Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/05/2023, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 00455/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Cinzia Pelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, prot. n. 0072593 del 13/07/2020, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, notificata in data 16/07/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare n. 251 del 19 novembre 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso con domanda cautelare notificato il 28 settembre 2020 e depositato il 12 ottobre 2020 la sig.ra -OMISSIS-, quale titolare dell’omonima ditta individuale, ha impugnato l’interdittiva antimafia, meglio indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Reggio Calabria il 13 luglio 2020 e notificatale il successivo 16 luglio.
1.1. Il provvedimento impugnato, dato atto dell’origine del procedimento dalle istanze del Comune di San Luca e dell’ARCEA “ intese ad ottenere il rilascio dell’informazione antimafia ex artt. 91 e 100 D.lgs. n. 159/2011 ”, trova fondamento nelle ragioni di controindicazione rilevate a carico di alcuni stretti congiunti della ricorrente, annoverando, in particolare, sia il marito, deceduto, che i figli plurimi pregiudizi penali anche per reati di mafia e concernenti il traffico di stupefacenti ed essendo stato uno di loro arrestato per il sequestro a scopo di estorsione dell’imprenditrice -OMISSIS-.
Nell’interdittiva è poi valorizzato il peculiare contesto ambientale, caratterizzato dall’egemonia di alcune delle consorterie criminali più agguerrite del ‘-OMISSIS-’ reggino, articolate con “ una matrice spesso basata su legami prettamente familiari e uno strettissimo rapporto con il territorio che segna la cornice spaziale dell’esercizio del potere di intimidazione mafiosa ”.
Tali elementi, anche in considerazione dell’inclusione della materia delle concessioni di terreni demaniale per uso agricolo o pascolivo tra quelle maggiormente esposte ad ingerenze criminali, ad avviso della Prefettura procedente “ consentono di ricostruire un quadro indiziario di sicura rilevanza ”, trovandosi la richiedente “ al centro di una rete di rapporti parentali e relazionali con soggetti appartenenti al medesimo contesto criminale sanluchese ”. Sicché, “ nel contesto territoriale e relazionale in cui si pone l’attività che -OMISSIS- persegue attraverso la concessione richiesta non è improbabile che l’attività stessa si presti a essere anche indirettamente funzionale alle logiche criminali, nel cui contesto si pone la [sua] famiglia ”.
2. Premesso in fatto di essere la titolare dell’omonima ditta individuale, svolgente attività di allevamento di bovini e di suini, e di avere a tale fine stipulato tra il 2013 e il 2020 diversi atti di concessione di affitto di terreni demaniali con il Comune di San Luca, revocati in conseguenza dell’interdittiva con determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la ricorrente, in punto di diritto, si duole con una prima doglianza della tardività dell’interdittiva per “ violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del d.lgs n. 159/2011 ”, lamentando l’inosservanza del termine di cinque anni dallo scioglimento del Comune richiedente entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere adottata.
2.1. Il medesimo vizio di violazione di legge per “ erroneità dei presupposti ” è denunciato, in una a quello di “ eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione ”, con la seconda doglianza, deducendo la ricorrente che i fatti ritenuti sintomatici del pericolo di permeabilità criminosa della sua impresa si risolverebbero nella mera elencazione di una serie di datati precedenti penali a carico del suo defunto coniuge e di alcuni dei suoi figli, in assenza, tuttavia, di una doverosa contestualizzazione rispetto alla gestione dell’azienda, trattandosi di fatti, oltre che risalenti nel tempo, esitati in pronunce assolutorie o, comunque, rivelatrici dell’assenza di indici di mafiosità. Difetterebbe del tutto, quindi, una valutazione fondata su riscontri indiziari concreti, essendosi risolta l’istruttoria nella sopravvalutazione di elementi non attuali e poco conducenti.
In tale prospettiva l’interdittiva non avrebbe, in particolare, tenuto conto dell’assoluzione riportata dal figlio -OMISSIS- per il grave reato menzionato, laddove, invece, il procedimento a carico dell’altro figlio -OMISSIS- risulterebbe ancore pendente, non potendo perciò essere valorizzato a sostegno del giudizio prognostico negativo formulato dalla Prefettura.
Del tutto irrilevanti nell’ottica del paventato pericolo di condizionamento mafioso risulterebbero, poi, le ragioni di controindicazione rilevate a carico del proprio defunto marito, ricollegandosi, infatti, a vicende risalenti agli anni ‘60 e ’70, nulla avendo a che fare le più recenti vicissitudini giudiziarie in cui il medesimo era rimasto coinvolto con fatti di criminalità organizzata.
