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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1057/2022RG vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Esanatoglia, Via A. Ubaldini 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gianfelici (C.F.:
[...]
– telefax 0733-368388 - PEC: con studio in C.F._2 Email_1
Macerata, Via Spalato 98 (comunicazioni pec: ); Email_1
-parte appellante
con sede in Parte_2
Camerino (MC) località Torre del Parco, P. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Arch. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cesaretti del foro di Macerata C.F._3
(C.F. – FAX 0733 060504 PEC elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Corridonia, via S. Anna n. 11;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 citava in Giudizio l'arch. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertato che il convenuto ha indebitamente percepito da , quale titolare della azienda Parte_3
Agricola Cardona Federico con sede in Pioraco via Spontini, la somma di Euro 19.241,80,
(comprensiva di IVA, Cassa prof ed al netto della ritenuta d'acconto) per prestazioni commissionate dal medesimo alla attrice Parte_3 Parte_2 descritte in premessa e da quest'ultima eseguite, condannare il medesimo convenuto Parte_1
alla restituzione del predetto importo in favore dell'attrice, o di quella diversa somma
[...] indebitamente incassata, ai sensi dell'art. 1189 cc comma 2 e 2033 ess, cc. oltre agli interessi maturati dal giorno del pagamento sino al giorno della effettiva restituzione. Con condanna della parte convenuta alla integrale rifusione delle spese del Giudizio.”
Si costituiva in giudizio il convenuto rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita avendo le parti devoluto la conoscenza di eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione e dall'interpretazione dello statuto dell'associazione professionale GTR ad un arbitro, amichevole compositore. Nel merito: accertato che quanto realizzato successivamente alla presentazione della SCIA depositata in data 18.04.2018 è stata attività diversa ed integrativa di quanto previsto nella stessa CP_2 depositata il 18.04.2018 dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'arch. per Parte_1
l'attività espletata e fatturata all'Azienda Agricola Cardona Federico e per l'effetto respingere la domanda attrice. In entrambi i casi condannare l'associazione professionale attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e competenze oltre iva e cap come per legge.”
Veniva rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta in quanto infondata.
L'istruttoria si compendiava nell'ordine di esibizione al convenuto delle fatture e ricevute di pagamento emesse in favore del e/o dell'azienda agricola e Parte_3 Parte_3 nell'escussione del teste . Parte_3
All'esito, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 3.
Considerato che
è risolutivo dell'intera controversia, la Corte esamina immediatamente il quarto motivo di gravame, così esposto dall'appellante. Parte
“Il rapporto Arch. / trae origine dall'atto costitutivo di associazione Parte_1
professionale a firme autenticate dal Notaio in data 07.08.2017 (Rep. 215535 – Persona_1
Racc. 31732) (All. 1 alla comparsa di costituzione).
Con scrittura privata 11.06.2019 i tre membri dell'associazione hanno raggiunto un accordo in ordine alla liquidazione della quota dell'Arch. in seguito alla manifestata Parte_1 volontà di quest'ultimo di voler recedere dall'associazione professionale denominata GTR (All. 2 alla comparsa di costituzione)
Con atto in data 03.07.2019, sempre a firme autenticate dal Dott. (Rep. 217099 – Persona_1
Racc. 32638), l'Arch. è receduto dall'associazione professionale denominata Parte_1
GTR (All. 3 alla comparsa di costituzione).
L'art. 17 dell'atto costitutivo a firme autenticate dal Notaio in data 07.08.2017 Persona_1
espressamente prevede:
“Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione e dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del
Tribunale di Macerata. Il medesimo deciderà regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. Del Codice di Procedura Civile”.
Come è noto la clausola compromissoria, quale contratto ad effetti processuali con cui le parti assumono l'obbligo di deferire agli arbitri le eventuali controversie nascenti da un contratto tra loro insorte, ha carattere autonomo rispetto al rapporto sostanziale al quale si riferisce, anche qualora tale clausola sia contenuta nel contratto da cui potranno nascere le ipotizzate controversie così come previsto dall'art. 808, co 2, cpc.
