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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 247/2024 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, per mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Goffredo Sturniolo
ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso P.IVA_1 gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 16/01/2024 rappresentava di aver ricevuto la notifica Parte_1 dell'avviso di addebito n. 595 2023 0001893133000, notificato in data 07/12/2023, con cui CP_ era stato richiesto il pagamento dei contributi per la somma di € 19.510,40 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione artigiani dal mese di gennaio del 2018 al mese di dicembre 2022.
Rappresentando di esercitare attività artigianale con carattere di stagionalità, parte ricorrente avanzava opposizione avverso il predetto atto, chiedendo la sospensione dell'esecutività e l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, o la determinazione della minore somma dovuta, chiedendo la riunione del presente giudizio al procedimento n. 4964/2017 R.G. (al quale è stato riunito il successivo n. 4214/2018 R.G.), contestando l'iscrizione d'ufficio alla
Gestione separata con vittoria di spese e compensi. CP_1
Costituitosi in giudizio, l affermava che la pretesa creditoria aveva origine dalla CP_1 verifica ispettiva dell' a seguito della quale - venendo il ricorrente iscritto nella gestione CP_1
artigiani per attività di taxi-noleggio autoveicolo con conducente - sorgeva l'obbligo contributivo.
Ritenendo non provata la richiesta di riduzione della contribuzione motivata dalla natura stagionale dell'attività esercitata, concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 05/06/2024, il Tribunale rigettava la richiesta di riunione, considerato che l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio è riferito a periodi diversi rispetto a quelli oggetto dei giudizi riuniti nn. 4964/2017 R.G. e 4214/2018 R.G. e posto che solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente formulava richiesta di prova testimoniale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto.
Si osserva che l'obbligo contributivo va esteso all'intero anno laddove l'impegno nell'attività commerciale si riveli esclusivo e continuativo, occorrendo dimostrare che in altri mesi dell'anno il soggetto svolga altra attività di lavoro dipendente o autonoma per giustificare l'iscrizione stagionale.
Orbene, alla luce della documentazione afferente le attività esercitate dal ricorrente - comprensiva di polizze assicurative dell'autoveicolo, di lettere di incarico presso l'Associazione sportiva dilettantistica Cuba boxe club relative agli anni dal 2017 al 2022 e delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente di detta associazione - va acclarato che Pt_1
non svolgeva con carattere di abitualità e prevalenza l'attività di taxi-noleggio
[...]
autoveicolo con conducente per il periodo del 2018 al 2022.
Egli infatti ha puntualmente specificato di aver svolto l'attività di taxi-noleggio solo per taluni mesi dell'anno, rimandando alla sospensione e riattivazione della polizza assicurativa documentata dall'all. 7.
A sostegno dell'attività asseritamente stagionale e non esclusiva ha posto le lettere di cui agli all. dal 10 al 15, che provano il suo impegno professionale presso un'associazione sportiva, come anche rilevato dalla dichiarazione rilasciata dal presidente di tale associazione.
Pertanto il carattere stagionale dell'espletamento di tale attività rappresenta motivo di riduzione dell'obbligo contributivo, essendone chiaramente esplicativa la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale discende l'insussistenza del presupposto della pretesa creditoria nel quantum richiesto.
Tanto premesso, il ricorso va accolto perché si ritiene fondata la pretesa di riduzione del credito da parte ricorrente, suffragata dalla documentazione esibita nel presente giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. CP_1
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si dà atto che la parte è ammessa al gratuito patrocinio pertanto le spese sono poste in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato;
2) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'Erario, che liquida in € CP_1
2.695,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 21 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando