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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10047 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10047 /2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. NISIO Parte_1
ATTORE contro
, , , contumaci CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29/8/2022 nei confronti di , in data Parte_2
9.8.2022 nei confronti di e in data 1/8-12/8/2022 nei confronti di Controparte_3
, ai sensi dell'art. 140 cpc, la Controparte_2 Parte_3
semplificata, ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare il sig. responsabile
[...] CP_1
per il danno di € 303.177,53 arrecato al patrimonio della , per le ragioni indicate Parte_4
nei §§ 5.1.- 8 delle premesse dell'atto di citazione;
2) Accertare e dichiarare il sig. : i) responsabile in solido con il sig. Controparte_2
, per il danno di € 303.177,53 arrecato al patrimonio della , per le Parte_2 Parte_4
ragioni indicate nel § 9 delle premesse dell'atto di citazione;
ii) ulteriormente responsabile [... per il danno di € 999.978,02 (€ 629.296,87 + € 370.681,15), arrecato al patrimonio della
, per le ragioni indicate nei §§ 10 e 11 delle premesse dell'atto di citazione Parte_5
3) Accertare e dichiarare il sig. i) responsabile in solido con i sig.ri Controparte_3 CP_1
[...
e per il danno di € 303.177,53 arrecato al patrimonio della
[...] Controparte_2
, per le ragioni indicate nel § 13 delle premesse dell'atto di citazione;
ii) Parte_5
ulteriormente responsabile per il danno di € 45.631,00 arrecato al patrimonio della Pt_4
per le ragioni indicate nel § 14 delle premesse dell'atto di citazione
[...]
4) Condannare, per l'effetto:
4/1) i sig.ri , e in solido tra loro – ovvero, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in caso di mancato riconoscimento della responsabilità solidale in capo ai sig.ri CP_2
e il solo sig. - al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento della CP_3 CP_1
, della somma complessiva di € € 303.177,53; Parte_4
4/2) il sig. al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_6
della ulteriore somma di € 999.978,02;
[...]
4/3) il sig. al pagamento, in favore della Controparte_3 Parte_6
della ulteriore somma di € 45.631,00
[...]
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese generali di studio nella misura del 15%”.
Ritualmente instaurato il giudizio, nessuno dei convenuti si è costituito e con ordinanza del
12.1.2023 ne veniva dichiarata la contumacia
Il giudizio è stato istruito con la produzione di documenti.
All'udienza del 6.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda va accolta per quanto di ragione. L'attività istruttoria espletata ha consentito di accertare quanto contestato dalla difesa della
Curatela fallimentare agli amministratori convenuti fin dall'atto introduttivo.
In punto di fatto, va premesso che la società veniva costituita Parte_1
in data 18 gennaio 2013, con atto registrato presso la Camera di Commercio di Bari il successivo 31 gennaio 2013, con capitale iniziale di € 900,00, sottoscritto integralmente dal socio unico sig. ; la compagine societaria della è sempre stata a socio CP_1 Pt_4
unico e gestita da un amministratore unico, coincidente con la persona dell'unico socio ossia:
, dalla costituzione della Società sino al 23 ottobre 2017; in seguito da CP_1 [...]
, dal 23 ottobre 2017 al 16 dicembre 2020; infine, da dal 16 CP_2 Controparte_3
dicembre 2020 in poi, sino alla data di fallimento dichiarato, su istanza della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, con sentenza del Tribunale di Bari del 14 marzo 2022,
n. 30 (R.F. n. 30/2022).
Assume la curatela che, dall'esame della documentazione amministrativa e contabile della
Società in possesso della curatela fallimentare è emerso il compimento, da parte dei tre amministratori succedutisi nella gestione della di numerosi atti di mala gestio, che Pt_4
hanno cagionato ingenti danni al patrimonio sociale, dei quali la Curatela fallimentare chiede il risarcimento, ai sensi degli artt. 2476 cod. civ. e 146 L.F.
La domanda è fondata sia pure per quanto di ragione: la responsabilità degli amministratori va esaminata singolarmente:
A) sulla responsabilità dell'amministratore : (Periodo di amministrazione 18 Parte_2
gennaio 2013 – 7 novembre 2017)
In data 2 marzo 2018 venivano notificati alla tre distinti «Avvisi di accertamento» Pt_4
(doc. 3):
i) l'avviso di accertamento TVF030704859/2017, relativo all'anno 2013;
ii) l'avviso di accertamento TVF030704866/2017, relativo all'anno 2014; iii) l'avviso di accertamento TVF030704884/2017, relativo all'anno 2015;
I tre «Avvisi di accertamento» facevano seguito ad un «Processo verbale di constatazione»
redatto, in data 14 dicembre 2016, dai militari della Guardia di Finanza – Compagnia di
PO – Sezione Operativa Volante, consegnato in copia all'allora amministratore unico della sig. . Il “PVC” veniva redatto all'esito di una verifica fiscale condotta Pt_4 CP_1
nei confronti della avviata in data 22 novembre 2016 per i periodi di imposta dal Pt_4
2011 al 2015 (nel caso di specie, dal 2013, anno di costituzione della Società, al 2015).
CP_ Dalla attività di verifica in questione - svoltasi in contraddittorio con il sig. - emergevano una serie di irregolarità, sia formali che sostanziali, contestate all'esito degli accertamenti bancari svolti che avevano consentito ai militari di accertare l'omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito, per corrispettivi non fatturati, confluiti sui conti correnti personali del . Con conseguente rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES, IVA, CP_1
IRAP e sanzione per dichiarazione IVA infedele.
Sulla base degli accertamenti contenuti nel citato “PVC”, i tre «Avvisi di accertamento»
notificati alla il 3 marzo 2018 ponevano a carico della Società il pagamento delle Pt_4
seguenti somme:
i) per l'anno 2013:
-- € 15.236,00 a titolo di imposte non pagate;
- € 10.404,45 a titolo di sanzione;
- € 2.320,72 a titolo di interessi;
- € 8,75 a titolo di spese di notifica.
Per un importo complessivo di € 27.969,92
ii) per l'anno 2014 (pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» TVF030704866/2017):
- € 11.449,00 a titolo di imposte non pagate;
- € 5.202,23 a titolo di sanzione;
- € 1.287,51 a titolo di interessi;
- € 8,75 a titolo di spese di notifica.
Per un importo complessivo di € 17.947,49
iii) per l'anno 2015 (pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» TVF030704884/2017):
- € 27.082,00 a titolo di imposte non pagate;
- € 17.857,05 a titolo di sanzione;
- € 1.941,37 a titolo di interessi;
- € 8,75 a titolo di spese di notifica
Per un importo complessivo di € 46.889,17.
Accertamenti che non consta siano stati impugnati dall'allora Amministratore e divenuti definitivi.
Dal “PVC” e dagli Avvisi di accertamento» elencati (e in atti depositati), emerge il
[... compimento, da parte del sig. , nella sua qualità di amministratore unico della CP_1
di una pluralità di condotte illecite che hanno causato danno al patrimonio della Società, Pt_5
in particolare:
a) l'omessa indicazione di redditi prodotti dalla Società, nelle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2013 e 2014, e l'omessa fatturazione di operazioni attive, sempre nei due periodi di imposta in questione;
b) l'occultamento di redditi e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della
Società, relativamente al periodo di imposta 2015 e l'omessa fatturazione di operazioni attive;
c) l'accreditamento, sul proprio conto personale ovvero su quello cointestato con la sig.ra
, di somme riferibili a ricavi della Società (e, quindi, di somme spettanti alla Parte_7
Società), per l'importo complessivo, nel triennio 2013 – 2015, di € 82.468,00 (€ 29.418,00
per l'anno 2013 + €.21.580,00 per l'anno 2014 + € 31.470,00 per l'anno 2015); d) il prelevamento ingiustificato, dal conto corrente della Società, nell'anno 2015, della somma di €.11.000,00.
Le condotte sub a e b riguardano la violazione, contestata all'amministratore dalla curatela attrice, di non aver adempiuto all'obbligazione di legge di pagamento regolare di tasse e tributi di varia natura. Si tratta di addebito di responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. che fonda la responsabilità contrattuale dell'amministratore.
In tal senso, si ricordi il disposto dell'art. 2392 c.c., a norma del quale “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto”. Non vi è dubbio,
quindi, che costituisca un obbligo primario dall'amministratore quello di dichiarare i redditi percepiti e pagare le imposte alle scadenze stabilite, così come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte sarebbe una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge [...] che pongono a carico diretto degli amministratori o liquidatori di un soggetto tassabile uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale” (in questi termini, la recente Cass. n. 8886/2021).
Ciò chiarito, occorre distinguere le diverse fattispecie che possono porsi in concreto:
a) l'ipotesi in cui la società - quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'Erario - fosse in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare i debiti erariali. In
tal caso l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'Erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale;
b) l'ipotesi in cui l'amministratore eccepisca e provi ex art. 1218 c.c. di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell'incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale della società; c) l'ipotesi in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l'amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale. In tale caso lo stesso risponde dei danni in misura pari al debito per sanzioni,
interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.
Trattandosi, poi, di obbligo di legge avente ad oggetto il pagamento delle imposte e di fattispecie di responsabilità contrattuale, l'attore è tenuto unicamente ad allegare il mancato rispetto da parte dell'amministratore sociale all'obbligazione de qua.
Parte convenuta, per contro, è tenuta a dimostrare l'adempimento o la non imputabilità ex art. 1218 c.c. per essersi trovata la società nell'impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità
per omissione.
Prova che nella specie non è stata addotta in ragione della contumacia del convenuto.
Sussiste dunque la responsabilità dell'amministratore che hanno arrecato un ingente depauperamento del patrimonio sociale.
In definitiva il danno subito dalla è così costituito: Pt_4
i) per le condotte sub a) e b), dalle sanzioni e dagli interessi comminati con gli avvisi di accertamento il cui importo complessivo è pari ad € 39.013,33 (€ 12.725,17 per l'anno 2013
+ € 6.489,74 per l'anno 2014 + € 19.798,42 per l'anno 2015), che la Società non sarebbe stata tenuta a pagare ove gli illeciti contestati dalla Amministrazione Finanziaria non fossero stati commessi (mentre da parte della Società sarebbero state comunque dovute le somme accertate a titolo di imposta); ii) per le condotte sub c), dalle somme illecitamente distratte dal patrimonio sociale mediante l'accreditamento sui propri conti correnti personali (ivi compreso quello cointestato con la sig.ra ) di somme di spettanza della Società; somme il cui importo Parte_7
complessivo è, pari ad € 82.468,00;
iii) per le condotte sub d), dalle somme illecitamente distratte dal patrimonio sociale mediante l'ingiustificato prelevamento di danaro dai conti della Società, per l'importo complessivo di
€.11.000,00.
L'importo complessivo del danno - causalmente riconducibile alle condotte illecite sopra ricordate - che il convenuto è tenuto a risarcire alla per le condotte di cui CP_1 Pt_4
sopra è, in definitiva, pari ad €.132.481,33.
Sono, altresì, emerse ulteriori condotte distrattive poste in essere dall'ex amministratore e socio unico:
1.dall'esame degli estratti conto relativi al c/c nr. 1000/5502 intestato alla ed acceso Pt_4
presso il Banco di Napoli – Filiale di PO (doc. 5) emergeva che:
- in data 23 novembre 2015 la Società effettuava un bonifico in favore della P_
, per l'importo di € 14.000,00, avente la causale “Acconto acquisto Ferrari 60 OD
[...]
EL ; CodiceFiscale_1
- in data 13 marzo 2016 la Banca emetteva assegni circolari per l'importo complessivo di
€.33.500,00. Nell'estratto conto non è indicato il beneficiario degli assegni di cui, pertanto, il
Curatore chiedeva e riceveva copia dalla Banca, potendo accertare che beneficiaria degli stessi era stata la medesima “ (doc. 6), presumibilmente a titolo di saldo Controparte_4
(o di ulteriore acconto) per l'acquisto della auto “Ferrari 60 OD EL
ZFFYR51B000117370”.
Dall'esame della visura relativa ai veicoli che sono stati, negli anni, intestati alla (doc. Pt_4
7) non risulta che la Società sia stata proprietaria di una autovettura “Ferrari 60 OD EL ZFFYR51B000117370”, con la conseguenza che deve ritenersi che la somma complessiva di € 47.500,00 oggetto delle due operazioni bancarie sia stata dal CP_1
illegittimamente distratta dal patrimonio sociale, in violazione dei doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo.
2.Dall'esame degli estratti del c/c nr. 1000/5502 intestato alla ed acceso presso il Pt_4
Banco di Napoli – Filiale di PO e del conto nr. 1036413647, intestato alla ed Pt_4
acceso presso – Filiale di PO, emergeva che, nel periodo 12 gennaio CP_5
2016 – 19 ottobre 2017, venivano effettuati prelevamenti per cassa / prelevamenti su carta di debito / prelievi Postamat per l'importo complessivo di € 123.196,20 (doc. 8). La curatela
(né l'ex amministratore ha reso giustificazione in merito) non ha rinvenuto documentazione
(fatture quietanzate / ricevute quietanzate / scontrini etc.) che potessero dimostrare e giustificare l'utilizzazione delle somme prelevate per scopi inerenti l'oggetto sociale: deve così
ritenersi che tali somme siano state illegittimamente sottratte al patrimonio sociale - in violazione doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo
- con la conseguenza che la ha diritto alla restituzione anche di tali somme. Pt_4
Come è noto, l'inadempimento si presume sempre colposo, con la conseguenza che il curatore non dovrà provare la colpa degli amministratori, mentre spetterà all'amministratore dimostrare di avere adempiuto i propri compiti con diligenza, ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, o che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo: la responsabilità degli amministratori è contrattuale nei confronti dei soci e extracontrattuale nei confronti dei creditori come obbligazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ( Art. 2394 c.c. ) e l'azione del curatore fallimentare, che compendia in sé l'azione ex artt. 2393 e 2394 c.c., si avvale delle agevolazioni probatorie della responsabilità contrattuale e deve pertanto dimostrare unicamente la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Nel caso di specie, il convenuto, rimasto contumace, non ha dato prova sui motivi del prelievo
[... delle somme e, soprattutto, della loro destinazione a fini sociali. Conseguentemente, la ha diritto alla restituzione della somma maggiorata degli interessi dalla data della Pt_5
illegittima sottrazione al patrimonio sociale sino alla restituzione.
In conclusione, è tenuto alla restituzione alla G-Rent della somma complessiva CP_1
di € 303.177,53 (€ 132.481,33 + € 47.500,00 + € 123.196,20) pari al depauperamento del patrimonio sociale cagionato dalle condotte illecite sopra ricordate.
2.Atti di mala gestio imputabili al (Periodo di amministrazione 7 Controparte_2
novembre 2017 – 4 febbraio 2021)
La richiesta di condanna in solido con , amministratore Controparte_6
unico della nel periodo 7 novembre 2017 – 4 febbraio 2021, per il danno da questi Pt_4
cagionato al patrimonio sociale quantificato in € 303.177,53, per non aver agito nei confronti del medesimo per il ristoro, in favore della , del danno da quest'ultimo CP_1 Parte_4
cagionato alla società non può essere accolta: a tal proposito, va evidenziato che, rientra senz'altro fra i doveri dell'amministratore di società la verifica dell'operato del precedente amministratore e, in presenza di profili di responsabilità, l'esercizio, previa autorizzazione dei soci (nel caso di specie, che era anche unico socio della per l'intero CP_2 Pt_4
suo periodo di amministrazione) dell'azione sociale di responsabilità che, avrebbe potuto
Pa avere esito fruttuoso per la Società, attesa la consistenza del patrimonio del Convenuto
, che risultava titolare di beni immobili (doc. 9). Tuttavia, non vi è prova, che la curatela
[...]
aveva l'onere di addurre, che il danno sia venuto ad esistenza atteso che non è provato, e prima ancora, allegato che sia ormai esaurita ovvero venute meno le possibilità di recupero di quella voce di danno nei confronti del . Pt_2
Solo l'attuale impossibilità di recupero di quel danno potrebbe essere imputato in solidarietà
all'amministratore inadempiente ed inerte nell'azione di accertamento degli atti di mala gestio imputabili al precedente amministratore e nell'avvio della conseguente azione di responsabilità), atteso che in caso contrario, si avrebbe una duplicazione della voce di danno in favore del danneggiato.
Per tale parte, la domanda non può essere accolta.
Va, invece accolta, la domanda risarcitoria per le altre voci di danno per profili di responsabilità addebitali personalmente all e dei quali risponde: CP_2
1.Dall'esame degli estratti del conto nr. 1036413647, intestato sempre alla ed acceso Pt_4
presso – Filiale di PO, emerge che, nel periodo 7 novembre 2017 – 27 CP_5
gennaio 2021, nel quale ricopriva la carica di amministratore unico Controparte_2
della Società, sono stati effettuati prelievi Postamat per l'importo complessivo di € 616.196,87
(doc. 10): anche in tal caso, la curatela (né il convenuto, rimasto contumace ha fornito giustificazioni) non ha rinvenuto documentazione (fatture quietanzate / ricevute quietanzate
/ scontrini etc.) che potessero dimostrare e giustificare l'utilizzazione delle somme oggetto dei prelievi per scopi inerenti l'oggetto sociale. Deve quindi concludersi che tali somme siano state illegittimamente sottratte al patrimonio sociale - in violazione doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo - con la conseguenza che la ha diritto alla restituzione anche di tali somme. Pt_4
2.In data 8 luglio 2022 venivano notificati al Curatore del Fallimento della tre distinti Pt_4
«Avvisi di accertamento» emessi dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari –
Ufficio Controllo:
i) l'«Avviso di accertamento» n. TVF030501354/22 per l'anno 2018 (doc. 11); ii) l'«Avviso di accertamento» n. TVF030501357/22 per l'anno 2019 (doc. 12);
iii) l'«Avviso di accertamento» n. TVF030501358/22 per l'anno 2020 (doc. 13).
Nei tre «Avvisi di accertamento» sono state accertate, con riferimento agli anni ai quali si riferiscono, le seguenti violazioni:
1. «Irap – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP con imposta dovuta»;
2. «IVA-Omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili»;
3. «IVA-Omessa o tardiva (oltre 90 giorni) presentazione della dichiarazione (con imposta dovuta) e casi assimilati»;
4. «IVA-Mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire, dei registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39, in caso di tributi diretti e IVA evasi complessivamente superiori a € 50.000,00».
I tre «Avvisi di accertamento» hanno posto a carico della Società il pagamento delle seguenti somme:
i) relativamente all'anno 2018 (cfr. pag. 20 dell'«Avviso di accertamento» n.
TVF030501354/22):
- € 101.238,00 a titolo di imposte non versate
- € 199.705,16 a titolo di sanzioni
- € 13.464,22 a titolo di interessi
- € 8,75 a titolo di spese ii) relativamente all'anno 2019 (cfr. pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» n.
TVF030501357/22):
- € 150.416,00 a titolo di imposte non versate
- € 138.488,14 a titolo di sanzioni
- € 14.012,41 a titolo di interessi - € 8,75 a titolo di spese iii) relativamente all'anno 2020 (cfr. pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» n.
TVF030501358/22):
- € 94.604,00 a titolo di imposte non versate
- € 0 a titolo di sanzioni
- € 5.011,22 a titolo di interessi
- € 8,75 a titolo di spese
Come già evidenziato per l'ex amministratore , gli addebiti oggetto dei tre «Avvisi di Pt_2
accertamento» costituiscono violazione dei doveri posti a carico dell'amministratore di società
– fra i quali rientra anche il corretto adempimento degli obblighi fiscali riferibili alla società -
e sono imputabili all , amministratore unico della Società dal 7 novembre 2017 CP_2
al 4 febbraio 2021.
Il danno al patrimonio sociale causalmente riconducibile alle violazioni in questione è riferibile agli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi addebitati nei tre «Avvisi di accertamento»,
complessivamente pari ad € 370.681,15 (€ 199.705,16 + € 13.464,22 + € 138.488,14 + €
14.012,41 + € 5.011,22).
In conclusione, è tenuto alla restituzione alla della somma Controparte_2 Pt_4
complessiva di € 986.878,02, di cui € 616.196,87 per indebiti prelievi + € 370.681,15 per le accertate violazioni tributaria, pari al depauperamento del patrimonio sociale cagionato dalle condotte illecite sopra ricordate.
Atti di mala gestio imputabili al sig. (Periodo di amministrazione a partire dal Controparte_3
4 febbraio 2021)
Anche per il convenuto amministratore unico della a partire dal 4 Controparte_3 Pt_4
febbraio 2021, valgono le precedenti considerazioni e motivazioni a base del rigetto della domanda di condanna in solido con , per il danno da quest'ultimo cagionato al CP_1 patrimonio sociale, per non aver agito nei confronti del medesimo per il risarcimento, CP_1
in favore della . Non vi è prova che il danno sia attuale laddove non è allegato Parte_4
e provato che il danno non sia più ristorabile nei confronti del responsabile . Pt_2
Per tale parte, la domanda va rigettata.
Va invece accolta la domanda risarcitoria per responsabilità addebitali personalmente al e dei quali risponde: CP_3
1.Dall'esame degli estratti del conto nr. 1036413647, intestato alla ed acceso presso Pt_4
– Filiale di PO, emergeva che, nel periodo 16 febbraio 2021 – 8 settembre CP_5
2021, nel quale ricopriva la carica di amministratore unico della Società, sono Controparte_3
stati effettuati prelievi Postamat e Ricariche Postepay per l'importo complessivo di €
45.631,00 (doc. 14).
Nel corso della audizione del 12 aprile 2022 dell'amministratore da parte del curatore (doc.
15), rispondeva che le somme prelevate sarebbero servite, oltre che ad effettuare CP_3
pagamenti in contanti relativi a prestazioni occasionali e ad alcuni fornitori, prevalentemente a pagare le fatture di un fornitore polacco - tale «Stage Rent con sede in Lublin» - relative all'anno 2020, indicate in un elenco che sarebbe stato fornito al dal precedente CP_3
amministratore della Società elenco consegnato al curatore (doc. 16). Il precisava di CP_3
non aver avuto rapporti con il fornitore in questione, avendo questo cessato la propria operatività in Italia prima che egli divenisse socio unico ed amministratore unico della Società
e di aver effettuato i pagamenti in contanti direttamente ad un addetto della Stage Rent
(«tale Kamil»).
Al di là della mancanza di corrispondenza fra gli importi dei prelevamenti di volta in volta effettuati dal con gli importi delle fatture indicate nell'elenco consegnato al Curatore, CP_3
tale documento - peraltro privo di valore probatorio - è, in ogni caso, di per sé inidoneo a comprovare l'effettivo utilizzo delle somme prelevate al fine indicato dal in mancanza CP_3 di fatture quietanzate o altra documentazione da cui evincere la data, l'importo e l'effettività
dei singoli pagamenti, oltre che la loro causale e la loro riconducibilità a prestazioni effettivamente rese in favore della Società.
Pertanto, anche nel caso dei prelevamenti effettuati dal in mancanza di CP_3
documentazione che dimostri e giustifichi inequivocabilmente l'utilizzazione delle somme oggetto dei prelievi in questione per scopi inerenti l'oggetto sociale, deve ritenersi che tali somme siano state illegittimamente sottratte al patrimonio sociale - in violazione doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo - con la conseguenza che la ha diritto alla restituzione anche di tali somme. Pt_4
In conclusione, è tenuto alla restituzione alla della somma Controparte_3 Pt_4
complessiva di € 45.631,00 pari al depauperamento del patrimonio sociale cagionato dalle condotte illecite sopra ricordate.
In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite in favore della curatela e per essa all'Erario in ragione dell'ammissione al g.p. della curatela attrice, spese liquidate ai valori minimi per la fase istruttoria perché solo documentale e secondo lo scaglione di riferimento alla somma per cui vi è condanna e con l'aumento ex art. 4 comma 2 dm 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, sulla domanda promossa dalla Curatela del
Fallimento semplificata, così decide: Parte_1
accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna,
, al pagamento in favore della Curatela attrice della somma di € 303.177,53 a CP_1
titolo di danno arrecato al patrimonio sociale, oltre interessi dal dì della notifica dell'atto di citazione;
Condanna al pagamento in favore della Curatela attrice di Controparte_2
€.986.878,02 per danno arrecato al patrimonio della , oltre interessi dalla notifica Parte_4
dell'atto di citazione;
CONDANNA al pagamento in favore della attrice di € 45.631,00. per Controparte_3 Pt_6
il danno arrecato al patrimonio della , oltre interessi dal dì della notifica dell'atto Parte_4
di citazione;
condanna , , alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di lite in favore della curatela e per essa in favore dell'Erario, che liquida in complessivi
€.46650,00, oltre rimborso CU, forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 03/03/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10047 /2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. NISIO Parte_1
ATTORE contro
, , , contumaci CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29/8/2022 nei confronti di , in data Parte_2
9.8.2022 nei confronti di e in data 1/8-12/8/2022 nei confronti di Controparte_3
, ai sensi dell'art. 140 cpc, la Controparte_2 Parte_3
semplificata, ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare il sig. responsabile
[...] CP_1
per il danno di € 303.177,53 arrecato al patrimonio della , per le ragioni indicate Parte_4
nei §§ 5.1.- 8 delle premesse dell'atto di citazione;
2) Accertare e dichiarare il sig. : i) responsabile in solido con il sig. Controparte_2
, per il danno di € 303.177,53 arrecato al patrimonio della , per le Parte_2 Parte_4
ragioni indicate nel § 9 delle premesse dell'atto di citazione;
ii) ulteriormente responsabile [... per il danno di € 999.978,02 (€ 629.296,87 + € 370.681,15), arrecato al patrimonio della
, per le ragioni indicate nei §§ 10 e 11 delle premesse dell'atto di citazione Parte_5
3) Accertare e dichiarare il sig. i) responsabile in solido con i sig.ri Controparte_3 CP_1
[...
e per il danno di € 303.177,53 arrecato al patrimonio della
[...] Controparte_2
, per le ragioni indicate nel § 13 delle premesse dell'atto di citazione;
ii) Parte_5
ulteriormente responsabile per il danno di € 45.631,00 arrecato al patrimonio della Pt_4
per le ragioni indicate nel § 14 delle premesse dell'atto di citazione
[...]
4) Condannare, per l'effetto:
4/1) i sig.ri , e in solido tra loro – ovvero, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in caso di mancato riconoscimento della responsabilità solidale in capo ai sig.ri CP_2
e il solo sig. - al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento della CP_3 CP_1
, della somma complessiva di € € 303.177,53; Parte_4
4/2) il sig. al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_6
della ulteriore somma di € 999.978,02;
[...]
4/3) il sig. al pagamento, in favore della Controparte_3 Parte_6
della ulteriore somma di € 45.631,00
[...]
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese generali di studio nella misura del 15%”.
Ritualmente instaurato il giudizio, nessuno dei convenuti si è costituito e con ordinanza del
12.1.2023 ne veniva dichiarata la contumacia
Il giudizio è stato istruito con la produzione di documenti.
All'udienza del 6.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda va accolta per quanto di ragione. L'attività istruttoria espletata ha consentito di accertare quanto contestato dalla difesa della
Curatela fallimentare agli amministratori convenuti fin dall'atto introduttivo.
In punto di fatto, va premesso che la società veniva costituita Parte_1
in data 18 gennaio 2013, con atto registrato presso la Camera di Commercio di Bari il successivo 31 gennaio 2013, con capitale iniziale di € 900,00, sottoscritto integralmente dal socio unico sig. ; la compagine societaria della è sempre stata a socio CP_1 Pt_4
unico e gestita da un amministratore unico, coincidente con la persona dell'unico socio ossia:
, dalla costituzione della Società sino al 23 ottobre 2017; in seguito da CP_1 [...]
, dal 23 ottobre 2017 al 16 dicembre 2020; infine, da dal 16 CP_2 Controparte_3
dicembre 2020 in poi, sino alla data di fallimento dichiarato, su istanza della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, con sentenza del Tribunale di Bari del 14 marzo 2022,
n. 30 (R.F. n. 30/2022).
Assume la curatela che, dall'esame della documentazione amministrativa e contabile della
Società in possesso della curatela fallimentare è emerso il compimento, da parte dei tre amministratori succedutisi nella gestione della di numerosi atti di mala gestio, che Pt_4
hanno cagionato ingenti danni al patrimonio sociale, dei quali la Curatela fallimentare chiede il risarcimento, ai sensi degli artt. 2476 cod. civ. e 146 L.F.
La domanda è fondata sia pure per quanto di ragione: la responsabilità degli amministratori va esaminata singolarmente:
A) sulla responsabilità dell'amministratore : (Periodo di amministrazione 18 Parte_2
gennaio 2013 – 7 novembre 2017)
In data 2 marzo 2018 venivano notificati alla tre distinti «Avvisi di accertamento» Pt_4
(doc. 3):
i) l'avviso di accertamento TVF030704859/2017, relativo all'anno 2013;
ii) l'avviso di accertamento TVF030704866/2017, relativo all'anno 2014; iii) l'avviso di accertamento TVF030704884/2017, relativo all'anno 2015;
I tre «Avvisi di accertamento» facevano seguito ad un «Processo verbale di constatazione»
redatto, in data 14 dicembre 2016, dai militari della Guardia di Finanza – Compagnia di
PO – Sezione Operativa Volante, consegnato in copia all'allora amministratore unico della sig. . Il “PVC” veniva redatto all'esito di una verifica fiscale condotta Pt_4 CP_1
nei confronti della avviata in data 22 novembre 2016 per i periodi di imposta dal Pt_4
2011 al 2015 (nel caso di specie, dal 2013, anno di costituzione della Società, al 2015).
CP_ Dalla attività di verifica in questione - svoltasi in contraddittorio con il sig. - emergevano una serie di irregolarità, sia formali che sostanziali, contestate all'esito degli accertamenti bancari svolti che avevano consentito ai militari di accertare l'omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito, per corrispettivi non fatturati, confluiti sui conti correnti personali del . Con conseguente rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES, IVA, CP_1
IRAP e sanzione per dichiarazione IVA infedele.
Sulla base degli accertamenti contenuti nel citato “PVC”, i tre «Avvisi di accertamento»
notificati alla il 3 marzo 2018 ponevano a carico della Società il pagamento delle Pt_4
seguenti somme:
i) per l'anno 2013:
-- € 15.236,00 a titolo di imposte non pagate;
- € 10.404,45 a titolo di sanzione;
- € 2.320,72 a titolo di interessi;
- € 8,75 a titolo di spese di notifica.
Per un importo complessivo di € 27.969,92
ii) per l'anno 2014 (pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» TVF030704866/2017):
- € 11.449,00 a titolo di imposte non pagate;
- € 5.202,23 a titolo di sanzione;
- € 1.287,51 a titolo di interessi;
- € 8,75 a titolo di spese di notifica.
Per un importo complessivo di € 17.947,49
iii) per l'anno 2015 (pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» TVF030704884/2017):
- € 27.082,00 a titolo di imposte non pagate;
- € 17.857,05 a titolo di sanzione;
- € 1.941,37 a titolo di interessi;
- € 8,75 a titolo di spese di notifica
Per un importo complessivo di € 46.889,17.
Accertamenti che non consta siano stati impugnati dall'allora Amministratore e divenuti definitivi.
Dal “PVC” e dagli Avvisi di accertamento» elencati (e in atti depositati), emerge il
[... compimento, da parte del sig. , nella sua qualità di amministratore unico della CP_1
di una pluralità di condotte illecite che hanno causato danno al patrimonio della Società, Pt_5
in particolare:
a) l'omessa indicazione di redditi prodotti dalla Società, nelle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2013 e 2014, e l'omessa fatturazione di operazioni attive, sempre nei due periodi di imposta in questione;
b) l'occultamento di redditi e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della
Società, relativamente al periodo di imposta 2015 e l'omessa fatturazione di operazioni attive;
c) l'accreditamento, sul proprio conto personale ovvero su quello cointestato con la sig.ra
, di somme riferibili a ricavi della Società (e, quindi, di somme spettanti alla Parte_7
Società), per l'importo complessivo, nel triennio 2013 – 2015, di € 82.468,00 (€ 29.418,00
per l'anno 2013 + €.21.580,00 per l'anno 2014 + € 31.470,00 per l'anno 2015); d) il prelevamento ingiustificato, dal conto corrente della Società, nell'anno 2015, della somma di €.11.000,00.
Le condotte sub a e b riguardano la violazione, contestata all'amministratore dalla curatela attrice, di non aver adempiuto all'obbligazione di legge di pagamento regolare di tasse e tributi di varia natura. Si tratta di addebito di responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. che fonda la responsabilità contrattuale dell'amministratore.
In tal senso, si ricordi il disposto dell'art. 2392 c.c., a norma del quale “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto”. Non vi è dubbio,
quindi, che costituisca un obbligo primario dall'amministratore quello di dichiarare i redditi percepiti e pagare le imposte alle scadenze stabilite, così come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte sarebbe una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge [...] che pongono a carico diretto degli amministratori o liquidatori di un soggetto tassabile uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale” (in questi termini, la recente Cass. n. 8886/2021).
Ciò chiarito, occorre distinguere le diverse fattispecie che possono porsi in concreto:
a) l'ipotesi in cui la società - quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'Erario - fosse in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare i debiti erariali. In
tal caso l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'Erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale;
b) l'ipotesi in cui l'amministratore eccepisca e provi ex art. 1218 c.c. di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell'incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale della società; c) l'ipotesi in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l'amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale. In tale caso lo stesso risponde dei danni in misura pari al debito per sanzioni,
interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.
Trattandosi, poi, di obbligo di legge avente ad oggetto il pagamento delle imposte e di fattispecie di responsabilità contrattuale, l'attore è tenuto unicamente ad allegare il mancato rispetto da parte dell'amministratore sociale all'obbligazione de qua.
Parte convenuta, per contro, è tenuta a dimostrare l'adempimento o la non imputabilità ex art. 1218 c.c. per essersi trovata la società nell'impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità
per omissione.
Prova che nella specie non è stata addotta in ragione della contumacia del convenuto.
Sussiste dunque la responsabilità dell'amministratore che hanno arrecato un ingente depauperamento del patrimonio sociale.
In definitiva il danno subito dalla è così costituito: Pt_4
i) per le condotte sub a) e b), dalle sanzioni e dagli interessi comminati con gli avvisi di accertamento il cui importo complessivo è pari ad € 39.013,33 (€ 12.725,17 per l'anno 2013
+ € 6.489,74 per l'anno 2014 + € 19.798,42 per l'anno 2015), che la Società non sarebbe stata tenuta a pagare ove gli illeciti contestati dalla Amministrazione Finanziaria non fossero stati commessi (mentre da parte della Società sarebbero state comunque dovute le somme accertate a titolo di imposta); ii) per le condotte sub c), dalle somme illecitamente distratte dal patrimonio sociale mediante l'accreditamento sui propri conti correnti personali (ivi compreso quello cointestato con la sig.ra ) di somme di spettanza della Società; somme il cui importo Parte_7
complessivo è, pari ad € 82.468,00;
iii) per le condotte sub d), dalle somme illecitamente distratte dal patrimonio sociale mediante l'ingiustificato prelevamento di danaro dai conti della Società, per l'importo complessivo di
€.11.000,00.
L'importo complessivo del danno - causalmente riconducibile alle condotte illecite sopra ricordate - che il convenuto è tenuto a risarcire alla per le condotte di cui CP_1 Pt_4
sopra è, in definitiva, pari ad €.132.481,33.
Sono, altresì, emerse ulteriori condotte distrattive poste in essere dall'ex amministratore e socio unico:
1.dall'esame degli estratti conto relativi al c/c nr. 1000/5502 intestato alla ed acceso Pt_4
presso il Banco di Napoli – Filiale di PO (doc. 5) emergeva che:
- in data 23 novembre 2015 la Società effettuava un bonifico in favore della P_
, per l'importo di € 14.000,00, avente la causale “Acconto acquisto Ferrari 60 OD
[...]
EL ; CodiceFiscale_1
- in data 13 marzo 2016 la Banca emetteva assegni circolari per l'importo complessivo di
€.33.500,00. Nell'estratto conto non è indicato il beneficiario degli assegni di cui, pertanto, il
Curatore chiedeva e riceveva copia dalla Banca, potendo accertare che beneficiaria degli stessi era stata la medesima “ (doc. 6), presumibilmente a titolo di saldo Controparte_4
(o di ulteriore acconto) per l'acquisto della auto “Ferrari 60 OD EL
ZFFYR51B000117370”.
Dall'esame della visura relativa ai veicoli che sono stati, negli anni, intestati alla (doc. Pt_4
7) non risulta che la Società sia stata proprietaria di una autovettura “Ferrari 60 OD EL ZFFYR51B000117370”, con la conseguenza che deve ritenersi che la somma complessiva di € 47.500,00 oggetto delle due operazioni bancarie sia stata dal CP_1
illegittimamente distratta dal patrimonio sociale, in violazione dei doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo.
2.Dall'esame degli estratti del c/c nr. 1000/5502 intestato alla ed acceso presso il Pt_4
Banco di Napoli – Filiale di PO e del conto nr. 1036413647, intestato alla ed Pt_4
acceso presso – Filiale di PO, emergeva che, nel periodo 12 gennaio CP_5
2016 – 19 ottobre 2017, venivano effettuati prelevamenti per cassa / prelevamenti su carta di debito / prelievi Postamat per l'importo complessivo di € 123.196,20 (doc. 8). La curatela
(né l'ex amministratore ha reso giustificazione in merito) non ha rinvenuto documentazione
(fatture quietanzate / ricevute quietanzate / scontrini etc.) che potessero dimostrare e giustificare l'utilizzazione delle somme prelevate per scopi inerenti l'oggetto sociale: deve così
ritenersi che tali somme siano state illegittimamente sottratte al patrimonio sociale - in violazione doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo
- con la conseguenza che la ha diritto alla restituzione anche di tali somme. Pt_4
Come è noto, l'inadempimento si presume sempre colposo, con la conseguenza che il curatore non dovrà provare la colpa degli amministratori, mentre spetterà all'amministratore dimostrare di avere adempiuto i propri compiti con diligenza, ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, o che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo: la responsabilità degli amministratori è contrattuale nei confronti dei soci e extracontrattuale nei confronti dei creditori come obbligazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ( Art. 2394 c.c. ) e l'azione del curatore fallimentare, che compendia in sé l'azione ex artt. 2393 e 2394 c.c., si avvale delle agevolazioni probatorie della responsabilità contrattuale e deve pertanto dimostrare unicamente la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Nel caso di specie, il convenuto, rimasto contumace, non ha dato prova sui motivi del prelievo
[... delle somme e, soprattutto, della loro destinazione a fini sociali. Conseguentemente, la ha diritto alla restituzione della somma maggiorata degli interessi dalla data della Pt_5
illegittima sottrazione al patrimonio sociale sino alla restituzione.
In conclusione, è tenuto alla restituzione alla G-Rent della somma complessiva CP_1
di € 303.177,53 (€ 132.481,33 + € 47.500,00 + € 123.196,20) pari al depauperamento del patrimonio sociale cagionato dalle condotte illecite sopra ricordate.
2.Atti di mala gestio imputabili al (Periodo di amministrazione 7 Controparte_2
novembre 2017 – 4 febbraio 2021)
La richiesta di condanna in solido con , amministratore Controparte_6
unico della nel periodo 7 novembre 2017 – 4 febbraio 2021, per il danno da questi Pt_4
cagionato al patrimonio sociale quantificato in € 303.177,53, per non aver agito nei confronti del medesimo per il ristoro, in favore della , del danno da quest'ultimo CP_1 Parte_4
cagionato alla società non può essere accolta: a tal proposito, va evidenziato che, rientra senz'altro fra i doveri dell'amministratore di società la verifica dell'operato del precedente amministratore e, in presenza di profili di responsabilità, l'esercizio, previa autorizzazione dei soci (nel caso di specie, che era anche unico socio della per l'intero CP_2 Pt_4
suo periodo di amministrazione) dell'azione sociale di responsabilità che, avrebbe potuto
Pa avere esito fruttuoso per la Società, attesa la consistenza del patrimonio del Convenuto
, che risultava titolare di beni immobili (doc. 9). Tuttavia, non vi è prova, che la curatela
[...]
aveva l'onere di addurre, che il danno sia venuto ad esistenza atteso che non è provato, e prima ancora, allegato che sia ormai esaurita ovvero venute meno le possibilità di recupero di quella voce di danno nei confronti del . Pt_2
Solo l'attuale impossibilità di recupero di quel danno potrebbe essere imputato in solidarietà
all'amministratore inadempiente ed inerte nell'azione di accertamento degli atti di mala gestio imputabili al precedente amministratore e nell'avvio della conseguente azione di responsabilità), atteso che in caso contrario, si avrebbe una duplicazione della voce di danno in favore del danneggiato.
Per tale parte, la domanda non può essere accolta.
Va, invece accolta, la domanda risarcitoria per le altre voci di danno per profili di responsabilità addebitali personalmente all e dei quali risponde: CP_2
1.Dall'esame degli estratti del conto nr. 1036413647, intestato sempre alla ed acceso Pt_4
presso – Filiale di PO, emerge che, nel periodo 7 novembre 2017 – 27 CP_5
gennaio 2021, nel quale ricopriva la carica di amministratore unico Controparte_2
della Società, sono stati effettuati prelievi Postamat per l'importo complessivo di € 616.196,87
(doc. 10): anche in tal caso, la curatela (né il convenuto, rimasto contumace ha fornito giustificazioni) non ha rinvenuto documentazione (fatture quietanzate / ricevute quietanzate
/ scontrini etc.) che potessero dimostrare e giustificare l'utilizzazione delle somme oggetto dei prelievi per scopi inerenti l'oggetto sociale. Deve quindi concludersi che tali somme siano state illegittimamente sottratte al patrimonio sociale - in violazione doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo - con la conseguenza che la ha diritto alla restituzione anche di tali somme. Pt_4
2.In data 8 luglio 2022 venivano notificati al Curatore del Fallimento della tre distinti Pt_4
«Avvisi di accertamento» emessi dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari –
Ufficio Controllo:
i) l'«Avviso di accertamento» n. TVF030501354/22 per l'anno 2018 (doc. 11); ii) l'«Avviso di accertamento» n. TVF030501357/22 per l'anno 2019 (doc. 12);
iii) l'«Avviso di accertamento» n. TVF030501358/22 per l'anno 2020 (doc. 13).
Nei tre «Avvisi di accertamento» sono state accertate, con riferimento agli anni ai quali si riferiscono, le seguenti violazioni:
1. «Irap – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP con imposta dovuta»;
2. «IVA-Omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili»;
3. «IVA-Omessa o tardiva (oltre 90 giorni) presentazione della dichiarazione (con imposta dovuta) e casi assimilati»;
4. «IVA-Mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire, dei registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39, in caso di tributi diretti e IVA evasi complessivamente superiori a € 50.000,00».
I tre «Avvisi di accertamento» hanno posto a carico della Società il pagamento delle seguenti somme:
i) relativamente all'anno 2018 (cfr. pag. 20 dell'«Avviso di accertamento» n.
TVF030501354/22):
- € 101.238,00 a titolo di imposte non versate
- € 199.705,16 a titolo di sanzioni
- € 13.464,22 a titolo di interessi
- € 8,75 a titolo di spese ii) relativamente all'anno 2019 (cfr. pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» n.
TVF030501357/22):
- € 150.416,00 a titolo di imposte non versate
- € 138.488,14 a titolo di sanzioni
- € 14.012,41 a titolo di interessi - € 8,75 a titolo di spese iii) relativamente all'anno 2020 (cfr. pag. 19 dell'«Avviso di accertamento» n.
TVF030501358/22):
- € 94.604,00 a titolo di imposte non versate
- € 0 a titolo di sanzioni
- € 5.011,22 a titolo di interessi
- € 8,75 a titolo di spese
Come già evidenziato per l'ex amministratore , gli addebiti oggetto dei tre «Avvisi di Pt_2
accertamento» costituiscono violazione dei doveri posti a carico dell'amministratore di società
– fra i quali rientra anche il corretto adempimento degli obblighi fiscali riferibili alla società -
e sono imputabili all , amministratore unico della Società dal 7 novembre 2017 CP_2
al 4 febbraio 2021.
Il danno al patrimonio sociale causalmente riconducibile alle violazioni in questione è riferibile agli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi addebitati nei tre «Avvisi di accertamento»,
complessivamente pari ad € 370.681,15 (€ 199.705,16 + € 13.464,22 + € 138.488,14 + €
14.012,41 + € 5.011,22).
In conclusione, è tenuto alla restituzione alla della somma Controparte_2 Pt_4
complessiva di € 986.878,02, di cui € 616.196,87 per indebiti prelievi + € 370.681,15 per le accertate violazioni tributaria, pari al depauperamento del patrimonio sociale cagionato dalle condotte illecite sopra ricordate.
Atti di mala gestio imputabili al sig. (Periodo di amministrazione a partire dal Controparte_3
4 febbraio 2021)
Anche per il convenuto amministratore unico della a partire dal 4 Controparte_3 Pt_4
febbraio 2021, valgono le precedenti considerazioni e motivazioni a base del rigetto della domanda di condanna in solido con , per il danno da quest'ultimo cagionato al CP_1 patrimonio sociale, per non aver agito nei confronti del medesimo per il risarcimento, CP_1
in favore della . Non vi è prova che il danno sia attuale laddove non è allegato Parte_4
e provato che il danno non sia più ristorabile nei confronti del responsabile . Pt_2
Per tale parte, la domanda va rigettata.
Va invece accolta la domanda risarcitoria per responsabilità addebitali personalmente al e dei quali risponde: CP_3
1.Dall'esame degli estratti del conto nr. 1036413647, intestato alla ed acceso presso Pt_4
– Filiale di PO, emergeva che, nel periodo 16 febbraio 2021 – 8 settembre CP_5
2021, nel quale ricopriva la carica di amministratore unico della Società, sono Controparte_3
stati effettuati prelievi Postamat e Ricariche Postepay per l'importo complessivo di €
45.631,00 (doc. 14).
Nel corso della audizione del 12 aprile 2022 dell'amministratore da parte del curatore (doc.
15), rispondeva che le somme prelevate sarebbero servite, oltre che ad effettuare CP_3
pagamenti in contanti relativi a prestazioni occasionali e ad alcuni fornitori, prevalentemente a pagare le fatture di un fornitore polacco - tale «Stage Rent con sede in Lublin» - relative all'anno 2020, indicate in un elenco che sarebbe stato fornito al dal precedente CP_3
amministratore della Società elenco consegnato al curatore (doc. 16). Il precisava di CP_3
non aver avuto rapporti con il fornitore in questione, avendo questo cessato la propria operatività in Italia prima che egli divenisse socio unico ed amministratore unico della Società
e di aver effettuato i pagamenti in contanti direttamente ad un addetto della Stage Rent
(«tale Kamil»).
Al di là della mancanza di corrispondenza fra gli importi dei prelevamenti di volta in volta effettuati dal con gli importi delle fatture indicate nell'elenco consegnato al Curatore, CP_3
tale documento - peraltro privo di valore probatorio - è, in ogni caso, di per sé inidoneo a comprovare l'effettivo utilizzo delle somme prelevate al fine indicato dal in mancanza CP_3 di fatture quietanzate o altra documentazione da cui evincere la data, l'importo e l'effettività
dei singoli pagamenti, oltre che la loro causale e la loro riconducibilità a prestazioni effettivamente rese in favore della Società.
Pertanto, anche nel caso dei prelevamenti effettuati dal in mancanza di CP_3
documentazione che dimostri e giustifichi inequivocabilmente l'utilizzazione delle somme oggetto dei prelievi in questione per scopi inerenti l'oggetto sociale, deve ritenersi che tali somme siano state illegittimamente sottratte al patrimonio sociale - in violazione doveri posti a carico dell'amministratore di società dalla legge e dall'atto costitutivo - con la conseguenza che la ha diritto alla restituzione anche di tali somme. Pt_4
In conclusione, è tenuto alla restituzione alla della somma Controparte_3 Pt_4
complessiva di € 45.631,00 pari al depauperamento del patrimonio sociale cagionato dalle condotte illecite sopra ricordate.
In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite in favore della curatela e per essa all'Erario in ragione dell'ammissione al g.p. della curatela attrice, spese liquidate ai valori minimi per la fase istruttoria perché solo documentale e secondo lo scaglione di riferimento alla somma per cui vi è condanna e con l'aumento ex art. 4 comma 2 dm 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, sulla domanda promossa dalla Curatela del
Fallimento semplificata, così decide: Parte_1
accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna,
, al pagamento in favore della Curatela attrice della somma di € 303.177,53 a CP_1
titolo di danno arrecato al patrimonio sociale, oltre interessi dal dì della notifica dell'atto di citazione;
Condanna al pagamento in favore della Curatela attrice di Controparte_2
€.986.878,02 per danno arrecato al patrimonio della , oltre interessi dalla notifica Parte_4
dell'atto di citazione;
CONDANNA al pagamento in favore della attrice di € 45.631,00. per Controparte_3 Pt_6
il danno arrecato al patrimonio della , oltre interessi dal dì della notifica dell'atto Parte_4
di citazione;
condanna , , alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di lite in favore della curatela e per essa in favore dell'Erario, che liquida in complessivi
€.46650,00, oltre rimborso CU, forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 03/03/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana