Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8758/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8758/2019 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
TRA
, (C.F., , e Parte_1 C.F._1
( con il patrocinio degli Parte_2 CodiceFiscale_2
avv.ti Gaetano Grieco, (C.F., ), e IZ IO C.F._3
D'Andrea, (C.F., elettivamente domiciliati in C.F._4
Milano, - Via Caldara n. 26 – presso i citati difensori, come da procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, (P.IVA, ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro – tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosa Di
Brina, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia, - C.F._5
Via Donato Caroprese n. 12 – presso il citato difensore, come da procura in atti;
CONVENUTO
, (P.IVA, ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede legale in via Pisana
n. 314/b – 50018 Scandicci;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9 aprile 2025, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori di parte hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori e la Parte_1
madre hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Foggia, la e la per Controparte_2 Controparte_3
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale asseritamente verificatosi il 29.09.2010 in Foggia.
1. In fatto, gli attori hanno segnatamente esposto:
• che mentre attraversava a piedi via Mons. Cavotta, in Parte_1
Foggia, veniva investito da un'autovettura Fiat Croma, tg DH462XL, condotta da e di proprietà della ed Persona_1 CP_2
assicurata presso la CP_1
• che, a seguito dell'incidente, riportava gravi lesioni personali per cui veniva ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, in stato di coma, con diagnosi di “fratture cranio-facciali, ematoma epidurale
f.t.p. dx, emorragia subaracnoidea e multipli focolai cerebrali”;
• che veniva dimesso in data 11 novembre 2010, dopo essere stato sottoposto ad intervento di craniotomia temporale e svuotamento dell'ematoma epidurale;
• che, già in cura dal 1997 presso il CSM di Foggia per disturbo di personalità, a seguito delle gravi lesioni derivanti dal sinistro subiva un aggravamento progressivo della sua preesistente condizione psichica, che evolveva in disturbo dell'adattamento con ansia ed
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umore depresso, insonnia e peggioramento delle condotte di evitamento;
• che, dopo un lungo percorso di controllo e valutazioni, soprattutto psichiche, gli veniva riscontrata la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 50%, come da relazione del dr. , medico di Per_2
parte;
• che, per la suddetta gravità dei postumi di carattere psichico, chiedeva la c.d. personalizzazione, nella misura del 25%;
• che, a titolo di inabilità temporanea totale, venivano considerati, prudenzialmente, 60 gg. di inabilità temporanea assoluta e 90 gg. di inabilità temporanea parziale al 50%, per un importo complessivo di €
10.500,00, avanzando, pertanto, richiesta a titolo di danno non patrimoniale, di un importo complessivo non inferiore a 500.000,00, tenuto conto, peraltro, della cessazione del rapporto di lavoro con mansione impiegatizia presso l'Università di Foggia;
• che richiamava anche il danno patrimoniale, in quanto precedentemente svolgeva attività di pianista sulle navi di Costa
Crociere ed era dipendente dall'Università di Foggia con mansioni impiegatizie;
• che a seguito dell'incidente aveva alternato lunghi periodi di assenza ad altri nei quali aveva tentato, con estrema difficoltà, di riprendere la propria attività lavorativa presso l'Università ovvero la vecchia attività di pianista, ma le lesioni subite dal sinistro lo costringevano a concordare la risoluzione del rapporto di lavoro per evidente inabilità permanente rispetto a qualsiasi tipo di lavoro con decorrenza dal 16 luglio 2015, a soli 46 anni;
• che, in considerazione di tanto e della documentazione reddituale, chiedeva un danno patrimoniale quantificato in € 329.916,00, dal quale importo veniva detratto quanto già erogato da , che ne CP_4
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aveva riconosciuto la sussistenza dell'infortunio in itinere, liquidando la somma complessiva di € 73.748,00;
• che, per le spese mediche e farmaceutiche sostenute e documentate, chiedeva un rimborso di € 9.106,08;
• che veniva avanzata richiesta giudiziale anche per il danno c.d.
“riflesso” subito dalla madre convivente, in Parte_2
riferimento ai detti gravi postumi patiti dal figlio Parte_1 nella misura prudenziale di € 25.000,00, in base alla documentazione medica in atti.
Gli attori nelle conclusioni hanno, quindi, chiesto: “VOGLIA L'ILL.MO
TRIBUNALE DI FOGGIA, respinta ogni diversa e contraria istanza e richiesta, in accoglimento della domanda: - accertare e dichiarare la responsabilità del conducente sig. , nella causazione Controparte_5 dell'evento di causa e dei conseguenti danni subiti dagli istanti;
- per l'effetto condannare , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, e , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti, nelle somme sopra indicate ovvero nella diversa misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal di' della messa in mora al saldo;
- infine, condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da
[...]
e, nel merito, ha contestato la domanda risarcitoria di parte attrice, Pt_2 chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. In particolare, la convenuta compagnia assicurativa ha rilevato che l'evento come descritto nell'atto introduttivo da parte attrice fosse privo di riscontro probatorio, disconoscendo l'an della verificazione dello stesso in termini di danno evento e le relative modalità, generiche e prive di
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riscontrabilità fattuale e probatoria. La convenuta ha, altresì, rilevato la condotta negligente del pedone , in quanto i pedoni nell'attraversare Pt_1
una strada sarebbero tenuti a scegliere il momento propizio in rapporto alle condizioni della circolazione, guardando a destra e sinistra per scorgere tempestivamente il sopraggiungere di eventuali veicoli e nell'attraversamento dovrebbero servirsi degli appositi passaggi pedonali o, qualora la carreggiata fosse in una zona sprovvista di passaggi pedonali, dovrebbero dare la precedenza ai conducenti. Con riguardo al quantum richiesto, la convenuta ha rilevato essere privo di riscontro probatorio oltre che eccessivo ed esorbitante rispetto alla reale entità del danno. La convenuta ha, inoltre, precisato sul punto che in data 4.04.1991 ebbe un infortunio mentre era a Parte_1
bordo della sua bicicletta provocandogli una frattura sottocapitata del femore destro esitata in necrosi cefalica con completa distruzione della testa femorale e un disturbo schizoide di personalità con riconoscimento dell'80% di invalidità, come dallo stesso dichiarato;
ha inoltre rilevato che l'istante Pt_1
era già in cura dal 1997 presso il CSM di Foggia per disturbo schizoide di personalità, ravvisando come la lamentata risoluzione del rapporto di lavoro non sarebbe stata conseguenza dell'evento per cui è causa. Sul punto, la convenuta ha evidenziato che l'istante dopo l'incidente ha continuato a svolgere l'attività lavorativa, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, e soltanto nel 2016, poiché allo stesso veniva riconosciuta pensione di invalidità, l'Università di Foggia comunicava di procedere alla risoluzione del contratto;
peraltro, parte convenuta ha ravvisato che l'istante abbia già percepito dall' a titolo di rendita la somma di € 73.748,82, come da CP_4
documentazione in atti, il cui valore capitale della rendita corrisponde a CP_4
valore patrimoniale già risarcito. La convenuta ha eccepito, infine, che merita rigetto anche la richiesta di danno riflesso, così come formulata da
[...]
sia per la contestazione in ordine al danno evento ed ai danni Pt_2
conseguenza solo asseritamente patiti dal figlio in conseguenza del sinistro, sia in quanto il danno non potrebbe considerarsi in re ipsa, poiché ne
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risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento del danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., prova che non sarebbe stata fornita.
La convenuta ha, quindi, concluso: “Perché voglia l'On. Tribunale di
Foggia adito: a) preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto e dell'azione della sig.ra ex art. 2947 comma 2 c.c. per la Parte_2
causale in atto spiegata con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese;
b) nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per la causale in atto spiegata con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese. In via istruttoria riserva ogni richiesta nei modi e termini di legge”.
La convenuta, proprietaria del presunto Controparte_2
veicolo antagonista, benché regolarmente citata, non si è costituita, né comparsa. Ne è stata, quindi, dichiarata la rispettiva contumacia.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale nell'udienza del 28.03.2022 e mediante consulenza medico - legale d'ufficio sulla persona di con Parte_1
decreto di nomina del CTU, Dr. , del 13.01.2023. La causa è tata Per_3
assunta in decisione mediante trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 9 aprile 2025. Le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze di giudizio. In particolare, parte attrice ha chiesto la rinnovazione della CTU con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale costituito da uno specialista in medicina legale, da uno psichiatra e da un ortopedico, in quanto ha ritenuto contraddittorie le constatazioni del CTU nominato e, in particolare, per non aver riconosciuto la
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sussistenza dell'epilessia post-traumatica, nonostante fosse ufficialmente certificata da una serie di specialisti di strutture pubbliche e per non aver riconosciuto l'incidenza del danno subito sulla capacità lavorativa, non riscontrando l'evidenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e le lesioni derivanti dal sinistro stradale che lo costringevano a cessare il rapporto di lavoro.
