Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 6068/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 07.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6068/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( - avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._1
MONICA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso bonario notificato il
22.04.2024 con cui l'ente previdenziale chiedeva il pagamento dei
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contributi dovuti alla gestione separata e relativi alla verifica del reddito anno 2017, per un importo di € 15.382,93. Precisava che nell'anno 2017 era dipendente con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda CP_ privata, con regolare versamento di contributi all e, contestualmente alla prevalente attività di dipendente, svolgeva saltuariamente l'attività di architetto libero professionista, con iscrizione all'Albo degli Architetti della
Provincia di Salerno e titolare di partita IVA, attività per la quale versava il contributo integrativo del 4% del volume d'affari all . CP_2
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18.03.2025, concludendo per il rigetto della domanda.
Nel merito, si evidenzia che la l. 335/95, all'art. 2 comma 26, ha sancito che “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione CP_ presso una apposita Gestione separata, presso l , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni…”.
Tale norma è stata autenticamente interpretata dal d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, il cui art. 18, comma 12, ha previsto che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo CP_ tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma
11”.
Pertanto, la Gestione Separata è un istituto di chiusura del sistema contributivo, suscettibile di attivazione unicamente quando i redditi professionali percepiti dall'interessato, anche in virtù dell'inesistenza di un apposito albo di iscrizione, non possano essere assoggettati al prelievo
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contributivo espressamente previsto dallo statuto della cassa privata di appartenenza.
Tuttavia, anche dopo l'interpretazione autentica, la disciplina appare comunque suscettibile di varie interpretazioni. In particolare, secondo la tesi attorea, la presenza del versamento contributivo prevista dal d.l. 98 cit. andrebbe intesa estensivamente, favorendo l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata a tutti i professionisti che, essendo comunque iscritti ad altre gestioni obbligatorie, versino alla cassa del proprio ordine professionale la contribuzione, anche se di tipo integrativo.
La tesi prospettata in ricorso, tuttavia, sebbene apparentemente più rispondente alla lettera della legge, non può trovare accoglimento, proprio in quanto in contrasto con la ratio del sistema previdenziale complessivamente considerato (principio di “universalizzazione della copertura assicurativa”). Invero, il “versamento contributivo” tout court previsto dalla legge non può che essere quello cd. soggettivo, ovvero quello direttamente connesso al reddito professionale e finalizzato a un trattamento pensionistico (seppure supplementare). In caso contrario, i redditi professionali sarebbero esclusi dalla contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali, generando un vulnus non accettabile dal sistema, atteso che il contributo cd. “integrativo” ha una natura diversa in quanto equivale a un contributo posto a carico del cliente, attraverso il meccanismo della rivalsa, che non concorre al reddito professionale e, quindi, non è sostenuto direttamente dal professionista.
Da ultimo, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 30344/17; nello stesso senso, Cass. n. 32166/18, Cass. n. 5826/21, Cass. n. 20288/22), ha ribadito che, con la creazione di tale nuova gestione separata, istituita a far data dall'01.01.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (cfr. anche Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Pertanto, secondo il giudice di legittimità, l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività
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svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata
(così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l'art. 6, d.m.
n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”. Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986,
l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240/10).
Quanto alla contribuzione integrativa, secondo l'autorevole e condivisibile parere della Corte Regolatrice, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo. Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione CP_ separata : la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima
è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per
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entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità della Cassa
Professionale di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è, in realtà, posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984). Né, continua la S.C., potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma
12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un “versamento contributivo”, non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
In definitiva, secondo il giudice di legittimità, gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano esclusivamente un CP_2 contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso CP_ l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione Separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (cfr. Cass. n. 20288/22 ove, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza
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impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero- professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).
Ne deriva, quindi, la legittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio CP_ della parte ricorrente nella Gestione Separata per il periodo in contestazione.
Quanto alla prescrizione, di natura pacificamente quinquennale, anche tale eccezione si presenta infondata.
Invero, dovendosi individuare il dies a quo nel giorno di scadenza di versamento del relativo contributo - coincidente con quello delle imposte sui redditi ovvero nel giorno 02.07.2018 - occorre poi tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per
i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
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335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne deriva che la prescrizione complessivamente calcolata sarebbe intervenuta solo in data 08.05.2024, rendendo l'avviso bonario ricevuto pacificamente il giorno 22.04.2024 tempestivo e idoneo a interrompere la prescrizione estintiva.
Quanto alla illegittimità delle sanzioni applicate, va osservato che, per giurisprudenza costante, l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 116 della l. 388/20 presuppone comunque il previo pagamento della contribuzione (cfr. Cass. n. 27513/13; Cass. n. 3799/19) e, inoltre, nel caso di specie non poteva più dirsi ancora sussistente un obiettivo contrasto giurisprudenziale sulla debenza del contributo al momento dell'avviso bonario spedito alla parte ricorrente. Anche tale eccezione deve, quindi, essere respinta.
In definitiva, il ricorso va onninamente respinto, reputandosi legittima la pretesa contributiva incorporata nell'avviso di addebito impugnato.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 07.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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