Il patto processuale di devoluzione in arbitrato di una categoria di controversie deve ritenersi autonomo rispetto al contratto cui inerisce, onde non solo ben può resistere all'invalidazione di quello che eventualmente sopraggiunga ma prescinde dall'eventuale cessazione fra le parti degli altri effetti di tale rapporto.
Atteso che l'Arch. ha effettivamente espletato le prestazioni professionali fatturate Pt_1 all'Azienda Agricola Cardona, la controversia è devoluta ad un arbitro” Il motivo è fondato e la decisione del Tribunale, che ha respinto l'eccezione di “difetto di giurisdizione” per arbitrato irrituale è errata.
4.Non è in contestazione l'esistenza ed il tenore della clausola arbitrale di cui all'art. 17 dello statuto:
“Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione e dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del
Tribunale di Macerata. Il medesimo deciderà regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. Del Codice di Procedura Civile”.
5.Va subito chiarito che gli effetti di una clausola arbitrale si protraggono anche oltre la vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni giuridiche soggettive da quest'ultimo derivanti e dunque la clausola compromissoria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra l'ente e i soggetti che siano stati suoi soci ma non siano più tali a fronte del recesso, dell'esclusione o del trasferimento delle partecipazioni, a condizione che esse traggano origine da rapporti endosocietari: di fatto il credito fatto valere dal socio receduto discende pur sempre dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza aderito.
6.In tal senso vi è costante giurisprudenza:
"salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purchè relative a situazioni con questo costituite" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2177 del
22/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 28485 del 22/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 20/06/2011;
Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019).
7.Il principio generale è pertanto nel senso che la clausola compromissoria vede perdurare i propri effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purché con la sua applicazione ed il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto che riguardi situazioni costituite dal contratto.
Contratto che nel caso di specie deve essere individuato nella richiamata clausola statutaria dove espressamente sono devolute al giudizio di un arbitro le controversie tra le parti (da intendersi come gli associati e l'associazione) che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e dove, dunque, la situazione giuridica controversa deve avere causa dal contratto costitutivo del rapporto associativo e nella sua regolazione, attuazione, esecuzione, ecc., ancorchè la controversia insorga in tempo successivo all'esaurimento del rapporto stesso.
8.Nel presente giudizio è evidente che le questioni dedotte sono di carattere endosocietario siccome attengono alla domanda di pagamento di somme per attività che l'originaria attrice ritiene soggette alla disciplina pattizia:
“Nel caso di specie il convenuto, attraverso la propria colpevole condotta, confidando nella buona fede del debitore , ha indebitamente riscosso, successivamente alla fuoriuscita Parte_3
dalla compagine associativa avvenuta il 11.06.2019 e dunque in proprio, somme per delle prestazioni professionali che non gli erano dovute in quanto effettuate e dunque ascrivibili all'operato della associazione attrice, della quale l'arch. ne aveva precedentemente fatto Pt_1 parte”.
9.In altri termini la domanda dell'associazione/originaria attrice pone, come causa petendi:
(a) lo svolgimento, da parte dell'associato/originario convenuto, di una attività professionale in rappresentanza dell' associazione in esecuzione dell'incarico ricevuto Parte_2
(con lettera di incarico dell'aprile 2018 antecedente al recesso del socio ) dall'azienda Pt_1
; Parte_3
(b) il diritto della società di acquisire i risultati economici dell'attività professionale svolta dal nel periodo di permanenza nell'associazione. Pt_1
Dunque il fatto costitutivo della pretesa si radica proprio nelle previsioni costitutive dell'associazione e nei diritti/obblighi da esse derivanti agli associati. E si tratta di previsioni (quelle di cui agli artt. 6-7-9 dello statuto particolarmente sulla ripartizione dei compensi) fondamentali nell'economia dell'accordo e del rapporto tra le parti. 10.Deve quindi concludersi, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, che la clausola compromissoria contenuta nello statuto dell'associazione appellata sia idonea a radicare la competenza arbitrale per la presente causa tra l'associazione e l'associato (receduto). Pt_1
E ciò in considerazione del fatto che il presente contenzioso trae origine da rapporti endosocietari attinenti ai rapporti economici socio/società, espressamente contemplati nel richiamato art. 7 dello statuto, conformemente al principio generale in materia di clausola arbitrale di protrazione dei suoi effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti.
11.La clausola in questione si configura espressamente come di arbitrato irrituale, senza che le parti abbiano disputato sul punto.
Va pertanto applicato il principio secondo cui:
"L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità' giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia" (Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007).
12.Il motivo in esame veicola quindi una contestazione della proponibilità della domanda e non una questione di competenza, a seguito della rinunzia alla tutela giurisdizionale a favore di una soluzione negoziale effettuata dai contraenti, con la conseguenza che la Corte, in totale riforma della gravata sentenza, deve dichiarare improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata dall'originaria attrice.
13.L'eccezione di nullità della clausola compromissoria, formulata dall'appellata con riferimento alla disciplina dell'arbitrato societario (ex art. 34 del d. lgs. 5/2003 che dispone che le clausole arbitrali debbano essere congegnate in modo tale da prevedere che il potere di nomina di tutti gli arbitri spetti a soggetti estranei alla società) è infondata perché le richiamate previsioni non esplicano i propri effetti nel settore degli enti e delle associazioni di diritto privato (riconosciuti o meno che siano) e dunque non è applicabile nella presente fattispecie in cui è coinvolta una associazione professionale. 14.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro
26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione/inibitoria, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, dichiara improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata dalla parte appellata/originaria attrice per essere stata preventivamente rimessa la controversia ad arbitrato irrituale;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 4800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1057/2022RG vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Esanatoglia, Via A. Ubaldini 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gianfelici (C.F.:
[...]
– telefax 0733-368388 - PEC: con studio in C.F._2 Email_1
Macerata, Via Spalato 98 (comunicazioni pec: ); Email_1
-parte appellante
con sede in Parte_2
Camerino (MC) località Torre del Parco, P. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Arch. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cesaretti del foro di Macerata C.F._3
(C.F. – FAX 0733 060504 PEC elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Corridonia, via S. Anna n. 11;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 citava in Giudizio l'arch. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertato che il convenuto ha indebitamente percepito da , quale titolare della azienda Parte_3
Agricola Cardona Federico con sede in Pioraco via Spontini, la somma di Euro 19.241,80,
(comprensiva di IVA, Cassa prof ed al netto della ritenuta d'acconto) per prestazioni commissionate dal medesimo alla attrice Parte_3 Parte_2 descritte in premessa e da quest'ultima eseguite, condannare il medesimo convenuto Parte_1
alla restituzione del predetto importo in favore dell'attrice, o di quella diversa somma
[...] indebitamente incassata, ai sensi dell'art. 1189 cc comma 2 e 2033 ess, cc. oltre agli interessi maturati dal giorno del pagamento sino al giorno della effettiva restituzione. Con condanna della parte convenuta alla integrale rifusione delle spese del Giudizio.”
Si costituiva in giudizio il convenuto rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita avendo le parti devoluto la conoscenza di eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione e dall'interpretazione dello statuto dell'associazione professionale GTR ad un arbitro, amichevole compositore. Nel merito: accertato che quanto realizzato successivamente alla presentazione della SCIA depositata in data 18.04.2018 è stata attività diversa ed integrativa di quanto previsto nella stessa CP_2 depositata il 18.04.2018 dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'arch. per Parte_1
l'attività espletata e fatturata all'Azienda Agricola Cardona Federico e per l'effetto respingere la domanda attrice. In entrambi i casi condannare l'associazione professionale attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e competenze oltre iva e cap come per legge.”
Veniva rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta in quanto infondata.
L'istruttoria si compendiava nell'ordine di esibizione al convenuto delle fatture e ricevute di pagamento emesse in favore del e/o dell'azienda agricola e Parte_3 Parte_3 nell'escussione del teste . Parte_3
All'esito, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 3.
Considerato che
è risolutivo dell'intera controversia, la Corte esamina immediatamente il quarto motivo di gravame, così esposto dall'appellante. Parte
“Il rapporto Arch. / trae origine dall'atto costitutivo di associazione Parte_1
professionale a firme autenticate dal Notaio in data 07.08.2017 (Rep. 215535 – Persona_1
Racc. 31732) (All. 1 alla comparsa di costituzione).
Con scrittura privata 11.06.2019 i tre membri dell'associazione hanno raggiunto un accordo in ordine alla liquidazione della quota dell'Arch. in seguito alla manifestata Parte_1 volontà di quest'ultimo di voler recedere dall'associazione professionale denominata GTR (All. 2 alla comparsa di costituzione)
Con atto in data 03.07.2019, sempre a firme autenticate dal Dott. (Rep. 217099 – Persona_1
Racc. 32638), l'Arch. è receduto dall'associazione professionale denominata Parte_1
GTR (All. 3 alla comparsa di costituzione).
L'art. 17 dell'atto costitutivo a firme autenticate dal Notaio in data 07.08.2017 Persona_1
espressamente prevede:
“Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione e dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del
Tribunale di Macerata. Il medesimo deciderà regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. Del Codice di Procedura Civile”.
Come è noto la clausola compromissoria, quale contratto ad effetti processuali con cui le parti assumono l'obbligo di deferire agli arbitri le eventuali controversie nascenti da un contratto tra loro insorte, ha carattere autonomo rispetto al rapporto sostanziale al quale si riferisce, anche qualora tale clausola sia contenuta nel contratto da cui potranno nascere le ipotizzate controversie così come previsto dall'art. 808, co 2, cpc.
Il patto processuale di devoluzione in arbitrato di una categoria di controversie deve ritenersi autonomo rispetto al contratto cui inerisce, onde non solo ben può resistere all'invalidazione di quello che eventualmente sopraggiunga ma prescinde dall'eventuale cessazione fra le parti degli altri effetti di tale rapporto.
Atteso che l'Arch. ha effettivamente espletato le prestazioni professionali fatturate Pt_1 all'Azienda Agricola Cardona, la controversia è devoluta ad un arbitro” Il motivo è fondato e la decisione del Tribunale, che ha respinto l'eccezione di “difetto di giurisdizione” per arbitrato irrituale è errata.
4.Non è in contestazione l'esistenza ed il tenore della clausola arbitrale di cui all'art. 17 dello statuto:
“Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione e dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del
Tribunale di Macerata. Il medesimo deciderà regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. Del Codice di Procedura Civile”.
5.Va subito chiarito che gli effetti di una clausola arbitrale si protraggono anche oltre la vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni giuridiche soggettive da quest'ultimo derivanti e dunque la clausola compromissoria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra l'ente e i soggetti che siano stati suoi soci ma non siano più tali a fronte del recesso, dell'esclusione o del trasferimento delle partecipazioni, a condizione che esse traggano origine da rapporti endosocietari: di fatto il credito fatto valere dal socio receduto discende pur sempre dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza aderito.
6.In tal senso vi è costante giurisprudenza:
"salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purchè relative a situazioni con questo costituite" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2177 del
22/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 28485 del 22/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 20/06/2011;
Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019).
7.Il principio generale è pertanto nel senso che la clausola compromissoria vede perdurare i propri effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purché con la sua applicazione ed il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto che riguardi situazioni costituite dal contratto.
Contratto che nel caso di specie deve essere individuato nella richiamata clausola statutaria dove espressamente sono devolute al giudizio di un arbitro le controversie tra le parti (da intendersi come gli associati e l'associazione) che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e dove, dunque, la situazione giuridica controversa deve avere causa dal contratto costitutivo del rapporto associativo e nella sua regolazione, attuazione, esecuzione, ecc., ancorchè la controversia insorga in tempo successivo all'esaurimento del rapporto stesso.
8.Nel presente giudizio è evidente che le questioni dedotte sono di carattere endosocietario siccome attengono alla domanda di pagamento di somme per attività che l'originaria attrice ritiene soggette alla disciplina pattizia:
“Nel caso di specie il convenuto, attraverso la propria colpevole condotta, confidando nella buona fede del debitore , ha indebitamente riscosso, successivamente alla fuoriuscita Parte_3
dalla compagine associativa avvenuta il 11.06.2019 e dunque in proprio, somme per delle prestazioni professionali che non gli erano dovute in quanto effettuate e dunque ascrivibili all'operato della associazione attrice, della quale l'arch. ne aveva precedentemente fatto Pt_1 parte”.
9.In altri termini la domanda dell'associazione/originaria attrice pone, come causa petendi:
(a) lo svolgimento, da parte dell'associato/originario convenuto, di una attività professionale in rappresentanza dell' associazione in esecuzione dell'incarico ricevuto Parte_2
(con lettera di incarico dell'aprile 2018 antecedente al recesso del socio ) dall'azienda Pt_1
; Parte_3
(b) il diritto della società di acquisire i risultati economici dell'attività professionale svolta dal nel periodo di permanenza nell'associazione. Pt_1
Dunque il fatto costitutivo della pretesa si radica proprio nelle previsioni costitutive dell'associazione e nei diritti/obblighi da esse derivanti agli associati. E si tratta di previsioni (quelle di cui agli artt. 6-7-9 dello statuto particolarmente sulla ripartizione dei compensi) fondamentali nell'economia dell'accordo e del rapporto tra le parti. 10.Deve quindi concludersi, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, che la clausola compromissoria contenuta nello statuto dell'associazione appellata sia idonea a radicare la competenza arbitrale per la presente causa tra l'associazione e l'associato (receduto). Pt_1
E ciò in considerazione del fatto che il presente contenzioso trae origine da rapporti endosocietari attinenti ai rapporti economici socio/società, espressamente contemplati nel richiamato art. 7 dello statuto, conformemente al principio generale in materia di clausola arbitrale di protrazione dei suoi effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti.
11.La clausola in questione si configura espressamente come di arbitrato irrituale, senza che le parti abbiano disputato sul punto.
Va pertanto applicato il principio secondo cui:
"L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità' giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia" (Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007).
12.Il motivo in esame veicola quindi una contestazione della proponibilità della domanda e non una questione di competenza, a seguito della rinunzia alla tutela giurisdizionale a favore di una soluzione negoziale effettuata dai contraenti, con la conseguenza che la Corte, in totale riforma della gravata sentenza, deve dichiarare improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata dall'originaria attrice.
13.L'eccezione di nullità della clausola compromissoria, formulata dall'appellata con riferimento alla disciplina dell'arbitrato societario (ex art. 34 del d. lgs. 5/2003 che dispone che le clausole arbitrali debbano essere congegnate in modo tale da prevedere che il potere di nomina di tutti gli arbitri spetti a soggetti estranei alla società) è infondata perché le richiamate previsioni non esplicano i propri effetti nel settore degli enti e delle associazioni di diritto privato (riconosciuti o meno che siano) e dunque non è applicabile nella presente fattispecie in cui è coinvolta una associazione professionale. 14.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro
26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione/inibitoria, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, dichiara improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata dalla parte appellata/originaria attrice per essere stata preventivamente rimessa la controversia ad arbitrato irrituale;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 4800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini