stato capace di intraprendere un percorso di inserimento socio-lavorativo meritevole di tutela, tenendo al contrario comportamenti penalmente rilevanti, accertati giudizialmente, che rilevano come lo stesso non sia stato capace di far propri i valori fondanti e fondamentali dell'ordinamento nazionale.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e deve essere rigettato.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82
DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto alla presentazione della richiesta di liquidazione ed alla produzione della delibera di ammissione al benefizio.
In ragione della condizione personale del ricorrente, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr.
Corte Costituzionale sent. 77/2018) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.7.2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di IR
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9040/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
BARBOLINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BARBOLINI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI IR , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 IR
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 23.7.2023 avverso il provvedimento del
Questore di Pistoia del 28.6.2023 - notificato il 12.7.2023 - di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 15/07/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio ricorso , nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che in data 7.4.2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati, ha ritenuto che “un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha avviato un proprio percorso di vita
e di emancipazione personale in Italia, si rileva l'assenza di un radicamento duraturo e stabile dell'istante nel tessuto sociale ed economico del Paese, considerando il fatto che egli è in Italia da molti anni. Si deve considerare come la possibilità di concedere un permesso per protezione speciale sia a tutela di inserimenti nel nostro Paese consolidate, e concrete”.
Il Questore, in data 28.6.2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della Commissione
Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente, giunto in Italia il 22.6.2016, propose domanda di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, diniego confermato dal Tribunale di Firenze e dalla rispettiva Corte di Appello. Tuttavia, il ricorrente vanta sul T.N. un percorso di integrazione socio- lavorativa, avendo sempre cercato di reperire un'occupazione e svolgendo qualche lavoretto, pur senza contratto. Ciò gli ha permesso di raggiungere una certa autonomia e di prendere in locazione un immobile a Pescia, ove vive con la sua fidanzata dalla quale aspetta un figlio. Inoltre, dal luglio ad ottobre 2022 ha svolto regolare attività lavorativa.
A supporto della propria integrazione socio-lavorativa, il ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo, depositava: contratto di locazione abitativa di natura transitoria;
contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 25.7.2022 al 15.9.2022, alle dipendenze di Vivaldi & Cardino, con qualifica di operaio, alla scadenza prorogato fino al 30.11.2022 e relative buste paga luglio – ottobre
2022 per una retribuzione media mensile di 750/800 €.
Con Decreto del 26.7.2023, il Giudice Istruttore fissava per la trattazione della causa l'udienza del
20.2.2024, successivamente rinviata alla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 3.6.2025 autorizzando lo scambio di note scritte.
pagina 2 di 4 Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 18.1.2024, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, in data 26.7.2023, apponeva il proprio visto. Inoltre, in data 16.5.2025 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso, trasmettendo documentazione dalla quale emerge che a carico del ricorrente risultano i seguenti pregiudizi di polizia: art. 10 bis d.lgs. 286/1998, art. 387 bis
c.p. per fatto compiuto nel 2023, e art. 612 bis c.p. per fatto compiuto nel 2024, per il quale è stato arrestato in custodia cautelare.
***
Ritiene il Tribunale, come già considerato dal Questore di Pistoia in relazione al parere vincolante della
CT e richiamato in questa sede dall'Avvocatura, che nel caso di specie non sono ravvisabili gli estremi di un reale percorso di emancipazione maturato dal ricorrente sul T.N., risultando al contrario, dai documenti prodotti, un'inadeguata e insufficiente integrazione del richiedente nel tessuto socio- economico italiano.
Permane, all'evidenza, il deficit relativo agli elementi di integrazione valutabili in questa sede, non risultando a tal fine sufficiente la documentazione lavorativa allegata in atti.
Alla luce di un'attenta analisi della suddetta documentazione, infatti, emerge l'insussistenza di qualsiasi integrazione, essendo il percorso lavorativo del ricorrente costituito da un'unica esperienza lavorativa nel 2022, per giunta di pochi mesi e con una retribuzione non sufficiente a garantire un'indipendenza economica, nell'arco dei 9 anni di permanenza sul T.N., ove è giunto nel 2016.
Gli elementi portati a prova dell'integrazione in Italia non possono essere valutati positivamente a tal fine, risultando in realtà, come sostenuto dalla parte resistente, ridotti a pochi mesi di lavoro nel 2022: come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, il ricorrente ha instaurato un unico rapporto di lavoro da quando è arrivato in Italia nel 2016, lavorando da luglio 2022 a novembre 2022, percependo una retribuzione media mensile di 750/800 €. È, dunque, evidente l'insussistenza di un qualsiasi percorso di integrazione lavorativa sul T.N., come altrettanto evidente è l'esiguità della retribuzione percepita dall'impiego sopracitato. Infatti, dall'esame delle buste paga fornite dal richiedente, risultano dei compensi che, certamente, non depongono per il raggiungimento di un inserimento lavorativo in grado di fornire al richiedente i mezzi necessari a condurre un'esistenza libera e dignitosa sul T.N.
Infine, merita segnalare, come emerge dalla documentazione prodotta dal PM, che a carico del ricorrente risultano pregiudizi di polizia ex art. 10 bis d.lgs. 286/1998 per fatto commesso nel 2018, ex art. 387 bis c.p. per fatto commesso nel 2023 per il quale è stato arrestato ed ex art. 612 bis co. 1 c.p. per fatto commesso nel 2024, a seguito del quale è stato arrestato in regime di custodia cautelare.
pagina 3 di 4 Inoltre, lo stesso difensore, con nota del 14.7.2025, ha rilevato che il suo assistito dal 29.1.2024 è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari prima e, poi, alla detenzione a seguito di condanna, venendo scarcerato il 20.6.2025.
Tenuto, pertanto, conto di quanto sopra esposto, il richiedente nel corso della sua permanenza sul T.N. non è stato capace di intraprendere un percorso di inserimento socio-lavorativo meritevole di tutela, tenendo al contrario comportamenti penalmente rilevanti, accertati giudizialmente, che rilevano come lo stesso non sia stato capace di far propri i valori fondanti e fondamentali dell'ordinamento nazionale.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e deve essere rigettato.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82
DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto alla presentazione della richiesta di liquidazione ed alla produzione della delibera di ammissione al benefizio.
In ragione della condizione personale del ricorrente, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr.
Corte Costituzionale sent. 77/2018) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.7.2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
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