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2. Nel merito, le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo disciplinato dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Pertanto, in caso di sinistro coinvolgente un pedone, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro. Tuttavia, quanto detto non esonera in ogni caso il danneggiato dal fornire la prova del fatto storico così come rappresentato, dei danni patiti asseritamente a seguito dell'investimento e del nesso causale intercorrente tra essi.
Si osserva in via generale che, anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno;
in particolare, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui incombe sul danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso
è stato cagionato dall'urto contro un veicolo o comunque che l'evento sia effettivamente avvenuto secondo le modalità descritte ed in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 10609/2001).
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Ciò comporta che l'attore che agisca in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; è onere dell'attore, in altri termini, provare innanzitutto il fatto storico e, in assenza di tale prova, non è possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054, comma I, c.c.
Ebbene, nel caso di specie, essendo stata tempestivamente contestata dalla convenuta compagnia assicuratrice il fatto storico nella sua integralità e quindi proprio che il pedone fosse stato effettivamente investito dalla autovettura condotta da spettava al pedone istante offrire la prova Per_1 dell'avvenuto investimento o, comunque, di altra condotta riferibile al conducente che avesse determinato, sotto il profilo causale, l'incidente per il quale chiede risarcimento. Specifiche allegazioni e prove idonee, tuttavia, non risultano essere state fornite.
Difatti, giova evidenziare che, nel caso di specie, allo stato degli atti e dall'istruttoria espletata non è emersa prova in ordine alla dinamica del sinistro e del nesso eziologico tra l'evento e i paventati danni-conseguenza dallo stesso asseritamente patito a seguito del sinistro di cui si discute. Con maggior impegno esplicativo va sottolineato come la ricostruzione del fatto storico sia stata descritta in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro allegativo sufficientemente circostanziato e quindi riscontrabile delle modalità del sinistro, a cui si aggiunge la carenza probatoria. Specificamente, il pedone , nei propri scritti difensivi, si Pt_1
limita a riferire di essere stato investito dalla Fiat Croma tg. DH462XL, di proprietà della Arval Service Leasing Italia Spa, condotta da Di Per_1
tale rappresentazione, tuttavia, parte attrice nulla di più specifico deduce sul piano allegativo e neppure fornisce un idoneo riscontro probatorio.
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Nei propri atti difensivi, parte attrice menziona unicamente il rapporto di intervento dei Vigili Urbani del Comune di Foggia;
orbene, di questo rapporto di intervento, parte attrice ne fa menzione anche in comparsa conclusionale, ma non lo elenca nell'indice degli atti da produrre, né lo allega. Sul punto, occorre evidenziare che non sia sufficiente inserire in atti un fotogramma del succitato rapporto di intervento (tra l'altro tardivamente depositato con la comparsa conclusionale); ai fini dell'esame e valutazione del documento l'attore avrebbe ben dovuto versare in atti l'intera relazione sul sinistro per consentire allo scrivente una valutazione completa in ordine al suo contenuto, non avendo, l'attore, neppure articolato ed introdotto una prova orale che potesse con il documento richiamato, ove fosse stato tempestivamente depositato, essere riscontrata.
Parte attrice rammenta che la responsabilità dell'evento deve essere attribuita esclusivamente al conducente in ossequio alla Persona_1 disposizione cardine del codice civile e cioè all'art. 2054 comma I, c.c., che statuisce la piena responsabilità del conducente “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, asserendo che nel corso dell'istruttoria non sia stata fornita alcuna prova in tal senso dalla convenuta compagnia
Tuttavia, tale meccanismo opera solo ove sia provato il fatto CP_1
storico del sinistro quale an della responsabilità in questione. Nonostante ciò,
e quindi nonostante l'assenza di prova in ordina all'an della responsabilità per mancanza di prova orale o precostituita a fondamento della ricostruzione del fatto storico, parte attrice sostiene che dal suddetto rapporto si desuma che “la carreggiata era larga mt 10, che la distanza tra il marciapiede di sinistra e il punto d'urto è pari a 9,50 mt, indicata con la dicitura B-6. Orbene, sottraendo i metri 1,93 – della lunghezza del marciapiedi di sinistra – alla detta distanza B-6 di metri 9,50 si desumerebbe che il punto d'urto fosse avvenuto a metri 7,57 dal marciapiedi sx e a metri 2,43 da quello destro.
Quindi considerando la carreggiata larga metri 10 e la singola corsia larga
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metri 5, ne deriva l'evidenza dell'investimento del pedone da collocare al centro della corsia di marcia del veicolo”.
Parte attrice, in tali inidonei ed insufficienti termini, intende dimostrare l'effettiva verificazione del danno evento e la sua dinamica, modalità e punto d'urto dell'investimento, ma tali dati così come rappresentarti non sono sufficienti per la ricostruzione e la prova del fatto oggetto di giudizio.
A tal fine, sarebbe stata opportuna e necessaria l'allegazione del rapporto di incidente stradale integrale redatta, così come dichiarato, cui avrebbe consentito la lettura di quanto assunto e riportato dagli agenti di polizia municipale, nonché la verifica di eventuali indicazioni e dichiarazioni nell'immediatezza del fatto da parte del conducente del presunto veicolo investitore e di possibili ed eventuali testi presenti al momento del fatto.
Della stessa portata è anche l'insufficiente produzione in giudizio della sentenza del Giudice di Pace di Foggia emessa il 25.02.2011, a seguito di ricorso in opposizione a sanzione amministrativa inflitta al . Pt_1
Orbene, detta sentenza non fornisce alcun apporto probatorio allo scrivente
Giudicante in merito all'effettiva verificazione del sinistro nonché rispetto alle modalità di verificazione. Peraltro, anche con riguardo a questa produzione non viene versata in atti la documentazione relativa all'infrazione. Il solo verbale di contestazione, prodotto in atti, non fornisce chiare indicazioni circa la dinamica del sinistro rappresentato in atti difensivi nel presente giudizio.
Difatti, nel verbale si attesta che il pedone in data 29.09.2010, Pt_1
(peraltro, in atto di citazione si riporta erroneamente il mese di ottobre) “ha violato la norma del Codice della Strada di cui all'art. 190 co. 5 e 6 perché: in data odierna, alle ore 06:40, quale pedone, attraversava la carreggiata di via Cavotta da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli, in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali senza dare precedenza a veicolo proveniente da via D'Adedda, che percorreva Via Cavotta con direzione viale Europa. Nella circostanza veniva investito dallo stesso”, (cfr., allegati nn. 4, 5, 6 del fascicolo di parte attrice). Quanto indicato nel suddetto
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verbale di contestazione non appare sufficiente: il riferimento all'investimento senza indicazione di ulteriori dettagli sul punto e senza la produzione del rapporto di incidente non consente di accertare la sussistenza dell'an del diritto, in quanto la carenza di dettagli sulle modalità del sinistro stradale, dei soggetti coinvolti, non permette di rilevare la sussistenza né dell'evento dannoso, né tantomeno del nesso causale tra la condotta e i lamentati danni – conseguenza.
Anche con riguardo alla espletata prova testimoniale non si ravvisano elementi che possano contribuire ad una possibile ricostruzione della dinamica del fatto, (cfr., memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c.) essendo i capi articolati tutti orientati a fornire riscontri rispetto ai danni conseguenza e non rispetto al sinistro.
La teste all'udienza del 28 marzo 2022 è stata Testimone_1 ascoltata sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”: “1.
“ , sino all'evento del 29.10.2010, giorno Pt_1 Parte_1 dell'incidente, lavorava a tempo pieno presso l'Università degli studi di
Foggia ed era spesso chiamato come pianista su navi da crociera o per partecipare ad eventi”; 2. “ , sino all'evento del Parte_1
29.10.2010, si recava in locali con amici e, nei week end, anche fuori Foggia
e veniva contattato da locali nei dintorni per esercitare la propria attività di pianista”; 3. “ , sino all'evento del 29.10.2010, Parte_1
collaborava con la madre a preparare i pasti, che Parte_2
consumavano insieme, ed ad attività di pulizia della casa e di lavaggio degli indumenti”; 3. “ trascorreva i frequenti giorni di Parte_1
assenza lavorativa, dal 2010 al 2015, in compagnia della madre, la quale provvedeva ai suoi bisogni alimentari, di pulizia degli indumenti e a fornirgli assistenza”; 4. “ , dal 16.7.2015, data di risoluzione Parte_1
del contratto di lavoro, trascorre le proprie giornate al letto, alzandosi per recarsi in toilette e richiedendo alla madre di preparargli i Parte_2
pasti e portarglieli a letto, di lavargli gli indumenti, di fargli compagnia
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durante la giornata e di fornirgli assistenza 24 ore su 24”; 5. “
[...]
riferiva a Lei di voler trascorrere il resto della propria vita Parte_1 con la madre ”; se ne deduce che i suddetti capitoli di prova Parte_2
testimoniale così articolati e riferiti non sono rispondenti alla necessaria ricostruzione della dinamica fattuale.
È pacifico che la testimonianza assunta non può essere utilizzata neppure ai fini della risarcibilità dei danni lamentati dall'istante, in quanto risultate del tutto inverosimili, non consegnando al Tribunale una descrizione della dinamica del sinistro corroborata da evidenze istruttorie.
Come anche non sufficiente l'indicazione nel referto nn. 000765 per il ricovero del soggetto istante presso gli OO.RR. di Foggia di “incidente da traffico di veicolo a motore riguardante collisione con pedone. Altre persone specifiche”, cui nulla aggiunge in termini di effettiva verificabilità dell'eventus damni, (cfr., allegato n. 1, pag. 91, documentazione medica, nel fascicolo di parte attrice).
Peraltro, nella relazione di pronto soccorso presso gli OO.RR. di Foggia, nn.
000765 (cfr., allegato n. 1, pag. 108, documentazione medica, nel fascicolo di parte attrice), viene indicato, invece, “trattasi di infortunio sul lavoro”, contribuendo alla poca chiarezza in ordine a una mera comprensione in termini di riscontrabilità e circoscrizione dei fatti di causa.
Anche il riferimento alla liquidazione fornita dall' sul riconosciuto CP_4
infortunio in itinere per i danni subiti dall'istante non appare sufficiente al caso che ci occupa, (cfr., allegato n. 13, in fascicolo di parte attrice) ed anzi scredita l'an della pretesa in questa sede fatta valere. Posto che un infortunio in itinere è un incidente che avviene durante il tragitto casa – lavoro o tra due sedi di lavoro e, quindi, viene a considerarsi un infortunio sul lavoro, l' CP_4 può disporre una liquidazione per i danni connessi all'infortunio, laddove ritenga sussistenti i presupposti, coprendo gli aspetti previdenziali dell'infortunio, ma ciò non rappresenta presupposto perché la RCA, laddove l'infortunio in itinere sia avvenuto mediante sinistro stradale, debba coprire i
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danni patrimoniali e non patrimoniali non coperti dall' come a titolo CP_4 esemplificativo il danno biologico, se non è certo e provato l'an dell'evento dannoso.
Ciò posto, è evidente come la dinamica dell'accaduto sia ricostruita in maniera totalmente generica, non assolvendo al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e specificamente su come si sarebbe realizzato l'impatto tra il veicolo presunto investitore e l'istante e sulle rispettive responsabilità; analogamente e conseguentemente generica risulta inoltre l'allegazione in ordine al profilo della sussistenza del nesso causale tra l'evento e i lamentati danni - conseguenza in ordine alla domanda formulata.
Le predette carenze si riflettono, pertanto, sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c.
In definitiva, parte attrice non ha fornito una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro;
non ha indicato con precisione il punto di contatto tra investitore ed investito e, infine, non ha fornito una ricostruzione precisa del nesso eziologico sussistente tra tutto quanto lamentato e l'eventus damni da questi narrato;
ne deriva conseguentemente l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa. Ciò posto, in tali condizioni, le lesioni asseritamente patite dal soggetto istante potrebbero essere potenzialmente e solo astrattamente compatibili con un generico investimento, ma ai fini di una risarcibilità invocata devono necessariamente e concretamente essere compatibili sul piano probatorio con quell'investimento rappresentato, richiedendo una verificabilità dello stesso in termini specificatamente allegati.
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D'altronde, occorre evidenziare dalla documentazione in atti (cfr., allegato n.
1, pag. 66, richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ex art. 354 c.p.p.) lo stato di incoscienza in cui era stato rinvenuto, al momento del presunto investimento, l'istante : difatti, nella richiesta di accertamenti urgenti Pt_1 alla struttura sanitaria viene indicato che il soggetto abbia manifestato “un comportamento sulla base del quale si ha ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Ciò comporta forti perplessità su una adeguata verificabilità dei fatti rappresentati dalla parte attrice.
Nella specie, parte attrice ha descritto la dinamica in maniera estremamente generica e lacunosa senza nulla precisare– come già ribadito - in ordine alla modalità dell'urto, alle parti impattate e quindi delle responsablità. Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, delle modalità dell'evento, dell'urto e della caduta nonché l'omissione in ordine al suo stato, non consentono di dedurre una verosimile dinamica del sinistro e l'addebitabilità degli asseriti danni conseguenza.
Pertanto, posto che dall'istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado non siano emersi gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, ovvero l'evento dannoso, il nesso causale esistente tra il fatto storico così come rappresentato e il danno conseguenza patito, in questa sede la domanda risulta infondata e dovrà essere rigettata.
Di qui la conclusione per cui, “in assenza di riscontri oggettivi circa il reale accadimento del sinistro in questione, la domanda risarcitoria di parte attrice va rigettata nei confronti della compagnia assicuratrice, non essendo stato provato - secondo il criterio del più probabile che non - lo specifico fatto illecito che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe provocato il danno del quale si chiede in questa sede il risarcimento”, (cfr., Tribunale di Venezia, sent. 1830/2019).
Da una valutazione comparativa e complessiva delle allegazioni e delle risultanze istruttorie emerge che parte attrice non ha provato la domanda, e
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questa carenza non può essere sopperita dall'espletamento della CTU dovendosi ritenere le valutazioni in ordine ai danni conseguenza integralmente assorbite dall'infondatezza in punto di an rispetto alla domanda articolata. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di
Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multiis, Cass. civ.,
2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di
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situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2- 2011, n.
3139). È nota la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva.
Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti.
L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III,
22-6-2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n.
1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a
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fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo
(costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile.
Alla luce di quanto esposto ed in considerazione dell'infondatezza in punto di an della domanda formulata la richiesta rinnovazione di CTU deve essere disattesa in quanto superflua ed esplorativa ai fini del giudizio. Tra l'altro il
CTU incaricato ha riscontrato le criticità, sebbene assorbite essendo precluso il relativo profilo per infondatezza in punto di an, evidenziate dalla convenuta:
“L'evento stressante dell'incidente stradale ha aggravato pertanto una condizione pre-morbosa. Quest'ultima è stata diagnosticata come Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore deflesso e percentualmente misurata con un punteggio pari al 9%.; il quadro patologico è da considerarsi stabile non suscettibile pertanto di variazioni future. Per quanto attiene la capacità lavorativa, ella è già compromessa dalla preesistente psicosi cronica, pertanto, il sinistro stradale non ha pregiudicato la capacità lavorativa”.
Va infine evidenziato come la compatibilità tra i danni – conseguenza e il sinistro è una compatibilità astratta non avendo avuto il CTU la possibilità, così come il Tribunale, di esaminare le specifiche modalità dell'investimento essendosi dedotto semplicemente che il soggetto istante sia stato asseritamente “investito” e senza aver nulla riferito rispetto al suo stato di coscienza al momento dei fatti, essendo poi emerso come fosse di fatto alterato come documentazione medica.
Come premesso le valutazioni del ctu sui danni-conseguenza restano assorbiti, data la genericità del fatto che non permette neanche una compiuta riscontrabilità dei danni, sebbene ci sia stata una valutazione di compatibilità meramente astratta da parte del ctu rispetto a una descrizione lata di un investimento, ma non sufficiente per l'infondatezza in punto di an della domanda.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur rispetto alla formulata domanda di danno
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riflesso proposta dalla madre del pedone , Pt_1 Parte_2
mancando anche rispetto alle sue pretese la prova in ordine all'an del fatto storico in sé e del sinistro non riscontrabile;
si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge, così come già ampiamente motivto, una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata ai fini della richiesta condanna, che impone il rigetto delle domande così formulate. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite tenendo conto dell'assenza di questioni e dell'estrema semplicità della controversia. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati e delle fasi di giudizio effettivamente svolte. Nulla sulle spese vista la contumacia di Controparte_2
Va, inoltre, posto definitivamente a carico della parte attrice le spese di
C.T.U., a fronte del decreto di liquidazione in favore del C.T.U. n. cronol.
14423/2024 del 29/10/2024 RG n. 8758/201.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna, altresì, parte attrice,
[...]
e in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquidano per compenso professionale in €
7.860,30, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e C.p.a. come per legge;
2. nulla dispone sulle spese vista la contumacia di Controparte_2
[...]
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3. pone definitivamente a carico di parte attrice, Parte_1
e in solido, le spese della CTU come da decreto di Parte_2
liquidazione, ferma la solidarietà in favore dell'ausiliario nei confronti di tutte le parti, con facoltà dell'NI di ripetere da parte attrice quando eventualmente già versato in favore dello stesso alla luce del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia, il 12/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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