Anche il menzionato vincolo di affinità del figlio -OMISSIS- con il suocero assassinato in un agguato di mafia risulterebbe privo di qualsiasi valenza sintomatica, risalendo detto crimine a oltre 40 anni addietro, quando egli era soltanto un bambino.
Parimenti inconferente ai fini delle verifiche antimafia sarebbe, poi, l’isolato precedente penale esposto a carico dell’altro figlio (-OMISSIS-), trattandosi di una condanna assai datata per un reato di modesta offensività, nulla specificandosi, inoltre, quanto ai controlli con soggetti controindicati, non risultando detto elemento indiziario in alcun modo circostanziato.
In ogni caso, a tutto concedere, i meri rapporti parentali in assenza di riscontri concreti, attuali ed individualizzanti circa il paventato tentativo di infiltrazione mafiosa non potrebbero considerarsi sufficienti ad integrare i presupposti di legge per l’esercizio del potere di interdizione antimafia, essendo stati peraltro completamente obliterati i fattori della regolarità della gestione aziendale e della sua incensuratezza.
Ad inficiare la tenuta logica della motivazione del provvedimento contribuirebbe, inoltre, la circostanza dell’antecedenza dei fatti informativi riguardanti il suo nucleo familiare al rilascio in suo favore da parte del Comune di San Luca, in data 14/2/2013, 12/5/2016 e 9/5/2017, delle concessioni di affitto di terreni per l’esercizio del pascolo, potendosi da ciò desumere che i fatti in questione, nonostante la maggiore prossimità temporale, siano stati considerati all’epoca privi di valenza sintomatica di un eventuale rischio di condizionamento mafioso.
2.2. Analoghi profili di criticità sono, infine, dedotti con la terza doglianza sul versante del significato accordato al ‘contesto ambientale’ in cui l’azienda opera, dolendosi la ricorrente dell’assoluta genericità dei rilievi in proposito articolati nel provvedimento, da considerarsi di natura puramente congetturale, stante la perentoria mancanza di ipotetici legami personali o dei propri familiari con consorterie mafiose, di eventuali cointeressenze con soggetti alle medesime contigui, di qualsivoglia elemento fattuale da cui risulti che l’attività di impresa possa, direttamente od indirettamente, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata nonché, infine, di anomalie strutturali o gestionali della ditta dalle quali poter ragionevolmente desumere il postulato rischio della relativa permeabilità all’ingerenza della criminalità organizzata.
3. Con atto di stile, con allegata documentazione, del 30 ottobre 2020, si costituiva in resistenza l’Amministrazione dell’Interno intimata.
4. All’esito della camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Collegio rigettava la domanda cautelare per l’insussistenza del periculum in mora (ordinanza n. 251 del 19 novembre 2020).
5. Quindi, in assenza di ulteriore attività difensiva, la causa veniva posta in decisione all’udienza pubblica del 5 aprile 2023.
6. Questa Sezione ha già, ripetutamente, chiarito come l’interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, trovando fondamento negli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali ‒ secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale ‒ sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Quanto, poi, ai criteri da impiegarsi per tale verifica, la giurisprudenza ha chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi basato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere ‘più probabile che non’, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., da ultimo, Cons. St., sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9059).
Costituisce, ancora, concorde opinione giurisprudenziale che gli elementi indiziari emergenti dall’istruttoria non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza, nei termini suddetti, di un condizionamento da parte della criminalità organizzata (Cons. St., sez. III, 6 maggio 2021, n. 3530).
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le doglianze articolate in sede ricorsuale non siano meritevoli di accoglimento.
7.1. Insuscettibile di favorevole delibazione risulta, anzitutto, la prima doglianza, incentrata sulla pretesa violazione dell’art. 100 d.lgs. n. 159/2011 per effetto dell’adozione dell’interdittiva oltre il termine quinquennale previsto dalla citata disposizione decorrente dallo scioglimento del Comune richiedente.
Sul punto, in disparte l’erroneo collegamento del termine de quo all’adozione del provvedimento interdittivo anziché alla sottesa richiesta del Comune destinatario del decreto di scioglimento ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., è invero sufficiente rilevare che nell’interdittiva si dà espressamente atto dell’avvio del procedimento per effetto delle domande ‘ ex artt. 91 e 100 d.lgs. n. 159/2011’ presentate dal Comune di San Luca e dell’Agenzia Regionale della Calabria per le erogazioni in agricoltura, dovendo, perciò, ritenersi che l’istanza prodotta da detto ultimo Ente sarebbe stata da sé sola sufficiente ad innescare il procedimento. Ne consegue, dunque, l’ininfluenza del lamentato vizio procedurale riguardante l’atto di impulso proveniente dal Comune di San Luca, che non avrebbe potuto, in ogni caso, essere favorevolmente delibato, discendendo comunque - e cioè a prescindere dallo speciale regime di cui all’art. 100 - l’obbligo di presentazione della richiesta volta al rilascio dell’informazione antimafia dalla speciale previsione dettata dall’art. 91, co. 1- bis , del medesimo cod. antimafia.
8. Parimenti infondate risultano anche le rimanenti doglianze, suscettibili di trattazione congiunta in quanto afferenti in modo convergente al merito della valutazione prefettizia.
Ritiene il Collegio che il quadro indiziario prospettato a fondamento dell’adozione dell’interdittiva gravata sia idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativo formulato in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa della ditta ricorrente, essendo emersi dall’istruttoria plurimi elementi indiziari che appaiono plausibilmente sintomatici del rischio che l’attività di allevamento dalla stessa esercitata possa essere asservita al perseguimento degli interessi della criminalità organizzata locale.
8.1. Valenza centrale nella valutazione prefettizia risulta, infatti, accordata alla natura dell’attività in relazione alla quale il Comune di San Luca - sciolto nel 2013 per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L. - richiedeva nei confronti della ditta ricorrente il rilascio dell’informazione antimafia, dandosi atto nell’interdittiva che la richiesta originava da un’istanza volta ad ottenere la concessione di terreni demaniali per uso pascolivo. A tal riguardo, peraltro, risulta coerentemente evidenziato come proprio per la fisiologica esposizione di detta materia alle ingerenze criminali, dovuta al fatto che i destinatari di tali concessioni fruiscono spesso di finanziamenti pubblici o contributi o agevolazioni di natura fiscale e previdenziale, per la stessa sia stato introdotto nel codice antimafia un regime speciale, prevedendosi, infatti, che la documentazione antimafia debba essere obbligatoriamente richiesta “ nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonchè su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro ” (co. 3- bis dell’art. 83 e, con specifico riferimento all’informazione antimafia, co. 1- bis dell’art. 91).
8.2. Tale considerazione, di per sé densa di significato indiziario, risulta, poi, ragionevolmente contestualizzata in relazione all’ambiente familiare della ricorrente, rimarcandosi nel provvedimento come il marito, deceduto nel 2017, fosse stato più volte sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. e condannato, ancorché in epoca risalente, per reati in materia di armi e associazione a delinquere, laddove, invece, due dei suoi tre figli risultano coinvolti in vicende giudiziarie con indubbia valenza sintomatica della vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata di matrice mafiosa, essendo stato uno di loro arrestato nel 2001, in seguito ad estradizione dalla Germania, in esecuzione di un’ordinanza custodiale per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (a danno di -OMISSIS-).
A tal riguardo occorre rilevare che il pregnante significato indiziario di tale elemento ‒ stante la notoria riconducibilità del fenomeno dei sequestri di persona perpetrati in quegli anni alla mano della ‘ndrangheta ‒ non può ritenersi neutralizzato, per come dedotto in sede ricorsuale, per effetto della pronuncia assolutoria dal medesimo riportata a conclusione del processo che lo aveva visto imputato, essendosi sul punto la difesa limitata a dare atto del relativo epilogo favorevole senza versare in atti la sentenza né tanto meno fornire indicazioni circa la ‘formula assolutoria’ nonché in ordine alle ragioni dell’assoluzione (sul punto cfr. Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707).
Le critiche difensive in punto articolate, spinte anche sul fronte del difetto di istruttoria, si rivelano, dunque, infondate, dando comunque atto l’interdittiva della scarcerazione dell’imputato nel 2001 e potendo ragionevolmente desumersi dalla risalenza del procedimento (iscritto nel 1998) la sua avvenuta definizione prima dell’adozione del provvedimento gravato.
Allo stesso modo, anche la circostanza dell’epoca assai risalente dell’omicidio del suocero del medesimo -OMISSIS- (nel 1979) non pare dirimente per escludere tout court qualsivoglia rilevanza ‘indiziaria’ dell’episodio, essendo stato piuttosto valorizzato in sede istruttoria per segnalare l’appartenenza anche della moglie ad un contesto familiare non scevro dall’ingerenza della criminalità organizzata.
Un altro figlio della ricorrente risulta, invece, tutt’ora imputato per reati in materia di stupefacenti ed armi - quindi tipicamente strumentali all’attività delle organizzazioni mafiose - in un procedimento penale originato da una maxi operazione di polizia condotta contro soggetti ritenuti affiliati alle cosche di ‘ndrangheta -OMISSIS- di Siderno e -OMISSIS- di Locri, nell’ambito del quale veniva peraltro raggiunto nel 2018 da un titolo cautelare non coercitivo, poi revocatogli.
A carico del terzo figlio, con la stessa convivente, al di là di una risalente condanna per furto, vengono, infine, annotati una serie di recenti controlli di polizia con soggetti pregiudicati o segnalati per vari reati, a cui riguardo le critiche difensive si sono risolte nella sola contestazione della genericità del dato - in quanto privo delle circostanze di tempo e di luogo dei controlli e dei nominativi dei soggetti interessati -, che, tuttavia, risulta esaustivamente circostanziato nella sottesa (e richiamata) nota informativa, prodotta al fascicolo processuale da parte resistente.
8.3. Tali circostanze, tenuto anche conto della dichiarata conduzione dell’impresa con le sole forze dei familiari (p. 1 ricorso), appaiono, quindi, tutt’altro che illogicamente valorizzate al fine di desumere l’inserimento, o comunque la vicinanza, della ricorrente negli ambienti del crimine organizzato di San Luca e, di conseguenza, il rischio che “ l’attività stessa si presti ad essere anche indirettamente funzionale alle logiche criminali, nel cui contesto si pone la sua famiglia ”.
Dall’insieme delle risultanze acquisite nell’istruttoria emerge, insomma, uno “spaccato” parentale particolarmente intenso e pregnante, espressivo di quella tipica “influenza di fatto” che, all’interno di una “famiglia”, può condizionare, in modo più o meno consapevole ed occasionale, e pur sempre secondo i criteri della verosimiglianza, i titolari di un’impresa e i familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in un’ottica probabilistica, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere “coordinate”, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata (cfr., nella giurisprudenza della Sezione, sentenza 23 dicembre 2022, n. 832).
Tale valutazione risulta indubbiamente rafforzata dal rilievo che i citati congiunti, in quanto partecipanti alla conduzione dell’impresa, risultano avere interessi economici convergenti, afferenti alle concessioni di terreni pubblici, sicché sotto questo profilo appare rilevante (oltreché non contestata) l’argomentazione prefettizia secondo la quale tali concessioni per uso pascolo, che anche la ricorrente avrebbe voluto ottenere, risultano particolarmente appetibili per la malavita organizzata, tenuto conto del rilevante flusso di finanziamenti, contributi o agevolazioni pubbliche da cui sono alimentate.
8.4. Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che, stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento di cui gode l’autorità prefettizia in materia, il provvedimento gravato non disvela né elementi di irragionevolezza né di travisamento dei fatti, tali da giustificare un sindacato giurisdizionale di segno negativo, risultando, per altro verso, organicamente e coerentemente motivato e dando conto di fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali può senz’altro pervenirsi, in via presuntiva, alla conclusione ragionevole che il rischio di infiltrazione mafiosa della ditta ricorrente sia effettivo.
8.5. Vale, nel concludere, solo aggiungere che neppure la doglianza spinta sul versante della “ antecedenza dei fatti informativi riportati rispetto alla stipula degli atti di concessione in affitto stipulati con il Comune di San Luca ” risulta cogliere nel segno, non essendo dato sapere se rispetto agli atti in questione sia stato ritualmente attivato dall’Ente il procedimento ex art. 100 d.lgs. n. 159/2011 e dovendo, in ogni caso, tenersi conto della più recente emersione di alcuni degli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva gravata, quale, in primis , il coinvolgimento di uno dei figli della ricorrente nel citato processo per fatti di matrice mafiosa.
9. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso va conclusivamente rigettato.
10. Le spese, anche tenuto conto della mancata articolazione di difese scritte da parte dell’Amministrazione resistente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e qualunque altro soggetto menzionato.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.